CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 giugno 2012
661.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 116

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 13.30.

Sull'ordine dei lavori.

  Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, all'esame Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata e delle risoluzioni, all'esame in sede referente della proposta di legge C. 4149, all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 5203, e, infine, alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
COM(2011)777 def.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII-bis, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 5 giugno scorso.

  Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (vedi allegato 1), la quale riprende le considerazioni espresse in occasione dell'illustrazione dei documenti in esame.

  Antonio PEPE (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, che ringrazia per l'approfondita e competente disamina del contenuto e delle implicazioni dei documenti europei in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore e nomina il deputato Ventucci quale relatore presso la XIV Commissione.

  La seduta termina alle 13.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 13.35.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Avverte quindi che, su richiesta dei presentatori, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-07002, è rinviato ad altra seduta.

5-07001 Lo Monte e Zeller: Applicazione al servizio di assistenza domiciliare all'infanzia della detrazione IRPEF delle spese sostenute per la frequenza di asili nido.

  Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

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  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, che condivide, rilevando come il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia sia svolto con continuità, a favore dei bambini fino a tre anni di età, da assistenti/Tagesmütter con formazione specifica, sulla falsariga di analoghe esperienze praticate in Francia, dove il servizio prestato dalle assistantes maternelles ha influenzato positivamente il tasso di natalità.
  Ritiene, quindi, che la risposta sarà accolta con favore dalle predette operatrici, in quanto il Sottosegretario ha inequivocabilmente chiarito che le spese sostenute dai genitori per le prestazioni svolte dalle assistenti/Tagesmütter possano essere ammesse alla detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 19 per cento, fino a un massimo di 632 euro, ove ricorrano, come avviene, a suo avviso, nel caso di specie, le condizioni per assimilare le stesse alle prestazioni erogate dagli asili nido.

5-07003 Fugatti e Cavallotto: Precisazione degli elementi oggettivi che giustificano l'applicazione dell'IRAP ai lavoratori autonomi.

  Davide CAVALLOTTO (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Davide CAVALLOTTO (LNP) ringrazia il Sottosegretario per avere chiarito quali elementi debbano ricorrere affinché sia configurabile il presupposto dell'organizzazione autonoma, la cui presenza è necessaria per ritenere assoggettabili all'IRAP gli agenti di commercio, i promotori finanziari e le altre categorie di lavoratori autonomi.

5-07004 Strizzolo: Ritardi nel trasferimento al Comune di Udine del compendio immobiliare del castello di Udine.

  Ivano STRIZZOLO (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Ivano STRIZZOLO (PD) ritiene di non potersi dichiarare soddisfatto della risposta, in quanto occorre considerare che anche la cessione a titolo gratuito del castello di Udine, come richiesto dal Comune, produrrebbe un vantaggio per l'erario, dal momento che l'ente territoriale in questione sta sostenendo, da quando ha ottenuto in uso perpetuo il complesso monumentale, ingenti spese di gestione, di manutenzione e restauro, il cui importo supera di gran lunga il modesto canone corrisposto all'Agenzia del demanio.
  Si aspettava, quindi, che lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo fornisse l'occasione per avvicinarsi alla soluzione di tale questione, che era già stata oggetto della propria interrogazione n. 5-04501, svolta il 31 marzo 2011, nonché del proprio ordine del giorno n. 9/4357-A/133, accolto dal Governo. Invece, sebbene la Commissione paritetica Stato-Regione Friuli-Venezia Giulia abbia avviato, lo scorso mese di maggio, ulteriori approfondimenti, anche alla luce delle disposizioni contenute nella bozza di decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale regionale, sembra che si sia determinata una situazione di stallo, in quanto la Ragioneria generale dello Stato starebbe ancora effettuando le proprie valutazioni di ordine contabile.
  Nel rilevare come il Sottosegretario abbia omesso di fornire qualche chiarimento in merito agli sviluppi del procedimento di competenza della Ragioneria generale dello Stato, invita il Governo ad attivarsi con maggiore impegno, affinché sia data soluzione in tempi brevi all'annosa Pag. 118questione del trasferimento della proprietà del compendio del castello di Udine all'Amministrazione comunale.

  Marco CAUSI (PD), con riferimento alla questione oggetto dell'interrogazione Strizzolo n. 5-07004, osserva come la normativa vigente presenti in merito una lacuna, in quanto prevede, nel caso di demaniali immobili locati, che l'ente locale possa conseguirne la proprietà, versando, tuttavia, allo Stato il canone di locazione in essere. In proposito, prospetta, quindi, l'opportunità di verificare se possa essere superata in via amministrativa la contraddizione nella quale si incorrerebbe se si applicasse la predetta normativa anche alle ipotesi in cui locatario dell'immobile sia lo stesso ente locale beneficiario del trasferimento.

5-07005 Barbato e Messina: Revisione delle aliquote del prelievo erariale unico sulle giocate degli apparecchi da gioco lecito.

