CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 luglio 2012
692.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 31 luglio 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.45.

DL 79/12: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.
C. 5369-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Pag. 93

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, preliminarmente fa presente che è stato trasmesso l'aggiornamento della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a seguito delle modifiche apportate dal Senato della Repubblica. In merito all'ulteriore differimento del termine per l'esercizio della delega per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, non formula osservazioni, considerato che all'originaria norma di delega non sono stati ascritti effetti finanziari. Riguardo all'articolo 2, comunicazione della cessione di fabbricato, la relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che l'attivazione del sistema di comunicazione e trasmissione dei dati ivi prevista avverrà utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili. È stata, in ogni caso, inserita un'apposita clausola di invarianza della spesa. Al riguardo, pur tenendo conto di quanto affermato nella nota tecnica – depositata dal Governo presso la 5a Commissione del Senato l'11 luglio 2012 e confermato dalla relazione tecnica aggiornata – appare utile acquisire elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità – per le amministrazioni interessate – di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già ad essi assegnate in base alla vigente normativa. Con riferimento all'articolo 2-ter, ricorda che la 5a Commissione del Senato aveva reso rispetto all'articolo aggiuntivo 2.0.200 parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, effettivamente inserita nel testo in esame. Al riguardo, osserva che le norme, determinando un'anticipazione della promozione ad agente in prova di tre mesi, sembrano comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato dal momento che gli allievi agenti godono di una retribuzione inferiore. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca indicazioni circa le modalità che saranno adottate per sterilizzare le maggiori spese di personale che sembrano discendere dall'applicazione delle disposizioni in esame. Riguardo all'articolo 3, evidenzia che la relazione tecnica afferma che la norma in esame non comporta oneri per il bilancio dello Stato, anche perché ripropone, sia pure in termini più dettagliati, la medesima procedura semplificata e gli stessi limiti temporali delle disposizioni straordinarie di cui all'articolo 10, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 70 del 2011, e all'articolo 4, comma 15, della legge n. 183 del 2011. Rileva che la relazione tecnica, con riguardo alla retribuzione del personale, all'accesso alle qualifiche di Capo squadra e Capo reparto, afferma che le relative disposizioni non necessitano di specifico finanziamento in quanto l'accesso dall'interno trova già la sua copertura finanziaria nel provvedimento legislativo recante l'ordinamento del personale. Osserva che, in tal senso, le dotazioni ordinarie di bilancio costituiscono la naturale copertura finanziaria, essendo esse opportunamente determinate – in sede di formazione annuale del bilancio di previsione – in ordine al personale in servizio e alle sue progressioni interne, sia per concorso da un ruolo all'altro che per promozione all'interno del medesimo ruolo, ferme restando le limitazioni previste, per il triennio 2011-2013, dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010. Fa presente che la relazione tecnica afferma, inoltre, che dall'immissione del personale nei suddetti ruoli non scaturiscono oneri finanziari relativi alla decorrenza pregressa dei posti disponibili, in quanto non e` prevista la retroattività degli effetti economici. Per quanto attiene alle spese diverse dalla retribuzione del personale, osserva che la relazione tecnica evidenzia che le disposizioni in questione determinano sicuri risparmi di spesa, in virtù non solo dell'eliminazione delle prove scritte dai concorsi, ma anche della ridotta durata dei corsi di formazione, portata a 5 settimane rispetto alla durata minima di 3 mesi prevista dal decreto legislativo n. 217 del 2005. In ordine a quest'ultimo aspetto, rileva che i risparmi di spesa deriveranno dai minori costi sia per la didattica, sia per il supporto logistico. Evidenzia che tali Pag. 94risparmi potranno avere una puntuale quantificazione a consuntivo. Al riguardo, non ritiene di formulare osservazioni, tenuto conto di quanto evidenziato in prima lettura al Senato e considerato che la