CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 giugno 2012
661.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. – Interviene il Ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi.

  La seduta comincia alle 13.50.

Legge comunitaria 2012.
C. 4925 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

  Mario PESCANTE, presidente, ricorda in primo luogo che la Conferenza dei presidenti di gruppo non ha ancora provveduto a calendarizzare l'esame in Assemblea del disegno di legge comunitaria 2012, ed auspica che si possa invece pervenire quanto prima al suo esame da parte dell'Aula.
  Nella seduta odierna si procederà, in ogni caso, all'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati, votando quindi il mandato al relatore a riferire in Assemblea.
  Avverte che su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente alla XIV Commissione, si sono espresse le Commissioni di merito, e che la XIV Commissione prenderà in esame unicamente gli emendamenti e articoli aggiuntivi sui quali le Commissioni di settore hanno dato parere favorevole. Tali emendamenti e articoli aggiuntivi saranno pertanto posti in votazione e potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
  Segnala in particolare che la II Commissione Giustizia ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo 7.017 Pini e che la X Commissione Attività produttive ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo 6.03 Mazzocchi, Razzi.
  Avverte infine che gli emendamenti ed articoli aggiuntivi che la Commissione dovrà votare nella seduta odierna sono contenuti nel fascicolo posto in distribuzione e saranno allegati al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1).
  Da conto delle sostituzioni ed invita il relatore, quindi il Governo, a esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

  Sandro GOZI (PD), relatore, con riferimento all'articolo 1, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.2, che recepisce, tra l'altro, una condizione formulata dalla V Commissione Bilancio, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 Porcino, che risulterebbe in ogni caso assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.2.
  Il Ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.2 del relatore.

  Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.2 del relatore.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.2 del relatore.

  Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.2 del relatore. Ritira quindi il proprio emendamento 1.1, assorbito dal precedente.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.2 del relatore.
  La Commissione approva l'emendamento 1.2 del relatore.

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  Sandro GOZI (PD), relatore, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.1, volto ad affrontare il tema del gold plating. L'emendamento è peraltro conforme ad una osservazione del Comitato per la legislazione e ad una condizione della X Commissione Attività produttive.

  Il Ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1, invitando il relatore a valutare l'utilità di inserire, alla fine del primo periodo della lettera i), un richiamo alla conformità ai Trattati europei.

  Sandro GOZI (PD), relatore, condivide l'osservazione del Ministro e riformula il proprio emendamento 2.1 nel senso indicato.

  Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.1 (Nuova formulazione) del relatore.

  Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.1 (Nuova formulazione) del relatore.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.1 (Nuova formulazione) del relatore.

  Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.1 (Nuova formulazione) del relatore.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.1 (Nuova formulazione) del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento 2.1 (Nuova formulazione) del relatore.

  Sandro GOZI (PD), relatore, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01 Pini, Fava, purché riformulato nel senso di sostituire il comma 4 dell'articolo 4-quinquies con il seguente: «Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione degli atti, accordi o intese di cui al comma 1 sia coerente con i pareri di cui al comma 3. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi ai pareri di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per gli affari europei riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta».
  Nella versione dei proponenti, il comma 4 impone al Governo di pronunciarsi contro il progetto di atto o l'accordo in caso di parere contrario delle competenti Commissioni parlamentari. Un vincolo così stringente e perentorio non appare tuttavia compatibile con le difficoltà di conduzione dei negoziati in materia, che si sono spesso svolti in tempi rapidissimi e con continue evoluzioni dell'ambito e dei termini delle trattative e che hanno pesanti ricadute sui mercati finanziari. La riformulazione proposta ribadisce espressamente che la posizione negoziale del Governo deve essere coerente con i pareri parlamentari ma stabilisce che il Governo stesso possa discostarsene, in ragione dell'andamento del negoziato, fornendo le appropriate motivazioni della diversa posizione assunta. Tale riformulazione ha anche il vantaggio di rispondere all'impostazione sottesa alla norma generale sulla attuazione da parte del Governo degli atti di indirizzo delle Camere di cui all'articolo 4-bis della legge n. 11 del 2005 (riprodotta anche nel testo di riforma all'esame del Senato).

  Marco MAGGIONI (LNP), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo 4.01 Pini, Fava, valuta non condivisibile la proposta di riformulazione avanzata dal relatore, che pertanto non accoglie.

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  Sandro GOZI (PD), relatore, alla luce della posizione assunta dall'onorevole Maggioni, presenta un nuovo articolo aggiuntivo 4.02 a sua firma, che riproduce i contenuti dell'articolo aggiuntivo 4.01 modificandoli al comma 4 come testé illustrato. Esprime, conseguentemente parere contrario sull'emendamento 4.01 Pini, Fava, Maggioni.

  Il Ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI precisa innanzitutto che la legislazione tedesca, richiamata nelle motivazioni della proposta emendativa 4.01, prevede un parere vincolante del Bundestag solo nei casi in cui vi siano nuove cessioni di sovranità o si incida sull'ordine costituzionale delle competenze. L'articolo aggiuntivo in questione appare invece di portata assai più vasta. Ricorda peraltro che nel caso del Fiscal compact, il Governo tedesco ha, di propria iniziativa, chiesto al Parlamento di pronunciarsi prima dell'adesione al Trattato, senza che vi fosse in tal senso alcun obbligo legislativo.
   In ogni caso, ove vi sia da parte del Parlamento l'esigenza di intervenire nel senso indicato dall'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore, il Governo si rimette alla valutazione della Commissione.

  Mario PESCANTE, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore sarà posto per primo in votazione, e che si passerà alla votazione dell'articolo aggiuntivo 4.01 Pini, Fava, Maggioni, solo ove la proposta emendativa del relatore fosse respinta.

  Marco MAGGIONI (LNP) dichiara la propria contrarietà all'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore, che rende non vincolante il parere delle Commissioni parlamentari e pone in capo al Governo un mero obbligo di motivazione delle decisione assunte.

  Enrico FARINONE (PD) ritiene che l'articolo aggiuntivo 4.02 proposto dal relatore rafforzi invece la relazione tra parlamento e Governo e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

  Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide a sua volta la proposta emendativa presentata testé dall'onorevole Gozi, che garantisce maggiore libertà decisionale all'Esecutivo, e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore.

  Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore, risultando conseguentemente parzialmente assorbito e parzialmente precluso, con riferimento al comma 4, l'articolo aggiuntivo 4.01 Pini, Fava, Maggioni.

  Sandro GOZI (PD), relatore, con riferimento all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.2 Zaccaria, Farinone, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.1, che in ogni caso sarebbe assorbito dall'approvazione del 6.2, ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.01 Porcino.

