CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 agosto 2012
693.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 1o agosto 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo, Sabato Malinconico e Salvatore Mazzamuto.

  La seduta comincia alle 10.15.

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.
Atto n. 494.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 31 luglio 2012.

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  Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che anche il gruppo dell'Italia dei valori ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 1).

  Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA) dichiara la contrarietà del proprio gruppo al provvedimento in esame, che finisce per scontentare tutti, atteso che i criteri di delega, applicati in modo incomprensibile e irrazionale, determinano forti squilibri ed evidenti sperequazioni. Ritiene che il contenuto del provvedimento non può essere definito una «riforma», poiché ci si limita a sopprimere uffici giudiziari, senza che vi siano interventi diretti alla riorganizzazione ed al miglioramento dell'efficienza della giustizia. Si tratta inoltre di un provvedimento che determina la «morte» delle zone interne e periferiche rispetto alle città capoluogo di provincia, con conseguenze negative anche sulle attività economiche che orbitano intorno agli uffici giudiziari. Stigmatizza, inoltre, i comportamenti sconvenienti di taluni colleghi che, nel tentativo di salvare specifici uffici giudiziari, hanno dato vita ad una sorta di «baratto».
  Si sofferma quindi sulla soppressione di entrambi i tribunali minori della provincia di Avellino, rilevando come tale soppressione causerebbe un vuoto di presidio di giustizia di tutto il territorio delle aree interne. Basti considerare che dalla concentrazione dei tribunali collocati sul versante del mar Tirreno fino al tribunale collocato sul versante del mare adriatico (Foggia) vi sarebbero tutte le zone del dorsale appenninico senza Tribunale in zona strategica perché collegamento tra la realtà criminale della Camorra e quella della Sacra Corona Unita. Per queste ragioni già tre anni addietro è stata presentata una relazione da parte della Procura della DDA sulle infiltrazioni malavitose in Irpinia.
  A sostegno delle ragioni per un Tribunale dell'Irpinia evidenzia una serie di elementi. Rileva che la Provincia di Avellino comprende 119 comuni, che si estendono nella zona appenninica: essa si profila coi più alti picchi dell'Appennino campano e che, data la favorevole posizione geografica, all'interno della Regione Campania, fa da cerniera tra il Napoletano e le Puglie. Importanza ancor più strategica è costituita dalla posizione del Comune di Ariano Irpino (il secondo Comune più grande dopo Avellino). Tale posizione appare strategica per il controllo dei flussi per traffici illeciti tra le due Regioni caratterizzate dalla presenza da due organizzazioni criminali (camorra e sacra Corona Unita) che da sempre hanno utilizzato il territorio del circondario di Ariano Irpino per l'attuazione dei loro traffici.
  Comunque, la particolarità della conformazione geo-morfologica del territorio rende assolutamente irrazionale prevedere una concentrazione di servizi ed uffici ad Avellino o a Benevento. La provincia di Avellino è costituita da una miriade di piccoli comuni che non hanno tra loro una agevole accessibilità e, soprattutto, non hanno una facile accessibilità con la città di Avellino. Il territorio di natura montana e l'assenza di agevoli strade rende, di fatto, particolarmente disagevole il percorso per giungere alla città capoluogo o a Benevento. Da un esame e da una conoscenza del territorio si percepisce con palmare evidenza che in provincia di Avellino non può essere allocato un solo Tribunale; la conformazione territoriale impone la permanenza di almeno un altro presidio giudiziario. È evidente, in ogni caso, che se si dovesse ritenere che solo uno dei due Tribunali cosiddetti minori debba rimanere non possiamo non evidenziare con forza che lo studio del territorio e le ragioni che di seguito saranno esposte impongono la permanenza del Tribunale di Ariano Irpino situato nel comune più grande (per estensione e per popolazione) dopo quello di Avellino. Inoltre, trovasi in posizione strategica a cerniera tra la Puglia e la Campania presidio di legalità e di controllo di legalità.
  In relazione al problema della viabilità si registra un altro significativo dato che di seguito sarà analizzato e che di fatto nel futuro immediato il territorio di Ariano Irpino sarà interessato da collegamenti Pag. 66viari di importanza intercontinentali; parte di tali lavori sono già in corso di esecuzione. Per tale ragione il comune di Ariano Irpino assumerà importanza primaria rispetto all'intera provincia con la conseguenza che appare poco lungimirante sopprimere un Tribunale dove (non solo oggi) ma soprattutto nell'immediato futuro è necessaria la permanenza di un presidio di legalità.
  La posizione del Tribunale di Ariano Irpino è strategica perché zona di confine, crocevia tra diverse province anche ad alto tasso di criminalità organizzata tanto che il Tribunale quale naturale presidio istituzionale e stato da sempre chiamato ad esercitare un controllo preventivo a salvaguardia e tutela della popolazione. Non fu scelta a caso Ariano dal Re di Napoli quando nell'Ottobre del 1739 volle che in essa fosse stabilita una delle sedi del neonato Regio Consolato diramazione, in sede locale, del Tribunale del Supremo Magistrato del Commercio per «agevolare i traffici ma anche per offrire agli altri tribunali un modello di giurisdizione rapida e poco dispendiosa», come scrisse un noto studioso. Su base territoriale tale Regio Consolato aveva competenza giurisdizionale su un vasto territorio che comprendeva oltre sessanta paesi «Accadia, Andretta, Apici, Biccari, Bisaccia, Bonito, Bagnoli, Buonalbergo, Calitri, Campolattaro, Aquilonia, Carife, Casalbore, Castelfranco, Castel Baronia, Celle, Macedonia, Faito, Flumeri, Fontanarosa, Frangneto, Fragneto Manforte, Gesualdo, San Giorgio, Ginestra degli Schiavoni, Greci, Guardia Lombardi, Lioni, S. Lupo, S. Marco dei Cavoti, Melito, Mirabella, Molinara, Montecalvo, Montefalcone, Monteleone, Montemalo, Monteverdo, Morra, S. Angelo dei Lombardi, San Nicola Baronia, Nusco, Paduli, Pago, San Sossio, Svignano, Taurasi, Torella, Trevico, Vallata, Villamaina e Zungoli». Quando poi al regno dei Borboni subentrò quello dei Savoia e con esso l'unità d'Italia il 2 ottobre 1862, con il governo Rattazzi ed il forte impegno di Pasquale Stanislao Mancini, deputato eletto nel circondario di Ariano, fu istituito il Tribunale che comprendeva otto mandamenti dai quali dipendevano molti altri paesi. Il Tribunale aveva competenza anche in materia Civile e Correzionale, mentre in città aveva sede un carcere che oggi è costituito da una struttura di massima sicurezza.

