CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 giugno 2012
669.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 220

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 15.

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
C. 5273 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Domenico ZINZI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
C. 5256 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge governativo di riforma del mercato del lavoro, presentato dal Governo al Senato il 5 aprile 2012 (AS 3249).
  Sottolinea innanzitutto che il provvedimento, nell'ambito di una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti, configura il contratto a tempo indeterminato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato. Si delinea l'apprendistato quale contratto tipico per l'accesso al mercato del lavoro (nonché per l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato), ampliandone le possibilità di utilizzo (si innalza il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall'attuale 1/1 a 3/2) e valorizzandone il ruolo formativo. Si procede verso una ridistribuzione delle tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio degli elementi di flessibilità relativi a talune tipologie contrattuali, dall'altro adeguando la disciplina dei licenziamenti, collettivi ed individuali.
  Con riferimento ai licenziamenti individuali, in particolare, il provvedimento interviene operando importanti modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (che reca la cd. tutela reale, consistente nella reintegrazione nel posto di lavoro). Più specificamente, lasciando inalterata la disciplina dei licenziamenti discriminatori (ove si applica sempre la reintegrazione), si modifica il regime dei licenziamenti disciplinari (mancanza di giustificato motivo soggettivo) e dei licenziamenti economici (mancanza di giustificato motivo oggettivo): queste ultime due fattispecie presentano un regime sanzionatorio differenziato Pag. 221a seconda della gravità dei casi in cui sia accertata l'illegittimità del licenziamento, il quale si concretizza nella reintegrazione (casi più gravi) o nel pagamento di un'indennità risarcitoria (casi meno gravi). Infine, si introduce uno specifico rito per le controversie giudiziali aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti.
  Il provvedimento opera inoltre un'ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, in primo luogo attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale (ASPI – Assicurazione sociale per l'impiego) in cui confluiscono l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione (ad eccezione di quella relativa agli operai agricoli). Il nuovo ammortizzatore amplia sia il campo soggettivo dei beneficiari, sia i trattamenti: in particolare, oltre all'estensione a categorie prima escluse (principalmente apprendisti), fornisce una copertura assicurativa per i soggetti che entrano nella prima volta nel mercato del lavoro (principalmente giovani) e per i soggetti che registrano brevi esperienze di lavoro. Si prevede, quindi, l'introduzione di una cornice giuridica per l'istituzione di fondi di solidarietà settoriali. Inoltre, viene confermata l'attuale disciplina per la Cassa integrazione ordinaria, mentre vengono apportate modifiche alla disciplina della Cassa integrazione straordinaria. Infine, si prevede la creazione di un nuovo strumento di sostegno del reddito per i lavoratori ultracinquantenni. Si rinnovano e rafforzano le politiche attive del lavoro ed il ruolo dei servizi per l'impiego (per i quali vengono individuati livelli essenziali di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale). Si prevedono, infine, incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro (con l'introduzione di norme di contrasto alle cd. dimissioni «in bianco» e misure per il sostegno della genitorialità) e per il sostegno dei lavoratori anziani.
  Ricorda che il 31 maggio 2012 il Senato ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge, apportandovi una serie di modifiche, frutto di emendamenti approvati dalla 11o Commissione. In Assemblea, il Governo ha posto la questione di fiducia su quattro emendamenti interamente sostitutivi del testo della Commissione, confermandone i contenuti sostanziali (marginali modifiche hanno riguardato aspetti formali). Per un puntuale raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo al Senato (AS 3249) e il testo licenziato dal Senato, ora all'esame della Camera dei deputati (AC 5256), rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Si sofferma quindi sulle modifiche al disegno di legge introdotte al Senato, che riguardano in primo luogo il tema della flessibilità in entrata. Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, è stata portata da 6 a 12 mesi la durata massima del primo contratto a tempo determinato stipulabile senza causale e inserita una ulteriore ipotesi di casualità operante nei casi, previsti dalla contrattazione collettiva (a livello interconfederale o di categoria ovvero, in via delegata, ai livelli decentrati), in cui l'assunzione avvenga nell'ambito di particolari processi produttivi. In materia di apprendistato, viene stabilito che il rapporto apprendisti/professionisti non può superare il 100 per cento per aziende che occupano lavoratori inferiori a 10 unità (resta invece fermo il rapporto 3 a 2 per le aziende di dimensioni maggiori). Per quanto riguarda il lavoro intermittente (lavoro a chiamata), è stata prevista la possibilità di stipulare il contratto con lavoratori over 55 anni e under 24 (ma in questo caso la prestazione lavorativa deve essere svolta entro i 25 anni). Per quanto attiene ai collaboratori a progetto, è stato introdotto il c.d. salario di base, per cui il cui compenso non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore professionale. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non potrà essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. È stata rafforzata, inoltre, l'indennità di disoccupazione una tantum (in via sperimentale per un triennio, 6.000 euro per almeno 6 mesi di lavoro in un anno: a tal fine è stata prevista un'ulteriore integrazione di risorse per a 60 milioni). Con riferimento alle norme volte a contenere il fenomeno Pag. 222delle c.d. false partite IVA, è stato precisato l'ambito di operatività della presunzione che porta a ritenere, salvo prova contraria a carico del committente, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, salvaguardando le situazioni caratterizzate da effettiva professionalità e redditività adeguata. Per quanto riguarda il lavoro accessorio, è stata ripristinata la possibilità di un suo utilizzo nei settore commerciale; nel settore agricolo, invece, è stato previsto che il ricorso ai voucher potrà essere libero al di sotto di 7 mila euro di fatturato, mentre sopra tale soglia, sarà consentito solo per i pensionati e studenti sotto i 25 anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi di ogni ordine e grado ovvero ad un ciclo di studi universitari. Il valore orario del voucher, infine, è stato rimesso a un decreto del Ministero del lavoro. Infine, per i tirocini formativi e di orientamento è stata esclusa l'ipotesi della delega legislativa, ma il ruolo delle Regioni è stato rafforzato con la previsione di un accordo per la definizione di linee guida condivise tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata. È stato previsto, inoltre, l'obbligo di corrispondere una congrua indennità agli stagisti.
  In materia di flessibilità in uscita, al fine di contenere la discrezionalità in fase applicativa, il provvedimento stabilisce che l'eventuale reintegro a seguito di licenziamento disciplinare illegittimo sarà deciso dal giudice verificando se il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi e dei codici disciplinari (e non anche delle previsioni di legge, come inizialmente previsto).
