CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 giugno 2012
660.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 235

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

  La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012.
Atto n. 467.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Pag. 236

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 maggio 2012.

  Paola FRASSINETTI, relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che illustra (vedi allegato 1), ringraziando tutti i gruppi per il contributo fornito nella sua predisposizione.

  Emerenzio BARBIERI (PdL), propone di riformulare la condizione di cui al punto 1), eliminando il riferimento all'articolo 13 del decreto ministeriale 28 novembre 2011. Preannunzia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, come riformulato.

  Walter TOCCI (PD) richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che, a suo avviso, lo schema di decreto ministeriale in esame è in evidente contrasto con gli orientamenti del Governo in tema di spending review. Ricorda che il decreto legislativo n. 204 del 1998, istitutivo del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha stabilito nuove regole per la ripartizione del Fondo medesimo, improntate a criteri di programmazione volti ad evitare la frammentazione delle voci di finanziamento. Lamenta, tuttavia, il fatto che, nel corso degli anni, sia aumentato esponenzialmente il numero dei progetti e dei programmi destinatari dei contributi derivanti dal Fondo, inizialmente ripartito annualmente fra gli enti interessati. Con riferimento specifico al provvedimento in esame, stigmatizza la mancata previsione di una valutazione scientifica della validità dei progetti finanziati, la cui scelta è demandata, sulla base dei Piani triennali di attività, alla Direzione Generale competente del Ministero, titolare, a suo avviso, di un eccessivo potere discrezionale. Osserva, infatti, che sarebbe stato più opportuno demandare la valutazione dei contenuti scientifici dei progetti ad organismi qualificati come il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) o l'ANVUR, l'Agenzia alla quale è attribuita la valutazione del sistema universitario e della ricerca. Segnala, inoltre, che il provvedimento in esame nulla dispone in merito alla somma, pari a circa 125 milioni di euro, che l'analogo schema di decreto presentato per l'anno 2011 aveva accantonato per il riparto della quota del 7 per cento destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Preannuncia, pertanto, l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame, che, a suo avviso, reca danni alla programmazione scientifica e alla dinamica della spesa. Sottolinea, tuttavia, l'impegno profuso dalla relatrice, onorevole Frassinetti, nella predisposizione della proposta di parere, ringraziandola, altresì, per l'inserimento della condizione di cui al punto 9), volta ad impegnare il Governo, nella prossima legge di stabilità, a proporre una revisione organica delle norme relative al Fondo in esame, al fine di ricondurlo all'originaria funzione di programmazione delle attività degli enti.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) condivide le osservazioni svolte dall'onorevole Tocci, stigmatizzando la mancata programmazione degli obiettivi e delle modalità di realizzazione degli interventi. Preannunzia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, pur sottolineando lo sforzo compiuto dalla relatrice ai fini dell'eliminazione di alcune evidenti storture contenute nel provvedimento. Auspica, pertanto, che il Governo approfondisca al più presto il sistema di monitoraggio sismico del Paese e predisponga risorse aggiuntive da destinare agli enti di ricerca impegnati in tale settore.

  Eugenio MAZZARELLA (PD), intervenendo a titolo personale, dichiara di condividere le osservazioni svolte dall'onorevole Tocci, pur sottolineando il rigore con il quale la relatrice Frassinetti ha lavorato nella predisposizione della proposta di parere.

  Paola FRASSINETTI, relatore, al fine di recepire le osservazioni formulate dai colleghi Pag. 237intervenuti, presenta una riformulazione della sua proposta di parere (vedi allegato 2).

  Paola GOISIS (LNP), pur preannunziando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere in esame, contesta l'inclusione dell'Istituto italiano di studi germanici tra gli enti destinatari di somme di riparto del Fondo.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA assicura che il Governo valuterà con attenzione le proposte di modifica suggerite dalla Commissione.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dalla relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 13.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

