CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 giugno 2012
669.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 151

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 20 giugno 2012.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut recanti «Princìpi fondamentali per il governo del territorio».
Audizione informale di rappresentanti dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 9.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 20 giugno 2012.

Nell'ambito dell'esame del decreto-legge 74/2012 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012».
Audizioni informali di rappresentanti dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), della Regione Lombardia, del Consiglio nazionale dei geometri, del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale dei geologi e del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

  Le audizioni informali sono state svolte dalle 9.30 alle 11.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.
Atto n. 469.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 7 giugno 2012.

  Il sottosegretario Tullio FANELLI, intervenendo a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal relatore nella precedente seduta, precisa che le modifiche al paragrafo 5 dell'Allegato sono da ricondurre all'attuazione della direttiva 2009/126/CE.

  Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento, nella quale ha ritenuto opportuno sottolineare, sulla base di quanto Pag. 152emerso nel corso del dibattito svolto, la necessità che il Governo assicuri che gli oneri necessari per l'adeguamento degli impianti di distribuzione dei carburanti non siano «scaricati» dalle aziende proprietarie degli impianti sulle imprese e sui cittadini utenti (vedi allegato 1).

  Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara di condividere la preoccupazione espressa dal relatore circa la necessità di fare in modo che il costo degli interventi di adeguamento degli impianti non si traduca in un surrettizio e ingiustificato aumento del prezzo dei carburanti a carico dei consumatori.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul provvedimento formulata dal relatore.

  La seduta comincia alle 14.10.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

  La seduta comincia alle 14.10.

7-00866 Realacci: Sul rafforzamento delle politiche di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

  Ermete REALACCI (PD) ricorda che l'atto di indirizzo in discussione ripropone un obiettivo da tempo segnalato dal Partito Democratico come cruciale per il miglioramento della qualità e della sicurezza del patrimonio edilizio nazionale, vale a dire la stabilizzazione del credito d'imposta del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Aggiunge che, oggi, anche in considerazione di quanto accaduto nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio scorso, è giusto e urgente chiedere che tale agevolazione fiscale sia resa applicabile anche in caso di interventi per la messa in sicurezza degli edifici rispetto al rischio sismico e sia resa utilizzabile non solo dai cittadini, ma anche dagli imprenditori che vogliano adeguare e riqualificare gli immobili e i capannoni sede delle loro attività. Al tempo stesso, ritiene che sia altrettanto urgente avviare un piano straordinario di messa in sicurezza dal rischio sismico del patrimonio edilizio pubblico, a partire dall'esclusione dei vincoli del patto di stabilità interno per le spese sostenute dai comuni, dalle province e dalle regioni, con risorse proprie, per realizzare interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli immobili pubblici, con priorità per gli edifici scolastici. Dopo avere ricordato che proprio questa mattina la Camera ha approvato un ordine del giorno in materia, accolto favorevolmente dal Governo, presenta, quindi, una nuova formulazione della propria risoluzione (vedi allegato 2), sottolineando l'importanza di una sua sollecita approvazione, anche in vista dell'esame parlamentare del cosiddetto «decreto sviluppo», che il Governo si appresta ad emanare, e dell'eventuale miglioramento, in tale sede, delle annunciate disposizioni in esso contenute.

  Gianluca BENAMATI (PD) esprime la propria convinta adesione al testo della nuova formulazione della risoluzione in discussione, considerando fondamentale, in un Paese nel quale tre quarti circa degli edifici non sono protetti dal rischio sismico, dare immediato avvio ad un Piano straordinario di messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale. Ricorda, peraltro, che l'approvazione della risoluzione in discussione deve essere considerata come il primo passo di un percorso parlamentare già avviato dalla Commissione, con l'avvio dell'indagine conoscitiva sulla Pag. 153sicurezza sismica che, a suo avviso, costituisce un'occasione importante per addivenire alla predisposizione di un Piano nazionale antisismico, da considerare una priorità del Paese, centrato sull'aggiornamento della classificazione sismica di tutto il territorio nazionale e sull'introduzione di un complesso organico di misure per la messa a norma del patrimonio edilizio esistente e sull'innalzamento della qualità e della sicurezza dei nuovi edifici.