  In tema di ammortizzatori sociali, per quanto concerne l’«Assicurazione Sociale per l'Impiego» (ASPI), è stato previsto che, in via sperimentale fino al 2015, il lavoratore potrà incassare l'indennità in un'unica soluzione al fine di avviare un'attività di lavoro autonomo o imprenditoriale. È stata esclusa, inoltre, la corresponsione di prestazioni di sostegno al reddito e di trattamenti previdenziali in caso di condanna per reati terroristici, per mafia e strage.
  È stata quindi introdotta una norma a tutela dei lavoratori atipici che modifica a loro favore la disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. È stata espunta la soppressione della gratuità del ticket per i disoccupati e loro familiari, mentre sono state rafforzate le norme procedurali contro le cosiddette dimissioni in bianco. Sono state modificate le norme sul sostegno alla genitorialità prevedendo l'obbligo di astensione di 1 giorno per il padre e la facoltà di astenersi per altri 2 giorni in accordo con la madre e in sua sostituzione. Per quanto riguarda l'apprendimento permanente e la certificazione degli apprendimenti non formali e informali, è stata ridefinita la platea degli enti autorizzati alla certificazione. Infine, è stata conferita una delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica.
  Si sofferma quindi, con specifico riferimento alle competenze della XIV Commissione, sulle procedure di contenzioso. Nei confronti dell'Italia risultano infatti pendenti procedure d'infrazione per non corretto recepimento di direttive, in ambiti disciplinari connessi al provvedimento in esame. Evidenzia tuttavia che la finalità del provvedimento è quello di una riforma complessiva della disciplina del mercato del lavoro e che il disegno di legge non è direttamente volto alla risoluzione di tali procedure.
  In materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (proc. n. 2010/2045 e proc. 2010/2124), per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In tal senso sembrano intervenire le disposizioni apportate dall'articolo 1, commi 9-13 del provvedimento.
  In materia di licenziamenti collettivi, la Commissione ha aperto una procedura di infrazione (proc. n. 2007/4652) con l'invio di una lettera di messa in mora nei confronti dell'Italia per la non corretta attuazione della direttiva 98/59/CE del 20 Pag. 223luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. La legge n. 223 del 1991, con la quale le autorità italiane hanno comunicato di aver recepito la direttiva 98/59/CE nel diritto interno avrebbe, infatti, esteso, ben oltre le previsioni della direttiva, l'ambito dei lavoratori esclusi dall'applicazione delle garanzie procedurali previste dalla direttiva 98/59/CE, escludendo la categoria dei dirigenti, che sarebbero conteggiati nel calcolo della forza lavoro dello stabilimento, ai fini dell'applicazione della procedura di licenziamento collettivo, ma non sarebbero considerati nel computo del numero dei lavoratori interessati dal licenziamento. Sul punto, il Governo italiano, il 21 dicembre 2011, ha inoltrato alla Commissione europea una nota, nella quale si illustra il sistema complessivo di tutela previsto dall'ordinamento italiano per i dirigenti in caso di licenziamento, ed è tuttora in attesa di un riscontro da parte della Commissione.
  In materia di diritto al lavoro dei disabili, la Commissione europea ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia (causa C-312/11) per il non corretto recepimento della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
  Risultano, inoltre, tuttora aperte due procedure d'infrazione per mancato recepimento di direttive: la prima per mancato recepimento, entro il termine previsto del 20 luglio 2011, della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (lettera di messa in mora, procedura d'infrazione n. 2011/1073); la seconda per mancato recepimento, entro il termine previsto del 6 giugno 2011, della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (parere motivato). In proposito ricorda che nel mese di aprile 2012 il Governo ha presentato alle Camere due schemi di decreto legislativo finalizzati a dare attuazione alle citate direttive scadute. Si tratta più precisamente dell'atto n. 466, relativo alla direttiva 2009/52/CE e dell'atto n. 465, relativo alla direttiva 2009/38/CE, il cui esame, da parte delle Commissioni della Camera e del Senato, è stato già completato con l'espressione dei relativi pareri parlamentari. La XIV Commissione, in particolare, si è espressa favorevolmente in entrambi casi, con condizione.
  Quanto ai documenti all'esame della Commissione europea, la Commissione ha presentato il 18 aprile 2012 una comunicazione intitolata «Verso una ripresa fonte di occupazione» (COM(2012)173) nella quale delinea una strategia complessiva volta a rilanciare l'occupazione attraverso un serie di azioni basate su tre assi: promuovere la creazione di posti di lavoro; riformare i mercati del lavoro; migliorare la governance dell'UE nel settore dell'occupazione.
  La Commissione individua i seguenti strumenti: orientare i sussidi all'assunzione verso nuove assunzioni; ridurre il cuneo fiscale che grava sul lavoro; promuovere il lavoro autonomo, le imprese sociali e la creazione di nuove imprese; trasformare il lavoro informale o non dichiarato in occupazione regolare; incrementare la retribuzione netta e modernizzare i sistemi di fissazione dei salari; sfruttare il potenziale di creazione di lavoro nell'economia verde, nell'assistenza sociale e sanitaria, nelle tecnologie dell'informazione; mobilitare i fondi UE a favore della creazione di posti di lavoro. Le riforme del mercato del lavoro dovrebbero riguardare i seguenti aspetti: utilizzo della flessibilità interna alle imprese; garanzia di salari dignitosi e sostenibili; contrasto alla segmentazione del mercato del lavoro; promozione del ricorso all'apprendimento permanente; coinvolgimento della parti sociali nella riforme del mercato del lavoro; ridefinizione dell'attività dei servizi pubblici per l'impiego. L'azione a livello europeo si dovrebbe sviluppare sui seguenti assi: monitoraggio del fabbisogno delle Pag. 224competenze; riconoscimento delle qualifiche; sinergia tra il mondo dell'istruzione e quello del lavoro. La Commissione individua i seguenti obiettivi: eliminare gli ostacoli giuridici e pratici alla libera circolazione dei lavoratori; migliorare l'abbinamento fra offerta e domanda di lavoro al di là delle frontiere; prendere in considerazione gli effetti dell'immigrazione nell'Unione e dell'emigrazione dall'Unione. La Commissione europea ritiene che sia necessario associare alla nuova governance economica un coordinamento rafforzato delle politiche sociali ed occupazionali.
  Il 30 maggio 2012 la Commissione europea ha presentato, nell'ambito della procedura del semestre europeo, raccomandazioni specifiche per ciascun Paese sui piani nazionali di riforma (PNR) e pareri sui rispettivi programmi di stabilità, che saranno approvate dal Consiglio europeo del 28-29 giugno. La Commissione in particolare invita l'Italia a: approvare in via definitiva la riforma del mercato del lavoro; assumere ulteriori iniziative per affrontare la disoccupazione giovanile; promuovere la mobilità del lavoro attraverso la generalizzazione del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali; incentivare la partecipazione delle donne al lavoro; promuovere la competitività in termini di costi ed ancorare i salari alla produttività, in linea con le prassi nazionali e consultando le parti sociali.
  Alla luce dell'illustrazione svolta e considerato che l'esame del provvedimento in Assemblea potrebbe avere inizio già a partire dal prossimo 25 giugno, ritiene opportuno formulare sin dalla seduta odierna una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1), al fine di una sua sollecita approvazione.

