CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 23 luglio 2012
688.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 23 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Intervengono il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani e Gianfranco Polillo, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti e il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5312-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizioni e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici sui profili finanziari delle disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso le Commissioni in sede referente e alla relazione da lui svolta nella seduta del 17 luglio 2012, sottolinea come siano state affrontate e risolte questioni importanti per lo sviluppo del paese, senza pregiudicare, nel complesso, gli equilibri di finanza pubblica. Evidenzia come vi siano tuttavia talune questioni che, sia per la loro delicatezza politica sia per le modalità di copertura individuate, meritano una particolare attenzione del Governo. In particolare, richiama le disposizioni di cui agli articoli da 17-bis a 17-duodecies, relative ai veicoli a basse emissioni. In proposito, ricorda preliminarmente che la Commissione ha iniziato, in data 4 luglio 2012, l'esame in sede consultiva del testo unificato A.C. 2844 e abbinati, deliberando, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la richiesta di una relazione tecnica, anche sulla base delle considerazioni emerse nel corso della seduta. Ribadisce quindi la necessità di chiarimenti in ordine alle questioni emerse nel corso della suddetta seduta presso la Commissione. Con riferimento Pag. 3alle modifiche apportate al testo unificato dagli articoli in esame, non si hanno ulteriori osservazioni da formulare, atteso che l'articolo 17-undecies, comma 4, specifica che per il monitoraggio sull'utilizzo del fondo, affidato a società in house o di società o a soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici, graveranno sulle risorse del suddetto fondo, nella misura massima dell'1 per cento. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo aggiuntivo 17-duodecies, segnala che l'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del quale si prevede l'utilizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Segnala, comunque, l'utilizzo di un accantonamento di parte capitale in un'annualità successiva al triennio considerato dal bilancio triennale vigente. Con riferimento all'articolo 24-bis, comma 7, rileva come la modifica del campo di applicazione dei contratti a progetto potrebbe essere suscettibile di incidere sulle entrate contributive e pertanto ritiene utile un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento all'articolo 29-bis, chiede al Governo di confermare che l'ambito di operatività dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti non si sovrapponga con quello di CONSIP e della recente normativa in materia di acquisti di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, con possibili ricadute sulla finanza pubblica. Infine, con riferimento all'articolo 67-octies, recante un credito d'imposta per i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012, osserva che la norma appare suscettibile di recare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica che andrebbero opportunamente quantificati. Sul punto appare necessario un avviso del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, in assenza di indicazioni in merito alla durata temporale dell'onere e alla sua quantificazione rileva non è possibile valutare l'idoneità della copertura finanziaria. In proposito, per la delicatezza politica della richiamata disposizione, auspica che il Governo possa collaborare alla definizione di una soluzione che possa soddisfare gli interessi in gioco e sia compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, con riferimento agli aspetti del provvedimento più strettamente riconducibili alle competenze del Ministero dello sviluppo economico, evidenzia in primo luogo come il Capo IV del Titolo I del decreto-legge, relativo alla promozione dei veicoli a basse emissioni, inserito dalle Commissioni di merito riprende il testo unificato di alcune proposte di legge all'esame della Camera, al quale hanno a lungo lavorato, con la collaborazione dell'Esecutivo, le Commissioni riunite IX e X. In proposito, segnala che il Governo avrebbe ritenuto preferibile stanziare un ammontare inferiore di risorse, in quanto l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che viene utilizzato con finalità di copertura, ancorché presenti le necessarie disponibilità, è tuttavia preordinato alla realizzazione di bonifiche, che dovranno effettivamente realizzarsi nei prossimi anni. Ritiene, invece, che, nel loro complesso, le disposizioni in questione non presentino particolari profili problematici sul piano della copertura finanziaria.