CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 giugno 2012
661.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 7 GIUGNO 2012

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 59/2012: Disposizioni urgenti in materia per il riordino della Protezione civile.
C. 5203 Governo.

(Parere alle Commissioni I e VIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Massimo VANNUCCI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), numeri da 1 a 8, recante funzioni e poteri in materia di protezione civile, con riferimento alla norma che disciplina il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria e l'utilizzo della contabilità speciale aperta per l'emergenza, ritiene che andrebbe chiarito se, in caso di riversamento alle regioni delle somme residue nella predetta contabilità, la spendibilità di tali somme possa trovare limiti nei Pag. 99vincoli di spesa del patto di stabilità interno. Andrebbe inoltre acquisita una conferma circa la compatibilità con l'ordinamento comunitario della disposizione che prevede la deroga alla vigente disciplina in materia di affidamento dei lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi. Ciò al fine di evitare l'applicazione di eventuali sanzioni. Infine, in merito agli aspetti procedurali, segnala che – in base al testo in esame – non è più richiesto il concerto del Ministro dell'economia per le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile emanate entro il ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Andrebbe valutato se la nuova procedura prevista in sostituzione del concerto sia idonea a garantire un efficace controllo sui profili contabili. Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), numeri da 9 a 11, recante meccanismo di finanziamento delle emergenze, osserva che il testo in esame delinea un meccanismo di reintegrazione del Fondo di riserva per le spese impreviste basato su due possibili fonti di finanziamento: la riduzione delle voci di spesa indicate in apposito elenco; l'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti «in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva». Poiché il testo e la relazione tecnica non precisano le modalità attuative di tale meccanismo finanziario, ritiene che andrebbe chiarito in quale misura e in presenza di quali condizioni dovrebbe essere attivata l'una e l'altra fonte di finanziamento. Infatti non appare univoca la portata applicativa delle previsione che fa riferimento a più fonti di finanziamento «in combinazione». Inoltre il ricorso all'incremento delle accise dovrebbe risultare, sulla base di quanto indicato dal testo, idoneo a reintegrare completamente il Fondo di riserva (senza quindi richiedere l'intervento delle riduzioni di spesa sopra indicate), mentre il tenore delle norme lascerebbe intendere che le due forme di finanziamento debbano essere attivate contestualmente. Rileva, inoltre, che la procedura per la reintegrazione del Fondo prevede, da una parte, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione delle voci di spesa e dell'ammontare complessivo delle riduzioni, dall'altra, una deliberazione del Consiglio dei Ministri ed un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane per la determinazione della misura dell'incremento delle accise sui carburanti. Fa presente che tali procedure non prevedono la predisposizione di una relazione tecnica e non contemplano, quindi, una verifica parlamentare della corrispondenza – con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica – fra spese sostenute e risparmi conseguiti. Andrebbe quindi chiarito quale sia la procedura per la verifica della predetta corrispondenza sui tre saldi di finanza pubblica. Per quanto riguarda l'elenco delle voci di spesa assoggettabili a riduzione, osserva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa l'entità dei potenziali risparmi complessivi conseguibili a valere sulle spese elencate, anche in relazione alla natura e alla finalità delle stesse, mediante la diminuzione delle spese autorizzate. Sarebbe utile disporre di un'indicazione, almeno di massima, di tali possibili risparmi, con la specificazione della valenza degli stessi sui tre saldi di finanza pubblica. Dal punto di vista testuale, segnala che la clausola di neutralità finanziaria formulata nell'ambito del comma 5-quinquies è riferita esclusivamente all'indebitamento netto e non anche al saldo netto da finanziare. Osserva in proposito che un'eventuale misura restrittiva della spesa consentita dal patto di stabilità interno, cui non facesse fronte un analogo contenimento della spesa del bilancio dello Stato, determinerebbe effetti compensativi solo ai fini dell'indebitamento netto, mentre la maggiore spesa per il reintegro del Fondo per le spese impreviste resterebbe non compensata a livello del saldo del bilancio dello Stato. Ritiene che sul punto occorre acquisire l'avviso del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 10, disciplina – come già rilevato – il meccanismo di reintegro del Fondo di riserva per le spese impreviste mediante riduzioni di spesa e Pag. 100aumenti della tassazione sui carburanti. Con riferimento alla prima ipotesi osserva che nelle voci contenute nell'elenco allegato all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, come sostituito dalla disposizione in esame, sono stati indicati, per tutti gli stati di previsione, prevalentemente capitoli iscritti in bilancio come rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009. Gli unici capitoli compresi nell'elenco che non sono, invece, riferiti a spese rimodulabili sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta in particolare dei capitoli 2856, 2857 e 7547, concernenti il fondo per l'attuazione del federalismo amministrativo. A tale proposito, segnala che la riduzione delle spese indicate nell'elenco allegato, effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sembrerebbe poter avere ad oggetto solo spese iscritte in bilancio come rimodulabili. Infatti le spese non rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione e, pertanto, non potrebbero a rigore essere ridotte con disposizioni di rango secondario. In secondo luogo, segnala che tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che possono essere oggetto di riduzione sono anche indicati i capitoli 6856 e 9001, nei quali sono iscritte le risorse dei Fondi speciali determinati annualmente dalla legge di stabilità e preordinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi all'esame delle Camere. La loro riduzione lineare, quindi, dovrebbe tenere conto degli utilizzi previsti dai provvedimenti parlamentari anche qualora gli stessi non siano stati approvati in via definitiva. Ricorda, infatti, che le risorse dei fondi speciali vengono considerate prenotate all'atto dell'espressione di un parere favorevole da parte delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento o all'atto dell'approvazione di una disposizione che utilizzi tali risorse da parte di una delle Camere. Tali prenotazioni non trovano tuttavia corrispondenza nelle informazioni contenute nel sistema della Ragioneria generale dello Stato e, pertanto, il meccanismo di riduzione previsto non garantisce che non vengano ridotti accantonamenti riferiti alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi all'esame delle Camere. Segnala che non sono compresi nell'elenco alcuni capitoli iscritti in bilancio come rimodulabili. In proposito, anche al fine di valutare l'idoneità delle risorse delle quali è previsto l'eventuale utilizzo ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo. Riguardo alla natura delle spese riferite ai capitoli indicati nell'elenco, osserva che sono stati inclusi in detto elenco sia capitoli di parte corrente che di conto capitale, mentre il Fondo spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009, ha natura di parte corrente. Pertanto, nel decreto con il quale verrà prevista la riduzione degli stanziamenti relativi ai predetti capitoli, al fine di evitare, almeno nella sostanza, una dequalificazione della spesa, vietata dalla normativa contabile vigente, dovrebbero essere indicati gli interventi di natura capitale che verranno finanziati. Ricorda che, in occasione di altri provvedimenti che hanno previsto la riduzione di stanziamenti iscritti in bilancio da operare mediante decreto, è