CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 luglio 2012
692.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 1° AGOSTO 2012

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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e Salvatore Mazzamuto.

  La seduta comincia alle 13.

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Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.
Atto n. 494.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 26 luglio 2012.

  Giulia BONGIORNO, presidente, su richiesta dell'onorevole Bernardini, non essendovi obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Avverte che è stato oggi trasmesso alle Camere il parere del Consiglio superiore della magistratura sul provvedimento in esame e che domani la Commissione bilancio esprimerà i propri rilievi.

  Nicola MOLTENI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede delucidazioni sull'organizzazione dei lavori della Commissione, per sapere, in particolare, quando si intenda procedere alla votazione del parere.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore, replicando all'onorevole Molteni, fa presente che, insieme al correlatore, onorevole Costa, sta predisponendo una proposta di parere che terrà conto anche dei rilievi e delle osservazioni che saranno formulati nel corso della seduta di oggi.

  Nicola MOLTENI (LNP) in considerazione di quanto affermato dalla relatrice, auspica che, una volta presentata la proposta di parere dei relatori, sia possibile disporre del tempo necessario per poterla esaminare in modo approfondito, anche al fine di proporre eventuali modifiche o presentare proposte alternative di parere. In considerazione della complessità e delicatezza della materia, ritiene che la proposta di parere dovrebbe essere posta in votazione nella seduta di domani, ritenendo inopportuno, anche ai fini della linearità dell'organizzazione dei lavori della Commissione, porla in votazione oggi.

  Giulia BONGIORNO, presidente, fa presente che alcuni deputati hanno chiesto di intervenire oggi sul merito del provvedimento e che la decisione circa il momento in cui la proposta di parere sarà posta in votazione dipende da quando questa sarà concretamente presentata e comunque dall'andamento della discussione. Si riserva comunque di convocare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per risolvere eventuali questioni che dovessero sorgere in ordine all'organizzazione dei lavori della Commissione.

  Ivano STRIZZOLO (PD), con riferimento alla riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie nella Regione Friuli Venezia Giulia, ritiene che non si sia tenuto conto che il territorio del Friuli Venezia Giulia confina con due Stati nazionali, quali la Slovenia e l'Austria. Allo stesso modo non si è tenuto conto che l'attuale circoscrizione del Tribunale di Tolmezzo interessa l'area montana e pedemontana della regione, segnata da una condizione morfologica particolarmente disagevole e con distanze significative (anche di più di 100 km.) tra i vari centri del territorio in questione e il capoluogo provinciale di Udine. Rileva che l'attuale sede del Tribunale di Tolmezzo assolve, in particolare, una precipua funzione sociale, garantendo ai cittadini residenti nel territorio montano della regione la fruibilità dei vari servizi giudiziari.
  Dopo aver ricordato che nel territorio del comune di Tolmezzo ha sede un carcere di massima sicurezza di recente costruzione, rileva che eventuali revisioni delle circoscrizioni giudiziarie della regione, proprio in ragione delle particolari condizioni territoriali e linguistiche della stessa, andranno effettuate secondo criteri che tengano conto di tali peculiarità, garantendo il mantenimento del perimetro corrispondente alle attuali circoscrizioni provinciali.
  Per questi motivi, chiede che non si proceda alla soppressione del Tribunale di Pag. 41Tolmezzo, ovvero di provvedere alla riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie della Regione Friuli Venezia Giulia secondo i confini amministrativi delle attuali circoscrizioni provinciali.
  Osserva che la relazione illustrativa allo schema oli decreto legislativo, attuativo della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011 n.148 per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, dopo avere espresso le «linee guida dell’ intervento» (punto I), nel descrivere (al punto 2) «la nuova geografia giudiziaria» afferma che: «Tanto premesso in termini generali, per ciascun distretto di corte di appello (o sezione distaccata di corte di appello) seguono, negli allegati alla presente relazione, l'analisi e le specifiche modalità della revisione nelle singole circoscrizioni giudiziarie».
  Negli allegati alla relazione, quello destinato al distretto di Trieste incentra la sua analisi sulle ragioni della sopprimibilità del Tribunale di Tolmezzo, quale «primo intervento» ipotizzato, mentre l'allegato in questione si esprime ulteriormente nel senso che «un secondo intervento possibile riguarda il rafforzamento del bacino di utenza del Tribunale di Gorizia mediante l'accorpamento del territorio della sezione distaccata di Palmanova, che passerebbe così dal circondario di Udine a quello di Gorizia».
  Il medesimo allegato afferma poi che «per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso: a) l'accorpamento del Tribunale di Tolmezzo a quello di Udine, che conseguirebbe un bacino di utenza di 418.730 abitanti per una superfiche di 4.100 kmq; b) l'accorpamento al Tribunale di Gorizia del territorio della sezione distaccata di Palmanova del Tribunale di Udine così incrementando il bacino di utenza del Tribunale di Gorizia, che raggiungerebbe le 255.459 unità e la relativa estensione territoriale (1.242 kmq)».
  Orbene, dalla lettura di tale allegato, ritiene evidente che nessuna analisi la relazione illustrativa, o il suo allegato, espressamente compia a giustificare e a rendere trasparente e comprensibile l'accorpamento al Tribunale di Gorizia del territorio della sezione distaccata di Palmanova del Tribunale di Udine: se la ragione di tale scelta volesse essere quella di «incrementare il bacino di utenza» del Tribunale di Gorizia, in realtà tale non può essere la ragione della scelta, bensì il risultato della scelta medesima che invero, per quel che attiene al territorio della sezione distaccata di Palmanova del Tribunale di Udine, rimane del tutto apodittica.
  Se poi ci si volesse riferire alle tabelle recate dall'allegato che riportano «le valutazioni relative agli uffici del distretto, volte a esaminarne consistenza e conferenza rispetto ai parametri e le relative specificità territoriali, logistiche e di collegamento» osserva quanto segue. L'allegato in esame valuta in primo luogo, al fine indicato, la distanza tra la città di Palmanova e, rispettivamente, la città di Udine (del circondario del quale Tribunale la prima fa attualmente parte) e la città di Gorizia (al circondario del Tribunale della quale la prima verrebbe accorpata). Già di per sé tale indicazione appare incompleta, se non fuorviante, atteso che le distanze tra le sedi giudiziarie dovrebbero essere considerate e valutate anche rispetto alle altre località del territorio, quali Cervignano del Friuli e Latisana (già sedi di Pretura), proprio al fine dell'adeguata considerazione delle modalità della prestazione del servizio di giustizia in favore dei cittadini e delle imprese, rispetto al quale profilo rilevante è quello della distanza di questi ultimi dall'ufficio giudiziario di riferimento.
  Ciò premesso, la suindicata tabella indica che in «auto» la distanza in km tra Palmanova e Gorizia è di 33 km, mentre quella tra Palmanova e il «precedente capoluogo circondariale» (id est Udine) è di 25 km: il dato non è corretto, e quindi può risultare fuorviante, atteso che, come risulta anche dalla Relazione sull'amministrazione della Giustizia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012 per il distretto della corte d'appello di Trieste redatta dal presidente Dottor Mario Trampus, Pag. 42la distanza tra Palmanova e Udine, definita del tutto trascurabile, è di 18,12 km.
  Attesa tale oggettiva risultanza non si vede, quindi, la ragione per la quale possa essere funzionale alla maggiore efficienza del servizio di giustizia in favore dei cittadini e delle imprese che la distanza tra questi ultimi e la sede giudiziaria di riferimento (Gorizia in sostituzione di Udine) debba quasi raddoppiare, e ciò anche considerando solo la distanza tra Palmanova e Gorizia e non quella, maggiore di altri diversi centri, più lontani, quale Latisana.
  A rafforzare tale osservazione valga l'ulteriore considerazione che la medesima tabella recata dall'allegato alla relazione illustrativa indica che la «frequenza autobus» tra Palmanova e Gorizia è scarsa, mentre quella tra Palmanova e Udine è buona.
  Ancora, la predetta tabella recata dall'allegato alla relazione illustrativa specifica che la «frequenza treni» tra Palmanova e Gorizia è anch'essa scarsa, mentre quella tra Palmanova e il Udine è buona; addirittura il «tempo di percorrenza in minuti- del treno tra Palmanova e Udine viene indicato in 25 minuti, mentre tra Palmanova e Gorizia è di 80 minuti.
  Tali rilevanti oggettive differenze, espresse proprio dalla relazione illustrativa nel suo allegato, rendono evidente come l'eventuale ipotizzata scelta dell'accorpamento del territorio della sezione distaccata di Palmanova del Tribunale di Udine al circondario del Tribunale di Gorizia sia oggettivamente contraria alla funzionalità logistica e di collegamento dei territori interessati rispetto alla sede di giustizia e, quindi, si tramuti in difficoltà di fruizione del servizio di giustizia da parte di cittadini e imprese, talché si ritiene che non debba venire perseguita.

