CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 giugno 2012
668.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 66

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 10.45.

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.
C. 5203-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e condizione. Parere su emendamenti).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Maino MARCHI (PD), relatore, nel richiamare le osservazioni già svolte nella seduta del 6 giugno sul testo iniziale del decreto-legge, nonché la documentazione predisposta dagli uffici sul testo approvato dalle Commissioni di merito, fa presente di avere avuto occasione di uno scambio informale con la Ragioneria generale dello Stato delle cui osservazioni ha tenuto conto nella predisposizione della proposta di parere che si riserva di illustrare successivamente. Rileva, in primo luogo, che viene ritenuto necessario una riscrittura dell'articolo 1, comma 1, lettera b-ter) capoverso Art. 3-ter., per tenere conto della circostanza che è già in corso l'iter istruttorio relativo all'individuazione delle radiofrequenze trasferite alle regioni per lo svolgimento dei compiti in precedenza svolti dal servizio idrografico e mareografico nazionale. Premesso che ritiene condivisibile l'assegnazione a titolo gratuito di tali frequenze alle regioni, osserva che la Ragioneria generale dello Stato rappresenta, in particolare, di avere chiesto assicurazioni al Ministero dello sviluppo economico che l'assegnazione dell'uso delle frequenze a titolo gratuito non determini minori entrate rispetto a quello previsto a legislazione vigente. Fa presente in proposito che la Ragioneria generale dello Stato ritiene necessario inserire una clausola di neutralità finanziaria e prevedere che la proposta del decreto sia formulata di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento alle suddette osservazioni, ritiene opportuno integrare la proposta di parere con l'esplicita previsione di una clausola di neutralità finanziaria. Per quanto concerne il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, rileva che già il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002 dispone all'articolo 6 che il decreto in questione sia adottato di concerto con il Ministero delle comunicazioni e le altre amministrazioni interessate e, pertanto, può ritenersi opportuno prevedere il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per quanto concerne l'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), evidenzia che la Ragioneria generale chiede il ripristino della formulazione originaria del comma 2 dell'articolo 5, che limitava gli interventi alle misure strettamente emergenziali e provvisionali necessarie a seguito di eventi calamitosi. Al riguardo, pur rilevando che l'ampliamento degli interventi presuppone la disponibilità di risorse maggiori di quelle di quelle di norma assegnate in questa fase, osserva che dal punto di vista finanziario, trattandosi di una disposizione di carattere ordinamentale, può ritenersi comunque sufficiente il reinserimento del limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 10), segnala che la proposta di parere conterrà condizioni volte a chiarire che il Governo potrà decidere, di volta in volta, in quale misura fare ricorso alla riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato o all'incremento dell'aliquota sull'accisa dei carburanti, eventualmente utilizzando entrambi gli strumenti in modo congiunto. Per quanto riguarda, le disposizioni relative al differimento dei termini tributari e contributivi, fa presente che le modifiche che intende proporre sono volte a rendere compatibili le disposizioni del decreto con il testo dell'articolo 5, comma 5-ter, della legge n. 225 del 1992, ai sensi del quale a tale differimento e alla relativa copertura si provvede con provvedimenti di rango legislativo. Per quanto riguarda l'ultimo periodo, osserva che l'attuale formulazione della disposizione non appare corretta, in quanto prevede la destinazione a interventi di competenza della protezione civile od delle amministrazioni interessate di risorse destinate al reintegro del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009, ovvero destinate a compensare le minori entrate derivanti dal differimento dei termini previdenziali e contributivi. Ritiene, pertanto, preferibile, la formulazione contenuta nella bozza di parere, non potendosi accogliere la proposta di fare riferimento Pag. 68alle risorse di cui al presente comma, anziché quelle di cui al Fondo per la protezione civile. Con riferimento alle voci di spesa che il parere propone di sopprimere dall'elenco allegato, ribadisce l'esigenza di escludere dalle riduzioni i capitoli relativi ai Fondi speciali e a capitoli riferiti a spese non rimodulabili. Fa presente che la Ragioneria generale dello Stato segnala, infine, l'opportunità di prevedere l'inserimento di due specifiche clausole di neutralità finanziaria all'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 3) e alla lettera e-bis). Al riguardo, ritiene di poter concordare con la Ragioneria generale dello Stato e di integrare in tal senso il parere. Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 5-bis, fa presente che la Ragioneria evidenzia che l'istituzione dell'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei grandi eventi non è coordinata con la già prevista banca dati per il monitoraggio delle spese per investimenti e appare suscettibile di determinare oneri. Al riguardo, ritiene, tuttavia, che l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria sia sufficiente ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, per quanto concerne la reintroduzione prevista nel parere, con alcune modifiche, delle disposizioni relative al termovalorizzatore di Acerra, segnala preliminarmente che la Ragioneria generale ritiene inidonea la copertura prevista a valere sul Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni cassa. Ricorda tuttavia come le disposizioni relative all'acquisto del termovalorizzatore a valere sui fondi strutturali della regione Campania sia stata decisa all'unanimità dalle Commissioni di merito. In considerazione del fatto che, con una celerità inusuale, l'amministrazione abbia provveduto al pagamento del termovalorizzatore medesimo, rileva che occorre bilanciare la necessità di non inficiare il pagamento con quella di rispettare la volontà delle Commissioni di merito di escludere dal patto di stabilità della regione tale pagamento. Nel merito della soluzione prospettata, precisa che il suddetto Fondo ha natura indistinta e che viene utilizzato per far fronte ad eventuali carenze nelle dotazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni. In questo caso, il ricorso al fondo avviene per compensare parzialmente gli effetti in termini di cassa di una spesa effettuata dal Ministero dello sviluppo economico che risulta tuttavia già autorizzata in termini di competenza sulla base di un diverso provvedimento legislativo, l'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 16 del 2012, ma i cui effetti di cassa, secondo quanto previsto dal testo originario del decreto-legge in esame, andrebbero a gravare integralmente sul bilancio della regione Campania. Osserva che il Fondo è stato istituito nella seconda metà degli anni novanta, oltre che per rendere più fluida la gestione, proprio per tamponare gli effetti prodotti dalle «strette di cassa» cui si è fatto ricorso per far convergere l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche entro il limite fissato dal Trattato di Maastricht. Con riferimento alle osservazioni secondo le quali l'utilizzo del suddetto fondo andrebbe «carato» al fine di garantire la piena compensatività tra oneri e copertura, rileva come nel testo del decreto-legge proposto dal Governo è previsto che, al fine di compensare gli effetti di cassa, la riduzione dei limiti di spesa di cui al Patto di stabilità della regione Campania avvenga in maniera «corrispondente» e, quindi, con un rapporto di uno a uno. Pertanto, anche sotto tale profilo, ritiene che la modalità di compensazione proposta appare idonea a garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica.