  Giulia BONGIORNO, presidente, assicura che nel corso dei lavori della Commissione non vi sono stati comportamenti sconvenienti come quelli cui si riferiva l'onorevole Pugliese.

  Ivano STRIZZOLO (PD) richiamandosi al proprio intervento svolto nella seduta di ieri, ribadisce come i criteri di delega non siano stati sempre correttamente attuati. Osserva come la giustizia sia un servizio fondamentale che deve essere garantito a tutti i cittadini con equità ed uniformità sul territorio e come ciò significhi anche garantirle l'accessibilità. Ricorda come l'Italia sia caratterizzata dalla presenza di molti territori montani e pedemontani, alcuni dei quali particolarmente vasti, che presentano una particolare difficoltà di accesso al servizio di giustizia. In tale contesto ribadisce con ampie argomentazioni la non conformità alla delega e la palese irrazionalità della soppressione del tribunale di Tolmezzo, che crea enormi difficoltà ai cittadini, senza alcun concreto risparmio di spesa né alcuna razionalizzazione del servizio. Sottolinea, in particolare, come i cittadini delle zone più periferiche sarebbero costretti a percorrere più di cento chilometri per raggiungere il tribunale accorpante di Udine. Illustra le ragioni per le quali la sezione distaccata di Palmanova dovrebbe essere accorpata al tribunale di Udine e non a quello di Gorizia, risultando quest'ultimo inadeguato anche sotto il profilo strutturale all'accorpamento.
  Ricorda infine come da anni la regione Friuli Venezia Giulia contribuisca alle spese per l'erogazione del servizio giustizia sul suo territorio e come anche tale elemento debba essere tenuto in considerazione dal Governo.

  Cinzia CAPANO (PD) esprime una valutazione negativa del provvedimento nel Pag. 67suo complesso, che appare il frutto di una delega difettosa e di una discutibile applicazione dei relativi criteri, che realizza una pessima distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio. Con riferimento alla proposta di parere dà atto ai relatori di avere compiuto un lavoro pregevole e condivisibile che fornisce al Governo dei criteri oggettivi per modificare il provvedimento. Al contrario, il parere espresso dalla Commissione giustizia del Senato e riprodotto nella proposta alternativa dell'onorevole Vitali, non contiene alcun criterio, ma si limita ad una sorta di elenco di marketing territoriale privo di alcuna motivazione. In alcuni casi, anzi, si può dire che il parere del Senato appaia privo di criteri razionali, come nella parte in cui indica la sezione distaccata di Monopoli come sede accorpante da mantenere, mentre il Consiglio giudiziario ha indicato la sezione di Putignano per le caratteristiche di localizzazione geografica e per la rilevante distanza dal tribunale di Bari. Così come ha inopinatamente accorpato alla sezione distaccata di Altamura quelle di Bitonto e Modugno, che distano solo una decina di chilometri dal tribunale di Bari e circa 50 da quella di Altamura.
  Ritiene, comunque, che il parere dei relatori possa essere ulteriormente migliorato. Propone, in particolare, talune modifiche che, pur nell'auspicio che non tutte le sedi distaccate vengano soppresse, invitano il Governo a tenere adeguatamente in considerazione anche le situazioni logistiche delle sedi accorpanti.

