CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 luglio 2012
684.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 145

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

  La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge.

  Sandro BRANDOLINI (PD), relatore, rileva che il nuovo testo unificato elaborato Pag. 146dalla Commissione Lavoro completa il quadro normativo relativo all'assetto e al funzionamento degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza in favore dei liberi professionisti, al fine di affrontare i profili di criticità emersi a distanza di circa quindici anni dall'adozione dei provvedimenti di privatizzazione. Il provvedimento è volto, in particolare, a garantire la stabilità finanziaria della gestione delle cosiddette casse privatizzate, nonché l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali a vantaggio dei professionisti, in un quadro di equilibrio dei conti pubblici e di rispetto dell'autonomia degli enti interessati.
  La Commissione Agricoltura non ha diretta competenza sulla materia oggetto del provvedimento, se non per il fatto che esso riguarda anche l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).
  Quanto al contenuto del testo unificato, l'articolo 1 definisce il regime giuridico degli enti previdenziali dei professionisti, peraltro ribadendo il contenuto di molte disposizioni vigenti, recate dal decreto legislativo n. 509 del 1994.
  L'articolo 2 prevede l'obbligo per gli enti di adottare, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, appositi regolamenti riguardanti le modalità di attuazione dello statuto; la disciplina dei contributi e delle prestazioni; le regole di contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi; il limite massimo del numero dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione e di controllo, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità, in analogia con le norme che regolano le forme pensionistiche complementari; i criteri e i limiti negli investimenti delle risorse gestite nell'interesse degli iscritti; le modalità di assegnazione, tramite procedure di evidenza pubblica, di lavori, servizi e forniture; la responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione; la disciplina dei casi di conflitto di interessi; le modalità di attivazione del procedimento amministrativo e di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. I regolamenti devono essere adottati nel rispetto di linee guida definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sugli enti.
  L'articolo 3 reca disposizioni in materia di vigilanza, disponendo in primo luogo l'istituzione, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia e delle finanze, di apposite direzioni preposte alla vigilanza su tali enti. Inoltre, viene previsto un termine per la conclusione dei procedimenti inerenti l'approvazione dello statuto e dei regolamenti da parte delle autorità vigilanti, nonché per le delibere in materia di contributi e prestazioni.
  L'articolo 4 demanda ad un apposito decreto interministeriale l'individuazione dei parametri necessari per la valutazione di stabilità delle gestioni previdenziali, nonché le modalità di redazione dei bilanci pluriennali di mandato, al fine di promuovere una maggiore efficienza nella gestione dei profili di rischio e di rendimento degli investimenti.
  L'articolo 5 estende agli enti previdenziali il regime tributario delle forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con applicazione di una tassazione sostitutiva dei rendimenti maturati con aliquota più bassa di quella ordinaria, nonché l'imposizione sostitutiva delle prestazioni erogate. Inoltre, si prevede l'applicazione di un trattamento fiscale di miglior favore agli enti che stipulano fra loro accordi di tipo consortile, con lo scopo di perseguire maggiore efficienza gestionale attraverso l'utilizzo congiunto della medesima struttura o attività di servizio, inerenti uno o più funzioni.
  L'articolo 6, dopo aver dettato norme per la liquidazione degli enti in caso di perdurante disavanzo, istituisce un fondo di garanzia tra gli iscritti, al fine di assicurare stabilità finanziaria e certezza dei trattamenti previdenziali. Il fondo è finanziato direttamente delle casse, per far fronte ad Pag. 147interventi straordinari in caso di insolvenza o di non sufficiente copertura delle riserve necessarie al pagamento delle prestazioni. Il fondo di garanzia, avente personalità giuridica e con gestione autonoma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. I singoli enti hanno l'obbligo di riservare una quota delle risorse finanziarie gestite quale partecipazione al fondo di garanzia. Tali quote rimangono nella disponibilità dei singoli enti fino al momento dell'utilizzazione da parte del fondo di garanzia. L'entità delle quote da versare in rapporto all'ammontare delle risorse assistite dalla garanzia, nonché la determinazione dei criteri e dei limiti degli interventi del fondo di garanzia, sono rimesse ad un apposito decreto attuativo. L'organizzazione interna e il funzionamento del fondo di garanzia sono disciplinati da un apposito statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo Stato si configura come prestatore di ultima istanza secondo criteri, condizioni e modalità da definire con successivo decreto.
  L'articolo 7 disciplina la possibilità per gli enti di accorparsi tra loro ed includere altre categorie professionali «similari» di nuova istituzione (comprese le professioni non regolamentate), nel caso in cui queste siano prive di una protezione previdenziale pensionistica.
  L'articolo 8 reca disposizioni volte a garantire l'adeguatezza delle prestazioni erogate dalle casse professionali. A tal fine, in primo luogo si prevede la possibilità di adottare variazioni in aumento di carattere permanente delle aliquote contributive, attraverso il contestuale incremento dell'aliquota soggettiva (a carico del professionista e legata all'entità del suo reddito) e dell'aliquota integrativa (a carico della committenza, legata al volume d'affari annuale); inoltre, si consente l'utilizzo della percentuale di contributo integrativo eccedente la misura del 2 per cento per finalità previdenziali, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.
  L'articolo 9 reca disposizioni in materia di previdenza complementare, riconoscendo la possibilità di aderire alle forme pensionistiche istituite dagli enti anche ai professionisti non iscritti all'ente promotore e agli esercenti professioni non regolamentate.
  L'articolo 10 prevede la facoltà per gli enti di istituire prestazioni di natura solidaristica in favore dei propri iscritti, comprese forme di integrazione del reddito per sospensione o per cessazione dell'attività professionale.
  L'articolo 11 dispone la non applicabilità del massimale contributivo ai soggetti iscritti agli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996.
  L'articolo 12 riduce del 50 per cento il numero dei componenti degli organi di indirizzo generale degli enti.
  L'articolo 13 detta disposizioni finali, intervenendo in particolare sull'attività della Commissione di vigilanza degli enti previdenziali (COVIP).
  L'articolo 14 delega il Governo all'adozione, entro un anno, di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia.
  Precisando di non avere rilievi da formulare, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Angelo ZUCCHI (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

