CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2012
680.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 143

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.
C. 5322-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'Assemblea ha comunicato il ritiro delle proposte emendative a prima firma dell'onorevole Girlanda, che non saranno pertanto valutate ai fini dell'espressione del parere.

  Alfredo MANTOVANO (PdL), relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento, segnalando come il Governo abbia trasmesso un aggiornamento della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Con Pag. 144riferimento agli articoli da 1 a 3, in materia di requisiti di accesso ai contributi, fa presente che, in merito alla stima di una riduzione di spesa pari a 25 milioni di euro rispetto ai contributi erogati con riferimento all'anno 2010, effettuata dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi posti alla base di tale previsione. In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento all'articolo 1-bis, recante contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero, ricorda che le risorse stanziate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la corresponsione dei contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici sono iscritte nel capitolo 466 di tale bilancio. Nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012, risultano stanziate sul suddetto capitolo risorse pari a 47,1 milioni di euro nell'anno 2012, a 56,6 milioni di euro nell'anno 2013 e a 66,2 milioni di euro nell'anno 2014. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo. Inoltre, con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 4, ricorda che la stessa è stata introdotta in seguito ad una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, formulata dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 26 giugno 2012. A tale proposito, segnala che, considerata la composizione della Commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di cui al presente articolo, sarebbe opportuno riferire la clausola di neutralità finanziaria al più ampio aggregato della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 4, commi 1 e 2, che prevede un credito d'imposta per l'informatizzazione nel settore dell'editoria, segnala, in primo luogo, che alla copertura dell'onere certo recato dalla norma in esame si provvede con i risparmi da conseguire ai sensi del successivo comma 3 – pari ad almeno 10 milioni di euro – e rispetto ai quali si rinvia alle osservazioni formulate nella relativa scheda. Per quanto concerne la disciplina sul credito d'imposta che si intende introdurre, osserva che la norma non stabilisce la misura del beneficio né rinvia esplicitamente ad altro provvedimento la necessaria determinazione dell'agevolazione. Fa presente che, in una nota trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, viene evidenziato che «la congruità del sostegno risulterà essere pari a non meno del 30 per cento della spesa sostenuta». Considerando gli altri parametri indicati nella Nota e applicando la misura minima indicata, fa presente che la stima dell'onere in termini di competenza risulterebbe pari a 9,6 milioni. Pertanto, a parità degli altri elementi indicati, la disposizione risulterebbe sprovvista di copertura finanziaria qualora la misura del credito d'imposta fosse superiore al 30 per cento minimo indicato nella Nota. Sul punto, appaiono necessari chiarimenti, con riferimento sia alla misura dell'agevolazione fiscale introdotta sia alla valutazione dei relativi effetti finanziari, anche nell'ipotesi in cui l'entità del beneficio determini un onere superiore al limite di spesa previsto. Con riferimento al rispetto del limite di spesa, osserva che il monitoraggio previsto non sembrerebbe sufficiente a garantire tale limite. Ciò in quanto il beneficio introdotto dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2012, il cui termine di scadenza è fissato al 30 settembre 2013. Prima di tale data – e dei tempi necessari per elaborare le dichiarazioni presentate – in assenza di una preventiva autorizzazione per l'accesso al beneficio, ritiene non sia possibile conoscere l'onere a carico della finanza pubblica. Il monitoraggio previsto dalla norma sembra quindi consentire una verifica solo ex post degli effetti finanziari e in soli termini di competenza. Segnala in proposito che la fruizione del credito d'imposta introdotto dal comma 1 potrà avvenire in compensazione a decorrere dal 2013, anno in cui si presenta la dichiarazione dei redditi relativa al 2012, ed esaurirà i suoi effetti solo quando gli operatori interessati avranno utilizzato l'intero beneficio fiscale. Pertanto l'onere può considerarsi Pag. 145correttamente compensato, per quanto attiene al profilo di cassa, soltanto nel caso in cui i risparmi derivanti dal successivo comma 3 risultino corrispondenti sia in termini quantitativi che di allineamento temporale ai predetti oneri. Ritiene quindi necessario acquisire maggiori elementi di valutazione in merito all'effettivo profilo di cassa dei risparmi di cui al comma 3. Appare, infine, opportuna una conferma circa la possibilità, per gli uffici finanziari interessati, di effettuare il monitoraggio previsto con l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili. Con riferimento all'articolo 4, comma 3, recante rimborsi a Poste italiane, rileva preliminarmente la necessità di acquisire gli elementi che inducono a stimare in almeno 10 milioni i risparmi derivanti dal comma in esame. Inoltre, al fine di verificare la corrispondenza tra detti risparmi e gli oneri di cui al comma 1, andrebbe preliminarmente chiarito il profilo temporale di tali riduzioni di spesa, non evidenziato dalla relazione tecnica. Infatti, al fine di escludere effetti sui saldi di cassa, gli oneri derivanti per ciascun anno dal credito d'imposta devono corrispondere a riduzioni di esborsi effettivamente dovuti per i medesimi anni e scontati ai fini dei tendenziali. Sul punto, appaiono quindi necessari ulteriori elementi attinenti al profilo di cassa dei risparmi in questione. Rileva inoltre che, considerato