CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 luglio 2012
690.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 177

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.
  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Atto n. 486.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Pag. 178

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

  Andrea RONCHI (Misto-FCP), relatore, illustra le principali questioni che intende affrontare nella proposta di parere che si accinge a formulare. Si tratta, in primo luogo, di invitare il Governo ad approfondire le disposizioni di cui all'articolo 1, lettera d), al fine di valutare se la modifica ivi prevista dell'articolo 125-bis del TUB, che stabilisce che i contratti di credito ai consumatori debbano anche indicare il tasso effettivo globale (TEG) praticato, non rischi di ingenerare confusione nel consumatore.
  Si sofferma quindi sui contenuti dell'articolo 18 dello Schema di decreto relativo alla limitazione all'uso del contante, aggiungendo gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica al novero degli intermediari per il tramite dei quali è possibile eseguire il trasferimento di somme pari o superiori a euro 1.000. Rileva in proposito come tale disposizione, ove non è accompagnata da una modifica al comma 15 del medesimo articolo 49, al fine di escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 – relative al limite all'uso del contante, nome e ragione sociale e alla clausola di non trasferibilità per assegni bancari e circolari – i trasferimenti in cui siano parte, oltre alle banche o Poste Italiane, anche gli istituti di pagamento o di moneta elettronica impedirebbe di fatto agli istituti di pagamento (IP) e agli istituti di moneta elettronica (IMEL) di ricevere o effettuare trasferimenti di contante uguali o superiori a 1.000 euro, benché tali soggetti siano sottoposti ad obblighi antiriciclaggio analoghi a quelli delle banche.
  Occorre infine chiarire la portata dell'articolo 29, comma 1, capoverso articolo 6-bis, comma 2, che, nel modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, consente la distribuzione del servizio di concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio, di salario o di pensione – qualora non esercitato direttamente dai soggetti ammessi alla concessione di tali prestiti – soltanto attraverso agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, in tal modo rischiando di determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra gli operatori del settore.

  Gianluca PINI (LNP) condivide le osservazioni del relatore, che integrerebbe nel senso di introdurre nel parere – con riguardo alla osservazione relativa all'inserimento nei contratti di credito ai consumatori dell'indicazione del il tasso effettivo globale (TEG) praticato – un invito al Governo a valutare la compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, lettera d), oggetto con le norme della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, con particolare riferimento alle misure in materia di armonizzazione degli obblighi informativi contrattuali.

  Mario ADINOLFI (PD) osserva sull'articolo 29, con riferimento all'individuazione dei soggetti terzi cui i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione possono fare ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio, che apparirebbe opportuno fare riferimento – oltre che a banche, intermediari finanziari, Poste italiane SpA, ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, e 128-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – anche agli enti di previdenza.

  Andrea RONCHI (Misto-FCP), relatore, nell'accogliere le proposte integrative formulate dai colleghi, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Pag. 179

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Roberto GIACHETTI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 490.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 luglio 2012.

  Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, richiama i contenuti del parere formulato nella seduta dello scorso 18 luglio 2012.

  Marco MAGGIONI (LNP) illustra alcune proposte di integrazione alla proposta di parere formulata dal relatore. Si tratterebbe, in particolare, di inserire tre ulteriori osservazioni.
  Con la prima, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere adeguate misure volte a tutelare coloro che producono legalmente gli articoli pirotecnici, di fronte al proliferare di prodotti immessi sul mercato, spesso illegalmente, provenienti in particolare dalla Cina, scoraggiando le vendite di prodotti illegali e pericolosi che, come dimostrano i dati sul numero di sequestri operati dalle forze dell'ordine, sembrano essere quanto mai diffusi soprattutto in alcune zone del Paese ed in taluni periodi dell'anno, tutelando così anche le fondamentali esigenze di protezione della salute umana, della sicurezza ed incolumità pubblica.
  La seconda osservazione proposta invita il Governo a valutare l'opportunità di non prevedere modifiche all'attuale normativa laddove è previsto che tutti gli articoli pirotecnici immessi nel territorio nazionale siano soggetti ad un permesso ovvero a una autorizzazione del Ministero, mentre, in base alla direttiva di riferimento, sarebbe sufficiente il certificato di omologazione dell'Unione europea.
  Una ulteriore osservazione dovrebbe infine invitare il Governo a valutare l'opportunità di non prevedere modifiche all'attuale normativa laddove il rilascio di licenze di importazione e di esportazione, richieste dall'Italia anche per gli scambi nella Unione europea, rende difficile, a parere della Commissione europea, la libera circolazione di articoli pirotecnici.

  Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, ritiene di poter accogliere la prima delle tre osservazioni formulate, non condividendo le successive due.

  Roberto GIACHETTI (PD), con riferimento alla prima osservazione formulata dall'onorevole Maggioni, ritiene inappropriato, oltre che ultroneo, invitare il Governo all'adozione di misure volte ad un rafforzamento della legalità, che è un valore assoluto e che, in quanto tale, è garanzia di tutela massima. Insisterebbe piuttosto sulla necessità di un inasprimento delle misure di contrasto al commercio illegale di articoli pirotecnici.

  Gianluca PINI (LNP) condivide il rilievo dell'onorevole Giachetti, sebbene di carattere lessicale. Non comprende invece la Pag. 180contrarietà del relatore sulla seconda delle osservazioni proposte dal collega Maggioni, che non pone limitazione alla circolazione degli articoli pirotecnici nel territorio dell'Unione europea, ma solamente a quelli provenienti da paesi terzi. Al fine di eliminare ogni ambiguità sul punto si potrebbe parlare di «articoli pirotecnici immessi in libera pratica sul territorio dell'Unione europea» anziché di «articoli pirotecnici immessi nel territorio nazionale».

  Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, conferma le proprie perplessità sul punto poiché la stessa Commissione europea, nell'ambito del progetto pilota 2744/11/ENTR, espressamente contesta il mantenimento di una normativa che preveda un permesso o autorizzazione ministeriale, a fronte della presenza di una certificazione di omologazione CE degli articoli pirotecnici.
  Alla luce del dibattito svoltosi, formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Marco MAGGIONI (LNP) esprime apprezzamento per il recepimento, da parte del relatore, della prima delle osservazioni avanzate; in considerazione tuttavia della esclusione delle ulteriori due osservazioni, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Roberto GIACHETTI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Domenico ZINZI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.
Atto n. 493.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame – emanato dal Governo in attuazione della delega prevista dall'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n 96 (Legge comunitaria 2009) – detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo a norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale (SOA) e nel Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in Pag. 181frontiera. L'articolo 53 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede che gli Stati membri stabiliscano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del regolamento medesimo e adottino le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate e le notifichino alla Commissione. L'articolo 54 del nuovo Reg. 1069/2009 reca l'abrogazione, a partire dal 4 marzo 2011, del Reg. 1477/2002; conseguentemente lo schema in esame dispone l'abrogazione del relativo decreto attuativo n. 36 del 2005 (ad esclusione degli artt. 10 e 11, v. ultra, articolo 18).
  Il provvedimento consta di 18 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 determinano, rispettivamente il campo di applicazione della disciplina sanzionatoria introdotta – ovvero le violazioni ai Reg. nn. 1069/2009 e 142/2011 nonché le definizioni usate ai fini del decreto (riproducendo quelle contenute nei citati regolamenti. Si tratta di 27 definizioni, contenute nell'articolo 3 del regolamento n. 1069/2009, e di 58 definizioni contenute nell'allegato I del regolamento n. 142/2011). L'articolo 2 individua, inoltre, nel Ministero della salute, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nonché nelle ASL, le autorità competenti ai fini dell'applicazione del provvedimento.
  L'articolo 3 determina le sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle organizzazioni e degli operatori per le violazioni di specifici obblighi nello smaltimento e impiego di «sottoprodotti di origine animale» (di seguito: SOA) previste dal reg. n. 1069/2009. Il comma 6 dell'articolo 3 fa salve le eventuali deroghe in materia di divieto di utilizzo e smaltimento dei SOA previste dall'articolo 16 del Reg. 1069/2009.
  In base all'articolo 16 del regolamento n. 1069/2009, si può derogare alle disposizioni previste per lo smaltimento e l'uso di varie categorie di animali (categorie 1, 2 e 3, analiticamente individuate dagli articoli 8, 9 e 10 del regolamento) alcuni sottoprodotti di origine animale possono essere manipolati e smaltiti, utilizzati per fini di ricerca o altri fini specifici, utilizzati per impieghi speciali, impiegati nella preparazione e nell'applicazione sul terreno di preparati biodinamici.
  L'articolo 4 determina le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori per le violazioni di specifici obblighi in materia di raccolta, trasporto e rintracciabilità di SOA, previste dal reg. n. 1069/2009. Il comma 7 dell'articolo 4 fa salve le eventuali deroghe in materia autorizzate dagli artt. 21 (Raccolta e identificazione per quanto riguarda la categoria e il trasporto) e 22 (Rintracciabilità) del Reg. 1069/2009.
  I successivi articoli da 5 a 8 riguardano violazioni commesse dagli operatori in materia di stabilimenti e impianti dove si svolgono attività connesse di lavorazione di SOA e loro derivati.
  L'articolo 5 detta le sanzioni per gli operatori relative a violazioni degli obblighi di registrazione di stabilimenti e impianti.
  L'articolo 6 dello schema di decreto prevede le sanzioni a carico degli operatori in materia di riconoscimento degli stabilimenti ed impianti. Il riconoscimento specifica se lo stabilimento o l'impianto è riconosciuto per operazioni riguardanti sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati di:
   a) una determinata categoria (1, 2 o 3);
   b) di più di una categoria, precisando se tali operazioni sono svolte: permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali; o temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o altre circostanze straordinarie non previste.

