CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 giugno 2012
666.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 111

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.
C. 5180 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maino MARCHI (PD), relatore, illustra sinteticamente il contenuto del disegno di Pag. 112legge, evidenziando che esso è corredato di una relazione tecnica. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, evidenzia come, per quanto attiene all'esecuzione del Memorandum, le attività conseguenti saranno finanziate secondo il principio della reciprocità. Rileva, inoltre, come la relazione tecnica affermi che il provvedimento comporta oneri permanenti, configurati come limite massimo di spesa, a decorrere dal 2012. Tali oneri vengono quantificati complessivamente in 6.008 euro l'anno e sono connessi allo svolgimento delle riunioni della Commissione per la cooperazione nel campo della difesa, che si terranno alternativamente a Roma e a Islamabad. Nello specifico, i suddetti oneri sono quantificati ipotizzando l'invio di due rappresentanti nazionali a Islamabad con una permanenza di tre giorni in tale città. In merito ai dati ed ai parametri utilizzati nella quantificazione relativamente alle singole fattispecie onerose evidenziate, rileva che la relazione tecnica precisa che il calcolo è stato effettuato sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n. 223 del 2006 che prevede la riduzione del 20 per cento dell'importo della previgente diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento, prevista dall'articolo 3 del regio decreto n. 941 del 1926 e di quanto previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010. Ricorda che – come precisato dal Governo in occasione di provvedimenti di contenuto analogo – la maggiorazione del 5 per cento sulle spese di viaggio spetta ai funzionari in missione ai quali sia assegnata la diaria intera. Relativamente ad altre disposizioni previste dal Memorandum, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica ai fini della determinazione dell'onere appaiono in linea con quelli relativi ad analoghi provvedimenti. Riguardo all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recante la copertura finanziaria del provvedimento, rileva preliminarmente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero degli affari esteri reca attualmente le necessarie disponibilità. Evidenzia, tuttavia, che mentre il comma 1 dell'articolo 3 e la relazione tecnica annessa al provvedimento fanno riferimento ad una autorizzazione di spesa, ad anni alterni, formulato in termini di limite massimo, il comma 2 reca una clausola di salvaguardia che dovrebbe corredare disposizioni che recano oneri configurati in termini di previsione di spesa. Al riguardo, considerato che gli unici nuovi oneri contabilizzati nella relazione tecnica sono quelli di viaggio, pernottamento e missione di due rappresentanti italiani che si devono recare ad anni alterni ad Islamabad, e che gli stessi oneri – peraltro non di elevata entità – sono stati determinati puntualmente nella stessa relazione tecnica, ritiene che occorra valutare se sia possibile prevedere la copertura dei suddetti in termini di limite di spesa, con conseguente espunzione della clausola di salvaguardia. Osserva, quindi, che qualora si ritenga necessario mantenere la clausola di salvaguardia, andrebbe specificato, al comma 2 dell'articolo 3, che l'eventuale riduzione delle dotazioni – che si verifica a seguito del monitoraggio degli oneri – è riferita alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Considera, infine, necessario, per un allineamento temporale tra oneri del provvedimento e relativa copertura finanziaria, che la prima consultazione annuale tra Italia e Repubblica islamica del Pakistan si tenga ad Islamabad nell'anno 2012. Nel caso, invece, che la stessa si svolga in Italia nel 2012 e in Pakistan l'anno successivo, gli oneri del provvedimento e la relativa copertura dovrebbero necessariamente decorrere, con una cadenza ad anni alterni, dall'anno 2013. Su tali aspetti reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di approfondire Pag. 113le richieste di chiarimento formulate dal relatore.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.
