CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 giugno 2012
668.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 131

INTERROGAZIONI

  Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale.

  La seduta comincia alle 13.15.

5-06752 Bernardini: Iniziative per assicurare le tempestività degli interventi chirurgici per il cambio di sesso.

  Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Pag. 132

  Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, dopo aver richiamato le dichiarazioni rilasciate dal Professor Carlo Trombetta, coordinatore del Cedig (Centro per il supporto al disturbo delle identità di genere) di Trieste, già riportate nell'interrogazione in titolo, concernenti le difficoltà e i lunghi tempi di attesa per gli interventi chirurgici per il cambio di sesso, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo in ordine ad entrambi i quesiti formulati attraverso l'interrogazione medesima.

5-06761 Bernardini: Ispezione presso la casa famiglia «Dina Sergiacomi» sita a Montalto delle Marche.
5-06762 Bernardini: Verifica sulla regolarità di un trattamento sanitario obbligatorio su una donna già ospite della casa famiglia «Dina Sergiacomi».

  Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario Cardinale. Evidenzia, infatti, come tale risposta si sia soffermata esclusivamente sulla vicenda concernente il trattamento sanitario obbligatorio al quale è stata sottoposta una donna già ospite della casa famiglia «Dina Sergiacomi», che costituisce l'oggetto della seconda interrogazione (n. 5-06762), eludendo completamente il contenuto della prima interrogazione (n. 5-06761), con cui si sollecita il Governo all'invio di un'ispezione presso la suddetta comunità al fine di verificare l'eventuale presenza delle gravi inadempienze di carattere strutturale, normativo e sanitario indicate nella premessa dell'interrogazione stessa, e si richiedono altresì elementi informativi in ordine ai finanziamenti che la comunità-alloggio in questione abbia percepito. Ribadisce, dunque, che questi ultimi punti sono rimasti senza risposta.

5-06042 Farina Coscioni: Mancata adozione delle linee guida per l'accreditamento degli istituti dei tessuti e dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) ai sensi del d.lgs. n. 191/2007.

  Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo in replica, pur prendendo atto del fatto che il Governo non intenda assumere nuove iniziative normative per ovviare a talune incresciose situazioni nelle quali risulta che abbiano assunto ruoli di direzione di unità operative di medicina della riproduzione figure professionali sprovviste di specializzazione ostetrico-ginecologica con idonea esperienza nella medicina della riproduzione, si dichiara soddisfatta della risposta articolata fornita dal Governo in ordine agli altri quesiti formulati mediante l'interrogazione in titolo.

5-06046 Farina Coscioni: Disponibilità dei farmaci per i pazienti diabetici di tipo 2.

  Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, evidenziando che il vero problema è quello di garantire a tutti i pazienti diabetici l'accesso alle terapie e ai farmaci innovativi. Auspica, quindi, che tale disponibilità possa essere concretamente realizzata attraverso l'inserimento dei farmaci incretinici nell'ambito del Prontuario ospedaliero regionale.

  Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE, intervenendo per una breve precisazione, si associa all'auspicio formulato dall'onorevole Pag. 133Farina Coscioni ed evidenzia che i farmaci incretinici continuano ad essere soggetti a rimborso dal Servizio sanitario nazionale, senza alcuna limitazione prescrittiva, garantendo quindi la piena disponibilità a tutti i soggetti che ne abbiano bisogno.

5-04052 Rondini: Stanziamenti di risorse finanziarie per la formazione specialistica dei farmacisti ospedalieri.

  Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5), aggiungendo che tra le ipotesi allo studio del Ministero per una soluzione del problema descritto figura anche quella di ridurre di un anno la durata della scuola di specializzazione e, con il risparmio che ne deriverebbe, di aumentare il numero dei posti per l'accesso alla formazione specialistica.

  Marco RONDINI (LNP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, che, sebbene sia intervenuta in tempi non rapidi, prefigura una soluzione auspicabile al problema lamentato nella sua interrogazione.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute.
Atto n. 484.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