modifica – in via transitoria – del procedimento concorsuale per l'accesso interno alla qualifica di Capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco opera comunque nell'ambito del numero di posti annualmente disponibili e non sembra incidere sulle dotazioni organiche di tali qualifiche, né sulle relative decorrenze. Non formula osservazioni, infine, in merito al comma 6 che riduce da 3 mesi a 5 settimane la durata dei corsi di formazione – funzionali all'accesso alle attività operative – da svolgersi a seguito dell'espletamento dei concorsi in riferimento. Per quanto concernente l'articolo 3-bis, fa presente che, secondo la relazione tecnica aggiornata, la norma, introdotta dal Senato, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ricorda in proposito che la 5a Commissione del Senato aveva espresso parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.0.100 che ha introdotto nel testo nel decreto le norme in esame e che sul medesimo emendamento il rappresentante del Governo ha espresso un avviso di nulla osta, in quanto, limitandosi a trasferire al Dipartimento dei vigili del fuoco alcune funzioni in materia di protezione civile, non comporta oneri per la finanza pubblica. Al riguardo ritiene utile acquisire elementi volti a confermare l'effettiva neutralità finanziaria della norma anche con riguardo all'avvalimento di una sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco. Riguardo all'articolo 4, commi 1 e 2, fa presente che la relazione tecnica, conferma che gli oneri finanziari recati dal comma 1, ai sensi del comma 2, sono quantificati in euro 27.438.036 per l'anno 2012 e trovano copertura nella quota parte delle risorse destinate al Ministero dell'interno, pari a 320 milioni di euro, nell'ambito del fondo, pari complessivamente a 750 milioni di euro, di cui all'articolo 33, comma 8, della legge n. 183 del 2011. Rileva che la relazione tecnica, evidenzia, tra l'altro, che le risorse che si rendono disponibili per effetto della norma in esame, consentono il ricorso a 12.800 richiami in più nel 2012. Al riguardo, non formula osservazioni, stante quanto evidenziato nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato e considerato che i dati della relazione tecnica relativi alla quantificazione del maggior onere disposto dalla norma connesso al maggior numero di richiami di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il 2012, appaiono conformi a quelli riportati dalla relazione tecnica allegata al legge di stabilità 2012 con riguardo all'articolo 4, comma 10, che ha previsto nel triennio 2012-2014 la generale riduzione della spesa per la retribuzione del medesimo personale volontario. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che le risorse stanziate in bilancio ai sensi dell'articolo 33, comma 8, della legge di stabilità per il 2012 sono state iscritte nel capitolo n. 3039 dello stato di previsione relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Fa presente che, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sul capitolo non sono più presenti disponibilità in conto competenza e precisa che tale dato è ascrivibile al fatto che le relative risorse sono state ripartite tra gli stati di previsione interessati dalla disposizione. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo, integrando quanto affermato nella relazione tecnica e durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, indichi il capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno nel quale sono state iscritte le risorse e confermi la loro disponibilità. Per quanto riguarda l'articolo 4, comma 2-bis, rileva che le assunzioni previste dalla norma in esame sono riconducibili a limiti di spesa già previsti a legislazione vigente. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dal rappresentate del Governo nel corso dell'esame della norma presso la 5a Commissione del Senato e confermato dalla relazione tecnica aggiornata. Riguardo all'articolo 4-bis, misure Pag. 95per il reperimento di risorse aggiuntive, in merito al versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3, appare opportuno che il Governo, al fine di escludere effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, confermi che si tratta – come sembra evincersi dalla formulazione della disposizione – di risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente. Ritiene, inoltre, necessario un chiarimento da parte del Governo con riferimento agli effetti finanziari derivanti dal comma 1, lettera a), che prevede il versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA-SAIA, dal momento che a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 19 gennaio 2012, n. 32, ai dati