CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 maggio 2012
659.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 31 maggio 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 31 maggio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.
C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5060).

  Angelo ALESSANDRI, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame della proposta di legge C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato. Avverte che il 16 aprile 2012 è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 5060 Faenzi ed altri e poiché tale progetto verte su materia identica a quella recata dalla predetta proposta di legge, ne dispongo l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

  Alessandro BRATTI (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge all'esame della Commissione, già approvata dalla Camera, è stata sostanzialmente modificata nel corso dell'esame al Senato attraverso l'aggiunta di ben 23 articoli, alcuni dei quali recano un contenuto analogo a disposizioni inserite nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012, recante misure urgenti in materia ambientale, e poi soppresse nel corso dell'esame alla Camera.
  Si tratta di disposizioni che in gran parte modificano il decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale), e precisamente la Parte IV in Pag. 58materia di rifiuti. Di seguito mi limiterò a richiamare sinteticamente il contenuto delle disposizioni introdotte o modificate dal Senato, ossia di tutti gli articoli ad eccezione dell'articolo 5, rinviando per un'analisi più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.
  L'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prolunga da quattro a sei anni la durata dell'autorizzazione agli scarichi prevista dall'articolo 124, comma 8, del Codice, ad esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose.
  L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novella il comma 6 dell'articolo 179 del decreto legislativo 152/2006, integrandolo con una disposizione volta a garantire il rispetto della gerarchia dei criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti in esso prevista. L'articolo, infatti, introduce l'obbligo, per i soggetti detentori che conferiscono rifiuti per il trattamento, di intervenire per assicurare, nel caso in cui la dinamica dei prezzi di mercato produca esiti diversi, che il prezzo riconosciuto per il conferimento al riciclo sia, per la medesima tipologia di rifiuti, superiore a quello riconosciuto per il conferimento al recupero energetico, nonché una sanzione pecuniaria di 200 euro per ogni tonnellata di rifiuti nei casi di violazione di tale obbligo.
  L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una serie di modifiche alla Parte IV del Codice al fine, tra l'altro, di: prevedere che le autorità individuate dalle regioni in luogo delle autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO), che saranno soppresse a partire dal 1o gennaio 2013 incoraggino la raccolta separata dei rifiuti organici e il trattamento degli stessi (comma 1, lettera a); integrare le definizioni di «rifiuto organico», «autocompostaggio», «compost di qualità (comma 1, lettera b, nn. 1, 2 e 3); introdurre la definizione di «digestato da non rifiuto» (comma 1, lettera b, n. 4); prevedere che lo Stato adotti direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclo di pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard ed alle norme tecniche di settore, ove esistenti, e di aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione (comma 1, lettera d), n. 2). Il comma 1, lettera d), n. 2), integra il disposto dell'articolo 195 del decreto legislativo 152/2006 (che disciplina le competenze statali in materia di gestione dei rifiuti), inserendovi una disposizione transitoria da applicare nelle more dell'adozione dei decreti statali finalizzati alla determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi in base alla quale viene consentito alle regioni e alle province autonome di adottare disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino all'entrata in vigore di tali decreti. Il comma 1, lettera e), prevede due modifiche all'articolo 206 del Codice che riguardano la disciplina degli accordi e dei contratti di programma che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, al fine di consentire la stipula di accordi aventi ad oggetto l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata di tutti i rifiuti e di prevedere che gli accordi abbiano ad oggetto l'impiego dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio di pneumatici fuori uso, dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo. Il comma 1, lettera f), riduce le garanzie finanziarie che le imprese devono prestare ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, mentre il comma 2 dell'articolo 3 dispone l'immediata applicabilità Pag. 59a decorrere dall'entrata in vigore della legge delle riduzioni delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
  L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, esclude dall'applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla parte quarta del Codice il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Tale esclusione potrà avvenire a condizione che il materiale indicato sia configurabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del medesimo decreto.