  Giuseppe PALUMBO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute.
  Fa presente che dalla documentazione inviata non risulta tuttavia l'intesa con la Conferenza unificata, ma ciò nonostante, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (la cui scadenza è stata differita dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, al 30 giugno 2012) e considerato altresì quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 4 novembre 2011, n. 183, il presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione dello schema di decreto legislativo in titolo, richiamando peraltro l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto ad integrare nel senso indicato la richiesta di parere.
  Prima di entrare nel merito del provvedimento, ricorda che, in attuazione della richiamata delega era già stato presentato dal precedente Governo, in data 13 ottobre 2011, uno schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute (Atto n. 410), sul quale questa Commissione aveva espresso un parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 9 novembre 2011. Analogamente, la competente Commissione del Senato aveva espresso il proprio parere in data 10 gennaio 2012. Tuttavia, nonostante si fosse perfezionato l'iter, anche con l'acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, il decreto legislativo in questione non è stato emanato. Pag. 134
  Ricorda altresì che nel corso dell'esame al Senato del decreto-legge recante proroga di termini – poi convertito nella legge n. 14 del 2012 – è stato disposto il differimento al 30 giugno 2012 del termine per l'adozione dei decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dal Ministero della salute.
  La Commissione Affari sociali, competente in sede consultiva sul predetto decreto-legge, il 21 febbraio scorso ha deliberato un parere con condizioni, una delle quali prevedeva la soppressione di tale differimento in quanto la disposizione che lo ha previsto è stata ritenuta in contrasto con la recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, nella parte in cui ha dichiarato costituzionalmente illegittime due disposizioni recanti proroghe di deleghe introdotte nel disegno di legge di conversione di un decreto-legge cosiddetto «mille proroghe». Tale condizione non è stata evidentemente recepita.
  Osserva, peraltro, che in sede di conversione del suddetto decreto-legge, era stato accolto dal Governo l'ordine del giorno Barani 9/4865-B/16, che impegnava il Governo a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, di tenere conto del parere già espresso dalla XII Commissione sullo schema di decreto legislativo n. 410.
  Rileva come, tuttavia, nella relazione illustrativa del provvedimento in esame non vengano richiamati i pareri a suo tempo espressi dalle Commissioni parlamentari di Camera e Senato sull'Atto del Governo n. 410; vi è un solo riferimento al fatto che «è stato, a suo tempo, formulato uno schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 410), in ordine al quale, peraltro, una più approfondita riflessione, ha fatto emergere la opportunità di riformulare il testo in modo da renderlo ancora più coerente con i principi di delega».
  A questo proposito, ricorda che tra i criteri e i principi direttivi da seguire nell'esercizio della delega, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2011, figurano i seguenti: semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa; razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento; ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero e gli enti e istituti vigilati, prevedendo per il Ministero stesso la possibilità di emanare indirizzi e direttive; obbligo per gli enti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.
  Fa presente, poi, che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012, oltre al differimento della delega al 30 giugno 2012, ha altresì previsto, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile.
  Passando dunque all'analisi del contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, rileva innanzitutto che esso si compone di cinque capi e di ventiquattro articoli. Il capo I (articoli da 1 a 8) disciplina il riordino dell'Istituto superiore di sanità.
  In particolare, l'articolo 1 prevede che l'attività dell'Istituto venga programmata attraverso un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano, già previsto a legislazione vigente, deve essere adottato in conformità alle finalità e agli obiettivi del programma di ricerca individuato dal Piano sanitario nazionale, ma anche – secondo la nuova disciplina – in coerenza con le linee di indirizzo e di programmazione del Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale sangue, definite dal Ministro della salute, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il piano è deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Comitato scientifico e approvato dal Ministro della salute, che ogni tre anni presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo. Si prevede altresì che tale piano stabilisca gli indirizzi generali, determini obiettivi, priorità e risorse per Pag. 135l'intero periodo, definisca i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonché le correlate risorse di personale, strumentali e finanziarie previste per ciascuno dei programmi e progetti in cui è articolato. In particolare, il fabbisogno delle risorse umane viene programmato sul triennio secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 213/2009, ai sensi del quale l'approvazione del fabbisogno del personale, determinato dagli enti di ricerca sentite le organizzazioni sindacali, è posta in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.
  Al riguardo chiede al rappresentante del Governo le ragioni in base alle quali tale facoltà è attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e non al Ministero della salute.
  Fa presente, quindi, che per la prima volta l'articolo 2 prevede che l'Istituto superiore di sanità disciplini le proprie funzioni attraverso uno statuto che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, ne dovrebbe costituire il documento fondamentale, rafforzandone l'autonomia e la posizione ordinamentale. Viene specificato il contenuto necessario dello statuto, che disciplina l'articolazione delle funzioni, le attribuzioni degli organi, le modalità organizzative dell'Istituto in aree operative – valorizzando l'autonomia funzionale del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti, in quanto strutture specializzate –, nonché l'istituzione e le modalità di funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, previsto in ogni pubblica amministrazione dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
  In proposito osserva che il testo non chiarisce adeguatamente se il CNT e il CNS continueranno a risultare – come affermato nella relazione illustrativa – solo collocati presso l'ISS, rimanendo strutture tecnico-scientifiche del Ministero della salute che rispondono direttamente al Ministro applicandone gli indirizzi e gli orientamenti, o se invece, come risulterebbe dalla lettera dell'articolo 2, comma 2, lettera c), diventeranno aree operative dell'ISS pur dotate di particolare autonomia.
  Rileva quindi che sono previsti poteri sostitutivi, in caso di mancata costituzione degli organi o in caso di loro impossibilità di funzionamento, in capo ad un commissario straordinario nominato dal Ministro della salute con proprio decreto per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Lo statuto è deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'ISS, sentito il Comitato scientifico, ed emanato con decreto ministeriale.
