CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 luglio 2012
690.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 161

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.
  La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

  Gero GRASSI, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di premettere l'esame della proposta Pag. 162di legge C. 4041 al seguito dell'esame del disegno di legge C. 5369.

  La Commissione concorda.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luciana PEDOTO (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo della proposta di legge n. 4041, approvata dal Senato, e abbinate, recante «Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici», quale risultante dagli emendamenti approvati.
  Fa presente che si tratta di un testo molto ampio e complesso, che mira ad un riordino complessivo della disciplina in materia di condominio. Esso consta, infatti, di 32 articoli che novellano ed integrano la disciplina del codice civile dedicata al condominio negli edifici (Capo II, Titolo VII, Libro Terzo) e le relative norme di attuazione.
  Tra le principali disposizioni del codice civile che vengono novellate ricorda, in particolare, quelle concernenti rispettivamente: Parti comuni dell'edificio (articolo 1117), Diritti dei partecipanti sulle cose comuni (articolo 1118), Indivisibilità (articolo 1119), Opere su parti di proprietà o uso individuale (articolo 1122), Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore (articolo 1129), Attribuzioni dell'amministratore (articolo 1130), Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni (articolo 1136), Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea (articolo 1137).
  Rileva, pertanto, come il provvedimento in esame abbia un contenuto che esula completamente dalle competenze della XII Commissione, ad eccezione delle disposizioni di cui articoli 5 e 16.
  In particolare, l'articolo 5 inserisce un comma dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile (Innovazioni), prevedendo che i condomini, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, abbiano ad oggetto, fra l'altro, «le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche».
  A questo proposito segnala che il quorum attualmente previsto dal primo comma dell'articolo 1120 del codice civile al fine di disporre tutte le innovazione dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni è più elevato rispetto a quello previsto dalla suddetta novella, essendo richiesto un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
  Osserva altresì che l'altra disposizione rilevante per le competenze della Commissione è quella dell'articolo 16, nella parte in cui aggiunge un comma all'articolo 1138 del codice civile (Regolamento di condominio), prevedendo che «Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia».
  Segnala, in particolare, che tale disposizione non era contemplata nel testo licenziato dal Senato, ma è stata inserita nel nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto e approvato dalla II Commissione il 23 maggio scorso – in considerazione del contenuto di una proposta di legge abbinata (n. 4168 Giammanco ed altri) –, in una versione diversa da quella attuale; si prevedeva, infatti, che: «Le norme del regolamento non possono vietare ai condomini di possedere o detenere animali da compagnia presso le proprie abitazioni». Pag. 163Nella successiva fase di votazione degli emendamenti, è stato dunque soppresso il riferimento alle proprie abitazioni.
  Con riferimento alla novella introdotta dall'articolo 16 all'articolo 1138 del codice civile ritiene che, mentre la parte tesa a rafforzare il diritto di possedere o detenere animali da compagnia sia assolutamente condivisibile, qualche dubbio suscita invece la previsione per cui le norme del regolamento di condominio non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle unità di proprietà esclusiva.
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno nel corso del dibattito.

  Laura MOLTENI (LNP) esprime perplessità in ordine al comma aggiunto all'articolo 1138 del codice civile, con il quale la Commissione ha specificato che le norme del regolamento di condominio non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle singole unità immobiliari né vietare di possedere animali da compagnia.
  In tema di destinazione d'uso delle singole unità immobiliari, fa presente che a suo parere sarebbe opportuno tutelare i proprietari di immobili nel cui regolamento condominiale non possono essere svolte o possono essere vietate talune attività. Questo soprattutto se il regolamento condominiale è di natura contrattuale. Infatti non porre limite alle destinazioni d'uso potrebbe consentire lo svolgimento di alcune attività che, in quanto generatrici di forme di degrado, potrebbero incidere negativamente sul valore dell'immobile medesimo e sulla stessa qualità della vita dei condomini, causando per di più un deprezzamento dello stesso.

  Gero GRASSI, presidente, dopo aver evidenziato che la competenza della XII Commissione sul provvedimento in oggetto è decisamente circoscritta e, comunque, non riguarda la norma che introduce il divieto di prevedere nei regolamenti di condominio limiti alle destinazioni d'uso delle unità di proprietà esclusiva, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.
C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2012.

  Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, comunica di avere predisposto una proposta di parere sulla base di motivazioni di carattere tecnico-giuridico. Se, infatti, non può essere ritenuto condivisibile l'inserimento di una disposizione volta a differire il termine per l'esercizio di una delega già scaduta nel disegno di legge di conversione di un decreto-legge, come egli stesso ha messo in luce nella relazione svolta nella seduta precedente, è pur vero che la Commissione legittimamente vorrebbe esprimersi sul merito dello schema di decreto legislativo volto ad effettuare il riordino della Croce rossa. A questo proposito segnala che presso la Commissione competente è stato depositato un emendamento volto a differire il termine per l'esercizio della delega al 30 ottobre 2012 anziché al 30 settembre 2012, in modo tale da consentire alla Commissione affari sociali, una volta che si decida di prescindere dalla questione concernente l'anomalia della procedura che è stata seguita per prorogare la delega legislativa, di svolgere un esame serio e approfondito del predetto schema di decreto legislativo.
  Ciò premesso, procede all'illustrazione della proposta di parere formulata (vedi allegato 1).

  Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva che, pur essendoci dei dubbi sulla procedura seguita al Senato, che ha portato all'inserimento della proroga della delega Pag. 164concernente il riordino della Croce rossa nel decreto-legge in esame, si pone tuttavia, in maniera prioritaria, la necessità di esprimersi sul merito dello schema di decreto legislativo presentato dal Governo. Ricorda che la Commissione non può procedere in tal senso se non viene sanata preventivamente la questione inerente alla legittimità stessa della delega, ciò che appunto si è inteso fare attraverso la modifica apportata al decreto-legge in esame.

  Paola BINETTI (UdCpTP), richiamando l'intervento dell'onorevole Di Virgilio, ritiene che l'emendamento volto a prevedere un termine più ampio del 30 settembre prossimo per l'esercizio della delega sia condivisibile, in modo da offrire alla Commissione la possibilità di entrare effettivamente nel merito della riforma della Croce rossa.
  Evidenzia poi che nel caso in questione si contrappongono due esigenze, quella di assicurare il rispetto di regole procedurali che trovano il proprio fondamento direttamente nella Carta Costituzionale, e quella di superare la questione relativa alla legittimità della delega, in modo da poter svolgere un'azione di controllo e di stimolo nei confronti del Governo, con riferimento allo schema di decreto legislativo sul riordino della Croce rossa.
  Fa altresì presente che in occasione dell'esame in seconda lettura del decreto-legge «mille proroghe» la Commissione, nel parere espresso, ha posto come condizione la soppressione di una norma inserita nell'articolo unico del disegno di legge di conversione che, analogamente al caso in oggetto, prorogava al 30 giugno 2012 il termine della delega per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010.

  Carla CASTELLANI (PdL) condividendo le osservazioni svolte dall'onorevole Binetti, rileva che, pur tenendo conto dell'eccezionalità della fase che il Paese sta attraversando e, quindi, della necessità, che spesso s'impone, di compiere scelte non coerenti, non si può tuttavia annullare completamente l'importanza del ruolo dei parlamentari, troppo spesso compresso dal Governo, da un lato, e dalle regioni, dall'altro.

  Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, ritiene di dover accogliere alcune delle istanze che sono emerse nel corso del dibattito, specialmente dagli interventi delle onorevoli Miotto e Binetti.
  Chiede pertanto di poter disporre di un po’ di tempo, al fine di riformulare l'originaria proposta di parere.

  Gero GRASSI, presidente, in assenza di obiezioni ritiene di poter accedere alla richiesta del relatore.

  La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 15.35.

  Donata LENZI (PD) fa presente ai colleghi che presso la Commissione di merito, alla cui seduta lei stessa ha preso parte, su richiesta del presidente della Commissione medesima sono stati ritirati tutti gli emendamenti depositati, che saranno poi presentati nella successiva fase dell'esame in Assemblea. L'unico emendamento posto in votazione, concernente proprio la disposizione recante il differimento della delega per la riforma della Croce rossa, è stato respinto.
  Alla luce dei fatti ritiene pertanto che la XII Commissione possa prescindere dall'affrontare in sede consultiva la questione concernente la predetta delega. Specifica altresì che ciò non toglie, ovviamente, il fatto che lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione di tale delega non debba essere oggetto di un esame approfondito.

  Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, anche sulla base di quanto comunicato dall'onorevole Lenzi, ritiene che la scelta più opportuna sia mettere da parte la questione concernente la legittimità dell'inserimento della proroga della delega nel disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, considerando nel parere solo l'altro punto di competenza Pag. 165della Commissione, costituito dall'articolo 6 del decreto-legge. Illustra, quindi, la nuova proposta di parere formulata (vedi allegato 2).

  Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) stigmatizza il comportamento tenuto dal relatore il quale ha cambiato completamente orientamento, come risulta dalla lettura comparata delle due proposte di parere presentate. Ritiene che la Commissione non debba adeguarsi passivamente a ciò che accade presso la Commissione di merito, altrimenti sarebbe completamente inutile la stessa sede consultiva. Al contrario, avrebbe dovuto svolgere un'azione di stimolo, al fine di ottenere un miglioramento del testo del decreto-legge in esame.
  Ricorda, in particolare, che per volontà di tutti i componenti della Commissione la questione relativa alla legittimità della delega legislativa in materia di riordino della Croce rossa è stata sottoposta alla Presidenza della Camera ed al Comitato per la legislazione. A pochi giorni di distanza da quelle richieste, la Commissione ha deciso che tale questione non assume più importanza.
  Fa altresì presente che la problematicità dell'inserimento della proroga della delega nell'ambito del decreto-legge in esame è stata evidenziata anche dal Comitato per la legislazione il quale, nel parere espresso nella giornata di ieri, con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto nel corso dell'esame al Senato, ha rilevato che «la presenza di tale disposizione – che reitera quanto già avvenuto proprio in occasione del precedente differimento del termine per l'esercizio della delega in oggetto, previsto dalla legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011 – integra, secondo la costante giurisprudenza del Comitato, una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione», interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che anche nel procedimento di conversione di un decreto-legge possa darsi luogo all'approvazione di disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite».
  In conclusione, ha chiesto la soppressione di tale disposizione, sotto forma di condizione. In conformità a quanto evidenziato, voterà contro la nuova proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

  La seduta termina alle 15.45.

AUDIZIONI

  Mercoledì 25 luglio 2012 — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. – Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero.

  La seduta comincia alle 14.35.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prof.ssa Elsa Fornero, in merito alle iniziative del suo dicastero in materia di contrasto alla violenza sulle donne, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  Gero GRASSI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
  Introduce quindi l'audizione.

  Il ministro Elsa FORNERO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Delia MURER (PD), Carla CASTELLANI (PdL), Laura MOLTENI (LNP), Luisa BOSSA (PD), Pag. 166Anna Margherita MIOTTO (PD) e Paola BINETTI (UdCpTP).

  Gero GRASSI, presidente, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.
  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

  La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2012.

  Gero GRASSI, presidente, fa presente che il rappresentante del Governo, in considerazione del protrarsi dei lavori della Commissione sui precedenti argomenti iscritti all'ordine del giorno e della ripresa dei lavori dell'Assemblea prevista per le ore 16, ha comunicato di non poter essere presente per l'esame in sede referente del provvedimento in titolo.

  Carlo CICCIOLI (PdL), relatore, prende atto della comunicazione, chiedendo altresì che il seguito dell'esame del provvedimento venga inserito nell'ambito di almeno due delle sedute previste per la settimana successiva.

  Gero GRASSI, presidente, fa presente che il calendario dei lavori della Commissione per la settimana successiva sarà discusso nell'ambito dell'ufficio di presidenza che si terrà tra breve. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.
Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2012.

  Gero GRASSI, presidente, avverte che sul nuovo testo della proposta di legge in esame, quale risultante dagli emendamenti approvati, erano già pervenuti il parere favorevole con osservazioni della I Commissione e della Commissione per le questioni regionali e il parere favorevole con osservazione delle Commissioni VI e XIV. Hanno inoltre espresso parere favorevole le Commissioni V e VIII.
  Avverte altresì che il relatore, on. Bocciardo, ha presentato due emendamenti volti a recepire le osservazioni delle Commissioni I, VI e per le questioni regionali.

  Mariella BOCCIARDO (PDL), relatore, illustra gli emendamenti presentati (vedi allegato 3).

  La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.50 e 4.50 del relatore.

  Domenico DI VIRGILIO (PdL) fa presente che, trattandosi di un provvedimento Pag. 167assolutamente condiviso, si potrebbe considerare l'ipotesi di un trasferimento dell'esame in sede legislativa.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, on. Bocciardo, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.
  Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Gero GRASSI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.
C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte.

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