Testo unificato C. 4108 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, rileva che il provvedimento, recante norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta, non è corredato di relazione tecnica. Osserva che le norme, in particolare, istituiscono il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana, rinviando ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle sue caratteristiche tecniche e la relativa disciplina d'uso; affidano al Ministero delle politiche agricole, attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, la promozione di programmi straordinari di lotta alle frodi ed alle contraffazioni, al fine di contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari; stabiliscono che i laboratori del predetto Ispettorato, su richiesta delle amministrazioni pubbliche, possano effettuare analisi afferenti a parametri qualitativo-merceologici delle bevande analcoliche applicando tariffe commisurate al costo effettivo del servizio; dispongono che siano destinati al Dipartimento dell'Ispettorato per la repressione delle frodi agroalimentari il 50 per cento degli introiti delle sanzioni conseguenti all'attuazione dei programmi straordinari di lotta alle frodi di cui al comma l e i proventi delle tariffe di cui al comma 3; dispongono che il restante 50 per cento degli introiti delle medesime sanzioni sia versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole. Fa presente che tali risorse saranno destinate al finanziamento di campagne di promozione delle bevande a base di frutta che utilizzano il logo nazionale e ad iniziative di sensibilizzazione del pubblico sui benefici per la salute derivanti da un maggiore consumo di frutta. Rileva che si stabilisce infine l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'impiego o l'utilizzo del logo nazionale di cui all'articolo 6. Al riguardo, con riferimento alle sanzioni derivanti dai programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni agroalimentari, osserva che, in base all'articolo 7, il 50 per cento dei relativi proventi dovrebbe essere destinato a finalità specifiche. Poiché le predette risorse, per loro natura, hanno carattere di incertezza ed un andamento non regolare, ritiene che andrebbero precisate le modalità di utilizzo di tali introiti. Evidenzia che, al fine di escludere effetti onerosi, dovrebbe essere garantita la corrispondenza fra le risorse e gli impieghi sia in termini quantitativi sia sotto il profilo del necessario allineamento temporale. Inoltre, sempre al fine di escludere possibili effetti onerosi, ritiene che andrebbero chiarite le modalità di accertamento di tali maggiori introiti, che dovrebbero risultare aggiuntivi rispetto a quelli già conseguibili a normativa vigente. Osserva infine come gli interessi della grande distribuzione siano contrari al provvedimento e invita pertanto il Governo a non avere un atteggiamento dilatorio, ma ad agevolare la rapida conclusione dell'esame del provvedimento.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rileva l'opportunità della predisposizione di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre Pag. 1142009, n. 196, da parte dell'amministrazione competente.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, concordando con la richiesta del rappresentante del Governo, chiede che la relazione tecnica sia predisposta in un tempo non superiore ai quindici giorni.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, pone in votazione la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da trasmettere alla Commissione entro quindici giorni.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.
Testo unificato C. 3696 e abb.

(Parere alle Commissioni X e XI).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, segnala, su un piano generale, che il provvedimento reca numerose disposizioni onerose per le quali, in assenza di una relazione tecnica, è difficile effettuare una quantificazione degli effetti finanziari e valutare l'adeguatezza dei mezzi di copertura finanziaria individuati dall'articolo 14, che devono comunque essere in larga misura riconsiderati.
  Con riferimento alle singole disposizioni del provvedimento, segnala che l'articolo 1, commi da 1 a 3, individua le finalità e i soggetti beneficiari del provvedimento, osservando che, in base al tenore letterale della norma, la definizione di forme di sostegno da parte dello Stato appare di carattere vincolante. Rileva, inoltre, che i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari sembrano delineare una platea piuttosto ampia di aventi diritto. Riguardo al comma 4, che reca disposizioni in materia di obblighi delle pubbliche amministrazioni, segnala che le norme appaiono recare maggiori oneri a carico delle pubbliche amministrazioni sia sotto il profilo dell'impatto amministrativo, per quanto riguarda la tassatività dell'obbligo a provvedere sia sotto il profilo finanziario, per quanto riguarda la figura del «Business Angel», nel caso si tratti di un soggetto pubblico. Ritiene, pertanto, necessario acquisire una quantificazione di detti oneri.
