CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 luglio 2012
676.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 89

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 4 luglio 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 14.25.

Sui lavori della Commissione.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, constata l'assenza del rappresentante del Governo, stigmatizzando le ripetute assenze e Pag. 90i ritardi dei rappresentanti dell'Esecutivo, che impediscono l'ordinato svolgimento dei lavori della Commissione. Sospende, quindi, la seduta in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

  La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 14.35.

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS).
C. 5287-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole. Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP), relatore, ricorda che il provvedimento è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 27 giugno 2012 che ha espresso, in tale sede, parere favorevole, le Commissioni riunite III e IV, nella seduta del 27 giugno 2012, hanno concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo; pertanto, non ha osservazioni da formulare al riguardo. Passando all'esame degli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, segnala che l'emendamento Scilipoti 1.10, modificando l'articolo 1, comma 2, lettera a), dispone che l'indennità di missione sia corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui al presente provvedimento nella misura intera incrementata del trenta per cento, anche se tale personale usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. Al riguardo, ritiene che la proposta emendativa sia suscettibile di determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, privi di idonea quantificazione e copertura, posto che l'articolo 1, comma 2, lettera a), del provvedimento prevede l'incremento del trenta per cento dell'indennità di missione a condizione che il suddetto personale non usufruisca di vitto e alloggio gratuiti. Osserva, poi, che l'emendamento Scilipoti 2.10, pur mantenendo invariata la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 215 del 2011, prevista con finalità di copertura finanziaria, prevede una diversa ripartizione di tale riduzione tra le spese destinate al personale e quelle finalizzate al supporto logistico della missione UNIFIL in Libano. In particolare, viene disposta una riduzione dell'utilizzo di risorse destinate al personale e un corrispondente aumento dell'utilizzo di quelle destinate al supporto logistico. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se la diversa ripartizione della riduzione sia effettivamente sostenibile ovvero comporti conseguenze finanziarie negative per la finanza pubblica.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI esprime parere favorevole sul testo e parere contrario sugli emendamenti richiamati dal relatore.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5287, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 58 del 2012, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS) e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime
  sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLEPag. 91


  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.10 e 2.10 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura».

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che non sono pervenuti emendamenti sul disegno di legge n. 2326-E recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, e, pertanto, la Commissione non dovrà esprimere parere.
  Avverte, inoltre, che nella giornata di lunedì 9 luglio 2012 l'Assemblea avvierà l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. Comunica che, allo stato, non risulta sia stato trasmesso l'aggiornamento della relazione tecnica, che – ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 – deve essere trasmesso al passaggio dell'esame dei provvedimenti tra i due rami del Parlamento.
  Fa presente, pertanto, che – ove la Commissione concordi – provvederà a sollecitare con lettera tale trasmissione, al fine da consentire l'esame dell'aggiornamento della relazione tecnica da parte della Commissione.

  La Commissione concorda.