contenuti in tale sistema informativo accedono, a titolo gratuito, salvo il riconoscimento dei costi derivanti da elaborazioni aggiuntive, le amministrazioni pubbliche indicate dalla medesima disposizione. Fa quindi presente che la relazione tecnica aggiornata è stata negativamente verificata in ordine all'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), evidenziando che la disposizione, concernente la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e derivanti dalla stipula di convenzioni per l'utilizzazione delle strutture della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, potrebbe comportare effetti finanziari negativi in quanto essa riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 17, comma 79-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Ricorda, infatti, che tale ultima disposizione è inclusa nell'elenco 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha introdotto il divieto di riassegnazione, per le norme ricomprese nel citato elenco, delle somme versate all'entrata, al fine di garantire risparmi per la finanza pubblica. Rileva tuttavia che la disposizione appare suscettibile di determinare la riassegnazione di somme di entità relativamente modesta che non risultano in ogni caso oggetto di una specifica quantificazione, essendo per loro natura eventuali e connesse ad attività discrezionali del Ministero dell'interno e che, pertanto, la disposizione in questione non sembra di per sé idonea a pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio riferiti al divieto di riassegnazione delle somme di cui all'elenco 1 della legge n. 244 del 2007. Con riferimento all'articolo 5, disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione, la relazione tecnica ribadisce, in primo luogo, la neutralità finanziaria del contenuto del comma 1. In merito alle norme recate dal comma 2, evidenzia che la relazione tecnica chiarisce che una quota parte delle risorse già disponibili al termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, nell'anno 2012 al Fondo nazionale per il Servizio civile, mentre una quota ulteriore di euro 10.073.944 è assegnata ad apposito programma del Ministero dell'interno per il finanziamento della proroga, sino al 31 dicembre 2012, della durata dei contratti a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno prossimo, delle 635 unità di personale impiegate presso gli Sportelli unici per l'immigrazione e presso gli uffici immigrazione delle Questure. Osserva che tale ammontare è stato determinato tenendo conto delle varie voci retributive fisse e variabili: stipendio, quota pro capite per fondo unico di amministrazione, compenso per lavoro straordinario e buoni pasto, secondo le misure attualmente in vigore. Precisa che a detta quantificazione sono stati infine applicati i cosiddetti oneri riflessi, posti a carico dell'Amministrazione, nella misura del 38,38 per cento per la retribuzione fissa e del 32,70 per cento per quella accessoria. L'onere complessivo per l'anno 2012 è pari a 40.073.944 ed è stata verificata una disponibilità di risorse per l'importo corrispondente. Pertanto rileva che il decreto del Ministro dell'interno, come chiarito dalla stessa relazione Pag. 96tecnica, assumerà natura ricognitiva. Al riguardo, ritiene che andrebbe escluso che la proroga dell'utilizzo del personale in questione possa determinare, in base alla vigente normativa in materia, il presupposto per la stabilizzazione del personale stesso con conseguenti oneri di carattere permanente. Osserva inoltre che il meccanismo di riversamento delle disponibilità del Fondo di rotazione per le vittime dei reati mafiosi all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione a capitoli di spesa, mentre configura un'idonea modalità di compensazione ai fini del saldo netto da finanziare, è suscettibile in linea di principio di determinare effetti di maggiore spesa sui saldi di cassa negli esercizi in cui tali somme sono effettivamente spese. Tali effetti non appaiono dotati di compensazione in base alle norme in esame. In merito all'entità di tali effetti andrebbe acquisito l'avviso del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno, con riferimento alla formulazione delle disposizioni di cui al comma 1, che il Governo chiarisca se le risorse relative al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura iscritte nel capitolo 2341 dello stato di previsione del Ministero dell'interno siano successivamente iscritte fuori bilancio. Tale chiarimento appare opportuno al fine di verificare se il versamento all'entrata del bilancio dello Stato previsto dal medesimo comma sia necessario, in quanto le relative somme non sono iscritte nel bilancio dello Stato. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca la portata della locuzione «somme resesi disponibili», sottolineando come tale chiarimento sia opportuno al fine di verificare se tale disposizione possa pregiudicare la realizzazione degli interventi a valere sullo stanziamento complessivamente previsto a legislazione vigente. Ritiene infine necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di integrare la disposizione di cui al comma 1, che presenta carattere permanente, prevedendo che la riassegnazione avvenga nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento. Con riferimento al comma 2, anche al fine di valutare gli effetti finanziari sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto, ritiene opportuno che il Governo chiarisca come si siano rese disponibili le risorse in questione, in particolare se le risorse siano state iscritte nel conto dei residui e, in tal caso, indichi a quale tipologia di residui possano essere ricondotte le somme in questione. Circa l'articolo 6, Fondazione Gerolamo Gaslini, la relazione tecnica afferma che le norme hanno natura esclusivamente ordinamentale e che non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Al riguardo non formula rilievi per i profili di quantificazione. Per quanto concerne l'articolo 6-ter, fa presente che, in sede di verifica della relazione tecnica aggiornata, la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato come i costi derivanti dalla proroga delle gestioni commissariali relative ad opere infrastrutturali potrebbero determinare oneri, non quantificati, che graverebbero sulle risorse da destinare agli interventi da realizzare, comportando effetti negativi per la finanza pubblica. In proposito rileva che l'attuazione di tali disposizioni è, comunque, vincolata al rispetto dell'invarianza finanziaria, come espressamente previsto dal comma 3 del medesimo articolo 6-ter e, in ogni caso, i costi derivanti dalla proroga delle gestioni commissariali sarebbero adeguatamente coperti a valere sulle risorse a disposizione delle stesse gestioni commissariali e non si determinerebbe, pertanto, una violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Al riguardo, ritiene che andrebbe chiarito se gli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, connessi alla proroga della gestione, siano già stati scontati nelle previsioni tendenziali riferite ai saldi di finanza pubblica. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, esprime parere contrario, per inidoneità o carenza di quantificazione o copertura sulle seguenti proposte emendative: Rosato 3-bis.09 e Di Pietro 3-bis.012, gli identici emendamenti Rosato 4.2 e Di Pietro 4.3, Pag. 97Favia 4-bis.1, gli identici articoli aggiuntivi Di Pietro 4-ter.031 e Fallica 4-ter.032; Favia 4-ter. 09, Favia 4-ter.034 e Barani 4-ter.038. Chiede invece l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative: Rosato 3-bis.1, Favia 3-bis.2, Fallica 3-bis.04, gli identici articoli aggiuntivi Iapicca 3-bis.06 e Favia 3-bis.07 Favia 4.1, gli identici Rosato 4-ter.01 e Di Pietro 4-ter.02; gli identici Di Pietro 4-ter.03 e Rosato 4-ter.021; gli identici Rosato 4-ter.04 e Di Pietro 4-ter.05, Rosato 4-ter.08, Amici 4-ter.010, gli identici Di Pietro 4-ter.011 e Barani 4-ter.030, Amici 4-ter.014, Favia 4-ter.015, Barani 4-ter.035, 4-ter.036, Amici 4-ter.019, Favia 4-ter.020, Favia 4-ter.025, Favia 5.3 e Garavini 5.31.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel depositare agli atti della Commissione due note elaborate rispettivamente dall'Ufficio legislativo-Economia del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'interno, conferma che gli eventuali oneri di cui all'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), sarebbero di modesta entità e, anche in riferimento all'articolo 6-ter, fa presente che, pur non determinandosi in entrambi i casi una diretta violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, essendo tali disposizioni non in linea con l'azione di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica intrapresa, il Governo si impegna ad intervenire con un apposito provvedimento. Riterrebbe pertanto sufficiente un richiamo alla questione nel parere, senza la formulazione di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3-bis.1, 3-bis.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4-bis.1, 5.3 e 5.31 e sugli articoli aggiuntivi 3-bis.04, 3-bis.06, 3-bis.07, 3-bis.09, 3-bis.012, 4-ter.01, 4-ter.02, 4-ter.03, 4-ter.04, 4-ter.05, 4-ter.08, 4-ter.09, 4-ter.010, 4-ter.011, 4-ter.014, 4-ter.015, 4-ter.019, 4-ter.020, 4-ter.021, 4-ter.025, 4-ter.030, 4-ter.031, 4-ter.032, 4-ter.034, 4-ter.035, 4-ter.036, 4-ter.038, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere;