  Gianluca PINI (LNP), nel sottolineare l'apprezzamento per il lavoro puntuale svolto dal relatore sul provvedimento in esame, deve anche stigmatizzare le modalità di esame eccessivamente rapide del disegno di legge. Rileva l'imbarazzo politico della maggioranza rispetto alle misure in esame, e riterrebbe almeno opportuno – a fronte di procedure di infrazione per mancato recepimento di direttive – che il rilievo avanzato dal relatore fosse formulato come condizione e non come pavida osservazione.
  Richiama inoltre l'attenzione dei colleghi sul fatto che il provvedimento non affronta un tema centrale per il mercato del lavoro in Italia, che è quello dell'abbattimento del cuneo fiscale per le nuove assunzioni, con particolare riferimento ai lavoratori qualificati e ai giovani. Si tratta di una questione fondamentale per il sistema produttivo del Paese, sulla quale invita il relatore a formulare almeno una osservazione.

  Enrico FARINONE (PD) ritiene in primo luogo necessario sottolineare l'eccessiva ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento, a evidente svantaggio dei lavori e dell'autonomia delle Commissioni parlamentari e dell'Assemblea; è infatti sempre opportuno che anche nelle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva vi sia un adeguato approfondimento dei provvedimenti.
  Tuttavia, nel caso in oggetto, il PD – quale forza politica responsabile che sostiene il Governo in carica – non può non tenere conto dell'invito formulato dal Presidente Monti ad approvare in via definitiva il disegno di legge entro il prossimo 28 giugno. In tal senso ritiene condivisibile l'impostazione data dal relatore alla proposta di parere, che si limita ai profili di competenza della XIV Commissione.

  Sandro GOZI (PD) valuta condivisibile la scelta operata dal relatore di formulare una osservazione con riferimento all'esigenza che il Governo proceda alla pronta emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2009/52/CE e 2009/38/CE, per consentire il rapido superamento delle procedure di infrazione. Non si tratta infatti di sollecitare un adempimento non ancora compiuto, poiché il Governo a già provveduto a presentare i relativi schemi di decreto al parere parlamentare, che devono ora essere emanati. Riterrebbe eccessivo formulare una condizione in tal senso; ricorda al riguardo Pag. 225che – con particolare riferimento alla direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – il ritardo nella definizione di una normativa di recepimento non può certo essere imputata all'attuale Governo o al suo gruppo e appare quindi pretestuoso il rimprovero all'Esecutivo avanzato dal collega Pini.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, si dichiara consapevole che la riforma del mercato del lavoro meriterebbe un approfondimento e una valutazione particolarmente attenti e accurati.
  Ritiene tuttavia, pur comprendendo le motivazioni addotte dall'onorevole Pini, che non si possa essere indifferenti agli inviti dell'Europa nei confronti dell'Italia ad approvare le misure entro il Consiglio europeo del 28 giugno prossimo. Si tratta di una precisa responsabilità del Paese, e della Commissione, ed è per questo motivo che, in qualità di relatore, ritiene necessario approvare nella seduta odierna il parere e consentire in tal modo alla XI Commissione Lavoro di procedere nel proprio esame.
  In tale prospettiva, ha ritenuto opportuno limitarsi, nel parere formulato, ad affrontare i profili che rientrano nelle specifiche competenze della XIV Commissione, richiamando nelle premesse tutte le procedure di contenzioso aperte in ambiti disciplinari connessi al provvedimento in esame. L'osservazione formulata, infine, non è rivolta ai contenuti del disegno di legge, ma alla necessità di procedere celermente alla emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2009/52/CE e 2009/38/CE, per consentire il rapido superamento delle relative procedure di infrazione.