  L'articolo 6, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce la lettera f-bis) nell'articolo 200 del decreto legislativo 152/2006 (Codice dell'ambiente), al fine di aggiungere un nuovo criterio per la costituzione di ambiti territoriali ottimali (ATO) dei servizi di raccolta e di smaltimento o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti, in aggiunta a quelli già previsti nella normativa vigente stabilendo, inoltre, che il conferimento dei servizi legati al ciclo integrato dei rifiuti avvenga direttamente all'azienda di gestione dei rifiuti, costituita da soli enti locali, che può diventare autorità d'ambito a tutti gli effetti, anche in deroga all'articolo 4 del decreto-legge 138/2011.
  L'articolo 7, inserito nel corso dell'esame al Senato, novella i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 (Codice dell'ambiente), che disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti al fine di specificare gli obiettivi al raggiungimento dei quali i soggetti partecipanti alla gara devono formulare, in una relazione tecnico-illustrativa, un piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione.
  L'articolo 8, che aggiunge un comma 3-bis all'articolo 205 del decreto legislativo 152/2006 allo scopo di consentire alle associazioni di volontariato senza fine di lucro di effettuare raccolte di prodotti o materiali, nonché indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato al fine di prevedere che la raccolta delle associazioni di volontariato non è più limitata ai prodotti e materiali che non sono rifiuti.
  L'articolo 9, comma 1, introduce nel testo del Codice ambientale un articolo 213-bis che prevede l'esclusione delle attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime delle autorizzazioni previste per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti dagli artt. 208 e seguenti del decreto legislativo 152/2006 (Codice dell'ambiente). Il comma 2 prevede che la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 siano soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo. 42/2004.
  L'articolo 10, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che il contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso costituisca parte integrante del corrispettivo di vendita, sia assoggettato ad IVA e debba essere riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura nella misura vigente alla data della cessione del prodotto.
  L'articolo 11, inserito nel corso dell'esame al Senato, è volto ad ampliare l'ambito delle operazioni di messa in sicurezza operativa dei siti contaminati prevedendo che siano comprese, tra le opere che possono essere oggetto di interventi straordinari e ordinari di manutenzione o di messa in sicurezza, anche le strutture interrate oltre agli impianti e reti tecnologiche. Alle stesse condizioni, ovvero purché non venga compromessa la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica, vengono altresì consentiti interventi Pag. 60di adeguamento degli impianti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti relativi all'AIA (autorizzazione integrata ambientale) di cui agli artt. 29-bis e seguenti ed all'articolo 269 e seguenti del Codice ambientale.
  L'articolo 12, inserito nel corso dell'esame al Senato, esclude gli essiccatoi agricoli dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dal titolo I della Parte V del decreto legislativo 152/2006 (Codice dell'ambiente). Tali impianti vengono infatti inseriti all'interno dell'allegato IV alla Parte V del Codice, che contiene l'elenco degli impianti e attività in deroga.
  L'articolo 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca, al comma 1, una disposizione che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 1/2012 (che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo), prevede, per i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale (SIN), la possibilità del loro utilizzo nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali a determinate condizioni specificate nella norma, che i residui di estrazione e di lavorazione di marmi e di lapidei siano utilizzabili, nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava, per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati e per interventi di recupero ambientale.
  L'articolo 14 prevede che i residui di estrazione e di lavorazione di marmi e di lapidei siano utilizzabili, nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava, per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati e per interventi di recupero ambientale e che l'utilizzo di tali residui di estrazione e di lavorazione di marmi e di lapidei sia possibile a condizione che la loro caratterizzazione, tenuto conto del valore di fondo naturale e della forma chimico-fisica delle sostanze, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti inferiori ai valori di cui all'allegato 5 alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006, in funzione delle destinazioni d'uso.
  L'articolo 15 novella il decreto legislativo 49/2010 di attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni al fine di chiarire che non sono considerati alluvioni gli allagamenti causati da impianti fognari e, in tal modo, riallineare la norma nazionale alla corrispondente definizione recata dalla direttiva europea.