  Il Ministro per gli affari europei Enzo MOAVERO MILANESI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 6.2 Zaccaria, Farinone e sull'articolo aggiuntivo 6.01 Porcino.

  Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 6.2 Zaccaria, Farinone e sull'articolo aggiuntivo 6.01 Porcino.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 6.2 Zaccaria, Farinone e sull'articolo aggiuntivo 6.01 Porcino.

  Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Pag. 2196.2 Zaccaria, Farinone e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.01 a sua firma.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 6.2 Zaccaria, Farinone ed esprime invece un orientamento favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.01 Porcino.

  La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 6.2 Zaccaria, Farinone, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 6.1 del relatore, e l'articolo aggiuntivo 6.01 Porcino.
   Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Mario PESCANTE, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.15.

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.
Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, richiama le considerazioni svolte nella seduta di ieri e osserva che la proposta di parere che intende formulare dovrebbe recare innanzitutto una condizione, con la quale, preso atto dei profili di criticità del provvedimento con riferimento alla sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea, si invita la Commissione di merito a introdurre nel testo un nuovo articolo che preveda che le disposizioni recate dal provvedimento sono applicabili previo esperimento della procedura di informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
  Riterrebbe altresì opportuno formulare una osservazione con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 3, che introduce l'obbligatorietà del limite minimo del 20 per cento di succo di frutta nelle bevande analcoliche a base di succo o che si richiamino alla frutta, e rispetto alla quale potrebbero esservi contestazioni da parte della Commissione europea. A questo proposito, ove la Commissione Agricoltura ritenga preferibile – avendo quale obiettivo il miglioramento del livello competitivo della coltivazione della frutta italiana – prevedere un contenuto minimo di frutta naturale pari al 20 anziché al 12 per cento, si potrebbe rendere facoltativa la possibilità di aumentare tale percentuale. Una percentuale pari al 20 per cento di frutta diverrebbe tuttavia condizione necessaria per potersi fregiare del logo nazionale di cui all'articolo 6, lasciando in tal modo al mercato e ai consumatori la facoltà di scegliere tra i diversi prodotti.

  Mario PESCANTE, presidente, osserva come il provvedimento sia di particolare complessità e delicatezza e meriti adeguato approfondimento, anche in considerazione del fatto che la Commissione Agricoltura intenderebbe procedere in sede legislativa.

  Marco MAGGIONI (LNP) condivide le considerazioni del presidente Pescante e ritiene opportuna una più attenta istruttoria della materia. Sebbene, a prima vista, le disposizioni recate dal provvedimento sembrano conformi al buon senso, nell'intento di valorizzare la produzione nazionale Pag. 220di frutta, esse devono tuttavia essere contemperate con le esigenze di mercato, lasciando libero il consumatore di scegliere le bevande che preferisce consumare. Inoltre si devono fare i conti, in ogni caso, con la normativa dell'Unione europea, che come è ormai noto, svantaggia la produzione tipica del nostro Paese a favore delle produzioni di massa.

  Enrico FARINONE (PD) ritiene anch'egli opportuno svolgere un ulteriore approfondimento delle questioni emerse, rinviando l'approvazione del parere ad una successiva seduta.

  Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione e condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ad integrazione della relazione sui contenuti del provvedimento svolta nella seduta di ieri dal presidente Pescante, richiama l'attenzione dei colleghi su due disposizioni recate dal provvedimento, meritevoli di approfondimento in ordine alla loro compatibilità con la normativa dell'Unione europea.
  La prima è quella recata dall'articolo 2, comma 5, del provvedimento, che stabilisce che «sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali». Il comma 6, primo periodo, del medesimo articolo prevede inoltre che «fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati». Osserva che tale ampliamento del novero delle attività riservate agli avvocati potrebbe determinare restrizioni alla concorrenza, come evidenziato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione al Parlamento del 18 settembre 2009, e che l'ordinamento dell'Unione europea pone esplicitamente come regola la libertà di concorrenza e come eccezione l'attribuzione legale di esclusive, che comunque devono essere giustificate dal perseguimento di interessi generali e devono essere proporzionate all'obiettivo perseguito. Segnala in proposito, d'altro canto, che la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce che il principio di libera concorrenza va bilanciato con altri interessi, quali la tutela dei diritti fondamentali.
  La seconda disposizione che sottopone alla valutazione dei colleghi è quella contenuta nell'articolo 16, al comma 4, dove si prevede che «l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 96 del 2001, può essere subordinata dal consiglio dell'ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel Paese di origine per un congruo periodo di tempo». Evidenzia che tale disposizione appare in contrasto con l'articolo 3, comma 2 della direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, in base al quale l'autorità competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine e che essa può esigere che l'attestato dell'autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato Pag. 221prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione. Segnala che sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 28340 del 15 dicembre 2011, ha statuito che «l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo degli avvocati comunitari stabiliti (...) è, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, direttiva 98/5/CE e del decreto legislativo n. 96 del 2001, articolo 6, comma 2, subordinata alla sola condizione della documentazione dell'iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro. Il tenore letterale dell'articolo 3, comma 2, della direttiva 98/5/CE, come interpretata dal giudice nazionale, sembrerebbe pertanto escludere la facoltà in capo agli Stati membri di prescrivere requisiti ulteriori, rispetto all'iscrizione presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine.
  Sulla base di tali considerazioni, e tenuto conto del fatto che i numerosi emendamenti presentati presso la Commissione Giustizia non sembrano intervenire sui profili critici evidenziati, riterrebbe opportuno esprimersi già nella seduta odierna, salvo riconvocarsi nel caso in cui le modifiche approvate dalla Commissione di merito investissero profili di particolare rilievo per la XIV Commissione.

  Enrico FARINONE (PD) concorda con la proposta avanzata dal relatore.

  Mario PESCANTE, presidente, al fine di consentire al relatore di predisporre la bozza di parere, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.50.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 2).

  Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata, con particolare riferimento alla condizione espressa.

  Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata, riservandosi un approfondimento del provvedimento sia presso la Commissione di merito che in Assemblea.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia a sua volta l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
Atto n. 454.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del Pag. 222giorno, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

  Mario PESCANTE, presidente, rammenta che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Gottardo aveva formulato una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 3).

