CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 agosto 2012
693.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 204

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o agosto 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 11.30.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gerardo SOGLIA (Misto-G.Sud-PPA), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Giustizia, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione.
  In linea generale evidenzia come il provvedimento, che si compone di 32 articoli, operi un riordino complessivo della disciplina in materia di condominio, al fine di superare l'insufficienza della disciplina Pag. 205vigente, contenuta nel codice civile, superando il concetto tradizionale del condominio ed adeguandolo alle nuove realtà edilizie (villette a schiera, supercondomini), nella prospettiva di cristallizzare normativamente gli indirizzi giurisprudenziali prevalenti e di ridurre il contenzioso in materia.
  L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1117 del codice civile, recante la disciplina delle parti comuni dell'edificio, dando una definizione più articolata della nozione di tali parti comuni, oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari (piuttosto che, come nel testo vigente, dei diversi piani o porzioni di piani dell'edificio).
  Inoltre la nuova formulazione della norma si adegua alle nuove ed estese innovazioni tecnologiche intervenute rispetto all'epoca dell'approvazione del codice civile, che hanno radicalmente trasformato il quadro dei servizi e delle utilità funzionali alle abitazioni. In tale ottica sono esplicitamente compresi nelle parti comuni, tra gli altri, le facciate degli edifici, i parcheggi, gli impianti di condizionamento, quelli per la ricezione radio TV e per l'accesso ad ogni genere di flusso informativo, anche satellitare o via cavo.
  L'articolo 2 introduce tre nuovi articoli dopo l'articolo 1117 del codice civile, al fine di disciplinare la materia dell'uso delle parti comuni che in questi anni ha dato luogo ad un significativo contenzioso civile.
  In particolare, il nuovo articolo 1117-bis, superando la tradizionale concezione della «verticalità» del condominio, chiarisce l'ambito applicativo della disciplina sul condominio esteso a complessi immobiliari composti da unità unifamiliari nonché ai cosiddetti «supercondomini»; in tal caso, tuttavia, il complesso abitativo deve però essere realizzato in modo che l'utilizzazione delle unità abitative richieda la fruizione di parti comuni come definite dall'articolo 1117.
  Il nuovo articolo 1117-ter detta una specifica procedura per la tutela contro l'eventuale attività contraria alle destinazioni d'uso da parte del singolo condomino, prevedendo che i condomini possano diffidare l'esecutore dell'attività e chieder al riguardo la convocazione dell'assemblea, che delibera con a maggioranza degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell'edificio.
  L'articolo 3 sostituisce l'articolo 1118 del codice civile, in materia di diritti dei partecipanti sulle parti comuni, valorizzando nel calcolo del diritto di ciascun condomino sulle cose comuni il valore dell'unità immobiliare posseduta, e rafforzando gli obblighi di partecipazione alle spese condominiali. L'ultimo comma della norma è dedicato alla precisazione delle condizioni, fonte di numerosi contenziosi, che rendono legittimo il distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 1119 del codice civile, in materia di indivisibilità del condominio, prevedendo che le parti comuni dell'edificio possano essere sottratte all'uso comune solo con delibera unanime, e comunque rispettando la destinazione e senza pregiudicare il valore delle unità immobiliari.
  L'articolo 5 integra l'articolo 1120 del codice civile, in materia di innovazioni all'edificio comune, prevedendo che esse possano essere adottate con quorum meno severi (maggioranza degli intervenuti e metà del valore dell'edificio) di quelli attualmente previsti, ed avere ad oggetto le opere e interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche; a contenere il consumo energetico; a realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio; per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili; l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva.
  L'articolo 6 sostituisce l'articolo 1122 del codice civile, in materia di opere su parti di proprietà o uso individuale, precisando che le opere compiute dal condomino nella propria unità immobiliare ovvero nelle parti normalmente destinate Pag. 206all'uso comune, attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, non può eseguire, oltre che opere recanti danno alle parti comuni, neanche opere che determinino significativo pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio, prevedendo in ogni caso l'obbligo di preventiva notizia all'amministratore, che ne riferisce all'assemblea.
  L'articolo 7 inserisce nel codice civile gli articoli 1122-bis e 1122-ter.
  Il nuovo articolo 1122-bis disciplina l'installazione nel condominio di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili, prevedendo che essi siano realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, e preservando il decoro architettonico dell'edificio.
  Inoltre si consente l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
  La disposizione disciplina anche le eventuali modificazioni delle parti comuni si rendano necessarie in sede di realizzazione dei predetti impianti, stabilendo che l'assemblea possa prescrivere, a maggioranza dei condomini e con i due terzi del valore dell'edificio, modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, sicurezza o decoro architettonico dell'edificio, nonché subordinare l'esecuzione alla prestazione di garanzia per i danni.
  Il nuovo articolo 1122-ter stabilisce che le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti di videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea a maggioranza dei condomini e con la partecipazione di almeno la metà del valore dell'edificio.
  L'articolo 8 modifica il primo comma dell'articolo 1124 del codice civile, in materia di manutenzione, oltre che delle scale, anche degli ascensori, prevedendo che essi sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. Le modifiche rispetto alla normativa vigente riguardano la suddivisione tra i condomini della spesa relativa, che è ripartita, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari (e non più in base al valore dei piani) e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
  L'articolo 9 sostituisce l'articolo 1129 del codice civile, in materia di nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore.
  Rispetto alla disposizione vigente si prevede che, in caso di inerzia dell'assemblea, la nomina dell'amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario.
  Inoltre si prevede che, contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunichi i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano il registro di anagrafe condominiale, il registro dei verbali dell'assemblea, il registro di nomina e revoca dell'amministratore e il registro di contabilità, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, copia.
  L'amministratore deve altresì presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato, con oneri a carico dei condomini, nonché adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari.
  Le nuove disposizioni prevedono anche che sul luogo di accesso al condominio sia affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore, ovvero, in mancanza dell'amministratore, che sia affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe.
  Si stabilisce quindi che l'amministratore debba far transitare le somme ricevute Pag. 207a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, cui ciascun condomino può accedere per prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica.
  Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti, senza diritto ad ulteriori compensi.
  La norma innalza da uno a due anni la durata dell'incarico di amministratore, che si intende rinnovato per eguale durata, e prevede che l'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
  Si specifica altresì che la revoca dell'amministratore è deliberata con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Si mantiene la previsione della revoca per atto dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, anche se l'amministratore non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. In tale ultimo si precisa che l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato.
  La norma inserisce quindi la previsione secondo cui, nei casi di gravi irregolarità fiscali o di mancata apertura del conto condominiale, i condomini possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria ed in caso di accoglimento della domanda, avrà titolo di rivalsa per le spese legali nei confronti del condominio che a sua volta potrà rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.
  La norma specifica che sostituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
   l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
   la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
   la mancata apertura e utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
   la gestione secondo modalità che possono generare confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
   l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
   qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
   l'inottemperanza agli obblighi di cura e tenuta del registro di anagrafe condominale, del registro dei verbali dell'assemblea, del registro di nomina e revoca dell'amministratore, del registro di contabilità e del rendiconto condominiale;
   l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei propri dati anagrafici e professionali.

  Si inserisce inoltre l'obbligo per l’’amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, di specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta, e si specifica che egli non ha diritto a compensi ulteriori salvo diversa deliberazione dell'assemblea che lo nomina.
  L'articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da Pag. 208enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali.
  L'articolo 10 sostituisce l'articolo 1130 del codice civile, in materia di attribuzioni dell'amministratore. Rispetto agli obblighi già vigenti, ed in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1129, si integra la normativa nel senso che l'amministratore, deve:
   convocare annualmente l'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale;
   eseguire gli adempimenti fiscali;
   curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza;
   curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità;
   conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;
   fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
   redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

  L'articolo 11 inserisce nel codice civile l'articolo 1130-bis, in materia di rendiconto condominiale, il quale si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota esplicativa della gestione ed è redatto con criteri di competenza, in modo da consentire l'immediata verifica delle voci di entrata e di uscita e di ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio.
  I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese, specificandosi che le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
  In tale ambito si prevede che l'assemblea possa nominare, con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore, un revisore che verifichi la contabilità del condominio, a spese dei condomini sulla base dei millesimi di proprietà. La norma consente altresì all'assemblea di nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari, con funzioni consultive e di controllo.
  L'articolo 12 integra l'articolo 1131 del codice civile, in materia di poteri di rappresentanza dell'amministratore, prevedendo che, nell'attuazione delle deliberazioni sulle innovazioni alle cose comuni del condominio e, in ogni caso, in materia di atti di alienazione, concessione in godimento o disposizione di beni comuni, costituzione di servitù attive e passive nonché nell'esecuzione degli atti ad esse relativi, l'amministratore rappresenta anche i condomini assenti o dissenzienti, considerandosi come non apposto ogni limite o condizione ai poteri di rappresentanza dell'amministratore stesso.
  L'articolo 13, comma 1, sostituisce l'articolo 1134 del codice civile, il quale, nella formulazione vigente, disciplina le spese fatte dal condomino prevedendo che il condomino che le ha effettuate senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salve le spese urgenti. Rispetto alla norma in vigore si sostituisce il riferimento alle spese con quello all'assunzione, da parte del condomino, della gestione delle parti comuni.
  Il comma 2 sostituisce il numero 4) dell'articolo 1135, primo comma, del codice Pag. 209civile, relativo alle attribuzioni dell'assemblea dei condomini, stabilendo che essa provveda, oltre che alle opere di manutenzione straordinaria, anche alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente (e non più facoltativamente) un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori.
  Il comma 3 inserisce un nuovo comma nel predetto articolo 1135, prevedendo che l'assemblea possa autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promosse dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione e ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.
  L'articolo 14 sostituisce l'articolo 1136 del codice civile, in materia di costituzione e validità delle deliberazioni dell'assemblea condominiale – Rispetto alla formulazione vigente si specifica, al primo comma, che la previsione secondo cui l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio, si riferisce alla prima convocazione
  Inoltre, al terzo comma, si prevede che la deliberazione in seconda convocazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio, eliminando la previsione che fa riferimento anche al voto favorevole del terzo dei partecipanti al condominio.
  Al quarto comma si inseriscono, tra le delibere che devono essere assunte con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, anche le deliberazioni di cui agli articoli 1117-ter (in materia di cessazione delle attività dannose per la destinazione d'uso delle parti comuni), 1120, secondo comma (in materia di innovazioni pregiudizievoli alla sicurezza, stabilità o decoro dell'edificio), 1122-ter (in materia di installazione di impianti di videosorveglianza), e 1135, secondo comma (in materia di partecipazione a progetti delle istituzioni locali o di privati per il recupero del patrimonio edilizio), devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
  Al quinto comma, si inserisce, tra deliberazioni che devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio anche quelle di cui all'articolo 1122-bis, secondo comma, in materia di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
  L'articolo 15 sostituisce l'articolo 1137 del codice civile, in materia di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea.
  Rispetto alla formulazione vigente, si prevede che il ricorso contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio può essere presentato, oltre che da ogni condomino dissenziente, anche dal condomino assente o astenuto, chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Si specifica che l'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo sospensione ordinata dall'autorità giudiziaria. Inoltre si prevede che l'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione.
  L'articolo 16 apporta alcune modifiche all'articolo 1138 del codice civile, in materia di regolamento di condominio.
  In particolare, rispetto alla formulazione vigente del terzo comma si stabilisce che il regolamento deve essere allegato al registro dei verbali dell'assemblea indicato dal numero 7) dell'articolo 1130.
  Inoltre si prevede che le norme del regolamento non possono porre limiti alle Pag. 210destinazioni d'uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia.
  L'articolo 17 integra il numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice civile, stabilendo che nella nota di trascrizione al registro immobiliare per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale.
  Gli articoli da 18 a 27 recano modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 318 del 1942.
  In particolare, l'articolo 18 sostituisce l'articolo 63 delle predette disposizioni attuative. Rispetto al testo vigente si prevede che per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo senza bisogno di autorizzazione dell'assemblea, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
  Inoltre si stabilisce che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, si prevede che la sospensione del condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni può essere disposta dall'amministratore a prescindere dal contenuto del regolamento di condominio, si chiarisce che l'obbligo solidale al pagamento dei contributi da parte di chi subentra nei diritti del condomino si riferisce ai contributi dovuti alla data del subentro (e non più a quelli relativi all'anno in corso e a quello precedente).
  Si stabilisce altresì che chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
  L'articolo 19 sostituisce l'articolo 64 delle disposizioni attuative, in materia di contenzioso sulla revoca dell'amministratore, modificando i riferimenti al codice civile contenuti nell'articolo, nonché stabilendo che l'amministratore sia sentito in contraddittorio con il ricorrente.
  L'articolo 20 integra l'articolo 66 delle disposizioni attuative, stabilendo che l'avviso di convocazione dell'assemblea, deve contenere specifica indicazione dell'ordine del giorno, e deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mani, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti.
  Inoltre si specifica che l'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima; che l'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, non può svolgersi in un giorno in cui ricorre una festività religiosa riconosciuta come tale dalla Chiesa cattolica o dalle confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato.
  Si attribuisce altresì all'amministratore la facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea.
  L'articolo 21 sostituisce l'articolo 67 delle disposizioni attuative.
  Rispetto alla disposizione vigente si precisa che la delega assembleare deve essere scritta e che, se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
  Inoltre si prevede che, qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice civile.
  Si stabilisce altresì che nei casi in cui il condominio sia costituito da più edifici Pag. 211o più unità immobiliari o più condomini, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine.
  Si precisa che ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto e che il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii.
  Si stabilisce quindi che all'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
  Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario, i quali rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.
  L'articolo 22 sostituisce l'articolo 68 delle disposizioni di attuazione, in materia di tabella millesimale.
  Rispetto alla formulazione vigente si prevede che il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio, senza più far riferimento al valore dei piani o delle porzioni di piano.
  L'articolo 23 sostituisce l'articolo 69 delle disposizioni di attuazione, in materia di variazione della tabella millesimale.
  Rispetto alla formulazione vigente si sostituisce il riferimento ai piani o alle porzioni di piano con quello al valore delle singole unità immobiliari.
  Per quanto riguarda i casi in cui è possibile la modifica, si novella inoltre il numero 2) del comma 1, facendo riferimento, oltre che alle mutate condizioni di una parte dell'edificio, all'incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, quando sia alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.
  Si prevede altresì che, ai soli fini della revisione dei valori della tabella, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore.
  Tali norme si applicano anche per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.
  L'articolo 24 sostituisce l'articolo 70 delle disposizioni di attuazione, innalzando fino ad euro 100 e, in caso di recidiva, fino ad euro 1.000, la sanzione per le infrazioni al regolamento di condominio.
  L'articolo 25 sostituisce l'articolo 71 delle disposizioni di attuazione, prevedendo l'istituzione, presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, il Repertorio dei condominii, nel quale sono annotati, per ogni condominio: il titolo; il codice fiscale; le unità immobiliari che lo compongono con i relativi estremi catastali; le delibere condominiali che dispongono la modifica della destinazione d'uso, l'alienazione o l'acquisto di ulteriori beni immobili condominiali; le delibere condominiali che hanno per oggetto la nomina o la revoca degli amministratori; i regolamenti di condominio e i relativi atti modificativi; i bilanci del condominio; tutti gli atti o i contratti da cui derivino obbligazioni a carico del condominio di valore superiore a diecimila euro; le liti attive e passive; le sentenze e le ordinanze emesse in cause nelle quali il condominio sia parte in causa.Pag. 212
  In tale ambito segnala, in quanto rilevanti per i profili di competenza della Commissione Finanze, i commi dal secondo al quarto.
  Il secondo comma prevede che l'amministratore del condominio è tenuto a comunicare all'Agenzia del territorio ogni atto o fatto soggetto ad annotazione entro il termine di trenta giorni dal suo compimento. In caso di ritardo ed omissione si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.
  Il terzo comma affida la definizione delle modalità attuative del Repertorio ad provvedimento dell'Agenzia del territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, prevedendo in ogni caso che i dati contenuti nel Repertorio siano gestiti con modalità informatizzate, onde consentire la ricerca per denominazione e indirizzo del condominio, sia per codice fiscale, sia per nome dell'amministratore.
  Ai sensi del quarto comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le associazioni degli amministratori che ne facciano richiesta, sono determinate le somme dovute per la registrazione della nomina e della cessazione dell'amministratore dall'ufficio, nonché quelle dovute per l'accesso ai dati del repertorio.
  L'articolo 26 inserisce nelle disposizioni di attuazione gli articoli 71-bis, 71-ter e 71-quater.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala il nuovo articolo 71-bis, il quale istituisce presso ogni Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio un Registro degli amministratori di condominio.
  Le condizioni per l'iscrizione nel Registro sono:
   a) il godimento dei diritti civili;
   b) l'assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
   c) l'assenza di misure di prevenzione divenute definitive;
   d) l'assenza di provvedimenti di interdizione, inabilitazione o fallimento;
   e) la non annotazione nell'elenco dei protesti cambiari;
   f) il diploma di scuola secondaria superiore;
   g) la frequenza di un corso di formazione iniziale e lo svolgimento di attività di formazione periodica, secondo criteri definiti dall'Agenzia del territorio;
   h) la sottoscrizione di un'assicurazione per responsabilità professionale, secondo i criteri definiti dall'Agenzia del territorio.

