CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 giugno 2012
673.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.— Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
Testo unificato C. 2024 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Lino DUILIO (PD), relatore, richiamando le osservazioni contenute nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera, osserva come senza dubbio il provvedimento in esame presenta profili finanziari meritevoli di approfondimento. Nel ricordare come nel corso della passata legislatura si fossero stanziate risorse per queste finalità, da ripartire sull'intero territorio nazionale, sottolinea la rilevanza sociale delle disposizioni in esame, che intendono garantire forme di assistenza per le persone affette da disabilità grave che siano prive di sostegno familiare, facendo appello alla sensibilità dei deputati dei diversi schieramenti politici per individuare i necessari mezzi di copertura finanziaria. Sul punto, ritiene che si debba compiere, anche da parte del Governo, uno sforzo di fantasia, al fine di evitare che l'esame del provvedimento si concluda con una semplice affermazione di principio circa l'inidoneità della copertura prevista dall'articolo 9, che prevede l'incremento del prelievo erariale unico sui giochi. A tale riguardo, ritiene che occorrerebbe svolgere un serio approfondimento acquisendo valutazioni puntuali dell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, non essendo ipotizzabile che il Governo possa esprimere perplessità sull'idoneità della copertura proposta facendo genericamente riferimento all'effetto di dissuasione dal gioco che deriverebbe dall'aumento dell'aliquota del prelievo erariale unico. Osserva, infatti, che un'analoga valutazione si dovrebbe esprimere anche sulle disposizioni, adottate in passato dal Governo, che hanno incrementato le accise sugli alcolici e sui tabacchi. Con specifico riferimento alla materia dei giochi, ricorda come la raccolta annua derivante dai giochi ammonta a circa 80 miliardi di euro, a fronte dei quali si registrano introiti per l'Erario pari a circa 9 miliardi di euro, e, pur esprimendo un giudizio generalmente negativo sul fatto che lo Stato di fatto istighi i cittadini al gioco, ritiene che sia ipotizzabile la devoluzione di una modesta quota degli introiti del settore ad una causa meritevole, come quella perseguita dal provvedimento in esame. Reputa, invece, che l'estensione al Fondo costituito dal provvedimento dell'accesso alla quota del 5 per mille dell'imposta sui redditi possa non determinare effetti finanziari significativi, in quanto si può ipotizzare non tanto un incremento delle risorse devolute dai privati, quanto piuttosto una diversa distribuzione delle somme già erogate. Giudica, infine, necessario riconsiderare le disposizioni dell'articolo 6, in quanto non ritiene possibile utilizzare la riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge di stabilità con finalità di copertura di spese permanenti.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO pur evidenziando il carattere etico del provvedimento, fa presente che, come anche in altre circostanze, è costretto a rilevare problemi di copertura. Rappresenta come il Governo sia sottoposto, unitamente con il Parlamento, a molteplici pressioni per dare risposte a giuste istanze di carattere sociale, richiamando in proposito la recente manifestazione di malati di sclerosi multipla, dei cui rappresentanti rende noto di avere ricevuto una delegazione. Rileva quindi la necessità di una relazione tecnica da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, volta a chiarire l'effettiva portata finanziaria del provvedimento. Con riferimento alle coperture individuate, evidenzia come l'aumento dell'accisa sui tabacchi lavorati potrebbe non essere in grado di garantire il gettito sperato in considerazione del forte calo dei consumi. Ricorda come diversa sia stata la scelta del Governo nel decreto-legge n. 201 del 2011, limitata ad un intervento sul tabacco trinciato. Con riferimento al proposto aumento delle aliquote del prelievo erariale unico sui giochi, avverte che occorre evitare di favorire indirettamente il gioco illegale rendendo meno attrattivo quello legale.