  La seduta comincia alle 13.10.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che il programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.), per quanto concerne le competenze della Commissione cultura, prevede che l'Unione europea possa dare un contributo determinante alla creazione di occupazione, che rimane una delle sfide principali che deve affrontare l'Europa. Le iniziative faro di Europa 2020 «Youth on the Move», «Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione» e «Piattaforma contro la povertà», il nuovo Fondo sociale europeo e il Fondo di adeguamento alla globalizzazione sosterranno gli sforzi prodigati dagli Stati membri per ovviare alla crisi occupazionale promuovendo la creazione di posti di lavoro e l'acquisizione di competenze fondamentali.
  In particolare, si prevede che «Erasmus per tutti» possa sostenere i partenariati strategici tra istituti di istruzione superiore e imprese per garantire che i giovani studenti possano acquisire la combinazione di qualifiche richiesta dal mercato del lavoro. Nell'ambito delle competenze in materia di istruzione, cultura e gioventù, l'Allegato al Programma prevede di riconsiderare le capacità nel contesto della strategia Europa 2020. Osserva quindi che particolare attenzione verrà prestata alle raccomandazioni politiche per gli Stati membri nei settori delle competenze fondamentali, dell'imprenditorialità, della cultura digitale, dell'alfabetizzazione digitale e del multilinguismo, allo scopo di raggiungere i parametri di riferimento europei al fine di aumentare il rendimento nella lettura, nella matematica e nelle scienze e favorire l'occupabilità, la competitività e il dialogo interculturale per sviluppare competenze trasversali fondamentali nelle politiche di apprendimento permanente. Rileva altresì che verrà affrontata la strategia di internazionalizzazione dell'Unione nel settore dell'istruzione superiore, poiché in un mondo sempre più interdipendente, la strategia per affrontare le sfide globali si fonda su associazioni di istituti di istruzione superiore che possano generare capacità di ricerca e di insegnamento, rafforzando il ruolo delle università come agenti di trasferimento delle conoscenze. Inoltre, un'azione dell'iniziativa faro «Youth on the Move» dovrebbe facilitare la mobilità Pag. 238e la partecipazione di tutti i giovani tra i 13 e i 30 anni residenti in Europa, ispirandosi alle tessere già esistenti che offrono ai giovani prestazioni in diversi settori (viaggi, cultura, prodotti, alloggio, ecc.).
  Ricorda quindi che la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2), per quanto concerne le competenze della Commissione cultura, evidenzia innanzitutto come, in tema di politica per l'istruzione, il Governo sia a favore del rafforzamento del ruolo dell'educazione nella strategia «Europa 2020» per perseguire gli obiettivi nazionali in coerenza con quelli europei, consistenti nell'abbattimento al 10 per cento del livello di dispersione scolastica e nel raggiungimento del 40 per cento di laureati, lungo le linee illustrate nel Programma Nazionale di Riforma. Si ricorda che, per la modernizzazione dell'istruzione superiore, la Commissione europea ha lanciato cinque «direttive politiche» sulle quali le autorità nazionali e gli istituti di istruzione superiore stanno confrontandosi: aumentare il livello di qualificazione per formare i laureati e i ricercatori di cui l'Europa ha bisogno; migliorare la qualità e la rilevanza dell'istruzione superiore; aumentare la qualità grazie alla mobilità e alla cooperazione transnazionale; collegare l'insegnamento superiore, la ricerca e le imprese per favorire l'eccellenza e lo sviluppo regionale («il triangolo della conoscenza»); migliorare la governance e il finanziamento.
  Con riguardo alla gioventù, evidenzia come nel 2012 i lavori a livello europeo in materia di gioventù porranno un particolare accento sulla partecipazione alla vita democratica dell'Europa, come sancito dall'articolo 165 del TFUE. Nel primo semestre gli obiettivi principali saranno quelli di incoraggiare la creatività, la capacità innovativa e il talento dei giovani come strumento di partecipazione attiva nella società e di maggiore occupabilità sul mercato dei lavoro, di attingere alle varie iniziative lanciate durante l'anno europeo della creatività e dell'innovazione e di scambiare buone pratiche sul modo di coinvolgere un maggior numero di giovani nel processo decisionale democratico. Successivamente ci si concentrerà sui temi della partecipazione e dell'inclusione di tutti i giovani nella vita sociale e democratica in senso lato, attraverso il rafforzamento della partecipazione delle organizzazioni non governative (ONG) e dei giovani in generale al processo decisionale e il potenziamento della partecipazione dei giovani a livello locale. Con riguardo al settore dello sport, evidenzia come le principali attività del Governo in materia si svolgono nel quadro della partecipazione al Consiglio «Istruzione, gioventù, cultura e sport», il cui programma si riferisce al Piano di lavoro per lo sport 2011-2014 adottato con la Risoluzione dei Consiglio del 20 maggio 2011, che fa seguito alla Comunicazione della Commissione del 2011, dal titolo «Sviluppare la dimensione europea dello sport», diretto appunto a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendone la funzione, i valori e i rapporti di cooperazione tra gli organismi competenti, anche al fine di proteggere l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani, e di promuovere la correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive.
  Con riguardo alla ricerca scientifica, ricorda che il Governo è impegnato in questa fase a creare le condizioni per una maggiore e più efficace partecipazione di attori italiani a progetti di ricerca europei, in primo luogo al Settimo Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo tecnologico (7o PQ). Per seguire gli sviluppi della partecipazione italiana al Programma è stato istituito un «Osservatorio scientifico» con il compito di analizzare i dati sulla partecipazione italiana ai progetti finanziati, dal cui lavoro emerge che, in generale, a fronte di una crescente partecipazione alle fasi preparatorie di nuove proposte, il numero di progetti italiani giudicati ammissibili ai finanziamenti è in costante calo, con le maggiori criticità riguardanti la partecipazione ai Programmi Ideas e People dal momento che la percentuale di progetti italiani approvati Pag. 239nell'ambito di tali programmi è significativamente più bassa di quella riscontrata negli altri programmi. Tale considerazione è riferita anche ai programmi di ricerca industriale, per i quali è stata preannunciata la promozione di progetti che rientrino nell'ambito delle linee programmatiche di «Horizon 2020», con particolare riferimento alle tecnologie digitali, al cloud computing e ai servizi a favore dei cittadino. Nell'ambito della piattaforma progettuale delle Smart Cities and Communities, si intende sostenere e valorizzare i progetti di ricerca orientati sulle nuove tecnologie, sulle energie alternative e sull'efficienza energetica.
  Con riguardo alla cultura, infine, indica l'Agenda europea per la cultura quale riferimento politico europeo per le iniziative in campo culturale, che si articola attorno a tre obiettivi: diversità culturale e dialogo interculturale; creatività nel quadro della strategia per la crescita e l'occupazione; cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali. Il «Programma Cultura 2007-2013» sostiene gli obiettivi dell'Agenda europea per la cultura, proponendosi di consolidare uno spazio culturale europeo, mediante lo sviluppo e la promozione di progetti a sostegno dei dialogo e della mobilità interculturale. Le principali finalità del programma sono: assicurare la più vasta partecipazione di operatori culturali europei ad iniziative di carattere transnazionale; sostenere progetti di promozione culturale e valorizzare il patrimonio culturale comune; incentivare le iniziative europee favorendo la circolazione di opere, beni artistici e culturali. Ricorda, quindi, che il Programma è gestito dalla Commissione europea, che ne è responsabile e che coordina, con l'ausilio dell'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli audiovisivi e la cultura, la realizzazione di programmi europei di settore, segnalando che al «Programma Cultura 2007-2013» succederà il nuovo programma «Europa creativa» per il periodo 2014-2020, con una dotazione proposta di 1,801 miliardi di euro. Si riserva di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

