CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 giugno 2012
666.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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RISOLUZIONI

  Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Franco Braga.

  La seduta comincia alle 8.20.

7-00875 Paolo Russo, 7-00883 Di Giuseppe e 7-00891 Brandolini: Attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00182).

  La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 6 giugno 2012.

  Paolo RUSSO, presidente, ricorda che la discussione è iniziata nella seduta dello scorso 6 giugno, nella quale il rappresentante del Governo ha espresso il proprio parere sulle risoluzioni.
  Avverte quindi che i presentatori delle risoluzioni, tenuto conto dei pareri espressi dal Governo, hanno predisposto un testo unificato delle medesime (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Franco BRAGA esprime il parere favorevole del Governo sul testo unificato delle risoluzioni, con le precisazioni e le eccezioni di seguito indicate.
  In particolare, precisa che il parere è favorevole nei limiti consentiti dalla norma primaria, per quanto riguarda il quinto, il sesto e l'ottavo impegno, relativi rispettivamente, al rafforzamento delle misure per favorire il pagamento del corrispettivo nei termini, a partire dal monitoraggio dei tempi effettivi di pagamento, al sostegno dello sviluppo degli accordi interprofessionali per una crescita della filiera più integrata e, infine, alle azioni di contrasto alle pratiche di acquisto abusive.
  Esprime invece parere contrario su alcuni degli indirizzi compresi nel nono e ultimo impegno. In particolare, il parere è contrario sull'indirizzo di cui al numero 1), laddove prevede che l'obbligo di stesura dei contratti e gli eventuali adempimenti connessi siano posti a carico di una delle parti piuttosto che all'altra, in quanto la normativa primaria non lo consente. Per le stesse ragioni, il parere è contrario anche sugli indirizzi di cui ai numeri 2), 3), 7) e 8). Per quanto riguarda l'indirizzo di cui al numero 4), il Governo è favorevole in linea di principio a considerare pratiche sleali l'imposizione di condizioni contrattuali inique, ma è contrario a limitazioni arbitrarie della libera concorrenza e della libertà di negoziazione tra gli operatori economici, in quanto in contrasto Pag. 191con la normativa primaria. Infine, in relazione all'indirizzo di cui al numero 5), esprime parere contrario a legare i termini di pagamento alla consegna del prodotto, dal momento che la legge stabilisce debbano riferirsi alla data di ricevimento della fattura.

  Paolo RUSSO, presidente, sottolinea che con l'ultimo impegno del testo in discussione, tenuto conto che i pareri contrari espressi nella precedente seduta erano motivati da un contrasto con la norma legislativa, si intendeva proprio sollecitare il Governo ad assumere iniziative di carattere normativo per superare le criticità evidenziate. Pertanto, manifestando eventualmente disponibilità ad attenuare il tenore dell'impegno, invita il Governo a rivalutare la propria posizione, in particolare laddove non vi è un'evidente contrasto con il complesso della normativa vigente.

  Il sottosegretario Franco BRAGA fa presente che il Governo è disponibile ad accogliere i suggerimenti della Commissione, ferma restando la necessità di rispettare i limiti consentiti dall'ordinamento comunitario. Precisa pertanto che la valutazione della risoluzione è già stata operata in questo senso.

  Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che i presentatori delle risoluzioni hanno preso atto che alcune parti non erano compatibili con la normativa vigente e, con il testo unificato, chiedono pertanto che si valuti la modifica di tali norme, almeno quelle di carattere nazionale, ferma restando la necessità di rispettare quelle dell'Unione europea. In particolare, per quanto riguarda i termini di pagamento, osserva che la decorrenza dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura (come previsto in virtù di un emendamento del Senato) costituisce una sorta di «cavallo di Troia», perché può indurre a ritardare non l'emissione della fattura, regolata dalle norme fiscali, ma la sua consegna. Di fatto, si produrrebbe così l'effetto di far slittare di un mese i termini di pagamento, soprattutto nei rapporti nei quali vi è squilibrio nella forza contrattuale delle parti.
  Osserva poi che l'indirizzo di cui al numero 6) del nono e ultimo impegno (sull'applicazione dei termini di pagamento ai servizi e prestazioni accessorie) – potrebbe essere spostato al terzo impegno, relativo all'adozione del decreto ministeriale, considerato che il parere del Governo è favorevole e che gli risulta che tale previsione dovrebbe essere inserita nel decreto ministeriale medesimo.