  Gianluca PINI (LNP) prende atto della posizione assunta dal collega Gottardo, ma ribadisce la necessità politica di sottolineare con maggiore forza i rilievi formulati e di inserire nel parere un richiamo al tema – a suo avviso prioritario – dell'abbattimento del cuneo fiscale per le nuove assunzioni.

  Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata; sottolinea quindi, con riferimento al tema del cuneo fiscale sollevato dall'onorevole Pini, che si tratta di questione condivisibile ma che esula dalle competenze della XIV Commissione.

  Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Domenico ZINZI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.
Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, ricorda che l'articolo 1 del testo unificato circoscrive il campo di applicazione del provvedimento ai ritardi di pagamento Pag. 226nelle transazioni commerciali fra le imprese. Le disposizioni non si applicano ai ritardi di pagamento delle imprese che dimostrino di essere creditrici di somme dovute da pubbliche amministrazioni, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante l'integrale attuazione della direttiva 2011/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 (concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese).
  L'articolo 3 della citata direttiva viene attuato con l'articolo 2 del testo unificato in esame.
  I commi 1, 18 e 19 definiscono l'ambito di applicazione di tale articolo, le cui disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese, ad esclusione dei debiti che formano oggetto dì procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito (comma 1). Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea (comma 18). Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore (comma 19).
  Il comma 2 riporta le definizioni applicabili all'articolo.
  I commi da 3 a 5 riguardano la questione degli interessi legali di mora. Ai sensi del comma 15, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la anca d'Italia, calcola semestralmente il tasso d'interesse legale di mora applicabile.
  Il comma 3 definisce i casi in cui, nelle transazioni commerciali tra imprese, il creditore ha diritto agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito: il creditore deve aver adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; l'importo dovuto non deve essere stato ricevuto nei termini; il ritardo di pagamento è imputabile al debitore.
  Il comma 5 riguarda la data dalla quale decorre il diritto a ricevere gli interessi di mora, a seconda che la data di scadenza o il periodo di pagamento siano o meno stabiliti nel contratto.
  Ai sensi del comma 6, se viene prevista una procedura per accertare la conformità delle merci dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i sette giorni di calendario per i beni deperibili e i quindici giorni di calendario per tutti gli altri beni, dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi.
  Il comma 7 limita ad un massimo di trenta giorni il periodo di pagamento stabilito nel contratto. Un periodo superiore (comunque non oltre sessanta giorni) deve essere espressamente concordato nel contratto stesso, e ad ogni modo non deve essere gravemente iniquo per il creditore.
  Ai sensi del comma 8, le parti possono comunque concordare termini di pagamento che prevedano il versamento a rate (comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni). In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
  Secondo i commi 9 e 10, se gli interessi di mora sono esigibili, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro, esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore. Oltre a tale importo, il creditore ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento per i costi di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero dei crediti.
  I commi da 11 a 14 riguardano le clausole contrattuali o le prassi gravemente inique per il creditore, cioè che si discostano gravemente dalla corretta prassi commerciale. Esse non possono essere fatte valere o dare diritto a un risarcimento del danno. Per determinare Pag. 227se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, si tiene conto di tutto le circostanze del caso, ed in particolare: a) di qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza; b) della natura del prodotto o del servizio; c) della circostanza che il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse legale di mora, al periodo di pagamento o all'importo forfetario.
  Sono comunque considerate clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione degli interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero.
  Le associazioni di categoria rappresentate nelle camere di commercio o nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto delle imprese (legge n. 180 del 2011) per promuovere la dichiarazione di illegittimità di tali clausole e prassi e la loro sanzione.
  Secondo il comma 16, il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci finché che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.
  Il comma 17 concerne il titolo esecutivo di pagamento, ovvero ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.
  L'articolo 3 riguarda la certificazione del credito che l'impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio competente per territorio in caso di ritardo di pagamento, ossia il rilascio di un certificato attestante l'esistenza e l'esigibilità del credito.
  I commi da 3 a 8 riguardano la procedura per la richiesta e l'ottenimento del certificato. La condizione per poter depositare la richiesta è che non siano state proposte da parte dell'impresa debitrice contestazioni circa l'esecuzione del contratto. Occorre pertanto allegare alla richiesta che l'impresa creditrice presenta alla camera di commercio, una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa creditrice che attesti che il debitore non ha proposto contestazioni circa l'esecuzione del contratto. Entro cinque giorni lavorativi la camera di commercio emette un avviso della presentazione della richiesta che contiene, tra l'altro, l'indicazione del termine entro il quale l'impresa debitrice può presentare le proprie deduzioni. L'impresa debitrice può infatti presentare le proprie deduzioni, corredate della documentazione necessaria, entro venti giorni dalla data in cui è stata eseguita la notificazione quando abbia sede nel territorio nazionale, ovvero entro trenta giorni, quando abbia sede all'estero.