  La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 495.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Pag. 148

  Antonio CUOMO (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame è stato predisposto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia, ed è sottoposto al parere parlamentare sulla base del dettato dell'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, che ha ridisciplinato il sistema di riparto delle risorse che lo Stato assegna agli enti ed organismi indicati dalla legge medesima, in precedenza definito con la legge n. 549 del 1995.
  Il comma 2 di detto articolo 32 ha, infatti, stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. È stato, altresì, disposto che il riparto delle risorse stanziate su ciascuna di tali unità previsionali debba essere annualmente effettuato entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Il successivo comma 3 dell'articolo 32 ha stabilito che la dotazione delle unità previsionali di base di cui al comma 2 sia quantificata annualmente in sede di legge finanziaria (quale legge di spesa a carattere permanente). La tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001 reca il riepilogo delle somme totali a legislazione vigente, suddivise per Ministero, che sono interessate dalla procedura di accorpamento in un'unica unità previsionale di base e dalla connessa riduzione. Relativamente al Ministero delle politiche agricole tale somma, che ammontava a 6,714 milioni di euro, ha subito ripetute riduzioni per effetto delle successive leggi finanziarie.
  Lo schema di decreto ministeriale in esame provvede a ripartire lo stanziamento iscritto sul capitolo 2200 «Somma da erogare ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 2.500.000 euro per il 2012. Tale importo è conseguente alla autorizzazione di spesa iscritta nel bilancio 2012 e quantificata con la legge di stabilità 2012.
  Nell'anno 2011, le risorse assegnate sono state più contenute, anche per effetto della legge di stabilità 2011, che all'articolo 1, comma 13, aveva disposto di accantonare e rendere indisponibile una somma pari a 250.000 euro. Degli iniziali 2.453.000 euro pertanto, lo schema di riparto per il 2011 ha disposto l'attribuzione di risorse pari a 2.203.000 euro.
  In merito all'evoluzione subita dal capitolo 2200, va rilevato che l'esercizio 2010, oltre a recare un cospicuo finanziamento per l'UNIRE (ma riservato all'Ente per l'ippodromo di Merano) e a incrementare le risorse destinate all'INRAN, non scontava ancora la riduzione disposta dall'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 del 2010, poiché quando si è proceduto alla sua applicazione l'intero importo era risultato già impegnato. La norma, che disponeva che dall'entrata in vigore del provvedimento fosse applicata una riduzione sugli stanziamenti dei capitoli di spesa delle diverse amministrazioni centrali relativi ai contributi ad enti, istituti, fondazioni, pari al 50 per cento della dotazione dell'anno 2009, ha pertanto dispiegato tutti i suoi effetti negli esercizi successivi. A decorrere quindi dall'esercizio 2011 l'importo iscritto nella legge di stabilità (che per il 2009 era pari a 5.000.000 di euro) deve scontare una riduzione di 2.500.000 euro.
  Lo schema in esame effettua il riparto dello stanziamento disponibile fra i soggetti già considerati nel precedente esercizio, con l'esclusione del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici, del quale è stata disposta la soppressione con il decreto-legge n. 78 del 2010, con trasferimento dei compiti e delle attribuzioni esercitati dal Centro all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN).