  L'articolo 7 detta le sanzioni applicabili agli operatori per le violazioni delle prescrizioni applicabili agli impianti di trasformazione e a taluni altri impianti e stabilimenti (all. IV e V del Reg. 142/2011).Pag. 182
  L'articolo 8 detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle prescrizioni in materia di igiene e trasformazione applicabili agli impianti e stabilimenti.
  L'articolo 9 reca sanzioni per le violazioni, da parte degli operatori, di obblighi interni e procedure di autocontrollo previste dal Reg. 1069/2009.
  L'articolo 10 prevede le sanzioni per gli operatori derivanti dalla violazione delle norme per l'immissione sul mercato di SOA e derivati, previsti dall'articolo 31 del reg. 1069. Al comma 2 fa salve le eventuali deroghe in materia autorizzate dall'articolo 21, par. 2, del Reg. 1069/2009.
  In base alla deroga recata dal citato articolo 21, par. 2, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno dello stesso Stato membro, senza documento commerciale o certificato sanitario.
  L'articolo 11 prevede le sanzioni per gli operatori derivanti dall'immissione sul mercato e uso di fertilizzanti organici e ammendanti (articolo 32, Reg. 1069/2009). Anche in tali casi, sono fatte salve le deroghe in materia (autorizzate dall'all. XI del Reg. 142/2011).
  Con l'articolo 12 è disciplinato l'apparato sanzionatorio per le violazioni degli operatori in materia di immissione sul mercato e uso di altri prodotti derivati di cui agli artt. da 35 e 39 del reg. 1069/2009.
  L'articolo 13 detta le sanzioni inerenti le violazioni degli obblighi degli operatori in materia di importazione e transito di SOA e prodotti derivati, previsti dagli artt. 41 e 42 del Reg. 1069/2009.
  L'articolo 14 reca le sanzioni per le violazioni degli obblighi degli operatori in materia di importazione e transito di SOA e prodotti derivati, previsti dagli artt. da 26 a 29 del Reg. 142/2011.
  L'articolo 15 concerne le sanzioni per le violazioni, da parte degli operatori degli obblighi in materia di esportazione di SOA e prodotti derivati, previsti dall'articolo 43 del Reg. 1069/2009.
  L'articolo 16 dello schema di decreto in esame sancisce che l'attività di controllo ufficiale su SOA e prodotti derivati è in capo ai soggetti pubblici di cui all'articolo 2 (Ministero della salute, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e ASL) ognuno nell'ambito delle proprie competenze. L'articolo 16 – coerentemente con le previsioni dell'articolo 17 – precisa lo svolgimento delle attività di controllo mediante le sole risorse disponibili (umane, finanziarie e strumentali) e un richiamo ai doveri di riservatezza cui sono tenute le Autorità in ordine alle notizie acquisite in conformità alla legislazione vigente.
  L'articolo 17 reca disposizioni finanziarie volte ad assicurare l'invarianza della spesa nell'attuazione del provvedimento.
  L'articolo 18 infine, prevede le disposizioni finali. Il comma 1 prevede l'abrogazione del decreto legislativo n. 36 del 2005 che reca le disposizioni sanzionatorie in applicazione dell'abrogato regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Sono, tuttavia, fatte salve le disposizioni degli artt. 10 e 11 del decreto legislativo n. 36 del 2005.
  L'articolo 10 reca l'apparato sanzionatorio in tema di «materiale specifico a rischio» a presidio della disciplina del decreto ministeriale 16 ottobre 2003 del Ministro della salute, relativo a Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili (contrasto alla BSE).
  L'articolo 11 prevede il sequestro e la distruzione obbligatorie del materiale più pericoloso (di categoria 1 e 2) con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito. Il comma 2 prevede, in caso di recidiva nelle violazioni, la sanzione accessoria della sospensione – per un periodo da 10 a 20 gg lavorativi – del provvedimento di cui agli artt. 23 e 24 del Reg. 1069/2009, che consente l'attività (che ha dato origine all'illecito). Come accennato, il comma 3 dell'articolo 18 prevede – ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie – che siano sempre disposti il sequestro e la distruzione del materiale di categoria 1 e 2 (si tratta di varie categorie di SOA), con Pag. 183spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito. Il comma 4 rinvia, per quanto non previsto dal provvedimento, alla disciplina, della legge quadro in materia di sanzioni amministrative (legge n. 689 del 1981). È, poi, previsto dal comma 5 che all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sono tuttavia fatte salve: le disposizioni di cui alla citata legge n. 689 del 1981 in materia di accertamento delle violazioni (articolo 13), contestazione e notificazione (articolo 14), accertamenti mediante analisi di campioni (articolo 15) e obblighi di rapporto (articolo 17); le previsioni del decreto legislativo n. 80 del 2000 in materia di controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi. Infine, il comma 6 dell'articolo 18 prevede – nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano – l'applicazione del decreto in esame nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
  In relazione alla normativa comunitaria ricorda che il Regolamento (CE) 1069/2009, che abroga il regolamento (CE) 1774/2002, ridefinisce la disciplina sanitaria relativa al trattamento e allo smaltimento di SOA e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, introducendo, per gli operatori del settore, obblighi specifici e comportamenti rispondenti alle prescrizioni tecniche in materia.