  Ignazio MESSINA (IdV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Ignazio MESSINA (IdV), nel ringraziare il Sottosegretario, rileva, tuttavia, come, per l'ennesima volta, la risposta fornita dal Governo eluda il quesito fondamentale posto dall'interrogazione, la quale chiedeva di sapere se saranno riconosciuti rimborsi ai concessionari dei giochi per le somme da questi versati all'erario a titolo di PREU.
  Considera, infatti, scandaloso che, nell'attuale, difficilissima fase della finanza pubblica, si riconosca un rimborso di centinaia di milioni di euro ai concessionari per il solo fatto di aver adeguato, in ottemperanza alla normativa in materia, gli apparecchi da gioco alla nuova tecnologia per il collegamento in rete degli stessi apparecchi.
  Tale rimborso risulta tanto più inopportuno, laddove si consideri che i predetti concessionari realizzano annualmente enormi utili grazie alle concessioni loro attribuite e che è ancora pendente il contenzioso per l'irrogazione di ingenti sanzioni pecuniarie nei confronti di tali soggetti, a fronte delle gravi irregolarità rilevate dalla Corte dei conti nel collegamento in rete dei congegni da gioco. A ciò deve aggiungersi la circostanza che uno dei principali concessionari destinatari dei predetti rimborsi, la società BPlus, appare coinvolta in vicende quantomeno oscure, essendo riconducibile al signor Francesco Corallo, nei cui confronti la magistratura milanese ha emesso un mandato di cattura per associazione a delinquere, e che risulta al momento latitante.
  Ritiene pertanto che i cittadini italiani, colpiti dalle pesantissime conseguenze della grave crisi economica, difficilmente potranno comprendere la scelta di impiegare ingenti risorse pubbliche in favore dei concessionari dei giochi.
  Sottolinea, quindi, come il Governo non appaia in grado di far fronte a tale drammatica situazione del Paese, come confermano le preoccupanti dichiarazioni del Presidente del Consiglio, il quale, a fronte di una caduta delle entrate tributarie derivanti dall'IVA di circa 3,5 miliardi di euro, dovuta evidentemente ad una drastica riduzione dei consumi, ha dichiarato che, per far fronte a tali minori entrate, si dovrà procedere ad un ulteriore incremento dell'aliquota IVA, evidentemente senza comprendere che tale inasprimento dell'imposizione indiretta comporterà una nuova, ancora più grave, contrazione dei consumi.

  Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.

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RISOLUZIONI

  Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 14.

7-00829 Della Vedova: Revisione del regime tributario doganale degli oli vegetali.
(Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