stato previsto espressamente il parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Segnala, infine, che la disposizione al sesto periodo prevede che, per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, si provveda mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa individuati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi del terzo, quarto e quinto periodo. Al riguardo, osserva che il comma 5-ter dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, non modificato dal decreto-legge in esame, prevede che la sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti Pag. 101e per i versamenti tributari e contributivi, in relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, siano disposti con legge e siano disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sembra, quindi, necessario chiarire il rapporto tra le due disposizioni, in quanto il comma 5-ter e il comma 5-quinquies, sesto periodo, come sostituito dal provvedimento in esame, disciplinano entrambi la medesima fattispecie di intervento con modalità distinte. Dovrebbe, pertanto, precisarsi se la norma in esame intenda prevedere una procedura di copertura finanziaria alternativa a quella già prevista dal comma 5-ter, rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero intenda prefigurare le modalità di copertura finanziaria delle leggi previste dal comma 5-ter. Ritiene in ogni caso che, una volta individuata la portata della disposizione in esame, sia indispensabile un coordinamento tra il comma 5-ter e il comma 5-quinquies, sesto periodo. Fa presente, inoltre, infine che all'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 10, sono in particolare necessari due chiarimenti: il primo è relativo allo strumento con il quale bisognerà disporre il differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi. Infatti, in modo contraddittorio, il sesto periodo richiama, da un lato, il comma 5-ter, ai sensi del quale occorre a tal fine provvedere con legge, e, dall'altro, facendo riferimento ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri, appare delegificare la materia. Al riguardo, in considerazione della delicatezza della materia, sembrerebbe da valutare con estrema attenzione la possibilità di rinunciare alla garanzia, rilevante anche sotto il profilo finanziario, della riserva di legge. Rileva, infine, che il settimo periodo prevede una terza ipotesi di reperimento delle risorse attraverso una riduzione delle voci di spesa rimodulabili e aumento dell'aliquota di accisa della quale non risultano assolutamente chiare le finalità e che appare di problematico inquadramento nell'economia del provvedimento.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 2, recante il trasferimento della flotta aerea antincendio, segnala l'opportunità di acquisire chiarimenti circa la disciplina contrattuale che si intende applicare al personale che transiterà dai ruoli del Dipartimento della protezione civile a quello dei vigili del fuoco. Ciò in quanto i trattamenti economici erogati dall'amministrazione di provenienza potrebbero risultare superiori a quelli corrisposti dall'amministrazione di destinazione. Con riferimento all'articolo 1, comma 3, che disciplina i controlli della Corte dei conti, ritiene che andrebbe chiarito se la previsione di una procedura di silenzio-assenso, in caso di mancata espressione della Corte dei conti nel termine di sette giorni sui provvedimenti di protezione civile, possa incidere negativamente sull'efficacia dell'attività di controllo, avente ad oggetto una tipologia di provvedimenti che spesso comporta l'impegno di risorse finanziarie di rilevante entità. Con riferimento all'articolo 2, recante coperture assicurative su base volontaria contro i rischi derivanti da calamità naturali, in ordine all'introduzione di un regime fiscale agevolato per le polizze assicurative in esame, osserva che il testo prevede sia un generale obbligo di neutralità finanziaria sia uno specifico obbligo di invarianza del gettito a fronte delle incentivazioni di carattere fiscale. In proposito, andrebbe chiarito con quali strumenti e con quali modalità applicative potrà essere assicurato il rispetto di ciascuna di tali previsioni. Fa presente, in particolare, che alcune delle disposizioni in esame appaiono in astratto suscettibili di determinare effetti di segno opposto, peraltro privi di un allineamento temporale. Il carattere generico delle norme in esame non consente di valutarne l'eventuale compensatività sul piano finanziario. Inoltre non è prevista la predisposizione di una relazione tecnica sul regolamento da adottare in attuazione delle norme; né si prevede espressamente, su tale provvedimento, una procedura di acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari Pag. 102competenti per i profili di carattere finanziario. In relazione ai compiti assegnati al Dipartimento della protezione civile ritiene, infine, che andrebbe confermato che le attività di ricognizione e di reperimento di dati possano essere svolte – entro i termini indicati dal testo – con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 3, commi 1 e 2, recante grandi eventi e gestioni commissariali in corso, ritiene che, con riferimento al proseguimento per sei mesi della gestione operativa della contabilità speciale, andrebbe escluso che, per effetto delle previsioni in esame, possano determinarsi modifiche al profilo di spendibilità per cassa delle risorse in questione rispetto ai tendenziali previsti a legislazione vigente. In merito all'autorizzazione, per i commissari delegati, di avvalersi del comune di Firenze e del comune di Venezia, le norme prevedono che tale facoltà sia esercitata senza nuovi e maggiori oneri. Andrebbe in proposito confermato che sussistono le condizioni e le risorse disponibili affinché tale avvalimento possa essere effettuato senza oneri per la finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, comma 2, dispone che i commissari delegati, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio del 10 gennaio 2012, n. 3994, e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dell'8 febbraio 2012, n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della contabilità speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento, per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi del Lido di Venezia, avvalendosi, per lo svolgimento di tali attività, rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di Venezia, senza nuovi e maggiori oneri. Al riguardo, rileva l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria con l'indicazione dell'aggregato di riferimento, che, nel caso specifico, dovrebbe essere rappresentato dalla «finanza pubblica». Con riferimento all'articolo 3, comma 3, recante completamento degli interventi dei commissari per l'emergenza nomadi, rileva che non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma dal Governo – che la riassegnazione delle somme in esame al pertinente capitolo del Ministero dell'interno non determini una modifica del profilo di cassa della spesa rispetto a quello previsto sulla base della legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 3, comma 4, recante acquisto del termovalorizzatore di Acerra, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame appaiono finalizzate a definire l'operazione di acquisto del termovalorizzatore e le procedure di spesa delle relative risorse. La corrispondente riduzione dei limiti di spesa del patto di stabilità per la regione Campania, con ricognizione delle relative somme mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sembra riferirsi alla necessità di ridurre il profilo di spesa della regione, considerato su un arco di tempo pluriennale, a seguito dell'esclusione dal patto stesso delle risorse destinate all'acquisto del termovalorizzatore. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare. Con riferimento all'articolo 3, comma 5, recante esclusione del Fondo per lo sviluppo e la coesione da tagli lineari, andrebbero forniti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di compensare la predetta esclusione a valere sulle restanti dotazioni finanziarie senza pregiudicare programmi di spesa già avviati sulle medesime risorse.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO illustra una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).