che la disposizione, in ragione dei risparmi attesi, dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa – di cui all'articolo 10-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 – per i rimborsi a Poste Italiane SpA, andrebbe anche valutato se la concessione di un ammontare ridotto di rimborsi possa in qualche modo costituire il presupposto per un contenzioso da parte di Poste, con possibili effetti finanziari negativi. Rileva, inoltre, che la norma stabilisce l'applicazione delle tariffe piene ai fini della determinazione dei rimborsi per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009, mentre in base all'articolo 56, comma 4, della legge n. 99 del 2009 tale rimborso avrebbe dovuto essere calcolato in relazione ad una tariffa inferiore. Ritiene quindi opportuno chiarire se le risorse all'uopo accantonate siano sufficienti a garantire il rimborso a Poste calcolato in base alle tariffe piene. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che le risorse stanziate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il rimborso alla società Poste italiane SpA delle agevolazioni tariffarie per spedizioni postali alle imprese editrici di quotidiani e periodici sono iscritte nel capitolo 471 di tale bilancio. Fa presente che nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012, risultano iscritte nel suddetto capitolo, in conto residui presunti, risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012 e che un analogo stanziamento era previsto nel bilancio riferito all'esercizio precedente. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo. Con riferimento alla formulazione della disposizione, segnala che l'esplicita previsione della riduzione dell'autorizzazione di spesa, è stata introdotta in seguito ad una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione formulata dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 14 giugno 2012. Rileva, peraltro, che non si configura una riduzione di autorizzazione di spesa in senso stretto, in quanto l'autorizzazione di spesa richiamata si riferisce all'esercizio 2010 e le relative somme iscritte in bilancio in conto residui. A tale proposito, ricorda che il comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza medesima, prevede che siano dichiarati perenti agli effetti amministrativi i residui passivi relativi alle spese correnti non pagate entro il secondo esercizio successivo a quello cui di riferiscono, mentre i residui concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Con riferimento all'articolo 4, commi da 4 a 6, recante erogazione di servizi da parte Pag. 146della pubblica amministrazione presso i rivenditori di quotidiani e periodici, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 5, recante pubblicità istituzionali, rileva che, pur tenendo conto di quanto affermato dal Governo, sarebbero utili maggiori dettagli in relazione alla possibilità che dalla disposizione in esame possano effettivamente derivare risparmi. Con riferimento all'articolo 5-bis, recante semplificazioni in materia di editoria ONLUS, rileva che, poiché la norma esclude oneri a carico della finanza pubblica e configura l'applicazione delle tariffe agevolate come una possibilità, andrebbe chiarito se si tratti o meno di una mera facoltà, esclusivamente rimessa alla valutazione effettuata da Poste Italiane nel quadro delle proprie politiche reddituali e di mercato. Diversamente andrebbero considerati i profili suscettibili di incidere sulla redditività della società.
  Con riferimento alle proposte emendative presentate, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Caparini 1-bis.050 e 3-bis.050 che, a fronte di un onere di carattere permanente, prevedono una copertura limitata al solo anno 2012. Chiede l'avviso del Governo in ordine alle seguenti proposte emendative: Mantovano 1.6 e Catone 1.9 e 2.10, con particolare riferimento agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative, in relazione alla finalità, richiamata dall'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, di garantire il conseguimento del pareggio di bilancio nel 2013; Mantovano 2.6, in merito al quale andrebbero valutate le conseguenze derivanti dal venir meno del predetto limite delle risorse stanziate; Zeller 2.11, che sopprime al comma 2 l'inciso che prevede che i contributi, a decorrere dall'anno 2012, non possano superare quelli riferiti all'anno 2010; Mantovano 2.7 e Catone 2.9, sui quali, ferma rimanendo l'assegnazione dei contributi nel limite delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai relativi effetti finanziari; Zazzera 2.25, che include nella nozione di copie vendute anche quelle cedute in via telematica; Zeller 2.12, che prevede che, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, siano incluse nella nozione di copie vendute anche quelle non specificate all'articolo 1, comma 3, purché tale vendita sia tracciabile e comprovata da una apposita certificazione rilasciata da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB; Catone 3.3, su cui ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai relativi effetti finanziari e ai requisiti previsti dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3.
  Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente di non avere osservazioni da formulare sul testo, richiamandosi, per i chiarimenti richiesti dal relatore, all'aggiornamento della relazione tecnica trasmesso all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento. Per quanto attiene alle proposte emendative, concorda sul fatto che gli articoli aggiuntivi Caparini 1-bis.050 e 3-bis.050 determinano oneri privi di copertura finanziaria, evidenziando altresì che analoghi problemi di copertura finanziaria pongono gli emendamenti, Mantovano 2.6, Zeller 2.11, Mantovano 2.7, Catone 2.9. Esprime, inoltre, una valutazione negativa sugli emendamenti Mantovano 1.6, Catone 1.9 e Catone 2.10, in quanto detti emendamenti rinviano il conseguimento dei risparmi al 2013, con conseguenti oneri privi di copertura finanziaria. Non ha, invece, osservazioni da formulare sugli emendamenti Zazzera 2.25, Zeller 2.12 e Catone 3.3.