  Enrico FARINONE (PD) valutata la proposta di parere formulata dal relatore, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

  Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Atto n. 478.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che nel novembre 2008, a seguito della crisi finanziaria 2007-2008, la Commissione europea ha incaricato un gruppo di esperti (cosiddetto gruppo «de Larosière») di formulare delle raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi di vigilanza europei. Nella relazione finale (febbraio 2009) il gruppo ha raccomandato una riforma di ampia portata della struttura della vigilanza del settore finanziario dell'Unione, al fine di ridurre il rischio e la gravità di crisi finanziarie future, consigliando di creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziarie (SEVIF), comprendente tre autorità europee di vigilanza (AEV), una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, nonché l'istituzione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico.
  Il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha fatto propri i contenuti della relazione de Larosière invitando la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità d'azione del SEVIF nelle situazioni di crisi. Nel settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte dei tre regolamenti istitutivi del SEVIF, che creano altresì le tre AEV.
  Le autorità sono: l'EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), in italiano AEAP (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali); l'ESMA (European Securities and Markets Authority), in italiano AESFEM (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati); l'EBA (European Banking Authority), in italiano ABE (Autorità bancaria europea), che ha acquisito i compiti e le responsabilità in precedenza affidati al CEBS – Committee of European Banking Supervisors.
  Esse compongono, assieme al Comitato congiunto e al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il citato Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria Pag. 223(SEVIF). I regolamenti istitutivi del SEVIF, oltre a creare le tre AEV, hanno altresì istituito il Comitato congiunto delle autorità di vigilanza e al CERS, ovvero al Comitato europeo per il rischio sistemico. I suddetti regolamenti dispongono che nei settori di pertinenza le AEV possano elaborare progetti di norme tecniche da presentare alla Commissione per l'adozione mediante atti delegati o di esecuzione (decisioni o regolamenti). La direttiva individua una prima serie di tali settori – senza ostare all'inclusione di altri settori in futuro – per creare un corpus normativo armonizzato che non complichi la regolamentazione vigente e faccia salve le competenze attribuite agli Stati membri. I progetti di norme tecniche così elaborati sono sottoposti alla Commissione entro tre anni dall'istituzione delle AEV. Entro il 10 gennaio 2014 la Commissione dovrà sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla presentazione da parte delle AEV di progetti di norme tecniche previsti dalla direttiva e formulare proposte appropriate.
  Con la direttiva 2010/78/UE (cosiddetta Omnibus) – cui lo schema di decreto in esame è volto a dare attuazione – si interviene in alcuni settori della disciplina comunitaria rientranti nell'attività delle Autorità europee di vigilanza (AEV). La direttiva intende – in sintesi – migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, efficace e coerente della regolamentazione e della vigilanza prudenziale; proteggere i depositanti, gli investitori e i beneficiari, e in tal modo le imprese e i consumatori; tutelare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari; mantenere la stabilità e la sostenibilità del sistema finanziario, preservare l'economia reale e salvaguardare le finanze pubbliche; rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza. Essa ha introdotto una prima serie di modifiche agli atti normativi comunitari che regolamentano il settore mobiliare, bancario e assicurativo allo scopo di definire l'ambito di applicazione dei poteri delle nuove autorità europee e assicurare il regolare funzionamento delle stesse nell'ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria.
  Il termine per il recepimento della direttiva (articolo 13) era fissato al 31 dicembre 2011. Il 25 gennaio 2012 la Commissione europea ha pertanto inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2010/78/UE, il cui termine era fissato al 31 dicembre 2011.
  Con l'articolo 15 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) il legislatore ha delegato il Governo a recepire la suddetta direttiva 2010/78/UE. L'articolo enuncia i princìpi e criteri direttivi da rispettare nell'esercizio della delega, tra cui: l'obbligo di tener conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione; la previsione di sistemi di cooperazione tra le Autorità nazionali e quelle europee, nonché di metodi volti a consentire l'esercizio della delega di compiti tra Autorità nazionali competenti, e tra le stesse e le Autorità europee; la previsione di modalità attraverso le quali le autorità nazionali tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza; la disciplina delle ipotesi in cui le Autorità europee possono chiedere informazioni direttamente ai soggetti vigilati dalle Autorità nazionali.
  Inoltre, l'articolo 15 specifica che, nell'esercizio della delega, si tenga conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea in conformità ai regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee, nonché delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinché le autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi Pag. 224degli opportuni scambi di informazioni con le Autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.
  Con riferimento allo schema di decreto in esame, ricordo che l'articolo 1 intende novellare il Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993). In particolare si inseriscono, mediante una modifica all'articolo 1 del TUB gli opportuni riferimenti al SEVIF e alle citate Autorità europee, nonché al Comitato congiunto delle autorità di vigilanza e al CERS, ovvero al Comitato europeo per il rischio sistemico. La relazione illustrativa precisa che, con la modifica apportata dal successivo comma 2 si intende adeguare l'articolo 4, comma 3, del TUB per adeguarne il disposto a quanto prevede la legge sul risparmio (legge n. 262 del 2005), che affida alla competenza del direttorio della Banca d'Italia gli atti aventi rilevanza esterna precedentemente emanati dal Governatore, salve le decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali. Osserva che tale disposizione, incidendo – ancorché con finalità di coordinamento formale – sulle competenze interne degli organi della Banca d'Italia, sembrerebbe esulare dall'ambito individuato dalla direttiva 2010/78/UE e dalla relativa norma di delega.
  Il comma 3 sostituisce integralmente l'attuale articolo 6 del TUB, allo scopo di aggiornare e disciplinare in dettaglio le modalità di integrazione dell'attività delle autorità creditizie con il nuovo sistema del SEVIF. In particolare, rispetto alla vigente norma – che impone alle autorità creditizie di esercitano i propri poteri in armonia con le disposizioni europee, di applicare i regolamenti e le decisioni della Comunità europea e di provvedere in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria – si esplicita l'appartenenza della Banca d'Italia al SEVIF, in qualità di autorità di vigilanza; inoltre, si autorizza l'Autorità – secondo casi e modi previsti dalle disposizioni dell'Unione – a sottoscrivere accordi con l'ABE e le altre autorità degli Stati membri, anche in relazione al riparto dei compiti e la delega di funzioni. È previsto il ricorso all'ABE secondo la citata disposizione in materia di controversie con altre autorità in situazioni transfrontaliere.
  Il comma 4 apporta modifiche di carattere sostanziale e formale all'articolo 7 del TUB in materia di collaborazione tra autorità. In particolare, si segnala che la disposizione (lettera a)) espunge il riferimento all'Ufficio Italiano Cambi – UIC dal novero delle autorità che collaborano tra loro al fine di agevolare le rispettive funzioni; ciò sembra legato al sopravvenuto assorbimento dell'UIC all'interno della struttura della Banca d'Italia.
