CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 giugno 2012
660.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 255

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 13.35.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
COM(2011)777 def.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII-bis, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del mercoledì 30 maggio 2012.

  Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, sottolinea che nella proposta di parere intende richiamare l'attenzione del Governo sul grave e diffuso problema del ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Rileva che sarebbe quanto mai auspicabile che il Governo indicasse un termine preciso in merito al recepimento della direttiva 2011/7/UE, che è fissato comunque in una data precedente al 15 novembre 2012 dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese).
  Ritiene altresì opportuno prevedere un'osservazione relativamente alla disciplina in materia di sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione Pag. 256nel settore degli idrocarburi (COM(2011)688), volta a raccomandare il ricorso allo strumento del regolamento, e non della direttiva come richiesto da alcuni Stati membri, tra i quali l'Italia, al fine di evitare l'attuazione di discipline attuative fortemente differenziate tra i diversi Stati membri e, conseguentemente, situazioni di disparità competitiva tra Paesi europei.

  Ludovico VICO (PD) osserva che nel campo della ricerca petrolifera, in particolare in Italia, sono carenti i sistemi di sicurezza preventivi. Sottolinea che sulle attività onshore e offshore si dispone unicamente di report delle agenzie regionali di protezione ambientale, mentre in altri Paesi europei ed extraeuropei sono applicati sistemi di sicurezza preventivi che, a suo parere, dovrebbero essere estesi anche al territorio italiano.

  Alberto TORAZZI (LNP) osserva che in altri Paesi vi è stata un'estrema semplificazione delle regole in materia di sicurezza delle attività offshore che è all'origine dei gravissimi incidenti verificatisi nel Golfo del Messico e nel Mare del Nord. Sottolinea che in Italia le zone costiere sono fortemente antropizzate e che eventuali incidenti avrebbero un impatto drammatico sulle popolazioni e sull'economia.
  Con riferimento alla Relazione programmatica, lamenta la mancanza di aspetti assolutamente rilevanti per il nostro Paese caratterizzato da un'economia prioritariamente manifatturiera. La Relazione appare insufficiente a presentare soluzioni che possano individuare e risolvere alcuni nodi che stanno portando l'Italia e una parte consistente dell'Europa alla povertà e alla catastrofe economica. Ritiene, infine, che la politica europea sia volta unicamente a ridurre il ruolo primario giocato dalla Germania nell'attuale situazione di crisi delle istituzioni europee.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 13.50.

Legge comunitaria 2012.
C. 4925 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, l'articolo aggiuntivo Mazzocchi 6.03, presentato direttamente presso tale Commissione, che investe ambiti di competenza della X Commissione. In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante: nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole sull'emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

  Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, formula una proposta di parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mazzocchi 6.03 (vedi allegato 1).

  Ludovico VICO (PD), ritenere che il testo dell'articolo aggiuntivo sia formulato in maniera poco chiara, concorda con il parere espresso dal relatore.

  Alberto TORAZZI (LNP) ritiene che l'articolo aggiuntivo in esame sia volto a Pag. 257salvaguardare i diritti del consumatore, pur convenendo sul fatto che il testo potrebbe essere formulato in maniera più chiara. Invita, pertanto, il relatore e i colleghi ad approfondirne il contenuto.

  Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, osserva che la disposizione in esame non si basa su elementi certi e verificabili prevedendo l'introduzione di disposizioni che consentano al consumatore di manipolare ed ispezionare i beni acquistati in un luogo diverso da quello del negozio con la possibilità, in caso di danneggiamento dovuto a mancanza di diligenza, di esercitare comunque il diritto di recesso.

  Gabriele CIMADORO (IdV) concorda con le osservazioni del collega Torazzi.

  Manuela DAL LAGO, presidente, pur apprezzando le finalità di tutela del consumatore contenute nell'articolo aggiuntivo in esame, ritiene che il testo sia scritto in maniera poco chiara e si possa prestare ad applicazioni distorte.

  Andrea LULLI (PD) sottolinea che l'articolo 14 della direttiva 2011/83/UE, richiama il caso in cui i consumatori esercitino il proprio diritto di recesso dopo aver utilizzato i beni oltre quanto necessario per stabilirne la natura, le caratteristiche e il funzionamento. Ritiene che il testo del considerando sia assolutamente chiaro e giudica molto pericoloso prevedere in una disposizione legislativa il fatto che il consumatore possa manipolare ed ispezionare la merce in un luogo diverso da quello del negozio.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL) invita il relatore a verificare se la disposizione non abbia unicamente la finalità di sollecitare il Governo ad un'ulteriore tutela del consumatore.

  Savino PEZZOTTA (UdCpTP) sottolinea che la disposizione contenuta nell'articolo aggiuntivo Mazzocchi 6.03 non appare concretamente applicabile.

  Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, osservato che il considerando 47 è parte integrante della direttiva 2011/83/UE, ribadisce il parere contrario sull'articolo aggiuntivo in esame che introdurrebbe un elemento di squilibrio nel sistema danneggiando anche chi esercita commercio elettronico.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.
C. 5203 Governo.