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, chiede al sottosegretario De Vincenti una valutazione in ordine alla formulazione delle disposizioni in materia di incentivazione degli autoveicoli alimentati ad energia elettrica, osservando che, ad una prima lettura, esse più che sostenere il comparto nel suo complesso, appaiono invece finalizzate ad agevolare due specifiche imprese, operanti rispettivamente nel settore dell'energia e della produzione di automobili, che hanno stipulato un accordo in questo settore. A suo avviso, c’è quindi il rischio che non si favorisca la creazione di un nuovo mercato, ma si determini la costituzione di una posizione dominante che escluderà futuri concorrenti. Associandosi alle osservazioni Pag. 4del sottosegretario De Vincenti, sollecita una riflessione sulla copertura finanziaria individuata, segnalando l'esigenza di preservare le risorse destinate alle bonifiche.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli da 17-bis a 17-duodecies, rileva che esse, come ha già ricordato il relatore, riproducono un testo già discusso approfonditamente presso le Commissioni IX e X della Camera. In proposito, precisa che l'ambito applicativo delle richiamate disposizioni si riferisce a tutti i veicoli a trazione ecologica, quindi non solo a quelli elettrici, e che le disposizioni relative alle infrastrutture per la ricarica dei veicoli solo da considerare come un complemento delle disposizioni del decreto-legge n. 1 del 2012 volte a favorire lo sviluppo della distribuzione di carburanti ecologici presso le stazioni di servizio. Osserva che sarà lo sviluppo tecnologico a favorire le metodologie più economiche e sostenibili. Non ritiene comunque che sussistano specifici problemi di copertura finanziaria, malgrado il Governo avrebbe preferito un intervento più contenuto. Con riferimento all'articolo 24-bis, ricorda che il Governo aveva espresso parere contrario presso le Commissioni di merito. Sulla questione del credito di imposta di cui all'articolo 67-octies, rileva che, proprio per la consapevolezza della mancanza della copertura finanziaria, il Governo aveva espresso parere contrario nel corso dell'esame in sede referente e fa presente che è in corso un approfondimento al fine di reperire le necessarie risorse nell'ambito del decreto-legge n. 95 del 2012, attualmente all'esame del Senato.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI deposita agli atti della Commissione alcune note predisposte dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, che evidenziano alcune criticità con riferimento alle proposte emendative approvate dalle Commissioni nel corso dell'esame in sede referente. Segnala, inoltre, che il Governo ha seguito con grande attenzione la questione del credito di imposta previsto dall'articolo 67-octies in relazione ai danni causati dal sisma del maggio 2012, rappresentando tuttavia che nel corso dell'esame da parte delle Commissioni di merito non è stato possibile individuare una formulazione che consentisse di assicurare una precisa quantificazione degli oneri e l'individuazione della relativa copertura finanziaria. Confermando, quindi, le valutazioni critiche sulla formulazione dell'articolo 67-octies contenute nella nota depositata, evidenzia tuttavia che già nel corso di questa settimana verrà esaminato presso l'altro ramo del Parlamento il decreto-legge n. 95 del 2012, nel quale si sta valutando di introdurre disposizioni su questa materia.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, propone di sospendere la seduta, dopo un rapido giro di interventi, al fine di consentire l'approfondimento della nota depositata dal rappresentante del Governo.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) con riferimento all'articolo 29-bis, sottolinea come la preoccupazione sia quella di evitare sovrapposizioni rispetto alla normativa vigente sulla centrale di committenza unica per le amministrazioni pubbliche, pur rilevando l'utilità della disposizione introdotta dalle Commissioni per i progetti finanziati con fondi dell'Unione europea.