  Il comma 5 e il comma 6 modificano, rispettivamente, l'articolo 53, comma 2-bis e l'articolo 67, comma 2-bis del TUB, che disciplinano il potere della Banca d'Italia di dettare norme in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche e del gruppo bancario. In particolare, sono integrate le norme procedurali relative all'adozione di decisioni in materia di autorizzazione all'uso di sistemi interni di misurazione di rischi da parte di banche o gruppi bancari sottoposti alla vigilanza di un'Autorità di altri stati membri: fermo restando che la decisione è di competenza della medesima autorità estera, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia, si introduce un inciso che fa salva la possibilità di rinviare all'ABE la questione per attivare la specifica procedura di risoluzione di controversie.
  Il comma 7 introduce l'ABE e il CERS quali destinatari degli obblighi informativi relativi alle situazioni di emergenze, potenzialmente lesive della liquidità e della stabilità del sistema finanziario (italiano e di un altro Stato membro) riscontrate durante l'esercizio della vigilanza consolidata; a tal fine è modificato l'articolo 69, comma 1-ter del TUB.
  L'articolo 2 intende novellare il Testo Unico Finanziario (decreto legislativo n. 58 del 1998). Con una norma analoga al comma 1 dell'articolo 1 dello schema (dunque mediante una modifica all'articolo 1 del TUF, che reca le definizioni rilevanti), il comma 1 introduce gli opportuni Pag. 225riferimenti alle AEV. Analogamente, con le modifiche all'articolo 2 del TUF (comma 2) si intende dare conto del nuovo contesto europeo in cui si troveranno a operare il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob. Si esplicita che la Banca d'Italia e la CONSOB sono parte del SEVIF, e che prendono parte alle attività che esso svolge. Si stabilisce espressamente che la Banca d'Italia e la Consob devono tenere conto, in tale contesto, della convergenza e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. Inoltre, si prevede l'obbligo per la Banca d'Italia e la Consob di tenere conto, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri interessati.
  Il comma 3 modifica l'articolo 4 del TUF in materia di collaborazione tra autorità. Si espunge il riferimento all'UIC e viene previsto che la Banca d'Italia e la Consob collaborino con le AEV al fine di agevolare le rispettive funzioni, adempiendo agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa europea. Viene modificato il comma 2-bis dell'articolo 4, introducendo il meccanismo della ripartizione di compiti tra autorità, giuridicamente sancito nel regolamento istitutivo del l'AESFEM, nonché quello della c.d. binding mediation (vale a dire, di poteri di mediazione cogenti, da utilizzare tuttavia solo quale estremo rimedio in caso non si riesca a giungere ad un accordo fra le Autorità nazionali e nei limiti strettamente definiti dalla legislazione settoriale).
  L'articolo 3 dello schema modifica il decreto legislativo n. 210 del 2001, che ha attuato nell'ordinamento italiano la direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli. Il comma 1 introduce, tra le definizioni rilevanti, i riferimenti all'AESFEM e al CERS. Il comma 2 novella l'articolo 3, comma 6, del richiamato decreto legislativo 210/2001 al fine di recepire gli obblighi informativi nei confronti dell'AESFEM e del CERS relativi all'apertura di una procedura di insolvenza in Italia. Il comma 3 apporta le necessarie modifiche (articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 210/2001) per recepire gli obblighi di notifica all'AESFEM dei sistemi italiani designati. Il comma 4 inserisce l'articolo 11-bis al D.Lgs. 210/2001 per recepire gli obblighi collaborativi e informativi nei confronti dell'AESFEM previsti dalle norme europee.
  L'articolo 4 apporta modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2005, che ha attuato nell'ordinamento la direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni. Con disposizioni analoghe a quanto osservato nei precedenti articoli, il comma 1 integra le definizioni del D.Lgs. n. 142/2005 con i riferimenti alle AEV.
  Ricorda in proposito che il ddl comunitaria 2012 (AC 4925) reca la delega per il recepimento della direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE relativamente alla vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, da attuare entro il 10 giugno 2013. Lo scopo principale della direttiva è quello di garantire una portata appropriata alla vigilanza dei conglomerati finanziari, colmando le distanze che si sono venute a creare tra la disciplina della vigilanza supplementare dell'Unione e le direttive di settore relative ai servizi bancari e assicurativi.
  Il comma 2 modifica la disciplina relativa agli obblighi dell'autorità denominata «coordinatore» (articolo 5 del decreto legislativo n. 142/2005). Le norme prevedono che tra le autorità competenti, comprese quelle del Paese dove ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, sia individuata l'autorità di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare, denominata per l'appunto «coordinatore». Il coordinatore ha tra l'altro obblighi informativi nei confronti della Commissione europea; per effetto delle modifiche apportate dalla norma in commento, destinatario degli Pag. 226obblighi informativi diviene invece il Comitato congiunto, al quale è comunicata l'individuazione del conglomerato finanziario e l'autorità coordinatore. Il comma 3 apporta modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 142/2005 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con autorità competenti. Il comma 4 modifica il comma 2 dell'articolo 10 in materia di procedure di gestione del rischio poste in essere da parte delle imprese facenti parte di un conglomerato. Il comma 5 modifica l'articolo 15, comma 3, in materia di vigilanza supplementare equivalente, che si applica nel caso in cui l'impresa madre del conglomerato ha sede principale in un Paese non appartenente all'Unione europea; in tal caso le imprese-figlie sono sottoposte a vigilanza supplementare secondo i limiti e le modalità indicate dalla legge.
  L'articolo 5 apporta modifiche al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005. Il comma 1 reca le opportune definizioni; il comma 2 esplicita l'appartenenza dell'ISVAP al SEVIF e la sua partecipazione alle relative attività, disponendo che l'Istituto tenga conto, nei casi di crisi o tensioni sui mercati, dell'impatto delle proprie azioni sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri. È previsto un opportuno flusso informativo con l'Autorità europea di settore (AEAP). Il comma 3 modifica l'articolo 8 del Codice, al fine di adeguare – formalmente – alla nuova realtà delle AEV la normativa ivi contenuta in materia di rapporti tra autorità di vigilanza. Il comma 4 intende novellare l'articolo 10 del Codice, relativo alla collaborazione tra autorità. In particolare, per effetto delle modifiche apportate, sono esplicitati gli obblighi di collaborazione tra l'ISVAP e le AEV, nonché i relativi flussi informativi. Analogamente alle modifiche apportate in ambito creditizio e mobiliare, si consente la stipula di accordi, la delega di compiti e si introduce il meccanismo di risoluzione di controversie.
  L'articolo 6 interviene sul decreto legislativo n. 252 del 2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari. Accanto all'integrazione delle definizioni (comma 1), si dispone che la COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione informi l'AEAP sull'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, ai fondi pensione, allo svolgimento di attività transfrontaliera e (comma 2); delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, delle norme in materia di trasparenza e di limiti all'investimento che si applicano ai fondi pensione comunitari operanti in Italia (comma 3). Il comma 4 apporta modifiche formali e sostanziali all'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 252 del 2005. La relazione illustrativa precisa che le novelle intendono accorpare in un unico articolo le previsioni in tema di segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità, già previste in altre parti del decreto legislativo, e di meglio specificare le forme di collaborazione con le Autorità di vigilanza europee. In particolare, sono introdotti i commi da 1-bis a 1-septies, che in parte (comma 1-bis e 1-ter) riprendono disposizioni già contenute nel D.Lgs. 252/2005 e in parte adattano i compiti della Commissione al nuovo quadro delle AEV. Il comma 1-quater esplicita gli obblighi di collaborazione tra la COVIP e le altre Autorità italiane di vigilanza, nei confronti delle quali non è opponibile il segreto d'ufficio. Osserva che tale disposizione, incidendo – ancorché con finalità di coordinamento formale – sui rapporti tra autorità di vigilanza italiane, sembrerebbe esulare dall'ambito individuato dalla direttiva 2010/78/UE e dalla relativa norma di delega.