  Per quanto attiene l'articolo 2, commi 1 e 2, riguardante le agevolazioni previdenziali per l'avvio di attività imprenditoriali, osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare un effetto negativo a carico dell'INPS, dal momento che comporta una riduzione delle entrate contributive relativamente ai soggetti che, in assenza della norma, avrebbero comunque avviato un'attività di impresa. A suo avviso, andrebbe pertanto acquisita una quantificazione di tale onere. Riguardo ai commi da 4 a 6, in materia di agevolazioni previdenziali per i datori di lavoro che assumono donne disabili, osserva che: la diminuzione dei contributi previdenziali, senza la contestuale riduzione della copertura assicurativa dei rischi che essi sono destinati a coprire, comporta una riduzione delle entrate non quantificata; l'applicazione in deroga del contratto di apprendistato, con un ulteriore sgravio contributivo rispetto a quello già previsto per tale tipo di contratto dalla normativa vigente, comporta una riduzione delle entrate contributive non quantificata, sia in relazione ai soggetti che sarebbero comunque stati assunti come apprendisti in assenza della norma sia per un aumento della stipula di tali contratti, resi più convenienti rispetto ai contratti di apprendistato ordinari. A suo avviso non è, infine, chiara Pag. 115l'applicabilità degli sgravi in caso di riassunzione o di reintegro della lavoratrice nel frattempo diventata disabile.
  Riguardo all'articolo 3, concernente incentivi per le cure parentali, osserva che le disposizioni appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri, non quantificati, a carico della finanza pubblica con riferimento ai seguenti profili: gli oneri per congedo parentale a legislazione vigente e gli oneri per l'indennità per cure parentali non appaiono di entità equivalente; la previsione dell'aspettativa, per la quale la norma non precisa se si tratti di aspettativa retribuita o non retribuita, per i parenti impiegati nelle cure parentali, se lavoratori dipendenti, e, in ogni caso, della contribuzione figurativa appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri, nel caso in cui il lavoratore sia un dipendente di pubbliche amministrazioni, ed una riduzione di entrate contributive, che necessitano di una specifica quantificazione; la diminuzione delle aliquote contributive a carico del datore di lavoro in caso di assunzione di lavoratrice madre determina una riduzione di gettito contributivo non quantificata nel caso dei soggetti che, in assenza della norma, avrebbero comunque proceduto a tale assunzione.
  Riguardo all'articolo 4, recante incentivi all'occupazione, osserva che la norma comporta oneri per la finanza pubblica, che andrebbero specificamente quantificati. A suo giudizio andrebbero, inoltre, chiariti i profili di coordinamento fra la norma in esame e l'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, ai sensi della quale è riconosciuto un analogo credito d'imposta per le assunzioni effettuate da imprese operanti nel Mezzogiorno.
  Relativamente all'articolo 5, recante una delega in materia di regime fiscale agevolato alle attività di impresa avviate ai sensi dell'articolo 10, osserva che l'introduzione del regime fiscale agevolato previsto dalla delega appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. In proposito, pur considerando che il decreto da adottare dovrà essere corredato di una relazione tecnica, segnala la necessità di individuare un onere al quale commisurare la necessaria copertura finanziaria. Per quanto concerne i principi di delega segnala che l'imposta sostitutiva da introdurre sembrerebbe interessare i soli soggetti passivi IRPEF, mentre, ai sensi dell'articolo 10, le imprese che si intende agevolare possono essere costituite anche nella forma di società a responsabilità limitata il cui reddito è assoggettato ad IRES; in materia di IVA, la norma prevede l'assenza di imposizione a titolo di rivalsa e l'esclusione dal versamento dell'imposta. Ferma restando la necessità di coordinare i due principi, in quanto, in assenza di addebito dell'IVA nelle fatture emesse, il soggetto non risulta debitore d'imposta e, pertanto, non deve effettuarne il versamento, andrebbe qualificata la natura delle operazioni attive al fine di stabilire se l'imposta assolta sugli acquisti costituisca un credito nei confronti dell'Erario ovvero debba essere considerata un costo deducibile; in materia di addizionali regionale e comunale all'IRPEF, nonché di IRAP, tenuto conto che la norma determina una riduzione del gettito tributario degli enti territoriali, appare