  Paolo RUSSO, presidente, ritiene che l'ultimo impegno potrebbe essere riformulato nel senso di rafforzare l'attività di monitoraggio sull'attuazione dell'articolo 62, quale presupposto per un intervento normativo successivo, che potrebbe essere promosso anche dalla Commissione.

  Il sottosegretario Franco BRAGA osserva che l'alinea dell'ultimo impegno potrebbe essere riformulata nel senso di impegnare il Governo a «valutare l'opportunità di adottare, nei limiti consentiti dall'ordinamento comunitario, ogni utile iniziativa, ivi compreso il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 62, al fine di».

  Teresio DELFINO (UdCpTP), precisando che il suo gruppo ha aderito alla risoluzione, apprezza la chiarezza del rappresentante del Governo, che evita che dalle risoluzioni parlamentari possano alimentarsi illusioni. Apprezza anche il richiamo alla normativa comunitaria.

  Anita DI GIUSEPPE (IdV), osservando che le risoluzioni servono a risolvere i problemi e non creano illusioni, rileva che la formulazione proposta dal Governo appare molto attenuata rispetto al testo iniziale, ma si dichiara comunque favorevole ad accoglierla, perché può comunque essere di supporto nell'attività che ancora deve esser svolta.

  Giuseppina SERVODIO (PD) invita a tener conto della proposta da ultimo formulata Pag. 192dal Presidente nella definitiva formulazione del testo.

  Paolo RUSSO, presidente, ritiene che l'alinea dell'ultimo impegno possa essere così riformulato: «a valutare, sulla base del monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 62, l'opportunità di adottare, nei limiti consentiti dall'ordinamento comunitario, ogni iniziativa utile al fine di».

  Fabio RAINIERI (LNP) chiede chiarimenti sulle previsioni di cui ai numeri 2) e 7) dell'ultimo impegno.

  Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che la previsione di cui al numero 2) dell'ultimo impegno, sulla quale pure vi è una diversità di opinioni, tende ad escludere l'applicazione dell'articolo 62 nel caso di cessione di prodotti a società di persone e a responsabilità limitata da imprenditori agricoli soci, per la successiva commercializzazione, analogamente a quanto previsto per le cooperative, che sono produttori agricoli.

  Paolo RUSSO, presidente, precisa che la previsione di cui al numero 7) dell'ultimo impegno tende ad assicurare una redistribuzione dei pagamenti ricevuti dalle cooperative e dai loro consorzi anche a favore dei soci conferenti. Si tratta in ogni caso di una possibile opzione.

  Giuseppe RUVOLO (PT) si sarebbe aspettato dal rappresentante del Governo una maggiore decisione nell'appoggiare gli sforzi della Commissione, invece che una proposta attenuata di carattere burocratico.

  Fabio RAINIERI (LNP) osserva, con riferimento alla previsione di cui al numero 4) del terzo impegno, che la stessa fa riferimento alle organizzazioni di produttori riconosciute, mentre sarebbe opportuno agevolare anche forme di aggregazione minori che, pur non avendo i requisiti dimensionali per essere riconosciute quali organizzazioni di produttori, svolgono un ruolo importante.

  Paolo RUSSO, presidente, osserva che è necessario assumere un parametro di riferimento certo e che la previsione è riferita in ogni caso anche alle cooperative.
  Avverte infine che il testo unificato delle risoluzioni, sulla base del dibattito svoltosi, è stato riformulato, assumendo conclusivamente il numero 8-00182 (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Franco BRAGA esprime parere favorevole.

  La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00182.

7-00860 Delfino: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione delle somme dovute.
(Rinvio della discussione).

  Paolo RUSSO, presidente, considerato che il deputato Delfino ha comunicato di dover allontanarsi, rinvia ad altra seduta la discussione della risoluzione.