  Antonio BORGHESI (IdV) osserva che la nota depositata dal rappresentante del Governo risponde solo ad una parte delle richieste di chiarimento contenute nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera e richiede, pertanto, che l'Esecutivo fornisca puntuali indicazioni in ordine agli effetti finanziari delle singole disposizioni, trasmettendo anche relazioni tecniche debitamente verificate dalla Ragioneria generale dello Stato.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, segnala che alcuni chiarimenti sul testo originario del provvedimento erano già stati forniti dal rappresentante Pag. 5del Governo nella seduta del 17 luglio 2012. Con riferimento all'articolo 67-octies del decreto-legge, introdotto dalle Commissioni di merito, prende atto delle criticità rappresentate dal Governo, osservando tuttavia come si debba fare uno sforzo per individuare una soluzione alla questione già nell'ambito del provvedimento in esame. Segnala, infatti, come nell'opinione pubblica si siano ormai ingenerate precise aspettative, che sarebbe grave deludere, e ritiene, pertanto, insostenibile ipotizzare di rinviare la soluzione del problema al decreto-legge n. 95 del 2012, attualmente all'esame del Senato.

  Maino MARCHI (PD) condividendo la proposta del presidente in ordine all'organizzazione del lavori, che consente un maggior approfondimento delle diverse questioni affrontate dal provvedimento, in primo luogo prende atto con soddisfazione delle considerazioni del sottosegretario De Vincenti sul Capo IV del Titolo I del decreto-legge, introdotto dalle Commissioni nell'esame in sede referente, evidenziando come le misure previste in quel Capo costituiscono un passo importante nella direzione dell'incentivazione della green economy. Segnala, invece, che l'articolo 41-bis, che ha finalità sicuramente meritorie, in quanto intende favorire maggiori flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia, rischia di rivelarsi una disposizione controproducente, in quanto – come segnalano gli operatori – l'incremento del 10 per cento della tariffa dei diritti consolari rischia di penalizzare i flussi, specialmente quelli di carattere turistico, verso il nostro Paese. Quanto al credito di imposta previsto dall'articolo 67-octies del decreto-legge, condivide l'opportunità di una ulteriore riflessione in materia, anche alla luce di quanto accaduto, sul piano politico, nel corso dell'esame in sede referente, quando, di fronte all'impossibilità di individuare una soluzione soddisfacente anche per quanto attiene alla copertura finanziaria, le Commissioni hanno comunque approvato in modo unanime la proposta emendativa che attribuisce il credito di imposta. Reputa, pertanto, necessario che una prima soluzione della questione venga fornita in questa sede, eventualmente rinviando ulteriori integrazioni e correzioni a futuri provvedimenti.

  Rolando NANNICINI (PD) rileva come, al fine di reperire le risorse necessarie per finanziare il credito di imposta di cui all'articolo 67-octies, sarebbe utile intervenire sulle vigenti disposizioni in materia di vincite di gioco, con particolare riferimento alla percentuale destinata alle vincite per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Rileva in proposito come il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato del 12 ottobre 2012 abbia, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 previsto la riduzione della richiamata percentuale dal 75 al 74 percento e contestualmente la riduzione del prelievo erariale unico per consentire ai concessionari l'adeguamento tecnico degli apparecchi. Fa presente che, secondo le stime sul gettito di tale disposizione, ogni punto vale circa 480 milioni di euro e evidenzia come sarebbe quindi possibile un intervento in tale senso. Inoltre, rileva come la riduzione della probabilità di vincita per tali apparecchi li renderebbe più omogenei alle altre categorie di giochi previste. Auspica quindi un intervento in tal senso.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI fa presente che i margini di manovra su giochi e monopoli sono molto limitati per evitare il rischio che un ulteriore inasprimento dell'imposizione o una riduzione delle probabilità di vincita possano contrarre il gettito complessivo con una riduzione più che proporzionale della domanda.

  Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, ringrazia tutti i deputati intervenuti per il contributo fornito all'approfondimento delle implicazioni finanziarie del provvedimento, segnalando che si riserva di elaborare una proposta di parere, sulla base dei chiarimenti che il Governo ha già fornito e di quelli che fornirà prima della Pag. 6ripresa della seduta. Su un piano generale, osserva come il provvedimento, pur presentando, a seguito dell'esame in sede referente, alcuni aspetti critici sotto il profilo finanziario, ha effetti finanziari complessivamente limitati, segnalando tuttavia come permangano nodi ancora irrisolti, come quello relativo alla copertura dell'articolo 67-octies. In proposito,si dichiara convinto, su un piano generale, che la sostituzione da parte della Commissione bilancio della copertura finanziaria individuata dalle Commissioni di merito potrebbe apparire una forzatura, in quanto si rischia di eccedere dalle competenze della Commissione. Comprendendo, tuttavia, il rilievo della questione in esame, auspica che nell'ambito della sospensione dei lavori, con la collaborazione dell'Esecutivo, si possa individuare un'idonea copertura finanziaria per l'articolo 67-octies.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, come convenuto, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà alle 16.15.

  La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 16.30.

  Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5312-A, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato, in particolare, che:
    dall'applicazione del regime fiscale agevolato previsto per i project bond ai sensi dell'articolo 1 non deriveranno sostanziali effetti negativi in termini di gettito rispetto alle previsioni di bilancio a legislazione vigente;
    l'articolo 4-bis, comma 1, lettera a), prevedendo deroghe al principio dell'assunzione del rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera in capo all'affidatario, è suscettibile di determinare maggiori oneri potenziali per la finanza pubblica;
    la stima delle minori entrate derivanti dall'articolo 6, recante disposizioni in materia di utilizzazione di crediti di imposta da parte degli enti locali, è coerente con i dati ricavati dal modello di versamento unificato F24;
    la quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 9 tiene conto dell'introduzione in corso d'anno delle modifiche previste alla disciplina dell'IVA e non effettua alcuna differenziazione temporale relativamente ai periodi di versamento poiché con l'acconto di dicembre si ha l'approssimazione al valore pieno di versamento relativo all'anno 2013;
    in analogia con quanto previsto nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 che prevedono l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento determinano effetti di pari entità e di segno opposto in termini sia di maggiori entrate connesse alle imposte direttamente riscosse sui contratti di locazione, sia di minori entrate connesse all'aumento delle detrazioni dell'imposta sugli acquisti;
    le modifiche apportate all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 8-bis, non determinano effetti finanziari;
    all'articolo 10, comma 15-ter va previsto che l'avvalimento dei soggetti attuatori deve avvenire ad invarianza di oneri per la finanza pubblica e vanno espressamente esclusi i compensi;
    la quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 11 è stata effettuata incrementando del 25 per cento rispetto al trend storico l'ammontare delle spese di ristrutturazione e riqualificazione effettuate ed è improntata a criteri di prudenzialità; per quanto concerne la misura dell'acconto utilizzata nella suddetta quantificazione, si precisa che, in analogia Pag. 7con fattispecie simili, si è fatto ricorso al metodo previsionale nella misura del 15 per cento delle singole imposte interessate;
    la quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 11, comma 2-bis, è corretta;
    con riferimento all'articolo 12, comma 5, allo stato non risultano somme non utilizzate o provenienti da revoche con riferimento agli stanziamenti di cui all'articolo 145, comma 33, della legge n. 388 del 2000 e all'articolo 4, comma 3, della legge n. 21 del 2001, ma le necessarie risorse potrebbero rendersi disponibili in futuro;
    all'articolo 12, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, l'utilizzo delle economie di spesa dei programmi centrali di edilizia agevolata, giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, è suscettibile di determinare un peggioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno;
    la limitazione dell'alimentazione del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alla sola IVA all'importazione non comporta effetti finanziari, in quanto resta fermo l'importo di 70 milioni di euro annui previsto dal comma 1 del capoverso ART.18-bis dell'articolo 14, comma 1;
    all'articolo 15, comma 1, le risorse di cui all'articolo 2, comma 2-novies, ivi menzionato devono essere prioritariamente destinate agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma;
    l'operazione di cui all'articolo 16, comma 4, costituisce un aumento di capitale della società ivi indicata, che ha lo scopo di fornire liquidità alla società per consentire loro di recuperare i cospicui crediti vantanti nei confronti delle Regioni Calabria e Puglia, dovendosi escludere la destinazione delle risorse al ripiano dei disavanzi pregressi;
    in sede di attuazione dell'articolo 16, comma 4, con riferimento alla regione Calabria, le risorse previste a copertura a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione dovranno essere rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011;
    l'incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 16, comma 9, è suscettibile di generare, a decorrere dall'anno 2013 e per l'intero quinquennio di operatività del Piano, un gettito aggiuntivo pari a circa 30 milioni di euro su base annua derivanti dall'innalzamento in misura fissa dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e un ulteriore gettito aggiuntivo pari a 130 milioni di euro annui derivanti dall'incremento dell'aliquota in misura fissa dell'addizionale all'IRPEF rispetto alle aliquote vigenti;
    quanto all'utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 16, comma 9, a valere sul programma attuativo regionale della Campania, risultano ancora disponibili risorse senza vincoli di destinazione per oltre 320 milioni di euro, che sono pertanto utilizzabili quali mezzi di copertura finanziaria degli interventi che si intendono realizzare con il dispositivo in esame;
    occorre precisare che gli incentivi previsti dall'articolo 17-bis sono erogati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    appare necessario escludere che le disposizioni di cui all'articolo 17-quinquies si applichino agli immobili pubblici;
    il regime di esenzione dal contributo di costruzione per le infrastrutture destinate alla ricarica delle auto elettriche di cui all'articolo 17-sexies, comma 1, determina minori entrate per le amministrazioni comunali;
