CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 luglio 2012
685.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 216

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 luglio 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 15.

Sull'ordine dei lavori.

  Mario PESCANTE, presidente, propone una inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame degli Atti del Governo e procedere quindi alla Sede consultiva. Segnala in tale ambito l'opportunità di procedere innanzitutto all'espressione del parere sui disegni di legge di ratifica, tenuto conto del fatto che la III Commissione Affari esteri attende il parere della XIV Commissione entro le ore 15.30.

  La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 468.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 giugno 2012.

  Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.
Atto n. 480.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del Pag. 217giorno, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

  Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 490
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 luglio 2012.

  Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 3).

  Marco MAGGIONI (LNP) ritiene opportuno un ulteriore approfondimento della materia oggetto del provvedimento, posto che gli articoli pirotecnici determinano annualmente nel Paese, soprattutto in alcune aree, episodi drammatici.

  Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 7 agosto; acquisito l'assenso del relatore sul punto e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.
(C. 5357 Governo, approvato dal Senato).
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.
(C. 5358 Governo, approvato dal Senato).
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.
(C. 5359 Governo, approvato dal Senato).
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2012.

  Marco Mario MILANESE (PdL) intervenendo a nome del suo gruppo, prende atto degli esaurienti ed approfonditi pareri formulati dal relatore nella seduta di ieri, rispetto ai quali preannuncia il voto favorevole del PdL e sui quali si sofferma.
  Richiama in primo luogo, con riferimento al Fiscal compact, la necessità di proseguire la riflessione sugli strumenti per la mutualizzazione del debito, al fine di pervenire ad un unico debito federale, che potrà tuttavia essere realizzata soltanto nel quadro di una compiuta unione politica e democratica. Sotto tale profilo rileva come la Germania appaia lo Stato meno europeista dell'Unione.
  Si sofferma quindi sul problema fondamentale del pareggio di bilancio, sul quale, sottolinea, ha fatto bene il Governo Berlusconi ad impegnarsi. Nell'attuale situazione occorrerà avviare una riflessione – così come sta avvenendo in Francia – per valutare se la tempistica prevista possa Pag. 218e debba essere rispettata; ciò non significa certo venir meno a politiche di rigore, ma concentrarsi piuttosto su modalità produttive di spesa pubblica.
  In ordine al tema del debito pubblico, condivide quanto affermato nella odierna audizione dinnanzi alle Commissioni riunite Affari Esteri, Bilancio e Politiche dell'Unione europea dal Ministro Grilli circa la necessità di aggredire il debito e ricorda le proposte avanzate in tal senso dal PdL.
  Si associa infine alle considerazioni svolte dal relatore sugli eurobond, che valuta l'unico sistema che possa consentire una spesa produttiva, in termini di lavoro, occupazione, sviluppo, e più in generale di aumento del Pil.

  Sandro GOZI (PD), relatore, ritiene opportuno integrare le tre proposte di parere formulate con il richiamo a un tema più volte sollevato nel corso dei lavori della XIV Commissione. Intende rilevare che i trattati relativi all'Unione europea, anche se stipulati al di fuori del quadro istituzionale e delle procedure previste dal Trattato sull'UE e dal Trattato sul funzionamento dell'UE, hanno, per la loro portata e per i loro effetti peculiari, carattere di specialità rispetto ai trattati internazionali e dovrebbero pertanto, anche ai fini delle procedure parlamentari relative alla loro ratifica, essere oggetto di regole specifiche. Ritiene altresì opportuno evidenziare, più in generale, che le questioni e gli atti relativi all'Unione europea hanno assunto sul piano politico, giuridico ed istituzionale, natura autonoma dagli affari esteri e richiedono, pertanto, a livello di Governo e di Parlamento una trattazione distinta presso organi e strutture amministrative specializzate.

  Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) esprime apprezzamento per i pareri formulati dal relatore, di notevole ampiezza e complessità.
  Sulla questione da ultimo richiamata dall'onorevole Gozi, osserva come ci si muova ancora secondo la teoria in base alla quale l'attuazione della legislazione europea è di competenza della XIV Commissione, mentre i Trattati investono le competenze degli Affari esteri. Occorre a suo avviso rivedere questa impostazione, non solo con riguardo alla ratifica dei Trattati ma anche alle loro modifiche, nella convinzione che la politica europea non è la politica estera.
  In ordine al Patto sulla crescita e occupazione e con riferimento all'emissione di titoli europei di debito per il finanziamento di grandi progetti a forte potenziale di crescita, invita il relatore a valutare la possibilità di inserire nelle proposte di parere un riferimento al tema della golden rule, ovvero l'introduzione di regole che consentano lo scorporo totale o parziale delle spese per gli investimenti pubblici, o quanto meno di quelle relative al cofinanziamento nazionale di progetti e programmi dell'Unione europea, dal calcolo del deficit strutturale dagli aggregati rilevanti ai fini della verifica del rapporto deficit/PIL delle spese per investimenti produttivi.
  Riterrebbe altresì opportuno porre con maggiore forza l'accento sulla questione relativa all'introduzione di meccanismi per prevenire e correggere le politiche di bilancio, accettabile politicamente e sostenibile giuridicamente ed economicamente solo se giustificata dalla effettiva condivisione dei rischi. Ritiene opportuno sottolineare in proposito che la mutualizzazione del debito potrà essere realizzata soltanto nel quadro di una compiuta unione politica e democratica. Occorre cioè pervenire alla creazione degli Stati uniti d'Europa, che – ci tiene a sottolineare – non rappresentano una necessità imposta dai mercati, ma un ideale culturale e politico.
  Il Governo italiano dovrebbe assumere in tal senso una azione politica forte, riavviando il prima possibile il processo costituente, laddove la partecipazione alla nuova Conferenza interparlamentare di cui all'articolo 13 del Fiscal compact dei rappresentanti di specifiche commissioni dei parlamenti nazionali, non appare sufficiente a garantire un effettivo controllo.Pag. 219
  Ritiene infine opportuno evidenziare nel parere – come ha avuto modo di sottolineare in modo molto chiaro il Ministro Grilli nell'audizione svoltasi questa mattina dinnanzi alle Commissioni riunite III, V e XIV – che il MES è volto ad assicurare il corretto funzionamento e la stabilizzazione dell'area euro e dei mercati del debito sovrano e non una mera forma di assistenza finanziaria.
  Esprime, quanto al restante testo del parere, piena condivisione.

  Marco MAGGIONI (LNP) ricorda che già da tempo il suo gruppo ha manifestato contrarietà sui Trattati in oggetto; non si tratta di un no all'Europa ma alle modalità con le quali si è pervenuti a queste decisioni, che hanno completamente escluso l'opinione pubblica, tenuta all'oscuro di contenuti estremamente impegnativi per il futuro del Paese.
  Ritiene peraltro assai grave che su tematiche così importanti, anche il Parlamento veda compressi i tempi di esame, a seguito dell'improvvisa accelerazione data all’iter dei provvedimenti, e denuncia la grave mancanza che il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno commesso.
  La contrarietà della Lega riguarda anche i contenuti dei disegni di legge. Le critiche non sono rivolte al principio del pareggio di bilancio, cui la Lega aveva dato il proprio sostegno durante l'ultimo Governo Berlusconi, ma agli impegni di spesa per l'abbattimento, a tappe forzate, del debito pubblico, che ammontano a 49 miliardi di euro annui. Si chiede dove il Governo pensi di reperire queste risorse; il Ministro Grilli, nell'audizione odierna, non ha fornito risposte sul punto.
  Quanto al MES si tratta, a suo avviso, di un trattato tombale sulla sovranità nazionale. Ricorda in proposito che gli articoli 34 e 35 stabiliscono che i vertici e il personale di tale organo sono tenuti al segreto professionale e godono dell'immunità di giurisdizione. Proprio nel momento in cui il Parlamento è accusato di scarsa trasparenza, acconsente alla creazione di un «mostro», dove vige la segretezza e l'impunità.
  L'Italia si vincola così ad un Trattato dal quale non può recedere, e che in ogni caso non riuscirà a tenere il passo con la finanza internazionale, che viaggia ad una velocità enorme rispetto a quella delle istituzioni.
  In questa situazione solo una consultazione della volontà popolare potrebbe consentire di conoscere la volontà del Paese, di comprendere se il popolo italiano vuole procedere sulla via della concentrazione dei poteri politici e economici in Europa o invece, prendere la strada opposta dell'Europa dei popoli.