7-00878 Negro, 7-00899 Delfino e 7-00901 Di Giuseppe: Iniziative per il settore del tabacco.
(Rinvio della discussione).

  Paolo RUSSO, presidente, ritiene che la discussione potrebbe essere rinviata, in attesa della presentazione di ulteriori risoluzioni. Ricorda poi che in tema di iniziative per il settore del tabacco la Commissione ha approvato, lo scorso 2 agosto, la risoluzione n. 8-00144.

  Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD) fa presente che anche il suo gruppo sta predisponendo una risoluzione sull'argomento e ritiene pertanto opportuno un rinvio della discussione.

  Paolo RUSSO, presidente, rinvia ad altra seduta la discussione della risoluzione.

  La seduta termina alle 9.

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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 9.

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.
COM(2011)625.

Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica).
COM(2011)626.

Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
COM(2011)627.

Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.
COM(2011)628.

Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
COM(2011)629.

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013.
COM(2011)630.

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori.
COM(2011)631.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di regolamento in titolo, rinviate nella seduta del 15 febbraio 2012.

  Paolo RUSSO, presidente, ricorda che l'esame delle proposte in titolo – che costituiscono il cosiddetto pacchetto di riforma della politica agricola comune (PAC) – è iniziato nella seduta del 15 febbraio 2012, con lo svolgimento delle relazioni introduttive da parte dei colleghi Beccalossi, Delfino, Oliverio e Ruvolo.
  Ricorda poi che la Commissione ha già da prima avviato un'articolata attività conoscitiva sull'argomento, procedendo all'audizione: del Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Dacian Ciolos (18 novembre 2011, in congiunta con la XIV Commissione della Camera e con le Commissioni 9a e 14a del Senato), del Presidente e dei membri della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo eletti in Italia (24 novembre 2011), del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania (14 dicembre 2011, in congiunta con la 9a Commissione del Senato, e 29 febbraio 2012), dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (19 aprile 2012) e dei rappresentanti di alcune organizzazioni agricole (associazioni dei produttori di patate, il 24 aprile 2012, e Tavolo verde Puglia e Basilicata, il 9 maggio 2012).
  Avverte che si può quindi procedere all'esame di carattere generale.

  Corrado CALLEGARI (LNP) chiede chiarimenti sui tempi a disposizione della Commissione per l'esame delle proposte di regolamento.

  Paolo RUSSO, presidente, osserva che, in relazione all'andamento del negoziato in sede europea, la Commissione dovrà definire entro quali tempi esprimersi. A suo giudizio, l'arco temporale di due settimane, per le ultime valutazioni e le conseguenti determinazioni, potrebbe essere ritenuto congruo. A tal fine, invita i relatori a stabilire gli opportuni contatti tra loro e per raccogliere informalmente le sollecitazioni dei gruppi e dei colleghi, al fine di formulare le proposte di documento finale, che auspica possa essere ampiamente condiviso, com’è positivo costume, Pag. 194in particolare, della Commissione Agricoltura.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca.
(COM(2011)417).

Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca.
(COM(2011)425).

Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura.
(COM(2011)416).

Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.
(COM(2011)424).

Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.
(COM(2011)418).

Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
(COM(2011)804).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviati nella seduta del 5 ottobre 2011.

  Paolo RUSSO, presidente, ricorda che l'esame degli atti in titolo – che costituiscono il cosiddetto pacchetto di riforma della politica comune della pesca (PCP) – è iniziato il 5 ottobre 2011, con lo svolgimento della relazione introduttiva.
  Fa quindi presente che la Commissione ha svolto successivamente una ricca attività conoscitiva, procedendo all'audizione: dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria (11 ottobre 2011 e 13 marzo 2012); del Commissario europeo per la pesca e gli affari marittimi, Maria Damanaki (15 marzo 2012, in congiunta con la XIV Commissione della Camera e con le Commissioni 9a e 14a del Senato); dei membri della Commissione per la pesca del Parlamento europeo eletti in Italia (12 aprile 2012); dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (19 aprile 2012); del Presidente della Commissione per la pesca del Parlamento europeo (6 giugno 2012).
  Avverte infine che, successivamente all'inizio dell'esame, è stata trasmessa la proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)804) che, se non vi sono obiezioni, sarà esaminata congiuntamente alle altre.