  Rolando NANNICINI (PD) ritiene necessario un approfondimento in ordine Pag. 32all'utilizzo con finalità di copertura delle maggiori entrate derivanti dai giochi, ricordando come nel decreto-legge n. 138 del 2011 si fosse richiesto di realizzare maggiori entrate nei settori dei giochi e dei tabacchi per un importo complessivo di 1,5 miliardi di euro annui. Sottolinea, peraltro, come solo una modesta quota della raccolta complessiva, pari a circa 80 miliardi euro, sia destinata all'entrata del bilancio dello Stato, in quanto le vincite ammontano a circa 61 miliardi di euro, mentre l'Erario incassa meno di 9 miliardi di euro. Ritiene, pertanto, ipotizzabile una riduzione della quota della raccolta destinata ai giocatori, che potrebbe scendere al 70 per cento, ed un incremento fino al 20 per cento del prelievo erariale unico. Rileva, inoltre, come sia stato prospettato l'inserimento della cura della ludopatia nei livelli essenziali di assistenza e si rendano pertanto necessarie adeguate risorse per le conseguenti terapie, ritenendo che vi siano margini per interventi correttivi, anche in considerazione dell'andamento crescente della raccolta. A suo avviso, è quindi opportuno affrontare un dibattito serio su questi temi, coinvolgendo anche i rappresentanti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, con riferimento a quanto osservato dal deputato Nannicini, fa presente che la materia dei giochi è di competenza della Commissione finanze.

  Alberto GIORGETTI (PdL) fa presente che la Commissione finanze sta preparando una risoluzione in Commissione sul tema dei giochi. Evidenzia quindi come le scelte effettuate negli anni passati non sono il frutto di una visione consolidata ed immutabile, ma sono state imposte dalla necessità di contenere il fenomeno dei giochi e delle scommesse illegali. Sottolinea in proposito come un eccessivo livello di tassazione renderebbe i giochi leciti non più competitivi rispetto a quelli illeciti. Rileva come, più che aumentare la tassazione sulle scommesse legali, occorrerebbe impegnarsi a fare emergere il sommerso, garantendo in tal modo ulteriori entrate per l'erario. Ritiene che agendo su talune lacune normative la questione potrebbe utilmente essere affrontata. Con riferimento alle scommesse in via telematica, rileva come vi siano ulteriori difficoltà di tipo tecnico, che vanno oltre il livello della tassazione, il cui aumento anche in questo caso favorirebbe il campo dell'illegalità. Con riferimento alla ludopatia, ricorda che non vi sono risorse adeguate per le regioni per fronteggiare tale tema, anche se la patologia è già stata inclusa in un progetto nazionale. Rileva tuttavia come il tema debba essere riportato nella giusta dimensione e ricorda che sul punto permane la competenza normativa nazionale anche rispetto a quanto stabilito in sede europea.

  Maino MARCHI (PD) reputa opportuno che il confronto e l'approfondimento sul tema dei giochi avvengano con il coinvolgimento della Commissione finanze, competente in materia, ricordando altresì come la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, abbia approvato lo scorso anno una specifica relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito e come presso il Senato siano in discussione proposte di legge che affrontano anche il tema delle ludopatie. In ogni caso, rileva come in questi ultimi anni si è registrato un crescente aumento della raccolta, al quale non hanno fatto riscontro né un analogo incremento delle entrate erariali né un apprezzabile contenimento del gioco illegale.

  Pier Paolo BARETTA (PD) pur ritenendo importante la discussione svoltasi, che attiene in definitiva alle possibili coperture, rileva come il provvedimento in esame sia troppo importante per dipendere da ciò e ribadisce l'urgenza di individuare una soluzione positiva.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di deliberare la richiesta di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da trasmettersi entro dieci giorni.Pag. 33
  La Commissione approva la proposta del presidente.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio.
Testo unificato C. 3626 e abb.

(Parere alla IV Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2011.