  Gioacchino ALFANO (PdL) ringrazia il relatore per lo sforzo di sintesi compiuto al fine di cercare di dare soluzione ai numerosi profili critici del provvedimento, che contiene numerose disposizioni ulteriori rispetto al testo del decreto-legge presentato dal Governo. Segnala, in particolare, come nella seduta di ieri si siano susseguite numerose dichiarazioni agli organi di informazione, spesso assai impegnative, sulla questione relativa all'acquisto del termovalorizzatore di Acerra. Nel richiamare, in particolare, quanto affermato Pag. 69dal Presidente della Regione Campania Caldoro, sottolinea come la Commissione bilancio sia chiamata a risolvere questioni di grande complessità, che derivano dall'approvazione sostanzialmente unanime di un emendamento da parte delle Commissioni di merito, sul quale il Governo non aveva espresso in quella sede valutazioni ostative. Ritiene, in proposito, che sarebbe auspicabile una maggiore collegialità nell'operato dell'Esecutivo, osservando come potrebbe essere utile una ricostruzione puntuale, da parte del Governo, delle precise implicazioni delle diverse opzioni normative, non solo con riferimento alla vicenda del termovalorizzatore di Acerra, ma anche per le altre innovazioni introdotte dalle Commissioni. In ogni caso, prende atto con soddisfazione del fatto che il relatore ha inteso individuare una soluzione per tale vicenda, individuano una precisa quantificazione degli oneri in termini di cassa e una corrispondente compensazione finanziaria. Ritiene che, nella fattispecie, nel rispetto dei principi di contabilità pubblica, debbano prevalere gli aspetti sostanziali, in quanto a suo avviso devono individuarsi adeguate modalità per consentire l'utilizzo di risorse comunque disponibili nell'ambito del bilancio dello Stato.

  Roberto SIMONETTI (LNP) osserva come il provvedimento sia molto importante e rileva come sarebbe inopportuno procedere senza il conforto della Ragioneria generale dello Stato. Evidenzia come i rilievi del relatore e quelli contenuti nella nota predisposta dagli uffici comportino una revisione dell'impianto finanziario del provvedimento.

  Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera, richiamata anche dal relatore, sono contenuti rilievi anche molti puntuali sulla quantificazione degli oneri, sulla relativa copertura finanziaria e sulle dotazioni dei capitoli di bilancio dei quali si prevede l'utilizzo, con riferimento tanto al testo iniziale del decreto-legge quanto alle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito. A suo avviso, si renderebbe pertanto necessario acquisire un aggiornamento della relazione tecnica.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, riservandosi di effettuare una puntuale disamina del parere allorché sarà formalizzato dal relatore, con riferimento alla situazione della regione Campania e dell'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, fa presente che la regione parte da uno sforamento in termini di cassa del patto di stabilità per un miliardo di euro circa al momento del passaggio dalla Giunta Bassolino a quella Caldoro, come accertato anche dalla Ragioneria generale dello Stato all'esito di un processo di verifica dei conti. Tale sforamento è stato causato, a suo avviso, anche dallo stratificarsi delle disposizioni relative all'applicazione del patto di stabilità interno e alla necessità per la regione di erogare le risorse per i progetti cofinanziati con l'Unione europea, oltre che per i mutui contratti negli anni dalla regione medesima. Fa presente che, a fronte di tale situazione, la regione ha concordato un piano di rientro che ha limitato fortemente le proprie disponibilità di cassa e, in tale quadro, una spesa straordinaria come quella relativa all'acquisto del termovalorizzatore sarebbe insostenibile per la regione. Pur conoscendo molto bene tale situazione e malgrado, a titolo personale, sarebbe propenso a rimettersi alla volontà della Commissione sul punto, rappresenta che la copertura prospettata dal relatore non è condivisibile per la Ragioneria generale dello Stato, come lui stesso ha evidenziato, per l'impatto negativo che ciò avrebbe non solo in termini di fabbisogno, ma anche di indebitamento, soprattutto in una fase in cui si è già registrato nei primi mesi dell'anno una contrazione delle entrate tributarie. Alla luce di ciò preferirebbe una soluzione volta a fare salvi gli effetti prodottisi base della norma presente nel testo originario del decreto-legge, rinviando agli esiti della spending review l'individuazione delle coperture necessarie a risolvere la questione. In assenza di una simile proposta si ritiene Pag. 70costretto ad esprimere un parere contrario sulla soluzione prospettata dal relatore.

  Gioacchino ALFANO (PdL) chiede al rappresentante del Governo di voler chiarire se la soluzione proposta dal relatore con riferimento al termovalorizzatore di Acerra rechi una esatta quantificazione degli oneri e una corrispondente copertura finanziaria e se la contrarietà del Governo è da attribuire ad un giudizio negativo sulla tipologia della copertura finanziaria utilizzata.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO evidenzia come la copertura prospettata sia tecnicamente possibile, ma avrebbe riflessi negativi sull'indebitamento.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5203-A, di conversione del decreto-legge n. 59 del 2012 recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    è stato integralmente pagato il prezzo convenuto per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, che ha, pertanto, integralmente prodotto i suoi effetti;
    con riferimento all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, occorre, inoltre, considerare che già l'articolo 12 del decreto-legge n. 16 del 2012 ha dettato disposizioni finanziarie in favore della regione Campania, in relazione all'acquisto del termovalorizzatore di Acerra nei limiti del patto di stabilità interno e a compensazione degli effetti negativi con benefici e rientri articolati nel corso degli anni, per complessivi 138 milioni di euro negli anni 2010-2012;
    occorre indicare esplicitamente che all'attuazione di alcune delle disposizioni previste dal provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    appare necessario, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio della regione Campania, pervenire all'integrale compensazione degli effetti negativi sul bilancio della suddetta regione derivanti dall'aver previsto una riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità per la medesima regione corrispondente alla spesa già integralmente sostenuta, pari a 355 milioni di euro, per l'acquisizione del suddetto termovalorizzatore;

   ritenuto che la prevista concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze alle regioni a titolo gratuito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 3-ter debba avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica
   rilevata la necessità di modificare il comma 5-quinquies dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992, al fine di:
    precisare che il reintegro del fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere disposto sia mediante la riduzione delle voci di spesa indicate nell'apposito allegato sia con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sul gasolio, ferma restando la necessità di garantire l'integrale reintegro del medesimo fondo;
    precisare la portata delle disposizioni di cui al settimo e all'ottavo periodo che appaiono, allo stato, di problematico inquadramento nell'economia del provvedimento;
    prevedere che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale è individuato l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare sulle voci di spesa indicate nel citato allegato, sia corredato Pag. 71della relazione tecnica e sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario;

   considerato opportuno sopprimere sia le voci relative ai capitoli 6856 e 9001 del Ministero dell'economia e delle finanze dall'allegato di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, al fine di evitare incertezze in merito alla copertura degli oneri recati da provvedimenti legislativi disposta a valere sulle risorse dei fondi speciali e sui quali le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento hanno espresso parere, sia le voci corrispondenti a capitoli relativi a spese non rimodulabili;
   rilevata l'opportunità di modificare, nel senso di renderle di carattere ordinamentale, le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 1, che, nel prevedere l'esclusione dal Patto di stabilità interno delle risorse emesse a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, non reca alcuna ipotesi di quantificazione e ciò non consente di valutare l'idoneità della copertura proposta;
   ritenuto necessario limitare l'esclusione dalla verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui all'articolo 3, comma 3-bis alle sole risorse residue iscritte nella contabilità speciale, che vengono direttamente trasferite all'amministrazione subentrante
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  All'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), capoverso Art. 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. Alle attività di cui al presente articolo le Amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 3-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 3-ter, comma 1, sopprimere le parole da: a far data da fino a: medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   a) al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , individuate da un apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002. Lo schema di decreto, corredato da una relazione tecnica volta ad attestarne la neutralità dal punto di vista finanziario, è trasmesso alle Camere al fine dell'espressione, entro venti giorni dalla trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine il decreto può, comunque, essere adottato.
   b) sopprimere i commi 2 e 3;Pag. 72
   c) sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. Il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazione, sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, è autorizzato ad apportare eventuali modificazioni al decreto di cui comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del predetto piano ed all'evoluzione della normativa europea e internazionale in materia.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 2, quarto periodo, dopo le parole: Con le ordinanze, aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse a tale fine disponibili a legislazione vigente,.