  A decorrere dal 7 luglio, con l'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, in corso di conversione, tuttavia, anche l'INRAN è stato soppresso. Per effetto di detta soppressione Pag. 149funzioni e compiti sono stati attribuiti al CRA, con l'esclusione delle competenze acquisite dall'INRAN nel settore delle sementi elette, che sono state trasferite all'Ente risi.
  In merito agli enti del settore ippico, si ricorda che l'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 98 del 2011, ha trasformato l'UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, struttura a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, che è subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici facenti capo all'UNIRE. Anche per tale soggetto è tuttavia prevista la soppressione dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 87 del 2012, in corso di conversione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Le funzioni già esercitate dall'Agenzia e le relative risorse saranno ripartite con decreti interministeriali fra il Ministero e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rideterminerà le dotazioni organiche del Ministero.
  Illustra quindi gli stanziamenti previsti dallo schema in esame per il 2012, ponendoli a raffronto con gli stanziamenti previsti dagli analoghi provvedimenti dei due anni precedenti.
  Secondo la relazione illustrativa, il riparto effettuato con il provvedimento in esame è destinato a finanziare quanto segue: il funzionamento dell'INEA, anche a copertura degli oneri derivanti dalla gestione della rete di informazione contabile agricola (RICA), gestita dall'Istituto in qualità di organo di collegamento tra l'Italia e l'Unione europea; il funzionamento dell'INRAN, le cui entrate coprono solo in parte il pagamento degli stipendi del personale; l'adesione dell'Italia ad organismi internazionali operanti nel settore agricolo, che hanno avanzato le richieste relative alla prescritta quota annuale.
  Gli organismi internazionali in questione sono: l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP), organismo intergovernativo istituito dalla Convenzione internazionale di Parigi del 18 aprile 1951 e responsabile delle cooperazione internazionale per la protezione dei vegetali, che agisce in un ambito regionale circoscritto all'area europea e mediterranea; il Comitato nazionale attraverso il quale opera la Commissione internazionale irrigazione e drenaggio (ICID); la Federazione europea di zootecnia di Roma (FEZ), che riunisce a livello internazionale organizzazioni nazionali del comparto zootecnico presenti in 37 paesi europei o appartenenti all'area mediterranea, organizzazione non governativa che gode di un particolare status consultivo, dove confluiscono gli interessi del mondo scientifico e accademico, del settore economico e produttivo, della pubblica amministrazione, degli allevatori.
  Ricorda infine che allo schema di decreto è allegata la documentazione sull'attività svolta da parte degli enti per i quali si prevede l'ulteriore finanziamento.
  Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Giovanna NEGRO (LNP) chiede chiarimenti sul finanziamento a favore dell'INRAN, considerato che lo stesso è stato recentemente soppresso.

  Angelo ZUCCHI (PD), presidente, fa presente che lo schema di decreto è stato presumibilmente predisposto prima dell'entrata in vigore del decreto-legge che ha disposto la soppressione dell'INRAN e che, in ogni caso, l'INRAN ha operato nel 2012. Sulla questione, sarà comunque possibile chiedere chiarimenti al Governo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 15.40

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

  La seduta comincia alle 15.40.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Testo unificato C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Pag. 150Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Vernetti e C. 5166 Argentin.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge.