  Massimo POLLEDRI (LNP) dichiara preliminarmente di condividere molte delle osservazioni formulate dal relatore, con l'eccezione dei richiami al rigore, a suo avviso non effettuati in altre circostanze drammatiche. Rileva altresì che i tempi previsti per la durata della gestione emergenziale non sono, a suo avviso, congrui, rapportati alla gravità del terremoto Pag. 103in Emilia Romagna. Ricorda in proposito che per altre emergenze, come quella dei nomadi, nonché per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi del Lido di Venezia, al contrario, viene disposta una proroga anche consistente della gestione emergenziale. Evidenzia come, in mancanza di una proroga della gestione emergenziale, la ricostruzione subirebbe rallentamenti intollerabili per la necessità di rispettare, in condizioni assolutamente eccezionali, le normative ambientali per lo smaltimento dei rifiuti speciali, derivanti dai crolli degli edifici, e quelle sull'affidamento degli appalti per le prime opere indifferibili. Auspica quindi che si possano evitare gli errori commessi a L'Aquila. Osserva inoltre come occorrerebbe riflettere meglio sui capitoli che potrebbero essere tagliati per garantire il ripristino dei fondi della protezione civile, a partire da quello relativo al federalismo amministrativo. Rileva inoltre come, essendo già al mese di giugno, non sarà facile individuare reali disponibilità finanziarie, specie nel prosieguo dell'anno. Lamenta inoltre come nel provvedimento abbiano trovato spazio disposizioni non immediatamente riconducibili alle sue specifiche finalità come quelle relative al termovalorizzatore di Acerra. Rileva infine la necessità di valutare, anche per i comuni terremotati dell'Emilia Romagna, la facoltà di derogare ai limiti imposti dal patto di stabilità.