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 e abb.
(Parere alle Commissioni IX e X).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe FALLICA (Misto-G.Sud-PPA), relatore, fa presente che il progetto di legge reca disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica e che oggetto dell'esame odierno è il testo unificato come risultante dalle modifiche apportate dalle Commissioni di merito. Fa presente, altresì che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 4, recanti disposizioni generali, rileva che andrebbe preliminarmente acquisito un chiarimento in ordine alla portata applicativa delle norme in esame. Poiché, infatti, i successivi articoli da 8 a 13 introducono meccanismi di finanziamento finalizzati alla realizzazione di un Piano nazionale di infrastrutture per la ricarica – nonché alla promozione della ricerca tecnologica nel settore e all'incentivazione dell'acquisto di veicoli a basse emissioni – rileva che andrebbe chiarito se gli interventi previsti con gli articoli da 1 a 4 debbano intendersi integralmente a carico dei predetti meccanismi ovvero se possano essere finanziati anche con ulteriori risorse. In quest'ultimo caso, fa presente che andrebbero specificate le modalità di finanziamento degli oneri in questione. Ritiene che tali chiarimenti andrebbero acquisiti, in particolare, con riferimento alle misure per la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissione, nonché con riferimento agli interventi per l'ammodernamento del sistema stradale, per l'incentivazione dell'economia reale, per l'adeguamento degli edifici pubblici e privati, per le incentivazioni e per la tariffazione agevolata per i Pag. 92prodotti e l'attività edilizia. Osserva comunque che, anche nel caso in cui dette misure debbano essere finanziate integralmente nell'ambito dei meccanismi sopra richiamati, andrebbero acquisiti elementi in ordine all'entità dei singoli interventi previsti dal testo, nonché in ordine alla compatibilità degli oneri rispetto al dispositivo di copertura previsto dall'articolo 9, che quantifica la dotazione del Fondo soltanto per tre anni, rinviando – per gli esercizi successivi – alla legge di stabilità. Con riferimento alla salvaguardia dei livelli minimi essenziali delle prestazioni sul territorio dello Stato, osserva che da tale previsione potrebbero derivare effetti finanziari tenuto conto che la vigente normativa prescrive l'integrale soddisfacimento di detti livelli essenziali. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo. Per quanto attiene agli organismi nazionali di normalizzazione, chiamati – in base all'articolo 4 – ad assumere i provvedimenti necessari all'installazione delle reti infrastrutturali di ricarica, andrebbero forniti chiarimenti circa l'entità delle spese da sostenere per gli adempimenti tecnici richiesti, nonché circa i soggetti sui quali tali spese andranno a gravare. Con riferimento agli articoli da 5 a 7, recanti disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, rileva che l'ambito di applicazione della nuova disciplina introdotta dall'articolo 5 sembra comprendere anche gli edifici pubblici. Andrebbero in proposito valutati i riflessi finanziari delle norme, tenuto conto che gli obblighi previsti dal testo potrebbero determinare oneri maggiori rispetto a quelli attualmente sostenuti. Sul punto appare opportuno acquisire una valutazione del Governo. Con riferimento all'articolo 7, rileva come andrebbero chiariti i possibili effetti finanziari per i comuni della norma: in particolare andrebbe precisato se, a fronte dell'esenzione, sussistano comunque attività ed oneri attribuiti ai comuni per l'attivazione e il funzionamento degli impianti. Con riferimento agli articoli da 8 a 10, recanti Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli a energia elettrica, ribadisce quanto in precedenza osservato circa la necessità di acquisire elementi in ordine all'entità delle spese derivanti dagli interventi previsti dal testo e di precisare la modulazione temporale delle stesse. Osserva in proposito che il meccanismo di finanziamento degli interventi è implicitamente configurato come limite di spesa, in quanto fa riferimento ad un Fondo appositamente costituito. Tuttavia non appaiono chiari gli elementi e le modalità volti a ricondurre le spese in questione entro il predetto limite, nonché le procedure che dovranno garantirne il rispetto. Tali elementi appaiono necessari anche al fine di valutare la compatibilità degli oneri rispetto al dispositivo di copertura previsto dall'articolo 9 e rinvia, per gli esercizi successivi, alla legge di stabilità. Poiché, inoltre, sulla base del precedente articolo 3, devono essere salvaguardati livelli minimi essenziali delle prestazioni sul territorio statale in materia di reti infrastrutturali di ricarica, ritiene che andrebbe verificata la compatibilità di tale previsione con la fissazione del limite di spesa indicato dal testo. In particolare andrebbe acquisita una valutazione circa la congruità di tale stanziamento in rapporto ai presumibili standard di applicazione del nuovo servizio su tutto il territorio nazionale. Riguardo al finanziamento della ricerca per la realizzazione delle reti strutturali, da effettuarsi a valere sulle risorse Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, andrebbe chiarita l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per la nuova finalizzazione prevista dal testo, anche al fine di escludere che possano essere pregiudicati interventi già programmati a valere sulle medesime risorse. In merito ai profili di copertura finanziaria, relativamente all'articolo 10, ricorda che le risorse di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2011 sono iscritte nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca presso una gestione separata della Cassa depositi e prestiti. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se, anche alla luce delle disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge n. 83 del 2012 relative al predetto Pag. 93fondo, recante misure urgenti per la crescita del Paese, tali risorse possano essere utilizzate anche per gli interventi di cui all'articolo in commento. Con riferimento all'articolo 11, recante indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fa presente che andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che eventuali agevolazioni tariffarie per l'utilizzo dei veicoli alimentati ad energia elettrica possano determinare oneri a carico della finanza pubblica. Andrebbe inoltre confermato che gli adempimenti aggiuntivi a carico dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas saranno effettuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda gli articoli da 12 a 14, recenti incentivi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione, con riferimento all'istituzione del Fondo per l'erogazione degli incentivi statali, osserva preliminarmente che detti contributi sono concessi nel limite delle risorse disponibili. Andrebbe pertanto confermato che le ulteriori disposizioni applicative alle quali il testo fa rinvio siano finalizzate all'effettivo rispetto di tale limite e non, invece, ad un eventuale rifinanziamento del Fondo, per il quale non sono previste specifiche modalità di copertura. In merito al beneficio introdotto, osserva che: l'ammontare dei singoli contributi è determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 1; tali contributi devono essere ripartiti in due parti uguali (quota statale e sconto praticato dal venditore di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a); il recupero è effettuato mediante credito d'imposta riconosciuto al costruttore/importatore in forma di compensazione dei debiti tributari. Rileva che i commi 5 e 6 dell'articolo 12 non precisano la quota del contributo rispetto alla quale dovrà essere calcolato il credito d'imposta. Andrebbe pertanto chiarito se l'ammontare dello stesso riguardi l'intero beneficio concesso agli acquirenti oppure esclusivamente il 50 per cento del beneficio, identificato come «contributo statale». In quest'ultimo caso osserva – sotto il profilo dei possibili effetti finanziari di carattere indiretto – che la norma appare suscettibile di ridurre la redditività derivante dalle vendite nel caso in cui non si verifichi un contestuale incremento del volume di queste ultime. Ciò potrebbe determinare una riduzione del gettito tributario. In ogni caso, osserva che il credito d'imposta è fruibile dai contribuenti beneficiari anche in periodi d'imposta successivi a quelli nei quali è avvenuta la cessione del bene. Pertanto, pur considerando che il beneficio interessa gli acquisti effettuati nel triennio 2013-2015, andrebbe prevista una copertura anche per gli anni successivi. In merito alla possibilità di collaborazione con organismi esterni alla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 13, comma 3, ritiene andrebbero chiariti i possibili profili finanziari della disposizione, con particolare riferimento alle modalità applicative della prevista collaborazione e all'imputazione dei relativi oneri. Riguardo alla possibilità, per le regioni, di esentare dalla tassa di proprietà i veicoli a basse emissioni, di cui all'articolo 14, comma 1, osserva che la norma – considerato il suo carattere facoltativo – non vincola lo Stato a reintegrare le entrate delle regioni che esercitino tale opzione. Segnala, tuttavia, che la stessa norma consente alle regioni di impiegare sul lato delle entrate, come agevolazione fiscale, le eventuali risorse disponibili in bilancio che sul lato della spesa non potrebbero essere utilizzate per l'operare dei vincoli del patto di stabilità interno. Ciò potrebbe determinare effetti sui saldi complessivi della pubblica amministrazione. Con riferimento all'articolo 15, recante copertura finanziaria, fa presente che la norma dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, pari complessivamente a 140 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Pag. 94finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, osserva che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI rileva l'opportunità di chiedere all'amministrazione competente la predisposizione di una relazione tecnica.