  Anche il comma 1-quinquies riprende norme già contenute nel decreto legislativo n. 252/2005 in materia di accordi di collaborazione tra COVIP e le Autorità, anche straniere, preposte alla vigilanza dei soggetti gestori delle risorse dei fondi pensione e delle banche depositarie.
  Viene poi (comma 1-sexies) ampliata la platea dei soggetti con i quali la COVIP può scambiare informazioni, tra cui autorità e i comitati che del SEVIF.
  Il comma 1-septies disciplina il potere della COVIP di sottoscrivere accordi di collaborazione con l'Autorità europea Pag. 227delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con le altre Autorità degli Stati membri, con il consueto riferimento alla delega di compiti e alla possibilità di ricorso alla mediazione vincolante.
  Il comma 5 inserisce nel corpus del decreto legislativo n. 252/2005 un articolo 18-bis che, con disposizioni analoghe a quelle introdotte – per effetto dello schema in commento – nei settori finanziario, bancario e mobiliare, disciplina i rapporti con il diritto dell'Unione e l'integrazione della COVIP nel SEVIF. Il comma 6 reca le opportune modifiche di coordinamento alle disposizioni in materia di compiti della COVIP (articolo 19 del decreto legislativo n. 252/2005) conseguentemente alla riorganizzazione dell'articolo 15-quater.
  Viene in particolare introdotto il comma 1-bis, al fine di intestare alla Commissione l'obbligo di fornire all'AEAP informative in ordine ai fondi iscritti all'apposito Albo e alle cancellazioni. Viene inoltre previsto che la COVIP tenga in considerazione le ripercussioni della sua azione di vigilanza sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri.
  L'articolo 7 dello schema in esame modifica le disposizioni antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007, al fine di integrare le definizioni ivi contenute (comma 1) e specificare l'obbligo, per le autorità di vigilanza di settore, di cooperare con le AEV e fornire loro tutte le necessarie informazioni per l'espletamento dei relativi compiti.
  L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 468.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame integra e corregge il decreto legislativo n. 59/2010 che ha attuato la direttiva 2006/123/CE, in materia di servizi nel mercato interno.
  La relazione illustrativa segnala che Il provvedimento è motivato in primo luogo dalla necessità di recepire le modifiche apportate all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consistenti nell'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA). Lo schema in esame è, altresì, volto a rettificare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel testo originario del decreto legislativo n. 59 del 2010. L'intervento normativo è, infine, finalizzato, sulla base della prima esperienza applicativa, ad ulteriori limitati interventi di semplificazione o parziale liberalizzazione dell'esercizio di alcune attività economiche.
  Lo schema in esame è costituito di 21 articoli.
  Gli articoli da 1 a 6 e da 10 a 17 introducono la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA) per le seguenti attività: somministrazione di alimenti e bevande (l'esercizio di detta attività viene liberalizzato prevedendosi che l'autorizzazione sia necessaria solo per le zone in cui l'apertura degli esercizi è oggetto di programmazione); esercizi di vicinato (quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti); spacci interni; vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici; vendita per corrispondenza, per mezzo della televisione od altri sistemi di comunicazione; attività di facchinaggio; intermediazione commerciale e di affari; attività di rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere, Pag. 228acconciatore, estetista, e di tinto lavanderia, ovviando, in tale ambito, al vuoto legislativo relativo all'esercizio di attività di lavanderia self-service.
  L'articolo 7, oltre ad introdurre la SCIA anche per l'attività di vendita presso il domicilio dei consumatori, stabilisce che l'attività degli incaricati alle vendite sia da considerarsi abituale e, quindi, non occasionale, quando: il soggetto percepisce un reddito superiore a 5.000 euro nell'anno solare di riferimento; è estranea al rapporto di agenzia in quanto non ha l'esclusiva di zona né vincoli di durata e l'incaricato non ha assunto l'obbligo di svolgere attività promozionale nei confronti dell'impresa affidante.
  L'articolo 8 modifica le norme che stabiliscono i requisiti di accesso e d'esercizio delle attività commerciali, con particolare riguardo a quelli morali, di onorabilità e professionali. Più nello specifico, si prevede che non possono esercitare tale attività coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza (attualmente il riferimento è solo a quelle non detentive). Viene, invece, soppresso come causa ostativa l'infrazione riguardante le norme sui giochi (in quanto contrastante con l'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che prevede nel caso il provvedimento di sospensione della licenza da parte del Sindaco). Vengono inclusi i reati riguardanti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande tra quelli che determinano la preclusione all'esercizio dell'attività per cinque anni (attualmente riferito ai soli reati riguardanti in generale le attività commerciali) estendendo al legale rappresentante o ad altra persona preposta a società, associazioni od organismi operanti nel campo il possesso dei requisiti di onorabilità. Viene poi limitato il possesso di alcuni requisiti (aver frequentato un corso professionale, aver prestato la propria opera per un certo periodo antecedente e continuativo nel settore alimentare, essere in possesso di un particolare titolo di studio) alle sole attività di commercio rivolte all'alimentazione umana, sopprimendo la necessità che tali requisiti siano posseduti dal legale rappresentante. Viene, infine, eliminato l'attuale divieto di esercizio congiunto nello stesso locale di vendita all'ingrosso e al dettaglio, prevedendo l'applicazione delle discipline relative alle due attività all'intera superficie del locale.
  L'articolo 9 prevede: la liberalizzazione dell'attività di commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati alimentari, sopprimendo la disciplina specifica in materia; l'abrogazione dell'albo dei commissari, mandatari e astatori tenuto dalle Camere di commercio; la previsione che basta il solo possesso dei requisiti di onorabilità per svolgere l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti appartenenti al settore alimentare, ivi compresi quelli ortofrutticoli, carnei e ittici.
  L'articolo 14 elimina la Commissione centrale sull'istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri e trasferisce le relative funzioni al Ministero dello sviluppo economico.
  L'articolo 18 prevede la soppressione di due ruoli, (stimatori e pesatori pubblici e mediatori per le unità da diporto), e semplifica la gestione del ruolo dei periti e degli esperti; viene introdotta la segnalazione di inizio attività (SCIA) per l'attività inerente ai magazzini generali e a quella dei molini.
  L'articolo 19 prevede un sistema sanzionatorio che impone ai soggetti gestori di marchi di inserire sul sito internet tutte le informazioni ritenute importanti affinché le stesse siano idonee a chiarire il significato di taluni marchi.
  L'articolo 20 prevede modifiche e abrogazioni di disposizioni attualmente vigenti al fine di eliminare riferimenti normativi erronei e la duplicazione di disposizioni. Di particolare rilevanza la modifica al codice del consumo di cui alla lettera e) che consente la possibilità di esercitare l'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori lesi anche nei rapporti tra consumatori e prestatori di servizi, in relazione alle disposizioni recate dalla direttiva servizi.
  L'articolo 21 prevede la clausola di invarianza finanziaria.Pag. 229