  I sottoprodotti di origine animale (SOA) non destinati al consumo umano costituiscono una potenziale fonte di rischi per la salute pubblica e degli animali. Le crisi connesse all'insorgenza dell'afta epizootica, alla diffusione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili quali l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e alla presenza di diossina nei mangimi hanno messo in evidenza le conseguenze dell'uso improprio di determinati S.O.A sulla salute pubblica e degli animali, sulla sicurezza della catena alimentare e dei mangimi nonché sulla fiducia dei consumatori. I SOA si ottengono prevalentemente durante la macellazione di animali destinati al consumo umano, durante la produzione di prodotti di origine animale come i prodotti lattiero-caseari, durante lo smaltimento dei cadaveri di animali e nell'ambito di provvedimenti di lotta alle malattie. Lo smaltimento di tutti i SOA non è un'opzione realistica, d'altra parte, un loro impiego sicuro, per varie applicazioni e in modo sostenibile, costituisce un chiaro interesse per tutti i cittadini. I SOA possono essere infatti utilizzati al di fuori della catena alimentare a fini diversi: nella produzione di cosmetici, medicinali e strumenti diagnostici. In particolare, le pelli per la preparazione del cuoio, il latte in polvere per l'alimentazione degli animali e i prodotti del sangue in strumenti diagnostici. Se utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti, i SOA sono soggetti ad altre disposizioni del diritto europeo in quanto i macelli, le fabbriche casearie e gli altri stabilimenti del settore alimentare sono già soggetti alla legislazione europea in materia di alimentazione umana o animale, e oggetto di controlli a questo titolo.
  Con il Regolamento (UE) 142/2011 sono state adottate le disposizioni applicative del regolamento 1069/2009. Ricorda che i due regolamenti concorrono, tra l'altro, a risolvere i problemi legati a: mancanza di certezze in merito al campo d'applicazione. In precedenza non era chiaro a partire da quale punto della filiera i prodotti non fossero più considerati SOA e quindi non si applicassero più le prescrizioni del Regolamento; classificazione per categorie dei SOA, non sempre proporzionata ai rischi ad essi connessi; disciplina autorizzativa di taluni locali, che pur rientrando nell'ambito d'applicazione del Regolamento devono ottenere un doppio riconoscimento (a norma della legislazione sui SOA e della legislazione ambientale).
  Ricorda quindi che sono attualmente in fase di emanazione delle linee guida nazionali, concordate tra le Regioni ed il Ministero della Salute, che dovranno assolvere allo scopo di fornire indicazioni operative utili a rendere omogenea sul territorio italiano l'applicazione della normativa comunitaria, in sostituzione del Pag. 184precedente Accordo Stato Regioni del 1o luglio 2004 recante Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002. I rischi potenziali sono controllati dal rispetto della legislazione appropriata, evitando oneri superflui per gli operatori. Sulla base dell'esperienza acquisita, il regolamento chiarisce inoltre quali circostanze e in che modo la legislazione ambientale vada applicata alle operazioni che prevedono la presenza di SOA

  Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Atto n. 497.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, segnala che l'articolo 7 della legge comunitaria 2010 (legge n. 271 del 2011) ha delegato il Governo ad attuare la direttiva 2010/73/UE entro il 17 luglio 2012, salva l'applicazione delle norme di proroga recate dall'articolo 1 della legge comunitaria 2009, che prevedono che i termini di esercizio della delega siano prorogati di 90 giorni, ove il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto, da parte delle competenti Commissioni parlamentari, scada entro i trenta giorni ad esso precedenti, ovvero successivamente.
  Nel caso di specie, il parere sullo schema in esame deve essere reso entro il 25 agosto 2012; il termine per l'esercizio della delega è dunque posticipato al 15 ottobre 2012.
  L'articolo 7 della norma di delega prevede che:
   il decreto attuativo intervenga sul decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) con particolare riferimento alla disciplina degli emittenti, del prospetto e dell'ammissione a negoziazione nei mercati regolamentati, confermando il ricorso alla disciplina secondaria. In tale ambito si prevede peraltro che debbano restare invariate le competenze in materia attribuite alla CONSOB dal TUF;
   il decreto di attuazione rechi l'opportuno coordinamento con le norme vigenti, per ridurre gli oneri gravanti sugli emittenti senza tuttavia compromettere la tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati; è altresì prevista l'armonizzazione della disciplina delle responsabilità sull'informativa da prospetto con quanto previsto dagli altri Stati membri dell'UE ai sensi della direttiva;
   le norme di attuazione semplifichino le procedure e riducano i tempi di approvazione dei prospetti, differenziando l'applicazione degli obblighi informativi in base ai mercati e agli strumenti finanziari, e prevedendo altresì di escludere la pubblicazione del prospetto (o limitare gli obblighi di informativa) nei casi meno rilevanti.