  Aldo DI BIAGIO (FLpTP) illustra la risoluzione, di cui è cofirmatario, rilevando, preliminarmente, come uno dei settori attualmente più competitivi, e di certo più ambiziosi, dell'economia italiana – cioè il comparto attivo nella produzione di energia elettrica da oli vegetali, materia prima non reperibile in Italia – sia attualmente condizionato da una normativa confusa e ingessata.
  Infatti, sotto il profilo dell'imposizione fiscale e del sistema di pressione doganale dei prodotti impiegati, il comparto produttivo degli oli vegetali e dei relativi sottoprodotti appare penalizzato da una regolamentazione disordinata relativamente ai dazi di importazione e alle accise.
  Avendo riguardo, in primo luogo, al diritto dell'Unione europea, il codice doganale comunitario – che riunisce le norme, i regimi e le procedure applicabili alle merci oggetto di scambi tra la Comunità europea (CE) ed i Paesi terzi – riconosce un trattamento tariffario agevolato in caso di «destinazione particolare» della merce oggetto di scambio, con riferimento a una nomenclatura nota come «nomenclatura combinata», basata sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, al fine di garantire una specifica definizione ai prodotti ed una adeguata configurazione daziaria.
  A partire dagli anni Settanta, la Comunità Europea ha definito un sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) avente in origine l'obiettivo di accordare specifiche preferenze commerciali a tutti i Paesi in via di sviluppo: attualmente il SPG dell'Unione europea prevede specifiche riduzioni dei dazi doganali ai Paesi in via di sviluppo per determinati prodotti importati nel mercato europeo, al fine di supportare l'integrazione dei Paesi destinatari delle agevolazioni nelle dinamiche del commercio internazionale, consentendone nel contempo lo sviluppo socio-economico.
  Sottolinea quindi come, ai fini del più adeguato trattamento tariffario della merce oggetto di scambio, possa essere maggiormente valida una coerente classificazione della stessa in relazione alla sua natura, alla sua origine e al suo impiego.
  Malgrado la suddetta configurazione specifica, per quanto riguarda l'individuazione della «destinazione» produttiva di tali prodotti all'impiego nella produzione energetica, le disposizioni non appaiono, tuttavia, completamente chiare in merito alla possibilità che essi rientrino o meno nelle fattispecie agevolate.
  La suddetta mancanza di chiarezza trae origine dalla definizione contenuta nella tabella dei dazi riguardo agli oli vegetali, laddove si fa riferimento a oli «anche raffinati ma non modificati chimicamente», la quale crea un dubbio interpretativo sulla reale configurazione del prodotto e sul suo utilizzo, con la conseguenza dell'applicazione di aliquote daziarie non congruenti con la finalità dell'importazione del prodotto.
  Rileva, inoltre, come gli oli vegetali e i loro sottoprodotti, ai fini dell'impiego nella produzione energetica, debbano essere sottoposti a processi diversi dalla raffinazione, dunque non rientranti nella classificazione di cui alla tabella dei dazi. In molti casi, il processo al quale tali prodotti devono necessariamente essere sottoposti è quello di esterificazione, che ne modifica l'acidità ai fini dell'impiego. Tuttavia tale Pag. 120processo consiste nella semplice aggiunta di un 3 per cento di glicerina, prodotto non derivato dal petrolio, che non consente in alcun modo un'equiparazione del prodotto finale ad un olio minerale o combustibile fossile e, dunque, non giustifica la mancata inclusione nelle tariffazioni agevolate.
  Esprime dubbi, pertanto, circa la sussistenza stessa di dazi sulle importazioni italiane di oli vegetali destinati alla produzione energetica. Infatti, l'attuale disciplina sembra non essere in linea con le esigenze economiche e produttive dell'intero comparto in Italia, anche in considerazione del fatto che il riconoscimento del dazio su un prodotto, la cui produzione non è riscontrabile nel mercato interno, risulterebbe anche contraddittoria rispetto alla finalità originaria del sistema daziario, che, nel caso di specie, si configurerebbe non come una tutela del mercato italiano, ma come un ostacolo immotivato.
  Invece, sul versante della pressione fiscale italiana sulla materia prima, il decreto legislativo n. 504 del 1995 riconosce specifiche aliquote distinte per prodotti.
  Per gli oli vegetali, utilizzati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica in impianti obbligati alla denuncia di attivazione, il decreto legislativo n. 26 del 2007, attuazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici, e il suddetto decreto legislativo n. 504 del 1995 hanno previsto l'esenzione dal pagamento dell'accisa, limitata anche in questo caso agli oli classificati nei codici da NC 1507 a NC 1515, ossia gli oli non modificati chimicamente.
  La menzionata esenzione è nuovamente esclusa per gli oli vegetali delle voci NC 1516, 1517 e 1518, sottoposti a trasformazioni di natura diversa dalla raffinazione (quali idrogenazione, esterificazione, o altre).
  Inoltre, ritiene opportuno evidenziare che, ai fini della classificazione di fonti rinnovabili per l'alimentazione di un impianto di produzione energetica e il conseguente accesso ai meccanismi incentivanti da parte del GSE, la trasformazione cui gli oli vegetali possono essere sottoposti deve essere inferiore al 5 per cento, lasciando quindi integro il 95 per cento del prodotto originario. Considera quindi paradossale che, con tale configurazione, il GSE riconosca questi prodotti come fonte rinnovabile, mentre lo Stato li sottopone ad accisa, alla stregua di un olio minerale o combustibile fossile, rilevando come la citata configurazione degli oli vegetali nelle previsioni tariffarie comuni, che di fatto li equipara ad ogni altro prodotto energetico, appaia anche ingiustificata, oltre che deleteria per la sopravvivenza di un comparto innovativo e ricco di potenzialità.
  In tale contesto, la risoluzione impegna il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa anche di natura normativa finalizzata a rettificare, nel settore della produzione energetica da oli vegetali, il quadro suindicato, al fine di rendere coerente le previsioni tariffarie doganali e fiscali sugli oli vegetali e loro sottoprodotti, con le specificità del settore, i limiti produttivi del Paese, e le particolari tecniche di lavorazione delle materie prime.
  Inoltre, l'atto di indirizzo impegna il Governo a valutare l'opportunità di avviare ogni opportuno ed utile confronto in sede europea volto ad apportare le rettifiche – di cui in premessa – al sistema di configurazione della merce ai fini del riconoscimento del dazio applicabile.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI rileva, preliminarmente, come il trattamento diversificato degli oli vegetali utilizzati per la produzione di energia elettrica sia riconducibile a una specifica ratio, avendo riguardo alla quale il legislatore nazionale ha statuito, all'articolo 21, comma 9, del decreto legislativo n. 504 del 1995, che i prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A allegata al predetto decreto legislativo.
  Conseguentemente, poiché le aliquote di accisa ivi previste per i singoli prodotti sono rispondenti al potenziale inquinante degli stessi, il legislatore ha previsto, con Pag. 121riguardo agli oli vegetali non modificati chimicamente, l'esenzione dall'accisa, al fine di garantire che gli stessi non siano tassati per equivalenza nella stessa misura del gasolio.
  Gli oli vegetali non modificati chimicamente, ricadenti nei codici NC da 107 a 1515, ben possono aver subito trattamenti semplici; tuttavia, questi ultimi, tra i quali si ricomprendono i processi di raffinazione aventi scarsa incidenza sulla variazione della composizione, non alterano la composizione acidica.
  Verosimilmente, tali prodotti presentano un contenuto positivo in termini di emissioni clima-alteranti, che ne giustifica l'esenzione dall'accisa.
  Per quel che riguarda, invece, gli oli vegetali che hanno subito trasformazioni chimiche sostanziali, quali quelle conseguenti a processi di idrogenazione, esterificazione e interesterificazione, classificati nei codici NC da 1516 a 1518, non essendo contemplato il predetto specifico trattamento tributario, si applica l'aliquota di accisa ridotta prevista per il carburante equivalente nel particolare impiego.
  Proprio il processo di esterificazione, ossia l'aggiunta di glicerina in basse percentuali, cui si fa riferimento nell'atto di indirizzo, comporta la formazione di prodotti modificati chimicamente, giustificandosi, in tal modo, l'assimilazione dei cennati oli vegetali ai prodotti energetici ai fini del trattamento tributario applicabile.
  Dichiara, quindi, di potere esprimere una valutazione favorevole sulla risoluzione in discussione, purché i presentatori accettino di riformulare il primo impegno, segnatamente sostituendo le parole: «ad adottare» con le parole: «a valutare l'opportunità di adottare».

