CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 luglio 2012
679.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 12

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 9.10.

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
C. 5263-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizioni, e osservazioni. Parere su emendamento).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maino MARCHI (PD), relatore, evidenzia come la caratteristica del terremoto del maggio 2012 è quella di avere colpito non solo abitazioni e il patrimonio artistico e culturale, ma precipuamente le imprese. Ricorda in proposito che tali imprese producono circa il 2 per cento del prodotto interno lordo nazionale e rileva quindi come, anche in relazione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, occorra tenere conto di questa circostanza nell'esame delle disposizioni del decreto-legge. Ritiene in particolare che un atteggiamento esclusivamente ragionieristico e contabile, che non tenesse conto degli effettivi ed inevitabili riflessi sulla finanza pubblica del mancato ripristino delle attività produttiva, rischierebbe di creare maggiori squilibri. Ribadisce quindi l'esigenza, nell'espressione del parere di competenza della Commissione, di tenere conto di tali aspetti. Evidenzia inoltre come, a causa della ristrettezza dei tempi imposti dal calendario dei lavori parlamentari per l'alto numero di decreti-legge all'esame delle Camere, il lavoro istruttorio debba ritenersi ancora in corso. Evidenzia inoltre l'esigenza di valutare il Pag. 13dibattito svoltosi presso la Commissione di merito da cui emerge come il Governo, attraverso il sottosegretario D'Andrea, abbia manifestato la disponibilità ad individuare per l'esame in Assemblea una soluzione alla questione delle richieste deroghe all'applicazione del patto di stabilità interno, chiedendo di ritirare le proposte emendative riferite all'articolo 7. Invita quindi al Governo a fornire chiarimenti in merito. Fa quindi presente come, secondo la documentazione trasmessa per le vie brevi nella giornata di ieri dalla Ragioneria generale dello Stato alla Commissione, le modifiche previste al regime del prelievo erariale unico di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b-bis), 8, comma 3-bis, e 12-bis, avrebbero il duplice effetto esiziale, sia presso gli operatori che si orienterebbero verso prodotti di gioco più remunerativi, sia presso i giocatori che vedrebbero verosimilmente ridursi la probabilità di vincita, con la conseguente contrazione della raccolta e delle connesse entrate erariali rispetto a quelle previste a legislazione vigente; la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) è suscettibile di introdurre un diritto soggettivo al ristoro, incompatibile con il tetto di spesa entro il quale possono essere riconosciuti contributi e suscita perplessità la deroga ai principi contabili a favore delle imprese casearie; l'estensione della certificazione di agibilità sismica di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, anche al di fuori delle aree individuate dal decreto potrebbe costituire il presupposto giuridico per la richiesta di concessione di contributi ovvero l'estensione dei benefici dal decreto; le modifiche apportate all'articolo 3, comma 10, risultando applicabili anche agli immobili pubblici, in assenza di una apposita relazione tecnica che ne asseveri, alla stregua di quanto previsto per il testo originario, la neutralità finanziaria non possono essere valutate favorevolmente; il Fondo interventi strutturali di politica economica il cui utilizzo è previsto all'articolo 4-bis non reca, per l'anno 2012, le necessarie disponibilità e per l'anno 2013 sono ancora in corso le quantificazioni relative ai tagli previsti dai decreti-legge n. 83 e n. 95 del 2012; l'articolo 5-bis deve essere corredato di una esplicita clausola di neutralità finanziaria; le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, in materia di fabbricati rurali determinano nuovi o maggiori oneri privi della necessaria copertura finanziaria; occorre riformulare l'articolo 7-bis al fine di salvaguardare l'invarianza degli oneri sui saldi di finanza pubblica; il differimento dei termini per il pagamento anche della seconda rata dell'IMU prevista ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è suscettibile di determinare problemi di liquidità per i comuni interessati; l'articolo 8, comma 3, ultimo periodo, è suscettibile di determinare minori entrate e di incidere sulle procedure di accertamento di alcune imposte; le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 15-bis, prorogando di un anno il permesso di soggiorno per gli immigrati appaiono suscettibili di determinare la riduzione del contributo che è riassegnato al Ministero dell'interno; occorre sopprimere l'articolo 8, comma 15-ter, in quanto privo di idonea copertura finanziaria; per le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 15-quinquies, sarebbe necessaria una relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che chiarisca la natura degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di cui è disposta la sospensione per quattro anni; con riferimento all'articolo 11-bis, comma 1, è opportuno precisare che una quota fino a 25 milioni di euro delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge n. 311 del 2004 sia destinata agli interventi di cui al medesimo articolo; è necessario chiarire la portata dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 12-bis, comma 1, nonché prevedere, al fine di escludere possibili oneri conseguenti alla violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, che le disposizioni del medesimo articolo siano attuate subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; le disposizioni di cui all'articolo 19-ter sono Pag. 14suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica in quanto la compensazione ivi prevista andrebbe realizzata secondo un'apposita procedura da rinviarsi anche ad un successivo provvedimento, in quanto essa ha ad oggetto crediti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