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 79 del 2012, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile (C. 5369-A), nonché le proposte emendative ad esso riferite contenuti nel fascicolo n. 1;
   premesso che il Governo ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; l'aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento, verificato positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, con alcune riserve sulle disposizioni di cui all'articolo 4-bis, comma 1, lettera b) e dell'articolo 6-ter;
   preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, per cui:
    agli adempimenti previsti dall'articolo 2 verrà fatto fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 3-bis non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto si limita a trasferire funzioni di coordinamento tecnico da una struttura statale ad un'altra;
   preso atto degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, che ha evidenziato come:
    l'articolo 2-ter non determini un'anticipazione dalla nomina a nei ruoli della Polizia di Stato, atteso che attualmente trova ancora applicazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2011, n. 53, secondo cui l'allievo agente è nominato agente in prova dopo sei mesi di corso, la disciplina transitoria di cui all'articolo 48 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e, in ogni caso, Pag. 98anche l'applicazione del nuovo articolo 6-bis, con la previsione della nomina ad agente in prova dopo sei mesi di corso, non determina maggiori spese per il personale;
    l'articolo 5 sia formulato in modo tale da escludere che la proroga ivi prevista possa determinare il presupposto per una stabilizzazione dei lavoratori di cui trattasi;
   considerato che in sede di verifica della relazione tecnica aggiornata, la Ragioneria generale dello Stato evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 4-bis, comma 12, lettera b), concernente la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e derivanti dalla stipula di convenzioni per l'utilizzazione delle strutture della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, potrebbe comportare effetti finanziari negativi in quanto essa riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 17, comma 79-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Tale ultima disposizione è, infatti, inclusa nell'elenco 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha introdotto il divieto di riassegnazione, per le norme ricomprese nel citato elenco, delle somme versate all'entrata, al fine di garantire risparmi per la finanza pubblica;
   rilevato che l'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame appare suscettibile di determinare la riassegnazione di somme di entità relativamente modesta che non risultano in ogni caso oggetto di una specifica quantificazione, essendo per loro natura eventuali e connesse ad attività discrezionali del Ministero dell'interno e che, pertanto, tale disposizione non sembra di per sé idonea a pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio riferiti al divieto di riassegnazione delle somme di cui all'elenco 1 della legge n. 244 del 2007;
   considerato che, in sede di verifica della relazione tecnica aggiornata, la Ragioneria generale dello Stato evidenzia come i costi derivanti dalla proroga delle gestioni commissariali relative ad opere infrastrutturali, di cui all'articolo 6-ter, potrebbero determinare oneri, non quantificati, che graverebbero sulle risorse da destinare agli interventi da realizzare, comportando effetti negativi per la finanza pubblica;
   rilevato che l'attuazione dell'articolo 6-ter è, comunque, vincolata al rispetto dell'invarianza finanziaria, come espressamente previsto dal comma 3 del medesimo articolo 6-ter e, in ogni caso, i costi derivanti dalla proroga delle gestioni commissariali sarebbero adeguatamente coperti a valere sulle risorse a disposizione delle stesse gestioni commissariali e non si determinerebbe, pertanto, una violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;
   ritenuto, tuttavia, che le disposizioni dell'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), e dell'articolo 6-ter, pur non determinando oneri privi di copertura finanziaria, non siano in linea con l'azione di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;
   preso atto con favore dell'impegno assunto dal Governo ad adottare possibili interventi correttivi in futuri provvedimenti legislativi;
  esprime
   sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   All'articolo 4-bis, comma 1, sopprimere la lettera b);
   Sopprimere l'articolo 6-ter.