  Marilena SAMPERI (PD) ritiene che sia molto discutibile che il provvedimento in esame prenda come parametro territoriale la provincia, posto che non vi è nulla di più disomogeneo delle provincie italiane, e considera irrazionale anche la cosiddetta «regole del tre».
  Ritiene che i relatori abbiano svolto un ottimo lavoro, poiché hanno opportunamente circoscritto e reso più efficace il lavoro dell'intera Commissione, inserendosi negli spazi che lo stesso schema di decreto legislativo, e la relazione di accompagnamento, hanno lasciato al Parlamento, concentrandosi in particolar modo sulla verifica dell'impatto della criminalità organizzata e sulla specificità dei territori. Si sono quindi svolte audizioni, è stata acquisita una copiosa documentazione, e si è riusciti ad enucleare criteri oggettivi e rigorosi che potranno orientare il Governo nel riesame del provvedimento. Il risultato è una proposta di parere non demagogica ma serie ed efficace.
  Suggerisce peraltro talune modifiche volte a perfezionare la proposta di parere dei relatori e che invitano il Governo a tenere in adeguata considerazione i pareri dei Consigli giudiziari, nonché la necessità di operare un riequilibri territoriali (come nel caso del tribunale di Catania). Evidenzia la particolare situazione del territorio sul quale insiste il tribunale di Tolmezzo e le razione per le quali è necessario mantenere tale ufficio giudiziario. Quanto alle sedi distaccare, ritiene che, oltre al parametro dell'insularità, il Governo debba tenere in adeguata considerazione anche il carattere montano del territorio.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) osserva come nella proposte di parere dei relatori e in quelle alternative, ma anche in quella del Senato, vi sia un passaggio, quello relativo alle proposte di modifica relativo ai tribunali di Pesaro e Urbino e Fano, che è frutto apparentemente di una erronea interpretazione delle effettive opinioni espresse dal Consiglio giudiziario e del presidente del tribunale di Urbino e del Presidente della Corte d'Appello di Ancona. Pone quindi a disposizione della Commissione della documentazione sul punto.
  Infatti, sia nel parere del Senato che nella proposta dei relatori, alla lettera c), relativamente alla proposta di accorpamento del Tribunale di Urbino a Pesaro, si legge che: «il consiglio giudiziario segnala l'opportunità di accorpare la sezione distaccata di Fano di 111.719 (utenti) collocato in zona pedemontana a Urbino, anziché a Pesaro, anche per garantire una migliore funzionalità delle strutture edilizie esistenti».Pag. 68
  Dichiara di avere verificato, nel verbale di seduta del 18 luglio 2012 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello delle Marche, come nulla di tutto ciò sia ivi contenuto; anzi, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, manifesta perplessità sulla effettiva maggiore efficienza «che deriverebbe dalla soppressione della sezione distaccata di Fano, terza città delle Marche, sede con 4.600 procedimenti all'anno, con una definizione che, ad oggi, risulta pressoché contestuale alle sopravvenienze».
  Neppure nei pareri del presidente del tribunale di Urbino e del presidente di Corte di Appello di Ancona vi è qualcosa di simile.
  Infatti, il Presidente del tribunale di Urbino, nell'esprimere parere nettamente contrario all'accorpamento con Pesaro, propone, in linea subordinata, la costituzione di un solo tribunale di «Pesaro-Urbino» con dislocazione di personale e delle attività in forme da definire.
  Il presidente della Corte di Appello esprime, al CSM, parere favorevole al progetto di ridistribuzione di cui allo schema del decreto con «l'eccezione del Tribunale e Procura di Urbino, uffici per i quali si propone la permanenza anche previa una rivisitazione delle circoscrizioni dei Tribunali interessati, rivisitazione consistente nello scorporo della zona pedemontana dell’ex mandamento della sezione distaccata di Fano e della sua attribuzione al Circondario di Urbino».
  Tutto questo, nella proposta di parere è diventata una «segnalazione di opportunità di accorpare l'intero territorio di Fano ad Urbino, e non eventualmente i soli comuni appartenenti alla fascia pedemontana», con sostanziale travisamento – come sopra illustrato – dei pareri realmente espressi dai citati interlocutori ma, soprattutto, del buon senso. È infatti palesemente inopportuno in primis sopprimere una sede distaccata che svolge un documentato efficiente servizio alla giustizia, ma ancor più appare fuori di ogni logica, ammesso che si arrivi ad un accorpamento, accorpare 120.000 utenti, in gran parte residenti sulla costa, ad Urbino, sito in zona montana, e distante circa 50 km, invece che a Pesaro, comune costiero distante solo 12 km.
  Chiede pertanto ai relatori ed ai presentatori di proposte alternative di parere di modificare il passaggio relativo al tribunale di Fano, sopprimendo, per le ragioni sopra esposte, il passaggio da «il consiglio giudiziario» fino a «esistenti» prevedendo, semmai, laddove si procedesse verso la soppressione della sede distaccata di Fano, all'accorpamento con Pesaro e non Urbino ovvero, in estremo subordine, all'accorpamento ad Urbino delle sole parti pedemontane del territorio dell’ attuale ambito di competenza.