  Roberto MARMO (PT), relatore, ricorda che in data 9 novembre 2011, la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3626 e abb., recante autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio e che, nel corso della medesima seduta, il rappresentante del Governo, avvalendosi di una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, aveva formulato delle considerazioni critiche sul provvedimento. Segnala che, di conseguenza, la Commissione aveva convenuto sull'opportunità di scrivere al Presidente della IV Commissione per informarlo dell'impossibilità, allo stato, di formulare un parere idoneo a superare i predetti rilievi critici, assicurando la conformità del provvedimento all'articolo 81 della Costituzione, e per invitarlo quindi ad adottare le determinazioni più opportune relativamente al testo del provvedimento. Fa presente che, in data 21 giugno è pervenuta una lettera da parte del Presidente della IV Commissione con cui comunica che la Commissione difesa ha provveduto, sulla base dei rilievi formulati, a riconsiderare il testo del provvedimento al fine di approfondire le criticità rilevate nel corso dei lavori della Commissione bilancio in ordine alla quantificazione degli oneri recati dal progetto di legge in questione ed alla relativa modalità di copertura. Segnala che il Presidente fa presente tuttavia che, a seguito delle sedute della Commissione difesa del 19 e 20 giugno, nel corso delle quali si è dibattuto sulla possibilità di presentare una nuova proposta emendativa da parte del relatore, quest'ultimo ha ritenuto di ritirare il proprio emendamento. Evidenzia che la Commissione non ha dunque apportato alcuna modifica al testo, ritenendo, in particolare, non opportuno individuare una diversa ed adeguata copertura finanziaria del provvedimento.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea come, allo stato, non può che procedersi all'espressione di un parere contrario sul testo del provvedimento.

  Roberto MARMO (PT), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 3626 e abb., recante Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
    in via preliminare, il provvedimento andrebbe corredato da un'apposita relazione tecnica che quantifichi l'impatto finanziario delle disposizioni in esso contenute;
    l'individuazione della copertura finanziaria degli oneri, a valere sul fondo europeo per la pesca e sul fondo europeo per lo sviluppo regionale, è rimessa ad una successiva intesa tra la Marina militare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione interessata, in contrasto con l'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia in quanto si rinvia a un provvedimento successivo, tra l'altro privo di natura normativa, Pag. 34la determinazione della copertura finanziaria sia in quanto la fattispecie oggetto del provvedimento non sembra rientrare tra quelle finanziate dai fondi europei sopra richiamati;

   ritenuto che la copertura finanziaria del testo unificato in esame contrasti con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
   esprime

PARERE CONTRARIO».