  Gianluca PINI (LNP) condivide le osservazioni del collega Maggioni e sottolinea l'impatto devastante che sarà determinato dal Fiscal compact con il quale – nel silenzio assordante dei media – gli Stati nazionali si svestono di qualsiasi tipo di potere negoziale; osserva in proposito come la golden rule evocata dall'onorevole Buttiglione sia del tutto ininfluente.
  Ciò che suscita grande perplessità è poi la stima delle risorse necessarie. In una prospettiva di recessione non si comprende infatti come, sulla base di quanto impone il Fiscal compact, si potrà ridurre di un ventesimo ogni anno la quota di debito pubblico superiore al 60 per cento stabilito a Maastricht. Si tratta di cifre enormi, di regole troppo rigide per essere rispettate, e ci si chiede se si assista ad un esercizio di ipocrisia o a una presa in giro. Si tratta, chiaramente, della fine degli Stati nazionali, giustificata a suo parere solo ove si vada nella direzione di una Europa dei popoli.
  Il MES poi ha una chiara connotazione antidemocratica: sarà alimentato esclusivamente dagli Stati membri e sarà sostenuto in Italia attraverso la creazione di ulteriore debito pubblico. Ci si chiede come un simile meccanismo possa essere una risposta alla crisi.
  Lamenta, in conclusione, la totale assenza di coinvolgimento e di poteri di intervento del Parlamento rispetto alle decisioni assunte dal Governo in sede europea, e richiama al riguardo il proprio emendamento presentato al disegno di Pag. 220legge comunitaria per il 2012, che il relatore ha modificato escludendo che il Parlamento – come originariamente previsto – possa vincolare il Governo ad esprimersi in senso contrario ad un atto normativo o a non aderire a accordi o intese in sede europea.

  Mario PESCANTE, presidente, richiama i colleghi ai profili di competenza della XIV Commissione, che è chiamata esclusivamente ad esprimersi sui disegni di legge di ratifica in oggetto.

  Enrico FARINONE (PD) anche in considerazione della necessità di concludere l'esame dei provvedimenti si limita a sottolineare che la accelerazione dell’iter dei disegni di legge in oggetto costituisce – su temi di estremo rilievo – una compressione inaccettabile dei diritti di tutti i componenti della Commissione e rappresenta una gravissima mortificazione del ruolo del Parlamento e della XIV Commissione.
  Preannuncia quindi il voto favorevole del PD sulle proposte di parere favorevole formulate dal relatore.

  Sandro GOZI (PD), relatore, ricorda innanzitutto all'onorevole Maggioni che agli Stati membri è sempre data la possibilità di recesso, disciplinata da apposite disposizioni.
  Osserva quindi, con riferimento a quanto detto dall'onorevole Pini, che l'attuale Parlamento e Governo non hanno alcuna responsabilità riguardo alla sostenibilità della regola della riduzione di un ventesimo annuale della quota di debito pubblico – che personalmente valuta sostenibile –, poiché si tratta di una misura introdotta dal six-pack approvato nel novembre 2011 dal Governo Berlusconi; il Fiscal compact non fa altro che riprendere una decisione già assunta dalla precedente maggioranza, della quale il gruppo della Lega Nord faceva parte.
  Condivide invece quanto detto dai colleghi in ordine alla eccessiva compressione dei tempi di esame dei provvedimenti, che giudica scandalosa, e che non gli consente di rispondere in misura più approfondita a tutte le questioni sollevate.
  Si sofferma unicamente sul richiamo fatto dall'onorevole Pini all'emendamento proposto alla legge comunitaria 2012, che modifica la legge n. 11 del 2005 nel senso di garantire che la posizione assunta dal Governo nella fase di negoziazione degli atti, accordi o intese in materia economica e finanziaria tra gli Stati membri dell'UE sia coerente con i pareri espressi in sede parlamentare. Nel caso invece in cui la posizione assunta dal Governo non sia conforme a tali pareri, il Ministro per gli affari europei riferisce tempestivamente alle Camere fornendo le appropriate motivazioni della decisione presa. Si attribuisce in tal modo piena responsabilità politica al Governo delle decisioni assunte senza tuttavia legare le mani all'Esecutivo nella conduzione delle trattative, come avviene invece – in maniera che giudica eccessiva – nel sistema tedesco.
  Rileva infine di aver posto chiaramente in evidenza, nelle proposte di parere formulate, il tema della legittimazione democratica dei Trattati in esame, che prevedono un nuovo esercizio congiunto di sovranità che, sebbene pienamente giustificato nella logica di un'unione economica, avrebbe richiesto una più adeguata informativa ed una più consapevole riflessione in seno ai legislatori nazionali. Occorre pertanto considerare la firma e la ratifica di trattati internazionali su materie oggetto delle competenze dell'Unione europea come un caso eccezionale e non ripetibile, che sarebbe stato suicida bloccare in questa fase sulla base di tali motivazioni; è tuttavia evidente che qualsiasi innovazione in materia di governance economica andrà operata, in futuro, nell'ambito del quadro istituzionale previsto dai Trattati, con il ricorso alla procedura di revisione ordinaria.
  Preso atto infine delle questioni emerse nel corso del dibattito, che ritiene in larga parte di accogliere, formula tre nuove proposte di parere favorevole (vedi allegati 4,5 e 6).