  Rolando NANNICINI (PD) osserva come qualsiasi novità strutturale comporti un investimento e rileva come nel caso in esame sembra esservi un'attenzione maggiore di quella avuta in altre occasioni.

  Maino MARCHI (PD) ritiene che, al fine di operare una precisa quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, la relazione tecnica ad esso riferita dovrebbe non solo misurare i possibili oneri derivanti dalla sua attuazione, ma anche stimare i suoi potenziali effetti positivi sul sistema economico.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di deliberare, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la richiesta di una relazione tecnica da predisporre entro il termine di 20 giorni da parte dell'amministrazione competente.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
Atto n. 487.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

  Giuseppe FALLICA (Misto-G.Sud-PPA), fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica reca modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 245, e che il provvedimento – composto di tre articoli – è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, rileva che il testo prevede che, per la determinazione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione, siano utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, per la copertura degli oneri di personale la nuova Pag. 95formulazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 245 del 2001 stabilisce che si provveda nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. In proposito osserva che le formulazioni adottate fanno riferimento all'utilizzo non solo delle somme ad oggi assegnate per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione bensì, più genericamente, agli stanziamenti destinati al Ministero. In tale modo sembrerebbe consentirsi di modificare la spesa per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con atti di natura amministrativa. In particolare, da un lato, si consente l'utilizzo di somme destinate ad andare in economia, peraltro a copertura di una spesa di personale che presenta elementi di rigidità; dall'altro non si esclude la possibilità, in presenza di disponibilità di bilancio, di modificare in via amministrativa la dotazione organica di fatto di una struttura con costi unitari di personale più elevati rispetto alle altre strutture ministeriali, dal momento che il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione gode, come è noto, di particolari indennità. Ravvisa, conseguentemente, la necessità che il Governo escluda che le norme possano consentire la copertura a bilancio di nuove o maggiori spese di personale ed esprima il proprio avviso circa l'opportunità di effettuare un richiamo non alle disponibilità di bilancio bensì alle sole somme già destinate dalla legislazione vigente al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione. Osserva, inoltre, che in relazione all'assegnazione del contingente di personale, già in forza al Servizio di controllo interno, all'Organismo indipendente di valutazione della performance, non è stata disposta la conseguente rideterminazione in diminuzione del contingente assegnato agli uffici di diretta collaborazione nel cui ambito – come già evidenziato – l'Organismo non ricade. Questo potrebbe implicare, in assenza di una più esplicita formulazione del testo, un incremento della dotazione organica di diritto del Ministero. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo. Rileva, altresì, che la formulazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 245 del 2001 proposta dal testo in esame prevede un incremento della presenza di personale dotato di particolare qualificazione stabilendo la possibilità che siano assegnati al Ministero otto consiglieri giuridici. A tal proposito osserva che la presenza di un maggior numero di unità di personale qualificato nell'ambito del contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione è suscettibile di incrementare la spesa complessiva sostenuta per il personale stesso, stante la particolare struttura delle indennità prevista per i dipendenti assegnati a tali uffici. Anche su tale questione appare necessario che siano forniti elementi di valutazione. Non ha nulla da osservare sull'incremento del numero dei collaboratori esterni che potranno essere impiegati, stante che la loro retribuzione dipende dalla quantità e dalla qualità del lavoro assegnato e considerato che la relazione tecnica afferma che il loro utilizzo dovrà essere effettuato sulla base delle risorse disponibili e mediante una programmazione del conferimento degli incarichi. Osserva, inoltre, che la formulazione proposta dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 245 del 2001 sembra, in concreto, determinare un incremento della dotazione di personale degli uffici di diretta collaborazione dal momento che il contingente di cinque dirigenti non è esplicitamente ricompreso all'interno del contingente di 90 unità di personale assegnato agli uffici medesimi, diversamente da quanto avviene nella formulazione vigente. Anche su tale aspetto occorre acquisire l'avviso del Governo. Più in generale, sul piano metodologico, rileva che l'ipotesi di invarianza finanziaria sembra fondarsi, in base alla relazione tecnica, sull'unico vincolo costituito dal rispetto delle disponibilità