  Maino MARCHI (PD) osserva come, in attesa che le Commissioni di merito trasmettano il testo risultante a seguito dell'esame degli emendamenti, in questa sede è opportuno soffermarsi sui profili generali del provvedimento, rilevando come esso rappresenti una occasione importante di riflessione sulla gestione delle calamità naturali, che viene a cadere proprio in concomitanza con il grave sisma che ha colpito la regione Emilia – Romagna. In proposito, rileva che lo sforzo che si sta compiendo è quello di individuare procedure standardizzate di gestione dell'emergenza e di finanziamento dei conseguenti interventi e ritiene che l'esame parlamentare del decreto possa costituire la sede nella quale precisare le misure con le quali fare fronte in modo tempestivo ed efficace alle situazioni emergenziali e stabilire il necessario legame tra gli interventi da realizzare durante lo stato di emergenza e la successiva fase di ricostruzione. In questo contesto, a suo avviso, non può non considerarsi l'opportunità di introdurre disposizioni di carattere sistematico che prevedano a regime, la possibilità di deroghe al patto di stabilità interno sia per gli interventi realizzati dagli enti territoriali nella fase di emergenza sia per il ripristino di servizi pubblici essenziali, ad esempio attraverso la ricostruzione di edifici scolastici lesionati. Pur dichiarandosi consapevole che norme derogatorie di questo genere dovrebbero essere previste per i comuni interessati dal recente sisma, ritiene che sia preferibile dare certezze in modo duraturo agli enti territoriali, in modo che possano provvedere nell'immediatezza agli interventi che si rendano necessari contando su una disciplina valida per tutti gli eventi calamitosi.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce del dibattito, rileva l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di consentire al Governo di fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti dal relatore e dai membri della Commissione.