  Manuela GHIZZONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Manuela GHIZZONI, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, di passare immediatamente all'esame del disegno di legge C. 5076, in sede consultiva.

  La Commissione concorda.

  La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

  La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.
C. 5076 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge n. 5076 in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. L'Accordo quadro tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 10 maggio 2010, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti al rafforzamento del dialogo politico e delle relazioni bilaterali in un vasto numero di settori. L'Accordo quadro in esame prevede, Pag. 240oltre all'instaurazione del dialogo politico, lo sviluppo della cooperazione in alcune aeree prioritarie: sviluppo economico, sviluppo sostenibile, cultura, giustizia, libertà e sicurezza. Ricorda, altresì, che l'Accordo si compone di 53 articoli organizzati in dieci titoli. Il titolo I (articoli 1 e 2) enumera una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono in risalto la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite (articolo 1). Le finalità e gli ambiti della cooperazione vengono individuati dall'articolo 2. Il titolo II (articoli 3-7) riguarda il dialogo politico e la cooperazione. L'articolo 3 individua gli obiettivi del dialogo politico (tra i quali hanno particolare rilievo la promozione della democrazia e della soluzione pacifica delle controversie) nonché le forme della sua attuazione. L'articolo 4 impegna le parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul tema, nonché di quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Ue e Corea del Sud, in particolare, adotteranno le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; le parti convengono che il dialogo politico accompagni i suddetti elementi. Con l'articolo 5 le parti si impegnano a contrastare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, di cui riconoscono la pericolosità al fine del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. L'articolo 6 mira al rafforzamento della cooperazione alla lotta ai crimini internazionali, anche nell'ambito della Corte penale internazionale della quale sostengono lo statuto. L'articolo 7 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo, da svolgere conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale. La collaborazione nella lotta al terrorismo avverrà, in attuazione delle pertinenti risoluzioni Onu, attraverso scambio di informazioni, esperienze e attività comuni di controllo delle frontiere e di formazione. Osserva che il titolo III, composto dal solo articolo 8, impegna le parti alla cooperazione sia nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite, l'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), l'OMC (Organizzazione mondiale del commercio), l'ASEM (vertice Asia-Europa) e il dialogo ASEAN-UE. Rileva, altresì, che il titolo IV (articoli 9 - 20) riguarda la cooperazione in materia di sviluppo economico. L'articolo 9 definisce i termini generali della cooperazione in tema di commercio e investimenti, facendo rinvio all'accordo di libero scambio (v. commento all'articolo 43) e stabilendo che essa dovrà principalmente consistere nel dialogo e nello scambio di informazioni finalizzati ad accrescere e diversificare i rispettivi scambi commerciali, anche tramite l'eliminazione delle barriere non tariffarie. Con l'articolo 10 viene favorito il dialogo fra le parti per migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di regolamentazione bancaria e assicurativa.
  Rileva che la cooperazione tra imprese è regolamentata dall'articolo 11 che individua, tra le possibili forme, gli scambi di informazioni per il miglioramento della competitività delle PMI, la promozione di contatti tra operatori economici e la facilitazione all'accesso a mercati e finanziamenti. Nel campo della fiscalità (articolo 12) le parti si impegno a rispettare i principi della trasparenza e della concorrenza leale, sottolineando la necessità di sviluppare in tale ambito un quadro normativo adeguato. È prevista anche una cooperazione nel settore doganale su base sia bilaterale che multilaterale (articolo 13). L'articolo 14 promuove la concorrenza leale, anche in conformità all'Accordo tra Comunità europea e Corea. Segnala che società dell'informazione, scienza e tecnologia sono oggetto degli articoli 15 e 16: la collaborazione nel campo della società dell'informazione è Pag. 241tesa, in particolare, a promuovere il dialogo in materia di comunicazioni elettroniche, la tutela della privacy e dei dati personali, l'indipendenza ed efficienza dell'autorità di regolamentazione, l'interoperabilità fra le reti dell'Unione europea e della Corea e gli aspetti di sicurezza connessi alle tecnologie dell'informazione. Gli articoli 17 e 18 si occupano di energia e trasporti: la lotta contro i cambiamenti climatici, l'uso sostenibile dell'energia e la sicurezza delle fonti energetiche sono al centro della collaborazione in campo energetico. In materia di trasporti particolare attenzione è dedicata ai temi della circolazione delle merci e della sicurezza dei trasporti marittimi e aerei. L'articolo 19 fissa l'obiettivo dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale e ne stabilisce le condizioni per la sua realizzazione. Fa inoltre rinvio ad eventuali accordi specifici per quanto riguarda le attività delle società di navigazione nell'UE e in Corea. La tutela dei consumatori è oggetto dell'articolo 20, con cui le parti si impegnano, tra l'alto, a rendere più compatibili le reciproche normative e ad evitare barriere commerciali. Osserva che il titolo V (articoli 21-27) riguarda la cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile. In base all'articolo 31 relativo alla salute, le parti convengono di collaborare nei settori di reciproco interesse quali pandemie e malattie infettive, sicurezza alimentare e dei prodotti farmaceutici, gestione dei sistemi sanitari, campagne contro il fumo, attraverso scambi di informazioni e di esperienze nonché programmi comuni. È prevista inoltre dall'articolo 22, la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali attraverso scambi di informazioni, programmi e progetti specifici, in materia di lavoro, integrazione sociale e previdenza. Le parti si impegnano ad una collaborazione mirata alla gestione sostenibile delle riserve naturali e della diversità biologica (articolo 23) con particolare riguardo per gli aspetti del cambiamento climatico, l'adesione agli accordi internazionali in materia, il contrasto al traffico di rifiuti pericolosi e l'adozione di tecnologie e servizi ambientali. L'articolo menziona i risultati del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, agosto-settembre 2002) mentre, con l'articolo 24, le Parti si impegnano alla specifica cooperazione nell'ambito della lotta al cambiamento climatico. Gli articoli 25 e 26 prevedono forme di cooperazione che copriranno in maniera esaustiva tutti gli aspetti correlati allo sviluppo agricolo, alla silvicoltura – compresa la lotta al disboscamento illegale – e alla gestione sostenibile dell'ambiente marino e alla pesca. Con l'articolo 27, sugli aiuti allo sviluppo, le Parti, tra l'altro, si impegnano a rispettare i valori sanciti nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo. Segnala, inoltre, che del titolo VI, cooperazione nel settore dell'istruzione e della cultura fanno parte gli articoli 28 e 29 con i quali, al fine di migliorare la conoscenza reciproca, le parti convengono di promuovere la cooperazione – attraverso scambi e iniziative comuni in tali materie, nel rispetto della loro diversità. Nel settore dell'istruzione l'accento è posto sulla promozione di scambi di esperti e di studenti attraverso programmi dell'Unione europea già esistenti, quali Erasmus Mundus.