  La Commissione concorda.

  Corrado CALLEGARI (LNP), relatore, fa presente che sta già lavorando ad una proposta di documento conclusivo, che dovrà esser aggiornata alla luce delle conclusione dell'ultima riunione del Consiglio dei ministri dell'agricoltura e della pesca dell'Unione europea, lo scorso 12 giugno, nella quale è stato raggiunto un accordo politico che consente di superare i più rilevanti problemi che erano stati sollevati dall'Italia e da altri paesi dell'area mediterranea.
  In particolare, viene confermata la misura dell'arresto temporaneo della pesca, che era stata soppressa nella proposta originaria della Commissione europea. Per quanto concerne l'obbligo di sbarco del pescato, esso scatterà, come richiesto dall'Italia, esclusivamente per le specie per le quali, nel regolamento riguardante la pesca nel Mediterraneo, già è fissata una taglia minima di sbarco. In questo modo potrà essere anche risolta la questione delle multe per la cattura di specie sottotaglia, questione particolarmente sentita dalle associazioni di categoria. È stata poi prevista la possibilità di introdurre un sistema più incisivo di etichettatura dei prodotti della pesca che, oltre a informare il consumatore sulla sostenibilità delle catture, potrà valorizzare l'origine del prodotto e consentire così un valore aggiunto per le imprese di pesca. Sul tema dei piani di gestione, l'accordo politico raggiunto in Pag. 195Consiglio conferma la funzione svolta nel Mediterraneo dai piani approvati dagli Stati membri, con il risultato quindi di una semplificazione nell'attività che dovrà essere svolta per implementare la nuova PCP. Infine, è stata riconosciuta la possibilità per gli Stati membri di applicare, su base volontaria, le concessioni di pesca trasferibili, anche nell'ottica di una regolarizzazione delle capacità di pesca delle flotte.

  Paolo RUSSO, presidente, osserva che la Commissione, nel documento finale, potrà esprimere una valutazione di carattere generale che tenga conto anche degli sviluppi del negoziato svoltosi presso le istituzioni europee sulla base delle proposte della Commissione europea.
  Sottolinea quindi che anche su tale tema la Commissione potrebbe darsi il tempo di due settimane per giungere all'approvazione del documento finale.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.10.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 9.10.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.
Testo unificato C. 3696 ed abbinate.

(Parere alle Commissioni riunite X e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del testo unificato trasmesso dalle Commissioni di merito.

