CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 luglio 2012
681.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 13 LUGLIO 2012

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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 8.40.

Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'Ente «Parco nazionale Gran Paradiso».
C. 4193 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento che modifica l'articolo 80, comma 25, della legge n. 289 del 2002, disponendo che il Parco nazionale Gran Paradiso abbia una sede in un comune situato nel versante piemontese e una sede in un comune situato nel versante valdostano del medesimo parco, anziché una Pag. 66sede legale a Torino e una sede amministrativa ad Aosta, come ora previsto. In proposito, giudica opportuna una conferma da parte del Governo riguardo all'assenza di spese connesse al trasferimento delle sedi dell'Ente Parco.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rappresenta che l'articolo 1 della proposta normativa, relativo alla modifica della sede legale e amministrativa dell'Ente parco, rispettivamente da Torino ed Aosta ad altri due comuni situati l'uno nel versante piemontese e l'altro nel versante valdostano del parco medesimo, presenta elementi di indeterminatezza in quanto sarebbe opportuno che venisse specificato, quantomeno, il comune in cui viene fissata la sede legale dell'Ente parco. Rappresenta che i necessari adempimenti connessi al trasferimento delle sedi potrebbero comportare incrementi di spesa nel breve periodo. Infine, evidenzia che la predetta norma dovrebbe essere integrata, prevedendo che al personale in servizio presso le suddette sedi non è dovuto alcun emolumento, comunque denominato, aggiuntivo rispetto al trattamento in essere, volto a compensare il mutamento della sede di servizio.

  Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 4913, recante modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'Ente «Parco nazionale Gran Paradiso»;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, ha evidenziato l'esigenza di integrare il testo della proposta di legge, prevedendo che al personale dell'Ente «Parco nazionale Gran Paradiso» chiamato a prestare servizio presso le nuovi sedi non è dovuto alcun emolumento aggiuntivo rispetto al trattamento in essere, volto a compensare il mutamento della sede di servizio;
   ritenuto necessario stabilire che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti connessi con il mutamento delle sedi dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Disposizioni finanziarie). – 1. Al personale dell'Ente «Parco nazionale Gran Paradiso» trasferito dalle attuali sedi di servizio presso le sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non è dovuto alcun emolumento aggiuntivo rispetto al trattamento in essere.
  2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.
C. 5342 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, fa presente che il testo, modificato nel corso dell'esame al Senato, è corredato di relazione Pag. 67tecnica, aggiornata in seguito alla trasmissione da parte dell'altro ramo del Parlamento. In riferimento alle norme considerate dalla relazione tecnica e alle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva che l'articolo 1, concernente il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero, evidenzia che lo stanziamento attualmente previsto per il rinnovo di tali organismi è, in gran parte, da porre in relazione all'attuale sistema di voto per corrispondenza che viene soppresso dal testo in esame. Rileva, inoltre, che le nuove modalità di voto saranno definite con un futuro regolamento, sul quale dovranno esprimersi le competenti Commissioni parlamentari: pur rilevando che l'onere è configurato come limite massimo di spesa, in mancanza di indicazioni sulle nuove modalità di voto non risulta possibile verificare se tale stanziamento sia congruo rispetto alle esigenze da finanziare. Evidenzia peraltro che, in base ad una nota trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato, lo stanziamento di 2 milioni di euro per il 2014 sarebbe completamente destinato alla realizzazione del sistema di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica. Ritiene, pertanto, opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi volti ad assicurare che le modalità di voto in questione siano effettivamente finanziabili nell'ambito del limite di spesa previsto. Fa presente che tale chiarimento deve essere fornito anche alla luce delle modifiche apportate al testo durante il corso dell'esame al Senato: rammenta infatti che il testo originario del provvedimento prevedeva che le elezioni dovessero svolgersi mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, mentre il testo licenziato dal Senato prevede lo svolgimento anche mediante l'utilizzo di tale tecnologia: la nuova formulazione, dunque, permette di prevedere anche l'utilizzo di sistemi non informatizzati, i cui costi non risulterebbero considerati dalla relazione tecnica. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 1, comma 3, osserva che, come confermato anche dal rappresentante del Governo durante l'esame in prima lettura presso il Senato della Repubblica, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla quantificazione dei risparmi di spesa dei quali è previsto l'utilizzo ai sensi del comma 3-bis, in assenza dell'aggiornamento della relazione tecnica, ritiene opportuno acquisire dal Governo i necessari elementi informativi. In particolare, rileva che si dovrebbe chiarire l'ammontare delle riduzioni lineari previste a valere sui capitoli 3180 e 3190 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, nei quali si registrano i suddetti risparmi di spesa. Ricorda, in proposito, che il disegno di legge di assestamento relativo all'anno 2012, all'esame della Camera, prevede anche una riduzione pari a 900.000 euro per l'anno 2012 del suddetto capitolo 3180.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO assicura la congruità degli stanziamenti e comunque il rispetto del tetto di spesa previsto nel provvedimento. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Evangelisti 1.2 e 1.3, e Picchi 1.4 e 1.8, in quanto suscettibili di comportare conseguenze negative per la finanza pubblica.
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5342 di conversione del decreto-legge n. 67 del 2012 recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo 1;
   rilevato che la relazione tecnica, riferita al testo all'esame della Camera dei deputati, ha confermato in 3.539.000 euro per l'anno 2012 l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dal rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero,
  esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 68