  Alfredo MANTOVANO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5322 di conversione del decreto-legge n. 63 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della Pag. 147stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   valutato l'aggiornamento della relazione tecnica, trasmesso ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale ha precisato che:
    i risparmi derivanti dall'articolo 4, comma 3, che individua nuovi criteri per completare la liquidazione del rimborso alla società Poste italiane del rimborso per l'applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali, sono quantificabili in 12 milioni di euro sulla base dei parametri ivi indicati;
    le innovazioni introdotte dall'articolo 5-bis non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo espressamente esclusa l'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, che prevede il rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate;
   nel presupposto che il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla concessione del credito di imposta di cui all'articolo 4, comma 1, che verrà effettuato attraverso un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia idoneo a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1;
  esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.6, 1.9, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10 e 2.11 e sugli articoli aggiuntivi 1-bis.050 e 3-bis.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'Ente «Parco nazionale Gran Paradiso».
C. 4193 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Rinvio dell'esame).

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il relatore sul provvedimento ha reso noto che non potrà prendere parte alla seduta odierna. Su sua richiesta, rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 maggio 2012.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che in data 17 maggio 2012 la Commissione ha avviato l'esame del testo unificato de provvedimento e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del Pag. 1482009, entro il termine di trenta giorni. Essendo scaduto tale termine lo scorso 17 giugno, chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che l'amministrazione competente non ha ancora trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato la richiesta relazione tecnica e assicura che provvederà a sollecitarne l'invio.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.
Testo unificato C. 4108 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2012.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nella seduta del 14 giugno 2012 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sul provvedimento in esame, segnalando che in data 10 luglio 2012 è stata trasmessa la relazione tecnica, predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
  In proposito, fa presente in primo luogo che la Ragioneria generale dello Stato, dopo aver rilevato in una precedente nota che, in particolare, venivano richiesti elementi di risposta circa la coerenza della proposta di legge con la normativa dell'Unione europea, esprime una valutazione critica sulle indicazioni fornite dalla relazione tecnica con riferimento all'articolo 8 del provvedimento, riscontrando profili di contraddittorietà tra il mancato carattere innovativo dei programmi straordinari di prevenzione e repressione delle infrazioni e l'utilizzo delle risorse derivanti dai medesimi programmi, che sembrano già previsti a legislazione vigente. La Ragioneria generale dello Stato evidenzia in proposito che l'eventuale riassegnazione di risorse derivanti da sanzioni già previste a legislazione vigente determinerebbe maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Osserva poi che, con riferimento alle analisi previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 8, la Ragioneria generale dello Stato rileva la necessità di chiarire se le tariffe, i cui proventi dovrebbero essere riassegnati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 8, siano riconducibili ad attività già previste a legislazione vigente o se, invece, attengano a nuove attività. In ogni caso, si fa presente che le tariffe dovranno essere determinate sulla base del costo effettivo del servizio e commisurate, quindi, alle spese effettivamente sostenute per le analisi effettuate. Segnala che, alla luce di questi rilievi, la Ragioneria generale dello Stato ha quindi valutato negativamente la relazione tecnica. Dal momento che si tratta di rilievi riferiti essenzialmente ad un unico articolo, ritiene che sia possibile svolgere un approfondimento al fine di verificare la possibilità di superare i rilievi critici formulati attraverso una specifica condizione da inserire nel parere della Commissione. Propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta al fine di elaborare una proposta di parere che sia in grado di superare i rilievi critici formulati.