  Decorso tale termine senza che l'impresa debitrice abbia presentato deduzioni, la camera di commercio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, rilascia il certificato attestante l'esistenza e l'esigibilità del credito (comma 6). Qualora invece siano presentate deduzioni, la camera di commercio le comunica all'impresa creditrice che può produrre osservazioni. Valutate le deduzioni delle parti, la camera di commercio, con provvedimento motivato, rilascia il certificato o ne comunica il diniego.
  Il comma 8 demanda l'attuazione dell'articolo ad un regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, entro centottanta giorni. Tale regolamento definisce anche i requisiti che l'impresa deve possedere per ottenere il rilascio del certificato, tra cui il regolare adempimento degli obblighi contributivi, quelli riguardanti il registro delle imprese e l'assenza di iscrizioni dell'impresa nel registro informatico dei protesti negli ultimi cinque anni.
  Sulla base del certificato, secondo l'articolo 4 l'impresa creditrice può chiedere al giudice competente di pronunziare ingiunzione di pagamento: il giudice ingiunge all'impresa debitrice di procedere Pag. 228al pagamento senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto. Qualora l'impresa debitrice proponga opposizione all'ingiunzione, l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione non può essere sospesa, a meno che l'opposizione sia fondata su contestazioni circa l'esecuzione del contratto, proposte dall'impresa debitrice prima del rilascio del certificato.
  Peraltro, secondo l'articolo 5, prima di proporre opposizione dinnanzi al giudice competente l'impresa debitrice che intenda opporsi all'ingiunzione di pagamento deve promuovere la procedura di mediazione presso la camera di commercio che ha rilasciato il certificato, entro venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento. Per la durata della procedura di mediazione rimangono sospesi i termini per proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento ed è sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione. La mediazione è svolta dalla camera di commercio e deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo delle parti. Su richiesta delle parti o di propria iniziativa, la camera di commercio invita a partecipare alla procedura di mediazione un'istituzione finanziaria che ossa concorrere ad un intervento economico utile alla definizione positiva della procedura stessa.
  L'articolo 6 riguarda le sanzioni per chi produca documentazione falsa o contraffatta o attesti il falso nelle dichiarazioni. Comunque, il certificato rilasciato sulla base della documentazione o delle dichiarazioni false è nullo.
  L'articolo 7 contiene una norma finale per le imprese che siano parti in giudizi relativi a crediti insoluti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali imprese possono accordarsi per esperire la procedura di mediazione di cui all'articolo 5, qualora sussistano i requisiti e le condizioni previsti. Il procedimento e l'esecuzione rimangono sospesi per l'intera durata della procedura di mediazione e per il tempo previsto dall'accordo di pagamento, in caso di esito positivo della procedura di mediazione. Il giudizio si estingue con l'integrale pagamento nel termine stabilito dall'accordo.
  Con riferimento alla normativa dell'Unione europea, ricorda che il provvedimento dà parziale attuazione alla direttiva 2011/7/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 che ha apportato talune modifiche alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali.
  La direttiva si applica a qualsiasi transazione commerciale, incluse quelle in cui sono coinvolte le pubbliche amministrazioni; l'articolo 1 del provvedimento in esame, invece, prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che deve dare integrale attuazione alla direttiva 2011/7/CE, il provvedimento non si applica alle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni.
  Ricorda che la delega al Governo è contenuta nell'articolo 10 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (cosiddetto Statuto delle imprese).
  L'articolo 2 del provvedimento fa riferimento all'articolo 3 della direttiva come disposizioni di cui si provvede al recepimento; in realtà, l'articolo 2 contiene disposizioni che attuano gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 della direttiva, limitatamente, come detto, alle sole transazioni commerciali tra imprese.
  Quanto alla conformità del provvedimento al contenuto delle disposizioni richiamate, rileva che è riscontrabile una trasposizione conforme, salvo alcuni aspetti, di seguito elencati, che rivelano un'applicazione più restrittiva rispetto al dettato della normativa europea.
  Più precisamente, evidenzia che:
   all'articolo 2, comma 3, si fa riferimento al fatto che il creditore ha diritto agli «interessi legali di mora» mentre la direttiva (articolo 3, par. 19) dispone in ordine agli «interessi di mora», che, secondo la definizione riportata nell'articolo 2, sono gli interessi legali di mora o gli interessi ad un tasso concordato tra le imprese;Pag. 229
   all'articolo 2, comma 6, si prevede che la durata massima della procedura di accettazione delle merci non può superare sette giorni per i beni deperibili e quindici giorni per tutti gli altri beni, mentre l'articolo 3, comma 4, della direttiva prevede che la durata massima di tale procedura non deve superare trenta giorni;
   all'articolo 2, comma 7, si prevede che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare trenta giorni, salvo termini contrattuali diversi che, comunque, non possono superare i sessanta giorni, mentre l'articolo 3, comma 5, della direttiva prevede, in tal caso, un termine massimo di sessanta giorni;
   all'articolo 2, comma 8, viene previsto che il periodo di rateizzazione non può in ogni caso superare i centottanta giorni mentre la direttiva non pone per la fattispecie in esame un termine;
   all'articolo 2, comma 17, viene stabilito che può essere ottenuto un titolo esecutivo di pagamento di norma entro sessanta giorni dalla data in cui il creditore ha presentato ricorso mentre la direttiva, all'articolo 10, comma 1, prevede un termine ordinario di novanta giorni.