  Giulio CALVISI (PD) rileva che nella seduta di ieri 31 luglio, viene riportato nel resoconto sommario a proposito dell'accorpamento della sezione staccata di Olbia al tribunale di Tempio Pausania la seguente affermazione: «che il tribunale accorpante non dispone delle strutture e delle risorse per assorbire l'impatto dell'accorpamento».
  Chiede la rettifica di tale affermazione perché mai pronunciata. Afferma testualmente di aver detto: «Bisogna cambiare l'articolo 7 del decreto poiché quell'articolo si limita a richiedere una valutazione se il tribunale accorpante disponga o meno delle strutture e delle risorse per assorbire l'impatto dell'accorpamento». Ha affermato che a presidenti dei tribunali, PM, enti locali non si può attribuire il ruolo di «geometri» nel misurare l'idoneità degli edifici. Bisogna che venga fatta una valutazione sull'efficienza del servizio giustizia, sui disagi per la popolazione derivanti dall'accorpamento delle sezioni distaccate. Per questo ha proposto una fase di transizione di 5 anni e la conservazione di un presidio di giustizia nelle sezioni distaccate.
  Afferma, infine, di aver chiesto al Governo di valutare la situazione di tre sezioni distaccate: Sanluri, Carbonia, Iglesias e che sarebbe sbagliato abolire senza conservare alcun presidio giudiziario. Pag. 69
  Afferma infine di aver chiesto al Governo di valutare la specificità dei presidi gi giustizia nelle isole minori, tra cui l'isola di La Maddalena.
  Esprime il proprio rammarico per come un intervento di 50 minuti possa essere sintetizzato in poche righe con facile possibilità di travisamento delle proprie opinioni.

  Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che la proposta di parere dei relatori nel complesso soddisfacente, potendo peraltro essere migliorata tenendo in considerazione anche le istanze di territori che, pur non avendo una sede distaccata, in seguito alla soppressione di determinati uffici giudiziari vedono aumentare notevolmente la distanza del più vicino presidio di giustizia. Ritiene opportuno quindi prevedere un più incisivo invito affinché il Governo tenga conto dell'omogeneità dei territori e dei comuni. Fra i tanti esempi cita, in particolare, il caso di Carmagnola e Asti.

  Nicola MOLTENI (LNP) dopo avere ribadito il giudizio fortemente critico del proprio gruppo sul provvedimento in esame, rileva peraltro come i relatori abbiano dimostrato attenzione sensibilità atteso che nella proposta di parere sono state accolte sue osservazioni, con particolare riferimento agli uffici giudiziari di Bassano del Grappa, Legnago e Rho.
  Per quanto concerne il tema delle sezioni distaccate, molte delle quali a suo giudizio è doveroso mantenere, osserva come il parere espresso dal Senato si muova in una direzione opposta rispetto alla proposta dei relatori. Sottolinea, ad esempio, come sia impensabile sopprimere ben tre sedi distaccate nella provincia di Como, senza creare danni e disservizi. Descrive quindi analiticamente le peculiarità che rendono doveroso mantenere le sedi distaccate di Cantù, Menaggio e Erba.
  Illustra inoltre le ragioni a favore del mantenimento degli uffici giudiziari di Vigevano, Crema, Desio, Camerino, Tolmezzo, Palmanova (da accorpare al tribunale di Udine) e Sanremo, invitando i relatori alle consequenziali riformulazioni della proposta di parere.
  Con riferimento all'articolo 7 del provvedimento, propone ai relatori di inserire nella proposta di parere un rilievo che solleciti il Governo a prevedere che nel periodo transitorio di 5 anni nel quale tutte le sezioni distaccate restano in vita per evadere il carico di lavoro pendente e le sopravvenienze. In subordine, ritiene che debba essere soppresso il comma 4 dell'articolo 7, la cui applicazione appare idonea ad arrecare gravi danni alle casse dei comuni.
  Conclusivamente fa presente che la posizione della Lega Nord sarà commisurata al grado di apertura e disponibilità che sarà dimostrato dai relatori in relazione alle proposte di modifica formulate.