  All'articolo 1, comma 1, lettera c), al numero 10), capoverso comma 5-quinquies, secondo periodo sopprimere le parole: corrispondentemente e obbligatoriamente e sostituire le parole: in pari misura con le seguenti: in tutto o in parte.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   a) al quarto periodo, sostituire le parole da:
Nell'attesa sino a corrispondentemente reintegrato con le seguenti: Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte,;
   b) al quinto periodo, dopo le parole: maggiori entrate corrispondenti aggiungere le seguenti: tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo;
   c) sopprimere il sesto periodo;
   d) al settimo periodo, sostituire le parole: tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa individuati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi del con le seguenti: tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al;
   e) sostituire l'ottavo periodo, con il seguente: Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.;
   f) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema di decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorsi inutilmente il termine per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.

  All'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 10), allegato, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere le seguenti voci:
   2856 Fondo relativo alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del Federalismo amministrativo;
   2857 Fondo relativo alle risorse finanziarie da destinare ad ulteriori occorrenze per l'attuazione del Federalismo amministrativo;
   6856 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;
   7547 Fondo relativo alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del Federalismo amministrativo;
   9001 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso».

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  All'articolo 1, comma 1, lettera e), dopo il capoverso 3-ter, aggiungere il seguente:
  3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 1, comma 1, lettera e-bis), capoverso Art. 20, comma 1, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

  All'articolo 1, comma 1-bis, capoverso comma 8-bis, sostituire le parole: nei limiti derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, sono escluse, con le seguenti: nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-quater, sono escluse con legge,

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) sopprimere il capoverso comma 8-
ter;
   b) al capoverso comma 8-quater sostituire le parole: dei commi 8-bis e 8-ter, con le seguenti: del comma 8-bis e dopo le parole: si provvede aggiungere la seguente: anche;.

  All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: può prevedere aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: senza nuovi e maggiori oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.

  All'articolo 3, sopprimere il comma 3-bis.

  All'articolo 3, dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
  3-ter. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, di trasferimento alla regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione del bilancio n. 17226 in data 14 marzo 2012, le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, vengono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile a favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 3-quater.
  3-quater. Sono ridotti, per un importo pari a 138 milioni di euro nell'anno 2012, i limiti di spesa di cui al patto di stabilità della Regione Campania per la cui mera ricognizione è adottato un apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri. All'articolo 2, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: «12.000 milioni di euro», sono sostituite con le seguenti: «11.782 milioni di euro».

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  All'articolo 3, al comma 5-bis, dopo le parole: È istituita, aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

  e con la seguente condizione:

  All'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 4), al secondo e al terzo periodo, sostituire le parole: trentesimo con le seguenti: ventesimo».

  In alternativa alla soppressione del comma 3-bis dell'articolo 3, rileva come si potrebbero sostituire le parole da: «le risorse residue in contabilità speciale» con le seguenti: le risorse residue iscritte nelle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 7, capoverso comma 4-quater, sopprimendo conseguentemente, al medesimo comma, il secondo periodo.

  Antonio BORGHESI (IdV) osserva come il parere proposto dal relatore intervenga in modo molto consistente sulle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente e ritiene, pertanto, che potrebbe essere utile un confronto con i componenti di tali Commissioni al fine di valutarne l'impatto sul testo del provvedimento. Chiede, inoltre, di chiarire a cosa intenda fare riferimento il capoverso delle premesse che segnala l'esigenza di rendere di carattere ordinamentale le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 1, in materia di esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese connesse alle calamità naturali. Per quanto riguarda le proposte emendative, ritiene che le valutazioni del relatore dovrebbero adeguarsi alla sua proposta di parere, in quanto rischia di determinarsi una difformità nei parametri di giudizio applicati, segnalando ad esempio che sull'emendamento Piffari 1.23 si potrebbe esprimere un parere favorevole formulando una condizione analoga a quella riferita all'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 3-ter.

  Renato CAMBURSANO (Misto), nel richiamare la nuova formulazione dell'articolo 81 della Costituzione, rileva come le condizioni proposte siano, a suo avviso, di difficile realizzazione. In considerazione anche delle osservazioni svolte dal sottosegretario, rileva come sarebbe opportuno soprassedere e approfondire meglio la questione, prima di esprimere un parere.