  Sergio Michele PIFFARI (IdV) concorda con il collega Benamati circa la necessità di porre la questione della messa in sicurezza del patrimonio edilizio rispetto al rischio sismico come una autentica priorità nazionale. Proprio per questo, ritiene tuttavia che essa andrebbe affrontata in maniera organica, evitando per quanto possibile di disperdere le energie e le risorse in una pluralità di interventi e di misure che non appaiono in grado di risolvere definitivamente tale questione.

  Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA) esprime condivisione con quanto detto dai colleghi Realacci e Benamati, segnalando peraltro l'opportunità che nel testo della risoluzione in discussione sia meglio evidenziato il carattere prioritario della messa in sicurezza degli edifici strategici, nei quali rientrano certamente gli edifici scolastici, ma anche quelli sedi di organi ed uffici, quali ad esempio le prefetture, dalla cui sicurezza dipende strategicamente la capacità dello Stato di rispondere con efficacia e tempestività in caso di emergenze e di calamità naturali.

  Il sottosegretario Tullio FANELLI ritiene che il nuovo testo della risoluzione in discussione, come illustrato dal deputato Realacci, sia certamente meritevole di grande attenzione, pur dovendosi tenere conto dei vincoli di bilancio esistenti e della necessità che Parlamento e Governo operino responsabilmente, di comune accordo, al fine di reperire le risorse necessarie ad intervenire per avviare un percorso positivo di miglioramento della qualità e della sicurezza del patrimonio edilizio nazionale. In tal senso, ritiene che la discussione dell'atto di indirizzo in titolo potrebbe rappresentare l'occasione per approfondire alcune proposte già avanzate per il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive. Al riguardo cita, anzitutto, la proposta relativa all'utilizzo della leva tariffaria prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2011, per verificare concretamente la possibilità di dare stabilità al credito d'imposta del 55 per cento e di estenderlo anche agli interventi di messa in sicurezza degli edifici rispetto al rischio sismico. In secondo luogo, segnala l'ulteriore proposta di rendere possibile da parte degli enti locali la stipula di contratti con società di servizi energetici (ESCO) allo scopo di attivare risorse per il miglioramento e l'adeguamento del patrimonio edilizio pubblico senza ricadere nei vincoli del patto di stabilità.
  Tenuto conto, peraltro, che la nuova formulazione della risoluzione in discussione contiene modifiche di rilievo rispetto al testo originario, chiede di poter svolgere un supplemento di istruttoria sul testo presentato oggi dal deputato Realacci, riservandosi di esprimere il proprio parere in una prossima seduta.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00830 Misiti: sull'adeguamento dei depuratori.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

  Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA) illustra la propria risoluzione, sottolineando la necessità di una sua rapida approvazione per consentire di cogliere il duplice obiettivo di una sollecita messa a norma degli impianti di depurazione in questione e di scongiurare l'ipotesi di una completa paralisi degli interventi già attivati, in considerazione del rischio più che concreto che i soggetti che intendono farsi Pag. 154carico della realizzazione di tali indispensabili interventi finiscano per essere assoggettati, in modo paradossale e inaccettabile, a responsabilità – anche penali – che non possono in alcun modo essere attribuite a chi oggi sta cercando di porre rimedio alle inefficienze gestionali e alle responsabilità amministrative del passato.

  Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime piena condivisione per l'impostazione e gli obiettivi dell'atto di indirizzo in discussione, che considera come uno strumento utile a sostegno dell'azione che il Governo sta portando avanti per individuare una soluzione positiva alla vicenda posta al centro dell'atto di indirizzo medesimo.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Decreto-legge n. 52 del 2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
C. 5273 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Dionisi, impossibilitato a partecipare ai lavori odierni, rileva che la Commissione Ambiente è chiamata ad esprimere un parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 52 recante «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica» approvato con modifiche dal Senato.
  Segnala che il tema del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica è stato già oggetto di specifiche disposizioni contenute in due decreti legge approvati nel corso del 2011 e richiamate dalla stessa relazione illustrativa del testo originario del decreto legge in esame. Si tratta dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), che aveva disposto a decorrere dal 2012 l'avvio di un ciclo di spending review diretto alla definizione dei fabbisogni standard delle amministrazioni centrali dello Stato e dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) che disponeva la presentazione al Parlamento, entro il 30 novembre 2011, di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.
  Precisa che nella premessa del decreto-legge si evidenzia come, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica, sussista la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi, al fine di migliorare la qualità delle procedure di acquisto centralizzato e di incrementarne l'utilizzo.
  Il provvedimento si compone di 17 articoli suddivisi in due Capi. Il Capo I (articoli 1-6) reca norme organizzative in materia analisi e riordino della spesa pubblica, mentre il Capo II (articoli 7-16) reca norme di carattere sostanziale.
  L'articolo 1 istituisce un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica con funzioni di indirizzo e coordinamento in ordine, principalmente, alla revisione dei programmi di spesa, alla riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, al ridimensionamento delle strutture ed all'ottimizzazione dell'uso degli immobili. I commi da 1-bis ad 1-quinquies confermano i contenuti della disciplina sulla revisione della spesa pubblica dettata dall'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011, con alcune differenziazioni derivanti dalla necessità di prorogarne alcuni termini di realizzazione nonché dalla istituzione Pag. 155dei nuovi organi previsti dal decreto- legge in esame nell'ambito del processo di spending review, vale a dire il Comitato interministeriale ed il Commissario straordinario.
  L'articolo 2 prevede la nomina – da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento – di un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche; a tal fine la disposizione reca l'elencazione delle amministrazioni cui si riferisce l'attività del Commissario, includendo tra le stesse anche taluni tipi di società a controllo pubblico e, limitatamente alla spesa sanitaria, le regioni commissariate per i piani di rientro sanitari.
  L'articolo 3 rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione della durata e dell'indennità del Commissario, la eventuale nomina di due subcommissari nonché l'individuazione di uffici, personale e mezzi dei quali il Commissario può avvalersi, nel rispetto dell'invarianza di spesa.
  L'articolo 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisca al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica con cadenza semestrale, e invii altresì al Parlamento una relazione sulla medesima attività. Tali obblighi, in fase di prima applicazione, vengono adempiuti entro il 31 luglio 2012.
  L'articolo 5 conferisce al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo dell'attività di spending review con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche. In particolare, viene attribuito al Commissario il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e di disporre che vengano svolte ispezioni nei confronti delle stesse da parte dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al Commissario spetta, inoltre, il compito di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche e di segnalare al Consiglio dei ministri o al presidente della regione interessata le norme di legge o di regolamento che determinano spese o voci di costo che possono essere razionalizzate. Egli inoltre segnala alle amministrazioni interessate le misure di riordino da operare, inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto, fissando un termine per l'adozione delle stesse, decorso il quale il Consiglio dei ministri può autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi.
  L'articolo 6 detta i requisiti soggettivi per la nomina oltreché le condizioni fondamentali di operatività del Commissario straordinario.
  Con specifico riferimento ai profili di competenza della Commissione, segnala in particolare le disposizioni recate dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12: in particolare l'articolo 7, interamente sostituito nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alle norme sulle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. La disposizione: estende l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip a tutte le tipologie di beni o e servizi che devono essere acquistati da parte delle amministrazioni statali; specifica che gli enti del Servizio sanitario nazionale, laddove non siano operative le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali regionali di acquisto, sono tenuti a ricorrere alle convenzioni-quadro Consip (comma 1); relativamente agli acquisti il cui importo è sotto la soglia di rilievo comunitario, estende l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, attualmente previsto per le sole amministrazioni statali, anche alle altre amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 2).