esistenti in bilancio. Pertanto le norme potrebbero in linea teorica determinare nuovi oneri a condizione che, ad esempio, «si provveda nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio». Tale impostazione impedisce di effettuare una valutazione in via preventiva circa il rispetto Pag. 96dell'effettività del criterio di invarianza finanziaria sulla base delle prescrizioni normative in esame. Inoltre potrebbero introdursi fattori di irrigidimento della spesa. Sul punto appare necessario acquisire le valutazioni del Governo. Segnala in proposito che la Ragioneria generale dello Stato, nel trasmettere il 9 febbraio 2011 – con esito positivo – la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, affermava di non avere osservazioni da formulare sul testo, nel presupposto che alla spesa derivante dall'aumento del personale estraneo alla pubblica amministrazione, di cui al citato articolo 1, comma 7, lettera a), dello schema di decreto, si provvedesse in fase di conferimento dell'incarico e attribuzione del relativo compenso mediante una più idonea programmazione delle risorse disponibili. Fa presente che rilievi sulla disposizione in esame sono stati successivamente espressi nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato trasmesso con nota n. 1679 del 3 maggio 2011, nel quale la sezione consultiva per gli atti normativi del predetto Organo chiedeva chiarimenti sull'asserita insussistenza di oneri aggiuntivi derivanti dall'aumento del personale estraneo alla pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), del provvedimento, richiedendo un supplemento di analisi a dimostrazione della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, osservando che emergevano seri dubbi in ordine alla possibilità di coprire oneri maggiori, certamente recati dalle soluzioni incorporate nel testo proposto, con successivi comportamenti amministrativi idonei a riprogrammare la spesa futura in modo da fronteggiare tali oneri. In risposta a tale parere interlocutorio, con nota del 26 marzo 2012 l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comunicava al Consiglio di Stato che l'Amministrazione del Ministero non intendeva più avvalersi della disposizione prevista dall'articolo 1, comma 7, lettera a), dello schema di decreto. Il Consiglio di Stato, preso atto degli impegni assunti in via formale dall'Amministrazione, ha ritenuto che il testo in esame, così come sarà emendato dal Consiglio dei ministri – in sede di approvazione definitiva del regolamento – coerentemente agli impegni assunti, possa proseguire il suo iter. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, al comma 1, dispone che sia determinata con decreto interministeriale l'indennità accessoria di diretta collaborazione, utilizzando allo scopo le risorse già disponibili a legislazione vigente e che il comma 2 prevede che l'attuazione del presente decreto non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, da un punto di vista formale, osserva che il riferimento alle risorse già disponibili a legislazione vigente contenuto nel comma 1 dovrebbe essere ulteriormente esplicitato, disponendosi che alla copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione si provvede con le risorse destinate a legislazione vigente all'ufficio di Gabinetto e agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con riferimento al comma 2, osserva che l'attuale formulazione di tale disposizione non appare corrispondere puntualmente alla prassi consolidata in materia. Sembrerebbe opportuno stabilire, in proposito, che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Su tali aspetti ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Maino MARCHI (PD), preliminarmente ricorda come il provvedimento in esame sia stato predisposto più di un anno fa in un contesto economico e normativo profondamente diverso da quello attuale, in particolare prima dell'adozione delle tre manovre del 2011. Con riferimento alla dimensione del contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, rileva, quindi, che, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione di tali uffici, infatti, tale contingente è stabilito in 90 unità, di cui sei con qualifica dirigenziale non generale. Fa presente che, Pag. 97con lo schema in esame, il contingente è stabilito in 90 unità ed è prevista anche l'assegnazione di cinque dirigenti di livello dirigenziale non generale. Osserva, inoltre, che attualmente rientra negli uffici di diretta collaborazione anche il Servizio di controllo interno, al quale sono assegnati fino ad un massimo di tre dirigenti di seconda fascia ed un contingente di personale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, non superiore alle quattordici unità. Rileva che, con lo schema in esame, si sopprime il Servizio di controllo interno e si istituisce l'organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che non viene incluso tra gli uffici di diretta collaborazione, senza rideterminare in riduzione il contingente complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione. Evidenzia che il contingente di personale assegnabile agli uffici di diretta collaborazione passa pertanto da 90 a 95 unità, senza che si preveda alcuna diminuzione del contingente di personale in relazione alla soppressione del Servizio del controllo interno e alla