  In ordine alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, segnala che, come evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa dello schema di decreto, con la lettera e) dell'articolo 20 si dispone una modificazione al Codice del consumo nella parte relativa ai provvedimenti inibitori, per estendere anche al decreto legislativo 59/2010 l'ambito di applicazione dei provvedimenti inibitori a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, in attuazione della direttiva 2009/22/CE. Il Governo sottolinea che l'inserimento di tale disposizione è necessario per scongiurare l'apertura formale di una procedura di infrazione, dal momento che non è si concluso l'iter della legge comunitaria 2011, che all'articolo 13 reca disposizione analoga. La Commissione europea ha infatti inviato all'Italia, il 1o febbraio e il 23 luglio 2010 – nell'ambito del sistema EU PILOT, richieste di informazioni (progetto pilota 1278/10/SNCO) sull'attuazione della direttiva 2009/22/CE relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.
  La Commissione richiamava l'attenzione sul fatto che la citata direttiva intende garantire in una serie di direttive UE, elencate nell'allegato (tra cui la direttiva 2006/123/CE), la tutela, da parte di qualsiasi organo qualificato, dell'interesse collettivo dei consumatori dinanzi ai tribunali o ad un'autorità amministrativa di ciascuno Stato membro. Secondo la Commissione, il «Codice del consumo», all'articolo 139, non contemplerebbe il decreto legislativo 59/2010 (che attua la direttiva 2006/123/CE) tra le disposizioni legislative la cui violazione autorizza le associazioni dei consumatori ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. La Commissione ritiene che non sia stato recepito integralmente l'articolo 2 della direttiva 2009/22/CE (che prevede la designazione, da parte degli Stati membri, degli organi giurisdizionali o delle autorità amministrative competenti a deliberare su ricorsi o azioni proposte dagli enti legittimati) in combinato con l'articolo 1 e l'allegato 1, punto 12 della medesima direttiva (che considera una violazione qualsiasi atto, che leda gli interessi collettivi, contrario alle disposizioni di alcune direttive, tra cui la 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
  Non essendosi concluso l’iter di pubblicazione della legge comunitaria per il 2011, la Commissione ha recentemente chiuso negativamente il progetto PILOT, al quale seguirebbe l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.
COM(2011)650 def.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, sottolinea che la Commissione avvia l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, della proposta di regolamento sugli orientamenti riguardanti la rete transeuropea di trasporto (COM(2011)650), che fa parte di un pacchetto di proposte, presentato dalla Commissione europea il 19 ottobre 2011, destinate a favorire il completamento delle reti transeuropee di trasporto, energia e telecomunicazioni. Pag. 230Esse si collocano nell'ambito delle azioni previste nel prossimo quadro finanziario 2014-2020, attraverso il nuovo «Meccanismo per collegare l'Europa» (Connecting Europe facility), con il quale l'UE intende promuovere il finanziamento di determinate infrastrutture prioritarie che rispettino i criteri di sviluppo sostenibile definiti dalla Strategia Europa 2020.
  La revisione è volta a realizzare un sistema di trasporti competitivo ed efficiente in grado di soddisfare le esigenze di mobilità di persone e beni in base a standard di qualità elevati, e di garantire l'accessibilità a tutte le regioni dell'UE, comprese quelle ultraperiferiche, favorendo in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale.
  Richiamandosi ai risultati della consultazione svolta sul Libro verde «Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti» (COM(2009)44), sulla quale la XIV Commissione ha espresso un parere allegato al documento finale della Commissione trasporti approvato in data 14 ottobre 2009, nonché al Libro Bianco «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti» presentato il 28 marzo 2011, la strategia a lungo termine delineata dalla Commissione europea ipotizza la realizzazione di una rete TEN-T articolata in due livelli: una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà tutte le infrastrutture transeuropee di trasporto esistenti e programmate a livello nazionale e regionale. Tale rete sarebbe essenzialmente di competenza dei singoli Stati membri e dovrebbe contribuire a rafforzare la coesione territoriale, economica e sociale; una rete centrale a livello UE o core network, da realizzare entro il 2030, che costituirà la spina dorsale della rete transeuropea di trasporto in quanto comprenderà quelle parti della rete globale a maggiore valore strategico per il conseguimento degli obiettivi TEN-T, nonché i progetti a maggiore valore aggiunto europeo quali i collegamenti transfrontalieri mancanti, le principali strozzature e i nodi multimodali, necessari per garantire la libera circolazione di merci e passeggeri all'interno dell'UE. La rete centrale, che permetterà collegamenti con le reti infrastrutturali di trasporto dei paesi vicini e dovrà rispecchiare l'evoluzione della domanda di traffico e la necessità del trasporto multimodale, interesserà 83 porti europei principali mediante collegamenti ferroviari e stradali, 37 aeroporti principali mediante collegamenti ferroviari verso grandi città, 15.000 km di linee ferroviarie ad alta velocità e 35 grandi progetti transfrontalieri.
  Per la definizione della rete centrale è stato adottato un «approccio per corridoi», illustrato nel dettaglio nella richiamata documentazione in distribuzione.
  Per quanto attiene ai progetti di interesse comune, gli orientamenti forniscono il quadro per l'individuazione di quelli necessari per la realizzazione della rete TEN-T.
  Gli interventi, ad avviso della Commissione europea saranno volti a:
   1) migliorare la pianificazione della rete a livello UE sulla base di un approccio più coerente e trasparente al fine di massimizzare il valore aggiunto europeo della TEN-T. Entro il 2050, tutti i principali aeroporti e porti marittimi dell'UE dovranno essere collegati alle altre infrastrutture di trasporto, con particolare riferimento alle ferrovie ad alta velocità e alle vie navigabili interne; inoltre, entro il 2030, il 30 per cento, ed entro il 2050, più del 50 per cento del trasporto di merci su gomma per le distanze superiori ai 300 km dovrebbe essere trasferito ad altri modi di trasporto (ferrovie o trasporto marittimo);
   2) rafforzare la cooperazione tra Stati membri al fine di coordinare gli investimenti, la tempistica, la scelta degli itinerari, le valutazioni ambientali e di costo-benefici per i progetti di interesse comune. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a realizzare i progetti transfrontalieri essenziali rispettando un calendario vincolante e adottare misure per eliminare le strozzature, realizzare i collegamenti transfrontalieri mancanti sul loro territorio e garantire la connessione Pag. 231con le reti infrastrutturali dei paesi terzi e dei paesi limitrofi nonché i collegamenti diretti tra le infrastrutture di trasporto per il traffico sulle lunghe distanze ed il traffico regionale e locale;
   3) garantire la configurazione ottimale della rete quale elemento essenziale ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti UE;
   4) favorire lo sviluppo di tutte le modalità di trasporto e promuovere servizi di trasporto innovativi o nuove combinazioni di servizi esistenti, agevolando il trasporto multimodale e la soppressione degli ostacoli amministrativi e tecnici che impediscono l'interoperabilità della rete;
   5) migliorare la sicurezza e la sostenibilità del trasporto passeggeri e merci e consentire una mobilità senza ostacoli per tutti gli utenti, in particolare per gli anziani, i disabili e le persone a mobilità ridotta;
   6) promuovere le sinergie con le reti transeuropee di telecomunicazioni ed energia;
   7) fornire servizi di trasporto efficienti sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse e promuovere un ampio uso delle modalità di trasporto a più basso indice di emissioni e di quelle che utilizzano sistemi di propulsione alternativi allo scopo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nel settore dei trasporti del 60 per cento entro il 2050;
   8) effettuare la valutazione del rischio e migliorare la resistenza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali o antropiche (precipitazioni, tempeste, aumento del livello dei mari e inondazioni costiere);
   9) eseguire valutazioni ambientali di piani e progetti.