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS).
C. 5287 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP), relatore, fa presente, con riferimento agli articoli 1 e 2 recanti invio di osservatori militari dell'ONU in Siria e riduzione delle spese per la missione UNIFIL in Libano, che le norme autorizzano, a decorrere dal 14 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 826.686 per la partecipazione di personale militare italiano alla missione UNSMIS in Siria, disposta a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione n. 2043 del 2012. Le norme prevedono, quindi, che al personale che partecipa alla missione si applichino l'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9, della legge n. 108 del 2009, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di trattamenti indennitari specifici per le missioni internazionali, prevedendo, in particolare, che l'indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, se il militare non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman; e l'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 209 del 2009, e l'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009, recanti entrambi norme in materia di applicabilità delle sanzioni penali del codice penale militare di pace al personale inviato in missione. Segnala che viene disposta, quindi, la copertura finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 215 del 2011, relativa alla missione UNIFIL in Libano. Ricorda che tale somma è riferita quanto ad euro 475.983, alla spesa media annuale corrispondente alla riduzione di personale e quanto ad euro 350.703, alla riduzione in pari misura delle spese di funzionamento relative al supporto logistico. Segnala che la relazione tecnica afferma che la disposta autorizzazione di spesa di euro 826.686 è configurata come limite massimo di spesa. Osserva che, per quanto concerne la copertura della spesa autorizzata, la relazione tecnica afferma che a questa si è provveduto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 215 del 2011, relativa alla missione UNIFIL in Libano. Fa presente, pertanto, che la relazione tecnica evidenzia che il contingente di personale medio della missione UNIFIL autorizzato dal decreto-legge n. 215 del 2011 è ridotto da 1.100 unità per anno a 1.094 unità per anno. Al riguardo, ritiene che andrebbe confermato che la riduzione delle spese per il supporto logistico nella missione UNIFIL in Libano, prevista a copertura di una quota degli oneri in esame per la missione in Siria, non pregiudichi la copertura dei fabbisogni a suo tempo quantificati con riferimento alla predetta missione. In caso contrario, infatti, potrebbero determinarsi i presupposti per una reintegrazione Pag. 35del relativo stanziamento al fine di corrispondere a detti fabbisogni. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 2, comma 1, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari a euro 826.686 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, riferita, quanto a euro 475.983, alla spesa media annuale corrispondente alla riduzione di personale e, quanto a euro 350.703, alla riduzione in pari misura delle spese di funzionamento relative al supporto logistico. Al riguardo, osserva che le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 215 del 2011, sono allocate nel capitolo 1188, relativo al Fondo per le missioni di pace, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Da una interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il predetto capitolo presenta una disponibilità di competenza nell'esercizio in corso pari a 658.824.907 euro, al netto delle risorse accantonate per far fronte al presente provvedimento.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO in merito alla richiesta di confermare l'adeguatezza della restante quota degli stanziamenti alla copertura dei fabbisogni minimi di supporto logistico per la missine UNIFIL rinvia ad una nota del Ministero della difesa, che deposita agli atti della Commissione. Per quanto riguarda, invece, la segnalata differenza temporale del periodo, fa presente che i giorni indicati in relazione, pari a 232, corrispondono a quelli intercorrenti tra il 14 maggio ed il 31 dicembre 2012, estremi compresi.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5287 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale, nonostante l'intervenuta riduzione delle spese per il supporto logistico della missione UNIFIL, la restante quota degli stanziamenti risulta adeguata alla copertura dei fabbisogni minimi di supporto logistico della medesima missione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.
Atto n. 480.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che lo schema di decreto non è corredato del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento Pag. 36e di Bolzano. Segnala, in proposito, che in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con il menzionato parere. Avverte, pertanto, che la Commissione non procederà all'espressione dei propri rilievi fino a quando non sarà trasmesso il citato parere della Conferenza Stato-Regioni. Ritiene che il relatore possa comunque svolgere la relazione per poi acquisire l'avviso del Governo sul provvedimento.

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, illustra brevemente il contenuto dello schema di decreto legislativo, evidenziando che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che conferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, osserva che, considerato l'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina sul recupero dei crediti, l'attività prevista dalla normativa in esame potrebbe creare un aggravio di carattere amministrativo. Sul punto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, al fine di confermare la possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già ad essi assegnate in base alla vigente normativa.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO illustra una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato.

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, fa presente di essere già in grado di formulare una proposta di parere nei termini seguenti:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (atto n. 480);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale le amministrazioni interessate dovranno provvedere all'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina sul recupero dei crediti, di cui al presente schema di decreto legislativo, utilizzando le risorse umane strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Atto n. 479.

(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che lo schema di decreto del quale oggi si avvia l'esame non è corredato del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Segnala, in proposito, che in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con il menzionato parere. Avverte, pertanto, che la Commissione non procederà all'espressione dei propri rilievi Pag. 37fino a quando non sarà trasmesso il citato parere della Conferenza Stato-Regioni. Ritiene che il relatore possa comunque svolgere la relazione per poi acquisire l'avviso del Governo sul provvedimento.