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  Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulle proposte di parere formulate.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulle proposte di parere formulate.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulle proposte di parere formulate.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte di parere favorevole formulate dal relatore sui provvedimenti in titolo.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5312 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 7), che illustra nel dettaglio.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abb.).
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2012.

  Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 8).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 16.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 16.05.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
COM(2012)238 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario ADINOLFI (PD), relatore, illustra i contenuti della proposta di regolamento in esame – segnalata come atto rilevante dal Governo, che tuttavia non ne fornisce la motivazione – presentata dalla Commissione europea 4 giugno 2012, ed volta a disciplinare l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni economiche nel mercato interno. Si tratta di una proposta molto delicata, in quanto va a modificare ed estendere ampiamente la normativa vigente in materia di firme elettroniche (direttiva 1999/93/CE), istituendo inoltre un quadro giuridico a livello UE per numerose transazioni elettroniche.
  Sottolinea, per altro, che la proposta non riguarda soltanto – come il titolo lascerebbe intendere – la rimozione di ostacoli tecnici e normativi che impediscono Pag. 222la realizzazione di un mercato unico digitale, ma va a disciplinare in maniera particolareggiata diverse materie che spaziano dalla privacy nel trattamento dei dati allo scambio di informazioni sulla criminalità informatica.
  Anticipando osservazioni più puntuali che svolgerà quando passerà a esaminare la proposta sotto il profilo della base giuridica e della sussidiarietà, rileva che la scelta della base giuridica operata dalla Commissione europea (articolo 114, mercato unico) desta qualche perplessità.
  In base all'articolo 1, che ne specifica l'oggetto, la proposta di regolamento è volta a: stabilire le norme per l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari elettronici per le transazioni elettroniche; fissare le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono e accettano i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro; istituire un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, la validazione temporale elettronica, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito e l'autenticazione dei siti web; garantire che i servizi e prodotti fiduciari ad esso conformi sono autorizzati a circolare liberamente nel mercato interno.
  Tenuto conto dell'elevata complessità e dell'articolazione del contenuto, si limiterà a richiamare gli aspetti di maggiore rilevanza o problematici della proposta, rinviando alla documentazione degli uffici un'illustrazione più dettagliata.
  L'articolo 3 definisce la terminologia utilizzata nella proposta di regolamento. Alcune definizioni sono state riprese dalla direttiva 1999/93/CE, altre sono state integrate da elementi aggiuntivi o introdotte ex novo. Si segnala in particolare la distinzione tra «servizi fiduciari» e «servizi fiduciari qualificati» e rispettivi prestatori. Con il termine «servizio fiduciario» si intende «qualsiasi servizio elettronico che consiste nella creazione, verifica, convalida, nel trattamento, nella conservazione di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, documenti elettronici, compresi i certificati di firma elettronica e di sigillo elettronico». Altrettanto ampia appare la definizione di «prestatore di servizi fiduciari», con cui si indica « una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari». Il servizio fiduciario e il relativo prestatore saranno invece definiti «qualificati» qualora soddisfino i requisiti pertinenti definiti dalla proposta di regolamento, in materia di vigilanza (articolo 16), avviamento del servizio (articolo 17), inclusione in un elenco di fiducia (articolo 18), competenza, sicurezza e responsabilità (articolo 19)
  L'articolo 4 (principî del mercato interno) vieta qualunque restrizione alla prestazione di servizi fiduciari nel territorio di uno Stato membro da parte di un prestatore di servizi fiduciari stabilito un altro Stato membro e stabilisce la libera circolazione nel mercato interno di tutti i prodotti conformi al regolamento.
  Il Capo II della proposta (articoli 5-8) è dedicato all'identificazione elettronica, e si incentra solo sugli aspetti transfrontalieri dell'identificazione elettronica stabilendo:
   l'obbligo di riconoscimento e accettazione reciproci dei mezzi di identificazione elettronica che rientrano in un regime da notificare alla Commissione alle condizioni fissate dal regolamento (articolo 5);
   le condizioni per la notifica dei regimi di identificazione elettronica (articolo 6);
   le informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione europea ai fini della notifica dei regimi di identificazione elettronica, e l'obbligo per la Commissione di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei regimi di identificazione elettronica notificati. Alla Commissione è inoltre conferita la facoltà di adottare atti di esecuzione per definire circostanze, formati e procedure di notifica (articolo 7);
   l'obbligo di collaborazione tra Stati membri per garantire l'interoperabilità dei Pag. 223mezzi di identificazione elettronica che rientrano in un regime notificato e per promuovere la sicurezza. La definizione di modalità per facilitare tale collaborazione vengono demandate ad atti di esecuzione della Commissione europea. Alla Commissione europea è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati che fissino i requisiti tecnici minimi al fine di agevolare per l'agevolazione dell'interoperabilità transfrontaliera dei mezzi di identificazione elettronica, fissando requisiti tecnici minimi (articolo 8).