    la modalità di copertura finanziaria prevista dall'articolo 17-septies, comma 8, per gli anni successivi al 2015 tramite rinvio alla tabella E della legge di stabilità risulta inidonea in quanto rinvia un onere già presumibile ad una copertura finanziaria futura;Pag. 8
    all'articolo 17-undecies occorre assicurare in maniera più rigorosa il rispetto del limite di spesa chiarendo che la concessione del credito d'imposta dovrà avvenire secondo il sistema del cosiddetto “rubinetto”;
    all'articolo 20, comma 2, occorre rideterminare la dotazione organica dell'Agenzia in numero non superiore alle 150 unità;
    all'articolo 22, commi 5 e 6, occorre evitare che la modifica del comparto di contrattazione di riferimento dell'istituenda Agenzia comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 24, comma 4, lettera b-bis), prevedendo la revoca della concessione degli incentivi in caso di delocalizzazione all'estero dell'impresa beneficiaria, potrebbe porsi in contrasto con la normativa europea in materia di libera circolazione dei capitali e determinare l'apertura di una procedura di infrazione suscettibile di determinare effetti finanziari negativi;
    la formulazione letterale dell'articolo 25, comma 3, comprenda anche le verifiche relative alle agevolazioni oggetto di abrogazione;
    la quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 32 che apporta modifiche, anche di carattere fiscale, alla disciplina vigente in materia di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie è stata improntata a criteri di prudenzialità;
    l'esenzione dell'imposta di bollo per le cambiali emesse in forma dematerializzata di cui all'articolo 32 è suscettibile di determinare una perdita di gettito di modesta entità data l'attuale scarsa diffusione delle cambiali finanziarie e il mancato gettito della suddetta imposta sulle emissioni indotte può configurarsi come una rinuncia a maggior gettito;
    le modifiche alla disciplina delle cambiali introdotte nel corso dell'esame in sede referente non determinano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già quantificati nella relazione tecnica originaria;
    la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 32-bis, relativo alla liquidazione dell'IVA secondo il criterio di cassa è corretta;
    la quantificazione degli oneri derivanti dalle modifiche introdotte all'articolo 33, comma 5, e le modifiche introdotte all'articolo 68 assicurano l'integrale copertura finanziaria di tali oneri;
    all'articolo 34, comma 7-bis, occorre evitare un incremento delle componenti tariffarie con rilevanti impatti sulle tariffe elettriche, oltre che a carico delle famiglie e delle imprese, a carico di tutte le pubbliche amministrazioni;
    l'articolo 37, comma 7, secondo periodo, impone agli enti territoriali interessati di rinunciare a una percentuale prefissata delle entrate di loro spettanza, con effetti sulla finanza pubblica e con il rischio di generare questioni di legittimità costituzionale per violazione della loro autonomia finanziaria;
    la quantificazione degli oneri prevista dall'articolo 41-bis concernente assunzioni nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari nella Repubblica popolare cinese deve essere ridotta del 50 per cento per l'anno 2012 in considerazione dei tempi dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto;
    la metodologia utilizzata per la quantificazioni delle minori entrate derivanti dall'articolo 51 in materia di cedibilità del tax credit digitale tiene conto del fatto che su un potenziale di 3.900 sale cinematografiche, solo una minima parte, pari a circa 269 contribuenti, abbia utilizzato il suddetto credito e lo abbia compensato;
    le minori entrate derivanti dalla lettera a) del comma 5-quater dell'articolo 67, valutabili in 300.000 euro annui, sono Pag. 9compensate dalle maggiori entrate derivanti dalla lettera b) del medesimo comma;
    l'articolo 67-octies determina oneri non quantificabili sulla base delle informazioni disponibili e che potrebbero essere di ingente ammontare anche in considerazione della mancata previsione di un limite temporale, di un limite di spesa annuale e di un meccanismo di monitoraggio finalizzato al rispetto dell'eventuale limite di spesa. Inoltre la copertura prevista è inidonea, trattandosi di una riduzione lineare già finalizzata, a legislazione vigente, a ben specifiche finalità;
    la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 68 in materia di assicurazioni estere è costante nel tempo, come si desume dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al provvedimento in esame, in quanto si basa, in via prudenziale, sull'ipotesi di invarianza nel tempo dei flussi finanziari in oggetto, anche laddove in realtà si osserva una costante crescita negli importi versati a titolo di premio;
    la riduzione delle voci di spesa rimodulabili prevista dall'articolo 69, comma 2, lettera b), è da ritenersi in sostenibile, in quanto la stessa è di importo complessivamente contenuto ed è riferita agli esercizi successivi al 2014 e consente, comunque, di apportare le variazioni compensative eventualmente necessarie;
    considerando che le riduzioni di spesa di cui all'articolo 69, comma 2, lettera b), si riferiscono all'esercizio 2014, le variazioni compensative potranno essere effettuate in sede di predisposizione del prossimo progetto di bilancio;
   rilevata l'opportunità di:
    riformulare le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 16, comma 8, 18 comma 7, 25, comma 2, 26, comma 2, 30, comma 6, 34, commi 3, capoverso 5-sexies e 6, 36, comma 6, 39, comma 2, 41, comma 5, e 47, comma 2 in maniera conforme alla prassi contabile vigente;
    prevedere, esplicitamente, che ai componenti del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 21, comma 4, non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese;