  Maino MARCHI (PD), relatore, in relazione alle osservazioni dell'onorevole Borghesi, ricorda come il testo originario del decreto-legge recasse coperture idonee. In merito alle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito, le condizioni contenute nella sua proposta di parere sono sostanzialmente volte ad affermare l'opportunità di una modifica ordinamentale volta a dettare una procedura generale per le deroghe al patto di stabilità per i territori colpiti da eventi calamitosi e naturalmente le quantificazioni non potranno che essere effettuate in riferimento ai singoli casi. Solo con riferimento alle radiofrequenze si rimanda ad un successivo provvedimento perché non vi sono effetti immediati. Assicura quindi l'onorevole Borghesi che si è utilizzato un analogo metro di giudizio anche per le proposte emendative parlamentari.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Piffari 1.23, che dispone l'esenzione in favore dei gruppi operativi della protezione civile dal pagamento delle concessioni per l'utilizzo delle radiofrequenze, all'uopo disponendo la riduzione, senza peraltro un'espressa quantificazione delle minori entrate, dell'importo di un milione di euro annui, per il solo triennio 2012-2014, del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Segnala, inoltre, l'emendamento Mantini 1.247, il quale prevede che gli interventi straordinari di ricostruzione e messa in sicurezza derivanti da calamità naturali costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto Pag. 75il territorio nazionale, senza prevedere alcuna copertura finanziaria. Da ultimo, rileva che l'articolo aggiuntivo Lanzarin 1.0200 prevede, con una norma di interpretazione autentica, la retrodatazione, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2008, dell'inquadramento giuridico di personale del Dipartimento della protezione civile, per il quale era previsto il successivo espletamento di apposite procedure selettive per il passaggio di qualifica, senza prevedere alcuna copertura finanziaria.
  In relazione agli emendamenti Scilipoti 1.203 e 1.204, volti ad attribuire all'istituendo Servizio nazionale della protezione civile anche il compito della tutela del patrimonio artistico e culturale, ritiene che occorre che il Governo chiarisca se tali compiti possano essere espletati senza aggravi a carico della finanza pubblica.Con riferimento all'emendamento Narducci 1.209, il quale dispone che la Protezione civile provveda alla formazione dei volontari anche attraverso le associazioni di volontariato della Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, segnala la necessità che il Governo chiarisca se tali attività possono essere effettuate utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio.
  In merito all'emendamento Piffari 1.205, volto a stanziare la somma di 50 milioni di euro per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-impluviometrico, all'uopo sopprimendo il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, disposto ai sensi dell'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge di stabilità per il 2012, ritiene opportuno che il Governo valuti la mancata corrispondenza tra la decorrenza dell'onere, che in assenza di precisazione, potrebbe essere riferito all'esercizio in corso, e i fondi utilizzati a copertura, relativi al 2013, nonché l'eventuale dequalificazione della spesa, nel caso si ritenesse l'intervento di cui alla proposta emendativa riconducibile ad una spesa di tipo corrente.
  Circa l'emendamento Compagnon 1.212, volto a raddoppiare, da 30 a 60 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, il termine oltre il quale le ordinanza devono essere emanate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se una tale previsione possa avere effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica, estendendo il periodo nel quale non è necessario l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Con riferimento all'emendamento Piffari 1.67, volto a porre a carico del fondo per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009, unitamente al fondo nazionale di protezione civile, la copertura degli oneri connessi agli interventi adottati in stato di emergenza. Si dispone inoltre una modifica nel meccanismo di reintegro dei predetti fondi, rendendo momentanea e solo straordinaria la riduzione attualmente prevista dal decreto e prevedendo un aumento del prelievo erariale unico sui giochi per garantire l'alimentazione annuale del fondo di riserva, ritiene necessario che il Governo chiarisca se ritiene possibile l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste e se il relativo meccanismo di alimentazione sia idoneo a fare fronte agli oneri imprevedibili. Circa l'emendamento Mura 1.75, volto a sopprimere dall'elenco allegato al decreto talune voci escludendole dalla sottoponibilità a riduzione al fine di reintegrare le risorse del fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se riduzione del numero di capitoli sottoponibili a riduzione possa inficiare l'efficacia della disposizione, con conseguenti effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica. Per quanto attiene gli identici emendamenti Burtone 1.74 e Lanzarin 1.76, i quali dispongono la soppressione dall'elenco dei capitoli che possono essere ridotti ai fini del reintegro del fondo di riserva per le spese impreviste del capitolo 2309 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, relativo ai contributi a enti, istituti e altri organismi, osserva che tale capitolo presenta nel 2012 una dotazione finanziaria di 500.000 euro e, pertanto, la soppressione prevista non sembra presentare Pag. 76profili problematici ai fini del reintegro del fondo di riserva per le spese impreviste. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. In relazione all'emendamento Lussana 1.79, il quale prevede che il reintegro del fondo di riserva per le spese impreviste costituisca una facoltà e sia realizzato esclusivamente attraverso l'incremento dell'aliquota dell'accisa sui combustibili, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Circa l'emendamento Piffari 1.233, che rende facoltativo il ricorso alle ulteriori riduzioni dei capitoli di spesa di cui all'elenco allegato e agli ulteriori aumenti dell'aliquota dell'accisa sui combustibili previsto per la copertura del differimento dei termini per i versamenti contributivi e tributari, osserva che occorre valutare se il rinvio al comma 5-ter dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 consenta di fare ricorso, nell'ambito della legge ivi prevista, a diverse tipologie di copertura. Rileva, infatti, che, in caso contrario, la proposta in esame potrebbe rendere eventuale la copertura prevista per il differimento dei termini per i versamenti contributivi e tributari. In relazione all'emendamento Piffari 1.231, il quale prevede che l'incremento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti abbia una durata massima di dodici mesi, rileva che il termine di dodici mesi appare compatibile con l'esigenza di reintegro del fondo di riserva per le spese impreviste. Osserva che andrebbe tuttavia valutato l'impatto della disposizione sulla copertura finanziaria del differimento dei termini contributivi e previdenziali. Circa gli emendamenti Compagnon 1.89 e Giovanelli 1.90, che prevedono che le regioni curino l'organizzazione e l'attuazione delle attività di protezione civile, anziché limitarsi a partecipare a tali attività, e provvedano alla predisposizione ed attuazione di programmi regionali necessari per fronteggiare l'emergenza, approntando le strutture e i mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile anche in emergenza, osserva che l'attribuzione, senza corrispondente trasferimento delle necessarie risorse, dei nuovi compiti potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri per le regioni. Sull'emendamento Piffari 1.240, il quale prevede che le regioni e le province autonome aggiornino i propri modelli organizzativi per la gestione gli interventi in occasione degli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, individuando in particolare le modalità di esercizio delle funzioni di responsabilità del coordinamento degli interventi a livello provinciale, ritiene che sia necessario verificare se l'aggiornamento dell'organizzazione amministrativa preposta alla gestione delle emergenze sia suscettibile di determinare oneri per le regioni. Con riferimento all'emendamento Compagnon 1.241, il quale attribuisce all'amministrazione provinciale il compito di predisporre il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e di curarne l'attuazione, ritiene necessario verificare se l'aggiornamento dell'organizzazione amministrativa preposta alla gestione delle emergenze sia suscettibile di determinare oneri per le province. In relazione all'emendamento Rosato 1.243, osserva che esso attribuisce al Dipartimento dei vigili del fuoco, anziché a quello della protezione civile, il coordinamento sul territorio nazionale delle attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato. Contestualmente, la flotta aerea antincendio della protezione civile e il centro operativo aereo unificato (COAU) sono trasferiti al Dipartimento dei vigili del fuoco, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È previsto inoltre che gli interventi da adottare utilizzando la flotta aerea, su richiesta delle regioni, siano gestiti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco anziché dal suddetto COAU. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, tenuto conto che il testo del decreto-legge in esame già prevede che la flotta area antincendio della Protezione civile venga trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco. Circa l'emendamento Compagnon 1.248, Pag. 77osserva che esso prevede l'abrogazione dei commi 2-sexies e 2-septies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010. Il primo dispone, in particolare, la sottoposizione al controllo della Corte dei conti dei provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente consiglio dei ministri in materia di interventi da adottare durante lo stato di emergenza dichiarato. Il comma 2-septies citato dispone, invece, la riduzione di termini nel procedimento di controllo della Corte dei conti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla implicazione di ordine finanziario conseguente alla mancata sottoposizione dei suddetti atti al controllo della Corte dei conti. Per quanto riguarda l'emendamento Dionisi 1-bis.202, il quale dispone l'obbligatorietà, anziché la facoltà, per le regioni, di deliberare i loro piani di protezione civile, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo se l'obbligatorietà della predisposizione del piano comporti conseguenze pregiudizievoli per la finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Naccarato 1-bis.201, che prevede che le regioni, per l'attuazione del piano di protezione civile, si avvalgano della collaborazione delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile – vigili del fuoco, forze armate, forze di polizia e altri – ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo se dalla disposizione in esame possano sorgere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sull'emendamento Gianni 1-bis.203, il quale, dopo aver previsto che le regioni nella definizione del piano di prevenzione dei rischi siano tenute al monitoraggio e alla messa in sicurezza, in maniera prioritaria degli edifici pubblici strategici e rilevanti, come ospedali o scuole, dispone che gli interventi previsti nel suddetto piano debbano essere attuati avvalendosi di personale già impiegato precedentemente in analoghe situazioni di emergenza, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo se dalla disposizione in esame possano sorgere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda l'emendamento Piffari 1-bis.200, osserva che lo stesso dispone il rifinanziamento del fondo regionale di protezione civile dall'anno 2013, mediante il 20 per cento delle risorse derivanti dall'aumento di uno o due punti percentuali delle aliquote relative al prelievo erariale unico in materia di giochi. Le restanti risorse sono finalizzate a compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'esclusione dal patto di stabilità interno delle risorse assegnate al predetto fondo. Al riguardo, premesso che la norma non quantifica l'entità del rifinanziamento e in particolare, gli oneri derivanti dall'esclusione dal patto di stabilità interno delle risorse assegnate al fondo regionale di protezione civile, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito sia agli oneri derivanti da tale disposizione in termini di indebitamento netto e fabbisogno sia alla idoneità della copertura finanziaria indicata. Circa l'articolo aggiuntivo Gioacchino Alfano 1-bis.0200, osserva che esso prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2012, delle attività di demolizione dei fabbricati destinati a civile abitazione al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile, in raccordo con gli uffici della protezione civile delle regioni e gli uffici comunali competenti, di istituire un apposito elenco dei medesimi fabbricati. Al relativo onere, quantificato in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di rotazione per le demolizione di opere abusive, costituito presso la Cassa depositi e prestiti. Al riguardo, premesso che la norma non indica esplicitamente che l'onere è relativo al solo anno 2012, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli oneri e a quali interventi siano gli stessi riconducibili oltre che all'idoneità della copertura indicata. Circa l'articolo aggiuntivo Gioacchino Alfano 1-bis.0201, evidenzia che prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2012, delle attività di demolizione dei fabbricati destinati a civile abitazione al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile, in raccordo con gli uffici della Pag. 78protezione civile delle regioni e gli uffici comunali competenti, di istituire un apposito elenco dei medesimi fabbricati. Ai relativi interventi si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, premesso che la norma appare di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 1-bis.0200, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di svolgere le suddette attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito all'articolo aggiuntivo La Loggia 1-bis.0202, segnala che esso prevede l'assunzione di candidati risultati idonei in alcuni concorsi per vigili del fuoco oltre che la stabilizzazione di parte dei vigili del fuoco discontinui mediante apposita prova selettiva. Al relativo onere, determinato nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle imposte sulla produzione e sui consumi di birra e di altri prodotti alcolici. Al riguardo, a suo parere, sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli oneri, alla loro configurazione come limite massimo di spesa e alla idoneità della copertura finanziaria individuata. Sull'emendamento Calvisi 3.208, il quale amplia l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, in materia di gestioni operative delle contabilità speciali, estendendolo anche ad altre ordinanza e per le stesse proroga il termine al 31 dicembre 2013, anziché 2012, osserva che sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Evidenzia, inoltre, che sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative Lanzarin 3.5, Contento 3.200, Milanato 3.6, Lanzarin 3.8, che prevedono termini diversi per la proroga delle gestioni commissariali relative alle opere infrastrutturali in corso di realizzazione, per la realizzazione delle infrastrutture strategiche e per specifiche gestioni commissariali in relazione al settore del traffico e della mobilità. Sull'emendamento 3.207, che prevede che le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2 non si applichino alle gestioni commissariali operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base e sui limiti delle risorse già disponibili presso le corrispondenti contabilità speciali, fermo rimanendo il limite delle risorse già disponibili presso le corrispondenti contabilità speciali, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Circa l'emendamento Lusetti 3.209, che esclude dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti anche dalla proposta emendativa Paolo Russo 3.210, che reintroduce, con alcune modifiche, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4 relativa al termovalorizzatore di Acerra. Si prevede, inoltre, che le risorse stanziate per il suddetto termovalorizzatore siano rateizzate in dieci anni anche al fine dell'esclusione dal patto di stabilità; che la regione Campania e la provincia di Napoli possano modificare il rapporto negoziale in essere alla data del 14 febbraio 2012 in riferimento all'impianto di Caivano; e modifica le disposizioni in materia di Patto di stabilità interno di cui all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter) prevedendo che dallo stesso sia escluso ance il canone di affitto o di concessione dell'impianto di Acerra e del compendio immobiliare relativo. Ritiene, infine, opportuno che il Governo indichi gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento Mariani 3.205, che amplia anche ai grandi eventi e agli interventi realizzati in attuazione della legge n. 225 del 1992 l'anagrafe degli appalti pubblici prevista dal comma 5-bis e dall'emendamento Piffari 3.203, il quale prevede che le regioni istituiscano il cosiddetto Pag. 79fascicolo del fabbricato il cui controllo è demandato ai comuni, ai quali è riconosciuta la facoltà di istituire una speciale anagrafe del patrimonio edilizio. In particolare, sottolinea come la proposta preveda anche che l'acquisizione presso gli uffici pubblici della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato avvenga senza oneri per la parte interessata.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, pur prendendo atto dell'inserimento di una clausola volta a garantire la neutralità finanziaria della disposizione, segnala l'esigenza di ripristinare il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 2, del decreto-legge presentato dal Governo, in quanto l'attuale formulazione della disposizione è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala, inoltre, come non sia opportuna la soppressione di alcuni capitoli dall'elenco degli appostamenti di bilancio che possono essere ridotti per ripristinare la dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste. Conferma, inoltre, la contrarietà del Governo alla condizione riferita al trasferimento del termovalorizzatore di Acerra. Segnala, inoltre, l'esigenza di sopprimere il comma 3-bis dell'articolo 3, in quanto la riformulazione proposta dal relatore non supera le criticità finanziarie della disposizione. Per quanto attiene alle proposte emendative richiamate dal relatore nella sua relazione, fa presente che, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, non può che esprimere un parere contrario.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, osserva come, in assenza di una relazione tecnica, il relatore non può che dare un parere contrario sulle richiamate proposte emendative.