  Aldo DI BIAGIO (FLpTP), pur ringraziando il Sottosegretario per l'attenzione dimostrata, ribadisce l'importanza di dare soluzione alla questione segnalata dall'atto di sindacato ispettivo, ritenendo paradossale che il Governo giustifichi, a fini tributari, l'assimilazione degli oli vegetali ai prodotti energetici in base a considerazioni di politica ambientale, che non risultano, invece, pertinenti nel caso di specie.
  Nel ribadire l'appoggio del suo gruppo al Governo, ritiene quindi necessario sollecitare l'Esecutivo a compiere un'ulteriore riflessione sulla questione, dando risposte concrete a tutte le imprese del settore che, soprattutto nell'attuale difficile congiuntura, devono essere messe nelle condizioni di svolgere la propria attività, senza eccessivi vincoli di carattere burocratico o fiscale.
  In tale contesto suggerisce l'opportunità di procedere all'audizione di tali operatori, in modo da sostenere con ancora maggior forza le ragioni dell'intervento richiesto dalla risoluzione.

  Gianfranco CONTE, presidente, suggerisce al deputato Di Biagio di riformulare la risoluzione nel senso indicato dal Sottosegretario, al fine di favorirne l'approvazione nella stessa seduta odierna, ritenendo più produttivo che le categorie interessate avviino, se lo ritengano, un'interlocuzione diretta con il Governo sulle problematiche affrontate dall'atto di indirizzo.

  Aldo DI BIAGIO (FLpTP) accoglie il suggerimento del Presidente, riformulando l'atto di indirizzo nel senso indicato dal Sottosegretario (vedi allegato 6).

  La Commissione approva la risoluzione, come riformulata dai presentatori, che assume il n. 8-00180.

7-00881 Fugatti: Sospensione dei versamenti tributari e moratoria dei pagamenti relativi a mutui e finanziamenti nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
(Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

  Fabio RAINIERI (LNP) illustra brevemente la risoluzione, di cui è cofirmatario, Pag. 122sottolineando, innanzitutto, come i presentatori intendano impegnare il Governo ad aprire, in tempi rapidissimi, un tavolo di confronto con l'ABI, al fine di prevedere una moratoria dei mutui e dei finanziamenti per almeno un anno, sia per le imprese, sia per i privati colpiti dagli eventi sismici susseguitisi, a partire dal 20 maggio scorso, in Emilia Romagna ma anche in parte della Lombardia e del Veneto.
  È, infatti, di fondamentale importanza che il Governo e le banche diano un concreto segnale di vicinanza sia alle migliaia di sfollati, che hanno subito la perdita della propria abitazione e dei propri averi, sia alle numerosissime imprese che non possono proseguire le proprie attività, e che necessitano di interventi atti a consentire di disporre di risorse finanziarie fresche, per riprendere la produzione ed affrontare i costi di una dura ricostruzione.
  Inoltre, la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative, anche normative, affinché l'IRPEF pagata dalle popolazioni colpite possa essere, in via eccezionale, versata alla Regione Emilia Romagna, per il finanziamento dell'emergenza e della ricostruzione, nonché a prevedere, per le popolazioni colpite, la sospensione per almeno un anno degli adempimenti e dei versamenti tributari e previdenziali.

  Antonio PEPE (PdL) ritiene che l'atto di indirizzo in discussione sia da valutare positivamente, in quanto volto ad alleviare la condizione di grave disagio nella quale si trovano le famiglie e le imprese dell'Emilia Romagna, le quali hanno visto cadere, con le case e i capannoni industriali, anche le proprie speranze per il futuro.
  Rileva, in particolare, come l'iniziativa di introdurre una moratoria dei mutui e dei finanziamenti per almeno un anno, sia per le imprese, sia per i privati, abbia già trovato attuazione in passato, e come essa possa effettivamente aiutare le popolazioni dell'Emilia Romagna a superare l'attuale momento di estrema difficoltà.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI ritiene condivisibile lo spirito dell'atto di indirizzo, ritenendo tuttavia necessario esprimere alcuni rilievi sulla formulazione della risoluzione.
  In primo luogo rileva, relativamente al primo paragrafo degli impegni, come il Governo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno scorso, abbia già disposto, per i soggetti ubicati colpiti dal sisma nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la sospensione, fino al 30 settembre 2012, dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

  Fabio RAINIERI (LNP), con riferimento alle considerazioni espresse dal Sottosegretario, rileva come la predetta sospensione dei termini tributari valga solo fino al prossimo mese di settembre, laddove è invece indispensabile prevedere una sospensione di almeno un anno.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI comprende l'esigenza evidenziata dal deputato Rainieri, considerando comunque necessario riformulare il primo impegno della risoluzione nel senso di far riferimento al prolungamento, per almeno un anno, della sospensione già disposta dal Governo; a tale riguardo rileva comunque come il prolungamento della proroga oltre il 31 dicembre 2012 dovrà essere disposto con norma primaria.
  Segnala inoltre come con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze potranno essere individuati altri comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, relativamente ai quali trova applicazione la predetta sospensione dei termini.
  Per quanto riguarda invece il terzo paragrafo degli impegni, evidenzia come esso appaia contraddittorio rispetto all'appena citato primo paragrafo, in quanto, in presenza di una sospensione dei versamenti tributari, non si comprende come l'IRPEF versata dalle popolazioni colpite possa essere versata, in via eccezionale, Pag. 123alla Regione Emilia Romagna: ritiene pertanto opportuno sopprimere tale paragrafo, nonché l'ultima parte delle premesse, laddove si fa riferimento a tale possibilità di versamento alla regione stessa.
  Ricorda, in ogni caso, come il tema dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni in merito al finanziamento degli oneri per gli interventi emergenziali adottati nelle zone colpite da calamità naturali sia oggetto, in termini generali, delle disposizioni del decreto-legge n. 59 del 2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile, attualmente all'esame, in sede referente, presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Ambiente.