    precisare, all'articolo 29-bis, che le nuove disposizioni sulla qualità centrale di committenza dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a non inficino le vigenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi;
   considerato che nel provvedimento sono presenti numerose disposizioni che comportano minori entrate la cui autorizzazione di spesa è formulata in termini di limite anziché di previsione di spesa;
   segnalato che l'articolo 69, comma 2, lettera b), prevede una riduzione di voci di spesa iscritte nel bilancio dello Stato al fine di garantire la copertura finanziaria di oneri permanenti, utilizzando una modalità di copertura che, quantunque più volte utilizzata in passato, non è pienamente rispondente alla vigente normativa contabile,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   All'articolo 4-bis, comma 1, sopprimere lettera a).
   All'articolo 10, comma 15-bis, lettera b-bis), sopprimere le parole: , a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1,.
   All'articolo 10, comma 15-ter, dopo le parole: normativa vigente sono aggiunte le seguenti: e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione Pag. 10vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 12, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
   All'articolo 12, sopprimere i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater.
   All'articolo 15, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
Eventuali risorse disponibili una volta soddisfatte le priorità di cui alla lettera a) del secondo periodo potranno essere destinate agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di container anche sulla base degli accordi di programma già sottoscritti e comunque di perfezionamento degli interventi già avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure di autorizzazione.
   All'articolo 16, comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: Per la Calabria, le risorse di cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011.
   All'articolo 16, comma 8, sostituire le parole: senza oneri, con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.
   All'articolo 17-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   All'articolo 17-quinquies, comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente: 1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applicano agli immobili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche.
   All'articolo 17-sexies, comma 1, sopprimere le parole da: in regime fino alla fine del comma.
   All'articolo 17-septies, comma 8, sopprimere il secondo periodo.
   All'articolo 17-undecies, comma 4, sostituire le parole: le modalità di erogazione con le seguenti: le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione.
   All'articolo 18, sostituire il comma 7 con il seguente: 7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 20, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito all'Agenzia.
   All'articolo 20, comma 3, lettera f), sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.
   All'articolo 21, comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai componenti del Comitato di indirizzo di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
   All'articolo 22, comma 5, sostituire le parole: degli enti pubblici non economici con la seguente: Ministeri.
   Conseguentemente, al comma 6, secondo e quarto periodo, sostituire le parole: degli enti pubblici non economici con le seguenti: Ministeri.
   All'articolo 22, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti: 150 unità.
   All'articolo 22, sostituire il comma 8 con il seguente: 8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Pag. 11
   All'articolo 24, comma 4, sopprimere la lettera b-bis).
   All'articolo 25, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 26, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 29-bis, comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo le parole: procedure di spesa, aggiungere le seguenti: per i progetti finanziati con fondi europei.
   Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi.
   All'articolo 30, comma 6, sostituire le parole: nuovi oneri, con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.
   All'articolo 34, comma 3, capoverso 5-sexies, sostituire le parole: non derivano, con le seguenti: non devono derivare.
   All'articolo 34, comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: All'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 34, comma 7-bis, sostituire le parole da: per la selezione fino alla fine del comma con le seguenti: per la selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale del gestore della rete, e per la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica.
   All'articolo 36, comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 36-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica.
   All'articolo 37, comma 7, sopprimere il secondo periodo.
   All'articolo 39, comma 2, sostituire le parole da: da cui non derivino nuovi o maggiori oneri fino alla fine del comma, con le seguenti: che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 41, sostituire il comma 5 con il seguente: All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 41-bis, comma 5, sostituire le parole: pari a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: pari a 506.000 euro per l'anno 2012 e a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013.
   All'articolo 44, comma 4-bis, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
   All'articolo 47, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pag. 12
   All'articolo 59-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
    1-bis. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo.
   All'articolo 66-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    al secondo periodo, dopo le parole: articolo 69, aggiungere le seguenti: comma 1,
    sopprimere il terzo periodo.