  L'articolo 8 reca norme volte a garantire la trasparenza degli appalti pubblici. In particolare, ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa Pag. 156pubblica si prevede la pubblicazione, da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sul proprio portale, dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti e la trasmissione dei medesimi dati al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni. L'articolo, inoltre, provvede ad estendere gli obblighi di comunicazione delle stazioni appaltanti all'Osservatorio riducendo, da 150 mila a 50 mila euro, l'importo contrattuale al di sopra del quale devono essere osservati tali obblighi.
  L'articolo 9 prevede l'utilizzo a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) del Ministero dell'economia e delle finanze da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip Spa per le attività che svolge quale centrale di committenza.
  L'articolo 10 rende facoltativa l'acquisizione del parere di congruità tecnico-economica, reso da DigitPA, sull'acquisto di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per le centrali di committenza e per le amministrazioni centrali che ad esse ricorrono. L'articolo reca, altresì, una norma in base alla quale l'articolo 18, comma 3, del citato decreto legislativo n. 177 si interpreta nel senso che il contributo forfetario non è dovuto a DigitPA nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti per le quali sono stati chiesti i pareri tecnici di cui all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 177.
  L'articolo 11 prevede la non applicazione del termine dilatorio di trentacinque giorni dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva per la stipula dei contratti relativi agli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.
  L'articolo 12, con alcune novelle al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il «Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici» stabilisce che, nel caso di aggiudicazione di lavori (comma 1) o di servizi e forniture (comma 2) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche debba avvenire in seduta pubblica. Al riguardo, segnala che il comma 3 del medesimo articolo, soppresso nel corso dell'esame al Senato, prevedeva che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applichino alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  Infine, precisa che il provvedimento reca, all'articolo 13, l'eliminazione dell'obbligo di riscossione dei diritti di segreteria da parte dei comuni e delle province sui contratti i contratti di acquisto di beni e servizi, quando i beni o i servizi medesimi siano disponibili mediante strumenti informatici di acquisto. L'articolo 13-bis, introdotto dal Senato reca, al comma 1, alcune modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Le modifiche sono intese, in particolare: ad estendere il meccanismo della certificazione dei crediti agli enti del Servizio sanitario nazionale; a ridurre da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debitrici sono tenuti a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile; a rendere obbligatoria – e non più eventuale – la nomina di un Commissario ad acta, su nuova istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l'amministrazione non abbia provveduto alla certificazione; a superare il divieto per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari di beneficiare del meccanismo di certificazione dei crediti che consentirebbe al creditore la cessione del credito a banche o intermediari finanziari. Il comma 2 estende la compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche per i crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali.Pag. 157
  A seguito di tale disciplina, il comma 3 dispone la soppressione di alcune disposizioni circa la modalità di certificazione in compensazione dei crediti maturati nei confronti degli enti del servizio Sanitario Nazionale. Il comma 4 prevede che le certificazioni dei crediti possono essere utilizzate ai fini dell'ammissione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
  Segnala inoltre che l'articolo 14, pur non investendo direttamente la competenza della VIII Commissione, reca norme di interesse per la Commissione. In particolare esso impone alle amministrazioni pubbliche di adottare, entro 24 mesi, misure per contenere i consumi e per rendere più efficienti gli usi finali di energia, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio e anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia. Nel corso dell'esame al Senato l'articolo è stato integrato al fine di specificare che le misure in esso previste possono essere attuate anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato (PPP). La relazione illustrativa definisce i contratti di servizio energia quei contratti caratterizzati dall'affidamento del complesso delle attività (fornitura del vettore energetico; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria diretti alla riduzione dei consumi energetici) ad un unico fornitore. L'articolo 15 reca la copertura finanziaria dell'onere relativo all'indennità del Commissario straordinario. L'articolo 16 fissa l'entrata in vigore del decreto-legge al 9 maggio 2012 al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 106 dell'8 maggio 2012). Rammenta che il disegno di legge di conversione stabilisce che le disposizioni del Capo I (articoli da 1 a 6), hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 2014.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.