  Giulio CALVISI (PD) rileva come la delega, che di per sé deve essere giudicata negativamente, sia stata anche esercitata in modo molto discutibile. Sottolinea quindi come lo schema di decreto legislativo in esame non determini la razionalizzazione né una maggiore efficacia della giustizia, ma disponga tagli netti ed interventi di ricostruzione della spesa. Si sofferma in particolare sulla scelta del Governo, non imposta dalla delega, di sopprimere tutte le sezioni distaccate anziché operare una cernita che fosse il risultato dell'analisi delle particolarità e delle esigenze dei singoli territori. Rileva inoltre come il provvedimento, a fronte di un risparmio di spesa eventuale e comunque minimo, sia idoneo a determinare un grave effetto depressivo sull'economia.
  Osserva quindi come il mancato rispetto del complesso dei criteri di delega abbia generato anomalie e sperequazioni assolutamente irragionevoli, che devono essere corrette ed eliminate. Illustra quindi nel dettaglio il caso della soppressione della sezione distaccata di Olbia, disposta senza tenere conto che la maggior parte del carico giudiziario del relativo distretto grava non sul tribunale di Tempio Pausania, ma proprio sulla sezione di Olbia. Ritiene che in ogni caso di soppressione di sedi distaccate che abbiano un carico di lavoro superiore rispetto al tribunale accorpante, occorrerebbe prevedere un periodo di transizione che consenta di predisporre la maggiore efficacia del tribunale accorpante.

  Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che il provvedimento in esame rischi di essere un'occasione persa a causa dei vizi della delega. Sottolinea in particolare come la cosiddetta «regola del tre» appaia del tutto irrazionale e come non abbia molto senso assumere come base per la riorganizzazione territoriale la provincia, atteso che tale ente sta per subire un riordino drastico e complessivo. Osserva come il provvedimento non sembri tenere conto di molti problemi e di molte questioni. Cita, in primo luogo, le conseguenze delle misure previste, ad esempio, sul funzionamento dei registri delle imprese e delle camere di commercio e per l'applicazione della normativa notarile. Si trascura inoltre Pag. 43la necessità di ridisegnare l'organico degli uffici giudiziari.
  Non ritiene invece drammatico l'intervento sulle sezioni distaccate, posto che l'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario già ne sopprime la metà, ma sarebbe opportuno, in una logica di compensazione, prevedere il mantenimento di un maggior numero di giudici di pace senza aggravio per i comuni.
  Osserva come il grave terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile del 2009 abbia determinato gravi i danni anche alle strutture giudiziarie: gli uffici giudiziari siti in L'Aquila sono stati completamente distrutti, mentre gli uffici giudiziari di Chieti sono parzialmente inagibili, tanto che essi, unici uffici pubblici siti in un comune non ricompreso tra quelli del cratere sismico, in forza di OPCM n. 3916 del 10 gennaio 2011 sono stati ammessi alla fruizione dei fondi stanziati per la ricostruzione post sisma.
  In forza di tale situazione, la legge delega n. 148 del 2011 ha previsto all'articolo 1, comma 5-bis (norma introdotta dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 14 del 2012) che «in virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sede nelle province de L'Aquila e di Chieti e differito di tre anni».
  La decisione del Governo di intervenire rivedendo fin d'ora le circoscrizioni giudiziarie anche con riferimento ai tribunali de L'Aquila e di Chieti, differendone l'efficacia (comma 3 dell'articolo 10 dello schema di decreto), è contraria al dettato e alla ratio della legge. La norma, infatti, ha inteso rinviare di tre anni qualsiasi decisione in ordine alla geografia giudiziaria abruzzese, perché la situazione della regione Abruzzo, a seguito del sisma, sotto il profilo demografico, economico, sociale, dei collegamenti e delle strutture giudiziarie, impedisce di decidere in modo razionale, logico e corretto.
  Non è possibile effettuare oggi un giudizio di prognosi e di valutazione in ordine alla situazione delle infrastrutture, dell'economia, sociale e burocratica che si determinerà nella regione Abruzzo tra tre anni. Tali decisioni quindi potranno essere assunte solo quando le condizioni suindicate saranno tornate alla normalità e gli effetti del sisma saranno completamente riassorbiti.
  Il parere di questa Commissione di conseguenza dovrebbe essere contrario e si chiede al Ministro della giustizia di eliminare dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell'articolo 10 e il riferimento al distretto della corte di appello e l'Aquila contenuto nella tabella A allegata al decreto medesimo.

  Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) svolge talune considerazioni generali in merito al provvedimento in esame, soffermandosi sulle conseguenze delle soppressioni degli uffici giudiziari nel circondario del Tribunale di Bolzano.
  Premetto di essere d'accordo e di condividere ampiamente le finalità della delega in merito alla riorganizzazione e alla redistribuzione degli uffici e delle strutture giudiziarie con riferimento alle realizzazioni di risparmi di spesa; tuttavia è dell'idea che si sia operata una qualche forma di taglio indiscriminato alle inefficienze e che il criterio dell'economicità, in tal caso, è ben lontano dal significare efficienza in termini di fruizione dei servizi giudiziari per i cittadini.
  L'apparato giudiziario della Corte d'Appello di Trento e Bolzano è composto da tre tribunali (Rovereto, Trento e Bolzano) con 8 sezioni distaccate e 22 uffici del giudice di pace.
  La geografia giudiziaria esistente in Alto Adige è pensata per rispondere a quelle che sono le esigenze di chi vive in quei territori, con particolare riferimento alle condizioni climatiche e alla peculiarità del territorio dei comuni montani che, in quanto definiti «montani» per legge, avrebbero dovuto essere quantomeno previamente sentiti prima che si ponesse in essere una qualsiasi forma di riorganizzazione o di accorpamento degli uffici giudiziari ivi stenti.Pag. 44
  Per di più, il combinato disposto dei due schemi di decreto legislativo in esame presso la Commissione, se consideriamo anche quello concernente la redistribuzione degli uffici del giudice di pace, prevede anche la soppressione di ben 9 degli uffici attualmente esistenti e il conseguente accorpamento all'ufficio di Bolzano. E, su questo punto tengo a sottolineare che, con particolare riferimento alle competenze della regione Trentino-Alto Adige in materia di giudici di pace, è la regione stessa a poter chiedere il mantenimento degli uffici in questione facendosi carico delle relative spese, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, recante norme di attuazione dello Statuto d'autonomia.
  A questo, aggiunge il riferimento già ampiamente argomentato dall'onorevole Froner in merito alla peculiarità normativa del distretto di Corte di Appello di Trento e Bolzano concernente il sistema del Libro Fondiario secondo cui ogni ufficio è competente alla conservazione dei libri fondiari degli immobili situati nella rispettiva circoscrizione. La soppressione delle 4 sezioni distaccate del tribunale di Bolzano, così come per Trento, significherebbe concentrare presso il Tribunale centrale tutto il lavoro che le sedi distaccate svolgevano, anche come giudici tavolari.
  Per concludere, ritiene di poter sostenere che la riorganizzazione operata non ha seguito, né nello schema di decreto di cui trattiamo, né in quello relativo ai giudici di pace, i principi e criteri direttivi secondo cui la delega avrebbe dovuto essere attuata, ossia realizzazioni di risparmi di spesa, ma senza ulteriori «costi». Se pensiamo alle difficoltà che si creerebbero, nei confronti dei cittadini, non ritiene che la volontà del legislatore delegante fosse questa.
  Pertanto, auspica che siano riviste alcune previsioni dello schema di decreto, anche alla luce delle considerazione svolte, al fine di non operare dei tagli indiscriminati sia per quanto riguarda i tribunali ordinari, sia per gli uffici del giudice di pace.

  Carlo NOLA (PdL) esprime un giudizio fortemente critico nei confronti della legge delega e delle modalità di esercizio della stessa, sottolineando come la presenza di sperequazioni e di applicazioni non omogenee dei criteri di delega renda i sacrifici imposti dal provvedimento insopportabili per molte popolazioni locali, che si vedono sottrarre presidi di giustizia in modo spesso irragionevole ed iniquo. Illustra, in particolare, il caso del tribunale di Pavia, che dovrebbe accorpare i tribunali di Vigevano e Voghera, ritenendo tale intervento irragionevole poiché, anche alla luce dei criteri di delega e tenuto conto delle peculiarità dei territori, vi sarebbe la possibilità di una riorganizzazione e di una maggiore efficacia dei tre tribunali. Sottolinea, inoltre come, nonostante le contrarie e non condivisibili dichiarazioni del relativo presidente, il tribunale di Pavia non si trovi assolutamente nelle condizioni di poter sostenere un così massiccio accorpamento.

  Maria Grazia SILIQUINI (PT) rileva come il provvedimento non si basi su un attento esame delle questioni territoriali o comunque di esigenze evidenti e oggettive. Per quanto concerne la regione Piemonte, dichiara di condividere pienamente le osservazioni e le analisi rese dal procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino, Marcello Maddalena.
  Sulla base dello schema governativo di decreto delegato la nuova fotografia degli uffici giudiziari sarebbe rappresentata dal tribunale di Torino (sede unica centrale) e dal tribunale di Ivrea. In sostanza, si prevede non solo la soppressione delle quattro sezioni distaccate del tribunale di Torino, ma anche la soppressione del secondo tribunale provinciale per numero di abitanti, attualmente il quarto del distretto: il tribunale di Pinerolo. In questo modo oltre la metà della popolazione della regione viene ripartita su soli due uffici giudiziari, dei quali uno assumerebbe dimensioni eccezionali.
  Trovandosi il tribunale di Pinerolo nella stessa provincia del tribunale metropolitano di Torino, una corretta attuazione Pag. 45della delega imporrebbe invece un potenziamento del tribunale sub-metropolitano di Pinerolo mediante riequilibrio della competenza territoriale rispetto al tribunale di Torino. D'altra parte la stessa commissione consultiva ministeriale ha evidenziato la necessità di mantenere gli uffici sub-metropolitani e sub-provinciali per finalità di decongestionamento dei grandi tribunali metropolitani, anche con ampliamento dei relativi territori. Il provvedimento del Governo finisce invece per sortire l'effetto esattamente contrario, congestionando ancora di più e gravemente il tribunale di Torino.
  Conclusivamente evidenzia come, secondo lo spirito della delega, occorrerebbe modificare il provvedimento nel senso di mantenere nella provincia di Torino le attuali tre sedi giudiziarie mediante accorpamento dei territori delle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa al tribunale di Pinerolo.

  Carlo MONAI (IdV) dichiara di condividere le osservazioni dell'onorevole Tenaglia. Dopo avere evidenziato come la delega non imponga affatto la soppressione di tutte le sezioni distaccate, ritiene indispensabile quantomeno il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace laddove una sede distaccata sia soppressa. Evidenzia quindi come le particolarità dei territori montani rendano, alla luce degli stessi criteri di delega, irragionevole la soppressione di alcuni uffici giudiziari quale il tribunale di Tolmezzo ed evidenzino l'importanza di un maggiore coinvolgimento delle autonomie locali in simili decisioni. Sottolinea quindi come sia altrettanto irragionevole disporre l'accorpamento della sezione distaccata di Palmanova al tribunale di Gorizia anziché a quello di Udine.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) si sofferma sulle peculiarità della regione Marche, sulla situazione fortemente penalizzante per il tribunale di Urbino che deriverebbe dall'applicazione del provvedimento e sull'irragionevolezza della soppressione di alcune sezioni distaccate e, in particolare, di quella di Fano. Evidenzia come i tribunali di Urbino e Camerino, seppure non di grandi dimensioni, rappresentino degli storici presidi di giustizia fortemente radicati nel territorio, la cui soppressione, considerando le peculiarità territoriali delle zone di competenza, creerebbero gravissimi disagi ai cittadini. Invita quindi il Governo ad esercitare la delega con un minore grado di discrezionalità, tenendo conto delle peculiarità territoriali e delle esigenze dei cittadini.