  Massimo VANNUCCI (PD), relatore, nel concordare sull'opportunità di un rinvio, evidenzia come il rappresentante del Governo non abbia risposto alle sue osservazioni relative ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 10. Rileva inoltre come, pur comprendendo la necessità di prevedere un meccanismo automatico di ripristino del fondo della protezione civile, sarebbe preferibile lasciare maggiore libertà sulle effettive modalità di copertura da individuare volta per volta. In riferimento alle osservazioni dell'onorevole Polledri, sottolinea come il provvedimento Pag. 104miri ad evitare una durata eccessiva della fase emergenziale, distinguendo correttamente tra fase emergenziale vera e propria e fase della ricostruzione da affidare, secondo le ordinarie procedure, agli enti territoriali competenti. Rileva inoltre come sia improprio il riferimento alle procedure utilizzate per gestire la ricostruzione de L'Aquila, poiché, medio tempore, il decreto-legge recante la proroga di termini legislativi ha introdotto una disciplina molto stringente di controllo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, che aveva minato la funzionalità della Protezione civile. Evidenzia infine come i tagli lineari su tutti i capitoli indicati nell'allegato al decreto-legge, ivi compresi i fondi speciali di parte corrente, metterebbero a rischio la possibilità per le Camere di approvare proposte di legge di iniziativa parlamentare, richiamando in proposito il parere del Comitato per la legislazione.

  Lino DUILIO (PD) ricordando di essere stato relatore sul provvedimento presso il Comitato per la legislazione, fa presente che in quella sede sono stati sollevati numerosi rilievi sulla formulazione del decreto, alcuni dei quali coincidenti con quelli illustrati dall'onorevole Vannucci nella sua pregevole relazione. Osserva, peraltro, che il parere espresso dal Comitato per la legislazione nel suo parere ha formulato una condizione volta a sopprimere l'articolo 2 del decreto, al fine di affidare la disciplina della materia ad un disegno di legge ordinaria. Auspica, pertanto, che nel lavoro delle Commissioni di merito si tenga conto delle criticità evidenziate e vengano apportate le necessarie modifiche.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.
Atto n. 470.

(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che lo schema di decreto non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Segnala in proposito che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con i menzionati pareri. Pertanto, la Commissione non potrà procedere all'espressione dei propri rilievi fino a quando non sarà trasmesso il citato parere. Ritiene che il relatore possa comunque svolgere la relazione per poi acquisire l'avviso del Governo sul provvedimento.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca l'attuazione della direttiva 2010/60/UE, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi per piante foraggere, destinate a essere utilizzate per la Pag. 105preservazione dell'ambiente naturale e che lo schema di decreto è corredato di relazione tecnica e di una specifica norma che dispone la neutralità degli effetti del provvedimento sulla finanza pubblica. Con riferimento agli articoli da 1 a 16, recanti disposizioni in materia di commercializzazione di miscele di sementi, fa presente che appaiono opportuni chiarimenti sulla struttura delle tariffe richiamate dalla relazione tecnica, allo scopo di verificare che esse possano essere estese anche alle attività in esame e possano garantire la copertura integrale – anche sotto il profilo del necessario allineamento temporale – degli oneri sostenuti dalle competenti amministrazioni. Con particolare riferimento all'ipotesi, prevista dall'articolo 7, in cui il produttore faccia richiesta di intervento alle regioni, andrebbe confermato che l'attività svolta da tali enti sia integralmente finanziata dalle ditte produttrici.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si riserva di chiedere alla Ragioneria generale dello Stato la predisposizione di una nota tecnica al riguardo.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 468.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che lo schema di decreto non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Segnala in proposito che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con i menzionati pareri. Pertanto, la Commissione non potrà procedere all'espressione dei propri rilievi fino a quando non saranno trasmesso il citato parere. Ritiene che il relatore possa comunque svolgere la relazione per poi acquisire l'avviso del Governo sul provvedimento.