  Ritiene tuttavia possibile, su alcuni punti esprimere valutazioni difformi dal quelle della Ragioneria generale dello Stato, evidenziando in particolare l'opportunità: di indicare esplicitamente che il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, sia istituito a decorrere dall'anno 2012 e che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 17, sia riferita all'anno 2012; di specificare che le risorse derivanti dalla riduzione dei rimborsi per le spese elettorali sono quelle già destinate agli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1o gennaio 2009, ai sensi dell'articolo 16 del disegno di legge in materia, approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 5 luglio scorso; di riformulare l'articolo 4, comma 5-bis, in modo da specificare che agli oneri derivanti dal suddetto comma si provvede a valere sulle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione relativo al Ministero dell'interno; di riformulare la copertura finanziaria di cui all'articolo 20, limitandola alle sole minori entrate derivanti dagli articoli 2, comma 3 e 8, comma 3, dal momento che agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 4, può farsi fronte attraverso specifiche finalizzazioni del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, come già previsto dal testo in esame.
  Fa inoltre presente che la disposizione di copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), è stata abrogata dall'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale non ha, tuttavia, ancora iniziato il suo iter parlamentare; il rinvio della copertura finanziaria di una disposizione a un diverso provvedimento legislativo non ancora approvato definitivamente dalle Camere, ancorché immediatamente efficace, non è conforme alla vigente disciplina contabile, che impone di assicurare la contestualità e la certezza delle coperture finanziarie, requisiti che non sono rispettati nella fattispecie in esame, in quanto il Parlamento potrebbe deliberare la modifica o la soppressione della disposizione che assicura la copertura finanziaria; appare, pertanto, necessario prevedere nell'ambito del provvedimento in esame una copertura finanziaria per l'alimentazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, che consenta di far fronte anche all'ipotesi di modifica o soppressione dell'articolo 7, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 2012; le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-bis), non necessitano di una specifica copertura finanziaria – che, peraltro, si presta ai rilievi formulati in precedenza – potendosi dare loro attuazione nell'ambito delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2; occorre precisare che l'estensione delle procedure semplificate relative alla certificazione di agibilità sismica di cui all'articolo 3, comma 7, al di fuori delle aree individuate dal decreto rileva esclusivamente a tali fini e non può dare luogo a pretese di carattere risarcitorio; le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, devono ritenersi applicabili esclusivamente alle imprese e non rilevano con riferimento agli immobili pubblici; i tagli lineari previsti dai decreti-legge n. 83 e n. 95 del 2012 qualora non siano presenti sufficienti risorse a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, potranno concentrarsi in misura più significativa sugli altri capitoli di spesa; le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, possono configurarsi nei termini di rinuncia a maggior gettito e non necessitano, quindi, di una specifica copertura finanziaria; la proroga dei permessi di soggiorno prevista dall'articolo 8, comma 15-bis, interviene a favore di immigrati privi dei requisiti di lavoro o di residenza e che non verserebbero, quindi, alcun contributo per la concessione del permesso di soggiorno; l'onere Pag. 15di cui all'articolo 8, comma 15-ter, appare trovare idonea copertura all'articolo 20 e non appare pertanto suscettibile di determinare minori entrate; le disposizioni di cui all'articolo 12-bis, comma 1, si configurano come rinuncia a maggior gettito e la relativa copertura finanziaria prevista dal comma 2 appare ultronea; al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, l'esenzione dalle spese istruttorie prevista dall'articolo 19, comma 2-bis, non può riguardare gli oneri tariffari; l'articolo 19-bis va riformulato prevedendo una esplicita procedura di attuazione, al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica; Rileva quindi l'esigenza di sopprimere il comma 15-ter dell'articolo 8, che prevede l'esenzione al pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012 senza, tuttavia, prevedere alcuna quantificazione delle relative minori entrate. Chiede tuttavia al Governo di fornire alla Commissione la quantificazione della disposizione al fine di valutare la possibilità di mantenere la medesima. Evidenzia infine che si potrebbe presupporre che le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, ultimo periodo, si limitano a precisare la portata del medesimo comma senza determinare apprezzabili effetti di carattere finanziario.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede una breve sospensione della seduta al fine di valutare le osservazioni formulate dal relatore.