  Nicola MOLTENI (LNP) ritiene che un criterio di ordine generale dovrebbe essere quello secondo cui, ove vengano soppresse le sezioni distaccate, rimangano in essere gli uffici del giudice di pace. In tal modo si riuscirebbe a mantenere il criterio di prossimità che diversamente con la soppressione di tutte le sezioni distaccate e dei due terzi degli uffici del giudice di pace verrebbe totalmente eliminato.
  Per le specificità delle strutture, nel senso che si tratta di nuove strutture recentemente finanziate, ritiene che non debbano essere soppressi i tribunali di Bassano del Grappa e chiavari.
  Per ragioni di prossimità territoriale dei comuni compresi nel circondario segnala che Treviglio andrebbe accorpato con il tribunale di Crema e non con Bergamo; Legnago andrebbe accorpato a Verona e non a Rovigo; le sedi distaccate di Chivasso e Ciriè andrebbero accorpate a Torino e non a Ivrea; la sezione distaccata di Rho andrebbe accorpato al tribunale di Milano e non a Busto Arsizio; la sezione distaccata di Palmanova andrebbe accorpata con Udine anziché con quella di Gorizia; la sede di Portogruaro andrebbe accorpata con quella di Pordenone e non con quella di Venezia.
  Si dovrebbe mantenere il Tribunale di Pinerolo, poiché la Regione Piemonte è quella che dalla presente riforma manterrebbe soltanto due tribunali e quindi carichi di lavoro non sostenibili.
  In considerazione dei rispettivi bacini di utenza, si dovrebbero mantenere il tribunale di Vigevano, il tribunale di Crema, la la sezione distaccata di Sassuolo.Pag. 46
  Conformemente al parere del Consiglio giudiziario della corte di appello di Milano si dovrebbe mantenere il Tribunale di Desio, per bacino di utenza ed estensione.
  Per motivi di estensione territoriale, si dovrebbero mantenere il tribunale di Tolmezzo, il tribunale di Urbino e il tribunale di Camerino.
  Il tribunale di Bassano del Grappa dovrebbe essere mantenuto in considerazione del bacino di utenza con l'attuale circondario;
  Ritiene inoltre necessario rivedere in modo critico ed informato le chiusure delle «sedi distaccate» mantenendo in essere quelle che, per peculiarità territoriali, grado di efficienza, efficacia e produttività, siano funzionali e non ostative al miglioramento del servizio giustizia.

  Mario CAVALLARO (PD) osserva come il tribunale sia nella percezione diffusa il punto di riferimento della giustizia e come alcuni tribunali storici, come quello di Camerino, più di altri facciano parte del tessuto culturale, sociale ed economico di determinati territori. Queste caratteristiche appaiono ancora più marcate per il tribunale di Camerino, storicamente legato in un rapporto fortemente sinergico all'università. Invita quindi il Governo a valutare con maggiore attenzione il parametro dell'efficienza, ritenendo inaccettabile che tutto ciò che persegue l'eccellenza, se non rientra nei parametri numerici indicati, debba essere soppresso. Si sofferma quindi sulle ragioni che rendono irragionevole anche la soppressione di talune sezioni distaccate, quali quelle di Fano, San Benedetto del Tronto, Jesi e Civitanova Marche.

  Salvatore TORRISI (PdL) osserva come quello dell'organizzazione degli uffici giudiziari sia un tema dibattuto da molti anni. In tutte le sedi, sia istituzionali che politiche, è stato sottolineato che, in ogni caso, l'eventuale revisione della circoscrizioni giudiziarie dovrebbe essere solo un tassello di una più generale riforma e non formare l'oggetto di un intervento che, slegato da una valutazione complessiva e sull'efficacia dell'intero sistema, è destinato all'insuccesso e a complicare ancor più il sistema giustizia.
  Il Governo non ha seguito i criteri di delega che impongono una scelta basata su criteri di valutazione, di efficienza e produttività.
  Lo stesso Consiglio nazionale forense ha lamentato che la revisione della geografia giudiziaria si è tradotta in una soppressione dei tribunali giudiziari senza controlli sulle varie voci di spesa. Sul fronte dei tagli arriva l'accusa più forte: secondo il Consiglio nazionale forense i risparmi reali saranno di soli 17 milioni (ben lontani dai 50 attesi dal Governo) a fronte di notevoli disagi determinati dalla creazione di «megauffici» ontologicamente inefficienti, in quanto gli stessi non sarebbero in alcun modo in grado di ricevere e trattare l'elevatissimo numero di procedimenti che deriverebbe dalla soppressione degli uffici proposta con i provvedimenti in esame.
  Recentemente il professor De Rita sul Corriere della Sera affrontava una questione importante per il nostro Paese, sottolineando che si corre il rischio di riportare alla ribalta un nostro antico e irrisolto problema: la contrapposizione fra dimensione verticale e dimensione orizzontale della dinamica economica e sociopolitica. L'attuale Governo si è fatto interprete anche nella riorganizzazione delle sedi giudiziarie della spinta verticale.
  Resta fuori dalla sua sensibilità, per il modo in cui intende esercitare la legge delega, la dimensione orizzontale del nostro sviluppo garantito dalla molteplicità dei soggetti operanti sul territorio (comuni, province, uffici giudiziari, aziende sanitarie). Occorre però rendersi conto che la verticalizzazione decisionale rende desertico il panorama della nostra attuale società, destinata ad avere sul territorio sempre meno consigli, meno province, meno stazioni dei Carabinieri, meno uffici giudiziari, forse meno imprese. Il deserto, come si sa, tende sempre a crescere se non ci sono adeguati presidi di vita. Di questo pericolo non sembra consapevole il Governo Pag. 47con i provvedimenti sulla riorganizzazione degli uffici giudiziari e degli uffici dei giudici di pace.
  I due schemi di decreto, che prevedono la soppressione di 674 sedi di giudice di pace, 67 tribunali e 220 sezioni distaccate impongono una seria riflessione.
  Il giudizio pur in presenza di congiunture economiche difficili, come quelle attuali, non può essere gestito in una logica aziendale, disattendendo ogni valutazione sulle ragioni della giustizia di prossimità.
  Il Governo sembra ignorare che, con la criminalità sempre presente, i tribunali, anche in sedi minori, rappresentano veri e propri presidi di legalità. Essi sono il segno della presenza dello Stato. Pensa in particolare alla Sicilia, che è una delle regioni più colpite dai tagli ai tribunali: stando al piano del Governo, dovrebbero chiudere le sedi di Sciacca, Nicosia, Modica, Caltagirone, Mistretto oltre a tutte le sezioni distaccate.
  Precisa di avere una conoscenza diretta della struttura giudiziaria del tribunale di Catania che ha irrisolti onerosi problemi che attengono alla logistica corrente, alle esigue risorse (economiche e non) a disposizione per gestire i servizi, alle strutture inadeguate, e che richiedono sforzi immensi da parte dei dirigenti per garantire efficienza e un equilibrio che verrebbe definitivamente e sicuramente travolto con l'accorpamento alla sede centrale di ben sette sezioni distaccate.
  Tale condizione di sofferenza del tribunale di Catania è evidenziata dal fatto che l'edificio nel quale è allocato è già ora insufficiente, come dimostra il fatto che la sezione lavoro, il tribunale di sorveglianza, l'ufficio notifiche, il tribunale per i minorenni sono dislocati in diversi edifici distanti tra loro.
  Le valutazioni sul punto sono state fatte, del resto dal Consiglio giudiziario presso la corte di appello di Catania, il quale, chiamato ad esprimere parere sull'argomento, ha ritenuto confacente alle necessità del territorio, per un efficiente servizio di giustizia, ridurre le attuali sette sezioni di Catania a tre, mantenendo quella di Paternò, comune con una forte presenza della criminalità organizzata.
  Non si vogliono difendere sterili campanilismi, dovendo considerarsi un obiettivo essenziale quello della efficienza del sistema giudiziario, inteso come capacità di definire un maggior numero di controversie in tempi ragionevoli, con l'impegno di risorse proporzionate. Non può però accettarsi che la revisione della geografia giudiziaria sia dettata da esigenze di pura e semplice riduzione numerica o di mero contenimento dei costi, come si percepisce dai provvedimenti emessi dal Governo.
  Pertanto, ritiene opportuno che il Governo riveda i provvedimenti proposti e che qualsiasi decisione in merito sia preceduta da una raccolta esaustiva e obiettiva di dati sulle caratteristiche del territorio, su domanda di giustizia e sua tipologia, sulle risorse, sui carichi di lavoro, sulla viabilità, sulla realtà sociale ed economica, sulla diffusione della criminalità. Sia compiuta la valutazione della dimensione attuale degli uffici non in astratto, ma con riguardo a ogni singolo ufficio, a seguito della considerazione di tutti i fattori intervenuti sotto il profilo delle domande di giustizia, del risultato e della organizzazione.