(Parere alle Commissioni I e VIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL), relatore, illustra le finalità del provvedimento d'urgenza volto, in primo luogo, a restituire alla funzione di protezione civile la sua tradizionale connotazione, assegnando allo stato di emergenza precisi ambiti temporali – di regola sessanta giorni, prorogabili per altri quaranta – compatibili con tale stato ed impedendo che l'oggetto della normativa di emergenza ricomprenda fattispecie non attinenti all'organizzazione ed allo svolgimento di servizi di soccorso ed assistenza.
  Il decreto-legge in esame si compone di 4 articoli.
  L'articolo 1 introduce una serie di novelle nella legge n. 225 del 1992, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile, al fine di:
   prevedere che la funzione di promozione e coordinamento dell'intero sistema della protezione civile del Presidente del Consiglio possa essere da questi delegata al Ministro dell'interno – o al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – anziché al Ministro per il coordinamento della protezione civile; pertanto, gli stessi soggetti si avvalgono del Dipartimento della protezione civile (articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2);Pag. 258
   intervenire sulla definizione, recata dall'articolo 2, degli eventi che sono presupposto delle attività di protezione civile, aggiungendo alle calamità naturali quelle connesse all'attività dell'uomo; l'uso di mezzi e di poteri straordinari per fronteggiare le calamità è limitato solo all'intervento immediato e a periodi di tempo limitati e predefiniti (articolo 1, comma 1 lettera b);
   integrare nell'articolo 5 il presupposto della delibera dello stato di emergenza, costituito dal verificarsi di eventi calamitosi, con l'ulteriore presupposto costituito dall'imminenza di tali eventi; la delibera deve essere adottata d'intesa con le regioni interessate e deve indicare le pubbliche amministrazioni competenti ordinariamente cessata l'emergenza (articolo 1, comma 1 lettera c) rispettivamente, n. 2 e n. 1);
   introdurre, nel medesimo articolo 5, un limite massimo di durata dello stato di emergenza, pari a sessanta giorni prorogabile o rinnovabile di regola per non oltre quaranta giorni (articolo 1, comma 1, lettera c), n. 2);
   attribuire la titolarità del potere di emanare ordinanze di protezione civile anche in deroga ad ogni disposizione vigente, prevista dall'articolo 5 in capo al Presidente del Consiglio o suo delegato, al capo del Dipartimento della protezione civile; (articolo 1, comma 1, lettera c), n. 3);
   introdurre nel medesimo articolo 5 una disciplina volta a chiudere la fase dell'emergenza e al subentro dell'amministrazione ordinariamente competente; lo strumento a tal fine previsto è costituito dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanata di concerto con il Ministero dell'economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di affidamento di lavori e acquisizione di beni e servizi, almeno 10 giorni prima della scadenza della durata della dichiarazione dello stato di emergenza; la stessa ordinanza può individuare il soggetto cui dovrà essere intestata la contabilità speciale aperta per l'emergenza (articolo 1, comma 1, lettera c), n. 7);
   introdurre nell'articolo 5 l'obbligo dei commissari delegati di corredare la rendicontazione degli interventi effettuati con gli eventuali rilievi della Corte dei conti in sede di controllo e di trasmetterla anche al Dipartimento per la protezione civile e al Ministero dell'interno; tale obbligo è esteso anche all'amministrazione competente in via ordinaria se gli interventi si protraggono dopo il suo subentro (articolo 1, comma 1, lettera c), n. 8);
   prevedere nell'articolo 5, in coerenza con la sentenza 22 del 2012 della Corte costituzionale, la facoltà della regione di aumentare l'imposta regionale della benzina per autotrazione; per gli oneri connessi agli interventi per gli eventi calamitosi vanno prioritariamente utilizzate le risorse del Fondo nazionale della protezione civile (articolo 1, comma 1, lettera c), n. 9 e n. 10), prevedendone il reintegro con corrispondente riduzione di pari misura delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato al provvedimento, nonché mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e di quella sul gasolio usato come carburante;
   disciplinare nell'articolo 5 le modalità relative al pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, pagamento effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 1, comma 1, lettera c), n. 11);
   chiarire nell'articolo 14 la competenza del prefetto in tema di comunicazioni, coordinamento a livello provinciale degli interventi spettanti alla regione, nonché di effettuazione di interventi quale delegato del Presidente del Consiglio o del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1).

  L'articolo 1 del provvedimento interviene, inoltre, con una serie di novelle anche su altre fonti normative, disponendo, tra l'altro, il silenzio assenso della Corte dei conti, qualora essa non si esprima nel termine di 7 giorni in sede di controllo sui Pag. 259provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza: in tal caso, gli atti si considerano comunque efficaci (articolo 1, comma 3).
  L'articolo 2 dispone in materia di copertura assicurativa volontaria di fabbricati privati ad uso abitativo per rischi derivanti da calamità naturali, demandando l'attuazione della disciplina introdotta a un regolamento di delegificazione emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 3 reca disposizioni di natura transitoria che riguardano diverse materie:
   mantiene fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007 e del 6 ottobre 2011 concernenti rispettivamente la dichiarazione di «grande evento» dell'Expo 2015 e del VII Incontro mondiale delle famiglie del 2012 (comma 1);
   le gestioni commissariali in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge possono essere prorogate una sola volta e per la durata massima di trenta giorni e sono ammesse proroghe per ulteriori sei mesi unicamente per le gestioni commissariali relative alla realizzazione del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia (comma 2);
   la riassegnazione al Ministero dell'interno delle somme non ancora impegnate dai commissari per l'emergenza nomadi nominati tra il 2008 e il 2009, che sblocca i fondi ancora nella disponibilità dei commissari, la cui nomina è stata giudicata illegittima dal Consiglio di Stato, consentendo il proseguimento degli interventi già programmati (comma 3);
   il trasferimento, direttamente alla società creditrice, già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 necessarie per l'acquisto del predetto impianto, con corrispondente riduzione dei limiti di spesa del Patto di stabilità della regione Campania per la cui ricognizione è adottato un apposito DPCM. (comma 4).

  L'articolo 4, infine, reca la consueta formula dell'entrata in vigore.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas.
Atto n. 476.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di martedì 29 maggio 2012.

  Manuela DAL LAGO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Saglia, illustra la proposta di parere da lui elaborata (vedi allegato 2).
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

Pag. 260