  Gli Stati membri potranno istituire uno sportello unico per coordinare e rendere più agevoli le procedure di autorizzazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli transfrontalieri, che dovranno presentare un buon rapporto costi-benefici sul piano socio-economico ed un reale valore aggiunto europeo, dovranno consentire sia la realizzazione di nuove infrastrutture nonché la manutenzione, il recupero e il miglioramento delle infrastrutture già esistenti e l'interconnessione con le infrastrutture di trasporto dei paesi terzi e dei paesi limitrofi sia l'interconnessione tra terminali per il trasporto merci, stazioni viaggiatori, porti interni e marittimi e aeroporti per favorire l'intermodalità.
  Per quanto riguarda la rete centrale, dovranno essere realizzati in via prioritaria i progetti di interesse comune che contribuiscono al suo completamento; in caso di significativo ritardo nell'avvio o nel completamento dei lavori, gli Stati membri interessati dovranno spiegarne entro tre mesi le ragioni; la Commissione potrà consultarli al fine di risolvere il problema o adottare misure opportune, informandone immediatamente il Parlamento europeo e gli Stati membri.
  Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione dovrà fare il punto sulla realizzazione della rete centrale, valutandone la conformità a quanto previsto in proposito dal futuro regolamento ed i progressi compiuti.
  Nell'ambito dei nuovi orientamenti sono stati individuati una serie di progetti prioritari riconducibili a tre priorità orizzontali: il progetto SESAR (Single European Sky ATM Research Programme), il sistema europeo di nuova generazione volto a modernizzare l'infrastruttura di controllo del traffico aereo, tenendo conto delle trasformazioni che hanno interessato il settore in seguito alla creazione del «cielo unico europeo»; i sistemi di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), stradale (ITS) e fluviale (RIS); la rete centrale per i porti e gli aeroporti.
  A questi si aggiungono dieci corridoi necessari per la realizzazione della rete centrale, di cui quattro di diretto interesse per l'Italia:
   il corridoio 1 Baltico-Adriatico che collegherà Helsinki a Ravenna, nell'ambito Pag. 232del quale sono previsti i collegamenti ferroviari Vienna-Udine-Venezia-Ravenna e Trieste-Venezia-Ravenna;
   il corridoio 3 Mediterraneo da Algeciras (Spagna) fino alla frontiera ungherese che comprenderà, tra l'altro, i collegamenti ferroviari Lione-Torino, Milano-Brescia, Brescia-Venezia-Trieste, Milano-Mantova-Venezia-Trieste e Trieste-Divača;
   il corridoio 5 Helsinki-La Valletta che comprenderà il tunnel di base del Brennero nonché i collegamenti ferroviari Fortezza-Verona, Napoli-Bari, Napoli-Reggio Calabria, Messina-Palermo e Palermo-La Valetta;
   il corridoio 9 Genova-Rotterdam che comprenderà i collegamenti ferroviari Genova-Milano-Novara (cosiddetto «terzo valico appenninico»).