  Gli aspetti attinenti alla vita amministrativa e gestionale dell'Istituto sono definiti attraverso un'ampia utilizzazione dello strumento regolamentare, disciplinato dall'articolo 3.
  I regolamenti dell'Istituto vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione e adottati dal Presidente; per quelli relativi alla costituzione delle strutture organizzative tecnico-scientifiche è previsto il parere del Comitato scientifico. È poi stabilito il contenuto necessario dei regolamenti relativi al personale – prevedendo, in particolare, che venga ottimizzata la distribuzione e l'utilizzazione delle risorse umane e strumentali, ponendo limiti alla istituzione di uffici dirigenziali e accorpando, ove possibile, funzioni e personale, e razionalizzando altresì l'utilizzo di tali risorse da parte del Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale sangue –, la cui approvazione spetta al Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione, nonché dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, parimenti approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Osserva, poi, che l'articolo 4 disciplina gli organi dell'istituto prevedendone le modalità di nomina, la composizione e le funzioni fondamentali. Essi sono: il Presidente – scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalità Pag. 136in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto, è nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri., su proposta del Ministro della salute; dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta; il Consiglio di amministrazione – nominato dal Ministro della salute, dura in carica quattro anni ed è composto da cinque membri (oggi i membri sono nove): il Presidente e quattro esperti, di cui uno designato dal Ministro della salute, due designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il Comitato scientifico – nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica quattro anni ed è composto dal Presidente e da dieci esperti (oggi gli esperti sono diciotto), di cui: uno su proposta del presidente dell'Istituto; uno eletto dai ricercatori dell'Istituto; due designati dal Ministro della salute; uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; uno designato dal Ministro dell'ambiente; uno dal Ministro dello sviluppo economico; uno designato dal Ministro degli affari esteri; due designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni; il Collegio dei revisori dei conti – nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi ed un membro supplente.
  L'articolo 5 interviene sulla figura del direttore generale, che non è più annoverato tra gli organi dell'Istituto, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente. Ai sensi della disposizione in esame, il direttore generale è nominato dal Ministro della salute su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, ed è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza amministrativa e gestionale al quale spetta la responsabilità della gestione dell'Istituto e l'adozione degli atti che non siano di competenza specifica del Presidente o dei dirigenti.
  Fa presente, poi, che gli articoli 6 e 7 disciplinano, rispettivamente, le incompatibilità degli organi dell'Istituto e del direttore generale e la prorogatio degli organi in carica sino all'insediamento dei nuovi. È previsto che la nomina degli organi avvenga entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Infine, l'articolo 8 abroga interamente le fonti normative incompatibili con il nuovo ordinamento dell'ISS, a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3 (si tratta della legge n. 519 del 1973, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 754 del 1994 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2001).
  Rileva, quindi, che il capo II (articoli da 9 a 16) è dedicato al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). La relazione illustrativa del provvedimento sottolinea che il riordino proposto tiene conto delle osservazioni formulate a suo tempo in sede tecnica dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 ottobre 2011, in occasione dell'esame del più volte richiamato schema di decreto legislativo di riordino (Atto del Governo n. 410), concernenti ad esempio: l'istituzione del Comitato di coordinamento (ora definito di supporto strategico); il fatto che la nomina del direttore generale spetti al presidente della regione, sentito il Ministro della salute; l'eliminazione del requisito in base al quale il direttore generale deve essere un medico veterinario (cosa che corrisponde ad una osservazione apposta al richiamato parere espresso a suo tempo dalla Commissione).
  Entrando nel merito di tali disposizioni, l'articolo 9 attiene alle modalità per l'esercizio delle funzioni degli IZS, consentendo agli stessi – di intesa con le regioni e le province autonome – di associarsi per lo svolgimento di attività di produzione e di distribuzione di medicinali e di stipulare convenzioni o contratti di consulenza in relazione allo svolgimento delle loro competenze. È altresì prevista la disciplina per le prestazioni per le quali è prevista corresponsione.
  L'articolo 10 definisce le competenze delle regioni e dello Stato in relazione alla disciplina degli IZS: la materia in esame, infatti, rientra da una parte e per alcuni Pag. 137profili nell'ambito di quelle rimesse alla competenza esclusiva dello Stato (profilassi internazionale), dall'altra parte, tra quelle di competenza legislativa concorrente (tutela della salute). Più specificamente, fatta salva la competenza esclusiva dello Stato, l'articolo in esame individua i principi per l'esercizio delle competenze regionali confermando quanto stabilito in materia dal decreto legislativo n. 502 del 1992, il cui articolo 7-sexies concerne appunto il rapporto intercorrente tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali e gli Uffici veterinari del Ministero della sanità. Per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria, il richiamato decreto demanda alla programmazione regionale il compito di individuare le modalità di raccordo funzionale tra i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e gli IZS. Analiticamente, alle regioni è demandata la disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e di verifica sugli Istituti. Le regioni divengono pertanto responsabili della riorganizzazione degli uffici e delle relative dotazioni organiche, nonché della riduzione delle dotazioni organiche del personale addetto alle attività considerate amministrative che non deve eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.
  L'articolo 11 qualifica come organi degli IZS, stabilendone i compiti e le modalità di nomina: il consiglio di amministrazione – avente compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'istituto; dura in carica quattro anni, è nominato dal presidente della regione ed è composto da tre membri (a legislazione vigente i membri sono cinque) in possesso di determinati requisiti, di cui uno designato dal Ministro della salute e due dalle regioni o dalle amministrazioni territorialmente competenti; il direttore generale – svolge sia la funzione di legale rappresentante dell'Istituto sia quella di responsabile scientifico, è nominato dal presidente della regione dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute, ed è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza negli ambiti della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti; il collegio dei revisori dei conti – i tre membri in questo caso sono designati uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla regione dove l'Istituto ha sede legale.