  Al registro possono essere iscritte anche società: in tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
  La disposizione disciplina i casi di cancellazione o di sospensione dal registro, prevedendo inoltre, in via transitoria, che coloro i quali abbiano svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti all'entrata in vigore della disposizione, possono iscriversi nel registro è disposta anche in assenza dei requisiti formativi di cui alle lettere f) ed g) del primo comma, fermo restando l'obbligo di formazione periodica.
  La norma specifica che l'iscrizione al registro non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio.
  Il nuovo articolo 71-ter prevede che su richiesta dell'assemblea, che delibera a maggioranza degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell'edificio, l'amministratore è tenuto ad attivare, a spese dei condomini, un sito internet del condominio, aggiornato mensilmente, ad accesso Pag. 213individuale protetto da parola-chiave, che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei rendiconti mensili, dei registri e documenti di gestione e degli altri documenti espressamente previsti dalla delibera assembleare, salvo diversa previsione dell'assemblea.
  Il nuovo articolo 71-quater interviene sulla definizione codicistica delle controversie in materia di condominio, ai fini dell'applicazione dell'istituto della mediazione.
  In tale contesto si precisa che la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che si trovi nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato e che al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare.
  Si specifica inoltre che la proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell'edificio; se non si raggiungono le predette maggioranze, la proposta si deve intendere non accettata.
  L'articolo 27 inserisce nelle disposizioni di attuazione l'articolo 155-bis, in base al quale l'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva, già esistenti al momento dell'entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, comma primo, secondo e terzo.
  L'articolo 28 modifica l'articolo 2, comma 1, della legge n. 13 del 1989, al fine di prevedere che le deliberazioni eventi ad oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati per eliminare le barriere architettoniche, devono essere assunte, invece che con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, oppure, in seconda convocazione, maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio), con la maggioranza prevista dal secondo comma del predetto articolo 1136, secondo (cioè la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).
  L'articolo 29, comma 1, modifica l'articolo 26, comma 2, della legge n. 10 del 1991, al fine di prevedere che le decisioni condominali relative agli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, devono essere assunte non più a maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea, ma a maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
  Il comma 2 modifica invece il comma 5 del predetto articolo 26 della legge n. 10, al fine di prevedere che le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore sono deliberati dall'assemblea di condominio non più a maggioranza semplice, ma con la maggioranza della metà degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell'edificio.
  L'articolo 30 modifica l'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge n. 5 del 2001, al fine di prevedere che le opere di installazione di nuovi impianti per la ricezione di radiodiffusioni da satellite sono approvate non più con la maggioranza della metà degli intervenuti e di almeno un terzo del valore dell'edificio, ma con la maggioranza della metà degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell'edificio.
  L'articolo 31 stabilisce che i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli per le innovazioni, sono prededucibili, ai fini dell'erogazione delle somme derivanti dalla liquidazione dell'attivo fallimentare, se le predette spese sono divenute esigibili, in forza di un decreto ingiuntivo, durante le procedure concorsuali.
  L'articolo 32 integra l'articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, nel senso di estendere la competenza del foro in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, anche alle cause tra condomini e condominio, oltre che alle cause tra condomini.Pag. 214
  Rileva quindi come il provvedimento non presenti aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo di esprimere su di esso nulla osta.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
C. 5389 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianfranco CONTE, presidente, segnala come la Commissione Bilancio terminerà l'esame in sede referente nella giornata odierna, e come pertanto la Commissione deve concluderne l'esame in sede consultiva nella stessa seduta di oggi.

  Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 5389, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
  Evidenzia quindi come nell'ambito del decreto- legge, che ha subito significative modifiche durante l'esame al Senato, a seguito dell'approvazione del maxiemendamento presentato dal Governo durante la discussione in Assemblea sul provvedimento, sia stato trasfuso il contenuto del decreto-legge n. 87 del 2012, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico- finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala le norme di seguito sintetizzate.
  L'articolo 3, ai commi da 1 a 10 e da 12 a 18, detta disposizioni volte a ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali, nonché a contenere la spesa per locazioni passive. In particolare, per i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni, è disposta la riduzione del 15 per cento del canone e la sospensione per un triennio degli adeguamenti ISTAT. Le disposizioni introducono, inoltre, un parametro di riferimento per gli spazi ad uso ufficio e addetti a cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi. Sono previste norme finalizzate a ridurre le locazioni passive, favorendo l'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche di immobili di regioni ed enti locali a titolo gratuito, in condizione di reciprocità, e di enti pubblici non territoriali a canoni agevolati.
  In particolare, il comma 1 dispone il blocco per il triennio 2012-2014 degli adeguamenti ISTAT relativi ai canoni dovuti dalle amministrazioni pubbliche nonché dalle autorità indipendenti, inclusa la CONSOB, per l'utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata.
  In tale ambito il comma 14-bis dell'articolo 5, inserito nel corso dell'esame al Senato, ha esteso all'ordinamento della Banca d'Italia i principi in materia di contenimento della spesa recati dai commi 1 (blocco aggiornamento ISTAT) e 4 (riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione) dell'articolo 3.
  La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione stima che lo Stato, attraverso il blocco degli aggiornamenti ISTAT che si riferisce ai contratti in essere, nonché a quelli di nuova sottoscrizione, possa conseguire un risparmio per il secondo semestre del 2012 pari a 5 Pag. 215milioni di euro, per l'anno 2013 pari a 16 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2014 pari a 15 milioni di euro. Per quanto riguarda gli enti territoriali si ipotizza un risparmio di 5 milioni di euro per il secondo semestre del 2012, di 17 milioni di euro per il 2013 e di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
  Il comma 2 prevede la possibilità che alle regioni e agli enti locali possa essere concesso, per fini istituzionali, l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato, e reciprocamente, che allo Stato possa essere concesso, per fini istituzionali, l'uso gratuito di beni immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali.
  Il comma 2-bis, inoltre, modifica, l'articolo 1, comma 439, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), prevedendo espressamente che le regioni e gli enti locali possono concedere l'uso gratuito degli immobili di loro proprietà alle amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. Al riguardo la relazione illustrativa afferma che attualmente le amministrazioni dello Stato utilizzano immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali a fronte della corresponsione di un canone complessivo pari a 132 milioni di euro annui. A loro volta le regioni e gli enti locali pagano, per l'uso di immobili statali, un canone annuo di 12 milioni di euro, determinato in misura agevolata secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005.
  Il comma 3 dà agli enti territoriali la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2012, di recedere dai contratti in essere, anche in deroga alle clausole contrattuali.
  I commi da 4 a 8 riguardano invece la riduzione dei canoni di locazione passiva per le amministrazioni centrali.
  Il comma 4 dispone, a favore delle amministrazioni centrali individuate nell'elenco dell'ISTAT e a favore delle autorità indipendenti, inclusa la CONSOB, la riduzione del 15 per cento del canone di locazione per gli immobili in uso istituzionale, a decorrere dal 1o gennaio 2015 (la disposizione originaria del decreto prevedeva come data a decorrere dalla quale si applicava la riduzione imperativa dei canoni il 1o gennaio 2013).
  Nel corso dell'esame al Senato è stata inserita una disposizione volta ad anticipare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge la predetta riduzione imperativa dei canoni di locazione passiva nel caso di contratti scaduti o rinnovati dopo tale data.
  La norma specifica che la riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, il quale prevede che le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, facendo salvo il diritto di recesso del locatore.
  La riduzione del 15 per cento si applica anche agli utilizzi di immobili in assenza di titolo alla data del 7 luglio 2012, giorno di entrata in vigore del decreto-legge.
  Lo stesso comma 4 dell'articolo 3 dispone che il rapporto di locazione potrà essere rinnovato solo in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il periodo di durata del contratto e della permanenza delle esigenze allocative, considerando a tal fine i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009.
  Il comma 5 disciplina la risoluzione dei contratti e la riduzione del canone per i nuovi contratti. Qualora non ricorrano le predette condizioni, infatti, i relativi contratti di locazione sono risolti alla scadenza e le amministrazioni devono individuare in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose.
  Nel caso in cui, pur sussistendo le condizioni citate, il locatore eserciti il diritto di recesso alla scadenza, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici vigilati dai Ministeri, per poter proseguire nell'utilizzo degli immobili già condotti in locazione, devono essere autorizzati con decreto del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per Pag. 216le altre amministrazioni comprese nel predetto elenco ISTAT la prosecuzione nell'utilizzo deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'amministrazione e l'autorizzazione deve essere trasmessa all'Agenzia del demanio per la verifica tecnica ed economica; in caso di esito negativo della verifica, gli atti sono trasmessi alla procura regionale della Corte dei conti.
  Il comma 6 stabilisce che anche i nuovi contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni centrali per uso istituzionale prevedano un canone ridotto del 15 per cento rispetto a quello giudicato congruo dall'Agenzia del demanio.
  Il comma 7 qualifica le norme riferite alla rinegoziazione dei canoni di locazione passiva come disposizioni di principio, ai fini di coordinamento della finanza pubblica per le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale.
  Il comma 8 esclude dalla riduzione dei canoni di locazione passiva gli immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, il quale ha autorizzato il Ministro dell'economia a promuovere la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti che disciplinano le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.
  Il comma 9 reca criteri per la razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici, sia per gli addetti, sia per l'uso archivio.
  In particolare, attraverso l'introduzione di un nuovo comma 222-bis all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, è definito un parametro di riferimento, compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, cui si dovranno uniformare le amministrazioni pubbliche.
  Le amministrazioni interessate dalla previsione del nuovo comma 222-bis sono quelle richiamate dal comma 222 dell'articolo 2 della predetta legge n. 191, il quale, a sua volta, fa riferimento alle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali.
  In merito la disposizione prevede che le amministrazioni dovranno predisporre, entro il 3 ottobre (90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto-legge), piani di razionalizzazione degli spazi che rispettino il nuovo parametro di riferimento per addetto (tali piani dovranno, inoltre, tenere conto della riduzione degli assetti organici prevista, tra l'altro, dallo stesso decreto). I piani dovranno essere comunicati all'Agenzia del demanio, mentre alla Ragioneria generale dello Stato dovrà essere comunicato il rapporto tra metri quadrati per addetto scaturente dal piano. In caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni integrali il rapporto tra metri quadrati per addetto è determinato dall'Agenzia del demanio.
  La norma contiene anche una disciplina di carattere premiale per le amministrazioni che conseguono un risparmio di spesa all'esito della razionalizzazione degli spazi: infatti, una quota del 15 per cento dei risparmi è utilizzata dalla stessa amministrazione per la realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo, purché tali progetti siano inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione (la sussistenza dei risparmi di spesa sarà verificata e accertata con decreto del MEF). Il successivo nuovo comma 222-ter condiziona l'erogazione di tali risorse alla realizzazione dell'attività ivi prescritta, ovvero lo scarto degli atti cartacei di archivio.
  L'ultimo periodo del comma 222-bis prevede che le disposizioni da esso recate costituiscono norme di principio a cui le Pag. 217regioni e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.
  Al riguardo evidenzia come tali previsioni riprendano in larga parte il contenuto della proposta di legge C. 4149 Comaroli (cui è abbinata la proposta di legge C. 4843 Moffa), all'esame, in sede referente della Commissione Finanze, la quale intende anch'essa introdurre misure volte alla riduzione ed ottimizzazione nell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato, anche mediante la definizione di standard tecnici per l'assegnazione degli spazi in uso alle amministrazioni statali, l'attribuzione alle singole amministrazione di una quota pari al 25 per cento dei risparmi conseguiti, la possibilità di disdire i contratti in essere, l'individuazione di un facility manager per ciascuna amministrazione, nonché l'estensione dei principi di risparmio agli enti locali e alle regioni. In particolare, analogamente alla norma in esame, la proposta di legge 4149 intende introdurre un parametro di riferimento complessivo medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto.
  Il nuovo comma 222-ter dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, sempre al fine della razionalizzazione degli spazi delle amministrazioni statali, prescrive lo scarto degli atti cartacei di archivio, da effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno. Le amministrazioni comunicano annualmente all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio liberati all'esito della procedura. Ciò al fine di consentire all'Agenzia di avviare, ove possibile, un processo di accorpamento in poli logistici degli archivi di deposito delle amministrazioni. Come detto, è prevista una sorta di penalizzazione per le amministrazioni che non provvedono a tale attività: non possono essere destinatarie della quota del 15 per cento di risparmi di spesa conseguiti all'esito della razionalizzazione degli spazi di cui al nuovo comma 222-bis.
  Il comma 10, nell'ottica della razionalizzazione e del risparmio di spesa pubblica, prevede, per gli enti pubblici non territoriali compresi nell'elenco ISTAT, l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio gli immobili di loro proprietà al fine di verificare l'idoneità degli stessi ad essere utilizzati in locazione passiva, a canoni ed oneri agevolati, dalle amministrazioni statali per finalità istituzionali.
  La misura dell'agevolazione è stabilità nel 30 per cento del valore locativo giudicato congruo dalla competente commissione dell'Agenzia del demanio. La disposizione specifica che la comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno e che, in caso di inadempimento, è effettuata una segnalazione alla procura regionale della Corte dei conti.
  Nel disciplinare tale nuovo adempimento la norma fa salvo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2012, il cui comma 4 ha previsto che gli enti previdenziali destinino una quota delle risorse proprie all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base dei piani di razionalizzazione.
  Il comma 12 dell'articolo 3, tramite una modifica all'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, in tema di manutenzione degli immobili pubblici, consente all'Agenzia del demanio di avvalersi di società a totale o prevalente capitale pubblico al fine di individuare gli operatori specializzati nell'esecuzione degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato. In tal modo l'Agenzia del demanio opererebbe quale centrale di committenza.
  L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori è disposta, oltre che per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali; è infine prevista la costituzione di un apposito ufficio, all'interno dei provveditorati, dotato di idonee professionalità, dedicato allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi manutentivi.
  La norma precisato inoltre che gli interventi volti ad assicurare l'adeguamento degli immobili alle prescrizioni contenute Pag. 218nel decreto legislativo n. 81 del 2009, in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, restano in capo alle amministrazioni utilizzatrici.
  Il comma 13 consente all'Agenzia del demanio di impiegare una parte delle proprie risorse disponibili per l'acquisto di immobili da destinare alle esigenze allocative delle amministrazioni statali; per tali contratti di locazione si applica la riduzione del 15 per cento del canone prevista dal comma 4 dell'articolo. Gli acquisti da parte dell'Agenzia del demanio sono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 appena menzionato, subordinatamente alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
  Il comma 14 modifica l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 351 del 2001, in primo luogo al fine di eliminare il limite massimo di cinquanta anni per la durata delle locazioni e concessioni di valorizzazione per gli immobili di proprietà dello Stato appartenenti al demanio storico-artistico.
  La norma attribuisce all'Agenzia del demanio l'iniziativa per la convocazione delle conferenze di servizi o la promozione di accordi di programma per la valorizzazione degli immobili; viene riconosciuta ai comuni interessati, per l'intera durata della concessione o della locazione, una quota del 10 per cento del relativo canone.
  Viene, inoltre, subordinata ad un'espressa previsione del bando di gara l'operatività del meccanismo premiale, già previsto dalla previgente norma in favore dei comuni, nella misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.
  Si prevede quindi la possibilità di stabilire, nei bandi di gara predisposti dall'Agenzia del demanio, la possibilità per il concessionario di subconcedere le attività economiche o di servizio per i cittadini.
  Il comma 15 prevede l'applicazione alle società promosse dall'Agenzia del demanio per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 98 del 2011, delle norme (di cui all'articolo 1, commi da 131 a 139, della legge n. 296 del 2006) relative alle Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) in materia di: esenzione del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare dall'imposta sul reddito delle società; obbligo di operare una ritenuta del 20 per cento sui dividendi distribuiti ai soci; possibilità per il contribuente di scegliere il tipo di tassazione delle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili in società che abbiano già optato per il regime speciale; esenzione IVA dei conferimenti costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati; assoggettamento ad imposta di registro, ipotecaria e catastale, in misura fissa.
  Il comma 16 prevede la possibilità di assolvere l'imposta di registro relativamente alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. Al riguardo ricorda che, ai sensi della disciplina previgente, l'imposta di registro relativa alle concessioni aventi ad oggetto immobili appartenenti al demanio dello Stato era liquidata in un'unica soluzione al momento della registrazione dell'atto, per un ammontare corrispondente alla totalità delle annualità di durata del rapporto concessorio, determinando in tal modo un notevole esborso a carico del concessionario.
  Il comma 17, nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito alla società Fintecna S.p.A. (ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge n. 207 del 2008), stabilisce una permuta tra gli immobili di proprietà di Fintecna utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze, i quali vengono trasferiti Pag. 219allo Stato, e immobili dello Stato di valore equivalente (da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del demanio).
  Il comma 18 reca una norma di interpretazione autentica, diretta a precisare che le competenze dell'Agenzia del demanio in materia di gestione dei beni confiscati devono intendersi riferite alla gestione dei beni immobili.
  Il comma 19 dell'articolo 3, introdotto al Senato, novella il comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 216 del 2011, al fine di posticipare dal 30 giugno 2012 al 30 settembre 2012 il termine entro cui restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili.
  Il riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili assume rilievo, in particolare, ai fini dell'individuazione degli immobili assoggettati all'imposta comunale sugli immobili – ICI (la cui disciplina è recata dal decreto legislativo n. 504 del 1992) e, dal 2012, anche dell'imposta municipale – IMU (come disciplinata dal combinato disposto dell'articolo 13, commi da 1 a 17, del decreto-legge n. 201 del 2011 e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo municipale).
  Rammenta, peraltro, che per effetto dell'introduzione sperimentale dell'imposta municipale propria dal 2012, operata dall'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201, i fabbricati rurali risultano assoggettati all'IMU.
  Il comma 19-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, trasferisce la proprietà del complesso dell'Arsenale di Venezia al Comune di Venezia (con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali), il quale ne deve assicurare l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e dello sviluppo alla Società Arsenale S.p.A.
  La disposizione prevede che le risorse ricavate dall'utilizzo del compendio dell'Arsenale sono esclusivamente impiegate per la gestione e la valorizzazione dello stesso. L'Arsenale è inoltre sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Con decreto del MEF sarà definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse spettanti al comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.
  L'articolo 3-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, reca ulteriori interventi agevolativi per le zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
  In particolare, il comma 1 prevede che i contributi (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 74 del 2012) destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 possano essere concessi, su domanda degli interessati, mediante finanziamenti agevolati.
  La disposizione specifica che la concessione mediante finanziamenti agevolati riguarda i contributi «destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo».
  La concessione sotto forma di finanziamento agevolato è prevista nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con propri provvedimenti e avviene su apposita domanda del soggetto interessato. A tal fine si prevede che i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori colpiti dal sisma possono contrarre finanziamenti, secondo contratti-tipo definiti mediante convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana. Tali contratti sono assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6 miliardi di euro, e prevedono l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
  La norma affida ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze l'erogazione della garanzia dello Stato nonché la definizione di criteri e modalità di operatività della stessa, nonché di monitoraggio, ai fini del rispetto del predetto Pag. 220importo massimo di 6 miliardi. La garanzia dello Stato di cui al presente comma sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il comma 2 prevede, per i beneficiari dei finanziamenti agevolati, un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, con modalità di fruizione del credito d'imposta affidate a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nel limite annuo di 450 milioni di euro. Il credito d'imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
  Il comma 3 pone a carico degli intermediari finanziatori l'obbligo di comunicare con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari; l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario; il numero e l'importo delle singole rate.
  Il comma 4 definisce alcune caratteristiche dei finanziamenti agevolati: essi sono di durata massima venticinquennale e vengono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
  I relativi contratti devono prevedere specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.
  Il comma 5 affida ad un apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'intero articolo 3-bis, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse.
  Tali provvedimenti sono adottati in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2012, col quale è stato ripartito fra le regioni interessate il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, nonché sono stati determinati i criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle risorse allo scopo finalizzate, in coerenza con medesimo protocollo d'intesa, anche al fine di assicurare il rispetto del limite 6 miliardi per la concessione di garanzia statale sui finanziamenti) e quello di 450 milioni di euro annui previsto dal comma 6 per l'attuazione complessiva delle norme recate dall'articolo 3-bis.
  Il comma 8 prevede una specifica deroga ai fini dell'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, nel biennio 2012-2013, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, di un contingente massimo di 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma, e di un contingente massimo di 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del richiamato decreto-legge n. 74.
  Lo stesso comma 8 dispone altresì che, nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali contenuti in specifiche disposizioni normative.
  Le richiamate assunzioni sono effettuate dalle Unioni di Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai Comuni costituenti le Unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, in ogni caso garantendo il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto delle risorse effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012. Il Pag. 221riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le Unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in Unioni possono stipulare apposite convenzioni con le Unioni per poter attivare la presente disposizione.
  In base al comma 9, agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate, nel limite di 3.750.000 euro per il 2012 e di 9.000.000 euro per il 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione.
  Sempre in favore delle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, segnala l'articolo 7, comma 21-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, il quale proroga di sei mesi la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza riferiti all'attività delle articolazioni dell'Agenzia delle entrate che operano nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nelle zone colpite dal sisma.
  Più in dettaglio, tale proroga concerne la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza indicati dall'articolo 8, comma 1, numero 3), del decreto-legge n. 74 del 2012 (termini di notifica delle cartelle di pagamento e di quelli utili alla riscossione di somme risultanti dagli atti di accertamento cosiddetto «esecutivo»; i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione), con riferimento all'attività delle articolazioni dell'Agenzia delle entrate che operano nei riguardi dei contribuenti aventi domicilio fiscale, al 20 o al 29 maggio 2012, nei comuni delle zone colpite dal sisma.
  All'articolo 4, segnala i commi 3-bis e 3-ter, introdotti nel corso dell'esame al Senato, i quali riproducono i commi 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2012.
  Il comma 3-bis prevede che le attività in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche svolte dalla CONSIP S.p.A. siano trasferite ad una specifica divisione della Sogei S.p.A., mantenendo inalterato il pregresso modello di relazione con il Ministero dell'economia e delle finanze. Al momento in cui l'operazione di scissione acquisterà efficacia, tutte le disposizioni normative che affidano a CONSIP S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intenderanno riferite a Sogei S.p.A.
  Ai sensi del comma 3-ter, CONSIP conserverà le sole attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, le attività di centrale di committenza e di e-procurement per le amministrazioni pubbliche. Essa svolgerà i predetti compiti anche per la Sogei.
  L'articolo 5, comma 1, prevede che sui ruoli emessi dal 1o gennaio 2013, l'aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione sia ridotto di un punto percentuale. Accanto a tale previsione, si stabilisce un'ulteriore, eventuale riduzione dell'aggio: essa potrà essere alimentata dalle eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica – correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A –, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali.
  La norma affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2012 il compito di accertare le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica nonché di individuare le modalità con cui viene comunque assicurato al gruppo Equitalia S.p.A. il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.
  Al riguardo ricorda che, per quanto attiene alla remunerazione degli agenti della riscossione, il decreto legge n. 201 del 2011 – intervenendo sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 – all'articolo 10, i commi da 13-quater a 13-septies ha recentemente operato un complessivo riassetto del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione, in base al quale – in estrema sintesi – il Pag. 222sistema di remunerazione con aggio verrà sostituito da una forma di rimborso percentuale, alla determinato sulla base di elementi di fatto (come l'andamento della riscossione) e in rapporto a indicatori di produttività ed efficienza dell'agente unico della riscossione. Le nuove norme saranno tuttavia applicabili solo a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della nuova disciplina.
  Per effetto della norma dell'articolo 5, comma 1, ove gli adempimenti attuativi della riforma del sistema di remunerazione degli agenti della riscossione non venissero completati entro il 1o gennaio 2013, da quella data l'aggio verrebbe ridotto dalla misura del nove a quella dell'otto per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi.
  Con riferimento all'articolo 12, richiama i commi da 41 a 48, soppressi durante l'esame al Senato, i quali prevedevano la soppressione dell'Ente nazionale per il microcredito e affidavano ad un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, delegato dal Ministro, la gestione della liquidazione delle attività dell'ente soppresso, ivi compresi gli adempimenti in materia di bilancio e la gestione delle risorse umane.
  L'articolo 13 prevede la soppressione dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) e la contestuale costituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). A seguito delle modifiche introdotte al Senato è invece venuta meno la norma contenente la soppressione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), le cui funzioni sarebbero confluite nell'IVASS (precedentemente denominato IVARP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale).
  In base ai commi 1 e 2 il nuovo Istituto – avente personalità giuridica di diritto pubblico e con sede legale in Roma – ha la finalità di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria.
  Il comma 1, nella formulazione modificata dal Senato, fa inoltre salva la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla CONSOB sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti finanziari emessi dalle medesime imprese.
  Al riguardo rammenta che alcuni Paesi europei hanno recentemente riformato l'assetto della vigilanza assicurativa. In particolare, la Francia, con il decreto-legge n. 2010-76, ha previsto la fusione fra le autorità di controllo dei settori bancario e assicurativo (Commission Bancaire, ACAM-Autorité de Contrôle des Assurances, Comités des Entreprises d'Assurances, Comités des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) mediante la costituzione della nuova «Autorité de contrôle prudentiel» (ACP), presieduta dal Governatore della Banque de France.
  Nel Regno Unito è stata istituita la «Prudential Regulation Authority» (PRA), dipendente dalla Bank of England, con il compito di garantire una stabile e prudente operatività del settore finanziario nazionale. La PRA adotta un approccio specifico per il settore assicurativo (che, per numero di imprese e compagnie, rappresenta circa metà dell'intero settore finanziario del Regno Unito). La nuova architettura normativa e regolamentare diverrà pienamente operativa entro la fine del 2012.
  In Germania, vi è un'unica autorità di vigilanza su banche e assicurazioni (BaFin). Da ultimo, la legge per il rafforzamento della vigilanza sui mercati finanziari e assicurativi, approvata il 2 luglio 2009, ha modificato la normativa applicabile alle assicurazioni, attraverso – tra l'altro – l'intensificazione della vigilanza sulle holding a capo di gruppi assicurativi; il numero di mandati assumibili dagli amministratori; la qualifica e i compiti dei componenti il Consiglio di vigilanza di imprese assicuratrici, fondi pensione, holding e gruppi «misti» di tipo assicurativo-finanziario; la facoltà per la BaFin di imporre alle imprese divieti di pagamento di utili.Pag. 223
  Secondo il comma 3 il nuovo Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile e di trasparenza e di economicità e mantiene i contributi di vigilanza annuali previsti dal Codice delle assicurazioni private. Inoltre, ai sensi del comma 4, nell'esercizio delle funzioni, l'IVASS non è sottoposto alle direttive di altri soggetti pubblici o privati.
  In base ai commi 4 e 5 l'IVASS può fornire dati, esclusivamente in forma aggregata, al Ministro dello sviluppo economico nonché al Ministro dell'economia e delle finanze e trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.
  Il comma 6 attribuisce al nuovo Istituto tutte le funzioni già spettanti all'ente soppresso.
  Anche in tal caso, nel corso dell'esame al Senato, è stato ribadito che restano fermi i poteri esercitati dalla CONSOB sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione con riferimento a:
   prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione;
   offerta fuori sede, vale a dire la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, ovvero di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività;
   disciplina della promozione e del collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari;
   applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.

  Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 7, che attribuiva all'Istituto le funzioni di vigilanza spettanti alla COVIP sulle forme pensionistiche complementari, nonché i commi 8 e 9, ai sensi dei quali le funzioni spettanti alla COVIP in materia di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato che gestiscono forme previdenziali obbligatorie di base venivano attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale poteva stipulare appositi accordi con il nuovo Istituto per l'esercizio, da parte di quest'ultimo, di poteri di verifica e controllo sugli enti di diritto privato summenzionati.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato poi soppresso il comma 41, che attribuiva all'IVASS alcuni poteri normativi spettanti al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di fondi pensione.
  In base ai commi da 35 a 37 la tenuta del ruolo dei periti assicurativi e di ogni altra competenza dell'ISVAP in materia, nonché la gestione del Centro di informazione italiano per i risarcimenti a seguito di sinistri (derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore) avvenuti all'estero sono attribuite alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP), a decorrere dalla data di subentro, da parte dell'IVASS, nelle funzioni svolte dall'ISVAP.
  Inoltre, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, è stabilita la quota dei contributi da riconoscere alla CONSAP Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni attribuite.
  Il comma 27 specifica che per l'esercizio delle proprie funzioni, l'IVASS può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia.
  I commi 10, 11, 13, 14 e 17 disciplinano gli organi dell'IVASS, che sono:
   il Presidente, individuato nel Direttore generale della Banca d'Italia;
   il Consiglio, cui spetta l'amministrazione generale dell'IVASS, composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo, nominati con decreto del Presidente della Pag. 224Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; i due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato;
   il Direttorio della Banca d'Italia, il quale, nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS, è integrato con i due consiglieri che (insieme con il Presidente) compongono il Consiglio summenzionato; al Direttorio integrato spetta l'attività di indirizzo e direzione strategica dell'IVASS e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa.

  Le funzioni degli organi sono definite dai commi 12, 15 e 16 e dai commi da 18 a 23.
  I commi da 24 a 26 disciplinano l'adozione dello statuto del nuovo Istituto. Dalla data di entrata in vigore dello statuto, l'ISVAP è soppresso, con il contestuale trasferimento all'IVASS della titolarità di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, delle risorse finanziarie e strumentali e del personale (comma 32).
  La fase transitoria – precedente l'approvazione dello statuto – è disciplinata dai commi da 28 a 31, in base ai quali, tra l'altro, gli organi dell'ISVAP decadono dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e il Presidente dell'ente soppresso assume contestualmente le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento. Il Commissario, che decade automaticamente dalle funzioni alla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS, riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.
  La dotazione organica dell'IVASS è determinata dal comma 32 entro il limite delle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite. Queste ultime conservano di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza; tuttavia, ai sensi del comma 33 il Consiglio, entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni degli enti soppressi, definisce, sentite le organizzazioni sindacali, il trattamento giuridico, economico e previdenziale, fermo restando il divieto di determinazione di oneri di bilancio aggiuntivi.
  In base al comma 34, entro lo stesso termine di 120 giorni, il Consiglio adotta un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo statuto; in ogni caso, il piano deve determinare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso.
  Il comma 38 demanda ad un regolamento l'istituzione di un'associazione, avente personalità giuridica di diritto privato e sottoposta alla vigilanza dell'IVASS, a cui siano trasferite (dall'IVASS medesimo) le competenze in materia di tenuta del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la funzione di vigilanza sui soggetti iscritti nel registro; il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e di proporzionalità, una revisione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel registro.
  Il comma 39 concerne il controllo contabile sull'IVASS, nonché il controllo da parte della Corte dei conti.
  I commi 40, 42 e 43 recano norme di abrogazione e disposizioni finali.
  In particolare, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS il comma 40 abroga gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge n. 576 del 1982, in materia di organi dell'ISVAP, nonché l'articolo 13, comma 2, della legge n. 335 del 1995, sui costi di funzionamento della COVIP.
  Il comma 40 contiene quindi una norma di carattere generale che abroga tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli.Pag. 225
  Segnala quindi che l'articolo 14, comma 10, recante la sospensione fino al 31 dicembre 2014 della possibilità, per il personale del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio per lesioni, di transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato.
  L'articolo 16, al comma 10, reca un'articolata disciplina delle modalità di recupero delle somme dovute dagli enti pubblici all'agente della riscossione, in ragione delle disposizioni che consentono di compensare i crediti maturati nei confronti della P.A. con somme iscritte a ruolo.
  In luogo dell'attivazione immediata delle procedure di riscossione coattiva mediante ruolo, le norme in esame dispongono che l'agente della riscossione dia comunicazione dell'adempimento ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, al fine di recuperare gli importi certificati tramite riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo. L'attivazione della procedure di riscossione coattiva tramite ruolo è prevista solo ove il recupero non sia stato possibile con le suddette modalità.
  Più in dettaglio, la disposizione novella il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, disposizione che è stata oggetto di recenti modifiche ad opera dell'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2012.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 28-quater stabilisce, a partire dal 1o gennaio 2011, che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce apposita certificazione, da utilizzare per il pagamento totale o parziale delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. La norma prevede anche apposite procedure di recupero delle somme certificate e non versate dal debitore all'agente della riscossione, oggetto di modifica con le disposizione in commento. Nel testo antecedente alle modifiche, il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 28-quater prevedeva l'immediata attivazione delle procedure di riscossione coattiva in base a ruoli nei confronti dell'ente debitore – secondo le disposizioni generali in materia –, ove questo non avesse versato all'agente della riscossione l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione medesima.
  Per effetto delle modifiche recate dal comma 10 viene introdotta una specifica procedura di recupero delle somme dovute dalle regioni, dagli enti locali o dagli enti del Servizio sanitario nazionale.
  In luogo dell'attivazione immediata delle procedure di riscossione coattiva mediante ruolo, ove i predetti enti non versino tempestivamente all'agente della riscossione l'importo certificato (e cioè entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione medesima), l'agente della riscossione ne deve dare comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze.
  In tal caso, l'importo certificato viene recuperato tramite riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi sperimentali di riequilibrio o fondi perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
  Sono escluse dalle nuove modalità di recupero le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale (costituite da somme derivanti dall'aliquota IRAP, dall'addizionale regionale IRPEF, dalla compartecipazione regionale IVA e dalle accise sulla benzina, ai sensi del decreto legislativo n. 56 del 2000); in tali ipotesi, al mancato versamento segue l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva. L'attivazione della procedure di riscossione coattiva tramite ruolo è prevista solo ove il recupero non sia stato possibile con le predette modalità (ad esempio, per incapienza dei fondi).Pag. 226
  L'articolo 21, al comma 1, prevede il posticipo dell'incremento delle aliquote IVA del 2 per cento, stabilito dal decreto-legge n. 201 del 2011
  Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1 novella il comma 1-ter l'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di prevedere che:
   il previsto incremento di 2 punti percentuali delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento decorra dal 1o luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 (anziché dal 1o ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012);
   a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'incremento delle suddette aliquote sia pari complessivamente all'1 per cento (anziché al 2,5 per cento). Da tale data, pertanto, le aliquote sono rideterminate, rispettivamente, nella misura dell'11 e del 22 per cento.