  Giulia BONGIORNO, presidente, dopo avere rilevato come la materia in questione sia estremamente complessa e difficile da trattare, sottolinea l'elevato numero di osservazioni, suggerimenti, indicazioni, sollecitazioni e contributi raccolti dalla Commissione, anche nel corso delle audizioni. Precisa peraltro che la Commissione, nell'esaminare lo schema di decreto legislativo ed esprimere il parere di competenza, dovrà avere come ineludibile parametro di giudizio il rapporto tra i criteri di delega ed il loro concreto esercizio da parte del Governo. Dovendo l'esame della Commissione svolgersi all'interno di quest'ambito non sarà pertanto possibile tenere conto di molti dei suggerimenti pervenuti, alcuni delle quali estremamente utili ed interessanti. Cita, in particolare, l'indicazione pervenuta dal Consiglio giudiziario di Sassari. Pag. 48
  Dichiara di nutrire perplessità su molti aspetti del provvedimento, ma, in considerazione di quanto emerso dal dibattito, ritiene che la Commissione possa esprimere oggi stesso un parere, il cui contenuto sia costruttivo. Coglie altresì l'occasione per ringraziare i sottosegretari Mazzamuto e Gullo per avere assicurato la costante presenza del Governo ai lavori della Commissione.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore, presenta anche a nome del correlatore, onorevole Costa, una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).
  Precisa come la proposta contenga delle indicazioni, critiche ma propositive, che possano permettere al Governo di rivedere in alcuni aspetti le modalità di esercizio della delega, tenuto conto dell'enorme quantità di dati acquisiti dalla Commissione e delle peculiarità dei territori interessati. Si tratta, in alcuni casi, di soluzioni a questioni lasciate aperte dalla stessa relazione governativa di accompagnamento allo schema di decreto legislativo; di inviti a calare nel caso concreto criteri meramente astratti.

  Nicola MOLTENI (LNP) fa presente di avere compreso, all'inizio della seduta, che l'organizzazione dei lavori fosse diversa e che, in particolare, dovendosi attendere i rilievi della Commissione bilancio e dovendosi concedere ai deputati il tempo necessario per esaminare la proposta di parere dei relatori, peraltro presentata in questo momento, non fosse opportuno votare oggi. Ritiene, anzi, che non sussistano le condizioni per votare oggi e che non si possa votare prima di domani, atteso che la necessità di concedere il tempo necessario per valutare la proposta di parere presentata discende da quel principio di compartecipazione di tutte le forze politiche all'espressione del parere che sembrava essersi affermato nelle precedenti sedute.

  Giulia BONGIORNO, presidente, quanto ai rilievi della Commissione bilancio, ricorda che questa aveva termine per esprimerli entro il 24 luglio scorso e che oggi è comunque pervenuto il parere del CSM. Pertanto, sotto questo profilo, la Commissione potrebbe anche esprimere il parere oggi.

  Lorenzo RIA (UdCpTP) sottolinea come sia prassi di questa Commissione, anche per provvedimento meno importanti di quello in esame, concedere un termine per esaminare le proposte di parere presentate, per proporre riformulazioni o per presentare eventuali proposte alternative di parere. In base a quanto affermato dalla relatrice Ferranti e dalla presidente Bongiorno all'inizio della seduta, non essendo stata allora ancora presentata alcuna proposta di parere, si è diffusa la convinzione che il parere sarebbe stato comunque votato domani.

  Roberto RAO (UdCpTP) con riferimento all'intervento del collega Ria, osserva che l'urgenza di esprimere il parere deriva dal fatto che oggi anche la Commissione giustizia del Senato esprimerà il proprio e ritiene che tale circostanza non dovrebbe essere sottovalutata. Ritiene quindi che la Commissione possa votare oggi.

  Giulia BONGIORNO, presidente, ritiene che si possa di porre in votazione la proposta di parere più tardi, convocando la Commissione al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea. In questo modo tutti i commissari avrebbero il tempo per esaminare la proposta di parere presentata.

  Nicola MOLTENI (LNP) insiste perché la Commissione voti domani. Osserva infatti come, data l'estrema complessità della materia, se si votasse al termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea, non vi sarebbe comunque il tempo sufficiente per un esame approfondito e per l'eventuale redazione di una proposta alternativa di parere.

Pag. 49

  Giulia BONGIORNO, presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta e convoca immediatamente l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.20.

  Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tutti i gruppi presenti, ad eccezione della Lega Nord e dell'Idv, hanno concordato sull'opportunità di porre in votazione la proposta di parere al termine delle votazione della seduta pomeridiana dell'Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà appositamente convocata al termine delle votazione della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.
Atto n. 455.
(Seguito dell'esame e rinvio)

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 19 luglio 2012.

  Enrico COSTA (PdL), relatore, presenta anche a nome del correlatore, onorevole Cavallaro, una ulteriore nuova proposta di parere (vedi allegato 2) che tiene conto di quanto è emerso nel corso del dibattito in merito al principio di giustizia di prossimità, aggiungendo una ulteriore condizione alla nuova proposta di parere già presentata.

  Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che la proposta di parere sarà votata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea. Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 15.30.