  Antonio BORGHESI (IdV) rileva che è previsto che, all'avvio della seduta antimeridiana, il Governo ponga la questione di fiducia con riferimento al provvedimento in esame. Chiede, pertanto, su quale testo verrà posta la questione di fiducia.

  Renato CAMBURSANO (Misto) associandosi alla richiesta del collega Borghesi, chiede che il Governo chiarisca le proprie intenzioni rispetto al testo in esame, anche alla luce delle questioni poste dal relatore. Al riguardo, ritiene indispensabile ritardare l'apposizione della questione di fiducia, al fine di valutare i possibili percorsi procedurali da seguire.

  Michele VENTURA (PD) osserva come sarebbe utile capire quanto tempo sia necessario al Governo per sciogliere le questioni evidenziate, in considerazione del fatto che, presumibilmente, l'Assemblea delibererà il rinvio in Commissione di merito del provvedimento al fine di recepire le condizioni che potrebbero essere inserite nel parere della Commissione e di consentire al Governo di porre la preannunciata questione di fiducia sul testo della Commissione.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende la seduta per consentire al relatore ed al Governo di svolgere i necessari approfondimenti.

  La seduta, sospesa alle 9.40, riprende alle 10.50.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che l'interlocuzione svoltasi negli ultimi minuti con i rappresentanti del Governo ha consentito di superare alcune criticità ancora non risolte. In particolare, segnala in primo luogo che è stato possibile quantificare in 6 milioni di euro le minori entrate derivanti nel 2012 dall'esenzione dall'imposta di bollo disposta dall'articolo 8, comma 15-ter, ed è quindi possibile prevedere la sua copertura nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1. Sempre con riferimento all'articolo 8, evidenzia che può essere mantenuta ferma la sospensione fino al 30 novembre 2012 degli adempimenti prevista dal comma 1, dal momento che la sospensione del pagamento dell'IMU è oggetto di un distinto provvedimento del Governo. Per quanto riguarda, poi, i risarcimenti per i danni subiti dalle imprese casearie, fa presente che nel proprio parere proporrà di non fare riferimento in modo generico ad una deroga ai principi contabili, precisando invece che il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato Pag. 16se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 marzo 2013. Prende, inoltre, atto dell'indisponibilità, a fini di copertura, delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica e preannuncia, pertanto, che nella propria proposta di parere proporrà una diversa copertura finanziaria, per 5 milioni di euro nell'anno 2012, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, evidenziando che in una fase successiva si potrà valutare il reperimento di ulteriori risorse da utilizzare nell'esercizio finanziario 2013. Fa presente, infine, che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 3.500 della Commissione, che, a suo avviso, ha natura meramente ordinamentale e non presenta, quindi, riflessi finanziari. Alla luce di queste considerazioni, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5263-A, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'emendamento 3.500;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
   le modifiche previste al regime del prelievo erariale unico di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b-bis), 8, comma 3-bis, e 12-bis, avrebbero il duplice effetto esiziale, sia presso gli operatori che si orienterebbero verso prodotti di gioco più remunerativi, sia presso i giocatori che vedrebbero verosimilmente ridursi la probabilità di vincita, con la conseguente contrazione della raccolta e delle connesse entrate erariali rispetto a quelle previste a legislazione vigente;
   la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), è suscettibile di introdurre un diritto soggettivo al ristoro, incompatibile con il tetto di spesa entro il quale possono essere riconosciuti contributi e suscita perplessità la deroga ai principi contabili a favore delle imprese casearie;
   l'estensione della certificazione di agibilità sismica di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, anche al di fuori delle aree individuate dal decreto potrebbe costituire il presupposto giuridico per la richiesta di concessione di contributi ovvero l'estensione dei benefici dal decreto;