  Osserva che il titolo VII (articoli 30-38) disciplina la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza all'interno del quale le Parti convergono nell'annettere fondamentale importanza alla promozione dello stato di diritto, all'indipendenza della magistratura, all'accesso alla giustizia e ad un processo equo (articolo 30). È prevista dall'articolo 31 la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, per la quale si incoraggiano la ratifica e il rispetto delle convenzioni internazionali in materia. Quanto alla cooperazione giudiziaria in materia penale, le Parti si impegnano a migliorare gli strumenti internazionali sulla reciproca assistenza e l'estradizione. Al fine di migliorare gli standard relativi alla tutela dei dati personali, l'Accordo prevede, all'articolo 32, forme di assistenza consistenti in scambi di informazioni e di consulenze. Rileva, inoltre, che la cooperazione in materia di migrazione (articolo 33) prevede il contrasto Pag. 242della migrazione illegale e della tratta di esseri umani, nonché misure per la riammissione dei propri cittadini anche attraverso l'eventuale conclusione di un accordo che disciplini i gli obblighi specifici delle parti. Ue e Corea del Sud collaborano nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione (articolo 35) ed il traffico di stupefacenti (articolo 34), concordando gli opportuni metodi di cooperazione. Le parti cooperano per impedire l'utilizzo dei rispettivi sistemi finanziari per il riciclaggio di denaro sporco (articolo 36) anche attraverso l'applicazione di norme equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali competenti, quali il FATF (Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio del denaro). Gli articoli da 39 a 42 sono contenuti nel titolo VIII (cooperazione in altri settori): turismo (articolo 39): l'intento di collaborare mira a favorire uno sviluppo equilibrato del settore capace di contribuire alla reciproca comprensione; società civile (articolo 40): la cooperazione prevede la promozione di un dialogo effettivo con la società civile e la sua effettiva partecipazione; pubblica amministrazione (articolo 41): sulla base della valutazione delle esigenze specifiche, le parti coopereranno, tra il resto, per favorire il miglioramento di efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche; statistiche (articolo 42): la collaborazione è volta all'ottenimento di dati statistici comparabili a livello internazionale e affidabili. Il titolo XI (articoli 43-46) disciplina il quadro istituzionale. L'articolo 43 (Altri accordi) abroga l'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea del 1996, entrato in vigore il 1o aprile del 2001. Tale accordo viene ora sostituito da quello in esame, che può essere integrato, sempre a norma dell'articolo 43, da altri accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nelle materie da esso disciplinate. A tale proposito ricorda che il 6 ottobre 2010 è stato firmato a Bruxelles un Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, applicato provvisoriamente a partire dal 1o luglio 2011. Come ricorda anche l'Analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame, il Parlamento italiano sarà presto chiamato ad esaminare la ratifica di tale Accordo (già ratificato da tredici paesi membri dell'Unione). L'articolo 44 istituisce un Comitato misto composto da rappresentanti delle due parti, a livello di alti funzionari, che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo (secondo le modalità disciplinate all'articolo 45, comma 3). Le riunioni del Comitato avverranno con cadenza annuale alternativamente in Corea e a Bruxelles, salvo la possibilità di convocare riunioni straordinarie. Sottolinea, inoltre, che l'articolo 45 riguarda le modalità di attuazione dell'Accordo, che è fondata sul consenso e il dialogo. Il meccanismo di risoluzione delle controversie prevede che, nel caso in cui una delle parti ritenga che l'altra non abbia ottemperato a un obbligo stabilito dall'Accordo, si possano adottare le misure del caso, prima di assumere le quali, tuttavia, viene fatto ricorso al comitato misto. In caso di urgenza, la misura è notificata direttamente all'altra parte e al termine del periodo di consultazioni (di massimo 20 giorni, e solo su richiesta di quest'ultima), l'altra parte può richiedere un arbitrato. La procedura di arbitrato è disciplinata dall'articolo 46.
  Ricorda che il titolo X (articoli 47-53) reca le disposizioni finali. Gli articoli 47 e 52 sono rispettivamente dedicati alla definizione delle parti e all'individuazione del territorio di applicazione dell'Accordo. L'articolo 49 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie, e stabilisce inoltre la sua applicazione provvisoria. La durata dell'Accordo è illimitata salvo la possibilità di denuncia in qualunque momento da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra, con estinzione Pag. 243dell'Accordo a sei mesi dalla ricezione della notifica. L'articolo 53, infine, individua i testi dell'accordo, redatto in 23 lingue tutte egualmente facenti fede. Con riguardo al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che esso si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Sottolinea, altresì, che il provvedimento è corredato di una relazione tecnica che asserisce che dall'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato italiano in quanto le maggiori spese connesse all'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori individuati, all'organizzazione dei dialoghi settoriali e alle riunioni del Comitato misto saranno interamente coperte dal bilancio comunitario. Quanto al funzionamento del Comitato misto la relazione tecnica asserisce che sarà affidato, per la parte Ue, a funzionari appartenenti alle istituzioni della stessa Unione, senza pertanto porre ulteriori oneri finanziari a carico degli Stati membri.
  Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE LEGISLATIVA

  Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

  La seduta comincia alle 14.10.

Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.
C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.

(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 30 maggio 2012.

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Così rimane stabilito.
  Avverte che sono stati presentati gli identici emendamenti Zeller e altri 1.1 e Carra 1.2 (allegato 3). Ricorda che gli emendamenti saranno posti in votazione in linea di principio e, ove approvati, saranno trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere.

  Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, propone quindi una riformulazione degli identici emendamenti 1.1 e 1.2 (allegato 3), nel senso di sopprimere le parole: «e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche».

  I deputati Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) e Enzo CARRA (UdCpTP), accettando la proposta dal relatore, riformulano conseguentemente gli identici emendamenti 1.1 e 1.2 dei quali sono rispettivamente primi firmatari (vedi allegato 3).

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.1 (nuova formulazione) e 1.2 (nuova formulazione).

  Manuela GHIZZONI, presidente, mette quindi in votazione gli identici emendamenti 1.1 (nuova formulazione) e 1.2 (nuova formulazione).

Pag. 244

  La Commissione approva, quindi, in linea di principio gli identici emendamenti *1.1 (nuova formulazione) e *1.2 (nuova formulazione).

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che gli emendamenti così approvati in linea di principio saranno trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi la discussione del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.
C. 5203 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Caterina PES (PD), relatore, osserva che il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge n. 59 del 2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. L'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2012 introduce alcune modifiche nella legge n. 225 del 1992, che istituisce il Servizio nazionale della protezione civile, al fine di: prevedere nell'articolo 1 che la funzione di promozione e coordinamento dell'intero sistema della protezione civile del Presidente del Consiglio possa essere da questi delegata al Ministro dell'Interno – o al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché al Ministro per il coordinamento della protezione civile e, pertanto, gli stessi soggetti si avvalgono del Dipartimento della protezione civile (articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2); intervenire sulla definizione, recata dall'articolo 2, i degli eventi che sono presupposto delle attività di protezione civile, aggiungendo alle calamità naturali quelle connesse all'attività dell'uomo; l'uso di mezzi e di poteri straordinari per fronteggiare le calamità è limitato solo all'intervento immediato e a periodi di tempo limitati e predefiniti (articolo 1, comma 1, lettera b); integrare nell'articolo 5 il presupposto della delibera dello stato di emergenza, costituito dal verificarsi di eventi calamitosi, con l'ulteriore presupposto costituito dall'imminenza di tali eventi; la delibera deve essere adottata d'intesa con le regioni interessate e deve indicare le p.a. competenti ordinariamente cessata l'emergenza (articolo 1, comma 1 lettera c, rispettivamente, numeri 2 e 1); introdurre, nel medesimo articolo 5, un limite massimo di durata dello stato di emergenza, pari a sessanta giorni prorogabile o rinnovabile di regola per non oltre quaranta giorni (articolo 1, comma 1 lettera c, rispettivamente, n. 2); attribuire la titolarità del potere di emanare ordinanze di protezione civile anche in deroga ad ogni disposizione vigente, prevista dall'articolo 5 in capo al Presidente del Consiglio o suo delegato, al capo del Dipartimento della protezione civile; pertanto, il relativo potere viene circoscritto nei limiti e secondo i criteri indicati nella dichiarazione dello stato di emergenza e i relativi contenuti vengono vincolati ai profili organizzativi e provvisionali, nonché all'intesa con le regioni interessate (articolo 1, comma 1, lettera c, n. 3); le ordinanze, se emanate entro 20 gg. dalla dichiarazione di stato di emergenza, sono immediatamente efficaci e vengono trasmesse al Ministero dell'economia per la «verificazione», i cui esiti devono essere comunicati al Presidente del Consiglio; se le ordinanze sono emanate dopo 20 giorni dalla dichiarazione, è richiesto Pag. 245il previo concerto del Ministero dell'economia ai fini dell'emanazione (articolo 1, comma 1, lettera c, numero 4.); abrogare la disposizione dell'articolo 5 che prevede l'emanazione di ordinanze dirette ad evitare situazioni di pericolo (articolo 1, comma 1, lettera c, numero 5); prevedere, nel medesimo articolo 5, l'avvalimento, da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile, delle componenti e delle strutture del Servizio nazionale di protezione civile nonché di commissari delegati (articolo 1, comma 1, lettera c, numero 6); escludere, nello stesso articolo 5, che il Capo del Dipartimento della protezione civile e i commissari delegati, se già titolari di cariche elettive pubbliche, possano ricevere ulteriori compensi; qualora non titolari di tali cariche ai suddetti compensi si applica