  Vengono anche stabiliti i casi e le modalità di scioglimento del consiglio di amministrazione da parte del presidente della regione o delle regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Rileva, quindi, che l'articolo 12 prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui all'articolo 10 il consiglio di amministrazione di ciascun istituto provveda alla revisione del proprio statuto ed approvi il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e le relative dotazioni organiche. Nel caso di mancato rispetto dei termini è prevista la nomina di un apposito commissario per gli atti e provvedimenti necessari.
  Come anticipato poco prima, un'importante innovazione è stabilità all'articolo 13 che rimette ad un decreto del Ministro della salute la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato di supporto strategico (che razionalizza le competenze del Comitato istituito con decreto ministeriale 16 maggio 2008) presso il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute. Il Comitato è presieduto dal capo del predetto Dipartimento per la sanità veterinaria ed è composto dai direttori generali degli IZS, dai direttori generali delle direzioni del Dipartimento stesso e dal direttore generale della programmazione sanitaria. Viene altresì specificato che l'incarico di componente del Comitato è a titolo gratuito.
  In particolare, tale Comitato svolge attività di supporto strategico e organizzativo all'azione degli Istituti anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza Pag. 138alimentare e lo sviluppo del ruolo degli Istituti stessi nell'ambito della cooperazione scientifica con l'autorità europea per la sicurezza alimentare e con altri organismi internazionali.
  Osserva, poi, che gli articoli 14 e 15 disciplinano, rispettivamente, i controlli e le disposizioni transitorie applicabili in caso di mancata costituzione degli organi o di impossibilità di funzionamento degli stessi. Infine, l'articolo 16 dispone, a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti, l'abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 270 del 1993, incompatibili con il provvedimento in esame.
  Fa presente, quindi, che il capo III (articoli da 17 a 19) concerne il riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a proposito del quale la relazione illustrativa sottolinea che esso è limitato solo ad alcuni puntuali interventi, tenuto conto della recente riorganizzazione intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 2011. L'articolo 17 dispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la deliberazione di uno statuto da parte del consiglio di amministrazione, che deve essere approvato con decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Decorso il predetto termine il Ministro della salute provvede in via sostitutiva. Lo statuto determina le modalità di organizzazione dell'Agenzia sulla base del principio di separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo, di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, dei compiti istituzionali, prevedendo l'accorpamento delle aree funzionali che svolgono attività omogenee; specifica e articola le attribuzioni degli organi dell'Agenzia e le modalità di funzionamento.
  L'articolo 18, modificando alcune disposizioni del decreto legislativo n. 115/1998, definisce quali organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti e ne stabilisce le funzioni e le modalità di nomina. Non è considerato organo dell'Agenzia il direttore generale, nominato con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
  Infine, l'articolo 19 disciplina il regolamento di amministrazione e del personale.
  Rileva, quindi, che il capo IV (articoli da 20 a 23) è dedicato al riordino della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).
  L'articolo 20 dispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il riordino della LILT, qualificata come ente pubblico su base associativa, secondo le disposizioni del provvedimento in esame. A tal fine, la LILT adegua il proprio statuto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  A questo proposito, evidenzia che l'articolo 20 prevede per l'adeguamento dello statuto della Lega in esame un termine di sessanta giorni (decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto), mentre la disciplina di delega contempla per la revisione degli statuti un termine di sei mesi (sempre a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo). Reputa pertanto opportuno che tale termine venga esteso a sei mesi o ad un anno.
  L'articolo 21 qualifica quali organi centrali della LILT il Consiglio direttivo nazionale, di cui prevede che si componga di cinque membri contro i quindici attuali; il presidente nazionale, il Collegio dei revisori dei conti. Vengono di conseguenza soppressi il collegio dei probiviri, il comitato scientifico e i comitati regionali previsti quali ulteriori organi centrali previsti dallo Statuto vigente (articolo 5, Decreto ministeriale 16 gennaio 2006).
  Fa presente, poi, che l'articolo 22 stabilisce l'articolazione della LILT in una sede centrale, qualificata come ente pubblico su base associativa, e in sezioni provinciali, qualificate come organismi associativi autonomi privati le quali, nell'ambito della propria autonomia, possano costituire, a livello regionale, l'Unione delle Pag. 139sezioni provinciali, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della sede centrale della LILT. Infine, è riconosciuta alla LILT la possibilità di costituire, nel rispetto delle disposizioni normative, una fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle attività istituzionali dell'ente.
  L'articolo 23 detta disposizioni transitorie, prevedendo il rinnovo degli organi della LILT entro trenta giorni dall'approvazione del nuovo statuto e, in mancanza, la nomina di un commissario straordinario da parte del Ministro della salute per un periodo massimo di dodici mesi, entro il quale dovranno essere nominati gli organi di amministrazione.
  Al riguardo, segnala che il rinnovo del consiglio direttivo della LILT è avvenuto solo di recente e che potrebbe non essere opportuno procedere con tale tempestività ad un ulteriore rinnovo, ma anzi auspicabile che gli attuali organi direttivi restino in carica fino alla scadenza del mandato.
  Infine, il capo V si compone del solo articolo 24, che contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
  Riservandosi di formulare una proposta di parere alla luce degli orientamenti che emergeranno nel corso del dibattito e delle audizioni informali già programmate, rileva fin d'ora, oltre ai rilievi già espressi nel corso della relazione, l'assenza nel testo dello schema in esame di norme che, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 183 del 2010, ridefiniscano il rapporto di vigilanza fra il Ministero della salute e gli enti oggetti del riordino, specificando maggiormente quali siano i poteri di verifica e controllo sulla gestione e sull'attività svolta dagli enti vigilati.

  Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) rileva che l'Atto del Governo per il quale è richiesto il parere alla Commissione deve essere necessariamente emanato entro il 30 giugno prossimo, cioè entro i prossimi 11 giorni. A questo proposito, ritiene che il termine di soli undici giorni per consentire al Parlamento di esprimere i prescritti pareri e, quindi, per emanare l'atto, adeguandolo eventualmente alle indicazioni delle Commissioni, sia assolutamente insufficiente.
  Fa quindi presente che il legislatore, fissando il termine entro il quale il Governo deve adottare il decreto, prevede la possibilità di proroga al solo scopo di permettere al Governo di adottare il decreto. Se, pertanto, il termine per l'espressione del parere parlamentare scadesse il giorno precedente, o addirittura lo stesso giorno di scadenza del termine per l'esercizio della delega, il Governo non avrebbe materialmente il tempo di adeguare lo schema sottoposto al parere agli eventuali rilievi delle Commissioni. Nel caso in questione, il termine dei quaranta giorni per l'espressione del parere parlamentare scade comunque oltre il termine per l'esercizio della delega e non invece, come prescrive la norma dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 183 del 2010, nei trenta giorni antecedenti il medesimo termine per l'esercizio della delega.
  Ricorda che il problema che si presenta oggi è già noto al Governo e al presidente Palumbo in quanto, nella seduta della Commissione del 20 dicembre 2011, ella stessa aveva espresso delle puntuali considerazioni in merito alla necessità di garantire la scrupolosa osservanza dei termini imposti dalla legge delega in relazione all’iter per l'emanazione degli atti del Governo. Inoltre, dal testo dello schema di decreto in esame si evince che non è stato acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Eppure la legge di delega stabilisce con precisione l’iter – rigoroso – che deve essere seguito per l'emanazione dei decreti legislativi, su proposta del ministro competente in materia. Infatti, la norma dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 183 del 2010, recita che «(...) sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro Pag. 140trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione». Quindi, stanti gli atti a disposizione, allo stato bisogna ritenere che la Conferenza unificata non abbia espresso il parere nel termine prescritto perché diversamente, se il Governo avesse trasmesso l'Atto di cui si discute senza osservare il termine a disposizione della Conferenza per l'espressione del parere, ci si troverebbe di fronte all'ennesima violazione di legge e ciò non può essere tollerato nel momento in cui si pretende dai cittadini il massimo «rigore».
  Senza quindi entrare nel merito dello schema di decreto sottoposto all'esame della Commissione, ritiene che di debba constatare con estremo rammarico che il Parlamento è chiamato ancora una volta a svolgere una mera attività di «ratifica» dell'operato del Governo che svilisce ogni prerogativa dell'azione di indirizzo e controllo che la Commissione è chiamata, invero, ad operare con estrema attenzione trattandosi, in questo caso, di una materia particolarmente complessa, i cui riflessi sulla comunità sono di fondamentale importanza, incidendo direttamente su un diritto – quello della salute e delle cure – costituzionalmente protetto.
  Conseguentemente, reputa opportuno che la Commissione valuti l'opportunità di invitare il Governo a voler procedere con gli atti necessari affinché il decreto legislativo sia adottato nei termini e con le modalità espressamente previste dalla legge, e non invece come un atto che ab origine le vorrebbe eludere, con l'aggravante di svilire le prerogative del Parlamento.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, con riferimento al precedente richiamato dall'onorevole Farina Coscioni e relativo alle osservazioni dalla stessa sollevate nella seduta del 20 dicembre scorso, precisa che, nel caso dello schema di decreto legislativo recante riorganizzazione della Croce rossa (atto del Governo n. 424) sulla questione relativa alla scadenza del termine per l'esercizio della delega si era pronunciato il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una nota allegata allo schema stesso. Nel caso in esame, invece, il provvedimento è stato trasmesso dal Governo alle Camere senza note interpretative, per cui non vi sono ragioni per dubitare che il termine per l'esercizio della delega scada – come previsto dalla legge – il 30 giugno prossimo.
  Per quanto riguarda, poi, l'altra questione, concernente il parere della Conferenza unificata, ribadisce quanto già detto all'inizio della seduta circa il fatto che la Conferenza non si è ancora espressa sullo schema di decreto legislativo in esame e che, comunque, la Commissione si pronuncerà definitivamente sul provvedimento medesimo solo dopo che sarà stato acquisito il parere della predetta Conferenza.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) evidenzia come il lavoro svolto dalla Commissione con riferimento al più volte richiamato Atto del Governo n. 410 sia stato poi vanificato in quanto non è stato emanato – come ricordato dal presidente Palumbo nella sua relazione – il decreto legislativo di riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute.
  Ora, la Commissione ha a propria disposizione meno di dieci giorni per esprimersi sul nuovo schema di decreto legislativo che meriterebbe, invece, un esame molto più approfondito vista la complessità delle tematiche ivi trattate. A questo proposito, fa presente di nutrire forti perplessità su alcuni punti in particolare, tra i quali il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e quello della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).
  Osserva, infine, che quando si affronta un tema così importante quale è, appunto, quello della riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, non si Pag. 141può agire esclusivamente in un'ottica di razionalizzazione e di risparmio trascurando di trattare taluni aspetti rilevanti quali i poteri di indirizzo e di vigilanza nei confronti degli enti stessi.