  La Commissione concorda.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

Pag. 149

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 468.

(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 14 giugno 2012.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che non è ancora stato trasmesso il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Avverte, pertanto, che, conformemente a quanto richiesto dal Presidente della Camera, la Commissione non esprimerà i propri rilievi fino alla trasmissione del citato parere.

  Renato CAMBURSANO (Misto), considerata la rilevanza del provvedimento, il cui esame è stato avviato il 6 giugno 2012, evidenzia la necessità di sollecitare l'espressione del parere da parte della Conferenza, ovvero di procedere anche in assenza di tale parere.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, apprezzate le circostanze, fa presente che chiederà al Presidente della Camera di valutare l'opportunità di sollecitare il Governo a trasmettere tempestivamente i prescritti pareri relativi agli schemi dei provvedimenti all'esame del Parlamento.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
Atto n. 489.

(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento in esame, che reca il regolamento per la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali. In particolare, segnala che il comma 2 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provveda a nominare membri dell'Osservatorio sei esperti qualificati in considerazione delle competenze possedute, scelti nel campo della ricerca scientifica universitaria o appartenenti alla pubblica amministrazione.
  Per quanto attiene ai profili finanziari della disposizione, dichiara di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto che gli adempimenti necessari all'indizione e allo svolgimento delle elezioni siano svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Sul punto, ritiene necessario acquisire una conferma del Governo.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime un parere sostanzialmente favorevole sul provvedimento. Segnala, tuttavia, alcuni profili, che potrebbero costituire altrettanti spunti di miglioramento del testo. In particolare, osserva che la limitazione dell'elettorato passivo a due mandati è già prevista dalla legge e che, pertanto, la conferma nel testo dello schema esaminato appare ripetitiva. Rileva, Pag. 150inoltre, che potrebbero prevedersi modalità di voto telematico, sull'esempio di quanto ormai ammesso anche dal codice civile nell'ambito della disciplina societaria, con risparmio di spesa e maggiore celerità della procedura. Sottolinea, poi, che la scelta di non prevedere un numero minimo di votanti ai fini della validità dei risultati, se da una parte appare pienamente comprensibile in funzione di esigenze operative e di funzionalità, dall'altra non può non essere contraddittoria rispetto alle esigenze di rappresentatività e di efficacia dell'attività di osservatorio, peraltro recepite in modo evidente anche nello schema in questione. Ritiene, in ogni caso, che al Ministero del lavoro e delle politiche sociali non debbano addossati nuovi oneri in termini di adempimenti, di attività e di controlli, che sembrano contrastare con le previste riduzioni degli organici dirigenziali e non dirigenziali recentemente introdotte.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, fa presente che nella propria proposta intende recepire l'osservazione relativa alla possibile previsione di modalità di voto telematico, sull'esempio di quanto ormai ammesso anche dal codice civile nell'ambito della disciplina societaria, mentre ritiene che le altre considerazioni del rappresentante del Governo attengano piuttosto al merito del provvedimento. Formula, pertanto, la seguente proposta di deliberazione:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali (atto n. 489),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
   nel presupposto che agli adempimenti previsti dal presente decreto si faccia fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale e formula la seguente osservazione:
   nel disciplinare lo svolgimento delle elezioni dei membri dell'Osservatorio, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre procedure e modalità di voto mediante l'utilizzo di mezzi telematici, al fine di conseguire risparmi di spesa oltre che una maggiore celerità delle procedure».

  Claudio D'AMICO (LNP) osserva che, anche alla luce di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, l'osservazione proposta dal relatore dovrebbe costituire oggetto di uno specifico rilievo, al fine di garantire l'assenza di oneri per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Paola DE MICHELI (PD) ritiene che la proposta formulata già recepisca lo spirito di quanto richiesto dall'onorevole D'Amico e, pertanto, non ritiene necessario un suo rafforzamento.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.