   le modifiche apportate all'articolo 3, comma 10, risultando applicabili anche agli immobili pubblici, in assenza di una apposita relazione tecnica che ne asseveri, alla stregua di quanto previsto per il testo originario, la neutralità finanziaria non possono essere valutate favorevolmente;
   il Fondo interventi strutturali di politica economica il cui utilizzo è previsto all'articolo 4-bis non reca, per l'anno 2012 le necessarie disponibilità e per l'anno 2013 sono ancora in corso le quantificazioni relative ai tagli previsti dai decreti-legge n. 83 e n. 95 del 2012, pertanto la relativa copertura finanziaria può essere rideterminata in 5 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   l'articolo 5-bis deve essere corredato di una esplicita clausola di neutralità finanziaria;
   le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, in materia di fabbricati rurali determinano nuovi o maggiori oneri privi della necessaria copertura finanziaria;
   occorre riformulare l'articolo 7-bis al fine di salvaguardare l'invarianza degli oneri sui saldi di finanza pubblica;Pag. 17
   l'articolo 8, comma 3, ultimo periodo, è suscettibile di determinare minori entrate e di incidere sulle procedure di accertamento di alcune imposte;
   le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 15-bis, prorogando di un anno il permesso di soggiorno per gli immigrati appaiono suscettibili di determinare la riduzione del contributo che è riassegnato al Ministero dell'interno;
   le minori entrate derivanti dall'articolo 8, comma 15-ter, possono essere quantificate in 6 milioni di euro nell'anno 2012;
   per le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 15-quinquies, sarebbe necessaria una relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che chiarisca la natura degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di cui è disposta la sospensione per quattro anni;
   con riferimento all'articolo 11-bis, comma 1, è opportuno precisare che una quota fino a 25 milioni di euro delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge n. 311 del 2004 sia destinata agli interventi di cui al medesimo articolo;
   è necessario chiarire la portata dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 12-bis, comma 1, nonché prevedere, al fine di escludere possibili oneri conseguenti alla violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, che le disposizioni del medesimo articolo siano attuate subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   le disposizioni di cui all'articolo 19-ter sono suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica in quanto la compensazione ivi prevista andrebbe realizzata secondo un'apposita procedura da rinviarsi anche ad un successivo provvedimento, in quanto essa ha ad oggetto crediti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale;

  rilevata l'opportunità:
   di indicare esplicitamente che il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, sia istituito a decorrere dall'anno 2012 e che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 17, sia riferita all'anno 2012;
   di specificare che le risorse derivanti dalla riduzione dei rimborsi per le spese elettorali sono quelle già destinate agli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1o gennaio 2009, ai sensi dell'articolo 16 del disegno di legge in materia, approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 5 luglio scorso;
   di riformulare l'articolo 4, comma 5-bis, in modo da specificare che agli oneri derivanti dal suddetto comma si provvede a valere sulle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione relativo al Ministero dell'interno;
   di riformulare la copertura finanziaria di cui all'articolo 20, limitandola alle sole minori entrate derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 8, commi 3 e 15-ter, e agli oneri derivanti dall'articolo 13, dal momento che agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 4, può farsi fronte attraverso specifiche finalizzazioni del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, come già previsto dal testo in esame;