  Andrea ORLANDO (PD) evidenzia come il parere approvato dal Senato, votato a maggioranza, sia stato elaborato in base alla sapienza ed agli elementi acquisiti dal Senatore Caliendo. Sconsiglia peraltro di seguire lo stesso metodo, ritenendo che quel parere sia inefficace, poiché si limita a raccogliere molte istanze ma si presta alla critica che proprio questo sia il suo unico scopo. Sottolinea inoltre come il voto a maggioranza depotenzi ulteriormente il parere approvato dal Senato.
  Posto che il provvedimento in esame ha delle lacune, propone a tutti i colleghi di valutare la maggiore efficacia di un parere votato all'unanimità o a larga maggioranza, che circoscriva i rilievi ad alcune questioni e ad alcuni criteri specifici. Ritiene inoltre particolarmente utile che nella proposta di parere sia data ampia considerazione ai rilievi dei Consigli giudiziari, poiché ciò consente di porre al Ministro questioni fondate, provenienti dai territori e frutto del contraddittorio fra magistratura e avvocatura locale.
  Sottolinea come sia sconsigliabile porre sullo stesso piano istanze con o senza possibilità di trovare accoglimento, trasformare il parere in un infinito elenco senza la previsione di criteri e priorità e con uno scopo che potrebbe apparire meramente preelettorale. È evidente, infatti, che solo alcune istanze possano essere Pag. 70accolte o, almeno, condivise e che si tratti, in particolare, di quelle sostenute dal parere di un Consiglio giudiziario. In questo modo, a suo giudizio, sarà possibile rendere un parere serio e credibile.
  Precisa come il gruppo del PD si sia attestato su elementi quali la presenza della criminalità; l'esistenza di nuove strutture; la necessità di verificare se gli accorpamenti tengano conto dell'omogeneità o disomogeneità territoriale; l'idoneità delle strutture accorpanti, specie se l'ufficio giudiziario accorpante ha dimensioni inferiori rispetto a quello accorpato.
  Conclude ribadendo come un parere ampiamente condiviso e fondato sui criteri precedentemente illustrati sarebbe certamente più efficace.

  Alberto TORAZZI (LNP) si sofferma sulle problematiche relative al tribunale di Crema, la cui soppressione e accorpamento al tribunale di Cremona risulta irrazionale e contrario a quanto risulterebbe da una corretta applicazione dei criteri di delega. Illustra quindi le ragioni per le quali sia necessario mantenere il tribunale di Crema ed accorparvi la sezione distaccata di Treviglio. Quest'ultima, invece, secondo quanto previsto dallo schema di decreto legislativo dovrebbe essere accorpata al tribunale di Bergamo che, tuttavia, risulta avere un carico di lavoro tale da non poter sostenere tale accorpamento se non con pesanti disservizi e conseguenti danni per i cittadini.

  Settimo NIZZI (PdL) osserva come il provvedimento in esame, pur cercando di facilitare la vita nelle aule di giustizia, abbia un impatto negativo sulla popolazione. Nell'esprimere le proprie considerazioni critiche, ritiene che non tutte le sezioni distaccate debbano essere soppresse e che talune debbano essere oggetto di valutazione. Sottolinea l'inadeguatezza della logica dei tagli lineari in una materia come la geografia giudiziaria, che richiede invece interventi di tipo chirurgico ed una complessiva razionalizzazione.
  Invita quindi il Governo a tenere in considerazione che vi sono sezioni distaccate e tribunali che vanno salvaguardati e che occorre evitare un danno alla popolazione, anche in considerazione del fatto che il provvedimento appare idoneo a produrre risparmi minimi.

  Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata alle 13 per l'espressione del parere.

  La seduta termina alle 11.50.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 1o agosto 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 11.50.

5-06715 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Malaspina di Caltanissetta.

  Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, dalla quale emerge con chiarezza come il detenuto, affetto da disturbo depressivo e trattato con psicofarmaci, si trovasse in una condizione incompatibile con il regime carcerario e, comunque, non sia stato adeguatamente curato e controllato. Nella risposta, inoltre, si ammette l'inadeguatezza dell'assistenza psicopedagogica, ritenendo particolarmente grave il taglio dei relativi fondi. Con riferimento al disegno di legge C. 5019 Governo, il cui esame è fermo in Commissione giustizia dal mese di giugno scorso, ricorda come sia stato proprio il Governo a chiedere lo stralcio delle disposizioni in materia di depenalizzazione in quanto ritenute inefficaci.

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5-06724 Bernardini: Sulle condizioni di vita di un detenuto paralizzato nel carcere di Siracusa.

  Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, dalla quale, per quanto si dica che finalmente al detenuto è stata messa a disposizione una carrozzina, emerge il trattamento del tutto inadeguato al quale egli è sottoposto, tenuto conto delle sue condizioni di totale disabilità.

  Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 12.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 1o agosto 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e Sabato Malinconico.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.
Atto n. 494.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che i relatori hanno presentato una nuova proposta di parere (vedi allegato 4).