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947.
C. 4994 Villecco Calipari.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla presente seduta, illustra il provvedimento osservando che prevede il conferimento di una promozione a titolo onorifico ai militari di tutti i corpi e ruoli delle Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento militare, in posizione di riserva o in congedo assoluto, profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace del 1947, è cessata la sovranità dello Stato italiano.
  Tra i requisiti necessari per il conferimento del grado onorifico è richiesta, tra l'altro, l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi (articolo 2).
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Pag. 50

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.
Testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'11 luglio 2012.

  Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, presenta una proposta di parere che tiene conto del dibattito svoltosi in Commissione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 15.30.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 5 giugno 2012.

  Rita BERNARDINI (PD) interviene sull'ordine dei lavori per evidenziare il grave ritardo con cui la Commissione procede all'esame del disegno di legge all'ordine del giorno, ricordando che l'iter legislativo è stato avviato il 29 marzo scorso e che ha visto lunghi periodi senza che si sia svolto alcun intervento in Commissione. Ritiene che tutto ciò sia gravissimo in quanto si tratta di un provvedimento diretto se non a risolvere, almeno ad alleviare la drammatica situazione che si vive quotidianamente nelle carceri, la quale è destinata ad assumere prossimamente contesti ancora più drammatici, considerate le condizioni delle carceri in piena estate. Chiede quindi al Governo se consideri realmente importante il citato disegno di legge e, in particolare, se, anche al fine di accelerare l'esame in Commissione, abbia intenzione di chiedere l'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea in tempi rapidi.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore, ricorda che la Commissione ha svolto un'indagine conoscitiva avente ad oggetto le diverse delicate questioni poste dal provvedimento in esame, dalla quale è emersa l'esigenza di trasformare alcune disposizioni di delega legislativa in disposizioni direttamente precettive, come quelle relative alla messa alla prova ed agli irreperibili. A tale proposito fa presente che insieme al correlatore, onorevole Costa, sta procedendo alla formulazione di una proposta di nuovo testo del disegno di legge in esame, che potrà essere adottato come testo base, sulla base degli orientamenti emersi nell'indagine conoscitiva. Ritiene, tuttavia, che vi siano ancora dei punti da approfondire quale, ad esempio, la reale portata applicativa delle disposizioni sulle pene detentive non carcerarie, per cui sarebbe utile acquisire dal Governo le proiezioni statistiche relative alla diminuzione degli ingressi e permanenze nelle carceri che si avrebbe in caso di approvazione del provvedimento. Occorre inoltre verificare la congruità delle disposizioni relative al cosiddetto braccialetto elettronico, facendo riferimento sia alla convenzione in corso sia alle eventuali questioni applicative verificatesi in concreto nel passato.

  Il sottosegretario Antonino GULLO ribadisce che il Governo considera il disegno di legge in esame di prioritaria importanza Pag. 51e, quindi, da approvare quanto prima, completando l'intervento in materia penitenziaria iniziato in via d'urgenza con la legge n. 26 novembre 2010, n. 199, recante disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi. Si tratta ora di procedere attraversi interventi strutturali assolutamente necessari per ridurre la tensione nelle carceri. Ricorda altresì che il Ministro Severino, oltre ad essere intervenuta direttamente in Commissione per sottolineare l'importanza che il Governo attribuisce al provvedimento in esame, ha scritto al Presidente della Commissione per chiedere che il provvedimento sia esaminato dalla Commissione giustizia con priorità rispetto agli altri provvedimenti affinché pervenire quanto prima alla sua approvazione.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, dopo aver ricordato che il disegno di legge si trova costantemente all'ordine del giorno della Commissione e rilavato che non si proceduto molte volte al suo esame perché sono stati privilegiati provvedimenti con scadenza di diversa natura, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 31 luglio 2012 — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 19.45.

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.
Atto n. 494.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella giornata odierna.

  Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana i relatori hanno presentato una proposta di parere, la cui votazione, secondo quanto stabilito all'esito della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltasi immediatamente dopo tale presentazione, si dovrebbe svolgere nel corso della presente seduta. Avverte che l'onorevole Luigi Vitali ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 4 ), che sarà posta in votazione solo qualora dovesse essere respinta la proposta di parere dei relatori.

  Luigi VITALI (PdL) interviene per illustrare la propria proposta alternativa di parere, che ha presentato con rammarico per contrastare la proposta di parere presentata dai relatori, che non evidenzia adeguatamente tutte le incongruità dello schema di decreto legislativo in esame, come invece viene fatto nel parere approvato oggi dal Senato. Proprio per tale ragione ha ritenuto di presentare come proposta alternativa di parere proprio il parere approvato dal Senato, consentendo così alla Commissione di poter esprimere un parere adeguato alla gravità delle conseguenze che deriverebbero dall'emenazione di un decreto legislativo dello stesso tenore dello schema in esame. Considera estremamente grave che il Governo, senza procedere ad alcuna verifica sul territorio delle reali specificità ed esigenze di ciascuna realtà locale, abbia deciso di spazzare all'incirca mille uffici giurisdizionali, quali tribunali, sezioni distaccate e sedi di giudice di pace. È grave anche la scelta di far pesare sui comuni, nonostante che spesso si trovino in dissesto finanziario, l'onere ecomomico del mantenimento di uffici giudiziari che comunque forniscono un servizio pubblico che deve essere addossato al bilancio dello Stato. Con rammarico rileva che neanche questa questione è stata affrontata nella proposta di parere dei relatori, che non si sofferma sugli effetti devastanti per la giustizia che si determineranno in seguito all'emanazione del decreto legislativo voluto dal Governo. Per tale ragione voterà contro la Pag. 52proposta di parere dei relatori auspicando che sia approvata la sua proposta alternativa di parere che riproduce integralmente il parere approvato oggi dal Senato.

  Antonio DI PIETRO (IdV) interviene sull'ordine dei lavori rilevando che solo in questo momento apprende che è stata depositata in Commissione una proposta alternativa di parere che riproduce integralmente un parere che il Gruppo di Italia dei Valori ha votato proprio oggi nell'altro ramo del Parlamento. Ritiene che sia grave che solo casualmente sia venuto a conoscenza di un fatto politicamente estremamente rilevante, essendo a tutti evidente che la presentazione di una proposta di parere che sia stata già condivisa da Italia dei Valori al Senato non possa essere priva di conseguenze per la votazione della proposta di parere dei relatori. Ribadisce la gravità del fatto che i componenti della Commissione non siano stati messi nelle condizioni di conoscere preventivamente la proposta alternativa di parere presentata dall'onorevole Vitali.

  Giulia BONGIORNO, presidente, replica all'onorevole Di Pietro che in realtà, come avviene per prassi, viene data comunicazione ai deputati della presentazione di una proposta alternativa di parere alla prima occasione utile nel corso di una seduta. Nel caso in esame, si è dato conto della proposta alternativa di parere dell'onorevole Vitali all'inizio della seduta convocata successivamente alla presentazione della stessa. Per quanto attiene alla contestazione relativa alla non conoscibilità di tale proposta di parere, rileva che questa è stata messa immediatamente in distribuzione e, che, pertanto, sia pienamente conoscibile.