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3-bis.1, 3-bis.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4-bis.1, 5.3 e 5.31 e sugli articoli aggiuntivi 3-bis.04, 3-bis.06, 3-bis.07, 3-bis.09, 3-bis.012, 4-ter.01, 4-ter.02, 4-ter.03, 4-ter.04, 4-ter.05, 4-ter.08, 4-ter.09, 4-ter.010, 4-ter.011, 4-ter.014, 4-ter.015, 4-ter.019, 4-ter.020, 4-ter.021, Pag. 994-ter.025, 4-ter.030, 4-ter.031, 4-ter.032, 4-ter.034, 4-ter.035, 4-ter.036, 4-ter.038, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione della negoziazione di strumenti finanziari e 2044/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Atto n. 497.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, illustra sinteticamente il contenuto dello schema di decreto legislativo evidenziando che esso, in attuazione della legge comunitaria per il 2010, recepisce la direttiva 2010/73/UE, che ha modificato la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione della negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2004/109/CE, concernente l'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
  Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, segnala preliminarmente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che esclude, per ciascuno degli articoli contenuti nello schema di decreto, l'insorgenza di effetti onerosi per la finanza pubblica. In proposito, pur considerando che il provvedimento è finalizzato ad introdurre disposizioni di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi per gli emittenti, reputa opportuno che il Governo confermi che la nuova disciplina in esame non è suscettibile di alterare l'efficacia degli strumenti e delle procedure di vigilanza da parte delle autorità interessate. Con riferimento alle attività della Consob, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale l'ulteriore attività di regolamentazione e vigilanza non determina maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'Autorità provvede con autofinanziamento, anche mediante contributi a carico dei soggetti vigilati. Ritiene, tuttavia, che andrebbero valutati eventuali effetti di minor gettito dovuti all'incremento di oneri a carico dei soggetti vigilati, deducibili in base alla disciplina fiscale.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO nel depositare agli atti della Commissione una nota del Dipartimento del Tesoro, conferma la neutralità finanziaria del provvedimento.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, formula la seguente proposta do deliberazione:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma Pag. 1002, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione della negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (atto n. 497);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:
    il provvedimento non affievolisce i poteri di vigilanza esercitati dalla Consob nei confronti degli emittenti finalizzati a garantire la tutela degli investitori, nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato;
    le modifiche introdotte dal provvedimento non comportano nuovi oneri per la Consob, che già esercita a legislazione vigente analoghe attività di verifica e di controllo, e pertanto non si renderà necessario un incremento dei contributi dei soggetti vigilati,
    la Consob è stata consultata nel processo di redazione dello schema e non ha segnalato l'esigenza di nuove risorse umane e finanziarie per fare fronte ai compiti ad essa assegnati dal provvedimento

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La Commissione approva la proposta di deliberazione.

  La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

  La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei disegni di legge recanti rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (C. 5324) e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 (C. 5325).
Audizione dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale di bilancio della Ragioneria generale dello Stato, Biagio Mazzotta.

(Svolgimento e conclusione).

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Biagio MAZZOTTA, Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale di bilancio della Ragioneria generale dello Stato, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Giancarlo GIORGETTI, presidente, nonché i deputati Lino DUILIO (PD), Pier Paolo BARETTA (PD), Giulio CALVISI (PD), Maino MARCHI (PD), Renato CAMBURSANO (Misto) e Amedeo CICCANTI (UdCpTP), ai quali replicano Biagio MAZZOTTA, Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale di bilancio della Ragioneria generale dello Stato, e Luigi D'ATTOMA, dirigente dell'Ispettorato generale di bilancio della Ragioneria generale dello Stato.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia i rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato per il contributo fornito all'indagine conoscitiva.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.