  Gianfranco CONTE, presidente, suggerisce al deputato Rainieri di riformulare la risoluzione nei termini indicati dal Sottosegretario, così da favorire l'approvazione, nella stessa seduta odierna, dell'atto di indirizzo.

  Fabio RAINIERI (LNP) accogliendo i rilievi del Sottosegretario, riformula l'atto di indirizzo nel senso indicato (vedi allegato 7).
  Sottolinea inoltre come sia necessario verificare con attenzione l'elenco nel quale sono inseriti i comuni, colpiti dal sisma, che potranno godere delle misure agevolative e di sostegno previste in tali casi, ritenendo necessario vigilare affinché non si verifichino, come già accaduto in altri analoghi casi, distorsioni nella distribuzione delle risorse pubbliche.

  Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che la questione da ultimo segnalata dal deputato Rainieri non rientri negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, e non possa essere affrontata con l'atto di indirizzo in discussione.

  La Commissione approva la risoluzione, come riformulata dai presentatori, che assume il n. 8-00179.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.
C. 4149 Comaroli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2011.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, con le audizioni del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, e del Direttore dell'Agenzia del demanio, svoltesi, rispettivamente, il 15 e il 22 maggio scorso, si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in esame.
  Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare, e propone, concorde la Commissione, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di lunedì 11 giugno prossimo.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 14.30.

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DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.
C. 5203 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianfranco CONTE, presidente, segnala preliminarmente come l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, dovrebbe luogo dalla seduta di lunedì 11 giugno prossimo, e come pertanto, in tale prospettiva, la Commissione dovrà esprimere il parere su di esso entro la seduta di domani.