necessario un coordinamento con la disciplina sul federalismo fiscale. Con riferimento agli altri principi di delega, segnala che appare necessario conoscere le modalità di attuazione degli stessi, ferma restando la presumibile onerosità dei criteri individuati. Reputa, infine, necessaria una conferma circa la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di far fronte alle ulteriori funzioni ad essa attribuite in materia di assistenza fiscale in favore dei soggetti beneficiari utilizzando le risorse umane e finanziarie disponibili. In merito ai profili di copertura finanziaria osserva che l'articolo 5 prevede il conferimento di una delega per l'adozione di un decreto legislativo di carattere oneroso, ma non reca la quantificazione dei relativi oneri né nell'articolo in commento, né nell'articolo 14 che reca, invece, la relativa copertura finanziaria.Pag. 116
  Riguardo all'articolo 6, in materia di accesso al credito e fondi di garanzia, osserva che la disposizione determina effetti negativi per la finanza pubblica che andrebbero opportunamente quantificati anche al fine di verificare la congruità della copertura. Segnala, inoltre, che la compensazione finanziaria, prevista sia dal comma 10 dell'articolo in esame sia dall'articolo 14, comma 1, lettera d), non individua un ammontare di spesa specifico. Per quanto concerne le modalità operative, osserva che la norma, prevedendo una concessione in forma attualizzata del contributo in conto interessi, dispone l'erogazione anticipata, attualizzata finanziariamente, del contributo in conto interessi. Questi ultimi, viceversa, saranno corrisposti dall'impresa beneficiaria ratealmente nell'arco della durata del finanziamento. Sul punto si osserva che non sono presenti nel testo disposizioni dirette a individuare una specifica procedura di recupero dei contributi in caso di revoca dal beneficio. A suo avviso, andrebbero inoltre chiariti gli effetti relativi al contributo una tantum – anch'esso erogato nella fase iniziale del finanziamento – qualora intervenisse la revoca dal beneficio. Osserva, infine che il beneficio concesso ai confidi, consistente nel riconoscimento del 30 per cento delle perdite subite su finanziamenti garantiti, rappresenta, indirettamente, una garanzia fornita dall'Erario che andrebbe opportunamente quantificata e coperta sul piano finanziario. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 10 non indica né la quantificazione dell'onere derivante dai contributi privati, né la sua durata temporale. Tali elementi, sono, invece, necessari, ai fine di verificare l'idoneità della copertura finanziaria prevista in considerazione del fatto che le risorse iscritte in bilancio nel capitolo 7450 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico – capitolo 7450, recante il Fondo per la finanza d'impresa, ammontano a circa 196 milioni di euro per il solo anno 2012. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, in data 11 giugno, il capitolo non reca alcuna disponibilità di competenza. Segnala, inoltre, che la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 6 è prevista in termini parzialmente difformi anche dall'articolo 14, comma 1, lettera d), che – come la disposizione in esame – non specifica né la quantificazione né la decorrenza degli oneri stessi.
  Per quanto concerne l'articolo 7, recante disposizioni in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile, osserva che la disposizione determina effetti negativi per la finanza pubblica che andrebbero opportunamente quantificati anche al fine di verificare la congruità della copertura. In particolare, per quanto attiene al beneficio introdotto, andrebbe confermato se – come sembrerebbe desumersi dal testo in esame – la detrazione si intenda riferita all'IRPEF. In merito ai profili di copertura finanziaria rileva l'opportunità che il Governo chiarisca a quanto ammontino le disponibilità del Fondo di rotazione, iscritto fuori bilancio, per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e se l'utilizzo di tali risorse per le finalità di cui alla disposizione in esame sia compatibile con gli interventi già programmati a valere sulle medesime risorse. Con riferimento al comma 4, osserva che come si desume dall'articolo 14, comma 1, lettera f), alla copertura degli oneri previsti dalla disposizione in commento pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante parziale utilizzo del Fondo per la finanza d'impresa, che, come ricordato in precedenza, reca uno stanziamento per il solo anno 2012, per altro privo, per il medesimo anno, delle necessarie disponibilità.