  La lettera b) novella il comma 1-quater dell'articolo 40 al fine di prevedere che:
   il predetto incremento delle aliquote IVA non si applica qualora entro il 30 giugno 2013 (anziché entro il 30 settembre 2012, come disposto dal testo previgente) siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali;
   gli effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, disposti dalla predetta norma, sono rideterminati in 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

  Il comma 2 stabilisce che con la legge di stabilità per l'anno 2013 siano individuate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica che il Governo, ai sensi dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 52 del 2012, è tenuto a presentare al Parlamento entro il 30 settembre 2012, nonché le disposizioni di eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previste dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del 2011, novellato dall'articolo 21, comma 1, del decreto in esame.
  I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalle misure suddette – assieme ai risparmi provenienti dai regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi statali o partecipati dallo Stato previsti dall'articolo 12 del decreto in esame – concorrono ad evitare l'aumento delle aliquote IVA a decorrere dal 1o luglio 2013.
  L'articolo 23, comma 12-octies, inserito dal Senato, proroga fino al 1o dicembre 2012 la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (12 febbraio 2011).
  L'articolo 23-bis (che corrisponde all'articolo 1 del decreto-legge n. 87 del 2012) reca norme in materia di dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato.
  Più in dettaglio, il comma 1 attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), il diritto di opzione – esercitabile, anche disgiuntamente, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge – per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A.
  La norma finalizza l'operazione alla razionalizzazione e al riassetto industriale delle partecipazioni detenute dallo Stato.
  La Relazione illustrativa rileva come l'operazione verrà condotta secondo criteri di mercato, nel pieno rispetto dell'autonomia gestionale di CDP.
  Ai sensi del comma 2, entro 10 giorni dall'esercizio del diritto di opzione, CDP deve pagare al Ministero dell'economia e delle finanze un corrispettivo provvisorio, pari al 60 percento del valore del patrimonio netto contabile, come risultante dal bilancio, ove redatto consolidato, al 31 dicembre 2011 di ciascuna società oggetto di opzione. Conseguentemente si provvede Pag. 227agli adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni, quali, ad esempio, la girata delle azioni.
  Il comma 3 rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di esercizio del diritto di opzione, la determinazione del valore definitivo del trasferimento.
  Pertanto, in virtù del richiamo alla predetta norma il valore definitivo di trasferimento (e di iscrizione in bilancio) sarà determinato in base ad una relazione giurata di stima, prodotta da soggetti nominati dal Ministero dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e dovrà essere ritenuto congruo anche da CDP.
  La relazione tecnica allegata al provvedimento afferma che le disposizioni in commento, potrebbero determinare, in termini di finanza pubblica, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione da parte di CDP maggiori entrate per circa 9-10 miliardi di euro, sulla base di preliminari stime patrimoniali delle tre società interessate.
  Il comma 4 prevede che i corrispettivi (provvisorio e definitivo) delle operazioni di cessione delle partecipazioni – al netto dei relativi oneri – devono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al pagamento dei debiti dello Stato: a tal fine, i corrispettivi possono essere riassegnati ai Fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale; ovvero essere utilizzati per incrementare l'importo massimo consentito di assegnazione di titoli di Stato per l'estinzione dei crediti commerciali maturati dalle imprese verso la pubblica amministrazione.
  Segnala come alle medesime finalità di riduzione del debito, appena descritte, siano anche destinati i proventi delle procedure di dismissione degli immobili pubblici, di cui all'articolo 2 del provvedimento.
  Le percentuali di riparto dei corrispettivi delle operazioni di cessione tra le diverse finalità sopra indicate saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Ai sensi del comma 5 Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a svolgere le attività loro affidate in base alle norme e ai regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del testo in esame. Inoltre, per quanto concerne in particolare Simest S.p.A. la norma garantisce l'osservanza delle convenzioni già sottoscritte o che verranno sottoscritte con il Ministero dello sviluppo economico per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo.
  Il comma 6 abroga una serie di disposizioni, incompatibili con il nuovo assetto azionario che si verrà a realizzare, a decorrere dalla data di trasferimento delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato.
  Il comma 7 novella la lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003, al fine di prevedere che i decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di trasferimento di partecipazioni statali alla CDP, ivi previsti, dovranno essere assoggettati al controllo preventivo della Corte dei Conti. I citati decreti devono essere altresì trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
  Il comma 8 prevede che – fermo restando quanto previsto circa l'esercizio del diritto di opzione – entro 10 giorni dalla pubblicazione della norma nella Gazzetta Ufficiale, la CDP dovrà comunque presentare le necessarie istanze preventive finalizzate al rilascio di pareri, nulla-osta o per l'emissione di tutti gli atti o provvedimenti necessari. Viene peraltro specificato che i termini per il rilascio dei suddetti pareri e nulla-osta e per l'emissione degli atti decorrono dalla data di comunicazione delle istanze.
  L'articolo 23-ter (che corrisponde all'articolo 2 del decreto-legge n. 87 del 2012) reca, al comma 1, una serie di modifiche e integrazioni all'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, con il quale è stata istituita una Società di gestione del Pag. 228risparmio (SGR), interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione (cosiddetto «Fondo nazionale» o «Fondo dei fondi»).
  Dette modifiche sono finalizzate ad introdurre ulteriori modalità operative della società di gestione del risparmio: pertanto, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la SGR promuova la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali (cosiddetto «Fondo diretto»), nonché diritti reali immobiliari; analogamente, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la SGR, promuove uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui conferire gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione (cosiddetto «Fondo difesa»).
  In dettaglio, il comma 1, lettera a), reca modifiche e integrazioni al predetto articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, con le quali si prevede che il capitale sociale della SGR deve essere pari ad almeno 1 milione e comunque non superiore a 2 milioni di euro (il testo previgente stabiliva che il capitale fosse pari a 2 milioni di euro); i fondi d'investimento a cui partecipa la SGR possono essere, oltre che promossi, anche partecipati dagli enti locali, in forma consorziata o associata; in tal modo possono accedere al Fondo nazionale anche i fondi promossi dai privati ai quali gli enti locali partecipano trasferendo o conferendo i loro immobili; il capitale della SGR è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis, che consente il trasferimento a titolo gratuito all'Agenzia del demanio delle azioni della SGR; i fondi istituiti dalla SGR investono, anche, direttamente per acquisire immobili in locazione passiva alle P.A.
  La lettera b) modifica il comma 2 dell'articolo 33, prevedendo, analogamente a quanto contemplato dalla lettera a), che i fondi d'investimento possono essere, oltre che promossi, anche partecipati dagli enti locali, in forma consorziata o associata; si specifica che ai suddetti fondi possono essere sia apportati che trasferiti beni immobili e diritti reali immobiliari; viene precisato che le proposte di valorizzazione degli immobili da parte dei soggetti privati devono effettuarsi secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici.
  La lettera c), modificando il comma 3 dell'articolo 33, estende il meccanismo di finanziamento del Fondo nazionale ai Fondi di cui ai commi 8-ter (Fondo diretto) e 8-quater (Fondo difesa), inseriti dalla lettera g) del comma: l'investimento anche nei predetti fondi viene reso compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione private; è espressamente prevista la possibilità di una partecipazione da parte della Cassa depositi e prestiti; in particolare il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, deve essere destinato per gli anni 2012, 2013 e 2014 alla sottoscrizione delle quote dei predetti fondi.
  La lettera d), che interviene sul comma 4 dell'articolo 33, in tema di destinazione funzionale dei beni conferiti ai fondi, specifica che i beni possono essere sia conferiti che trasferiti ai fondi di investimento; che l'apporto o il trasferimento ai fondi è condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione; che per il completamento della valorizzazione dei beni trasferiti al fondo è necessario fare riferimento alle valutazioni della relativa SGR.
  Viene quindi aggiunto un periodo specificamente dedicato alla remunerazione dell'apporto da parte degli enti territoriali ai fondi diretti, riconoscendo a tali enti un Pag. 229ammontare pari ad almeno il 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo, mentre la restante parte del valore viene corrisposta in denaro, compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi.
  La lettera e) reca una norma di coordinamento con le modifiche apportate al comma 4: viene pertanto modificato il comma 7 dell'articolo 33, prevedendo che le agevolazioni ivi previste si applicano, oltre che agli apporti, anche ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi dello stesso articolo.
  La lettera f) modifica il comma 8-bis dell'articolo 33, specificando che la convenzione con cui devono essere regolati i rapporti fra la SGR e l'Agenzia del demanio riveste carattere oneroso (mentre il testo previgente faceva generico riferimento ad una convenzione per l'avvalimento da parte della SGR del personale dell'Agenzia del demanio in via transitoria) ed inserendo alcune disposizioni di ordine finanziario in favore dell'Agenzia del demanio.
  La lettera g) inserisce tre nuovi commi (8-ter, 8-quater e 8-quinquies) nell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di introdurre nuove modalità operative della SGR.
  Il nuovo comma 8-ter prevede che – al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico – il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la SGR citata, promuova la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali. A differenza del fondo di cui ai commi 1 e 2 (Fondo nazionale) che dovrebbe prevalentemente operare come fondo di fondi, tale fondo agirebbe come fondo diretto al quale possono essere trasferiti o conferiti immobili statali non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari; immobili di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, previa delibera; beni demaniali valorizzabili, individuati dall'Agenzia del demanio, per i quali è prevista, a seguito di richiesta, la cessione gratuita a comuni, province e regioni; beni immobili di regioni, province e comuni e di enti o società interamente partecipate dai predetti enti.
  La norma rimanda quindi a successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per disciplinare le modalità di concertazione con le strutture tecniche degli enti interessati e attribuire agli enti territoriali le quote dei fondi derivanti dal conferimento.
  Ai predetti fondi possono conferire beni anche gli enti territoriali e altri enti pubblici o società interamente partecipate dai tali enti. I proventi che derivano dalla valorizzazione e dall'alienazione degli immobili delle regioni e degli enti locali trasferiti ai fondi diretti sono destinati alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.
  Il nuovo comma 8-quater prevede che – sempre al fine della riduzione del debito pubblico – il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la SGR, promuova anche la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono apportati o conferiti gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari (Fondo difesa).
  A tal fine è prevista l'emanazione di uno o più decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del Demanio, per l'individuazione di tutti i beni statali assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati per finalità istituzionali; gli immobili inseriti in tali decreti sono automaticamente classificati come patrimonio disponibile dello Stato.
  Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti, l'Agenzia del Demanio può avviare le procedure di regolarizzazione e valorizzazione relativamente ai beni suscettibili di valorizzazione, potendo utilizzare anche l'articolo 33-bis nel decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che l'Agenzia del demanio Pag. 230possa promuovere iniziative per valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico.
  Le risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi sono attribuite al Ministero della difesa in misura pari al 30 per cento, destinandole prioritariamente alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e, come precisato nel corso dell'esame al Senato, nella misura minima del 10 per cento, sono invece assegnate agli enti territoriali interessati. Anche in tale ipotesi le risorse derivanti dalla cessione vanno destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in sua assenza, a spese di investimento.
  Inoltre, analogamente a quanto già previsto dal comma 8-ter, si prevede che le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'entrata del bilancio dello Stato, siano riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e destinate al pagamento dei debiti dello Stato.
  Per quanto concerne invece gli immobili di proprietà dello Stato assegnati al Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, essi, qualora non fossero suscettibili di valorizzazione, rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la loro gestione e amministrazione.
  Gli obblighi di custodia degli immobili sono attribuiti all'Amministrazione della difesa, fino a che questi non siano conferiti ai fondi ovvero siano riconsegnati all'Agenzia del demanio.
  Il nuovo comma 8-quinquies dell'articolo 33 prevede che – con provvedimenti dell'Agenzia del demanio – sia disposto d'ufficio l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa, anche in deroga alla normativa vigente. Successivamente l'Agenzia fiscale competente procede alle conseguenti attività di iscrizione catastale.
  Il comma 2 dell'articolo 23-ter abroga una serie di norme.
  In particolare, la lettera a) abroga alcune disposizioni del decreto legislativo n. 85 del 2010, in materia di federalismo demaniale:
   l'articolo 3, comma 6, il quale reca la disciplina relativa ai beni qualificati come trasferibili, relativamente ai quali le regioni e gli enti locali non hanno presentato la richiesta di attribuzione;
   l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter, che consentivano, su richiesta, l'attribuzione dei beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari;
   l'articolo 7, il quale stabiliva che, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e con cadenza biennale, potevano essere adottati ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzati all'attribuzione di ulteriori beni resisi disponibili.