  In relazione a questi aspetti, segnala la necessità di evitare un aggravio degli adempimenti disposti dalle norme europee, in sede di recepimento della direttiva 2011/7/CE, al fine di ottemperare al cosiddetto divieto di gold plating, introdotto dall'articolo 15, comma 2, della legge n.183 del 2011 (legge di stabilità 2012), e da ultimo inserito dalla XIV Commissione nel testo del disegno di legge comunitaria per il 2012.
  Ulteriori disposizioni, quali quelle contenute nell'articolo 3 (certificazione del credito e rilascio del certificato), 4 (ingiunzione di pagamento sulla base del certificato), 5 (opposizione all'ingiunzione e mediazione) e 6 (sanzioni) recano disposizioni aggiuntive di carattere interno.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fine di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.
Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.

  Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Marco MAGGIONI (LNP) osserva, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1 – laddove si rimette ad un apposito regolamento della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA la definizione dei requisiti principali delle ONLUS destinatarie delle donazioni di medicinali – l'opportunità di precisare quali siano le modalità attraverso le quali tali ONLUS siano individuate; ciò al fine di garantire un maggiore controllo sulla distribuzione dei medicinali.

  Mario PESCANTE, presidente, ritiene che la questione sollevata rientri nelle competenze della Commissione di merito.

  Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, condivide la precisazione del Presidente; rileva come le modalità di individuazione delle ONLUS saranno appunto definite con apposito regolamento dell'AIFA e che, in ogni caso, il medesimo articolo 1 prevede che le modalità che consentono la donazione ad ONLUS siano definite con decreto ministeriale.

  Sandro GOZI (PD) giudica pertinenti le osservazioni del collega Maggioni e riterrebbe opportuno inserire nel parere una osservazione in tal senso.

Pag. 230

  Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide i rilievi dei colleghi Maggioni e Gozi.

  Pierluigi CASTAGNETTI (PD) osserva come il provvedimento sia volto a incentivare – e non debba ostacolare – la donazione alle ONLUS di medicinali inutilizzati, che queste provvedono poi a distribuire.

  Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, prendendo atto delle osservazioni dei colleghi, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2), che invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare le disposizioni del provvedimento in esame nel senso di estendere la condizione di cui all'articolo 2, comma 2, alla dispensazione e alla fornitura di qualunque medicinale.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.
Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 giugno 2012.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, sottolinea la particolare attenzione che ha dedicato al provvedimento in esame e agli orientamenti espressi dalla XIII Commissione, come anche alle aspettative dei produttori agricoli sul tema, che debbono tuttavia tenere conto delle regole europee.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole, che reca una condizione e una osservazione (vedi allegato 3).

  Sandro GOZI (PD) sottolinea la complessità della materia affrontata, che trova origine in normative europee non sempre adeguate a tutte le aree del mercato unico. Condivide la proposta di parere del relatore ritenendo opportuno ricordare alla XIII Commissione, con la condizione formulata, che in materie come queste è indispensabile ricorrere alle procedure di informazione. Anche l'osservazione formulata appare condivisibile in quanto l'obbligo recato dall'articolo 3 del provvedimento del limite minimo del 20 per cento del succo di frutta nelle bevande analcoliche a base di succo o che si richiamino alla frutta prodotte e commercializzate in Italia rischia di avere l'effetto opposto a quello auspicato, in quanto potrebbe essere interpretata come contraria al principio di libera circolazione delle merci nel mercato unico.
  Profili di merito del provvedimento potranno in ogni caso essere approfonditi in sede di esame presso la Commissione agricoltura e, successivamente, in Assemblea.

  Gaetano PORCINO (IdV) esprime la propria contrarietà rispetto alle osservazioni da ultimo formulate dall'onorevole Gozi, poiché non è a suo avviso in discussione il tema della libera circolazione delle merci ma unicamente la questione delle caratteristiche organolettiche dei prodotti messi in commercio. Ricorda che l'attuale disciplina prevede che il limite minimo di succo di frutta nelle bevande analcoliche a base di succo o che si richiamano alla frutta è pari al 12 per cento, ciò che corrisponde sostanzialmente ad acqua zuccherata con una aggiunta scarsissima di frutta. Si tratta in ogni caso di un limite minimo che, con il provvedimento in esame, si intende elevare al 20 per cento, ciò che corrisponde alla soglia minima necessaria per la messa in commercio di un prodotto accettabile.

  Marco MAGGIONI (LNP) ringrazia il relatore per il lavoro svolto su un tema di particolare complessità. Ricorda che già Pag. 231oggi si possono acquistare bevande che contengono una percentuale di frutta che varia dal 12 al 100 per cento. I consumatori sono pertanto liberi di scegliere quale prodotto comprare e il provvedimento in esame non fa che complicare la situazione, anziché chiarirla. Esprime pertanto sin d'ora il parere contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