  In riferimento all'articolo 9, commi 1 e 2, che prevedono l'estensione delle tipologie di attività esercitate dall'impresa sociale, dovrebbe essere chiarito se le imprese che esercitano la loro attività nei settori previsti dal testo si qualifichino, in base alle modifiche normative in esame, come imprese sociali, caratterizzate dalla Pag. 117mancanza dello scopo di lucro, e se da tale qualificazione possano derivare effetti di carattere fiscale. Il comma 3, recente incentivi a favorevole dell'impresa sociale, fa presente che la disposizione reca una riduzione del gettito contributivo, che necessita di specifica quantificazione. Andrebbe inoltre chiarito se la natura di tale onere risulti compatibile con la fissazione di un limite di spesa, come sembrerebbe essere stato previsto dal successivo articolo 14 del testo in esame). Con riferimento al comma 4, che prevede agevolazioni fiscali in materia di IRES, osserva che la norma appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, che andrebbero opportunamente quantificati anche al fine di verificare la congruità della relativa copertura. Il comma 5, che prevede la riduzione di tributi locali, evidenzia che la disposizione, prevedendo una facoltà per gli enti territoriali, da esercitare nell'ambito dei tributi di loro competenza, non comporta effetti finanziari per i predetti enti, stanti i vincoli operanti in base al patto di stabilità interno. Segnala, tuttavia, che l'ordinamento vigente attribuisce all'Erario una quota dell'imposta municipale propria (IMU) e che, pertanto, eventuali agevolazioni potrebbero determinare una riduzione del gettito statale. Per quanto attiene ai commi 6 e 7, primo periodo, in materia di erogazioni liberali in favore delle imprese sociali, osserva che la disposizione determina effetti negativi per la finanza pubblica che andrebbero opportunamente quantificati anche al fine di verificare la congruità della copertura. Segnala, inoltre, che il comma 7, secondo periodo, in materia di imposta di registro, è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica privi di quantificazione. Analogamente, ritiene che il comma 8, in materia di agevolazioni applicabili in caso di riconversione delle imprese in crisi, sia suscettibile di determinare una riduzione del gettito contributivo, dal momento che amplia la tipologia di datori di lavoro che hanno la possibilità di assumere, beneficiando di riduzioni contributive. In proposito appare necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 10 in materia di forme imprenditoriali, osserva che la disposizione include nell'ambito soggettivo di applicazione anche soggetti passivi IRES, senza che nel testo del provvedimento vi siano opportuni riferimento alla disciplina di tale imposta Per quanto concerne l'articolo 11, che reca disposizioni fiscali per banche e assicurazioni, segnala che la norma è diretta ad incrementare il gettito tributario relativo alle società che operano nel settore bancario e assicurativo. Reputa, pertanto, necessario acquisire dati ed elementi utili per la verifica dei relativi effetti finanziari, anche in considerazione del fatto che le maggiori entrate derivanti dalla norma in esame sono utilizzate, in misura parziale e non quantificata, per la copertura degli oneri recati dall'articolo 7, commi 1 e 2. In proposito, osserva che le disposizioni contenute nelle lettere b) e d) sono riferite a discipline transitorie riguardanti il solo periodo d'imposta 2007 e che, pertanto, non sono suscettibili di recare effetti finanziari, in quanto non sono più applicabili. Per quanto concerne, invece, la lettera e), segnala che la norma interviene sulla modulazione temporale della deducibilità dell'onere per svalutazione dei crediti riducendo la quota massima di componente negativo ascrivibile dalla società in ciascun anno ma, conseguentemente, incrementando le quote deducibili negli anni successivi.
  Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, osserva in primo luogo che – ferme le considerazioni in ordine ai profili di quantificazione – la clausola di copertura finanziaria non è redatta in termini conformi alla vigente normativa contabile. Essa, infatti, non reca né una esplicita quantificazione dell'ammontare complessivo degli oneri, né del quantum degli stessi, che derivano dai singoli articoli richiamati Pag. 118alla lettere da a) a g) del comma 1. Tali elementi appaiono, tuttavia, necessari anche al fine di verificare l'idoneità dei mezzi di copertura indicati dall'articolo in esame.