  A questo riguardo sarebbe opportuno chiedere al Governo se la previsione di una delega alla Commissione europea a tempo indeterminato per quanto riguarda la definizione dei requisiti tecnici minimi possa considerarsi coerente rispetto alla necessità di una tempestiva individuazione di tali requisiti ai fini del riconoscimento reciproco delle identificazioni digitali.
  Il Capo III, comprendente gli articoli da 9 a 37 ripartiti in 8 sezioni, disciplina i servizi fiduciari.
  In particolare, nella sezione 1 sono contenute disposizioni generali in materia di: responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e non qualificati (articolo 9); riconoscimento e accettazione dei servizi fiduciari qualificati prestati da un prestatore stabilito in un paese terzo (articolo 10); trattamento e protezione dei dati personali. In particolare i prestatori di servizi fiduciari e gli organismi di vigilanza sono tenuti a garantire un trattamento dei dati leale e lecito ai sensi della direttiva 95/46/CE (articolo 11); accessibilità per le persone con disabilità (articolo 12).
  La sezione 2 disciplina la vigilanza, stabilendo:
   l'obbligo per gli Stati membri di istituire organismi di vigilanza e i compiti di monitoraggio che tali organismi devono assolvere nei confronti dell'attività dei prestatori di servizi fiduciari e dei prestatori di servizi fiduciari qualificati (articolo 13); con riguardo all'articolo 13 potrebbe risultare opportuno acquisire l'avviso del Governo sul potenziale impatto in termini di disponibilità di personale, strumenti e risorse che l'attività di monitoraggio e di vigilanza potrebbe determinare sull'organismo di vigilanza nazionale;
   un meccanismo esplicito di mutua assistenza fra organismi di vigilanza negli Stati membri per facilitare la vigilanza transfrontaliera dei prestatori di servizi fiduciari (articolo 14); al riguardo segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo, anche alla luce delle attuali prassi di cooperazione già avviate tra gli organismi di vigilanza esistenti nell'ambito del FESA (Forum of European Supervisor Authority for Electronic Signatures), sul potenziale impatto della previsione di indagini congiunte, anche in considerazione del fatto che l'organismo di vigilanza ospitante dovrebbe assumersi la responsabilità delle azioni del personale dell'organismo di vigilanza assistito. Si ricorda che per l'Italia partecipa al FESA l'Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) istituita dal decreto-legge n. 83/2012;
   l'obbligo per i prestatori di servizi fiduciari di attuare provvedimenti tecnici e organizzativi appropriati per gestire i rischi legati alla sicurezza dei servizi da essi prestati, e di informare senza indugio gli organismi competenti di vigilanza e le altre autorità pertinenti di tutte le violazioni della sicurezza o perdite di integrità. La proposta prevede anche l'informazione degli organismi di vigilanza di altri Stati membri e della Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) qualora la violazione o la perdita di integrità riguardi due o più Stati membri (articolo 15);
   l'obbligo per i prestatori di servizi fiduciari qualificati di sottoporsi a una verifica annuale da parte di un organismo indipendente riconosciuto, per confermare all'organismo di vigilanza che adempiono gli obblighi sanciti dal regolamento (articolo 16); potrebbe risultare opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'eventualità che l'obbligo di sottoporsi ad una verifica annuale da parte di un organismo Pag. 224indipendente non possa risultare eccessivamente gravoso per i prestatori di servizi fiduciari qualificati dal punto di vista finanziario, sia nel caso di prestatori privati che nel caso di prestatori pubblici (ad es. Banca d'Italia, Stato maggiore della difesa);
   l'obbligo per gli Stati membri di disporre la preparazione di elenchi di fiducia che contengano informazioni sui prestatori di servizi fiduciari soggetti a vigilanza e sui servizi qualificati da essi offerti (articolo 18);
   i requisiti che i prestatori di servizi fiduciari qualificati devono soddisfare per essere riconosciuti come tali (articolo 19); con riguardo all'articolo 19 segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo sulla ipotesi di definire una soglia minima uniforme a livello UE per il regime assicurativo di responsabilità civile, al fine di fornire a tutti i cittadini europei una copertura adeguata e per evitare il rischio di una distorsione nella concorrenza, qualora i premi assicurativi minimi variassero a seconda dello Stato membro di stabilimento.