il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 determinato dal decreto del Presidente del Consigli dei ministri 23 marzo 2012 (articolo 1, comma 1, lettera c, numero 7); introdurre nel medesimo articolo 5 una disciplina volta a chiudere la fase dell'emergenza e al subentro dell'amministrazione ordinariamente competente; lo strumento a tal fine previsto è costituito dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanata di concerto con il Ministero dell'economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di affidamento di lavori e acquisizione di beni e servizi, almeno 10 giorni prima della scadenza della durata della dichiarazione dello stato di emergenza; la stessa ordinanza può individuare il soggetto cui dovrà essere intestata la contabilità speciale aperta per l'emergenza (articolo 1, comma 1, lettera c, n. 7); introdurre nell'articolo 5 l'obbligo dei commissari delegati di corredare la rendicontazione degli interventi effettuati con gli eventuali rilievi della Corte dei conti in sede di controllo e di trasmetterla anche al Dipartimento per la protezione civile e al Ministero dell'Interno; tale obbligo è esteso anche all'amministrazione competente in via ordinaria se gli interventi si protraggono dopo il suo subentro (articolo 1, comma 1, lettera c, numero 8); prevedere nell'articolo 5, in coerenza con la sent. 22/2012 della Corte costituzionale, la facoltà della Regione di aumentare l'imposta regionale della benzina per autotrazione; per gli oneri connessi agli interventi per gli eventi calamitosi vanno prioritariamente utilizzate le risorse del Fondo nazionale della protezione civile (articolo 1, comma 1, lettera c), numero 9 e numero 10), prevedendone il reintegro con corrispondente riduzione di pari misura delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato al provvedimento, nonché mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e di quella sul gasolio usato come carburante; disciplinare nell'articolo 5 le modalità relative al pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, pagamento effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 1, comma 1, lettera c), numero 11); chiarire nell'articolo 14 la competenza del prefetto in tema di comunicazioni, coordinamento a livello provinciale degli interventi spettanti alla regione, nonché di effettuazione di interventi quale delegato del Presidente del Consiglio o del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 1, comma 1, lettera d), n.1); correggere il riferimento normativo contenuto nell'articolo 15 con il richiamo al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) a seguito dell'abrogazione della legge n. 142 del 1990 (articolo 1, comma 1, lettera e), n. 1); specificare ulteriormente nel medesimo articolo 15 i compiti dei sindaci per fronteggiare l'emergenza nel territorio comunale (articolo 1, comma 1, lettera e) n. 2).
  Osserva, poi, che l'articolo 1 del provvedimento in esame interviene con novelle anche su altre fonti normative, disponendo: il trasferimento della flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco (articolo 1, comma 2, che modifica l'articolo 7 della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000); la formazione del silenzio assenso della Corte dei conti qualora essa non si Pag. 246esprima nel termine di 7 giorni in sede di controllo sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza: in tal caso gli atti si considerano comunque efficaci (articolo 1, comma 3); l'abrogazione espressa dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009, che prevedeva la definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei livelli minimi di organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile che risulta così rimessa alla competenza di regioni ed enti locali (articolo 1, comma 4).
  Rileva, quindi, che l'articolo 2 dispone in materia di copertura assicurativa volontaria di fabbricati privati ad uso abitativo per rischi derivanti da calamità naturali, demandando l'attuazione della disciplina introdotta a un regolamento di delegificazione. L'articolo 3, comma 1, dispone che restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007 e del 6 ottobre 2011 concernenti rispettivamente la dichiarazione di «grande evento» dell'Expo 2015 e del VII incontro mondiale delle famiglie del 2012 (Forum delle famiglie). A questo proposito riterrebbe opportuno un chiarimento in ordine alla portata normativa della salvaguardia stabilita dalla disposizione in esame. Osserva che l'articolo 3, comma 2, prevede che i commissari delegati, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994, e all'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012, n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della contabilità speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento, per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia, avvalendosi, per lo svolgimento di tali attività, rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di Venezia, senza nuovi e maggiori oneri. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e per la durata massima di trenta giorni; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate. Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere, valutando in particolare l'opportunità di tener conto dell'emergenza costituita dal recente terremoto avvenuto in Emilia Romagna, al fine della tutela dei beni culturali ivi collocati.

  Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia innanzitutto la relatrice per il lavoro svolto e la puntuale relazione sul provvedimento. Stigmatizza, quindi, la mancanza di omogeneità del decreto-legge in esame, evidenziando l'estraneità alla riforma della Protezione civile del disposto recato dal comma 2 dell'articolo 3. Ritiene, poi, necessario che venga specificata, sempre all'articolo 3 comma 2, la disposizione che fa riferimento ai pagamenti riferiti alle attività in via di completamento, non comprendendo cosa significhi tale ultima espressione. Chiede, infine, un chiarimento su quali siano le gestioni commissariali effettivamente prorogate che vanno individuate con maggiore precisione.

  Giuseppe GIULIETTI (Misto) ritiene innanzitutto necessario che il provvedimento debba far riferimento all'esigenza di messa in sicurezza sui luoghi di lavoro, predisponendo un apposito apparato di ispezioni e controlli. Osserva, quindi, come non sia possibile continuare a nominare commissari straordinari ove non c’è una vera situazione di urgenza e di pericolo. Considera in particolare la situazione del Palazzo del cinema di Venezia che non solo non è completato ma ancora non esiste, chiedendo a proposito che la Protezione civile indichi in un'apposita relazione la destinazione dei 35 milioni di euro che sono stati stanziati al riguardo. Riterrebbe necessario che intervenisse un rappresentante del Governo in Commissione Pag. 247per chiarire come l'Esecutivo intenda procedere sugli aspetti da lui evidenziati.