  Massimo VANNUCCI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in oggetto reca modifiche al decreto legislativo n. 59 del 2010 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno e che lo schema di decreto è corredato di relazione tecnico-finanziaria, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento agli articoli da 1 a 21, recanti modifiche al decreto legislativo n. 59 del 2012, in materia di servizi del mercato interno, rileva che le disposizioni del provvedimento in esame sono volte a recepire, nell'ambito della disciplina sui servizi nel mercato interno, la segnalazione certificata di inizio attività. In proposito, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma dal Governo, che l'applicazione dello strumento della SCIA non determini, per le amministrazioni interessate, una riduzione di introiti – derivanti dal pagamento di diritti di istruttoria e di tariffe attualmente corrisposti per il rilascio delle autorizzazioni – non compensata dal venir meno delle corrispondenti attività amministrative. Fa presente altresì di non avere osservazioni da formulare riguardo agli adempimenti in capo al Ministero dello sviluppo economico e delle Camere di commercio, nel presupposto che agli stessi si faccia fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come disposto dall'articolo 21.

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  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente di non avere osservazioni da formulare.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP) fa presente che il suo gruppo ha presentato la risoluzione in Commissione a sua prima firma 7-008899, relativa all'assegnazione di fondi per la ricostruzione delle zone nelle quali sia stato dichiarato con ordinanza lo stato di emergenza, riservandosi di chiederne l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento Dino Piero Giarda e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
C. 4434 e abb.-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere).

  La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che, per l'assenza del rappresentante del Governo, la seduta sarà sospesa e riconvocata non appena questi sarà disponibile, anche in relazione ai lavori dell'Assemblea.

  La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 16.25.

  Marina SERENI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 2.700 della Commissione e i subemendamenti ad esso riferiti.
  In proposito, segnala che l'emendamento 2.700 modifica le disposizioni in materia di arbitrato contenute nell'articolo 241 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In particolare, rappresenta che la proposta emendativa sembra limitare la possibilità di ricorso agli arbitrati nelle controversie nelle quali una delle parti sia una pubblica amministrazione, prevedendo un'autorizzazione motivata preventiva da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. Rileva, inoltre, che l'emendamento chiarisce le modalità per la nomina degli arbitri, privilegiando, per quanto possibile, la scelta di dirigenti pubblici e reca disposizioni in ordine ai compensi da corrispondere agli arbitri che siano dipendenti pubblici. Ciò premesso, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari dalla proposta emendativa, mentre non ha osservazioni da formulare con riferimento ai subemendamenti trasmessi.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che l'emendamento 2.700 della Commissione non presenta profili finanziari problematici, in quanto l'importo massimo spettante al dirigente pubblico sarà inferiore al compenso spettante agli arbitri e il comma 2-septies prevede che la differenza tra l'importo massimo stabilito per il dirigente e quello spettante agli altri arbitri sia acquisita al bilancio della pubblica amministrazione. Peraltro, ritiene che il Governo potrebbe valutare se escludere Pag. 107del tutto la corresponsione di compensi ai dirigenti pubblici che svolgano funzioni arbitrali.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritenendo che la modifica prefigurata dal sottosegretario Polillo sarebbe senz'altro positiva per la finanza pubblica e non dovrebbe essere sottoposta al parere della Commissione.

  Marina SERENI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato l'emendamento 2.700 e i subemendamenti 0.2.700.1, 0.2.700.2, 0.2.700.3, 0.2.700.4, 0.2.700.5, 0.2.700.6, 0.2.700.7, 0.2.700.8, 0.2.700.9, 0.2.700.10, 0.2.700.11, 0.2.700.12, 0.2.700.13, 0.2.700.14 e 0.2.700.100 riferiti progetto di legge C. 4434 e abb.-A, approvato dal Senato, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

NULLA OSTA».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.35.

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