  All'articolo 67-sexies, comma 1, sostituire le parole: ovvero del con le seguenti: e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del.
   All'articolo 67-octies, comma 1, dopo le parole: costo sostenuto inserire le seguenti: , entro il 30 giugno 2014.
   Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
    2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
    3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
    4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli ed alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, al Ministero dell'economia e delle finanze che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, il Ministero dell'economia e delle finanze indica la quota del credito d'imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
   All'articolo 69, comma 2, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: potranno proporre con le seguenti: , in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, possono proporre.

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 25, comma 3, dopo le parole: del Fondo, sono inserite le seguenti: di cui all'articolo 23, comma 2;
   all'articolo 30, comma 3, primo periodo, dopo le parole: le risorse aggiungere le seguenti: di cui al comma 354 del medesimo articolo 1,.
   Conseguentemente al medesimo comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: non ancora utilizzate di cui al comma 354.Pag. 13
   all'articolo 31, comma 2, le parole: al titolo II, sono sostitute con le seguenti: all'articolo 17, comma 1;
   all'articolo 62, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole Fondo aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 del medesimo articolo 61;

  e con la seguente osservazione:
   al fine di evitare incertezze applicative, che potrebbero determinare effetti, anche indiretti, sulle entrate contributive, si valuti la possibilità di riconsiderare l'ambito applicativo delle disposizioni dell'articolo 24-bis, comma 7».

  Il sottosegretario Vieri CERIANI nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, si riserva comunque di approfondirla al fine di valutare eventuali richieste di modifica. Sulla condizione relativa all'articolo 67-octies, fa presente che l'avviso del Governo è comunque contrario poiché le risorse individuate per gli anni 2014 e 2015 non sono disponibili.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ritiene che la proposta di parere presentata dal relatore sia nel complesso condivisibile, riservandosi comunque un approfondimento su alcuni profili specifici, tra cui quelli relativi al credito di imposta di cui all'articolo 67-octies del decreto-legge. Concorda, pertanto, sull'opportunità di una breve sospensione della seduta.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), osservando che la proposta di parere appare ampiamente soddisfacente, segnala tuttavia l'opportunità di riconsiderare la condizione riferita all'articolo 59-bis, osservando come la previsione che i costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura prevista dal medesimo articolo appare eccessivamente penalizzante e rischia di porsi in contrasto con le finalità del provvedimento, che si pone lo scopo di sostenere la crescita del Paese.

  Raffaele VOLPI (LNP) osserva come, essendo chiaro che il Governo porrà sul provvedimento la questione di fiducia, previo rinvio alle Commissioni di merito per il recepimento del parere che la Commissione esprimerà, non ci si possa accontentare di un'adesione generica al parere proposto dal relatore, ma occorra una valutazione specifica da parte del Governo.

  Antonio BORGHESI (IdV) osserva che le note depositate dal rappresentante del Governo non recano chiarimenti o forniscono delucidazioni inadeguate con riferimento alle implicazioni finanziarie degli articoli 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 13-bis, 16, 20, 22, 24-bis, 32, 32-bis, 33, 33-bis, 36-bis, 37, 38-bis, 46-bis, 51-bis, 52, 57, 59, 59-bis, 64, 67, 67-bis, 67-ter, 67-quater, 67-sexies e 67-septies. Ritiene, pertanto, che non vi siano le condizioni per esprimere un parere sul provvedimento.

  Rolando NANNICINI (PD) chiede di espungere la condizione relativa all'articolo 17-sexies, comma 1, osservando come infrastrutture simili sono già esenti da ogni contributo di urbanizzazione ai sensi della normativa vigente.

  Alberto TORAZZI (LNP) esprime un giudizio fortemente critico sulla condizione contenuta nella proposta di parere, che richiede la soppressione della lettera b-bis) dell'articolo 24, comma 4. Osserva, infatti, che la soppressione della disposizione che prevede la decadenza dal credito di imposta per le nuove assunzioni nel caso di delocalizzazione all'estero è da attribuirsi solo alla pressione delle lobby industriali, in quanto, contrariamente a quanto evidenziato nelle premesse, la disposizione ha effetti finanziari solo indiretti e, comunque, piuttosto remoti.

  Maino MARCHI (PD) chiede al relatore di chiarire se le condizioni proposte con riferimento agli articoli da 17-bis a 17-Pag. 14duodecies alterino in maniera sostanziale la portata delle disposizioni. Osserva inoltre come l'aumento dei diritti consolari di cui all'articolo 41-bis possa avere ricadute negative sui flussi turistici verso l'Italia. Con riferimento infine all'articolo 67-octies, nel ringraziare il relatore per lo sforzo di individuare una soluzione, fa presente che, se il Governo dovesse insistere nel suo atteggiamento contrario, il suo gruppo voterà contro la proposta di parere.