  Antonio BORGHESI (IdV) evidenzia come si sarebbe utilizzato un metro di valutazione profondamente diverso per le proposte emendative parlamentari rispetto alle modifiche apportate dalle Commissione. Sull'emendamento Piffari 1.23 chiede che si usi lo stesso criterio utilizzato per le radiofrequenze delle regioni.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, relatore, osserva come la proposta emendativa sia formulata diversamente e comporterebbe maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Maino MARCHI (PD), relatore, con riferimento alle osservazioni del sottosegretario, presenta una nuova formulazione della proposta di parere, accogliendo la richiesta di soppressione del comma 3-bis dell'articolo 3 e l'espunzione della condizione relativa alla soppressione di talune voci nell'elenco allegato al decreto-legge (vedi allegato).

  Antonio BORGHESI (IdV) alla luce della posizione del relatore, annuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere nel testo riformulato dal relatore.

  Renato CAMBURSANO (Misto), evidenziando come anche il Governo sia contrario alla soluzione individuata per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra e come non sia possibile un voto separato, annuncia il proprio voto contrario.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP) e Gioacchino ALFANO (PdL) annunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi.

  Massimo BITONCI (LNP), malgrado le modifiche, a suo avviso positive sul regime del patto di stabilità, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere riformulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, avverte che il sottosegretario Polillo ha comunicato di non poter prendere parte ai lavori della Commissione convocata alle ore 14 e ha chiesto pertanto di rinviare di alcuni minuti la trattazione dei punti all'ordine del giorno. Prendendo atto della situazione, sospende la seduta fino alle 14.45.

  La seduta, sospesa alle 14.05, riprende alle 14.45.

Sui lavori della Commissione.