  La sezione 3 disciplina la firma elettronica. Si stabilisce in particolare che le firme elettroniche qualificate abbiano lo stesso effetto giuridico delle firme autografe, e che gli Stati membri garantiscano l'accettazione transfrontaliera delle firme elettroniche qualificate, nel contesto della fornitura di servizi pubblici (articolo 20). Rinviando ad atti delegati di futura adozione da parte della Commissione europea la fissazione di criteri specifici, la sezione 3 contiene inoltre indicazioni in merito a: requisiti per i certificati di firma qualificata e per i dispositivi per la creazione di firme elettroniche qualificate, nonché per la certificazione di tali dispositivi (articolo 21); requisiti per i dispositivi per la creazione di una firme elettroniche qualificate (articolo 22), nonché per la certificazione di tali dispositivi (articolo 23). In particolare l'articolo 23 stabilisce che i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata possano essere certificati da appropriati organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri, purché siano stati sottoposti a un processo di valutazione di sicurezza condotto conformemente a una delle norme sulla valutazione da stabilire a cura della Commissione mediante atti di esecuzione; servizi di convalida qualificati (articolo 26); conservazione delle firme elettroniche qualificate (articolo 27).
  Una analoga articolazione del contenuto, sebbene più breve, è utilizzata per la sezione 4 (sigilli elettronici delle persone giuridiche, artt .28-31), per la sezione 5 (validazione temporanea elettronica, articoli 32-33) e per la sezione 6 (documenti elettronici), Sezione 7 (servizi elettronici di recapito), Sezione 8 (autenticazione dei siti web). In tutte le sezioni la definizione di una normativa specifica è demandata ad atti delegati e atti di esecuzione della Commissione europea.
  Anche relativamente alle sezioni da 3 a 8 vale quanto osservato al Capo II in merito all'opportunità di un conferimento di deleghe a tempo indeterminato su ampia parte della disciplina relativa a requisiti tecnici fondamentali, soprattutto in considerazione dell'obbligo immediato di riconoscimento di documenti elettronici di altri Stati membri che l'entrata in vigore del regolamento imporrebbe. Con specifico riferimento all'articolo 23, relativo alla certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata, sarebbe opportuno chiedere al Governo se il dettato della norma, che parrebbe prevedere la mera facoltà e non l'obbligo di una certificazione da parte di appropriati organismi pubblici o privati, non possa avere ripercussioni negative sul livello di sicurezza da garantire agli utilizzatori.
  L'articolo 38 del Capo IV contiene le disposizioni per l'esercizio delle deleghe a norma dell'articolo 290 del TFUE (atti delegati), che dà la facoltà al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo.Pag. 225
  L'articolo 39 del Capo V definisce la procedura di comitato necessaria per il conferimento delle competenze di esecuzione alla Commissione nei casi in cui, conformemente all'articolo 291 del TFUE, sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Nel caso della proposta di regolamento in questione si applicherà la «procedura d'esame».
  Con riferimento agli articoli 38 e 39, sarebbe opportuno chiedere al Governo se il conferimento alla Commissione rispettivamente del potere a tempo indeterminato di adottare atti delegati e di adottare atti di esecuzione pressoché su tutte le materie oggetto della proposta di regolamento non rischi di sottrarre parte della disciplina all'intervento diretto del legislatore europeo.
  Le disposizioni finali sono contenute nel Capo VI (articoli 40-42). In particolare si prevede l'abrogazione della direttiva 1999/93/CE relativa alla firma elettronica (articolo 41).
  L'articolo 42 stabilisce che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma non prevede, come accade invece in altri casi precedenti, un congruo termine differito per l'inizio della sua applicazione.