  La lettera b) interviene all'articolo 6, comma 1, della legge n. 183 del 2011, sopprimendo il riferimento ivi contenuto agli immobili inseriti negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010 e degli enti pubblici non territoriali inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.
  La lettera c) abroga l'articolo 314 del decreto legislativo n. 66 del 2010, (Codice dell'ordinamento militare), dedicato ai fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari.
  La lettera d) abroga il secondo, terzo, quarto e quinto periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, concernenti l'alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il comune di Roma.
  Il comma 1-bis dell'articolo 23-ter, introdotto durante l'esame al Senato, prevede, in materia di edilizia residenziale convenzionata, una riduzione da 30 a 20 Pag. 231anni del limite temporale da utilizzare per il calcolo della durata delle nuove convenzioni cosiddette sostitutive.
  L'articolo 23-quater (che corrisponde all'articolo 3 del decreto-legge n. 87 del 2012) reca disposizioni di riorganizzazione di alcuni enti della amministrazione economico-finanziaria.
  In dettaglio, il comma 1 prevede, a decorrere dal 1o dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli», nonché l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, senza alcuna modifica della denominazione.
  A decorrere dalla stessa data decadono inoltre gli organi degli enti incorporati.
  Il Senato ha introdotto un ulteriore periodo in base al quale entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.
  Al riguardo ricorda che la Commissione Finanze della Camera dei deputati ha approvato, nella seduta del 4 luglio 2012, una risoluzione (8-00185 Ventucci ed altri) con cui impegna il Governo ad adottare con la necessaria tempestività le misure, di natura normativa o regolamentare, finalizzate ad operare, nel quadro più ampio delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, una complessiva riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, anche attraverso una revisione del numero delle Agenzie ed una redistribuzione delle relative competenze, da realizzare nell'ambito della delega legislativa recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita, di cui al disegno di legge C. 5291, assegnato in sede referente alla Commissione Finanze della Camera. In particolare, la risoluzione impegna il governo a coordinare ogni iniziativa relativa al riassetto dell'Agenzia del territorio con il contenuto del disegno di legge C. 5291, contenente delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, il quale intende attribuire alla predetta Agenzia ulteriori funzioni nel quadro della revisione del catasto dei fabbricati, tenendo inoltre conto dell'esigenza di mantenere distinte le funzioni di attribuzione del valore e della rendita catastale dei fabbricati da quelle di accertamento e liquidazione dei tributi immobiliari basati su tali valori; ridurre le articolazioni territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguentemente ridefinire il livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale; rafforzare ed ampliare le sinergie tra le diverse branche dell'Amministrazione finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, segnatamente attraverso il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio; verificare lo stato del processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato, prevista dall'articolo 40, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007.
  La nuova Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate continuano ad esercitare, ai sensi del comma 2, le funzioni degli enti incorporati con le relative risorse, compresi i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza esperire alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale.
  Riguardo in particolare alle risorse finanziarie inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, queste vengono escluse dalle modalità di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005). La disposizione si rende necessaria in quanto la dotazione annuale di bilancio dei due enti risulta determinata in modo differente.
  Ai sensi del comma 3 il trasferimento delle risorse umane strumentali e finanziarie degli enti incorporati è demandata a Pag. 232successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2012.
  Con una norma transitoria si prevede inoltre che, sino all'adozione di tali decreti, l'Agenzia incorporante possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione dell'ente incorporato, i cui conti correnti rimangono aperti fino alla stessa data.
  In base al comma 4, sempre entro il 31 dicembre 2012 devono essere deliberati, da parte degli organi in carica alla data di cessazione dell'ente – i bilanci di chiusura degli enti incorporati con la relativa relazione redatta dall'organo interno di controllo.
  Ai componenti degli organi degli enti incorporati, che decadono dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, vanno corrisposti i compensi, indennità o emolumenti loro spettanti fino alla data di deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione.
  Per quanto concerne invece i comitati di gestione delle Agenzie incorporanti, devono essere rinnovati entro il 15 dicembre 2012.
  Il comma 5 incrementa provvisoriamente – a decorrere dal 1o dicembre 2012 – le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti in numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati, che vengono inquadrate nei ruoli delle Agenzie incorporanti.
  Per quanto riguardo i restanti rapporti di lavoro, il comma 6 prevede che le Agenzie incorporanti subentrano nella loro titolarità fino alla naturale scadenza; i dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio (limitatamente alle voci fisse e continuative) corrisposto al momento dell'inquadramento. Qualora il loro trattamento economico risulti più elevato di quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, viene loro attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile.
  Il comma 7 prevede anzitutto che le Agenzie incorporanti esercitino i compiti e le funzioni degli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione dell'assetto organizzativo. In secondo luogo, viene stabilito che le predette agenzie istituiscano due posti di vicedirettore, di cui uno per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'agenzia incorporata.
  Per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è inoltre prevista la stipula di apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate per lo svolgimento sul territorio dei compiti già svolti dall'AAMS.
  Il comma 8 dispone che, a decorrere dal 2013, le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati (AAMS e Territorio) siano rassegnate alle Agenzie incorporanti (Dogane e Entrate). Si prevede inoltre che, al fine di garantire la continuità nella prosecuzione dei rapporti già avviati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso (2012), già di competenza dell'AAMS, proseguono in capo alle equivalenti strutture degli Uffici incorporanti.
  Il comma 10 reca una serie di novelle – decorrenti dal 1o gennaio 2013 – al decreto legislativo n. 300 del 1999, resesi necessarie a seguito delle procedure di riorganizzazione previste dai commi precedenti.
  Rispetto al testo originario del decreto-legge, il Senato ha soppresso il numero 4 della lettera d) del comma 10, che abrogava il comma 4 dello stesso articolo 64, con il quale si prevede che il comitato di gestione dell'Agenzia del territorio venga integrato da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  Il comma 9 dispone inoltre la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI); le funzioni già esercitate da ASSI e le relative risorse devono essere ripartite con decreti interministeriali Pag. 233non regolamentari fra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con DPCM saranno anche rideterminate le dotazioni organiche del Ministero dell'agricoltura, ferma restando, peraltro, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati sia dall'ASSI che dall'UNIRE.
  Il comma 9-bis, introdotto durante l'esame al Senato, fa salve le funzioni esercitate da Unirelab s.r.l., società di proprietà dell'Unire, al quale sono affidate le attività di analisi antidoping sui cavalli da corsa.
  L'articolo 23-quinquies (che corrisponde all'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2012) prevede, ai commi da 1 a 6, la riduzione del personale, sia dirigenziale sia non dirigenziale, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, provvedendo altresì ad individuare i principi – tra cui la riduzione del numero delle strutture territoriali e l'accorpamento delle direzioni generali che svolgono funzioni analoghe – sulla cui base procedere ad una riorganizzazione del Ministero e delle Agenzie medesimi.
  In base al comma 1 la riduzione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali avviene mediante un procedimento riorganizzativo articolato secondo tre aspetti: la riduzione dell'organico del personale di livello dirigenziale; la modifica della proporzione tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale; la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale.
  Tale riduzione, che andrà attuata che entro il 31 ottobre 2012, va operata all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011; la stessa, pertanto, costituisce un taglio ulteriore rispetto a quest'ultima.
  Conseguentemente, ai sensi della lettera a) del comma 1 il MEF deve procedere ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, nonché delle relative dotazioni organiche.
  Per quanto riguarda il Ministero, il numero 1) della lettera a) stabilisce che la riduzione non deve essere inferiore al 20 per cento rispetto al risultato dell'applicazione del decreto-legge n.138 del 2011.
  Per le Agenzie fiscali il numero 2) della lettera a) stabilisce invece che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente non deve superare 1 su 40; tale rapporto è previsto invece in misura consistentemente inferiore per l'Agenzia del demanio, per la quale è pari ad 1 su 15, sulla base di quanto dispone il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato. Inoltre, il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale non deve superare 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  Per non compromettere la funzionalità delle Agenzie fiscali successivamente alla riduzione dell'organico e all'accorpamento delle funzioni, il medesimo numero 2) della lettera a) dispone che i risparmi ottenuti dalle Agenzie possano essere utilizzati, entro il limite massimo dell'80 per cento, per assegnare posizioni organizzative di livello non dirigenziale a personale dotato di esperienza e capacità professionale maturata in almeno cinque anni di permanenza nella terza area, vale a dire i lavoratori che svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività rilevanti, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico. Il conferimento di tali incarichi a questo personale dovrà avvenire in modo selettivo, e senza che venga creata un'apposita area di vicedirigenza, come invece richiederebbe l'articolo 17-bis del codice sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Inoltre la norma prevede che tali posizioni siano pari al numero dei posti dirigenziali soppressi con il decreto-legge. Il personale così selezionato e assegnato alle funzioni descritte avrà diritto ad Pag. 234un'indennità e ad un aumento della retribuzione, ma in misura inferiore alla somma corrisposta alle figure professionali dirigenziali che vanno a sostituire. Precisamente, l'indennità di funzione dovrà essere la metà di quella corrisposta al dirigente di livello retributivo più basso, e l'incremento della retribuzione non dovrà superare del 20 per cento quella corrente di posizione.
  Ai sensi della lettera b) del comma 1 le Agenzie fiscali dovranno procedere ad una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico (come risultante all'esito delle operazioni di incorporazione disposte dall'articolo 3 del decreto-legge ) e, per quanto concerne gli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, ad un ridimensionamento delle relative dotazioni organiche sulla base dei criteri seguenti.
  Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, stabilisce che le riduzioni delle dotazioni organiche stabilite dal comma 1 per il MEF trovino applicazione anche per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il comma 2 prevede che alle amministrazioni che non adempiono a quanto stabilito dal comma 1 entro il 31 ottobre 2012 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
  Fino all'emanazione dei provvedimenti applicativi delle suddette riduzioni, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento degli incarichi per funzioni dirigenziali disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, avviate alla medesima data del 31 ottobre 2011.
  Il comma 3 dispone che la riduzione delle dotazioni organiche non si applichi al personale amministrativo di livello non dirigenziale che lavora presso le segreterie delle commissioni tributarie, nonché ai giudici tributari. Inoltre viene disposto:
   che gli attuali otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze siano trasformati in posti di livello dirigenziale non generale;
   che, per la quota di competenza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato la riduzione dei posti di livello dirigenziale generale concorra alla riduzione di organico prevista dal comma 1;
   che i soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del decreto-legge conservino l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso;
   che siano fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data;
   che la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non abbia effetto sul numero degli incarichi di livello dirigenziale conferibili a soggetti esterni.

  Il comma 4 stabilisce che, ferme le vigenti disposizioni in materia, le assunzioni di personale fatte dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Agenzie fiscali siano prioritariamente finalizzate al reclutamento dall'esterno di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
  Il comma 5 prevede che la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze venga effettuata riducendo il numero delle strutture territoriali, avendo riguardo prioritariamente alla chiusura degli uffici aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti o con numero di dipendenti inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili con locazione passiva; accorpando le direzioni generali che svolgono funzioni analoghe; modificando le competenze dei funzionari e degli uffici che fanno parte di strutture operanti a Pag. 235livello territoriale. Le modifiche andranno operate in modo tale che gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non abbiano competenze infraregionali e quelli di livello dirigenziale non generale non abbiano competenze infraprovinciali (fatti salvi gli uffici con sede nelle città metropolitane) ed, infine, gli uffici infraprovinciali siano retti da funzionari.
  Per quanto riguarda la struttura interna del Ministero, il comma 6 dispone variazioni nelle competenze di alcune direzioni generali, stabilendo che:
   la Direzione della giustizia tributaria e la Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità, ora presso il Dipartimento delle Finanze, siano trasferite, con il relativo assetto organizzativo e gli attuali titolari, al Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi;
   alla Direzione legislazione tributaria del Dipartimento delle Finanze, oltre alle competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale, sono attribuite le competenze relative a normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario.