  La normativa delegata dovrà altresì intervenire sulla disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, nonché adeguare la disciplina dei controlli, della vigilanza e della responsabilità dei soggetti preposti, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità e con riferimento a modelli normativi nazionali o comunitari analoghi. Le modifiche dovranno poter escludere la pubblicazione del prospetto o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi meno rilevanti, apportando le modifiche occorrenti alla Pag. 185disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, provvedendo all'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilità dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio di proporzionalità e anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o dell'Unione europea. Inoltre, il coordinamento della disciplina vigente con quella dei titoli diffusi dovrà effettuarsi in modo tale che gli emittenti esteri non siano disincentivati o penalizzati nel richiedere l'ammissione sui mercati nazionali; si dovrà, infine, tenere conto dell'impatto della disciplina sui piccoli intermediari che negoziano le proprie obbligazioni sui tali mercati. Dall'attuazione della norma in esame non dovranno derivare oneri a carico della finanza pubblica.
  La relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame precisa che gli obiettivi di riduzione degli adempimenti gravanti sugli emittenti, nonché quelli di semplificazione delle procedure e una riduzione dei tempi di approvazione dei prospetti, possono essere raggiunti mediante la combinazione di interventi di tipo normativo e di tipo regolamentare; in particolare, i secondi possono essere effettuati attraverso modifiche al regolamento emittenti e al regolamento mercati emanati dalla Consob.
  La Consob ha avviato un processo di modifica della regolamentazione nazionale, tenendo conto – oltre che degli obiettivi sopra citati – anche della necessità di procedere ad eliminare le ipotesi di goldplating, che rendono più oneroso il regime legislativo applicabile in ambito domestico rispetto a quelli vigenti in altri ordinamenti europeo.
  Per quanto concerne la parte della norma di delega relativa alla revisione delle procedure decisionali delle istituzioni competenti e l'adeguamento della disciplina dei controlli, della vigilanza e della responsabilità dei soggetti preposti, nel rispetto del principio di proporzionalità e con riferimento a modelli normativi nazionali o comunitari analoghi, la relazione sottolinea la diversità di regimi vigenti in Europa, trattandosi di materia civilistica che, come tale, è lasciata alla disciplina nazionale degli Stati membri. Dato che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) sta procedendo alla raccolta dei dati sui regimi di responsabilità vigenti negli Stati membri, con un questionario le cui risposte dovranno pervenire entro il 7 settembre 2012, il legislatore delegato si riserva di affrontare la questione con i decreti correttivi.
  In ordine alla disciplina dei titoli diffusi, rileva che le norme regolamentari della Consob hanno provveduto a disciplinare la materia. Inoltre, al fine di rispettare le specificità di tali strumenti, l'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 18 giugno 2012, n. 91 sull'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ha eliminato l'equiparazione normativa, in materia di convocazione e svolgimento delle assemblee, tra soggetti che emettono strumenti finanziari diffusi e le società quotate. Di conseguenza, la relazione illustrativa precisa che le eventuali, ulteriori modifiche potranno essere apportate mediante i decreti correttivi.
  Quanto ai contenuti dello schema di decreto legislativo n. 497, l'articolo 1 – oggetto di una pubblica consultazione conclusa il 20 maggio 2012 – reca modifiche al TUF.
  In primo luogo (comma 1) viene novellato l'articolo 30, comma 2, del TUF al fine di definire le caratteristiche della cd. «offerta fuori sede» specificando che essa non è tale – oltre al caso in cui è effettuata nei confronti di clienti professionali – se coinvolge varie unità giuridiche dell'articolazione di gruppo dell'emittente; in tali ipotesi, l'offerta di strumenti finanziari non necessiterà dell'interposizione di intermediari. Il comma 2 semplifica le procedure di approvazione del regolamento di organizzazione e gestione del mercato, consentendo allo statuto di affidare tali compiti all'assemblea ordinaria o al consiglio di sorveglianza o all'organo amministrativo della società di gestione, in luogo della sola assemblea ordinaria o del consiglio di sorveglianza.Pag. 186
  Il comma 3 (lettera a)) interviene sulle caratteristiche della nota di sintesi, secondo le prescrizioni della direttiva 2010/73/UE (che affida ad un regolamento della Commissione la determinazione dettagliata del suo contenuto). La lettera b) del comma 3 disciplina la responsabilità derivante all'emittente dal contenuto della nota di sintesi e le ipotesi in cui essa viene contemplata. I commi 4 e 5 modificano i poteri della Consob di approvazione del prospetto secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare dotando l'Autorità di specifiche procedure di approvazione ed eliminando la possibilità di affidare alla società di gestione del mercato, mediante apposite convenzioni, compiti inerenti al controllo del prospetto.
  Il comma 6 recepisce le indicazioni comunitarie in materia di revoca dell'offerta di prodotti finanziari; il relativo potere potrà essere esercitato entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento; tuttavia, all'emittente o all'offerente è attribuita la facoltà di indicare nel supplemento un termine più ampio entro il quale esercitare la revoca. Accanto alla precisazione (comma 7) sulle condizioni di validità dei prospetti relativi a strumenti finanziari comunitari (ovvero purché siano rispettate le procedure di notifica alle Autorità di vigilanza competenti), si escludono dal novero degli investitori qualificati le persone fisiche e le piccole e medie imprese (comma 8). La modifica è finalizzata ad adeguare la definizione di investitore qualificato a quella prevista della direttiva 2004/39/CE (direttiva MiFID) e recepita dalla Consob nell'allegato 3 al regolamento intermediari.
  Si recepiscono inoltre (comma 9) le disposizioni europee che consentono di avvalersi di prospetti già disponibili e ancora validi per le rivendite successive di prodotti finanziari, purché l'emittente o il responsabile del prospetto prestino il relativo assenso.
  Come precisa la relazione illustrativa, le modifiche apportate dal comma 10 intendono eliminare gli aggravi di adempimenti (cosiddetto goldplating) previsti dalle norme interne rispetto alla disciplina comunitaria: sono a tal fine soppressi gli obblighi di comunicazione in materia di prospetto posti a carico dei soggetti che controllano gli emittenti quotati nei confronti del pubblico. Si consente agli emittenti di ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate anche con lo scopo di non pregiudicare i propri legittimi interessi, ancorché alle condizioni specificate dalla Consob e senza pregiudizio del pubblico. Il comma 11 reca le opportune modifiche di coordinamento.
  I commi 12 e 13 eliminano l'obbligo, per gli emittenti azioni quotate, di comunicare alla società partecipata e alla Consob l'acquisizione di una partecipazione superiore al 10 per cento in una società per azioni non quotata o in una società a responsabilità limitata; la relazione illustrativa precisa che, oltre ad avere un limitato valore informativo, tale onere rappresenta un caso di goldplating rispetto alla direttiva 2004/109/CE (trasparency).
  Il comma 14 abroga il comma 2 dell'articolo 134 del TUF, al fine di coordinare il Testo Unico con le modifiche che si intende apportare all'articolo 2441, quinto comma, del codice civile in materia di semplificazione delle procedure di aumento di capitale.
  Il comma 15, in linea con la direttiva transparency, consente di esentare – con regolamento della CONSOB – l'emittente dall'obbligo di pubblicazione tutte le relazioni finanziarie (non solo quella semestrale), a specifiche condizioni di legge. L'articolo 16 esplicita che le società quotate hanno la facoltà di richiedere il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni anche a revisori esterni rispetto a quelli incaricati della revisione periodica della società.
  Il comma 17 elimina la potestà regolamentare della Consob sulla fissazione di condizioni specifiche affinché le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione non siano qualificabili come «offerta al pubblico di prodotti finanziari» né «offerta pubblica di acquisto o di scambio», dal momento che l'attuazione della MiFID ha reso sostanzialmente Pag. 187equivalenti le caratteristiche di scambio di tali sedi di negoziazione rispetto ai mercati regolamentati, ivi compresi i presidi in materia di informazione al pubblico.
  L'articolo 2 dello schema apporta modifiche all'articolo 2441 del codice civile, che disciplina l'obbligo di offrire in opzione ai soci le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili. In particolare si precisa il termine temporale minimo entro il quale i diritti inoptati sono offerti sul mercato prima di concludere l'operazione; con riguardo alle società quotate, i cinque giorni di offerta sul mercato dei diritti di opzione non esercitati sono ridotti nel caso in cui l'inoptato sia integralmente venduto prima di tale scadenza. Inoltre, se le società quotate deliberano un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (e conferimenti in danaro) nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, esse hanno la facoltà di attribuire il compito di rilasciare il prescritto parere di congruità anche a revisori esterni rispetto a quelli incaricati della revisione periodica della società. Sono semplificati i quorum per l'approvazione di aumenti di capitale nei quali il diritto di opzione è escluso o limitato. La relazione illustrativa in merito specifica che tali disposizioni rientrano nell'ambito del pacchetto di norme volte alla riduzione degli oneri a carico degli emittenti.
  L'articolo 3 modifica l'articolo 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile al fine di coordinare le disposizioni relative alle società che fanno ricorso al capitale di rischio di cui all'articolo 2325-bis del codice, con quelle relative agli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante, come definiti dall'articolo 2-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 1999.
  L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Rinvia infine alla documentazione predisposta dagli uffici per un quadro esaustivo dei documenti in materia all'esame delle istituzioni dell'Unione europea.

  Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

  La seduta comincia alle 14.50.

Relazione annuale 2011 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.
COM(2012)375 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda innanzitutto che l'esame della Relazione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali nel 2011, adottata il 10 luglio 2012, costituisce, in coerenza con l'approccio seguito negli anni passati, l'occasione per riflettere sull'adeguatezza delle procedure di raccordo della Camera con le Istituzioni dell'Unione europea e per valutare eventuali miglioramenti.
  In via preliminare, sottolinea come la Relazione per il 2011, rispetto alle precedenti, dedichi una forte attenzione ai contenuti oltre che alle sole forme dell'interlocuzione dei Parlamenti nazionali con la Commissione europea e suggerisca addirittura temi di interesse comune su cui approfondire la collaborazione.
  Ciò discende, come sottolineato dalla Commissione stessa, da un chiaro mutamento delle priorità politiche che i Parlamenti nazionali perseguono quando intervengono nel processo di formazione delle politiche dell'UE: nel 2010 tutte le assemblee si erano concentrate sull'attuazione del Trattato di Lisbona, ed in particolare Pag. 188sul nuovo meccanismo di controllo della sussidiarietà; nell'ultimo anno, a fronte della crescente instabilità economica e sociale determinata dalla crisi, l'attenzione si è invece spostata sulla sostanza delle politiche europee, con particolare riferimento alle iniziative connesse alla nuova governance economica e al quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 in generale.
  I dati relativi alle osservazioni inviate dai Parlamenti nazionali alla Commissione europea confermano pienamente questa impostazione: solo il 10 per cento (64 su 622) costituisce parere motivato per violazione del principio di sussidiarietà, riferendosi il restante 90 per cento a questioni di merito.
  Viene dunque confermato quanto da sempre sostenuto dalla XIV Commissione e dalla Camera: il valore aggiunto della partecipazione dei Parlamenti nazionali al processo decisionale europeo non consiste nel controllo sull'esercizio delle competenze dell'Unione ma nel contributo alle scelte politiche e normative di fondo.
  In coerenza con questo approccio, quest'anno la Relazione è concentrata essenzialmente sul dialogo politico e su altre modalità di contatto tra la Commissione e i Parlamenti nazionali, quali gli interventi di Commissari europei presso singoli Parlamenti nazionali o sedi di cooperazione interparlamentare. Il funzionamento del meccanismo di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà viene esaminato in dettaglio nella Relazione annuale sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2012)373), che andrà pertanto esaminata congiuntamente.
  Quanto al dialogo politico, nel 2011, alla luce dei dati riportati nella Relazione, si consolida, sia sul piano qualitativo sia su quello quantitativo, quale principale canale di interazione tra Commissione e Parlamenti nazionali: il numero di pareri trasmessi da questi ultimi, inclusi pareri motivati sulla sussidiarietà, ammonta a 622, con un aumento del 60 per cento circa rispetto ai 387 del 2010 e di circa il 125 per cento rispetto ai 250 del 2009. Questa tendenza sembra in via di ulteriore consolidamento nel 2012: secondo la Relazione fino al 30 giugno la Commissione ha ricevuto oltre 400 pareri. Anche il numero di Parlamenti che partecipano al dialogo politico è in forte crescita: solo quattro Camere non hanno trasmesso pareri nel 2011, contro dieci nel 2010.
  Il Parlamento più attivo è stato, anche nel 2011, quello portoghese, con 184 pareri, a fronte dei 106 del 2010, seguito dal Senato italiano con 76 pareri (71 nel 2010), dal Senato ceco, con 43 (29 nel 2010), e dalla Camera e dal Senato rumeni che, rispettivamente, con 40 e 33 pareri segnalo l'incremento più significativo rispetto al 2010 (2 a testa). La Camera dei deputati si colloca all'ottavo posto per numero di pareri, 28 rispetto ai 25 dell'anno precedente.
  Tali dati, che confermano la forte attenzione di entrambe le Camere del Parlamento italiano per la formazione della normativa europea, sono significativi ma non vanno enfatizzati. La quantità di atti esaminati, infatti, nulla dice in merito alla qualità dell'istruttoria svolta e soprattutto all'efficacia delle pronunce adottate. Alcuni Parlamenti o Camere che pur intervengono in modo sistematico ed incisivo, come il Folketinget danese o il Bundestag tedesco hanno infatti trasmesso alla Commissione un numero ridotto di pronunce (rispettivamente 14 e 6) in quanto concentrati più sul raccordo con il rispettivo Governo – che generalmente non si traduce in formali atti di indirizzo – che sul dialogo politico con le Istituzioni europee.
  La Relazione per il 2011 conferma un'altra tendenza già delineatasi negli anni passati: la grande varietà dei documenti oggetto delle osservazioni, a testimonianza del fatto che ogni Parlamento o assemblea sceglie, in ragione degli interessi nazionali e della diversa sensibilità politica e culturale nonché della situazione economica e sociale, ambiti differenti di intervento. Per la maggior parte dei documenti della Commissione il numero di pareri ricevuti varia da 1 a 3; sono stati oggetto di osservazioni di più di quattro Camere 67 documenti (con un forte aumento rispetto ai 25 del 2010). Peraltro, oltre la metà dei pareri Pag. 189ricevuti nell'ambito del dialogo politico hanno riguardato cinque settori politici: mercato interno e servizi, giustizia, agricoltura, affari interni e fiscalità. È importante sottolineare come, analogamente a quanto già avvenuto nel 2010, i documenti oggetto del maggior numero di osservazioni siano costituiti dalle stesse proposte legislative che hanno prodotto il maggior numero di pareri motivati nel quadro del meccanismo di controllo della sussidiarietà: la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (17 pareri, di cui 9 motivati), il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (11 nel 2011, di cui 6 motivati), effetti patrimoniali delle unioni registrate (8, di cui 4 motivati) e diritto comune europeo della vendita (7 nel 2011, di cui cinque motivati). Ciò sembra confermare che i Parlamenti nazionali intervengono sul merito e sulla sussidiarietà, utilizzando tutti gli strumenti a loro disposizione, soprattutto quando sono in gioco interessi nazionali di particolare rilevanza. In altri termini, il controllo di sussidiarietà non risponde ad una generica esigenza di salvaguardia della sfera di competenza nazionale rispetto a potenziali invasioni a livello europeo ma è uno strumento aggiuntivo per far valere posizioni ed interessi politici sostanziali.
  Gli altri documenti che hanno costituito oggetto di un numero rilevante di pareri sono, come rilevato in premessa, quelli relativi alla governance economica e al Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, nonché le proposte di direttiva sull'efficienza energetica e sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (con dieci pareri ciascuna nel 2011, cui se ne sono aggiunti ulteriori nel 2012) e la comunicazione sulle modalità di controllo di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali (con nove pareri, tra cui quello della Camera).