  Laura MOLTENI (LNP) chiede al rappresentante del Governo di chiarire quali siano le modalità di nomina negli enti vigilati e in quali atti si estrinsechino i poteri di vigilanza del Ministero della salute verso i predetti enti.

  Paola BINETTI (UdCpTP), svolgendo delle considerazioni attinenti al metodo prima ancora che al merito del provvedimento, ritiene opportuno, dato il breve tempo a disposizione per l'adozione del parere di sua competenza, che la Commissione proceda in via quasi esclusiva all'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.
  A questo proposito, fa notare come la Commissione dedichi tempo ai numerosi provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, la maggior parte dei quali ha oggettivamente scarse possibilità di trasformarsi in legge, dovendo conseguentemente comprimere l'esame di un provvedimento di grande rilevanza – quale è, appunto, quello in oggetto – in un momento storico in cui, peraltro, il Parlamento viene esautorato dal Governo.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, con riferimento all'intervento dell'onorevole Binetti, chiarisce che l'ordine del giorno della Commissione è stabilito dall'ufficio di presidenza della Commissione stessa, sulla base delle richieste formulate da parte dei vari gruppi parlamentari.
  Fa altresì presente che, qualora vi sia accordo tra i gruppi in tal senso, nel corso delle giornate successive la Commissione, al di là dell'espressione dei pareri obbligatori sui provvedimenti per i quali è competente in sede consultiva, potrà dedicare il restante tempo a sua disposizione all'esame e all'approfondimento delle questioni concernenti lo schema di decreto legislativo in oggetto.