  considerato che:
   la disposizione di copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), è stata abrogata dall'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale non ha, tuttavia, ancora iniziato il suo iter parlamentare;
   il rinvio della copertura finanziaria di una disposizione a un diverso provvedimento Pag. 18legislativo non ancora approvato definitivamente dalle Camere, ancorché immediatamente efficace, non è conforme alla vigente disciplina contabile, che impone di assicurare la contestualità e la certezza delle coperture finanziarie, requisiti che non sono rispettati nella fattispecie in esame, in quanto il Parlamento potrebbe deliberare la modifica o la soppressione della disposizione che assicura la copertura finanziaria;
   appare, pertanto, necessario prevedere nell'ambito del provvedimento in esame una copertura finanziaria per l'alimentazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, che consenta di far fronte anche all'ipotesi di modifica o soppressione dell'articolo 7, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 2012;
   le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-bis), non necessitano di una specifica copertura finanziaria – che, peraltro, si presta ai rilievi formulati in precedenza – potendosi dare loro attuazione nell'ambito delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2;
   occorre precisare che l'estensione delle procedure semplificate relative alla certificazione di agibilità sismica di cui all'articolo 3, comma 7, al di fuori delle aree individuate dal decreto rileva esclusivamente a tali fini e non può dare luogo a pretese di carattere risarcitorio;
   le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, devono ritenersi applicabili esclusivamente alle imprese e non rilevano con riferimento agli immobili pubblici;
   le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, possono configurarsi nei termini di rinuncia a maggior gettito e non necessitano, quindi, di una specifica copertura finanziaria;
   la proroga dei permessi di soggiorno prevista dall'articolo 8, comma 15-bis, interviene a favore di immigrati privi dei requisiti di lavoro o di residenza e che non verserebbero, quindi, alcun contributo per la concessione del permesso di soggiorno;
   l'onere di cui all'articolo 8, comma 15-ter, appare trovare idonea copertura all'articolo 20 e non appare pertanto suscettibile di determinare minori entrate;
   le disposizioni di cui all'articolo 12-bis, comma 1, si configurano come rinuncia a maggior gettito e la relativa copertura finanziaria prevista dal comma 2 appare ultronea;
   al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, l'esenzione dalle spese istruttorie prevista dall'articolo 19, comma 2-bis, non può riguardare gli oneri tariffari;
   l'articolo 19-bis va riformulato prevedendo una esplicita procedura di attuazione, al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica;
   nel presupposto che le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, ultimo periodo, si limitino a precisare la portata del medesimo comma senza determinare apprezzabili effetti di carattere finanziario;

  esprime

  sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: è istituito, aggiungere le seguenti: , a decorrere dall'anno 2012,.
  All'articolo 2, comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente: b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  All'articolo 2, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con le risorse Pag. 19di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora necessario, può altresì provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonché le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di decreto di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.
  All'articolo 2, comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , al netto di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi 3 e 15-ter, e dall'articolo 13.
  All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: è riconosciuta fino alla fine della lettera, con le seguenti: è valutata dall'autorità competente entro il 31 marzo 2013; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 marzo 2013.
  All'articolo 3, comma 1, lettera b-bis), sopprimere le parole da: Alla concessione fino alla fine della lettera.
  All'articolo 3, comma 7, primo periodo, dopo le parole: accertati aggiungere le seguenti: ai soli fini di cui al presente comma.
  All'articolo 3, comma 10, premettere le seguenti parole: per quanto concerne le imprese di cui al comma 8.
  All'articolo 4, comma 1, alinea, sostituire le parole: all'uopo individuate, con le seguenti: allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al medesimo articolo 2.
  All'articolo 4, comma 5-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese documentate di vitto e alloggio sostenute dai segretari comunali di cui al secondo periodo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  All'articolo 4-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, intendendosi corrispondentemente ridotte di pari importo le risorse di cui alla delibera CIPE di riparto, per l'anno 2012, del Fondo previsto dal citato articolo 32, comma 1.
  All'articolo 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma: 7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: valutati in con le seguenti: pari a.
  All'articolo 7-bis, comma 1, sostituire le parole da: pagamento dei crediti fino alla fine del comma, con le seguenti: pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei Pag. 20territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, entro il termine di 60 giorni fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno.
  All'articolo 8, sopprimere il comma 1-bis.
  All'articolo 8, sopprimere il comma 3-bis.
  All'articolo 8, al comma 3-ter, aggiungere, in fine, le parole: in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1.
  All'articolo 8, sopprimere il comma 15-quinquies.
  All'articolo 11-bis, comma 1, sostituire le parole: una quota di 25 milioni di euro con le seguenti: una quota fino a 25 milioni di euro.
  All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: sono assegnati aggiungere le seguenti: , ai sensi del comma 3, .
  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: per le finalità di cui ai commi 1 e 2, con le seguenti: ai fini della successiva riassegnazione alla contabilità speciale di cui al comma 1.
  All'articolo 12-bis, comma 1, sostituire le parole: sono esentate da imposta, con le seguenti: non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive
  Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente: 2. L'agevolazione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: sul bilancio, aggiungere la seguente: autonomo.
  All'articolo 17, comma 17, primo periodo, dopo le parole: 1,5 milioni di euro, aggiungere le seguenti: per l'anno 2012.
  All'articolo 19, sostituire il comma 2-bis, con il seguente: I procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non sono soggetti ad alcuna spesa istruttoria, con l'eccezione degli oneri di natura tariffaria.
  All'articolo 19-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura per l'attuazione del presente articolo al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica.
  All'articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 8, commi 3 e 15-ter, e 13, pari a 37,2 milioni di euro per l'anno 2012, a 98,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 31,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
  con le seguenti condizioni:
  All'articolo 2, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nel rispetto con le seguenti: nei limiti.
  All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: bilancio statale con le seguenti: bilancio dello Stato.
  All'articolo 11, comma 1, primo periodo, dopo le parole: 100 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2012.