  Remigio CERONI (PdL), relatore, illustra brevemente il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, evidenziando che esso è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 4 a 6, recanti competenze in materia di attuazione del provvedimento in esame; osserva che la relazione tecnica preliminarmente precisa che per ciascun intervento previsto dal decreto in esame è già disponibile la copertura finanziaria e, di seguito, fornisce informazioni dettagliate sugli articoli del provvedimento ma non considera le disposizioni in esame. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle risorse finanziarie, già disponibili a legislazione vigente, che possono essere destinate all'utilizzo di esperti esterni al Consiglio, come precisato dall'articolo 5. Ciò con particolare riferimento all'ammontare e alla finalizzazione attuale di tali risorse. Con riguardo all'articolo 7, recante disposizioni in materia di formazione, evidenzia come la relazione tecnica precisi che le risorse disponibili sono pari a 40 milioni di euro. Più in particolare, la relazione tecnica precisa che, per la corrente programmazione della Politica agricola comune, l'intervento in esame può essere finanziato con i Programmi di sviluppo rurale (Misura 111), che attingono al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Per la futura programmazione (2014-2020), si prevede comunque l'utilizzo delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nell'ambito delle disposizioni della futura Politica agricola comune. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca quale sia la quota delle risorse indicate dalla relazione tecnica effettivamente utilizzabili per il finanziamento delle disposizioni in esame in quanto non destinata già ad altri programmi di spesa o ad altri interventi. Inoltre andrebbe chiarito se tali risorse siano idonee a finanziare gli interventi previsti dalle norme in esame, tenuto conto del costo degli stessi e della loro modulazione temporale. Circa gli articoli 8 e 9, recanti disposizioni in materia di certificato di abilitazione, non considerate dalla relazione tecnica, rileva che le norme appaiono estendere l'attività di certificazione già attualmente in capo alle regioni limitatamente alla fase di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. A suo parere, è pertanto necessario che il Governo precisi le modalità di finanziamento dell'attività in esame. Relativamente all'articolo 11, recante disposizioni in materia di informazione, osserva come la relazione tecnica precisi che le risorse disponibili ammontano a 1 milione di euro e sono a valere sui Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e, per la fase successiva al 2013, sui programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti in merito ai costi delle attività previste dalla disposizione in esame, con particolare riferimento ai soggetti a cui è attribuito il compito delle campagne informative, ai costi eventualmente a carico dell'Istituto superiore di sanità per l'istituzione e la gestione dei casi di avvelenamento acuto. Inoltre, al fine di accertare l'effettiva copertura finanziaria degli interventi, ritiene che andrebbe precisata la quota delle risorse indicate dalla relazione tecnica effettivamente disponibile per essere destinata agli interventi in esame. Con riferimento agli articoli 12 e 25, commi 2 e 3, recanti controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, disposizione non considerata dalla relazione tecnica, non ha rilievi da formulare, nel presupposto che l'attività posta a carico delle regioni possa essere effettivamente finanziata attraverso tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, anche con riguardo ai profili di allineamento temporale fra oneri ed introiti tariffari. In merito all'articolo 13, recante divieto di irrorazione aerea, disposizione non considerata dalla relazione tecnica, Pag. 38ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito ai possibili effetti finanziari in capo alle regioni per l'attuazione delle disposizioni in esame, nel caso in cui le competenze previste non siano già di fatto esercitate da tali soggetti. Sugli articoli 14 e 15, recanti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente acquatico e riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche, segnala che la relazione tecnica precisa che le risorse disponibili sono pari a 100 milioni di euro, limitatamente al settore agricolo, a valere sui Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e, per la fase successiva al 2013, sui programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se a valere sulle risorse indicate dalla relazione tecnica possano essere finanziate tutte le attività previste dalle norme in esame. Inoltre, a suo parere sarebbe opportuno acquisire chiarimenti sulla quota delle risorse indicate dalla relazione tecnica destinabile al finanziamento delle attività in esame, precisando se il profilo di cassa di tali spese sia compatibile con la modulazione temporale delle risorse disponibili. Circa l'articolo 16, recante disposizioni in materia di dati di produzione, vendita ed utilizzazione, disposizione non considerata dalla relazione tecnica, segnala che l'articolo 42 del decreto del Presidente della repubblica n. 290 del 2001 già prevede la disciplina in esame in materia di trattamento dei dati di vendita e di registro dei trattamenti effettuati. Ritiene pertanto opportuno che il Governo precisi l'eventuale portata innovativa della disposizione. Con riferimento all'articolo 17, concernente la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari, segnala che la relazione tecnica precisa che le risorse disponibili ammontano a 230 milioni di euro a valere su Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e, per la fase successiva al 2013, a valere sui programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca quale