Nuovo testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessio BONCIANI (UdCpTP), relatore, rileva che la Commissione Ambiente è chiamata ad esprimere un parere sul testo unificato della proposta di legge C. 3970 ed abb., recante disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese, come risultante dagli emendamenti approvati.
  Il provvedimento in esame, che si compone di 7 articoli, è volto sostanzialmente all'individuazione di strumenti efficaci in grado di contrastare e di dare soluzione al problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Segnala in proposito che la materia è disciplinata dal decreto legislativo n. 231 del 2002, che ha attuato la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
  Illustrando il contenuto del provvedimento in esame, fa presente che l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del provvedimento, che riguarda i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali fra le imprese mentre, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante l'integrale attuazione della direttiva 2011/7/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011; l'ambito di applicazione non comprenderà, invece, i ritardi di pagamento delle imprese che dimostrino di essere creditrici di somme dovute da pubbliche amministrazioni non incassate a causa di ritardi di pagamento delle medesime pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 2, che si compone di 19 commi, reca l'attuazione dell'articolo 3 della citata direttiva 2011/7/UE: il creditore ha diritto agli interessi legali di mora alla data di scadenza del contratto o a Pag. 158partire dal trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione. Le disposizioni del presente articolo regolano la procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto; la durata massima di tale procedura che non può superare i sette giorni di calendario per i beni deperibili e i quindici giorni di calendario per tutti gli altri beni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi; la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento che prevedano il versamento a rate; la definizione di clausole contrattuali o prassi gravemente inique per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale;legittimazione a proporre azioni in giudizio per promuovere la dichiarazione di illegittimità di tali clausole e prassi. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.
  L'articolo 3 stabilisce le modalità e le condizioni con cui in caso di ritardo di pagamento, l'impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio la certificazione del credito nei riguardi di altra impresa; l'impresa debitrice può presentare le proprie deduzioni, corredate della documentazione necessaria, alla camera di commercio entro venti giorni dalla data in cui è stata eseguita la notificazione, quando abbia sede nel territorio nazionale, ovvero entro trenta giorni, quando abbia sede all'estero. Decorso tale termine la camera di commercio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, rilascia il certificato attestante l'esistenza e l'esigibilità del credito. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sono dettate le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente articolo e sono definiti i requisiti che l'impresa deve possedere per ottenere il rilascio del certificato.
  L'articolo 4 disciplina la procedura di ingiunzione di pagamento. In particolare si prevede che l'impresa creditrice può chiedere al giudice competente di pronunziare ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 633 e con gli effetti previsti dall'articolo 642 del codice di procedura civile. Il giudice ingiunge all'impresa debitrice di procedere al pagamento senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto.
  L'articolo 5 stabilisce quindi che l'impresa debitrice che intenda opporsi all'ingiunzione di pagamento, prima di proporre opposizione dinnanzi al giudice competente, deve promuovere la procedura di mediazione presso la camera di commercio che ha rilasciato il certificato di cui all'articolo 3, comma 1, depositando la documentazione allo scopo necessaria. La mediazione è svolta dalla camera di commercio e deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. La camera di commercio che ha rilasciato il certificato di cui all'articolo 3 può, e, ove una delle parti ne faccia richiesta, deve invitare a partecipare alla procedura di mediazione un'istituzione finanziaria che possa concorrere ad un intervento economico utile alla definizione positiva della procedura.
  L'articolo 6 reca disposizioni sanzionatorie. In base al comma 1, chiunque produce documentazione falsa o contraffatta nei procedimenti di cui all'articolo 3 è punito ai sensi dell'articolo 374-bis del codice penale (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria). Il comma 2 dispone che chiunque attesta il falso nelle dichiarazioni previste dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo (dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa creditrice che attesta che il debitore non ha proposto contestazioni circa l'esecuzione del contratto) è punito ai sensi dell'articolo 483 del codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico). Il certificato rilasciato sulla base della documentazione o delle dichiarazioni false è nullo (comma 3).
   L'articolo 7 reca una norma finale che consente alle imprese che siano parti in giudizi relativi a crediti insoluti, in corso alla data di entrata in vigore della legge, di esperire, a determinate condizioni, la procedura di mediazione di cui all'articolo 5.Pag. 159
  Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, fa presente che il testo unificato in esame non sembra recare disposizioni direttamente riconducibili a tali profili. Pertanto, formula una proposta di parere favorevole sul testo unificato in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.
Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti ed abb.