  Luigi VITALI (PdL) prende atto della nuova proposta di parere dei relatori che per quanto non esaustiva può sicuramente essere considerata un passo avanti rispetto alla proposta già presentata in quanto evidenzia alcune incongruità del provvedimento in esame che spetterà poi al Governo eliminare in occasione dell'emanazione del decreto legislativo. Dichiara pertanto che, facendo un atto di fiducia verso il Governo, voterà a favore della nuova proposta dei relatori.
  Ritira quindi la propria proposta alternativa di parere.

  Lorenzo RIA (UdCpTP) dichiara di non essere assolutamente soddisfatto della nuova proposta dei relatori, la quale come quella precedente non affronta assolutamente in maniera soddisfacente la questione della soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale senza tener conto delle esigenze dei diversi territori. Il parere su tale punto dovrebbe invece essere ben più incisivo individuando tutte le situazioni territoriali che necessitano di un presidio giudiziario e che invece ne sono state private. Per tale ragione dichiara di non ritirare la propria proposta alternativa di parere.

  Federico PALOMBA (IdV) esprime la propria contrarietà alla nuova proposta di parere dei relatori che non coglie molte delle gravi questioni che lo schema di decreto legislativo determinerà quando verrà approvato definitivamente. In particolare la proposta di parere è del tutto carente in merito alla questione apodittica soppressione di tutte le sezioni distaccate. Raccomanda pertanto l'approvazione della proposta alternativa presentata insieme all'onorevole Di Pietro, che affronta tutte le problematiche determinate dal provvedimento in esame.

  Angela NAPOLI (FLpTP) dichiara di votare a favore della nuova proposta di parere dei relatori, che tiene conto dell'approfondito lavoro istruttorio compiuto dalla Commissione e degli interventi dei deputati nel corso della discussione. Osserva che il provvedimento è stato redatto dal Governo tenendo conto solo di tre dei Pag. 72diversi principi e criteri direttivi contenuti nella delega, effettuando quindi delle scelte del tutto disomogenee sul territorio. Compito del Parlamento nel caso in esame non è quello di effettuare delle valutazioni politiche, quanto piuttosto di verificare se i principi e criteri di delega siano stati attuati correttamente. Ribadisce pertanto il proprio voto favorevole alla nuova proposta di parere, auspicando che il Ministro tenga conto di tutte le indicazioni in esso contenute.

  Manlio CONTENTO (PdL) dichiara il proprio voto favorevole alla nuova proposta di parere dei relatori che rappresenta il risultato di un lavoro approfondito effettuato dalla Commissione attraverso una attività istruttoria che è servita ad evidenziare molte delle lacune del provvedimento in esame. Auspica che il Governo tenga conto delle condizioni inserite nel parere operando delle scelte nell'interesse della giustizia e nel rispetto del principio del risparmio di spesa.

  Ida D'IPPOLITO VITALE (UdCpTP) dichiara il voto favorevole del gruppo dell'UDC sulla proposta di parere che rappresenta il punto di arrivo e di sintesi di un approfondito lavoro svolto in Commissione. Dopo aver ringraziato i relatori per non essere caduti nella logica del mero campanilismo, auspica che il Ministro tenga conto del parere che verrà espresso dalla Commissione giustizia operando delle scelte sul territorio che rispondano all'interesse dei cittadini.

  Nicola MOLTENI (LNP) ricorda che il suo gruppo all'incirca un anno fa votò a favore della delega sulla geografia giudiziaria in quanto questa non prevedeva una soppressione totale di tutte le sezioni distaccate e di un così gran numero di tribunali. Da atto ai relatori di aver cercato di evidenziare le diverse incongruenze del testo trasmesso dal Senato, come ad esempio quelle relative agli uffici giudiziari di Bassano del Grappa, Legnago e Rho. Tuttavia è rammaricato della mancata indicazione nella proposta di parere di alcune gravi incongruenze del testo, come quelle relative agli uffici giudiziari di Sanremo, Crema e Desio. Inoltre nel parere si dovrebbe affrontare in maniera sicuramente più decisa la questione della incomprensibile scelta del Governo di sopprimere tutte le sezioni distaccate senza far alcun distinguo tra quelle superflue e le tante che invece rispondono a reali e concrete esigenze dei cittadini. Su tale questione si è invece soffermato in maniera soddisfacente il parere approvato dal Senato e recepito integralmente dall'onorevole Vitali nella proposta alternativa di parere da lui ieri presentata ed oggi ritirata. A tale proposito esprime il proprio rammarico per la scelta fatta oggi dall'onorevole Vitali che nel ritirare la sua proposta di parere ha fatto venir meno la possibilità per la Commissione di approvare un parere che affronti adeguatamente la questione delle sezioni distaccate.
  Dichiara pertanto l'astensione del suo gruppo sulla nuova proposta di parere, che presenta comunque degli aspetti sicuramente positivi, come la condizione volta a sopprimere il comma 4 dell'articolo 7 che sottopone i comuni a delle spese che invece spettano allo Stato, anche se tralascia questioni estremamente rilevanti.