  Renato BRUNETTA (PdL) stigmatizza con decisione l'atteggiamento del Governo, che, a suo avviso, rappresenta un insulto nei confronti della Commissione bilancio e del Parlamento nel suo complesso. Sottolinea, infatti, come i ritardi del rappresentante del Governo siano reiterati, ricordando come, anche per sua iniziativa, il presidente della Commissione abbia scritto al Presidente della Camera per sollecitare il Presidente del Consiglio ad assicurare la presenza costante e puntuale dei rappresentanti del Governo alle sedute della Commissione bilancio. Ritiene, pertanto, necessario ribadire con decisione quanto già rappresentato al Presidente della Camera e, per il suo tramite, al Ministro per i rapporti con il Parlamento, stigmatizzandone il comportamento dei rappresentanti del Governo, avvertendo che, in assenza di un'adeguata iniziativa al riguardo, non potrà non darsi adeguata pubblicità alla situazione che si è creata. A suo avviso, infatti, è del tutto inutile perseguire la snellezza nella composizione del Governo se, per effetto del ridotto numero dei Ministri e dei sottosegretari, non è possibile garantire la presenza di rappresentanti dell'Esecutivo ai lavori della Commissione.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, dichiarando di comprendere le osservazioni dell'onorevole Brunetta, fa presente che rappresenterà al presidente Giorgetti quanto accaduto nella seduta odierna, in modo che si possa valutare nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le eventuali iniziative da assumere al riguardo.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2326-E Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco MARSILIO (PdL), relatore, avverte che il provvedimento in esame, approvato con modificazioni dalla Camera in terza lettura e ulteriormente modificato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Con riferimento alle modifiche introdotte sia dal Senato in quarta lettura sia dalle Commissioni riunite II e III alla Camera, segnala che le stesse non presentano profili di problematicità dal punto di vista finanziario. Sul punto, ritiene, comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

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  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma l'assenza di profili finanziari problematici.

  Marco MARSILIO (PdL), relatore, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900 e abb.-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente e relatore, osserva che il progetto di legge, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, già approvato dal Senato, è stato modificato dalla Commissione di merito in sede referente e non è corredato di relazione tecnica.
  Per quanto riguarda il testo del provvedimento, fa rinvio alle osservazioni contenute nella documentazione predisposta dagli uffici. Con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, trasmesso dall'Assemblea, segnala in primo luogo che l'emendamento Cavallaro 43.3 appare suscettibile di comportare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto, sostituendo l'articolo 43, prevede l'organizzazione da parte, tra gli altri, delle facoltà di giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche, di corsi di formazione su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito. Segnala, altresì, che la proposta emendativa prevede il riconoscimento di forme di sostegno economico per l'accesso ai corsi di formazione e che rispetto al testo dell'articolo 43 viene meno la previsione che ai componenti della Commissione chiamati alla verifica finale del profitto non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, inserita nel testo a seguito di una condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio del Senato.
  Per altre proposte emendative, ritiene invece opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo. In primo luogo, segnala che l'emendamento Cavallaro 1.251 modifica il comma 3 dell'articolo 1, eliminando la previsione che gli schemi di regolamento siano corredati da relazione tecnica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Fa presente, poi, che l'emendamento Bernardini 1.6 prevede che gli schemi di regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1 siano adottati previo parere di una apposita commissione costituita dal Ministero della giustizia, mentre l'emendamento Bernardini 3.2 prevede che il codice deontologico di cui all'articolo 3 sia predisposto e aggiornato da una apposita Commissione costituita dal Ministero della giustizia, anziché dal Consiglio nazionale forense. Rileva, inoltre, che l'emendamento Ferranti 9.2 è volto a regolare lo svolgimento degli esami di specializzazione a seguito dei quali gli avvocati possono utilizzare il titolo di specialista in determinate materie, all'uopo trasferendo dal Consiglio nazionale forense alle Università la competenza ad organizzare le relative prove con Commissioni composte da docenti di ruolo. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se tali esami possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Fa presente, poi, che l'emendamento Cavallaro 15.250, tra le altre cose, sostituisce l'articolo 21 subordinando la permanenza dell'iscrizione all'albo degli avvocati all'iscrizione alla Cassa nazionale forense. L'emendamento prevede, inoltre, che d'intesa con gli organi istituzionali di appartenenza, possono essere previste modalità specifiche di versamento figurative o forfetarie Pag. 82dei contributi previdenziali per gli avvocati che ricoprono incarichi specificatamente individuati, quali membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo e altri, ove decidano di richiedere la sospensione volontaria dall'albo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso da parte del Governo se le disposizioni in esame siano compatibili con l'esigenza di garantire l'equilibrio finanziario della Cassa forense, che è compresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, rilevante ai fini delle procedure per il controllo dell'indebitamento. Segnala, poi, che l'emendamento Beltrandi 16.1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, disponendo tra i principi e criteri direttivi, in particolare, la previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad un lista unica, mediante concorso, che assicuri la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio. Al riguardo, premesso che la finalità della norma appare quella di prevedere un concorso per l'accesso alla difesa d'ufficio, senza specificare la natura del concorso stesso, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa. Osserva, poi, che l'emendamento Cavallaro 21.700 prevede che l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Forense con il sistema contributivo, con l'eliminazione dei minimi obbligatori e l'indicazione dei minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali. A suo avviso, è opportuno acquisire l'avviso da parte del Governo se le disposizioni in esame siano compatibili con l'esigenza di garantire l'equilibrio finanziario della Cassa forense, che è compresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, rilevante ai fini delle procedure per il controllo dell'indebitamento. Fa presente, poi, che la proposta emendativa Cavallaro 22.2 prevede, tra gli altri interventi, appositi corsi di alta formazione professionale, istituiti e regolati dal Consiglio nazionale forense che vi provvede d'intesa con la Conferenza dei presidi e direttori delle facoltà e scuole di Giurisprudenza. A suo avviso, è opportuno acquisire l'avviso da parte del Governo se la norma in esame sia suscettibile di determinare oneri a carico delle Università e scuole pubbliche. Segnala, inoltre, che l'emendamento Cavallaro 40.251 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei presidi di giurisprudenza e il Consiglio nazionale forense, stipuli una convenzione quadro per regolare e garantire il diritto allo svolgimento per un periodo di sei mesi del tirocinio presso tutte le facoltà di giurisprudenza. Fa presente, inoltre, che gli emendamenti Ferranti 41.1 e Cavallaro 41.7 modificano l'articolo 41, concernente i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio, e prevedono, tra l'altro, la possibilità di stipulare apposite convenzioni quadro tra il Consiglio nazionale forense e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini dello svolgimento dei primi sei mesi del tirocinio in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle proposte in esame, che, peraltro non recano una clausola di neutralità finanziaria. Osserva, inoltre, che la proposta emendativa Beltrandi 41.31 prevede che i mesi di tirocinio professionale svolto, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato, possono essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento dell'esame di Stato, anche solo in parte a meno di versamento contributivo contestuale alla pratica. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa in relazione agli eventuali effetti retroattivi che potrebbero comportare la rideterminazione della posizione contributiva e dei conseguenti trattamenti pensionistici. Fa presente, inoltre, che l'emendamento Cavallaro 43.250 riformula l'articolo 43 concernente i corsi di formazione per l'accesso Pag. 83alla professione di avvocato, prevedendo, in particolare, che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, possa consistere nella frequenza di corsi di formazione gratuiti per il praticante – di almeno 12 mesi – tenuti da ordini, istituzioni universitarie ed associazioni forensi. La proposta modifica inoltre la disciplina dell'esame di Stato di abilitazione alla professione prevedendo, in particolare, una prova preselettiva in luogo di una delle tre prove scritte, e disponendo che tutte le prove si svolgano a Roma in un'unica sede nazionale. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa, considerata la gratuità dei corsi di formazione professionale e l'assenza di norme che individuino i soggetti che debbano sostenere i costi per l'espletamento delle procedure di esame. Segnala, poi, che gli emendamenti Beltrandi 43.4, 43.5, 43.6 e 43.7 prevedono corsi di formazione professionale per i tirocinanti tenuti anche da soggetti pubblici, mentre l'emendamento Lussana 43.701 prevede che il tirocinio consista anche nella frequenza obbligatoria per almeno diciotto mesi di corsi di formazione professionale tenuto nell'ultimo biennio del corso di laurea magistrale di giurisprudenza da professori ordinari in materie giuridiche ed in collaborazione con ordini e associazioni forensi. Fa presente, inoltre, che l'emendamento Beltrandi 46.3 prevede che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si svolga con periodicità semestrale, anziché annuale, mentre l'emendamento Cavallaro 46.2 prevede che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato debba essere tenuto in un'unica sede nazionale in Roma, anziché nelle sedi delle Corti d'appello. Con riferimento a tale ultima proposta emendativa, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo se l'unicità della sede d'esame possa comportare aggravi organizzativi rispetto all'attuale organizzazione in capo alle Corti d'appello. Da ultimo, segnala che gli emendamenti Cavallaro 46.4 e 46.5 comportano che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato debba essere tenuto in sedi regionali diversamente distribuite sul territorio nazionale, anziché nelle sedi delle Corti d'appello. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo se la diversa ripartizione delle sedi d'esame possa comportare aggravi organizzativi rispetto all'attuale organizzazione in capo alle Corti d'appello.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, depositando una più articolata documentazione agli atti della Commissione, fa presente di non avere osservazioni in merito alla modifica effettuata in Commissione giustizia all'articolo 1, comma 4. Esprime quindi contrarietà in ordine alla soppressione, nel nuovo comma 8 dell'articolo 41, della previsione in base alla quale, in caso di tirocinio effettuato presso l'Avvocatura dello Stato o altre istituzioni pubbliche, nessun compenso è dovuto al praticante, concordando quindi con le perplessità espresse dal relatore. In merito all'articolo 47, comma 13, richiama quanto già detto dal relatore, che ha ricordato come la disposizione, in base alla quale i costi per l'espletamento delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si sarebbero dovuti porre a carico dei soggetti partecipanti, era stata inserita nel testo dell'attuale articolo 47 conseguentemente ad una condizione espressa dalla Commissione bilancio del Senato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella citata seduta del 27 aprile 2010. Evidenzia pertanto come la sua soppressione possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente e relatore, considerata l'ampiezza delle note depositate dal rappresentante del Governo ed osservato che l'Assemblea con ogni probabilità non procederà all'esame del provvedimento nella seduta odierna, rinvia il seguito del suo esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.
C. 5180 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 giugno 2012.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che la natura dell'onere derivante dal provvedimento concernente le spese di missioni all'estero rende necessaria la clausola di salvaguardia che va comunque riferita alle sole spese rimodulabili; in tal senso concorda con l'opportunità di mantenere la clausola di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, configurando gli oneri di cui al comma 1 del medesimo articolo in termini di valutazione di spesa. Fa quindi presente che la prima consultazione tra le Parti si terrà in Pakistan nell'anno 2012.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5180 Governo recante ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha segnalato l'esigenza di mantenere la clausola di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, configurando gli oneri di cui al comma 1 del medesimo articolo in termini di valutazione di spesa;
   ritenuto necessario precisare che la clausola di salvaguardia preveda la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009;
   nel presupposto che la prima riunione della Commissione per la cooperazione nel settore della difesa, di cui all'articolo 2 del Memorandum, si svolgerà nel 2012 in Pakistan;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