  Laura MOLTENI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta formulata svolte dall'onorevole Binetti, chiedendo altresì alla presidenza di poter audìre, oltre ai soggetti già convocati per giovedì prossimo, anche i rappresentanti degli altri enti di cui si prevede la riorganizzazione nello schema di decreto legislativo in titolo.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.
Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Nunzio Francesco TESTA (UdCpTP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla X Commissione (Attività produttive) il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 3970 e abbinate, quale risultante dagli emendamenti approvati, recante disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.
  Fa presente che il provvedimento in esame si compone di 7 articoli.
  L'articolo 1 circoscrive il campo di applicazione del provvedimento ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali fra le imprese. Le disposizioni non si applicano ai ritardi di pagamento delle Pag. 142imprese che dimostrino di essere creditrici di somme dovute da pubbliche amministrazioni, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante l'integrale attuazione della direttiva 2011/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 (concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese).
  L'articolo 2, che si compone di 19 commi, dispone l'attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, precisando che sono esclusi dall'applicazione dell'articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.
  L'articolo 3 stabilisce che, in caso di ritardo di pagamento, l'impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio la certificazione del credito nei riguardi di altra impresa, e ne stabilisce modalità, procedure, condizioni ed effetti.
  Sulla base del predetto certificato, secondo l'articolo 4 l'impresa creditrice può chiedere al giudice competente di pronunziare ingiunzione di pagamento: il giudice ingiunge all'impresa debitrice di procedere al pagamento senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto. Qualora l'impresa debitrice proponga opposizione all'ingiunzione, l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione non può essere sospesa, a meno che l'opposizione sia fondata su contestazioni circa l'esecuzione del contratto, proposte dall'impresa debitrice prima del rilascio del certificato.
  Rileva, poi, che, secondo l'articolo 5, prima di proporre opposizione dinnanzi al giudice competente l'impresa debitrice che intenda opporsi all'ingiunzione di pagamento deve promuovere la procedura di mediazione presso la camera di commercio che ha rilasciato il certificato, entro venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento. Per la durata della procedura di mediazione rimangono sospesi i termini per proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento ed è sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione. La mediazione è svolta dalla camera di commercio e deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo delle parti. Su richiesta delle parti o di propria iniziativa, la camera di commercio invita a partecipare alla procedura di mediazione un'istituzione finanziaria che possa concorrere ad un intervento economico utile alla definizione positiva della procedura stessa.
  Fa presente, quindi, che l'articolo 6 riguarda le sanzioni per chi produca documentazione falsa o contraffatta o attesti il falso nelle dichiarazioni stabilendo che, comunque, il certificato rilasciato sulla base della documentazione o delle dichiarazioni false è nullo.
  L'articolo 7 contiene una norma finale per le imprese che siano parti in giudizi relativi a crediti insoluti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali imprese possono accordarsi per esperire la procedura di mediazione di cui all'articolo 5 della proposta di legge in esame, qualora sussistano i requisiti e le condizioni previsti. Il procedimento e l'esecuzione rimangono sospesi per l'intera durata della procedura di mediazione e per il tempo previsto dall'accordo di pagamento, in caso di esito positivo della procedura di mediazione. Il giudizio si estingue con l'integrale pagamento nel termine stabilito dall'accordo.
  Rileva, infine, come dall'analisi dell'articolato si evince che il provvedimento in esame, intervenendo sulla disciplina civilistica relativa ai termini di pagamento e alle conseguenze dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non è riconducibile ad alcuna materia di competenza di questa Commissione. A questo proposito, precisa che tale provvedimento è stato assegnato per il parere anche alla XII Commissione per via di una delle proposte di legge abbinate (la n. 4957 d'iniziativa del deputato Polidori) recante disposizioni per la riduzione e l'estinzione dei ritardati pagamenti delle pubbliche Pag. 143amministrazioni enti pubblici – compresi quelli che erogano assistenza sanitaria, nonché le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale – nelle transazioni commerciali con imprese. Tuttavia, il testo unificato modificato dagli emendamenti approvati in sede referente, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi, non contiene alcun riferimento a questa materia, limitandosi alle disposizioni concernenti le sole transazioni commerciali tra le imprese.
  Alla luce delle considerazioni svolte propone, pertanto, di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