costituzione dell'OIV, al di fuori degli uffici di diretta collaborazione. Sottolinea come, al di là delle considerazioni sull'effettiva sostenibilità finanziaria di tale incremento, rimessa ai comportamenti amministrativi del Ministero competente, sembri comunque indubitabile che la scelta di incrementare il contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione si ponga in contrasto con gli orientamenti dell'azione di Governo e, in particolare, con la volontà manifestata di procedere già nel prossimo provvedimento sulla spending review, alla riduzione del 20 per cento del numero dei dirigenti e del 10 per cento del numero dei dipendenti pubblici. Riguardo alla composizione del contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, ricorda che, attualmente, l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2011, n. 145, stabilisce che entro il contingente complessivo possano essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite del venticinque per cento del predetto contingente complessivo, pari a 23 unità, nonché, nel limite di un ulteriore dieci per cento, pari a 9 unità, e previa verifica dell'assenza delle necessarie professionalità tra il personale di ruolo, collaboratori estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di specifici titoli di studio e professionali, fra cui esperti e consulenti assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro. Rileva che lo schema in esame aumenta a 15 unità il contingente di personale esterno assegnabile a tali uffici, ma lo stesso Ministero ha rappresentato che non intende più avvalersi di tale disposizione e di mantenere fermo il limite di nove unità attualmente previsto. Il Consiglio di Stato ha quindi espresso parere favorevole sul provvedimento, prendendo atto degli impegni assunti in via formale dal Ministero stesso. Sottolinea che lo schema prevede inoltre, sempre entro il limite complessivo, l'assegnazione di un ulteriore contingente di 8 unità, riferito a consiglieri giuridici provenienti delle carriere delle Magistrature ordinarie, amministrative e contabile o dall'Avvocatura dello Stato. Fa presente che non è riproposta, inoltre, la disposizione che subordina il ricorso al personale esterno alla previa verifica dell'assenza delle necessarie professionalità tra il personale di ruolo. Evidenzia, quindi, come il provvedimento preveda che possano essere nominati sino a un massimo di quattro vice capi di gabinetto e sino a un massimo di tre vice capi dell'ufficio legislativo, mentre il regolamento vigente prevede, in entrambi i casi, che i vice possano essere uno o più. In proposito, ritiene quindi necessario in primo luogo riportare a nove unità il contingente di personale estraneo alla pubblica amministrazione. Rileva altresì l'opportunità di verificare se l'incremento del contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, che passa da 23 a 31 unità, tenendo conto del contingente riferito ai consiglieri giuridici, Pag. 98sia sostenibile sul piano amministrativo, anche in ragione dell'esigenza di garantire l'efficiente amministrazione della giustizia, e sia conforme agli orientamenti del Governo in materia di utilizzo di personale comandato o fuori ruolo. In ogni caso, evidenzia che l'incremento del numero di unità di personale qualificato nell'ambito del contingente di personale assegnato all'ufficio di diretta collaborazione appare suscettibile di determinare un tendenziale incremento della spesa complessiva per il medesimo personale. Con riferimento alla disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, rileva come il provvedimento, istituendo l'organismo indipendente di valutazione della performance, non ne definisce tuttavia compiutamente la fisionomia. In primo luogo, segnala che lo schema non definisce direttamente il contingente di personale assegnato all'Organismo, facendo riferimento al contingente già appartenente al soppresso Servizio di controllo interno. Sembrerebbe, tuttavia, necessario indicare espressamente il contingente massimo di personale da assegnare all'Organismo, in linea del resto con quanto previsto nei regolamenti che hanno istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance in altri ministeri. In questo caso, si potrebbero assumere come riferimento i dati contenuti nella tabella allegata alla relazione tecnica, che – sulla base di quanto previsto dal decreto di nomina dell'Organismo – quantifica il contingente in 9 unità di personale e in un dirigente di seconda fascia. Rileva quindi come resti, in ogni caso, ferma l'esigenza di prevedere che all'attuazione del decreto si provvede nei limiti delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) ritiene che nell'esame del provvedimento, la Commissione debba attenersi agli ambiti di competenza ad essa affidati dal Regolamento. Pertanto, reputa che molte delle considerazioni formulate dall'onorevole Marchi potrebbero essere opportunamente approfondite e valutate nell'ambito dell'esame presso la Commissione affari costituzionali, competente per il merito del provvedimento. Per quanto attiene ai profili di stretta competenza della Commissione, osserva che se ci si limitasse a tenere conto delle valutazioni formulate sul provvedimento dalla Ragioneria generale dello Stato, ritiene che si potrebbe formulare sin d'ora una valutazione favorevole.