  All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: Per l'attuazione fino a: al relativo onere con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 6.008 annui ad anni alterni, a decorrere dal 2012,.

  Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie.
Nuovo testo unificato C. 4790 e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 maggio 2012.

   Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda che in data 29 maggio 2012, nel corso dell'esame del Pag. 85provvedimento, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di quindici giorni. Fa presente che il termine per la presentazione è scaduto lo scorso 13 giugno. Chiede, pertanto, al Governo se sia disponibile la relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che la relazione tecnica non è ancora disponibile.

  Renato CAMBURSANO (Misto), nel sottolineare come il Governo dovrebbe rispettare i termini determinati dal Parlamento per la predisposizione delle relazioni tecniche, ritiene che la Commissione di merito dovrebbe valutare anche la compatibilità del testo in esame rispetto ai contenuti del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri del 15 giugno 2012 in materia di sviluppo.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, evidenzia come anche in relazione a quanto evidenziato dall'onorevole Cambursano, sarebbe opportuno procedere in tempi abbastanza rapidi all'esame del provvedimento al fine di consentire alla Commissione di merito ed al Governo di compiere le valutazioni di rispettiva competenza.

  Renato BRUNETTA (PdL) chiede quali informazioni allo stato siano disponibili in ordine al richiamato decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, fa presente che, allo stato, il testo del decreto-legge non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

  Gioacchino ALFANO (PdL) rileva come, anche per rispettare il lavoro svolto dal Parlamento, il Governo dovrebbe espungere le previsioni che eventualmente si dovessero sovrapporre a quelle recate dal provvedimento in esame dal testo dell'annunciato decreto-legge in materia di sviluppo.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 15.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.)
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti, rinviato nella seduta del 12 giugno 2012.

  Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, presenta la seguente ulteriore nuova formulazione della sua proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminati, per le parti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2);
   richiamato il parere espresso dalla Commissione il 7 luglio 2011 sul Programma Pag. 86di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), sul Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota per il periodo 1o luglio 2011 – 31 dicembre 2012 (11447/11) e sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1), nel quale si invitava il Governo a sottoporre alle Camere la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2012, entro il termine del 31 dicembre, stabilito dall'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
  ricordato che tali indicazioni erano state recepite anche nella risoluzione Pescante ed altri n. 6-00091, approvata dall'Assemblea in esito all'esame della relazione programmatica per il 2011;
   considerato che anche la relazione programmatica relativa all'anno 2012 è stata trasmessa con notevole ritardo rispetto al termine di legge e che tale circostanza depotenzia in modo significativo l'utilità dell'esame del programma di lavoro della Commissione, in buona parte già attuato, pregiudicando con ciò le finalità stesse della sessione programmatica;
   ritenuto che, sul piano dei contenuti, la relazione programmatica per l'anno 2012 presenti apprezzabili affinamenti rispetto alla prima attuazione del nuovo testo dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, realizzatasi con la relazione per l'anno 2011;
   preso atto dell'impegno assunto dal Governo nella relazione in esame di rafforzare, in preparazione della relazione per il prossimo anno, l'interazione tra amministrazioni e il loro coordinamento, per garantire che il prossimo esercizio sia più aderente agli obiettivi che lo ispirano e alle esigenze del Parlamento;
   richiamate le indicazioni già formulate dalla Camera e dalla Commissione con riferimento ai principali temi affrontati dalla relazione e, in particolare:
    la mozione n. 1-00800, Cicchitto, Franceschini ed altri, sulla politica europea dell'Italia, approvata dall'Assemblea della Camera il 25 gennaio 2012, in vista del Consiglio europeo del successivo 30 gennaio, in un testo identico alla mozione n. 1-00534, Gasparri ed altri, approvata in pari data dal Senato;
    il documento finale approvato il 28 marzo 2012 dalle Commissioni riunite bilancio e politiche dell'Unione europea, a conclusione dell'esame delle proposte sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020;
    il documento finale approvato il 24 aprile 2012 dalla Commissione bilancio, a conclusione dell'esame della Comunicazione della Commissione concernente l'analisi annuale della crescita per il 2012;
    la risoluzione n. 6-00109 Cicchitto, Franceschini ed altri, approvata dall'Assemblea della Camera il 26 aprile 2012, a conclusione dell'esame del Documento di economia e finanza 2012;