  Andrea RONCHI (Misto-FCP) ricorda che, in qualità di Ministro per le politiche europee, ha lavorato con particolare attenzione sul tema delle bevande a base di frutta, oggetto di dibattito approfondito anche presso la XIV Commissione, in più occasioni. Si tratta di materia estremamente delicata, anche per i suoi impatti sulla salute dei minori, consumatori di tali bevande. Riterrebbe pertanto opportuno un maggiore approfondimento delle questioni sollevate ed auspica che vi siano i tempi per una ulteriore riflessione.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, si dichiara consapevole della complessità delle questioni affrontate dal provvedimento. Conosce sul tema l'interesse delle associazioni di categoria, come anche la normativa nazionale e dell'Unione europea. Ritiene tuttavia opportuno limitarsi, in questa sede, alle competenze della XIV Commissione, senza entrare nel merito del provvedimento.
  Ricorda come, in ogni caso, il parere proposto sia favorevole, non contrario, alla proposta di legge, e condizionato unicamente alla opportuna procedura di informazione.
  Sottolinea peraltro come, nel momento nel quale si rende obbligatorio il limite minimo del 20 per cento di frutta, non vi è alcuna possibilità per il mercato nazionale di impedire che l'aumentata percentuale sia ottenuta mediante importazione di materia prima dall'estero. L'unico modo per tutelare la produzione nazionale è quello di consentire a chi, volontariamente, produce con un contenuto minimo pari al 20 per cento di frutta, di avvalersi di un marchio di produzione nazionale. Sulla previsione di cui all'articolo 6, che istituisce il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta con l'uso esclusivo di frutta di origine italiana, non ha infatti formulato alcun rilievo. L'osservazione inserita nel parere si limita a rendere facoltativo il passaggio dal limite minimo del contenuto di frutta dal 12 al 20 per cento.

  Andrea RONCHI (Misto-FCP) apprezza lo spirito delle riflessioni svolte dal relatore, ma riterrebbe opportuno mantenere una posizione coerente rispetto alle posizioni assunte in precedenza dalla Commissione, nella convinzione che la tecnicalità debba convivere con una valutazione complessiva del provvedimento.

  Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Andrea RONCHI (Misto-FCP) giudica necessario un ulteriore approfondimento delle questioni affrontate dal provvedimento, ciò che lo indurrebbe ad astenersi; preannuncia, ciononostante, il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione formulata dal relatore.

Pag. 232

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.
Testo unificato C. 2744 Cenni e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 23 maggio 2012.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.
Atto n. 469.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo n. 496, che dà attuazione alla direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, sulla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.
  Il 2 febbraio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2012/84) contestando il mancato recepimento, entro il termine previsto del 1o gennaio 2012, della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.
  La delega al Governo per il recepimento è contenuta nell'articolo 14 della legge 15 dicembre 2011 n. 217 (legge comunitaria 2010), entrata in vigore il 17 gennaio 2012, che al comma 1 ha delegato il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/126/CE. Il comma 2 della legge comunitaria 2010 prevede che tali decreti integrino la le disposizioni previste nella parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale, d'ora in poi Codice) e siano adottati nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze (MEF) e della giustizia, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 3 ha, infine, disposto che un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MATTM e dello sviluppo economico, debba disciplinare i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE e che, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto, non si applica il punto 3 dell'allegato VIII alla Parte V del Codice (che ora viene modificato dall'articolo 3, comma 1, lettere b, c, d ed e dello schema di decreto). La disposizione recata da tale comma 3 era Pag. 233già stata prevista dall'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo n. 128 del 2010 (cosiddetto terzo correttivo al Codice) che prevedeva però la soppressione del punto 3 a decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto del Ministro dell'interno.
  Lo schema di decreto legislativo n. 469 si compone di 4 articoli.
  L'articolo 1 prevede che il recepimento della direttiva 2009/126/CE avvenga attraverso alcune modifiche alla parte V (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) del Codice ambientale, contenute negli articoli 2 e 3 dello schema.
  L'articolo 2 modifica gli articoli 268 e 277 del Codice.
  In particolare il comma 1, con alcune novelle all'articolo 268, comma 1, del Codice, è volto a recepire le definizioni dell'articolo 2 della direttiva 2009/126/CE rilevanti per l'applicazione del decreto: impianti di distribuzione, sistema di recupero dei vapori di benzina, sistema di recupero di fase II, flusso e vapori di benzina.
  Il comma 2 sostituisce l'articolo 277 del Codice relativo al recupero di COV (composti organici volatili) prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti, per adeguarlo al dettato della direttiva comunitaria, mentre rimangono immutate le disposizioni sulle procedure amministrative relative ai sistemi di recupero che prevedono l'omologazione o il riconoscimento (se omologati in altri Paesi europei) obbligatorio da parte del Ministero dell'interno (commi 8 e 9 dell'articolo 277, che riproducono il contenuto dei commi 3 e 4 vigenti). Rimangono altresì immutate anche le disposizioni che recano l'obbligo, per i gestori degli impianti di distribuzione, di mantenere in funzione i sistemi di recupero dei vapori durante le operazioni di rifornimento (comma 10 che riproduce il contenuto del vigente comma 5). Vengono, introdotti sette nuovi commi all'articolo 277 volti ad avviare la fase II del recupero dei vapori di benzina, attraverso l'utilizzo di un'idonea attrezzatura per il recupero dei vapori di benzina da parte dei distributori delle stazioni di servizio. Si ricorda innanzitutto che, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, i sistemi della fase II dovranno catturare almeno l'85 per cento dei vapori di benzina e, laddove i valori recuperati siano trasferiti in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio, il rapporto vapori/benzina è compreso tra 0,95 e 1,05. Attualmente, la normativa nazionale prevista nell'articolo 277 e nell'allegato VIII al Codice, sottopone gli impianti di distribuzione di benzina per autoveicoli all'obbligo di equipaggiamento con sistemi di recupero di vapori aventi determinati requisiti di efficienza indicati nell'allegato VIII del Codice che però hanno un'efficienza di cattura dei vapori di benzina inferiore a quella prevista dai sistemi di fase II della direttiva, ovvero pari o superiore all'80 per cento». Conseguentemente il comma 1 dell'articolo 277 ribadisce l'obbligo, per tutti i distributori degli impianti di distribuzione di benzina, di dotarsi di sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento. Il comma 2 prevede che gli impianti di distribuzione di benzina per i veicoli a motore nuovi o soggetti a completa ristrutturazione debbano essere equipaggiati con sistemi di recupero della fase II. Il comma 3 dispone, in conformità all'articolo 3, par. 3 della direttiva, che tale obbligo relativo ai requisiti di efficienza della fase II deve estendersi, entro il 2018, agli impianti di distribuzione esistenti aventi un flusso di benzina superiore a 3000 mc/anno. Il comma 4 reca disposizioni transitorie per le fattispecie non contemplate dalla direttiva comunitaria che sono tenute, fino all'adeguamento previsto, ad usare i sistemi di recupero dei vapori vigenti indicati nell'Allegato VIII alla parte V del Codice. Viene, infine, precisato che tale norma transitoria non si applica ai distributori di benzina che riforniscono esclusivamente veicoli a motore diversi dagli autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli. Il comma 5, conformemente all'articolo 3, par. 4 della direttiva, elenca i casi di non Pag. 234applicazione dei sistemi della fase II, comprendendovi, oltre agli impianti di distribuzione utilizzati esclusivamente in associazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore, anche quelli con un flusso inferiore a 500 m3/anno; o un flusso inferiore a 100 m3/anno se gli impianti sono situati in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro. I sistemi di recupero di tali ultime tipologie di impianti devono comunque rispettare, ai sensi del comma 6, i requisiti di efficienza ed i sistemi di controllo previsti dall'allegato VIII alla parte V del Codice per i sistemi di recupero diversi da quelli della fase II. Il comma 7 indica le modalità di calcolo del flusso previsto dai commi 3 e 5. Come rilevato precedentemente rimangono invariate le procedure amministrative relative ai sistemi di recupero indicate nei nuovi commi 8 e 9 e quelle del comma 10 relative all'obbligo, per i gestori, di mantenere in funzione i sistemi di recupero dei vapori durante le operazioni di rifornimento. In ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 5, par. 3, della direttiva, il comma 11 indica le forme di pubblicità rivolte ai consumatori su tali sistemi di recupero della fase II.
  Da ultimo il comma 3 ribadisce le sanzioni vigenti recate dall'articolo 279, comma 7, del Codice che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da parte della regione, da 15.493 euro a 154.937 euro e, in caso di recidiva, anche la sospensione delle autorizzazioni in essere.
  L'articolo 3 modifica conseguentemente anche l'allegato VIII alla parte V del Codice introducendo:
   nuovi requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase II e mantenendo i sistemi di recupero dei vapori vigenti per la fase transitoria (paragrafi 2 e 2-bis);
   la certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero della fase II e di quelli relativi alla fase transitoria (paragrafi 2-ter, 2-quater). Rimangono immutate le certificazioni relative ai prototipi (paragrafo 2-quinquies), nonché restano fermi, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, gli obblighi relativi alle procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;
   alcune modifiche ai requisiti costruttivi e di installazione (paragrafo 3);
   nuove e più articolate modalità di controllo dei dispositivi di recupero dei vapori molto rispondenti ai criteri dettati dall'articolo 5 della direttiva che prevedono controlli periodici – annuali o trimestrali per sistemi di controllo automatici (paragrafo 4).