  Rolando NANNICINI (PD) richiama preliminarmente l'atteggiamento di grande serietà tenuto dal collega Occhiuto nello svolgimento dell'incarico di relatore sul disegno di legge n. 5273 di conversione del decreto-legge sulla razionalizzazione della spesa pubblica, che ha consentito in particolare di chiarire i termini della vicenda relativa alle gare di appalto per le quali si era proceduto, in particolare dalla Consip, all'aperture delle offerte non in seduta pubblica. Rileva quindi come un Organismo di valutazione incardinato presso la struttura ministeriale, senza alcuna separatezza, rischierebbe di non svolgere efficacemente la sua missione. Dichiara quindi di condividere le osservazioni svolte dall'onorevole Marchi, evidenziando come si tratti non solo di valutare l'impatto finanziario rispetto alla legislazione vigente, ma rispetto alle tendenze attuali annunciate dal Governo. Ritiene che il provvedimento risponda ad una logica ormai superata. Ritiene che la posizione espressa dall'onorevole Occhiuto sulle competenze della Commissione sia coerente, ma che tuttavia occorre porre limiti alla crescita di certe spese e di certe strutture. Osserva infine che la Ragioneria generale dello Stato sembra trattare i dirigenti con maggiore favore rispetto ai cosiddetti «esodati».