(Parere alle Commissioni X e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen MOTTA (PD), relatore, precisa che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alle Commissioni riunite XI e XII sul testo unificato delle proposte di legge C. 3696 Antonino Foti, C 4052 Mura, C.4068 Damiano, C.4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni, risultante dagli emendamenti approvati.
  Si tratta di un testo unificato con il quale si intende sostenere l'avvio di micro imprese giovanili e femminili al fine di promuovere la ripresa del sistema produttivo e di incrementare i livelli di occupazione, nonché di sviluppare l'imprenditorialità diffusa. In particolare, si prevede che i soggetti di età inferiore a trentotto anni, se uomini, e le donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati, oppure hanno svolto attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia, possono avviare un'attività imprenditoriale, usufruendo di un regime speciale di agevolazione e di incentivazione per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività d'impresa effettuato nell'arco temporale di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, per l'applicazione delle agevolazioni ivi previste, dalla data di entrata in vigore dei diversi provvedimenti previsti nel testo unificato. L'attività di impresa può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché i requisiti sopra citati dei beneficiari delle misure di cui al testo unificato in esame siano posseduti dalla maggioranza dei soci oppure, per le società diverse dalle cooperative, da uno solo in caso di due soci.
  Illustra il testo unificato che prevede: agevolazioni in materia previdenziale (articolo 2); incentivi per le cure parentali (articolo 3); incentivi all'occupazione (articolo 4); delega al Governo per la definizione di un regime fiscale agevolato per le attività di imprese avviate dai soggetti sopra richiamati (articolo 5) e per l'estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti (articolo 12); disposizioni in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile (articolo 7); disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 8); misure a sostegno dell'impresa sociale (articolo 9).
  Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della VIII Commissione, fa presente che l'articolo 6 del testo unificato prevede che, al fine di sostenere la costituzione e l'avvio delle attività d'impresa, lo Stato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, riconosce la concessione di contributi,ripartiti tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare delle risorse stanziate da ciascuna regione, destinati Pag. 160esclusivamente a beni e servizi strumentali all'attività di impresa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le priorità per la concessione dei contributi, per il primo triennio, a favore delle iniziative imprenditoriali. Tale priorità deve essere garantita – secondo quanto previsto dal testo unificato alle iniziative imprenditoriali intraprese, tra l'altro, nel campo della riqualificazione, manutenzione e restauro dei centri storici, nel settore della tutela e del ripristino ambientale, nel campo dell'efficienza energetica e della promozione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate.
  Ciò premesso, ed esprimendo un orientamento favorevole sulla disposizione testé illustrata che riconosce la dovuta importanza a quegli interventi di tutela ambientale, di efficientamento energetico, di restauro dei centri storici, anche in ambito imprenditoriali, contribuendo pertanto a rilanciare settori di grande importanza per la crescita del Paese, formula una proposta di parere sul testo in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Decreto-legge 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
C. 5263 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2012.