  Antonio DI PIETRO (IdV) interrompe il Presidente contestandone le affermazioni.

  Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver più volte chiesto inutilmente all'onorevole Di Pietro di non essere interrotta, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 19.55, è ripresa alle 20.05.

  Giulia BONGIORNO, presidente, da la parola all'onorevole Ria, che risulta essere iscritto a parlare.

  Lorenzo RIA (UdCpTP) in primo luogo osserva che la proposta di parere dei relatori è stata presentata alle ore 15 di oggi dopo che alle ore 13 la Presidenza aveva comunicato che questa sarebbe stata presentata domani in attesa dei rilievi che sempre nella giornata di domani verranno espressi dalla Commissione Bilancio. Ritiene quindi una forzatura votare oggi tale proposta di parere che scade l'8 agosto e non concentrarsi sul parere sullo schema di decreto legislativo relativo alle sedi dei giudici di pace, la cui scadenza è prevista proprio oggi, secondo la proroga concessa dal Ministro della gistizia.
  Dichiara di non condividere assolutamente la proposta di parere dei relatori, che non affronta in maniera adeguata molte delle questioni sollevate dallo schema di decreto in esame ed in particolare la questione della soppressione delle sezioni distaccate. Proprio per tale ragione qualora egli si dovesse rendere conto che i relatori non intendono accogliere le sue osservazioni relative alla questione delle sezioni distaccate, presenterà anch'egli una proposta alternativa di parere.
   Svolge, pertanto, una serie di considerazioni affinché siano accolte dai relatori ed inserite in una nuova proposta di parere.
  In primo luogo premette che la distribuzione degli Uffici Giudiziari sul territorio deve ritenersi fondamentale nel rapporto giustizia, territorio, cittadino e non può essere attuata senza tenere in considerazione tutti i criteri posti dalla legge delega; per cui qualsiasi revisione della Geografia Giudiziaria non può prescindere dal garantire il diritto dei cittadini ad una giustizia realmente accessibile, da ritenersi bisogno primario della collettività, e deve essere finalizzata a ridistribuire in misura Pag. 53proporzionale l'attuale territorio tra gli Uffici già esistenti, così da creare presidi contermini realmente omogenei.
  Rileva che in base all'articolo 1 della legge delega, il Governo dovrà, ai sensi della lettera b), ridefinire la geografia giudiziaria, ovvero l'assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente anche trasferendo territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. Osserva che nel determinare i criteri per la riorganizzazione degli uffici giudiziari, la delega aveva individuato, quale criterio prioritario, quello della ridefinizione territoriale (lett. b)); tale riequilibrio doveva essere eseguito con attribuzione di porzioni di territorio limitrofi (lett e)) secondo «criteri oggettivi e omogenei» che comprendano i seguenti parametri, tutti irrinunciabili e correlati tra loro: estensione del territorio; numero degli abitanti; carichi di lavoro; indice delle sopravvenienze; specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale; presenza di criminalità organizzata.
  Ritiene che lo spirito della delega, finalizzato a razionalizzare i circondari, rischia di essere vanificato qualora, come è riscontrabile nello schema di decreto legislativo in esame, si privilegiasse il concetto della soppressione a quello della ridistribuzione, sul presupposto, di una sussidiarietà del criterio della lettera e). Si assisterebbe, infatti, alla soppressione di 37 Tribunali non aventi sede in Comuni capoluogo di Provincia, 38 Procure della Repubblica e tutte le 220 sezioni distaccate. La riduzione è da ritenersi, al contrario, criterio eventuale, sussidiario e da attuarsi solo qualora, con l'applicazione di quanto previsto ai punti b) ed e) non si fosse raggiunta una omogenea ridistribuzione degli uffici contermini esistenti, infatti, il «riequilibrio delle attuali competenze territoriali» viene individuato come «prioritaria linea di intervento». Ricorda che per le sezioni distaccate la delega, alla lettera d), prevede la soppressione ovvero la loro riduzione, sempre però nel rispetto dei criteri indicati e cioè quelli ritenuti oggettivi ed omogenei in sede di distribuzione territoriale. Ciò significa che non si può ritenere che il legislatore volesse annullare interamente la giustizia di prossimità, già fortemente interessata dal provvedimento sui Giudici di Pace, tant’è che la relazione aveva ritenuto sopprimibili 160 sezioni tra le attuali 220. La proposta in esame ha invece ritenuto di sopprimere tutte le sezioni sul presupposto che sarebbe venuto meno la loro necessità, anche per la scarsa efficienza mostrata. Se tale impostazione fosse accolta l'effetto sarebbe quello di privare territori talvolta di rilevanti dimensioni, fortemente popolati, e difficilmente raggiungibili, del presidio giudiziario: effetto che appare estremamente penalizzante per i cittadini.
  Per evitare, con una generalizzata soppressione, di vanificare investimenti già attuati in risorse umane ed economiche e soprattutto di annullare definitivamente la Giustizia di prossimità, patrimonio indiscutibile e insostituibile del nostro sistema, è possibile, a suo parere, valorizzare, attraverso gli stessi criteri indicati per i Tribunali minori, anche le Sezioni distaccate, in territori di rilevanti dimensioni, fortemente popolati, e difficilmente raggiungibili.
  Propone, pertanto, di prevedere nel parere l'adozione di criteri oggettivi finalizzati ad una redistribuzione omogenea degli uffici giudiziari sul territorio, che rispetti il diritto di accesso alla giustizia da parte dei cittadini. Si potrebbe, ad esempio, convenire sulla necessità di mantenere almeno una sezione distaccata in quei circondari di tribunale che superino determinati parametri legati al numero di abitanti e all'estensione territoriale, escludendo le grandi aree metropolitane richiamate all'articolo 1, co. 2, lett. b) della delega (Roma, Napoli, Milano, Torino e Palermo).
  Per valorizzare i criteri già indicati dal Governo si potrebbe prevedere almeno una sezione distaccata in quei circondari che superino il valore soglia della popolazione media di 363.769 abitanti nonché, congiuntamente, il parametro dell'estensione territoriale superiore a 2.169 Kmq.Pag. 54
  Si, potrebbe, da ultimo, adottare l'ulteriore parametro della distanza lineare dal tribunale di riferimento, per posizionare l'ipotetica sezione distaccata laddove il circondario presenti i requisiti per mantenerne almeno una (la misura della distanza lineare, in assenza di parametri già indicati dal Governo, dovrebbe essere calcolata facendo riferimento ad una distanza utile per il cittadino medio, ad esempio, 50 km).
  Infine, considerata anche la possibilità di ridefinire i confini di competenza territoriale, attraverso un accorpamento dei comuni ad oggi confinanti tra le attuali competenze territoriali di sezione, per adattare le nuove distanze al rinnovato assetto della geografia giudiziaria, la localizzazione della sezione distaccata potrebbe dipendere da una valutazione di maggiore o minore isometria rispetto ai confini territoriali (ovvero, scegliere quella più centrale in riferimento ai nuovi confini territoriali di sezione).
  Concludendo, per garantire il raccordo tra uffici giudiziari, laddove all'esito dell'applicazione dei nuovi parametri si localizzerebbero alcune sezioni distaccate – che allo stato dello schema di decreto sono tutte soppresse – nella stessa sede si prevedrebbe anche l'Ufficio del Giudice di Pace. L'adozione di tali parametri permetterebbe una redistribuzione più equa sul territorio dei presidi giudiziari, valorizzando, peraltro, la necessaria coerenza rispetto allo spirito della legge delega.
  Deposita un prospetto risultante dall'applicazione dei nuovi criteri nel quale sono evidenziati 38 circondari di tribunali che possiedono sia il requisito del numero di abitanti superiore al valore soglia di 363.769 sia il requisito dell'estensione superiore a 2.169 kmq; volendo prevedere almeno una sezione distaccata per ogni circondario che supera tale valore, si avrebbero, dunque, 39 sezioni distaccate (con un dato di soppressione pari a 181 sezioni, invece delle totali 220).
  A suo parere resterà da verificare, una volta definiti i parametri da adottare nella selezione dei circondari di tribunali che manterrebbero almeno una sezione distaccata, dove ubicare quest'ultima. A tal proposito si potrebbe adottare il criterio della distanza lineare delle attuali sezioni con il tribunale di riferimento, fissando un valore soglia (ad esempio 50 km). In caso di più sezioni distaccate, nell'ambito dello stesso circondario, in possesso del requisito della distanza lineare dal tribunale superiore al valore soglia fissato, l'opzione potrebbe ricadere su quella in posizione più isodistante (più centrale) rispetto ai confini del territorio di competenza. Inoltre, è necessario evidenziare che gli attuali confini territoriali delle sezioni distaccate sono tutt'altro che intangibili: bisognerà, dunque, analizzare caso per caso i territori interessati, al fine di ottenere una distribuzione omogenea degli uffici giudiziari.
  Presenta, pertanto, una proposta alternativa di parere che legge integralmente (vedi allegato 5).