parte delle risorse indicate dalla relazione tecnica sia effettivamente destinabile al finanziamento degli interventi in esame e se la modulazione temporale di tali risorse sia coerente con il profilo di cassa degli interventi. Inoltre, dal momento che le norme in esame non precisano le modalità di svolgimento delle attività in questione, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la spesa sia riconducibile ad un'azione amministrativa o, piuttosto, a finanziamenti in favore di soggetti privati. Con riguardo agli articoli 19 e 29, recanti disposizioni in materia di difesa integrale, segnala come la relazione tecnica all'articolo 19 precisi che le risorse disponibili sono pari a 40 milioni di euro, a valere sui Programmi si sviluppo rurale cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e, per la fase successiva al 2013, dei programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune. In particolare, la relazione tecnica sottolinea che l'obbligo, dal 2014, dell'applicazione da parte degli operatori dei principi della difesa integrata comporterà la messa a punto di strumenti previsionali, sistemi di monitoraggio, di diagnosi precoce e allerta, di informazioni e di sperimentazione. L'applicazione dei principi di difesa integrata, il cui elenco è riportato nell'allegato II del decreto in esame, richiede l'allestimento di un sistema di reti di assistenza tecnica operanti a livello nazionale provinciale, per mettere gli operatori nelle condizioni di decidere, in base alle informazioni ricevute e ai risultati del monitoraggio, se e quando effettuare un trattamento fitosanitario e con quali prodotti intervenire. Al riguardo, premesso che reputa necessario che il Governo precisi la quota delle risorse destinabili agli interventi in esame ed il relativo allineamento temporale rispetto alle spese da sostenere per i medesimi interventi, segnala che, come risulta dall'Analisi dell'impatto della regolamentazione, la difesa integrata rientra tra le azioni già previste da altri strumenti normativi ed attuate da tempo. A suo parere sarebbe pertanto opportuno che il Governo chiarisca il coordinamento tra gli interventi in esame Pag. 39e quelli già definiti e finanziati in base alla vigente normativa. Con riferimento all'articolo 21, recante disposizioni in materia di agricoltura biologica, disposizione non considerata dalla relazione tecnica, ritiene che il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito alle risorse a valere sulle quali le regioni potranno finanziare le attività di promozione ed incentivo dell'agricoltura biologica. In relazione all'articolo 22, recante disposizioni in materia di indicatori, segnala come la relazione tecnica precisi che le risorse disponibili sono pari a 10 milioni di euro, a valere sui Programmi attuativi della riforma della Politica agricola comune. Inoltre, la relazione tecnica precisa che l'attività di raccolta dati per la valutazione dei risultati conseguiti, mediante l'utilizzazione di indicatori armonizzati, non comporta oneri, essendo svolta con le risorse relative alle attività comuni. Tali attività sono costituite essenzialmente da reporting e scambio delle informazioni con la Commissione europea e gli altri Stati membri. Dovranno essere valutati i risultati conseguiti attraverso le misure previste dai Piani d'azione nazionale e dovranno essere comunicati i relativi dati alla Commissione europea e agli altri Stati membri. Al riguardo ritiene necessario che il Governo precisi quale quota delle risorse indicate sia destinata al finanziamento in esame e se la relativa modulazione temporale sia compatibile con il profilo di cassa delle relative spese. Non ha nulla da osservare sugli articoli 23 e 25, comma 1, recanti disposizioni in materia di controlli, dal momento che l'attività di coordinamento dei controlli deve essere esercitata nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, così come tutti i compiti che il decreto assegna alle pubbliche amministrazioni.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, riguardo alle osservazioni del relatore, preliminarmente conferma che dall'attuazione del provvedimento non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività che vengono svolte nei limiti delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con riferimento agli articoli 4, 5 e 6, considerato che l'avvalimento da parte dell'amministrazione proponente di esperti esterni rappresenta per la medesima una mera facoltà, come si evince dall'articolo 5, comma 5, l'ammontare delle risorse da destinare all'utilizzo di detti esperti è legato esclusivamente alla effettiva disponibilità delle stesse da parte dell'amministrazione proponente, nell'ambito di quelle destinate al funzionamento generale. Rinvia comunque all'amministrazione proponente per eventuali ulteriori delucidazioni. In merito agli articoli 12 e 25, evidenzia che le tariffe sono determinante in base al costo effettivo del servizio e che pertanto è garantita la copertura integrale degli oneri sostenuti dalle amministrazioni competenti; segnala che non sussistono problemi di disallineamento temporale fra il compimento dell'attività da parte dell'amministrazione ed il pagamento della tariffa da parte dell'operatore, in quanto la corresponsione di tale onere procede l'esecuzione della prestazione. Circa gli articoli 14 e 15, conferma che, allo stato, il profilo di cassa delle spese relative alle attività previste dalle norme è compatibile con la modulazione temporale delle risorse disponibili e si rinvia all'amministrazione proponente per le ulteriori delucidazioni richieste. In merito all'articolo 22, conferma che, allo stato, il profilo di cassa delle spese relative alle attività previste dalle norme sia compatibile con la modulazione temporale delle risorse disponibili e rinvia all'amministrazione proponente per gli ulteriori chiarimenti richiesti.