  Il sottosegretario Vieri CERIANI dichiara di condividere le perplessità espresse dal relatore e dai deputati intervenuti e chiede quindi un rinvio per consentire il necessario approfondimento.

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  Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Atto n. 483.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Giulio CALVISI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che conferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, osserva che l'ampliamento del novero dei soggetti nei cui confronti vengono espletati i controlli e, in parte, anche l'ampliamento dei soggetti istituzionali a cui comunicare sempre i provvedimenti interdittivi adottati, appare suscettibile di creare un aggravio di carattere amministrativo a carico delle Prefetture, con possibili effetti sulla finanza pubblica. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, al fine di confermare, sulla base di dati ed elementi di valutazione, l'effettiva possibilità – per le amministrazioni interessate – di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già ad essi assegnate in base alla vigente normativa. Tali elementi appaiono opportuni anche con riferimento all'inserimento del Corpo forestale dello Stato nella D.I.A. In merito all'articolo 7, fa presente di non avere osservazioni nel presupposto che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, la disposizione assuma esclusivamente portata ricognitiva e confermativa di una prassi già seguita riguardo all'obbligatorietà del patrocinio dell'Avvocatura nei confronti dell'Agenzia nazionale.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI conferma l'effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già ad esse assegnate in base alla vigente normativa.

  Maino MARCHI (PD) osserva che nell'ambito delle misure da adottare in materia di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati, potrebbe essere opportuno prevedere forme di allentamento dei vincoli finanziari imposti dal patto di stabilità interno, in favore dei Comuni cui vengono assegnati tali beni. Ritiene, infatti, che si debba scongiurare il rischio del mancato utilizzo dei beni assegnati a causa dell'indisponibilità di risorse da destinare allo scopo, considerando anche il valore sociale della destinazione di tali beni. In ogni caso, a suo avviso, l'impatto finanziario della deroga sarebbe assai contenuto e potrebbe, comunque, ipotizzarsi una disposizione analoga a quella inserita dalla Camera, con riferimento alle calamità naturali, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 59 del 2012.

  Rolando NANNICINI (PD) rileva come, per il bilancio della pubblica amministrazione, la confisca di un bene rappresenti comunque un'entrata patrimoniale e che Pag. 100pertanto occorrerebbe individuare una soluzione sulla conseguente possibilità di spesa per le amministrazioni locali interessate, evitando ragionamenti cervellotici. Dichiara quindi di condividere le osservazioni svolte dall'onorevole Marchi.

  Giulio CALVISI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (atto n. 483);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
   nel presupposto che:
    le Prefetture facciano fronte agli adempimenti di carattere amministrativo, posti a loro carico dal provvedimento, con le risorse umane, strumentali e finanziari previste a legislazione vigente;
    dalla previsione per cui la Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) si avvale del Corpo forestale dello Stato non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

 con la seguente osservazione:
   
valuti il Governo se, al fine di rendere più efficaci gli interventi di recupero a fini sociali dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose, sia opportuno prevedere modalità di allentamento del patto di stabilità interno a favore dei Comuni cui vengono assegnati tali beni.».

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.30.