  Il comma 7 dispone, in ragione della modifica alle competenze delle due Società e dei loro organi, la decadenza dei componenti dei Consigli di amministrazione, sia della Sogei sia della CONSIP, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame, escludendo la possibilità di una loro rielezione o di una eventuale loro facoltà di ottenere un risarcimento di danni per essere stati fatti decadere in anticipo sulla scadenza del mandato, ipotesi previste dal codice civile, all'articolo 2383, terzo comma.
  In tale contesto la disposizione attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di nominare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, i nuovi Consigli di amministrazione, composti ognuno da tre membri (attualmente sono cinque), di cui due provenienti dall'amministrazione economico finanziaria e uno con funzioni di presidente e amministratore delegato.
  Il comma 8 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, esercitando i suoi diritti di unico azionista proceda tempestivamente a realizzare le necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo conto che si tratta di società pubbliche di servizi.
  Le disposizioni di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies (che corrispondono agli articoli da 5 a 11 del decreto-legge n. 87 del 2012) recano misure finalizzate alla ripatrimonializzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS).
  In merito evidenzia come l'intervento normativo si inserisca nel solco delle indicazioni e delle direttive fornite in sede europea per il rafforzamento dei requisiti di capitale degli istituti di credito, stante le perduranti tensioni sui mercati finanziari con particolare riferimento ai titoli di debito sovrano.
  Infatti, nell'ambito dell'accordo raggiunto in sede di Consiglio europeo il 26 ottobre 2011, si è convenuto, tra l'altro, di potenziare la qualità e la quantità del capitale delle banche europee, decidendo di portare, entro il 30 giugno 2012, al 9 per cento il rapporto tra capitale di qualità più elevata (Core Tier 1) e le attività ponderate per il rischio.
  La Banca d'Italia, nel corso dell'audizione tenutasi il 10 luglio 2012 presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, in occasione dell'esame del provvedimento, ha precisato che per quattro istituti italiani erano emerse esigenze di capitale aggiuntivo, nel complesso pari a 15,4 miliardi di euro. Tre istituti hanno comunicato, sulla base dei piani predisposti e vagliati dalla Vigilanza, di essere in linea con la raccomandazione dell’European banking Authority (EBA) senza necessità di ricorrere a sostegno pubblico; mentre MPS, il 22 giugno 2012, ha comunicato alla Banca d'Italia di non essere in grado di reperire tale capitale aggiuntivo entro il 30 giugno 2012, venendosi pertanto determinare le condizioni per l'attivazione Pag. 236di una misura di sostegno statale, come previsto dall'accordo del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011.
  Al riguardo la Relazione illustrativa al decreto-legge specifica che, per MPS, l'ammontare di capitale di vigilanza Core Tier 1 mancante per il raggiungimento del livello del 9 per cento è stato quantificato dalla Banca d'Italia e dall'EBA in euro 3.267.000.000.
  In tale contesto, il decreto-legge autorizza MPS all'emissione di nuovi strumenti finanziari, che verranno sottoscritti da parte del Governo per il citato importo massimo di 2 miliardi; si tratta di strumenti simili a quelli già emessi dalla banca ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008 (cosiddetti «Tremonti bond»), salvo alcune modifiche necessarie per tenere conto dell'evoluzione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tale importo si aggiungerà l'emissione di ulteriori 1,9 miliardi, destinata a sostituire i «Tremonti bond» emessi dalla banca nel 2009 e non ancora rimborsati. L'importo complessivo dell'emissione potrà quindi essere pari al massimo a 3,9 miliardi.
  In particolare, l'articolo 23-sexies (che corrisponde all'articolo 5 del decreto-legge n. 87 del 2012) definisce le caratteristiche fondamentali dell'autorizzazione legislativa all'intervento finanziario a supporto di MPS. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2012, nuovi strumenti finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1) fino all'importo di euro 3,9 miliardi di euro, dietro richiesta dell'Istituto e al verificarsi di specifiche condizioni (definite dall'articolo 6, comma 1, e dagli articoli 7 e 8).
  Più in dettaglio, la sottoscrizione riguarderà anzitutto strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1), fino all'importo di due miliardi di euro. Inoltre, il MEF provvederà altresì a sottoscrivere nuovi strumenti finanziari per l'importo ulteriore di 1,9 miliardi di euro al fine dell'integrale sostituzione dei cosiddetti «Tremonti bond» emessi in conformità all'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008.
  L'articolo 23-septies (che corrisponde all'articolo 6 del decreto-legge n. 87 del 2012) individua le condizioni per la sottoscrizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli strumenti finanziari emessi da MPS, stabilendo, al comma 1, che il Ministero dell'economia e delle finanze non può sottoscrivere i nuovi strumenti finanziari se l'emittente (MPS) non provvede a riscattare i Tremonti bond emessi da MPS, e sottoscritti dallo stesso Ministero in forza dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008. Inoltre il comma 2 vincola l'emittente medesimo ad accettare preventivamente le condizioni di remunerazione dei Tremonti bond per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la data di riscatto degli stessi.
  L'articolo 23-octies (che corrisponde all'articolo 7 del decreto-legge n. 87 del 2012), al comma 1 subordina la sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei nuovi strumenti finanziari emessi da MPS alla compatibilità delle misure previste nel decreto-legge con la normativa UE in materia di aiuti di Stato.
  Ai sensi del comma 2 è fatto divieto ad MPS, in caso di sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari da parte del Ministero, di operare in modo da abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi.
  Il comma 3 impone ad MPS di presentare, conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione UE del 6 dicembre 2011, un piano di ristrutturazione conforme alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione.
  Il piano e le sue eventuali successive variazioni dovranno essere presentati alla Commissione europea.
  In base al comma 4 durante il periodo di attuazione del piano di ristrutturazione, MPS non potrà acquisire – né direttamente Pag. 237né indirettamente – nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione. Dette acquisizioni sono tuttavia consentite se funzionali all'attuazione del piano e compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  Un'ulteriore condizione è posta a MPS dal comma 5, il quale prevede che qualora il bilancio approvato evidenzi una perdita di esercizio, non possono essere corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facoltà per la banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione.
  In sostanza, in presenza di una perdita di esercizio la banca dovrà attivare le clausole contrattuali (ove presenti) che le consentono di non corrispondere interessi su altri strumenti finanziari subordinati computabili nel patrimonio di vigilanza.
  Per effetto delle modifiche apportate durante l'esame del provvedimento al Senato, MPS, per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, è vincolata al contenimento della componente variabile delle remunerazioni – ivi inclusi bonus monetari e stock options – accordate o pagate ai vertici dell'azienda. Il contenimento della componente variabile della retribuzione è effettuato in modo tale da assicurarne l'effettivo collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca è esposta e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.580 a 129.110 euro.
  L'articolo 23-novies (che corrisponde all'articolo 8 del decreto-legge n. 87 del 2012) delinea la procedura di valutazione dell'operazione di emissione dei nuovi strumenti finanziari da parte di MPS, nonché di sottoscrizione degli stessi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
  In particolare, il comma 1 prevede che, qualora MPS intenda emettere i nuovi strumenti finanziari, almeno trenta giorni prima dalla data di sottoscrizione prevista deve trasmettere una richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia contenente la delibera del consiglio di amministrazione, l'importo della sottoscrizione richiesta, il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso, la data di sottoscrizione prevista nonché il piano di ristrutturazione.
  La Banca d'Italia, entro i quindici giorni successivi alla predetta richiesta, valuta: l'adeguatezza del piano di ristrutturazione, anche riguardo alla sua conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato; l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica di MPS; il suo profilo di rischio; le caratteristiche dei nuovi strumenti finanziari, la loro conformità al testo in esame e alle norme attuative; la loro computabilità nel patrimonio di vigilanza; l'ammontare dei nuovi strumenti finanziari ai fini del conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011. Tali valutazioni sono poi comunicate a MPS e al Ministero.
  In base al comma 3 la Banca d'Italia può chiedere chiarimenti ed integrazioni a MPS ed effettuare accertamenti; le predette attività sospendono il termine, pari a quindici giorni, per l'espressione delle valutazioni.
  I commi da 4 a 6 concernono la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la quale è subordinata alla valutazione positiva, da parte della Banca d'Italia, degli elementi di cui al comma 2: ai sensi del comma 4 l'ammontare sottoscritto – che è comunicato dalla Banca d'Italia – è quello necessario al conseguimento degli obiettivi previsti in attuazione della citata raccomandazione dell'EBA; in base al comma 5 la sottoscrizione avviene dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'articolo 10, con cui sono individuate le risorse per il finanziamento, mentre il comma 6 specifica che la sottoscrizione è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Pag. 238
  L'articolo 23-decies (che corrisponde all'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2012) individua le caratteristiche principali dei nuovi strumenti finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS) e sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  Più in dettaglio, ai sensi del comma 1 i nuovi strumenti finanziari sono privi dei diritti di voto indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta di MPS; l'esercizio della facoltà di conversione è tuttavia sospensivamente condizionato alla deliberazione di aumento di capitale.
  Sono peraltro previste regole semplificate, rispetto alla disciplina ordinaria del codice civile, per quanto concerne i quorum richiesti per l'approvazione della deliberazione di aumento di capitale.
  Il comma 2 attribuisce all'emittente la facoltà di rimborso o riscatto dei nuovi strumenti finanziari; l'esercizio di tali facoltà è tuttavia condizionato alla autorizzazione dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità sia dell'emittente che del gruppo bancario relativo.
  Il comma 3 fa dipendere il pagamento degli interessi sui nuovi strumenti finanziari dalla disponibilità di utili distribuibili, ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile; la disposizione specifica altresì che, in tal caso, la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi.
  La mancata corresponsione degli interessi per assenza o incapienza degli utili distribuibili è disciplinata dal comma 4, il quale prevede, in tale ipotesi, che MPS debba assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze azioni ordinarie di nuova emissione per una quota del patrimonio netto corrispondente all'importo della cedola non corrisposta.
  In tal caso, inoltre, l'aumento di capitale relativo – o, comunque, l'emissione delle azioni e la conseguente modifica dell'indicazione del numero di azioni ordinarie nello statuto – devono essere deliberati dal consiglio di amministrazione.
  Poiché la legge prevede che i Tremonti bond emessi dalla banca nel 2009 siano contestualmente sostituiti con le nuove emissioni, il MEF beneficerà delle nuove condizioni relative al pagamento degli interessi anche sulla precedente emissione.
  Il comma 5 elenca una serie di disposizioni di cui si prevede la disapplicazione, nell'ipotesi in cui il Ministero dell'economia e delle finanze venisse ad assumere partecipazioni azionarie in MPS a seguito della sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari.
  All'assunzione di partecipazioni azionarie in MPS da parte del Ministero non si applicano pertanto:
   le disposizioni di cui al capo III sulle partecipazioni nelle banche e al capo IV sui requisiti di professionalità e di onorabilità nelle banche del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
   le disposizioni degli articoli 106, comma 1 (in materia di offerta pubblica di acquisto totalitaria) e 109, comma 1 (in materia di acquisto di concerto), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché gli eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie.