  Calogero MANNINO (Misto-R-A) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere in esame.

  Rita BERNARDINI (PD) dichiara il suo voto favorevole anche se ritiene che sia preferibile la prima proposta di parere presentata dai relatori. Ritiene comunque che la nuova proposta di parere dei relatori sia comunque migliore rispetto a quella approvata dal Senato, in quanto indica dei criteri validi ai quali il Governo potrà attenersi nell'emanare il decreto legislativo anziché elencare una serie di sedi giudiziarie da salvare per ragioni non sempre trasparenti.

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  Andrea ORLANDO (PD) dichiara il voto favorevole del gruppo del PD che, al contrario di alcuni gruppi che hanno votato a favore della legge delega, si trova a votare a favore di un provvedimento che attua una delega che non ha votato. Tale scelta si spiega se si ricorda che il partito democratico aveva inserito nel suo programma elettorale proprio la riforma della geografia giudiziaria. La circostanza che il provvedimento del Governo non sarà perfetto non significa che non rappresenterà comunque un passo avanti rispetto alla situazione attuale. Dichiara di condividere pienamente la scelta dei relatori, che ringrazia, di presentare una proposta di parere con finalità costruttive, in quanto non si è voluto fare una elencazione di sedi giudiziarie da mantenere sulla base di scelte spesso localistiche e campanilistiche, quanto piuttosto di fornire al Governo una serie di elementi in base ai quali diventa del tutto giustificabile un ripensamento delle scelte già compiute. Politicamente sarebbe stato più facile percorrere l'altra via. Rimane naturalmente la questione della incongruità di alcuni principi e criteri direttivi di delega, come la cosiddetta regola del tre, e la necessaria salvaguardia di tutti i tribunali con sede in capoluogo di provincia, nonostante che sia in corso una totale revisione dell'istituto della provincia, che finiscono necessariamente per condizionare il nuovo assetto della geografia giudiziaria. Si tratta tuttavia di una questione che non può trovare soluzione in occasione dell'esercizio della delega.

  Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la nuova proposta di parere dei relatori, avvertendo che qualora venisse approvata non verrebbero messe in votazione le proposte alternative di parere presentate dagli onorevoli Ria e Di Pietro.

  La Commissione approva la nuova proposta di parere dei relatori (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o agosto 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e Sabato Malinconico.

  La seduta comincia alle 14.

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
C. 5389 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Enrico COSTA (PdL), relatore, anche a nome della correlatrice, onorevole Ferranti, si sofferma sulle parti di competenza della Commissione giustizia, osserva che l'articolo 1, al comma 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro ovvero ai parametri prezzo qualità fissati da Consip S.p.A. ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla medesima Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
  Nel corso dell'esame al Senato è stata previsto che tale disciplina trovi applicazione ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.
  Il comma 2, sostituito durante l'esame al Senato, prevede, che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese (PMI).
  Durante l'esame al Senato è stato, inoltre, introdotto anche il comma 2-bis che reca una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici.Pag. 74
  Il comma 3 dell'articolo 1 – per ovviare alle ipotesi di momentanea indisponibilità delle convenzioni quadro stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali – prevede che le pubbliche amministrazioni obbligate dalle diverse norme vigenti a fare ricorso alle predette convenzioni, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione.
  Da mettere anche in correlazione con la facoltà concessa dal comma 3, è il comma 13, il quale prevede, per le amministrazioni pubbliche che abbiano stipulato un contratto di fornitura o di servizi, il diritto di recesso in qualsiasi tempo da esso, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, nonché previo pagamento delle prestazioni già eseguite e previo pagamento di un decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
  Il recesso è consentito nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A dopo la stipula del contratto siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche previste nel contratto in essere.
  Il medesimo comma prevede la nullità di ogni patto contrario a quanto sopra disposto e prevede che il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.
  In caso di mancato esercizio del diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione.
  Il comma 10 obbliga le centrali di committenza a comunicare al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 52/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 94/2012, ed a Consip s.p.a. l'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.
  Il comma 11 prevede che il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi istituisca tramite Consip s.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di committenza.
  Consip è tenuta altresì a pubblicare i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni comunicati al Commissario straordinario, ai sensi del comma 10.
  Le modalità di attuazione del comma in esame sono demandate ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il comma 12 consente all'aggiudicatario delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella medesima convenzione che troverà applicazione nei contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione.
  La comunicazione è pubblicata da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza sui relativi portali, previa verifica dell'effettiva riduzione.
  Il comma 14, come sostituito al Senato, introduce un meccanismo transitorio volto a consentire a Consip S.p.A. ed alle centrali di acquisto regionali di stipulare convenzioni quadro aventi durata fino al 30 giugno 2013.
  Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta – quale condizione in presenza della quale è consentita la stipula di tali convenzioni – l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'aggiudicatario di cui al comma 15.
  Il comma 15, sostituito al Senato, fa riferimento alle convenzioni quadro Consip alle quali sia possibile ricorrere alla Pag. 75data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.
  Il comma 16, modificato nel corso dell'esame al Senato, proroga fino al 30 giugno 2013 la durata delle convenzioni quadro di cui al comma 15.
  L'articolo 1, al comma 26 prevede che il Ministero della giustizia adotti misure di razionalizzazione della spesa per intercettazioni, per contributi ai comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché delle procedure di acquisto di beni e servizi che assicurino risparmi totali complessivi non inferiori a 60 mln di euro per il 2012 e a 120 mln di euro per il 2013.
  In particolare, è demandata al Ministero l'adozione di misure volte alla razionalizzazione:
   dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; la razionalizzazione – secondo la Relazione tecnica allegata al decreto – prevede la centralizzazione e forfettizzazione della spesa per intercettazioni;
   dei costi della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori a euro 30 milioni per l'anno 2012 ed euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013;
   dei costi delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013.