   rilevato che le priorità strategiche indicate nella relazione programmatica con riferimento al processo di revisione della governance economica e al negoziato sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 sono sostanzialmente in linea con le indicazioni contenute negli atti richiamati, fermo restando che riguardo a determinati obiettivi occorrerà continuare ad impegnarsi con determinazione;
   considerata l'esigenza di rafforzare la posizione del nostro Paese in merito alle principali questioni oggetto di negoziato nell'ambito dell'Unione europea, anche in vista della prossima riunione del Consiglio europeo, che avrà luogo il 28 e il 29 giugno 2012, che dovrà assumere decisioni essenziali per l'unione economica e monetaria;
   ritenuta prioritaria in questo quadro l'adozione di misure che consentano di stimolare anche nel breve periodo la crescita economica negli Stati membri, fermi restando gli obiettivi della salvaguardia della stabilità e dell'integrità finanziaria dell'area dell'euro e della riduzione dell'indebitamento;Pag. 87
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   il Governo solleciti in sede europea l'adozione di scelte tempestive ed efficaci in materia di unione politica, economica, monetaria e fiscale, in modo da avviare la realizzazione di una vera Europa federale;
   il Governo richiami le Istituzioni europee e gli altri Stati membri alla necessità di promuovere un patto europeo sulla crescita che completi il nuovo sistema di governance economica europea, attivando immediatamente nuovi strumenti come i project bonds per il finanziamento delle grandi infrastrutture europee, al fine di dare una prima risposta concreta e operativa al rilancio degli investimenti su scala europea;
   il Governo promuova l'introduzione degli eurobonds, attraverso l'approfondimento delle diverse opzioni, inclusa la proposta del redemption fund, avanzata di recente dal Parlamento europeo in merito ai debiti pubblici eccedenti il 60 per cento del Pil;
   il Governo, nel prossimo Consiglio europeo, sottolinei la necessità di introdurre una golden rule che, nel quadro del Patto di stabilità e crescita, preveda la possibilità di avviare la realizzazione di progetti di investimento che rilancino l'economia nazionale ed europea;
   il Governo solleciti l'immediata adozione in sede europea di provvedimenti, anche in materia di politica monetaria, finalizzati ad arginare i crescenti differenziali dei tassi di interesse corrisposti per il rifinanziamento dei debiti sovrani che si configurano, con sempre maggiore evidenza, come la conseguenza del clima di forte instabilità che caratterizza i mercati finanziari e di manovre speculative che penalizzano alcuni Paesi e ne premiano altri ben al di là dell'operare delle normali logiche di mercato;
   il Governo sostenga le proposte volte a realizzare un'effettiva vigilanza bancaria europea e richieda, sin dal prossimo Consiglio europeo, l'attivazione immediata di un fondo volto a sostenere gli istituti bancari in difficoltà e l'adozione di misure dirette a fornire idonee garanzie ai risparmiatori, così da cominciare a definire una risposta comune alla crisi dell'euro, da lungo tempo attesa tanto dai cittadini quanto dai mercati;
   in questa prospettiva, il Governo sostenga la rapida approvazione della proposta di direttiva relativa al risanamento delle banche e alla risoluzione delle crisi bancarie, presentata dalla Commissione europea il 6 giugno scorso (COM(2012)280);
   il Governo sostenga le iniziative volte a promuovere agenzie di rating realmente indipendenti, eventualmente anche di matrice in prevalenza europea, dotate di capitali provenienti da tutti i continenti e libere da conflitti di interesse;
   il Governo sostenga nell'ambito dell'Unione europea, in coerenza con la recente direttiva in materia di termini di pagamento, l'esigenza di introdurre una disciplina che agevoli il pagamento dei debiti di fornitura delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle imprese;
   il Governo rappresenti l'opportunità di promuovere una maggiore armonizzazione delle politiche fiscali;
   il Governo sostenga l'opportunità che la Commissione europea, contribuendo a fronteggiare la grave crisi ancora in atto, avvii misure di razionalizzazione delle spese ed in particolare di quelle di struttura, al fine di ridurre in prospettiva la dotazione di bilancio, in linea con l'analogo impegno dei Paesi membri con riferimento ai bilanci nazionali;
   il Governo si impegni, come richiesto dall'articolo 4-bis della legge n. 11 del 2005, ad attenersi in sede europea al contenuto dei documenti parlamentari di indirizzo richiamati in premessa e a riferire puntualmente alle Camere in ordine ai processi politici in corso nell'ambito Pag. 88delle Istituzioni europee e all'esito del confronto politico con i principali partner dell'Unione europea;

  e con la seguente osservazione:
   sia richiamata l'attenzione del Governo sull'esigenza di rispettare il termine stabilito dall'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in occasione della presentazioni alle Camere della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2013, in modo da consentire di procedere all'inizio dell'anno di riferimento all'esame congiunto di detta relazione e del programma di lavoro della Commissione europea».

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rileva come tale ultima proposta sia stata, in ossequi alle decisioni assunte dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, trasmessa a tutti i gruppi per la formulazione di eventuali osservazioni che non risultano tuttavia pervenute al relatore. Ritiene quindi possibile procedere alla votazione della proposta del relatore.

  Lino DUILIO (PD) chiede al relatore di evidenziare quali modifiche vi siano rispetto all'ultima seduta.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, evidenzia come il testo sia sostanzialmente analogo, anche per l'assenza di ulteriori proposte integrative dei gruppi e tenga conto del dibattito svoltosi nella seduta del 12 giugno 2012.

  Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, conferma quanto osservato dal presidente e precisa di avere tenuto conto delle proposte del Governo e del dibattito svoltosi in Commissione.

  Renato CAMBURSANO (Misto) rileva che, non essendo pervenute ulteriori proposte di modifica, se il Governo è favorevole, in particolare rispetto al riferimento espresso alla politica monetaria nella quinta condizione contenuta nella proposta di parere da ultimo presentata, si potrebbe senz'altro procedere alla votazione.

  Lino DUILIO (PD) fa presente che nel suo intervento si era limitato a chiedere se il relatore avesse tenuto conto del dibattito svoltosi in Commissione, ricordando, in particolare, come nella seduta del 12 giugno 2012 avesse suggerito di sfumare il riferimento al ritardo nella trasmissione alle Camere della relazione programmatica. Fa presente, in ogni caso, di condividere il contenuto sostanziale della proposta di parere del relatore.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di espungere il riferimento espresso alla politica monetaria nella quinta condizione contenuta nella proposta di parere da ultimo presentata dal relatore.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ritiene che sia opportuno lasciare anche il riferimento in questione, ma rimette tale valutazione ai gruppi.

  Gioacchino ALFANO (PdL) esprimendo pieno apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto dal relatore, ritiene preferibile non modificare la proposta di parere.

  Renato BRUNETTA (PdL) dichiara la propria astensione sulla proposta di parere.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, pone in votazione la proposta di parere nel testo presentato dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

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