  Marco CAUSI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e VIII Ambiente, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 5203, di conversione del decreto-legge n. 59 del 2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.
  Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che si compone di 4 articoli, l'articolo 1, comma 1, lettera a), riafferma l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle competenze, eventualmente delegabili al Ministro dell'interno ovvero al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, in materia di promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni statali e locali e di ogni altra istituzione pubblica e privata sul territorio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile.
  La lettera b) del comma 1, novellando l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, specifica, ai fini dell'attività di protezione civile, la tipologia degli eventi calamitosi naturali e connessi con l'attività dell'uomo, le cui caratteristiche richiedono interventi immediati e l'impiego di mezzi e poteri straordinari, che deve essere limitato e predefinito nel tempo.
  La lettera c), ai numeri 1) e 2), sostituisce il comma 1 ed introduce il comma 1-bis dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, prevedendo alcune rilevanti novità in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza.
  In dettaglio, il nuovo comma 1 introduce la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza anche «nell'imminenza» del verificarsi degli eventi calamitosi; inoltre si prevede che sulla deliberazione deve essere acquisita l'intesa con le regioni territorialmente interessate e che la deliberazione medesima deve indicare l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria per il coordinamento degli interventi successivi alla scadenza dello stato di emergenza.
  Il nuovo comma 1-bis stabilisce una durata ordinaria della dichiarazione dello stato di emergenza che non potrà, di regola, superare i sessanta giorni; si prevede altresì che uno stato di emergenza, già dichiarato, potrà essere prorogato o rinnovato, di regola, una sola volta – previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri – per non più di quaranta giorni, superati i quali la gestione dell'emergenza dovrà essere affidata all'amministrazione competente in via ordinaria.
  I numeri da 3) a 7) della lettera c), novellando i commi da 2 a 4 dell'articolo 5 della legge n. 225, introducono alcune sostanziali modifiche alla disciplina relativa all'emanazione delle ordinanze di protezione civile.
  In dettaglio, il numero 3) attribuisce il predetto potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della protezione civile, stabilendo che tale potere, in deroga alla normativa vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, deve comunque essere esercitato nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza.
  Sono, altresì, previsti limiti al contenuto delle ordinanze, che possono disporre esclusivamente in ordine all'organizzazione degli interventi di soccorso e di Pag. 125assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, nonché di quelli strettamente indispensabili alle prime necessità e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo finalizzate. Si sancisce altresì che per l'emanazione delle ordinanze da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile è necessario acquisire l'intesa delle regioni territorialmente interessate.
  Il numero 4), inserendo un nuovo comma 2-bis all'articolo 5 della legge n. 225, dispone che le ordinanze vengano trasmesse, per informazione, al Ministro dell'interno ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Le ordinanze emanate entro i primi venti giorni dall'evento sono immediatamente efficaci, ma sono trasmesse anche al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che dovrà comunicare gli esiti della verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti correttivi. Successivamente al ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza, l'emanazione delle ordinanze necessita invece del previo concerto del MEF limitatamente ai profili finanziari.
  Il numero 5) abroga il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 225, che disciplinava l'emanazione di ordinanze finalizzate a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose e che erano emanate principalmente per garantire il progressivo rientro in situazioni ordinarie consentendo la conclusione degli interventi affidati al commissario delegato e il progressivo affiancamento degli enti locali nella riacquisizione delle rispettive competenze.
  Il numero 6) precisa che il Capo del Dipartimento della Protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di protezione civile, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Inoltre si specifica che nelle citate ordinanze dovranno essere individuati i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, e che tali soggetti sono identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni.
  Rimane ferma la possibilità, per il Capo del Dipartimento, di avvalersi di commissari delegati, per i quali il provvedimento di delega dovrà specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del relativo esercizio. In tale contesto si chiarisce che le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza e che i provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze vengano sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.
  Il numero 7) introduce tre nuovi commi nel già citato articolo 5 della legge n. 225.
  Il nuovo comma 4-bis stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, non è previsto alcun compenso sia per il Capo del Dipartimento della protezione civile sia per i commissari delegati qualora tali ultimi siano nominati tra soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Qualora, invece, si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di protezione civile, si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di tetto all'ammontare delle retribuzioni pubbliche; il compenso è, inoltre commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico.
  Il nuovo comma 4-ter prevede che, almeno dieci giorni dalla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza emanata di concerto con il MEF, disciplina il passaggio all'amministrazione ordinaria competente a coordinare gli interventi che si rendono necessari successivamente alla scadenza dello stato di emergenza. In tale ambito si dispone che, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, sulla base di tale ordinanza, possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, disposizioni derogatorie a Pag. 126quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.
  Il comma nuovo 4-quater reca ulteriori disposizioni volte a definire il passaggio all'amministrazione ordinaria, prevedendo che nell'apposita ordinanza prevista dal comma 4-ter possa essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui deve essere intestata la contabilità speciale aperta per l'emergenza in atto per un periodo di tempo determinato per il completamento degli interventi adottati ai sensi delle ordinanze di protezione civile. Per gli ulteriori interventi da adottare con le procedure ordinarie di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, si dispone che tali risorse vengano trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente o, se si tratta di un'altra amministrazione, vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
  Il numero 8) modifica il comma 5-bis dell'articolo 5 della legge n. 225, relativo all'obbligo di rendiconto da parte dei Commissari delegati delle entrate e delle spese riguardanti l'intervento delegato, stabilendo che tale rendicontazione sia corredata anche degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti in sede di controllo sui provvedimenti commissariali e venga trasmessa, per conoscenza anche al Dipartimento per la protezione civile e al Ministero dell'Interno.
  Inoltre si prevede che la rendicontazione degli interventi delegati di cui al medesimo comma 5-bis si applichi anche ai casi contemplati dal nuovo comma 4-quater dell'articolo 5, cioè alle ipotesi in cui gli interventi vengano proseguiti, successivamente alla scadenza del termine dello stato di emergenza, dall'amministrazione pubblica competente.
  Per quanto riguarda gli aspetti rientranti nei profili di interesse della Commissione Finanze, segnala i numeri 9 e 10 della lettera c), i quali modificano, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale in materia, le disposizioni sul finanziamento degli oneri connessi agli interventi per eventi calamitosi.
  In particolare, il numero 9), sostituendo il comma 5-quater dell'articolo 5 della legge n. 225, prevede che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, sia nella facoltà della Regione di elevare la misura dell'imposta regionale della benzina per autotrazione.
  La previgente formulazione della disposizione prevedeva invece che, in caso di insufficienza delle disponibilità di bilancio della Regione interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della stessa fosse autorizzato a deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla Regione, nonché ad elevare l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione fino ad un massimo di 5 centesimi al litro.
  Il numero 10), sostituendo il comma 5-quinquies del predetto articolo 5, prevede, al primo periodo, che per far fronte agli oneri connessi agli interventi per gli eventi calamitosi debbano essere prioritariamente utilizzate le risorse statali del Fondo nazionale della protezione civile, laddove la previgente disposizione stabiliva che si procedeva all'utilizzo del Fondo solo qualora non fossero sufficienti gli incrementi dei tributi, delle addizionali e delle aliquote regionali disposti ai sensi del comma 5-quater.
  Ai sensi dei periodi dal secondo al quinto, qualora si debba ricorrere all'utilizzo anche del Fondo di riserva per le spese impreviste, occorre contestualmente disporre il reintegro di quest'ultimo, mediante riduzioni (deliberate in Consiglio dei Ministri e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) delle voci di spesa riportate in un elenco allegato al decreto-legge, nonché mediante aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e di quella sul gasolio usato come carburante, disposto con delibera del Consiglio dei Ministri e con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane.
  In merito alla formulazione del quarto periodo, segnala l'opportunità di specificare Pag. 127che alla reintegrazione del Fondo per le spese impreviste mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti si provvede solo qualora la prima modalità di reintegro mediante riduzione delle voci di spesa riportate nell'allegato non risulti adeguata ad assicurare il pieno ripiano del Fondo.
  Il tale contesto il terzo periodo precisa che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione della riduzione di spesa complessiva e delle voci di spesa interessate siano anche modificati gli obiettivi del Patto di stabilità interno per garantire la neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.
  Il sesto periodo, analogamente alla previgente formulazione, che con le medesime modalità si dovrà provvedere altresì agli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi previsti dal comma 5-ter dell'articolo 5 della legge n. 225.
  La principale innovazione di tale meccanismo di finanziamento rispetto alla previgente normativa riguarda il fatto che è eliminato l'obbligo, per le Regioni interessate da eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, di attingere preventivamente a risorse proprie, derivanti anche dall'aumento del prelievo tributario sul territorio previsto dalla previgente formulazione del comma 5-quater, e solo successivamente ad utilizzare i predetti fondi statali.
  Il settimo periodo prevede altresì che con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse finanziarie conseguite con riduzione delle voci di spesa ovvero con aumento dell'aliquota di accisa sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.
  Come accennato in precedenza, le modifiche recate dagli appena descritti numeri 9) e 10) recepiscono la sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5-quater e del primo periodo del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225, nella previgente formulazione, in quanto le predette disposizioni, imponendo alle Regioni di deliberare aumenti fiscali per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile, ledono l'autonomia di entrata e di spesa delle stesse, poiché obbligano le Regioni medesime ad utilizzare le proprie entrate a favore di organismi statali (Servizio nazionale di protezione civile), per l'esercizio di compiti istituzionali di questi ultimi, corrispondenti a loro specifiche competenze fissate nella legislazione vigente. La richiamata sentenza ha inoltre dichiarato l'incostituzionalità del predetto comma 5-quater, in quanto esso autorizza il Presidente della Regione a deliberare gli aumenti fiscali, ponendosi in contrasto sia con l'articolo 23 della Costituzione, sotto il profilo della violazione della riserva di legge in materia tributaria, sia con l'articolo 123 della Costituzione, sotto il profilo della lesione dell'autonomia statutaria regionale nell'individuare con norma statale l'organo della Regione titolare di determinate funzioni.
  Il numero 11) della lettera c) introduce un nuovo comma 5-septies nell'articolo 5 della legge n. 225, relativo al pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, prevedendo che tale pagamento sia effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine si specifica che con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il MEF, sia effettuata una ricognizione dei mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonché siano individuare le relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del MEF ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Conseguentemente le relative risorse giacenti in tesoreria sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno essere integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato Pag. 128di previsione del MEF, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi.
  La lettera d) del comma 1 chiarisce le competenze del prefetto in materia di emergenze di protezione civile, prevedendo che, al verificarsi degli eventi calamitosi, il prefetto informi anche il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, in raccordo con la regione, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati, ed operi, oltre che come delegato del Presidente del Consiglio dei ministri anche, per delega di quest'ultimo, quale delegato del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio.
  La lettera e), oltre ad una modifica di carattere formale al comma 1 dell'articolo 15 della più volte citata legge n. 225, specifica ulteriormente, al comma 3 di tale articolo, i compiti attribuiti ai sindaci nel momento in cui sono chiamati a fronteggiare l'emergenza nell'ambito del proprio territorio comunale, precisando che essi assumono la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso.
  Il comma 2 dell'articolo 1 inserendo un nuovo comma 2-bis nell'articolo 7 della legge n. 353 del 2000 – Legge quadro in materia di incendi boschivi, dispone il trasferimento della flotta aerea della Protezione civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, mantenendo invece il centro operativo aereo unificato (COAU) rimane alle dipendenze della Protezione civile.
  I tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovranno essere definiti con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La disposizione specifica che restano fermi i contratti in essere relativi alla flotta aerea in uso al Dipartimento della Protezione civile e che ai corrispondenti oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale ha stanziato 64 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile, facendovi fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'IRPEF.
  Il comma 3, modificando il comma 2-septies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, estende il cosiddetto «silenzio assenso» in merito al controllo della Corte dei conti sugli provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, stabilendo che tali atti (già esecutivi oltre il termine di 7 giorni) diventano efficaci qualora la Corte non si esprima nel termine previsto di 7 giorni.
  Il comma 4 abroga il comma 2 dell'articolo 15, del decreto-legge n. 195 del 2009, che prevedeva la definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei livelli minimi di organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta la gestione del sistema di allertamento nazionale: in forza di tale abrogazione, tale competenza rimane nell'autonomia delle regioni e degli enti locali.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala inoltre l'articolo 2, il quale ripropone, ampliandole, le disposizioni in materia di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati previste dall'articolo 52 del disegno di legge finanziaria per il 2007, successivamente soppresso nel corso dell'esame parlamentare, a sua volta analoga ad altre proposte presentate in precedenza ma mai divenute legge.
  In particolare, il comma 1, indica le finalità della norma, la quale si propone di consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da Pag. 129calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati e di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali.
  Per tali finalità, si prevede la possibilità di estendere ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati.
  Il comma 2 demanda ad un regolamento di delegificazione, da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la definizione di modalità e termini per l'attuazione del comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il medesimo comma 2 specifica alcuni criteri cui deve informarsi il predetto regolamento:
   a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;
   b) esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati;
   c) «incentivazioni di natura fiscale», nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all'imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato;
   d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