  Guido CROSETTO (PdL) con riferimento alla condizione volta alla soppressione della lettera b-bis) dell'articolo 24, comma 4, osserva come analoghe disposizioni siano state adottate in quattro Stati membri dell'Unione europea ed invita piuttosto a valutare l'opportunità di una modifica volta a garantire la compatibilità della disposizione con il diritto dell'Unione europea.

  Marina SERENI (PD) nell'associarsi alle osservazioni testé formulate dall'onorevole Crosetto, chiede di riconsiderare anche la condizione volta alla soppressione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4-bis, sottolineando come l'obiettivo della disposizione, nella volontà dei presentatori fosse quello di evitare di trasferire sulle imprese le conseguenze per i ritardi della Pubblica amministrazione. Osserva come sia possibile, attraverso una riformulazione della disposizione, evitare la condizione soppressiva e salvaguardare gli obiettivi dei presentatori. Con riferimento all'articolo 67-octies, ricorda che lo stesso rappresentante del Governo aveva preannunciato, prima della sospensione, la volontà di individuare una soluzione per finanziare il credito d'imposta per le aree colpite dal sisma dello scorso maggio nell'ambito dell'esame al Senato del decreto-legge n. 95 del 2012, chiede quindi di chiarirne le modalità.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che, con ogni probabilità, il parere della Commissione bilancio costituirà l'atto che concluderà la stesura del provvedimento in esame, in quanto, secondo la prassi che si è andata consolidando in questi ultimi mesi, le condizioni contenute nel parere verranno recepite dalle Commissioni di merito e, successivamente, il Governo porrà la questione di fiducia sul testo così modificato, che difficilmente sarà modificato dal Senato. Considerato, pertanto, il particolare rilievo assunto dal parere, ritiene necessario che esso sia valutato attentamente in tutte le sue implicazioni.
  Sospende, pertanto, la seduta per consentire al relatore e ai rappresentanti del Governo di approfondire la portata della proposta di parere presentata dal relatore.

  La seduta, sospesa alle 17.20, riprende alle 18.45.

  Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, illustra una nuova formulazione della sua proposta di parere (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, concordando con la proposta di parere del relatore, testé riformulata, evidenzia tuttavia l'opportunità di non procedere alla soppressione dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, in quanto, al fine di superare le criticità evidenziate nella proposta di parere, è sufficiente precisare che la destinazione della quota del 20 per cento del canone di concessione costituisce una facoltà per le regioni.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI esprime un avviso favorevole sulla nuova formulazione della proposta di parere del relatore, segnalando tuttavia l'esigenza di precisare che gli oneri derivanti dall'articolo 67-septies trovano copertura nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012.

  Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, accogliendo le proposte dei rappresentanti del Governo, riformula conseguentemente la propria proposta di parere (vedi allegato 2).

  Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come il Governo non abbia risposto alle Pag. 15richieste di chiarimento da lui formulate prima della sospensione della seduta, sulla base della documentazione predisposta dagli uffici. Rileva pertanto come il provvedimento non risponda all'articolo 81 della Costituzione e annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Alberto TORAZZI (LNP) osserva che la proposta di parere da ultimo riformulata dal relatore riduce fortemente la portata dell'articolo 67-octies e, pertanto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo su tale proposta.

  Erminio Angelo QUARTIANI (PD) pur condividendo le osservazioni svolte dal sottosegretario De Vincenti, chiede di chiarire le ragioni per le quali si chiede la soppressione, all'articolo 66-bis, del terzo periodo del comma 1, sottolineando come la disposizione già rechi un richiamo alla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) ringrazia il relatore per il pregevole lavoro svolto, segnalando tuttavia il proprio rammarico per la mancata espunzione della condizione riferita all'articolo 59-bis, che rischia di penalizzare i produttori e gli interessi economici nazionali, a tutto vantaggio dei produttori esteri e della grande distribuzione. Annuncia, comunque, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e dal Governo, che ha consentito di risolvere problemi complessi, con particolare riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 67-octies, dimostrando come in seno alla Commissione si riesca sempre a trovare una convergenza positiva anche su questioni molto difficili.

  Michele VENTURA (PD) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere, come da ultimo riformulata, dando atto al relatore di aver svolto un ottimo lavoro in tempi strettissimi, anche grazie alla puntuale collaborazione degli uffici della Camera. Esprime, pertanto, soddisfazione per il risultato raggiunto al termine di un esame che ha dovuto confrontarsi con notevoli difficoltà.

  La Commissione approva la proposta di parere come da ultimo riformulata dal relatore.

  La seduta termina alle 19.

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