  Giovanni LOLLI (PD) ricorda come nella regolazione dell'attività della Protezione civile vi sia stata un'oscillazione tra le ipotesi estreme di affidare ad essa numerosi poteri, anche di spesa, senza controlli ovvero di restringere eccessivamente la sua attività. Ritiene che il Governo faccia bene, quindi, a cercare di individuare la giusta misura della disciplina in materia. Ritiene peraltro necessaria una legislazione di prevenzione delle calamità naturali, anche con riguardo alla tutela dei beni culturali presenti sul territorio. Chiede, infine, chiarimenti sul disposto dell'articolo 2, che istituisce una copertura assicurativa volontaria delle abitazioni per rischi derivanti da calamità naturali essendo contrario a demandare l'attuazione della relativa disciplina a un regolamento di delegificazione, stante l'importanza della materia.

  Ricardo Franco LEVI (PD) si associa alle riflessioni dell'onorevole Lolli. Osserva, quindi, che mentre il provvedimento in esame intende riportare ordine nella disciplina della Protezione civile, manca però l'idea di dare al Paese uno strumento forte di governo del territorio e dell'ambiente. Ritiene, al riguardo, come il disposto dell'articolo 2 rappresenti la spia di questa ambizione non portata alle sue logiche conseguenze; lo strumento da utilizzare dovrebbe essere quello dell'assicurazione obbligatoria come è in altri Paesi, e non quello della copertura assicurativa volontaria.

  Enzo CARRA (UdCpTP) apprezza la relazione svolta dall'onorevole Pes, che ringrazia. Manifesta, in particolare, perplessità sul disposto dell'articolo 3 comma 1, che regola eventi del passato, mentre, con riferimento all'articolo 3 comma 2, ritiene che non sia sufficiente il periodo di tempo indicato per completare gli interventi previsti.

  Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) si associa alle considerazioni dell'onorevole Carra. Osserva, quindi, come, nella disciplina della materia, si sia passati da una Protezione civile tutto fare a una Protezione civile che non fa niente e che anzi ultimamente appare come paralizzata. Apprezza quindi l'intento del Governo di cercare una giusta via di mezzo nella regolazione della materia. Con riguardo poi al disposto dell'articolo 1 che abroga l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 che prevedeva la definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei livelli minimi di organizzazione delle strutture territoriali di Protezione civile, che risulta così rimessa alla competenza di regioni ed enti locali, evidenzia il pericolo di una «balcanizzazione» della materia dei livelli minimi di organizzazione delle strutture della Protezione civile sul territorio.

  Manuela GHIZZONI, presidente, segnala che la Commissione cultura potrebbe essere chiamata a rendere il parere sul nuovo testo del provvedimento risultante dall'approvazione degli emendamenti, come sempre limitatamente alle parti di competenza.

  Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) ritiene che occorra una seria riflessione sulle gestioni commissariali indicate all'articolo 3 comma 2, con riguardo ad opere ben note come il Nuovo Auditorium, parco della musica e della cultura di Firenze. Stigmatizza, poi, il disposto dell'articolo 2 che di fronte alle calamità naturali delega un intervento alle assicurazioni private, disconoscendo il ruolo dello Stato, senza neanche prevedere il criterio direttivo di un premio minimo, non avente in alcun caso carattere speculativo. Invita quindi ad effettuare una seria riflessione sul punto, per evitare gli insulti dell'opinione pubblica che sarebbero altrimenti ben meritati.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) osserva come, se nel passato la Protezione civile rincorreva i terremoti, sembra che oggi Pag. 248siano i terremoti a rincorrere la Protezione civile. Fuor di metafora, ritiene in particolare grave che si faccia ricorso allo strumento delle assicurazioni private per la copertura assicurativa delle abitazioni per i rischi derivanti dalla calamità naturali. Non comprende quale nesso vi sia tra il disposto dell'articolo 3 comma 2, e la riforma della Protezione civile, quando invece vi è il problema pressante dell'edilizia scolastica che non è messa in sicurezza dagli eventi sismici. Esprime quindi fortemente le preoccupazioni evidenziate, riservandosi di valutare il nuovo testo del provvedimento come risultante dall'approvazione degli emendamenti.

  Caterina PES (PD), relatore, condivide le molte osservazioni formulate dai colleghi, che ringrazia per il loro contributo. Si associa, in particolare, alle critiche al disposto dell'articolo 2 in materia di copertura assicurativa volontaria per le abitazioni per i rischi derivanti da calamità naturali. Si riserva, quindi, di valutare il nuovo testo del provvedimento come risultante dall'approvazione degli emendamenti.

  Manuela GHIZZONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.
Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2012.

  Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), relatore, avverte che è pervenuto l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2744, 3780 e 4309 in esame recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Con riguardo alle parti modificate, di competenza della Commissione, segnala che, fra l'altro, all'articolo 1 non è più previsto che il provvedimento stabilisca i principi per la tutela e valorizzazione della biodiversità agraria allo scopo di sostenere la ricerca sulla biodiversità agraria nonché di sostenere le attività di formazione e educazione sulla medesima, bensì solo di promuovere tale attività. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.05 alle 19.45.

Pag. 249