  Carlo NOLA (PdL), relatore, fa presente che il testo unificato elaborato dalla Commissione Trasporti reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, recata dal codice della strada.
  L'esercizio della delega dovrà avvenire secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, osservando i seguenti princìpi di carattere generale: a) riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, in armonia con le modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge; b) revisione della disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori.
  Sono inoltre dettati i seguenti principi e criteri direttivi, cui ispirare i decreti legislativi di attuazione: a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade; b) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti; c) revisione dell'apparato sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea; revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, adeguandolo alla giurisprudenza, in particolare prevedendo: 1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento; 2) inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei bambini e degli utenti deboli; 3) qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo altresì che la comunicazione della decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo; d) revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada, anche adeguandolo all'impiego dei nuovi strumenti di controllo a distanza, e del corrispondente regime delle spese, prevedendo altresì l'introduzione di procedure per la notifica degli atti di accertamento anche mediante posta elettronica certificata, nonché di disposizioni volte a consentire il pagamento immediato della sanzione pecuniaria, anche in forma elettronica, all'atto stesso della contestazione della violazione, ovvero entro i cinque giorni successivi, con conseguente applicazione di una riduzione dell'ammontare della sanzione medesima; e) revisione, coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, individuando Pag. 151eventualmente ambiti di competenza diversi; f) semplificazione delle procedure previste per il ricorso al prefetto; g) riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali, e delle condizioni di particolare necessità ed urgenza connessi all'attivazione dei predetti servizi ausiliari; h) ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento, introducendo inoltre forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità dell'esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni; i) definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici; l) attribuzione al Ministero della salute del compito di predisporre linee guida cogenti per garantire a livello nazionale uniformità dell'operato delle commissioni mediche locali, nell'ambito delle procedure per la verifica dei requisiti fisici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida; m) disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di invalidi; n) introduzione di disposizioni atte a favorire, anche in relazione all'evoluzione del progresso tecnologico, la diffusione e l'installazione di sistemi telematici ed elettronici applicati ai trasporti ai fini della sicurezza della circolazione; o) previsione di apposite disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità, al fine di preservare l'incolumità degli utenti e di garantire idonei livelli di circolazione veicolare, attribuendo, esclusivamente in tal caso, la facoltà all'ente proprietario o al concessionario di autostrade di imporre l'utilizzo di pneumatici invernali, ove non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza mediante il ricorso a soluzioni alternative; p) riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale; q) introduzione di disposizioni volte a favorire l'installazione facoltativa sui veicoli a due ruote di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati, atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata; r) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote; s) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, in un'ottica di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente.
  Sugli schemi di decreto legislativo è prevista l'acquisizione del parere parlamentare.
  In relazione al principio di delega concernente la delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, il Governo è autorizzato ad emanare regolamenti per disciplinare i procedimenti amministrativi relativi alle materie di seguito elencate: a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità; b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto dei carichi sporgenti trasportati; c) aggiornamento della segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali in materia, e organizzazione della circolazione; d) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici; e) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore e di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione; f) introduzione e definizione, nella classificazione Pag. 152dei veicoli, di veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone; g) classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'Unione europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e disciplina della loro circolazione su strada; h) procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, nonché di produzione delle targhe automobilistiche; i) disciplina della patente di guida di categoria BS, prevedendo che i possessori di tale patente possano conseguire anche la patente di guida per il traino di un rimorchio di massa superiore a 750 chilogrammi; l) disciplina per la tutela dell'utenza debole sulle strade, prevedendo, in particolare, sistemi per la sicurezza e per la visibilità notturna dei ciclisti; m) disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle targhe originali.
  In conclusione, segnala che appare di particolare interesse per la Commissione Agricoltura la previsione di regolamenti volti alla disciplina dei procedimenti amministrativi riguardanti la classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici.
  Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito

  Angelo ZUCCHI (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 15.45

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 17 luglio 2012.

Interventi per il settore ittico.
C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe, C. 5192 Catanoso, C. 5199 Paolo Russo e C. 5281 Callegari.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'11 luglio 2012, a pagina 251, prima colonna, alla decima riga, le parole: «(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio/conclusione – Relazione favorevole con oss/cond).» sono sostituite con le seguenti «(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio).»