  All'articolo 4, il comma 14 vieta, dal 7 luglio 2012 – data di entrata in vigore del decreto-legge – l'inserimento di clausole arbitrali nei contratti di servizio stipulati tra società a totale partecipazione pubbliche e amministrazioni statali e regionali. L'infrazione di tale divieto comporterà la nullità e la risoluzione del contratto stipulato.
  La norma prevede, inoltre, che perdano efficacia dalla stessa data le clausole compromissorie già inserite nei contratti in corso (o già scaduti), a meno che non risultino già costituiti i collegi arbitrali.
  All'articolo 12, i commi 75, 76 e 77 dettano disposizioni relative ai commissari per la gestione, lo scioglimento o la liquidazione delle società cooperative decise dall'autorità di vigilanza in base al codice civile o in via giudiziale in base alla legge fallimentare (RD 267/1942).
  Il comma 75 stabilisce la monocraticità delle gestioni commissariali relative alle società cooperative. Il comma 76 stabilisce che il provvedimento che dispone sia la liquidazione coatta amministrativa delle cooperative che la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore (articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del L. fall.) sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il comma 77 detta disposizione sui compensi dei commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative.
  All'articolo 23, il comma 10-bis assegna, per le esigenze derivate dall'emergenza-neve nelle regioni centro meridionali una quota non superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui, al termine del 2011, sia stata accertata la disponibilità e che siano state determinate con decreto interministeriale Interni-Economia.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore, presenta anche a nome dell'onorevole Costa una proposta di parere (vedi allegato 5), che riproduce integralmente, salvo per quanto riguarda il riferimento alle spese per le intercettazioni, il parere approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia del Senato.

  Rita BERNARDINI (PD) si sofferma sulla proposta di parere ed in particolare sulla condizione volta a precisare che dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni sia esentato il Pag. 76personale degli uffici del ministero della giustizia, del dipartimento della giustizia minorile e il personale amministrativo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ritenendo opportuno fare riferimento anche agli educatori ed agli psicologi ex articolo 80 dell'ordinamento penitenziario, considerato che uno dei problemi delle carceri italiane è anche la totale carenza di tali figure.

  Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di essere favorevole al contenuto delle condizioni inserite nella proposta di parere, ma che non ritiene che si possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame che non si può condividere in alcun punto.

  Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere l'osservazione dell'onorevole Bernardini e, d'intesa con il correlatore, onorevole Costa, presenta una nuova proposta di parere (vedi allegato 6).

  Nicola MOLTENI (LNP) sottolinea la totale contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame indipendentemente da quanto contenuto nelle condizioni contenute nella proposta di parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere dei relatori (vedi allegato 6).

  La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Atto n. 483.

SEDE REFERENTE

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-
ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 692 del 31 luglio 2012, a pagina 42, seconda colonna, venticinquesima riga, le parole «e che il tribunale accorpante non dispone delle infrastrutture e delle risorse per assorbire l'impatto dell'accorpamento» sono soppresse.

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 692 del 31 luglio 2012, a pagina 55, prima colonna, dopo la trentottesima riga, aggiungere il seguente periodo «Lorenzo RIA (UdCpTP) alla luce della ulteriore nuova proposta dei relatori, ritira la sua proposta alternativa di parere ritenendo che la nuova condizione rispetto alla prima proposta di parere sia estremamente importante, in quanto coglie una delle questioni più serie sollevate dal provvedimento in esame, quale l'azzeramento del principio della giustizia di prossimità».

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