  Raffaella MARIANI (PD), intervenendo sulla tempistica dell'esame del provvedimento in titolo, richiama l'attenzione della presidenza della Commissione e dei colleghi sull'esigenza che la Commissione possa disporre di tempi adeguati per l'esame del decreto legge n. 74 del 2012 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012. Al riguardo, sottolinea l'importanza degli spunti di riflessione che stanno emergendo dalle audizioni in corso e quindi la necessità di poter disporre di tempi adeguati per tradurre tali spunti di riflessione, che hanno una valenza prevalentemente tecnica, in adeguate proposte emendative tali da delineare, una volta approvate, un quadro normativo in grado di garantire efficaci interventi per la ripresa delle attività produttive e per la completa ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto.

  Tommaso FOTI (PdL), relatore, esprime condivisione per quanto detto dalla collega Mariani in ordine alla necessità che la Commissione possa disporre di tempi adeguati per l'esame di tale provvedimento, i cui contenuti meritano di essere approfonditi, sulla base delle numerose sollecitazioni pervenute, sotto il profilo tecnico e sotto il profilo della congruità delle singole disposizioni normative. Conclude, quindi, auspicando che il decreto legge in questione non venga inserito – in sede di definizione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio – nella prima settimana dello stesso mese di luglio.

  Alessio BONCIANI (UdCpTP) si associa a quanto dichiarato dai colleghi Mariani e Tommaso Foti.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, preso atto del dibattito testè svoltosi, e condividendo la richiesta avanzata di poter disporre di tempi adeguati per l'istruttoria del provvedimento, invita i rappresentanti dei gruppi ad attivarsi presso i rispettivi Presidenti di gruppo per far pervenire loro Pag. 161tale esigenza della Commissione, fermo restando anche un intervento in tal senso della presidenza.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

  La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano.
Nomina n. 145.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 7 giugno 2012.

  Roberto TORTOLI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva formulato sulla proposta di nomina in titolo una proposta di parere favorevole.

  Roberto TORTOLI, presidente, avverte che la votazione della proposta di parere del relatore si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere. Ricorda, altresì, che per la validità della votazione, deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione. A tale fine, comunica che risultano in missione nella giornata odierna i deputati Guido Dussin e Nucara. Fa presente, infine, che la proposta di parere favorevole formulata dal relatore risulterà approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi e, in caso contrario, risulterà respinta e si intenderà che la Commissione abbia espresso parere contrario.

  La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla proposta di nomina in esame.

  Roberto TORTOLI, presidente, comunica il risultato della votazione:
   Presenti  28   
   Votanti  28   
   Maggioranza  15   
    Hanno votato sì  23    
    Hanno votato no   5    
  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alle votazioni i deputati: Alessandri, Aracri, Benamati, Bocci, Bonciani, Braga, Cosenza, Di Cagno Abbrescia, Esposito, Tommaso Foti, Ghiglia, Ginoble, Lanzarin, Lisi, Mariani, Misiti, Mondello, Morassut, Motta, Piffari, Pizzolante, Realacci, Stradella, Togni, Tortoli, Vella, Viola e Zamparutti.

  Roberto TORTOLI, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

  La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

  La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia.
Audizione del prof. Luciano Maiani, Presidente della Commissione nazionale grandi rischi.
(Svolgimento e conclusione).

  Roberto TORTOLI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito Pag. 162chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Il prof. Luciano MAIANI, presidente della Commissione nazionale grandi rischi, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Raffaella MARIANI (PD), Gianluca BENAMATI (PD), Tino IANNUZZI (PD) e Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA).

  Il prof. Gaetano MANFREDI, membro del settore rischio sismico della Commissione grandi rischi, e il prof. Luciano MAIANI, presidente della Commissione nazionale grandi rischi, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

  Roberto TORTOLI, presidente, ringrazia il prof. Maiani e il prof. Manfredi per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione del prof. Stefano Gresta, presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
(Svolgimento e conclusione).

  Roberto TORTOLI, presidente, introduce l'audizione.

  Stefano GRESTA, presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Roberto TORTOLI, presidente, considerato che è ormai imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, verificata per le vie brevi la disponibilità dei rappresentanti dei gruppi, propone di rinviare ad altra seduta la replica del presidente Stefano Gresta ai quesiti e alle osservazioni che i deputati faranno nel frattempo pervenire alla presidenza, che avrà quindi cura di trasmetterli allo stesso presidente Gresta.

  La seduta termina alle 16.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

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