  Un numero molto limitato di Parlamenti nazionali – tra cui la Camera dei deputati – ha trasmesso osservazioni sul Programma di lavoro della Commissione, nonostante la Commissione stessa abbia incoraggiato – anche in occasione della COSAC – le assemblee a considerare tale documento come uno strumento strategico per contribuire a creare consenso in merito ai temi sui quali l'Unione dovrebbe concentrare le proprie politiche nei prossimi anni.
  La Relazione riporta infine che i pareri, come nel 2010, hanno riguardato prevalentemente proposte legislative ed in misura minore documenti prelegislativi, che peraltro consentirebbero ai Parlamenti nazionali di contribuire costruttivamente all'elaborazione della normativa e delle iniziative future dell'UE, come dimostrano numerosi esempi concreti.
  La Commissione ha, a questo scopo, reso nota la sua disponibilità a esaminare la possibilità di allertare sistematicamente i Parlamenti nazionali in merito a tutte le consultazioni pubbliche che vengono varate, nonché a evidenziare in modo più specifico i contributi dei Parlamenti nazionali.
  Si tratta di una innovazione molto significativa, che dovrebbe incentivare i Parlamenti nazionali, inclusa la Camera, ad intervenire in modo più incisivo sui principali documenti di consultazione, indirizzo e azione.
  La Relazione per il 2011, analogamente a quella per il 2011, appare carente di indicazioni in merito alla valutazione degli effetti concreti del dialogo politico, che erano state invece offerte nelle Relazioni per il 2008 e per il 2009. Indubbiamente l'impatto dei pareri dei Parlamenti nazionali sull'esame di un determinato atto legislativo definitivo non è facilmente misurabile. Sarebbe stato tuttavia auspicabile che la Commissione indicasse – anche sulla base di alcuni esempi concreti – il modo in cui i pareri sono stati tenuti in considerazione nel corso del processo decisionale nonché – come nella Relazione 2009 – se essi sostengono la posizione dei rispettivi Governi o configurino posizioni autonome o addirittura alternative dei Parlamenti.
  Nella Relazione della Commissione mancano inoltre indicazioni specifiche su Pag. 190due ulteriori elementi di criticità più volte rilevati dalla XIV Commissione, anche nel documento approvato sulla Relazione 2010.
  Il primo concerne la tempestività delle risposte della Commissione alle osservazioni dei Parlamenti nazionali. Anche nel 2011 la qualità di tali risposte è indubbiamente cresciuta e dimostra lo sviluppo di una cultura del dialogo con i Parlamenti nazionali nei servizi della Commissione; i tempi per la risposta continuano ad essere in media di almeno tre mesi con punte addirittura superiori ai 6 mesi per alcuni atti (tra cui il documento approvato sulla Relazione 2010).
  Pur comprendendo la difficoltà di predisporre risposte tempestive a fronte di una forte crescita quantitativa e qualitativa dei pareri, sarebbe auspicabile un feed back più rapido, eventualmente in forma sintetica, compatibile con la possibilità che i Parlamenti nazionali si pronuncino nuovamente sul punto o quanto meno ne tengano conto nel seguire lo sviluppo del processo decisionale europeo.
  La seconda questione critica attiene al regime linguistico seguito dalla Commissione. Oltre ai generali aspetti di criticità – già sottolineati in più occasioni dalla Camera – va in questa sede richiamata l'esigenza che la Commissione renda disponibili ai Parlamenti nazionali nelle rispettive lingue nazionali la più ampia tipologia possibile di documenti. È il caso per esempio delle valutazioni di impatto sulle proposte legislative, essenziali per operare un esame compiuto e approfondito da parte dei Parlamenti.
  In ordine al controllo di sussidiarietà, la Relazione sui rapporti con i Parlamenti nazionali reca poche indicazioni sull'applicazione del nuovo meccanismo di controllo della sussidiarietà che, tuttavia, è illustrata più in dettaglio nella Relazione della Commissione sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità «Legiferare meglio», che andrà pertanto esaminata congiuntamente. In base ai dati forniti da entrambe le Relazioni, già ricordati in premessa, nel 2011 la Commissione ha ricevuto 64 pareri motivati dai Parlamenti nazionali a fronte dei 34 del 2010, con un aumento del 75 per cento.
  Come già sottolineato, i 64 pareri motivati rappresentano poco più del 10 per cento dei 622 pareri pervenuti alla Commissione nel 2011 nell'ambito del dialogo politico, a conferma della maggiore rilevanza delle questioni sostanziali rispetto a quelle relative alle competenze.
  Analogamente alle pronunce trasmesse ai fini del dialogo politico, i pareri motivati sono distribuiti su un ampio numero di proposte, 28, relative in gran parte a questioni fiscali, agricoltura, mercato interno e giustizia. Come già ricordato in precedenza, il maggior numero di pareri si è concentrato su 5 proposte.
  La soglia per l'attivazione della procedura del cartellino arancione è stata peraltro raggiunta per la prima volta solo nel 2012 in relazione alla proposta di regolamento c.d. Monti II. I Parlamenti nazionali che hanno adottato il maggiori numero di pareri motivati sono stati il Riksdag svedese (con 11), la Chambre des Députés del Lussemburgo (con 7), il Sejm e il Senato polacchi (rispettivamente con 5 e 4).
  È interessante rilevare la varietà delle argomentazioni sostenute nei pareri motivati per motivare una violazione del principio di sussidiarietà: in alcuni casi sono state sollevate contestazioni strettamente attinenti alla sussidiarietà e alla sua motivazione, o ad altri profili relativi alla sussistenza e ai presupposti per l'esercizio della competenza, con particolare riferimento alle violazioni della proporzionalità, alla inidoneità della base giuridica e al ricorso ad atti delegati. In altri casi sono state avanzate contestazioni basate su argomenti di merito, come i potenziali effetti negativi di una misura proposta sulla situazione economica generale. Ciò conferma la natura eminentemente politica del controllo di sussidiarietà svolto dai Parlamenti nazionali, che non viene limitato alla mera verifica dei presupposti della necessità e del valore aggiunto dell'azione europea nelle materia di competenza legislativa Pag. 191concorrente ma utilizzato in modo flessibile per sostenere o proteggere interessi nazionali. La stessa Commissione europea ha scelto opportunamente questa interpretazione non contestando, in base ad un'analisi dei contenuti, la natura di parere motivato degli atti così denominati dai Parlamenti nazionali ma attenendosi alla denominazione formale della pronuncia trasmessa. Ciò è avvenuto anche nell'unico caso, sopra richiamato, in cui è stata raggiunta la soglia per il cartellino arancione.
  Condivisibile è anche la scelta della Commissione di rispondere a ciascun parere motivato nel contesto del dialogo politico da tenere in considerazione nelle successive discussioni e nei negoziati interistituzionali.
  Nella Relazione sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, la Commissione introduce una importante innovazione, dando conto, in termini sintetici, dell'impatto dei pareri motivati sulle proposte cui essi si riferivano e delle proprie risposte. Su gran parte delle proposte l'espressione dei pareri non sembra avere prodotto effetti diretti sensibili in termini di condizionamento del processo decisionale. Fa eccezione forse, al di là dei termini generici della Relazione, la proposta di direttiva sulla base imponibile consolidata dell'imposta sulle società, sulla quale non è stato sinora possibile raggiungere l'unanimità richiesta in quanto diversi Governi nazionali hanno formulato rilievi sulla competenza analoghi a quelli avanzati nei pareri motivati dei rispettivi Parlamenti.