  In sostanza, il regolamento sembra introdurre obblighi immediati di riconoscimento reciproco delle identificazioni elettroniche e dei servizi fiduciari elettronici tra gli Stati membri senza fornire tuttavia contestualmente i parametri specifici, tecnici e organizzativi, che potrebbero risultare necessari per provvedere al corretto adeguamento delle amministrazioni nazionali. In proposito sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo sull'opportunità di proporre il differimento dell'applicazione del regolamento ad una data successiva alla sua entrata in vigore, in modo tale da consentire che nell'intervallo di tempo tra l'entrata in vigore e l'applicazione si adottino le norme tecniche necessarie al pieno funzionamento dei meccanismi di interoperabilità.
  Quanto alla base giuridica e sussidiarietà, la proposta di regolamento – analogamente alla direttiva 1999/93/CE che va ad abrogare – ha come base giuridica l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 95 TCE), nel quale si stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
  In merito a tale scelta ritiene opportuno evidenziare che la proposta interviene in una materia, quale la certezza dell'identità on line, che ha certamente rilevanza per la fiducia nelle transazioni del mercato interno, ma che soprattutto costituisce il presupposto stesso per l'esercizio transnazionale dei più ampi diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione europea. Sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo circa l'opportunità di prevedere una base giuridica più ampia per un atto che ha l'ambizione di instaurare un quadro giuridico complessivo transettoriale che permetta ai cittadini europei di avvalersi appieno di strumenti quali l'amministrazione in linea (e-Government), i servizi sanitari on line (e-health), la giustizia elettronica (e-justice). A questo proposito osserva che la stessa relazione introduttiva alla proposta, oltre a ricordare l'impegno dell'Agenda digitale europea (COM(2010)245) a sostenere l'economia digitale attraverso il miglioramento dell'interoperabilità e la lotta alla criminalità informatica, sottolinea che nella Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione (COM(2010)603) la Commissione ha ulteriormente ribadito la necessità di risolvere i principali problemi che impediscono ai cittadini europei di godere dei vantaggi di servizi digitali transfrontalieri.
  Con specifico riferimento alla motivazione della proposta rispetto al principio di sussidiarietà, nella relazione illustrativa la Commissione europea si limita a osservare che l'obiettivo della proposta non possa essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma possa Pag. 226essere realizzato meglio attraverso un intervento legislativo a livello UE, a causa della natura transnazionale del problema della interoperabilità dell'identificazione elettronica e dei servizi fiduciari connessi. La Commissione sottolinea in particolare che l'assenza di certezza giuridica in presenza di disposizioni nazionali eterogenee derivanti da interpretazioni divergenti della direttiva sulle firme elettroniche e la mancanza di interoperabilità fra i sistemi di firma elettronica istituiti a livello nazionale in seguito all'applicazione non uniforme delle norme tecniche, richiederebbero un tipo di coordinamento fra Stati membri che può realizzarsi in modo più efficace a livello dell'UE. A giudizio della Commissione europea, un coordinamento volontario fra Stati membri non sarebbe in grado di realizzare gli obiettivi della proposta e produrrebbe una duplicazione di sforzi, l'istituzione di standard diversi e la messa in moto di complesse procedure amministrative inerenti ad un coordinamento istituito mediante accordi bilaterali e multilaterali.