  In merito alle predette previsioni evidenzia, in linea generale, come il tema, molto delicato, dell'introduzione di un sistema di copertura assicurativa per i rischi catastrofali dei fabbricati, sia affrontato dall'articolo 2 in termini piuttosto affrettati, laddove sarebbe invece necessario compiere in materia ulteriori approfondimenti, ad esempio attraverso alcune audizioni dei soggetti potenzialmente coinvolti da tale meccanismo, che, tuttavia, la ristrettezza dei tempi di esame a disposizione inibisce di svolgere. Pertanto, considererebbe preferibile che la questione fosse oggetto di un più meditato intervento legislativo, che dovrebbe vedere necessariamente il coinvolgimento organico della Commissione Finanze, per i rilevantissimi aspetti di carattere assicurativo.
  Per quanto riguarda, più in dettaglio, la formulazione del comma 2, evidenzia inoltre come i criteri da esso indicati siano formulati in modo generico e come occorra prevedere il coordinamento del regolamento di delegificazione ivi previsto con la normativa già vigente in materia assicurativa.
  In tale ambito appare soprattutto indefinito l'aspetto, di rilievo evidentemente cruciale, circa il carattere o meno volontario dell'assicurazione e circa l'esclusione dell'intervento statale per i danni subiti dai fabbricati, tenuto conto delle differenziazioni che si verrebbero a determinare tra immobili coperti dalla predetta polizza assicurativa e immobili non coperti dalla stessa.
  Con specifico riferimento alla lettera c), segnala l'inopportunità di demandare ad una fonte di rango primario (quale il regolamento) la definizione di aspetti dell'obbligazione tributaria che incidono sul quantum della prestazione, come, appunto, la deducibilità dei premi assicurativi.
  Inoltre sottolinea la sostanziale indeterminatezza delle predette, non meglio identificate, «incentivazioni fiscali», in particolare chiarendo se si intenda introdurre nuovi incentivi, rimodulare gli attuali incentivi, ovvero introdurre misure di semplificazione per i contribuenti, atteso il vincolo costituito dalla previsione di invarianza del gettito.
  Ulteriormente, sottolinea l'esigenza di coordinare tale previsione con l'ordinamento tributario vigente, il quale prevede già, per alcune tipologie di polizze assicurative, la detraibilità o la deducibilità del Pag. 130premio dalle imposte sui redditi, ad esempio nel caso di premi relativi ad assicurazioni sulla vita o sugli infortuni, in presenza di specifiche condizioni di legge.
  Il comma 3 stabilisce che, ai fini della predisposizione del regolamento di cui al comma 2 il Dipartimento della protezione civile è chiamato a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti del nuovo regime assicurativo, in particolare per quanto riguarda:
   la mappatura del territorio in base al grado di rischio (lettera a));
   la stima del numero dei soggetti interessati (lettera b));
   l'entità dei contributi pubblici finora erogati in caso di stato di emergenza (lettera c));
   la simulazione dei premi, suddivisi per tipologia di copertura assicurativa (lettera d)).