  e con la seguenti osservazioni:
   considerati i tempi necessari all'adozione degli interventi di cui all'articolo 7, si valuti l'opportunità di consentire che le risorse allo scopo stanziate siano utilizzabili in alternativa anche nell'anno 2013, anziché nel solo anno 2012;
   si valutino idonee soluzioni in riferimento alla assoluta necessità per i comuni e le province interessate dagli eventi sismici di intervenire per la ricostruzione Pag. 21del patrimonio pubblico di propria competenza, tenendo conto della presumibile insufficienza del fondo di cui all'articolo 3 e dei limiti imposti dall'applicazione del patto di stabilità interno;
   si valutino idonee iniziative per superare le difficoltà di cassa degli enti locali colpiti dagli eventi sismici, con particolare riferimento ai comuni, derivanti sia dall'esigenza di adottare interventi urgenti per la fase emergenziale e l'avvio della ricostruzione, sia per il venir meno delle entrate relative a tributi di propria competenza, i cui termini di pagamento sono stati sospesi con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012;
   si valuti l'adozione di opportune iniziative affinché si possano assicurare, anche attraverso le autorità di regolazione, alle imprese che gestiscono i servizi pubblici locali, che versano in difficoltà di cassa analoghe a quelle degli enti locali, idonee compensazioni finanziarie per i mancati aumenti tariffari;
   si valuti l'opportunità di estendere fino al 31 dicembre 2013 l'aumento dell'aliquota delle accise di cui all'articolo 2, comma 3

  sull'emendamento 3.500 trasmesso dall'Assemblea:

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  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Raffaele VOLPI (LNP) con riferimento all'emendamento 3.500, osserva come le volumetrie dovrebbero essere di competenza regionale.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, pur ritenendo fondata l'osservazione dell'onorevole Volpi, osserva come si tratta tuttavia di una questione di merito.

  Renato CAMBURSANO (Misto) fa presente che sarebbe orientato ad esprimere un parere favorevole, malgrado numerose criticità del provvedimento, ma che non potrebbe comunque condividere l'osservazione proposta dal relatore relativamente al mantenimento fino al 2013 dell'aumento delle aliquote delle accise.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, chiede al relatore se, per preservare la possibilità di un consenso unanime sulla proposta di parere, sia disponibile ad espungere la richiamata osservazione.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ritiene di confermare l'osservazione richiamata.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), nel concordare con l'onorevole Cambursano, insiste affinché il relatore espunga la citata osservazione, al fine di consentire un'approvazione unanime della proposta di parere.

  Maino MARCHI (PD), relatore, al fine di preservare l'unanimità sulla proposta di parere, acconsente all'espunzione della richiamata osservazione riformulando in tal senso la sua proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

  La seduta termina alle 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.45.