  In particolare, con riferimento ai singoli mezzi di copertura, segnala in primo luogo che il Fondo per l'occupazione, del quale è previsto l'utilizzo alla lettera a), ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, ha assunto la denominazione di Fondo sociale per occupazione e formazione e che le relative risorse sono iscritte nel capitolo di conto capitale n. 7206 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tuttavia, pur non potendosi valutare l'idoneità della copertura prevista in assenza di una esplicita quantificazione dell'onere, si segnala che, considerato che nel suddetto Fondo insistono diverse autorizzazioni di spesa, sarebbe opportuno specificare quale degli interventi finanziati nel Fondo si intenda definanziare. Con riferimento all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla lettera b), fa presente che esso non può essere valutato in assenza di una esplicita quantificazione degli oneri. Segnala, peraltro, che lo stesso reca disponibilità solo a decorrere dall'anno 2013. Fa presente, poi, che l'utilizzo, previsto alla lettera c), del Fondo di cui all'articolo 2, comma 547, della legge n. 244 del 2007, che ha istituito il Fondo per il credito d'imposta per l'occupazione nelle aree del Mezzogiorno, non appare idoneo dal momento le medesime risorse sono state iscritte nel capitolo 7346 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico solo fino all'anno 2010. Per quanto attiene all'utilizzo del Fondo per la finanza d'impresa previsto dalle lettere d) e f) rinvia alle osservazioni formulate in precedenza, mentre per l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dalla lettera d), fa presente che non può essere valutato in assenza di una esplicita quantificazione degli oneri. Segnala, comunque, che lo stesso non reca, a fronte di oneri di carattere permanente, disponibilità negli anni 2016 e 2017.
  Segnala, inoltre, che, ferma rimanendo l'insussistenza di alcune delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, la norma in esame appare suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa dal momento che ad oneri di parte corrente, quali quelli derivanti dagli articoli 2,3, 4, comma 2, e 6, si fa fronte con l'utilizzo di risorse in conto capitale.
  Fa presente, infine, che, pur in presenza di oneri che per loro natura non sembrano poter essere contenuti all'interno di un limite di spesa, il testo in esame non reca una clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rileva l'opportunità della predisposizione di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da parte dell'amministrazione competente.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di richiedere al Governo la predisposizione di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da trasmettere alla Commissione nel termine ordinario di trenta giorni.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

Pag. 119

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.
Atto n. 455.

(Rilievi alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 giugno 2012.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione, fa presente che, in data 12 giugno 2012, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha rappresentato al Presidente della Camera la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione giustizia sul provvedimento in esame fino al 30 giugno 2012. Segnala, pertanto, l'esigenza che la Commissione esprima i propri rilievi in tempo utile a consentire alla Commissione giustizia di rispettare il termine indicato dal Governo.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, fa presente di essere già in grado di presentare una proposta di parere nei seguenti termini:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace (atto n. 455);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali:
    i risparmi di spesa derivanti dalla nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace sono stati stimati sulla base di criteri di estrema prudenza;
    tali risparmi costituiscono soltanto una parte della quota di risparmi complessivi che potrebbero derivare dall'intero processo di riorganizzazione sul territorio degli uffici giudiziari previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge n. 148 del 2011;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Chiede quindi ai rappresentanti dei gruppi se intendano procedere alla votazione della proposta di parere nella seduta odierna, ovvero se preferiscano rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nell'esprimere parere favorevole sulla proposta del relatore, si rimette alla tempistica che la Commissione riterrà opportuna.

  Giulio CALVISI (PD), fa presente di avere partecipato all'audizione dell'Associazione nazionale magistrati presso la Commissione giustizia, nel corso della quale sono stati sollevati numerosi rilievi critici sul provvedimento, anche relativi ai profili finanziari. In considerazione del fatto che le audizioni presso la Commissione di merito non si sono ancora concluse, chiede di rinviare il seguito del provvedimento alla prossima settimana.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto dell'orientamento della Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Pag. 120

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.
Atto n. 470.

(Rilievi alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 6 giugno 2012.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nella seduta del 6 giugno 2012 il rappresentante del Governo si è riservato di chiedere alla Ragioneria generale dello Stato la predisposizione di una nota tecnica relativa alle osservazioni formulate dal relatore. Chiede quindi al rappresentante del Governo se disponga di tale nota. Fa presente, tuttavia, che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni e pertanto la Commissione dovrà in ogni caso rinviare il seguito dell'esame in attesa della trasmissione del prescritto parere.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiarisce che il testo è stato asseverato dalla Ragioneria generale dello Stato nel presupposto che l'INRAN è un ente autonomo che si autofinanzia attraverso l'attività di certificazione pagata dagli operatori che ne fanno richiesta.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 468.

(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 6 giugno 2012.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che, nella seduta del 6 giugno 2012, il rappresentante del Governo aveva dichiarato di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento. Fa presente, tuttavia, che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni e pertanto la Commissione dovrà rinviare il seguito dell'esame in attesa della trasmissione del prescritto parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.