  In merito alla formulazione della lettera d) esprime dubbi circa la competenza del Dipartimento della protezione civile ad elaborare simulazione circa l'ammontare dei premi per le diverse tipologie di assicurazioni catastrofali, trattandosi di un'operazione altamente specialistica che richiede specifiche professionalità di carattere assicurativo – attuariale.
  L'articolo 3, comma 1, dispone che restino fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007 e del 6 ottobre 2011 concernenti rispettivamente la dichiarazione di «grande evento» dell'Expo 2015 e del VII incontro mondiale delle famiglie del 2012.
  Il comma 2 autorizza, per ulteriori sei mesi, la gestione operativa della contabilità speciale di alcuni commissari delegati di cui a due ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri relative alla realizzazione del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze ed al completamento del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia. Tali commissari vengono, pertanto, autorizzati, per i predetti sei mesi, a gestire i pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento concernenti le due richiamate infrastrutture.
  Il comma 3 riassegna al Ministero dell'interno le somme non ancora impegnate dai commissari per l'emergenza nomadi nominati tra il 2008 e il 2009. La disposizione sblocca, consentendo il proseguimento degli interventi già programmati a tal fine, i fondi ancora nella disponibilità dei commissari, la cui nomina è stato giudicata illegittima dal Consiglio di Stato.
  Il comma 4 prevede il trasferimento, direttamente alla società creditrice, già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 necessarie per l'acquisto del predetto impianto, quantificate in circa 355 milioni di euro e già trasferite alla regione Campania dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 16 del 2012, esaminato in sede referente dalla Commissione Finanze.
  Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala il secondo periodo del comma, il quale dispone, in considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, che per lo stesso, ai fini fiscali, resti fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 16 del 2012.
  A tale riguardo ricorda che il citato comma 10 dispone, al primo periodo, che ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della suddetta somma, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Il secondo periodo del medesimo comma 10 dispone poi che ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione di cui al primo periodo è esente da imposizione.
  In merito alla formulazione dell'appena descritto secondo periodo, segnala l'opportunità di chiarire la valenza tributaria della previsione, atteso che le somme percepite Pag. 131a titolo di risarcimento possono essere assoggettate a diversi regimi tributari.
  Il comma 5 include il Fondo per lo sviluppo e la coesione tra le voci escluse dal taglio lineare alle dotazioni finanziarie rimodulabili disponibili del bilancio a legislazione vigente disposto dall'articolo 13, comma 1-quinquies, del più volte richiamato decreto-legge n. 16 del 2012.
  L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Suggerisce quindi di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento alla seduta di domani, al fine di consentire ai componenti della Commissione di approfondire compiutamente il contenuto del decreto-legge, nonché per valutare le eventuali modifiche che saranno apportate al testo dalle Commissioni competenti in sede referente.

  Gianfranco CONTE, presidente, condivide pienamente le considerazioni svolte dal deputato Causi, con particolare riferimento a rivedere le previsioni contenute nell'articolo 2.
  A tale riguardo ricorda che l'introduzione di un meccanismo di copertura assicurativa per i danni subiti dagli immobili in caso di catastrofi naturali costituisca oggetto di proposte normative da almeno un quindicennio, rilevando come tale problematica risulti particolarmente complessa e delicata, e debba pertanto essere affrontata con la massima attenzione, anche in considerazione del fatto che l'estrema diversità tra le varie zone del territorio italiano renda molto difficile definire il costo delle relative polizze assicurative senza determinare gravi sperequazioni in danno di talune aree.
  In tale contesto, suggerisce al relatore di inserire, nella proposta di parere che si è riservato di formulare, una condizione che suggerisca di espungere dal testo l'articolo 2, rinviando tale tematica ad un diverso, più specifico intervento legislativo.

  Marco CAUSI (PD), relatore, concorda con le osservazioni del Presidente, riservandosi di formulare una compiuta proposta di parere.

  Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 6 giugno 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

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