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.8 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 8.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 8.55.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 490.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e contiene, altresì, una clausola di invarianza degli oneri. Relativamente ai profili finanziari attinenti alle norme dello schema di decreto legislativo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, non ha rilievi da formulare, nel presupposto che il meccanismo tariffario attualmente previsto per i corsi di formazione per gli utilizzatori degli articoli pirotecnici si intenda esteso, con le medesime condizioni anche ai nuovi corsi riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori. Sul punto reputa opportuna una conferma da parte del rappresentante del Governo.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma che il meccanismo tariffario di cui all'articolo 4, del decreto legislativo n. 58 del 2012 è esteso anche ai nuovi corsi di formazione previsti dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere.
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (atto n. 490);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo il quale ha confermato che il meccanismo tariffario di cui all'articolo 4, del decreto legislativo n. 58 del 2012 è esteso anche ai nuovi corsi di formazione previsti dall'articolo 1 del provvedimento in esame,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva Pag. 692008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Atto n. 486.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo VI del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e che lo schema di decreto è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 33 della legge n. 88 del 2009.
  Esaminando i profili finanziari del provvedimento, con riferimento alle modifiche della disciplina dell'Organismo per l'elenco dei confidi, di cui all'articolo 3, osserva che il provvedimento in esame affida al Ministero dell'economia e delle finanze la nomina di un proprio rappresentante nell'organo di controllo. In proposito, al fine di escludere eventuali effetti onerosi, andrebbe chiarito se siano previsti a carico del bilancio dello Stato emolumenti, anche di natura non retributiva, per il componente dell'organo di controllo di nomina ministeriale. Sempre con riferimento all'Organismo per l'elenco dei confidi, rileva che il provvedimento riduce – dall'1 per cento dei crediti garantiti al 5 per mille delle garanzie concesse – l'ammontare dei contributi posti a carico degli iscritti al medesimo Organismo.
  A suo avviso andrebbe chiarito, altresì, se il nuovo parametro di finanziamento sia comunque idoneo ad assicurare l'integrale copertura dei costi sostenuti dell'Organismo. Circa l'estensione degli obblighi di aggiornamento professionale prevista dal testo con riferimento ad alcuni soggetti (amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori degli iscritti negli elenchi degli agenti e dei mediatori creditizi), andrebbe acquisita una conferma in ordine all'assenza di effetti finanziari, tenuto conto che a legislazione vigente, ai sensi del decreto legislativo n. 141 del 2010, i costi per l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dell'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti e dei mediatori gravano integralmente sugli iscritti mediante una contribuzione quantificata dallo stesso Organismo in base ai costi effettivi dei compiti svolti. Riguardo all'articolo 22 che assegna al Ministero dell'economia e non più all'ente gestore, Consap SpA, il contributo degli aderenti al sistema di prevenzione delle frodi, ritiene che andrebbe chiarito se ed eventualmente in quale misura la norma incida sulle risorse a disposizione dell'ente gestore e, più in generale, su quelle destinate alle attività in esame, atteso che non sembrerebbe modificato il meccanismo di finanziamento del predetto ente quale responsabile del trattamento dei dati personali e dell'archivio. Fa presente che, considerata inoltre la significativa estensione dei compiti di vigilanza affidati alla Banca d'Italia, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Guardia di finanza, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità – per le amministrazioni interessate – di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già assegnate in base alla vigente normativa. Con riferimento all'articolo 7 reputa utile acquisire una conferma circa la neutralità finanziaria della norma. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 31, comma 1, in maniera più conforme alla prassi in materia.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di poter svolgere i necessari approfondimenti.

Pag. 70

  Maino MARCHI (PD) fa presente di avere consegnato al relatore una proposta ai fini della predisposizione del parere. In particolare, anche a nome del collega Vannucci, suggerisce di inserire nelle premesse un richiamo alla circostanza che il decreto legislativo n. 141 del 2010 non ha fatto espresso riferimento alla finanza mutualistica e solidale, come invece richiesto dai pareri delle Commissioni finanze e bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, nonché alla necessità di un'ulteriore integrazione del richiamato decreto legislativo in tale senso. Conseguentemente, per la predisposizione della parte dispositiva del parere, propone l'inserimento di un rilievo volto a prevedere un comma aggiuntivo all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che preveda che i soggetti che operano nella finanza mutualistica e solidale siano iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del medesimo testo unico e possano svolgere la propria operatività, in considerazione del valore sociale, nel rispetto delle modalità operative determinate da Banca d'Italia.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

  La seduta comincia alle 9.10.

Indagine conoscitiva sul disegno di legge di rendiconto per il 2011, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento.
(Deliberazione).

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che, nella riunione del 4 luglio 2012, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva deliberato di procedere ad un'indagine conoscitiva sul disegno di legge di rendiconto per il 2011, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento. Fa presente che ha pertanto sottoposto la bozza di programma al Presidente della Camera e ha acquisito l'intesa, prevista dall'articolo 144, comma 1, del Regolamento, ed è possibile quindi procedere alla formale deliberazione dell'indagine.
Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine sulla base del programma concordato, che prevede l'audizione di rappresentanti della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato e dei responsabili dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 12 luglio 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.