  Si può quindi concordare con quanto prospettato nelle conclusioni della stessa Relazione: il principale merito del meccanismo di controllo della sussidiarietà, analogamente al dialogo politico, è stato sinora quello di rendere più trasparente il processo decisionale, suscitando il dibattito parlamentare e pubblico all'interno degli Stati membri su importanti questioni europee ed aumentando di conseguenza la consapevolezza dell'opinione pubblica al riguardo.
  Nelle considerazioni conclusive della Relazione, la Commissione propone di rafforzare il dialogo con i Parlamenti nazionali su alcuni temi chiave, tra cui la governance economica ed in particolare il semestre europeo, il quadro finanziario pluriennale e il controllo su Europol ed Eurojust.
  Con riguardo al semestre europeo, la Commissione sottolinea come il successo della procedura si valuta in base a quanto le raccomandazioni specifiche per paese vengono rispecchiate nelle politiche nazionali durante la seconda metà dell'anno, «il semestre nazionale», ponendo l'accento sul ruolo dei Parlamenti nazionali nella spiegazione di scelte politiche spesso difficili e nella adesione necessaria per creare le condizioni politiche che consentano il successo delle riforme.
  La Relazione – richiamando indicazioni già formulate in occasione di riunioni della COSAC – ritiene che vi siano due particolari momenti nell'arco del semestre europeo dove un dialogo intensificato con i Parlamenti nazionali potrebbe fornire un reale valore aggiunto: il primo dopo la pubblicazione dell'analisi annuale della crescita, che definisce priorità generali per l'UE nel suo complesso per l'anno successivo; il secondo luogo, una volta che la Commissione ha presentato e il Consiglio ha approvato gli orientamenti specifici per ciascun paese sulla base dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità e convergenza.
  In queste fasi cruciali, la Commissione è pronta a discutere con i Parlamenti nazionali di questioni trasversali e specifiche per paese relativamente alla governance economica e a fornire ulteriori chiarimenti.
  La Camera si è già avvalsa di questa opportunità per il primo dei due momenti, esaminando sia nel 2011 che nel 2012 l'analisi annuale e svolgendo al riguardo audizioni di Commissari e alti funzionari della Commissione europea; con riguardo al secondo momento indicato dalla Commissione, la situazione economica ha imposto di dare attuazione – con provvedimenti di urgenza in parte ancora in corso Pag. 192di conversione – a buona parte delle raccomandazioni formulate alla Commissione stessa prima ancora che esse fossero formalmente adottate dal Consiglio.
  La Relazione, riferendosi al 2011, non reca invece alcuna indicazione specifica con riguardo agli altri aspetti del nuovo sistema di governance economica, ed in particolare alla creazione di un'unione fiscale e bancaria che, incidendo in misura ancora più significativa sulla sovranità nazionale richiederanno un rafforzamento anche del raccordo dei Parlamenti nazionali con le Istituzioni europee.
  In conclusione, la Relazione per il 2011 conferma la crescita qualitativa oltre che quantitativa del rapporto tra la Commissione e Parlamenti nazionali. Ciò discende soprattutto dalla scelta dei Parlamenti nazionali di privilegiare l'interlocuzione sul merito, nell'ambito del dialogo politico, piuttosto che il controllo di sussidiarietà. Ne risulta confermata la bontà della strategia di intervento definita dalla Camera, su impulso della XIV Commissione, in questa legislatura, basata su due assi principali.
  Il primo attiene alla scelta di pronunciarsi soltanto su progetti legislativi o documenti prelegislativi selezionati in ragione della loro effettiva rilevanza politica, economica o giuridica. Tutti gli atti di maggiore interesse nazionale sono stati esaminati non puntando ad esprimere a tutti i costi un qualsivoglia documento o parere nel più breve tempo possibile, come se si prendesse parte ad una gara con altre Camere o Parlamenti: si è invece sempre avuto cura di svolgere un'istruttoria adeguata, mediante attività conoscitive mirate e raccordandosi con il Governo. Anche per l'esame di sussidiarietà la XIV Commissione ha operato una scelta coerente con questa impostazione: anziché puntare all'esame sistematico di qualsiasi progetto legislativo trasmesso dalle Istituzioni europee allo scopo, ci si è concentrati soltanto sugli atti che – ad una prima istruttoria svolta con l'ausilio degli uffici dal Comitato presieduto dal collega Gozi – presentassero elementi problematici da approfondire. La bontà di questa impostazione e la qualità dell'istruttoria svolta è testimoniata da tre elementi: a differenza di quanto avviene a volte per altri Parlamenti o Camere, le pronunce degli organi della Camera sono ben argomentate e motivate; si è verificato solo in un caso, quello del parere motivato sulla proposta di regolamento sui fondi strutturali, un consapevole disallineamento tra gli orientamenti delle Camere e quelli poi seguiti dal Governo; si è evitata – a detta degli interlocutori europei – il rischio di un'ipertrofia che, puntando solo sulla quantità di atti approvati e le graduatorie pubblicate in allegato alla Relazione annuale della Commissione, svilisse il contributo del Parlamento anziché esaltarlo.
  Il secondo elemento chiave della strategia della Camera attiene alla scelta di esaminare il Programma di lavoro della Commissione ed i documenti di consultazione, strategia, azione e programmazione, per assicurare un intervento efficace in una fase precoce del processo decisionale europeo. Rimane invece immutato, rispetto all'analisi svolta in occasione dell'esame delle Relazioni per il 2009 ed il 2010, un elemento di forte criticità: il mancato avvio dell'esame o la mancata approvazione di documenti finali da parte delle Commissioni di merito su documenti dell'Ue su cui la XIV Commissione ha espresso il parere o quanto meno ravvisato l'opportunità di avviare l'esame. Non essendo prospettabile alla Camera, un meccanismo analogo a quello di cui all'articolo 144, comma 5 del Regolamento Senato, che consente alla XIV Commissione di deliberare la trasmissione dei propri pareri al Governo e alle Istituzioni europee se entro 15 giorni la Commissione di merito non si esprime – occorre pertanto utilizzare tutti gli strumenti appropriati affinché le Commissioni di merito si pronuncino in modo più sistematico e tempestivo sugli atti di cui avviamo l'esame.
  In conclusione, auspica che sulla base dei dati sopra richiamati si possa sviluppare un ulteriore dibattito in seno alla XIV Pag. 193Commissione volto anche a definire soluzioni idonee a migliorare ulteriormente il raccordo con le Istituzioni europee.
  Propone peraltro, come preannunciato in precedenza, di proseguire l'esame congiuntamente alla Relazione sui principi di sussidiarietà e proporzionalità che reca numerosi elementi utili ad una riflessione sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sulle nostre procedure.
  Si riserva di predisporre, successivamente, anche alla luce del dibattito in Commissione, una bozza di documento finale.

  Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

Pag. 194