  Vengono infine novellate anche le disposizioni del paragrafo 5 relativo agli obblighi documentali degli impianti di distribuzione di benzina, al fine di richiamare gli obblighi di marcatura CE e gli atti di conformità imposti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998. La relazione illustrativa evidenzia che l'allegato VIII, nel testo vigente, prevede, infatti, per gli impianti di distribuzione e per i sistemi di recupero dei vapori, una serie di obblighi documentali non compatibili con il decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998. Con il nuovo paragrafo 5.4 vengono anche integrate le informazioni che devono essere indicate nel registro di impianto custodito dal gestore: esso deve riportare non solo tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull'impianto, ma anche i risultati dei controlli previsti dal paragrafo 4 ed i provvedimenti assunti nei casi di anomalie del sistema di recupero dei vapori di benzina previsti dal paragrafo 4.2. Infine, come rilevato dalla relazione tecnico-finanziaria, vengono eliminati alcuni obblighi «superflui» (come ad esempio la soppressione del paragrafo 5.5 che prevede che nel caso di interventi che comportino una sostituzione di componenti, l'installatore deve produrre una dichiarazione scritta dalla quale risulti che i componenti sostituiti sono conformi a quelli del tipo approvato), nonché la soppressione Pag. 235dell'appendice recante i metodi di prova.
  L'articolo 4 specifica che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Atto n. 478.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 giugno 2012.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Sandro GOZI (PD) osserva come il sistema di vigilanza bancaria europea sia un tema troppo rilevante per essere affrontato in tempi ristretti. La questione, più volte discussa in Commissione, merita approfondimento e auspica pertanto che si possa dedicare all'atto in oggetto un adeguato dibattito.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ritiene che l'esame della proposta di parere possa essere affrontato anche nel corso della prossima settimana.

  Marco MAGGIONI (LNP) condivide l'esigenza di rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere.

  Massimo POMPILI (PD) si associa alle considerazioni dei colleghi, ritenendo utile far pervenire al relatore eventuali osservazioni.

  Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.
COM(2011)650 def.

Comunicazione della Commissione – Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020».
COM(2011)808.

Pag. 236

Proposta di regolamento che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020.
COM(2011)809.

Proposta di regolamento che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020).
COM(2011)810.

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020.
COM(2011)811.

Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020».
COM(2011)812.

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.
COM(2011)817.

Proposta di decisione relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).
COM(2011)822.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE

Comunicazioni del Presidente

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