  Il comma 6 attribuisce il potere di deliberare in merito all'emissione dei nuovi strumenti finanziari al consiglio di amministrazione di MPS.
  L'articolo 23-undecies (che corrisponde all'articolo 10 del decreto-legge n. 87 del 2012), comma 1, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – da trasmettere alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario – l'individuazione delle risorse per finanziare la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari.Pag. 239
  Il comma 2 prevede che lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato da relazione tecnica, sia trasmesso al Parlamento, per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario da esprimersi entro quindici giorni; il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, è chiamato a trasmettere nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato dai necessari elementi integrativi di informazione, per il parere definitivo delle Commissioni, da esprimersi entro dieci giorni dalla data di trasmissione, decorsi inutilmente i quali il decreto potrà comunque essere adottato.
  L'articolo 23-duodecies (che corrisponde all'articolo 11 del decreto-legge n. 87 del 2012) affida a un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 27 luglio 2012, sentita la Banca d'Italia, l'individuazione delle disposizioni attuative della disciplina di cui agli articoli da 23-sexies a 23-undecies.
  La disposizione specifica inoltre che prospetto di emissione dei nuovi strumenti finanziari dovrà disciplinare la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione e ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione.
  Il comma 2 prescrive il riesame, da parte del Ministero delle economia e delle finanze, delle misure disposte in favore di MPS alla luce delle comunicazioni della Commissione europea.
  Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza l'emissione di titoli di Stato ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale di MPS.
  A conclusione della sintetica disamina del contenuto del decreto-legge in esame, rileva, innanzitutto, come talune disposizioni da esso recate attribuiscano alla pubblica amministrazione poteri ancora maggiori rispetto a quelli contemplati dalla legislazione vigente. In particolare, sembra caratterizzato da profili di non sufficiente trasparenza l'articolo 23-ter, comma 1, il quale, creando la prevista congerie di fondi d'investimento immobiliare, fornisce l'occasione per soddisfare le aspirazioni di coloro che ambiscono ad occupare posizioni di vertice negli organi delle società di gestione.
  Inoltre, non sembrano eclatanti i risparmi di spesa derivanti dalla sospensione per il triennio 2012-2014, disposta dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge, degli adeguamenti, in base agli indici elaborati dall'ISTAT, dei canoni corrisposti dalle pubbliche amministrazioni in relazione ai contratti di locazione in essere, nonché a quelli di nuova sottoscrizione.
  Suscitano altresì perplessità, le previsioni di cui all'articolo 3, comma 14, il quale consente che il bando di gara predisposto dall'Agenzia del demanio possa prevedere la possibilità di una subconcessione, nonché di cui all'articolo 23-quater, comma 4, ai sensi del quale i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati, entro il 31 dicembre 2012, dagli organi in carica alla data di cessazione degli enti stessi, la quale interviene tuttavia già il 1o dicembre 2012, con conseguente decadenza dei predetti organi.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1). In particolare, la proposta di parere evidenzia, nelle premesse, come il comma 9 dell'articolo 3, recante criteri per la razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici, riprenda in larga parte il contenuto della proposta di legge C. 4149 Comaroli, all'esame, in sede referente, della Commissione Finanze, la quale intende anch'essa introdurre misure volte alla riduzione ed ottimizzazione nell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.
  Le premesse della proposta di parere richiamano quindi la risoluzione n. 8-00185 Ventucci ed altri, approvata dalla Commissione Finanze il 4 luglio 2012, con cui si impegna il Governo a realizzare il riassetto delle Agenzie fiscali nell'ambito della delega legislativa recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita, di cui al disegno di legge C. 5291, assegnato in sede referente alla stessa Commissione Finanze Pag. 240della Camera. In tale contesto la proposta di parere sottolinea l'esigenza che la riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria sia attuata in parallelo con la riforma più complessiva del sistema tributario, prevista dal già citato disegno di legge delega C. 5291, al fine di assicurare la necessaria coerenza tra la disciplina tributaria sostanziale e gli assetti amministrativi chiamati ad attuare la predetta disciplina, assicurando inoltre il necessario coordinamento tra la riforma del sistema catastale prevista dal predetto disegno di legge delega e la riorganizzazione delle strutture competenti in tale materia operato con il decreto-legge.
  Inoltre si rileva come il riassetto dell'Amministrazione finanziaria dovrà essere realizzato con la massima attenzione e cautela, al fine di assicurare la piena e costante operatività di tutte le strutture in cui essa si articola, evidenziando altresì l'esigenza di vigilare con attenzione affinché l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate non determini confusioni tra l'attività di attribuzione delle rendite catastali degli immobili e quella di accertamento e liquidazione dei tributi immobiliari, non si traduca in una forma di innalzamento della pressione fiscale sui cespiti immobiliari, né pregiudichi il processo di decentramento e collaborazione già in atto con gli enti locali per quanto attiene allo svolgimento delle funzioni catastali e delle altre funzioni legate agli adempimenti immobiliari.
  Con riferimento al settore dei giochi la proposta di parere richiama la necessità che le strutture pubbliche cui è affidata la vigilanza in materia assicurino la tutela degli interessi erariali, nonché garantiscano il pieno rispetto della legalità e della trasparenza in un settore connotato per l'estrema rilevanza degli interessi economici e finanziari coinvolti e per la presenza di profili di speciale delicatezza, rispetto ai rischi di possibili infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali.
  L'osservazione segnala invece alla Commissione di merito, con riferimento all'articolo 4, comma 3-quater, che attribuisce alla CONSIP la funzione di centrale di committenza relativamente alle reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività e alla Rete internazionale della pubblica amministrazione, l'opportunità di coordinare meglio tale previsione con quelle di cui all'articolo 20, comma 3, lettera e), e comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, le quali attribuiscono alla stessa CONSIP il compito di collaborare con l'Agenzia per l'Italia digitale per la vigilanza sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, nonché il compito di formulare pareri sulla congruità economica e tecnica degli interventi e contratti relativi all'acquisizione dei beni e servizi informatici e telematici e di monitorare l'esecuzione dei medesimi contratti, al fine di evitare sovrapposizioni tra i compiti della medesima CONSIP e quelli dell'Agenzia per l'Italia digitale, appena istituita dal citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché di escludere confusioni tra le attività di verifica e controllo sui predetti rapporti contrattuali e quelle di stipula dei contratti stessi, nell'ottica di assicurare la realizzazione di effettivi risparmi di spesa.

  Marco CAUSI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, chiedendo, tuttavia, al Governo di prestare la dovuta attenzione a due questioni che, a suo giudizio, dovranno essere oggetto di adeguato approfondimento alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'aggiornamento per il periodo estivo.
  In primo luogo, pur dando atto all'Esecutivo di avere affrontato il tema della riduzione delle spese intermedie delle pubbliche amministrazioni utilizzando con metodologie statistiche più raffinate di quelle utilizzate in passato, le quali consistevano principalmente nei cosiddetti tagli lineari, ritiene che l'applicazione di tali metodologie agli enti locali, una volta superata la fase degli interventi emergenziali, non possa sostituirsi al processo di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, già in atto da un paio di anni, all'esito del quale sarà possibile rapportare il finanziamento della spesa relativa alle Pag. 241funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni erogate da comuni e province.
  A tale proposito, precisa che l'esigenza di assicurare la coerenza delle metodologie sottese al decreto-legge in esame con quelle volte alla determinazione dei fabbisogni standard risponde non tanto a una mera finalità di difesa di quanto già realizzato per effetto del decreto legislativo n. 216 del 2010, di attuazione della legge n. 42 del 2009, quanto, piuttosto, alla necessità di garantire i livelli di servizio degli enti locali.
  In secondo luogo, per quanto riguarda le norme in materia di dismissione del patrimonio pubblico, invita il Governo, anche alla luce delle audizioni recentemente svolte presso la Commissione Bilancio, a elaborare una strategia operativa per la vendita degli immobili pubblici, la quale appare indispensabile per conseguire gli attesi effetti di riduzione del debito pubblico.

  Sergio Antonio D'ANTONI (PD), con riferimento alle incorporazioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, previste dall'articolo 23-quater del decreto-legge, che disattendono le sagge ed equilibrate indicazioni contenute nella risoluzione n. 8-00185, approvata all'unanimità dalla Commissione lo scorso 4 luglio, ritiene che la Commissione, alla ripresa dei lavori dopo l'aggiornamento per il periodo estivo, debba svolgere sollecitamente l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 5291, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, prima della scadenza del termine, fissato al 1o dicembre prossimo, per l'attuazione delle disposizioni recate dal predetto articolo 23-quater. In tal modo, infatti, il Governo sarà indotto ad adeguarsi alle soluzioni che in quella sede saranno individuate e a riconsiderare alcune scelte frettolosamente operate con il decreto-legge n. 87 del 2012, poi confluite nel decreto-legge n. 95 del 2012, le quali non soddisfano in alcun modo le attuali esigenze di riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria.

  Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato D'Antoni, ritiene che l'esame del disegno di legge C. 5291 potrà essere avviato dalla Commissione nella seconda settimana del mese di settembre.

  Maurizio LEO (PdL), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato D'Antoni, considera rassicurante la precisazione del Presidente Conte in merito all'inizio dell'esame del disegno di legge C. 5291.
  Poiché il Governo ha tenuto conto soltanto in parte delle indicazioni contenute nella risoluzione n. 8-00185, ritiene, quindi, che la Commissione debba perseguire l'obiettivo di concludere sollecitamente l'esame, in sede referente, del predetto disegno di legge, sia per evitare forme di riorganizzazione che prevedono l'accorpamento, in maniera alquanto grossolana, di articolazioni dell'Amministrazione finanziaria cui sono attribuiti compiti diversi, sia per collegare la modifica della struttura organizzativa delle agenzie fiscali, com’è stato fatto in passato, con la complessiva riforma del sistema fiscale.
  Nel ricordare come, in occasione delle precedenti riforme, si sia proceduto con cautela ed attenzione, facendo trascorrere un congruo periodo di tempo prima dell'entrata in vigore delle norme che ridisegnavano l'assetto organizzativo dell'Amministrazione finanziaria, auspica che sia possibile addivenire all'approvazione del disegno di legge delega prima della scadenza del termine di applicazione, fissato al 1o dicembre 2012, delle disposizioni recate dall'articolo 23-quater del decreto-legge.

  Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, facendo riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Leo, ritiene che un'ulteriore conferma circa il carattere affrettato e non sempre adeguatamente fondato di alcune disposizioni del decreto-legge si rinvenga nel disposto del comma 7 dell'articolo 23-quater, il quale prevede che l'Agenzia delle Pag. 242dogane e dei monopoli stipuli apposite convenzioni con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate per lo svolgimento sul territorio dei compiti già svolti dall'AAMS. Rileva, in proposito, come la disposizione, nell'attribuire alla Guardia di finanza altri onerosi compiti senza indicare un'adeguata motivazione di tale scelta, tradisca una certa sfiducia del Governo nella capacità dell'Agenzia incorporante di svolgere in maniera proficua le funzioni dell'incorporata Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

  Gianfranco CONTE, presidente, osserva che sarà possibile approfondire l'aspetto da ultimo considerato nel corso di una prossima audizione del nuovo Comandante generale della Guardia di finanza.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 1o agosto 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 12.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Atto n. 486.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda innanzitutto che, come convenuto in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, è stato chiesto alle organizzazioni le quali avevano domandato di essere ascoltate in audizione di inviare documentazione scritta; le memorie pervenute sono state raccolte in un fascicolo, a disposizione dei deputati.

  Alessandro PAGANO (PdL), relatore, coglie l'occasione per sottolineare, preliminarmente, l'ottima qualità del lavoro che la Commissione ha svolto negli ultimi anni, contribuendo non soltanto all'attuazione alla direttiva 2008/48/CE, ma anche alla soluzione, in maniera innovativa, delle criticità che caratterizzavano, tra l'altro, le discipline in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, nonché di soggetti operanti nel settore finanziario, di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi.
  Ritiene, in particolare, che la Commissione, dopo avere adempiuto tale compito, possa rivendicare il merito storico di avere concorso a realizzare un processo di trasparenza che può essere annoverato tra quelli più virtuosi finora attuati.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), la quale recepisce anche alcune osservazioni fatte pervenire alla Commissione dagli operatori del settore, all'esito di una fase di pubblica consultazione con il Governo durata alcuni mesi.
  Tra le numerose osservazioni elencate nella proposta di parere, ritiene meritevole di particolare menzione quella di cui alla lettera b), volta a ridurre taluni oneri burocratici eccessivi posti dalla disciplina vigente a carico degli enti e delle cooperative finanziarie costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, ai quali lo schema di decreto legislativo riconosce la possibilità di continuare a svolgere attività di finanziamento, in ragione della funzione meritoria da essi svolta.

Pag. 243

  Stefano GRAZIANO (PD) chiede delucidazioni in merito all'osservazione di cui alla lettera a), volta a realizzare la soppressione dell'obbligo di indicare nei contratti di credito anche il tasso effettivo globale (TEG).
  Esprime quindi apprezzamento, in particolare, per l'osservazione di cui alla lettera d), con la quale si invita il Governo a valutare la possibilità di limitare fortemente l'obbligo di doppia iscrizione dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, in particolare prevedendo che, per i promotori finanziari, gli agenti assicurativi e i consulenti finanziari i quali svolgano solo attività di promozione e collocamento di contratti di credito, non sussiste l'obbligo di iscriversi anche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, circoscrivendo invece tale obbligo ai soli mediatori, agenti assicurativi e consulenti finanziari che svolgano anche attività di conclusione dei contratti di credito.
  Per quanto concerne l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-undecies del TUB, chiede, altresì, se sia stata prevista la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle categorie professionali interessate.
  Chiede quindi al relatore di inserire nella proposta di parere un'osservazione con la quale si inviti il Governo a valutare l'opportunità, segnalata anche nei rilievi espressi sul provvedimento dalla Commissione Bilancio, di integrare il dettato dell'articolo 112 del TUB, al fine di prevedere che i soggetti operanti nel settore della finanza mutualistica e solidale siano iscritti in una sezione separata dell'elenco degli operatori del microcredito di cui all'articolo 111, comma 1, del medesimo TUB, nonché di prevedere, in considerazione del valore sociale del loro ruolo, che essi possano svolgere la propria attività nel rispetto delle modalità operative determinate dalla Banca d'Italia.

  Alessandro PAGANO (PdL), relatore, rispondendo alle considerazioni ed ai quesiti del deputato Graziano, ricorda, per quanto riguarda la proposta soppressione della norma che prevede l'indicazione del TEG nei contratti, come la sostanziale assenza di vantaggi derivanti dall'indicazione di tale tasso, posta in risalto dagli operatori del settore, sia stata confermata sia dal Ministero dell'economia e delle finanze, sia dalla Banca d'Italia.
  Ribadisce, inoltre, che si è tenuto conto, in sede di predisposizione della proposta di parere, della documentazione fatta pervenire dalle organizzazioni di categoria delle categorie professionali coinvolte.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI osserva come l'obbligo di indicazione del TEG nei contratti determinerebbe un disallineamento rispetto alla normativa comunitaria, rilevando inoltre come tale tasso, potendo essere calcolato, in alcuni casi, soltanto ex post, non si presti ad essere indicato all'atto della stipula del contratto.

  Alessandro PAGANO (PdL), relatore, accogliendo il suggerimento del deputato Graziano, riformula la propria proposta di parere (vedi allegato 3), inserendovi un'ulteriore osservazione volta a segnalare l'esigenza che i soggetti operanti nel settore della finanza mutualistica e solidale siano iscritti in una sezione separata dell'elenco degli operatori del microcredito di cui all'articolo 111, comma 1, del TUB.
  La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 1o agosto 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

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