  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici le informazioni di dettaglio, si limita a sottolineare che, per quanto riguarda i finanziamenti, la Commissione europea propone uno strumento trasversale ai tre settori, il «meccanismo per collegare l'Europa» – Connecting Europe Facility (COM(2011)665), allo scopo di finanziare determinate infrastrutture prioritarie che rispettino i criteri di sviluppo sostenibile definiti dalla Strategia Europa 2020, considerato che i tre settori delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni presentano problemi e strozzature simili che richiedono soluzioni analoghe.
  Lo stanziamento finanziario complessivo è di 50 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 e sarà preceduto, nel periodo 2012-2013, da un progetto pilota per l'introduzione dei Project Bond, prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti attraverso i quali si intende mobilitare finanziamenti supplementari da parte di investitori privati.
   La Commissione calcola che nella fase pilota – che dovrebbe concentrarsi su 5-10 progetti particolarmente avanzati – l'effetto combinato dei finanziamenti provenienti dal bilancio dell'UE e di quelli della BEI, pari a 230 milioni di euro, dovrebbe liberare investimenti per un valore di 4,6 miliardi di euro.
  Per i progetti nel settore dei trasporti, il piano di investimento prevede uno stanziamento pari a 31,7 miliardi di euro, di cui 10 miliardi provenienti dal Fondo di coesione. Potranno beneficiare di tali finanziamenti i progetti destinati a sopprimere le strozzature, realizzare i collegamenti mancanti, garantire trasporti efficienti e sostenibili a lungo termine nonché favorire l'integrazione, l'interconnessione e l'interoperabilità tra le varie modalità di trasporto.
  I fondi messi disposizione del meccanismo saranno gestiti a livello centrale, ricorrendo ad un'agenzia esecutiva o attraverso un partenariato tra la Commissione ed una o più istituzioni finanziarie, mentre l'importo di 10 miliardi sarà riservato agli Stati membri ammessi a beneficiare del Fondo di coesione, tra i quali non rientra l'Italia, e i tassi di cofinanziamento da parte del bilancio dell'UE saranno fissati allo stesso livello di quelli del Fondo di coesione.
  Secondo i dati riportati nel documento della Commissione, il fabbisogno finanziario per realizzare le infrastrutture di trasporto necessarie per fare fronte alla domanda è stato stimato in più di 1,5 trilioni di euro per il periodo 2010-2030; il completamento delle TEN-T richiederà circa 500 miliardi di euro entro il 2020, di cui 250 destinati all'eliminazione delle principali strozzature e alla realizzazione dei collegamenti mancanti.
  La base giuridica delle proposta di regolamento riguardanti la revisione degli orientamenti UE per le reti TEN-T e l'istituzione del Meccanismo per collegare l'Europa è costituita dall'articolo 172 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). In particolare tale articolo assegna all'UE il compito di stabilire una serie di orientamenti che contemplano gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti TEN e di intraprendere ogni altra azione necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, con particolare riferimento all'armonizzazione Pag. 233delle norme tecniche. L'UE, inoltre, dovrà dare il proprio sostegno a progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, contribuendone al finanziamento. Gli orientamenti e i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.
  Ricorda che la IX Commissione Trasporti sta esaminando la proposta di regolamento riguardante la revisione degli orientamenti dell'UE per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (COM(2011)650), ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, ed ha svolto una serie di audizioni, relativamente alle quali propongo di acquisire la documentazione, al fine di predisporre una bozza di parere da trasmettere alla suddetta Commissione. Ricorda altresì che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica sulla stessa, ai sensi dell'articolo 4-quater della legge n. 11/2005, nella quale si effettua una valutazione dell'impatto delle misure prospettate con riferimento all'interesse nazionale.
  Il Governo valuta la proposta complessivamente equilibrata e in linea con gli obiettivi riguardanti la realizzazione di una moderna rete di trasporto, interconnessa e interoperabile, volta a eliminare le strozzature e le carenze strutturali che ostacolano il completamento del mercato unico. Rispetto all'incremento del contributo finanziario UE destinato alla realizzazione dei progetti prioritari transfrontalieri dal 30 al 40 per cento sottolinea la particolare importanza che tale aspetto riveste per l'Italia soprattutto con riferimento a due progetti ferroviari transfrontalieri in fase di realizzazione. Per quanto concerne l’iter della proposta presso le istituzioni europee, il prossimo 7 luglio sarà esaminata dal Consiglio.
  In ordine alla sussidiarietà, le due proposte di regolamento appaiono conformi al principio considerato che lo sviluppo e il finanziamento coordinati delle reti transeuropee di trasporto volte a migliorare i flussi di trasporto all'interno del mercato unico europeo e la coesione economica, sociale e territoriale all'interno dell'UE non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ed esigono interventi a livello UE soprattutto per quanto riguarda le sezioni transfrontaliere. In particolare, l'articolo 172 stabilisce il quadro per l'applicazione del principio di sussidiarietà nel momento in cui richiede l'approvazione degli Stati membri per quanto riguarda i progetti da realizzare sul loro territorio.
  Le due proposte sono altresì conformi al principio di proporzionalità in quanto le azioni proposte sono limitate alla dimensione europea della rete delle infrastrutture di trasporto e non vanno oltre quanto richiesto per la realizzazione degli obiettivi prefissati.
  Per quanto riguarda la revisione degli orientamenti TEN-T, la valutazione dell'impatto delle opzioni strategiche è accompagnata da un certo grado di incertezza, dovuto all'influenza di fattori difficili da prevedere o quantificare quali: 1) i possibili cambiamenti nella configurazione della rete; 2) l'impatto delle decisioni finanziarie a livello europeo, nazionale o regionale; 3) fattori esterni alle scelte strategiche dell'infrastruttura dei trasporti, come le numerose sinergie con altre misure di politica dei trasporti, gli sviluppi tecnologici di lungo termine o gli aspetti ambientali.
  A differenza degli attuali orientamenti TEN-T adottati sotto forma di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che li rende vincolanti in tutti i loro elementi per tutti gli Stati membri, per i nuovi orientamenti la Commissione ha optato per un regolamento. Essa, infatti, ritiene che negli ultimi tempi agli Stati membri – tradizionalmente principali responsabili dello sviluppo e della gestione delle infrastrutture – si sono aggiunti le autorità regionali e locali, i gestori delle infrastrutture, gli operatori di trasporto ed altri soggetti pubblici e privati, e questo ha reso necessaria la scelta di uno strumento giuridico volto a garantire che gli orientamenti siano vincolanti per tutti.
  Con riferimento all'esame presso il Senato, segnala che l'8a Commissione (Lavori Pag. 234pubblici e comunicazioni) ha approvato una risoluzione sulla proposta di regolamento in esame (COM(2011)650) il 18 gennaio 2012.
  Presso le Istituzioni dell'UE, la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e il Consiglio europeo del 7 giugno tornerà ad esaminare la proposta sulla base dell'accordo intercorso lo scorso 22 marzo, mentre al Parlamento europeo, il voto in plenaria è previsto per l'inizio del 2013. Presso gli altri Parlamenti nazionali, sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame della proposta di regolamento sulla revisione degli orientamenti TEN-T risulta concluso da parte di: Austria (Nationalrat), Repubblica Ceca (Camera dei deputati e Senato), Francia (Senato – che ha emesso un parere motivato) Germania (Bundestag e Bundesrat) Irlanda (Dàil È Ireann) Lituania (Seimas) Polonia (Sejm e Senat), Portogallo (Assembleia da Repùblica), Romania (Camera dei deputati e Senato), Slovenia (Assemblea nazionale) e Regno Unito (House of Commons); risulta avviato da parte di: Belgio (Sénat), Finlandia (Parlamento), Regno Unito (House of Lords), Svezia (Parlamento), Slovacchia (National Coouncil), Ungheria (Assemblea Nazionale).

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

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