  Basilio CATANOSO (PdL), relatore, ricorda che il testo in esame, risultante dall'unificazione di sei proposte di legge di iniziativa parlamentare, si compone di 14 articoli.
  L'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento (promozione della ripresa del sistema produttivo, incremento dei livelli di occupazione e sviluppo dell'imprenditorialità diffusa), i soggetti beneficiari (tutte le donne e gli uomini di età inferiore a 38 anni), prevedendo l'incremento delle misure agevolative qualora i soggetti beneficiari operino in «zone assistite».
  L'articolo 2 prevede agevolazioni in materia previdenziale: una riduzione per il primo triennio di attività della contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, per i soggetti di cui all'articolo 1 (con possibilità di riscatto della stessa e con disciplina particolare per quanti operino in «zone assistite»); una riduzione dei contributi previdenziali per le donne disabili, anche quando assunte con contratti di apprendistato.
  L'articolo 3 prevede per le lavoratrici autonome che hanno usufruito del congedo di maternità la possibilità di scegliere tra i congedi parentali e una indennità per un periodo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino, nel caso si avvalgano, per lo svolgimento delle cure parentali, di un parente entro il terzo grado o di un affine entro il secondo grado, per un orario giornaliero di almeno 6 ore. Questi ultimi, solo se lavoratori dipendenti, hanno diritto al collocamento in aspettativa per l'intero periodo di durata delle cure parentali e, anche se lavoratori autonomi o parasubordinati, altresì alla copertura figurativa per l'intero periodo in cui hanno prestato le cure parentali.
  L'articolo 4 stabilisce l'attribuzione di un credito d'imposta ai soggetti di cui all'articolo 1 che assumano con contratto a tempo indeterminato, nei primi 36 mesi di esercizio dell'attività d'impresa, fino a 2 lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati, disabili, precari con contratto di lavoro flessibile a tempo determinato o con contratto di collaborazione continuata e continuativa o a progetto in regime di monocommittenza. Nel caso di assunzioni con Pag. 196contratto a tempo determinato, il credito d'imposta è stabilito in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Sono quindi previste condizioni di operatività e di decadenza del diritto a fruire del credito d'imposta.
  L'articolo 5 contiene una delega al Governo per l'introduzione di un regime fiscale agevolato per le microimprese giovanili e femminili, stabilendo i relativi principi e criteri direttivi.
  L'articolo 6 detta disposizioni tendenti a favorire l'accesso al credito delle microimprese giovanili e femminili.
  L'articolo 7 detta disposizioni in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile.
  L'articolo 8 contiene disposizioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, disciplinando i casi di applicabilità del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai titolari e soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 10 e ai loro familiari.
  L'articolo 9 detta alcune norme a favore delle imprese sociali.
  L'articolo 10 disciplina le forme imprenditoriali, costituite dai soggetti di cui all'articolo 1, cui si riconoscono le agevolazioni previste. A tal fine, l'attività imprenditoriale è ammessa nella sua forma individuale, di impresa familiare, di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa, di società a responsabilità limitata, purché i requisiti di sesso ed età anagrafica di cui all'articolo 1 siano posseduti dalla maggioranza dei soci oppure, per le società diverse dalle cooperative, da almeno uno solo in caso di due soci.
  L'articolo 11 novella in più punti l'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, relativo alla disciplina fiscale riguardante i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario ed assicurativo.
  L'articolo 12 contiene una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica della delega di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il cui esercizio si intende riferito, in quanto compatibile, anche ai «lavoratori autonomi economicamente dipendenti».
  L'articolo 13 introduce, dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, l'articolo 6-bis, a norma del quale i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare.
  L'articolo 14 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento.
  Il provvedimento, pur interessando in generale l'imprenditoria e l'occupazione giovanile e femminile, non sembra scalfire la disciplina speciale vigente nel settore agricolo, contenuta nella legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, e nell'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito un apposito Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. A tale Fondo è stata attribuita una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per 5 anni, a partire dal 2007; tale dotazione è stata poi ridotta a cinque milioni di euro annui a partire dal 2009 (ai sensi dell'articolo 60 della legge n. 133 del 2008). Con l'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il predetto Fondo è stato altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.
  Ritiene, comunque, opportuno che nel provvedimento in esame – che giudica favorevolmente – venga specificato se le disposizioni ivi contenute si applicano anche al settore primario, considerato che taluni articoli potrebbero ben interessare, semmai in aggiunta alle disposizioni prima richiamate, anche le imprese che operano in tale ambito. Si pensi, per esempio, all'articolo 5, che prevede una delega al Governo per la revisione del regime fiscale delle imprese che occupano giovani e donne, all'articolo 6, in materia di accesso al credito e ai fondi di garanzia nonché alle specifiche disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile.

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  Paolo RUSSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.15.

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 14 giugno 2012.

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.
C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima e C. 5112 Delfino.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 14 giugno 2012.

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.
C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 29 maggio 2012, a pagina 177, seconda colonna, alla quattordicesima riga, la frase: «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011» si intende sostituita con la seguente: «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2012».

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 30 maggio 2012, a pagina 177, seconda colonna, alla diciottesima riga, la frase: «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011» si intende sostituita con la seguente: «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2012».

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 6 giugno 2012, a pagina 194, seconda colonna, alla trentaquattresima riga, la frase: «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011» si intende sostituita con la seguente: «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2012».

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