  Laura MOLTENI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di conoscere la ragione per cui è stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione, al fine dell'espressione di un parere – che di fatto si sostanzia in un nulla osta –, un provvedimento rispetto al quale la Commissione non ha alcuna competenza, considerato anche il dispendio di tempo che ciò implica.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, replica all'obiezione dell'onorevole Molteni facendo notare che il relatore, nell'argomentare le ragioni per le quali propone il nulla osta, ha ben motivato la ragione per cui il provvedimento in esame è stato assegnato dalla Presidenza della Camera anche alla XII Commissione per il parere.
  In generale, ricorda che alla Commissione è avanzata richiesta di parere sui provvedimenti anche qualora – come, appunto, nel caso in esame – essa sia competente in ordine ad una delle proposte di legge abbinate, il cui contenuto non sia stato poi recepito nel testo unificato approvato dalla Commissione di merito. In tali casi, la Commissione può limitarsi ad esprimere il nulla osta al prosieguo dell’iter del provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.
Testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.

(Parere alle Commissioni riunite X e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere per le parti di propria competenza alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro) sul testo unificato delle proposte di legge n. 3696 e abbinate, che reca interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile.
  Il testo in esame, come risulta dagli emendamenti approvati presso le Commissioni competenti, si compone di 14 articoli. Poiché alcuni di questi presentano un contenuto molto tecnico, è suo intento cercare di illustrarli nel modo più semplice possibile.
  L'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento: promozione della ripresa del sistema produttivo; incremento dei livelli di occupazione; sviluppo dell'imprenditorialità diffusa.
  Per la realizzazione di queste finalità è attribuito allo Stato il compito di sostenere l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili, adottando misure conformi alle disposizioni comunitarie (regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti di importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006).
  La stessa disposizione individua i soggetti beneficiari che possono avviare un'attività imprenditoriale usufruendo di un regime speciale di agevolazione; di speciali incentivazioni; di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche.
  Le misure di incentivazione sono valide per un periodo di trentasei mesi, a partire Pag. 144dalla data di inizio dell'attività d'impresa, effettuato nell'arco temporale di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  I soggetti beneficiari sono di età inferiore a trentotto anni, se uomini, e delle donne, a prescindere dall'età anagrafica.
  Devono comunque essere rispettate alcune condizioni: devono essere soggetti che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero soggetti che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati, oppure hanno svolto attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia.
  L'articolo 2 prevede le agevolazioni in materia previdenziale.
  Per il primo triennio di attività viene ridotta la contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, per i soggetti di cui all'articolo 1, con possibilità di riscatto della stessa.
  Una riduzione dei contributi previdenziali richiesti è altresì prevista per i datori di lavoro, pubblici e privati, che assumono donne disabili, anche nei casi di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo parziale, nelle ipotesi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità, nonché quando assunte con contratti di apprendistato.
  Con riferimento al contratto di apprendistato, lo stesso articolo 2 prevede che esso debba essere stipulato in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire l'inserimento della lavoratrice disabile sulla base delle professionalità e delle mansioni accertate dalle commissioni previste dall'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 469 del 1997, e successive modificazioni.
  La definizione del percorso formativo della lavoratrice disabile è individuata dal datore di lavoro, d'intesa con il suddetto comitato tecnico.
  L'articolo 3 riguarda gli incentivi per le cure parentali.
  Prevede, per le lavoratrici autonome che hanno usufruito del congedo di maternità, la possibilità di scegliere tra i congedi parentali ed una indennità per un periodo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino qualora si avvalgano, per lo svolgimento delle cure parentali, di un parente entro il terzo grado o di un affine entro il secondo grado, per un orario giornaliero di almeno 6 ore. Questi ultimi, solo se lavoratori dipendenti, hanno diritto al collocamento in aspettativa per l'intero periodo di durata delle cure parentali e, anche se lavoratori autonomi o parasubordinati, hanno diritto altresì alla copertura figurativa per l'intero periodo in cui hanno prestato le cure parentali.
  L'articolo 4 concerne gli incentivi all'occupazione.
  Dispone l'attribuzione di un credito d'imposta ai soggetti di cui all'articolo 1 che assumano con contratto a tempo indeterminato, nei primi 36 mesi di esercizio dell'attività d'impresa, fino a 2 lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati, disabili (di cui all'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008), precari con contratto di lavoro flessibile a tempo determinato, o con contratto di collaborazione continuata e continuativa, o a progetto in regime di monocommittenza.
  Nel caso di assunzioni con contratto a tempo determinato, il credito d'imposta è stabilito in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Sono quindi previste condizioni di operatività e di decadenza del diritto a fruire del credito d'imposta.
  L'articolo 5 contiene una delega al Governo per l'introduzione di un regime fiscale agevolato per le microimprese giovanili e femminili e stabilisce i relativi principi e criteri direttivi.Pag. 145
  L'articolo 6 reca disposizioni tese a favorire l'accesso al credito delle microimprese giovanili e femminili.
  L'articolo 7 detta disposizioni in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile.
  L'articolo 8 contiene disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
  L'articolo disciplina i casi in cui è applicabile il decreto legislativo n. 81 del 2008 ai titolari e soci delle imprese costituite ai sensi del successivo articolo 10 ed ai loro familiari.
  In sostanza, l'articolo in esame estende l'applicazione delle norme di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 previste specificamente per i componenti dell'impresa familiare, per i lavoratori autonomi che compiono opere e servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, per i coltivatori diretti del fondo, per i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, per gli artigiani e i piccoli commercianti.
  Tali norme sono caratterizzate dalla semplificazione di alcuni obblighi e procedure, purché siano soddisfatti alcuni specifici requisiti. In particolare, sono ritenuti applicabili l'articolo 21 del predetto decreto legislativo e, limitatamente ai soggetti che esercitano la propria attività nei cantieri, anche l'articolo 94. Vengono altresì elencate le attività escluse dall'applicazione di questo articolo (trattasi delle attività svolte nelle aziende di cui all'articolo 29, comma 7, del suddetto decreto legislativo, e le attività classificate «a rischio medio» o «a rischio alto»).
  L'articolo 9 detta alcune misure di sostegno a favore delle imprese sociali.
  L'articolo 10 disciplina le forme imprenditoriali, costituite dai soggetti di cui all'articolo 1, cui si riconoscono le agevolazioni previste.
  A tal fine, l'attività imprenditoriale è ammessa nella sua forma individuale, di impresa familiare, di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa, di società a responsabilità limitata, purché i requisiti di sesso ed età anagrafica di cui all'articolo 1 siano posseduti dalla maggioranza dei soci oppure, per le società diverse dalle cooperative, da almeno uno solo in caso di due soci.
  L'articolo 11 reca modifiche all'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alla disciplina fiscale riguardante i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario ed assicurativo.
  L'articolo 12 contiene una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica della delega di cui all'articolo 1, comma 28, della legge n. 247 del 2007, in materia di ammortizzatori sociali, il cui esercizio si intende riferito, in quanto compatibile, anche ai «lavoratori autonomi economicamente dipendenti».
  L'articolo 13 introduce, dopo l'articolo 6 del decreto legislativo n. 42 del 2006, l'articolo 6-bis, a norma del quale i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare.
  L'articolo 14 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento.
  Dopo aver illustrato, in sintesi, il contenuto del provvedimento, rileva che le disposizioni in cui esso si articola sono da ritenersi, in generale, condivisibili.
  In particolare, ritiene che sia apprezzabile l'intento di individuare misure concrete per andare incontro soprattutto alle fasce più giovani della popolazione e per tutelare la libertà di impresa delle donne, in un momento di grave crisi economica e produttiva che coinvolge il Paese.
  Rileva inoltre che vi sono alcune disposizioni che, a vario titolo, incidono sulle competenze della Commissione Affari sociali.
  Ricorda, in particolare, le disposizioni tese ad incentivare l'assunzione di soggetti svantaggiati e di lavoratori disabili (di cui agli articoli 2 e 4 del provvedimento); l'articolo 3, che introduce una misura nell'ambito delle politiche di tutela della famiglia, prevedendo un'indennità per le lavoratrici autonome che scelgano di avvalersi, nei primi 3 anni di vita del bambino, di un parente entro il terzo grado o di un affine entro il secondo grado per lo svolgimento delle cure parentali; l'articolo Pag. 1468, che reca disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
  Riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito, preannuncia l'intenzione di proporre alla Commissione la deliberazione di un parere favorevole, per le ragioni illustrate.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.
C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte.

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia.
C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.
C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni.

Pag. 147