  Remigio CERONI (PdL), relatore, fa presente di essere già in grado di formulare una proposta di parere nei termini seguenti:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva Pag. 402009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (atto n. 479);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:
    l'avvalimento di esperti esterni rappresenta, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, una mera facoltà che l'amministrazione interessata eserciterà subordinatamente alla effettiva disponibilità di risorse nell'ambito di quelle destinate al funzionamento generale;
    le tariffe previste per i controlli di cui all'articolo 12, comma 2, saranno determinate, come indicato all'articolo 25, comma 2, sulla base del costo effettivo del servizio, garantendo la copertura integrale degli oneri sostenuti da parte delle amministrazioni competenti;
    il profilo di cassa delle spese relative alle attività previste dagli articoli 14, 15 e 22 è compatibile con la modulazione temporale delle risorse disponibili per tali attività;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.
Atto n. 455.

(Rilievi alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno 2012.

  Silvana Andreina COMAROLI (LNP) osserva come lo schema di decreto in esame presenti profili di criticità analoghi a quelli che si porranno per il decreto legislativo relativo alla riduzione del numero dei tribunali, che prevede una riduzione degli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia. Anche con quel provvedimento, infatti, si perseguirà l'obiettivo di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, rischiando di creare ostacoli alla domanda di giustizia a livello territoriale. A suo avviso, infatti, nell'accorpamento delle sedi occorre tenere adeguatamente conto delle diverse realtà territoriali e del bacino di utenza delle sedi da sopprimere, considerando anche la distanza dal comune capoluogo di provincia. In questa ottica, segnala, ad esempio, che si disporrebbe la soppressione del Tribunale di Crema, che ha ottenuto ottimi risultati gestionali, verificati anche dagli ispettori del Ministero della giustizia, e ha un numero di sostituti procuratori assai ridotto. Ritiene, pertanto, che dovrebbe valutarsi una diversa articolazione territoriale dei circondari, evitando che i risparmi di spesa per lo Stato, peraltro non consistenti, si traducano in maggiori oneri per i cittadini.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, rileva come le osservazioni svolte dell'onorevole Comaroli possano essere considerate condivisibili, ma evidenzia come esse, più utilmente, dovrebbero essere riferite al prossimo provvedimento del Governo sull'accorpamento dei tribunali. Con riferimento al provvedimento in esame, fa presente di avere avuto modo di verificare il rapporto, a suo avviso molto accurato, sulla produttività degli uffici del giudice di pace predisposto dal Ministero della giustizia e di avere riscontrato livelli molto bassi nel 90 per cento dei casi. Conferma quindi la proposta di parere già formulata nella seduta del 14 giugno 2012.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma la valutazione favorevole sul provvedimento in esame.Pag. 41
  La Commissione approva la proposta del relatore pubblicata nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 14 giugno 2012.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.