  A questo riguardo intende innanzitutto osservare che rispetto alla direttiva 1999/93/CE, che disciplina in 15 articoli i soli aspetti relativi alla firma elettronica, la proposta di regolamento consta di 42 articoli organizzati in sei capi. Tale ampiezza del corpo normativo non è tuttavia dovuta al carattere maggiormente dettagliato della disciplina proposta, elemento che sarebbe per altro auspicabile in un regolamento, che in quanto completamente e direttamente applicabile, dovrebbe sostituire in maniera esaustiva le differenti e spesso complesse legislazioni nazionali. L'ampiezza deriva invece esclusivamente dal fatto che la proposta interviene in materie precedentemente non oggetto di normativa UE, quali l'identificazione elettronica, il sigillo elettronico, i servizi di recapito qualificato, l'autenticazione dei siti web e i documenti elettronici. Va sottolineato, per altro, che la proposta non riguarda soltanto – come il titolo lascerebbe intendere – la rimozione di ostacoli tecnici e normativi che impediscono la realizzazione di un mercato unico digitale, ma va a disciplinare in maniera particolareggiata diverse materie che spaziano dalla privacy nel trattamento dei dati alla vigilanza degli Stati membri sulla certezza e validità delle certificazioni: materie sulle quali ha una forte valenza la legislazione nazionale.
  Ricorda, inoltre, che l'articolo 38 del capo IV della proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione pressoché su tutte le materie oggetto della proposta di regolamento.
  Ciò potrebbe determinare alcune pericolose conseguenze. Innanzitutto si sottrae una parte notevole della disciplina al controllo del legislatore europeo, che interverrebbe solo nella fissazione dei principî e meccanismi essenziali di funzionamento; in secondo luogo si rende di fatto non direttamente applicabile il regolamento proposto, in quanto troppo generico suo contenuto, al punto che definirebbe una «delega in bianco».
  Per di più l'articolo 42 prevede che il regolamento entri in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella GUUE; un termine assolutamente incongruo, considerando i tempi necessari a tutti gli Stati membri per renderne effettivamente operativa l'applicazione. Di fatto il regolamento introdurrebbe obblighi immediati di riconoscimento reciproco dei servizi fiduciari tra gli Stati membri, senza fornire tuttavia contestualmente i parametri specifici tecnici e organizzativi, che risultano indispensabili per provvedere al corretto adeguamento da parte delle amministrazioni nazionali alle disposizioni del regolamento, e che costituiscono il presupposto della possibilità di reciproco riconoscimento in un regime di interoperabilità digitale.
  Alla luce di quanto esposto, ritiene altresì che, ai fini della prosecuzione dell'esame sia necessario l'intervento presso la nostra Commissione del Governo, tenendo conto che il termine per l'adozione della nostra valutazione scade il 3 settembre 2012.

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  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 18 luglio 2012 — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 16.15.

Sulla XLVII riunione della COSAC, svolta a Copenaghen 22-24 aprile 2012.

  Mario PESCANTE, presidente, ricorda che lo scorso 22-24 aprile 2012 si è svolta a Copenaghen la XLVII riunione della COSAC, alla quale hanno preso parte, in rappresentanza della XIV Commissione, il vicepresidente onorevole Farinone e gli onorevoli Formichella e Consiglio.
  Invita quindi l'onorevole Farinone a illustrare la relazione predisposta.

  Enrico FARINONE (PD) illustra la relazione (vedi allegato 9).

  La Commissione prende atto.

Sulla riunione dei Presidenti COSAC, svolta a Limassol (Cipro), 8-9 luglio 2012.

  Mario PESCANTE, presidente, ricorda che lo scorso 8-9 luglio 2012 si è svolta a Limassol (Cipro) la riunione dei Presidenti COSAC, alla quale ha preso parte, in rappresentanza della XIV Commissione, il vicepresidente della Commissione, onorevole Farinone.

  Invita quindi l'onorevole Farinone a illustrare la relazione predisposta.

  Enrico FARINONE (PD) illustra la relazione (vedi allegato 10).

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 16.25.

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