  Nicola MOLTENI (LNP) ribadisce la contrarietà del suo Gruppo a votare una proposta di parere presentata solo oggi alle ore 15 su una materia tanto rilevante quale quella della geografia giudiziaria, quando non vi è nessun ostacolo per poterla esaminare e votare nella giornata di domani dopo averla adeguatamente verificata in tutte le sue parti ed aver potuto eventualmente presentare una proposta alternativa di parere.

  Giulia BONGIORNO, presidente, prendendo atto di quanto appena affermato dall'onorevole Molteni a nome del suo Gruppo, sospende la seduta e convoca l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi al fine di programmare i tempi di esame dello schema di decreto legislativo.

  La seduta, sospesa alle 20.40, è ripresa alle 20.50.

  Giulia BONGIORNO, presidente, nel dare atto dell'esito della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, avverte che il parere verrà espresso nella seduta di domani. In Pag. 55particolare oggi e domani alle ore 10 si svolgeranno gli ulteriori interventi dei deputati che ne hanno fatto richiesta. Alle ore 13 sarà votato il parere. Nel frattempo si passa all'esame dello schema di decreto legislativo recante la nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Successivamente si tormerà ad esaminare lo schema recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.
Atto n. 455.
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella giornata odierna.

  Mario CAVALLARO (PD), relatore, presenta anche a nome del correlatore, on. Costa, una nuova ulteriore proposta di parere, che si differisce da quella presentata nella seduta antimeridiana di oggi in due sole parti, quali la precisazione nella seconda condizione che tenga conto delle unità dei giudici di pace effettivamente in servizio e non solo di quelli in organico, ai fini della valutazione dei carichi di lavoro, nonché la soppressione nella quinta condizione delle parole: «ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, prevedere almeno la presenza di un ufficio del giudice di pace avente sede nel comune della sezione distaccata soppressa, per ciascuna provincia in cui intervenga la soppressione di una o più sezioni distaccate».

  Lorenzo RIA (UdCpTP) alla luce della ulteriore nuova proposta dei relatori, ritira la sua proposta alternativa di parere ritenendo che la nuova condizione rispetto alla prima proposta di parere sia estremamente importante, in quanto coglie una delle questioni più serie sollevate dal provvedimento in esame, quale l'azzeramento del principio della giustizia di prossimità.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova ulteriore proposta di parere dei relatori (vedi allegato 6).

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.
Atto n. 494.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che risulta iscritto a parlare l'onorevole Iannuzzi.

  Tino IANNUZZI (PD) ritiene, riportando orientamenti condivisi anche dai deputati Bonavitacola, Samperi, Tenaglia e Cuomo, che la parte della proposta di parere relativa al distretto della Corte d'appello di Salerno dovrebbe essere modificata prevedendo che il Tribunale di Sala Consilina viene assegnato addirittura al circondario del più piccolo Tribunale di Lagonegro, del distretto della Corte d'appello di Potenza, nella regione Basilicata, come hanno peraltro osservato il Procuratore distrettuale di Salerno, il Consiglio giudiziario e l'ANM. Nel parere si dovrà prevedere espressamente che il Tribunale di Sala Consilina sia mantenuto nel distretto della Corte d'appello di Salerno, con eventuali accorpamenti di comuni limitrofi già ricadenti nella sezione distaccata di Eboli, così riducendone, in parte, l'elevatissimo carico di lavoro.
  Con tale proposta rimarca come l'accorpamento del tribunale di Sala Consilina con il più piccolo tribunale di Lagonegro, appartenente ad altra regione ed altra Corte d'appello, sia ingiustificato ed in contrasto con la leggera e) comma 2 dell'articolo 1 della legge di delega. Il tribunale di Sala Consilina deve essere mantenuto nel distretto della Corte d'appello di Salerno, sussistendo tutte le condizioni per la salvaguardia di detto tribunale. Al tribunale di Sala Consilina potrebbero essere accorpati comuni limitrofi (Buccino, Bellosguardo, Ottati, Postiglione, Sicignano degli Alburni, Romagnano al Monte) attualmente ricadenti nella competenza territoriale della sezione distaccata di Eboli e che hanno già deliberato in tal senso. In tal modo si ridurrebbe, in parte, l'elevatissimo contenzioso che grava i carichi di lavoro della sezione distaccata di Eboli, una delle più importanti d'Italia e sicuramente rientrante fra quelle da mantenere almeno per il regime transitorio quinquennale, Pag. 56come ha sollecitato espressamente il Consiglio giudiziario.

  Giulia BONGIORNO, presidente, rinvia alla seduta che sarà convocata domani alle ore 10, per proseguire con gli interventi in vista all'espressione del parere che verrà votato alle ore 13.

  La seduta termina alle 21.10.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Atto n. 483.

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

SEDE REFERENTE

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento.
C. 5117 Governo.

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi.
C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

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