  L'articolo 16 reca ulteriori disposizioni in materia di rifiuti di contenuto analogo a quello di alcune disposizioni inserite al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge conversione del decreto-legge n. 2 del 2012 e successivamente soppresse alla Camera. In particolare, il comma 1 novella il comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 201/2011, estendendo la portata della norma recante la facoltà, per i comuni, di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che sarà operativo dal 2013. Il comma 2 novella i commi 27 e 29 dell'articolo 3 della legge 549/1995 relativi al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, al fine di eliminare i limiti massimi delle aliquote per chilogrammo di rifiuto conferito in discarica. Il comma 3 sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 172/2008, recante misure urgenti volte a superare le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti, al fine di adeguare la disposizione al mutato quadro normativo delineatosi in seguito all'emanazione dei decreti legislativi nn. 128 e 205 del 2010. Il comma 4 interviene sulla disciplina dei trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi effettuati dagli imprenditori agricoli al fine di: prevedere a regime (e non, come previsto dal testo vigente, in via transitoria fino al 2 luglio 2012) che l'esclusione dal SISTRI per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano Pag. 61ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario (lettera a); triplicare (elevandola a 300 kg. o litri) la soglia annua per poter considerare i trasporti e conferimenti come occasionali e saltuari (lettere b e c); stabilire che i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli professionali verso i circuiti organizzati di raccolta e le piattaforme di conferimento non sono considerati svolti a titolo professionale ed esonerare gli stessi imprenditori dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (lettera d). Il comma 5 introduce una disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l'utilizzo di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Il comma 6 consente la rimozione e l'utilizzo per la produzione di energia, o per il riutilizzo a fini agricoli, delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, a determinate condizioni.
  L'articolo 17 modifica la disciplina riguardante, per un verso, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti dai nuclei domestici finalizzato al loro trasporto ai centri di raccolta e, per l'altro, la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta medesimi;
  L'articolo 18 dispone che nei casi in cui possono essere imposte misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario e, in caso di inosservanza di tale disposizione, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che verrà versata al bilancio dello Stato.
  L'articolo 19 prevede che il Ministero dell'ambiente pubblichi sul proprio sito web, con un aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi delle risorse finanziarie che, in base alla normativa vigente, sono riassegnate a capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero o a fondi istituiti con legge funzionali all'attuazione di politiche ambientali Si prevede, inoltre, che il Ministro dell'ambiente presenti al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione riguardo all'andamento e alla quantificazione dei fondi effettivamente riassegnati.
  L'articolo 20 reca una norma riguardante l'applicazione della lettera e) del comma 12 dell'articolo 2 della L. 481/1995 ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di regolazione e controllo dei servizi idrici attribuite dal comma 19 dell'articolo 21 del decreto-legge 201/2011 all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Ai sensi della norma in esame, la lettera e) – nella parte in cui prevede che nel definire e aggiornare tariffe e parametri di riferimento nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale – si interpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga», sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, di cui non vengono specificati le modalità e i termini per l'emanazione.
  Con il comma 1 dell'articolo 21 viene disposto che, al fine di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, vengano attribuite all'Ispettorato generale – istituito dall'articolo 17, comma 2, del decreto legge n. 195/2009 – le funzioni in materia di difesa del suolo di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM).
  L'articolo 22, al fine di promuovere il recupero e il riciclaggio dei materassi dismessi, dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emani, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un Pag. 62regolamento per la gestione dei materassi dimessi specificando le modalità di recupero e l'introduzione di meccanismi che, in osservanza della normativa nazionale e comunitaria, favoriscano il recupero e l'avvio al riciclaggio dei materiali impiegati.
  L'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 20, comma 1, della legge n. 217 del 2011 che attribuisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi. La novella è diretta a prevedere che il provvedimento d'attuazione possa essere proposto, non solo dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee e da quello dell'ambiente, ma anche dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 24, inserito nel corso dell'esame al Senato, novella parzialmente gli articoli 14 e 23 del decreto-legge n. 5 del 2012 (disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo), recanti rispettivamente alcune misure di semplificazione dei controlli sulle imprese e l'introduzione di un'autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie e imprese (PMI) tra le quali rilevo. Rilevo, in particolare, che con la sostituzione integrale della lettera f) del comma 4 dell'articolo 14, si prevede la razionalizzazione e riduzione di controlli a favore delle imprese in possesso della medesima certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO prevista dalla vigente lettera f); ai fini della razionalizzazione e riduzione dei controlli in materia ambientale si considerano unicamente la certificazione ISO 14001, e successivi aggiornamenti, o la registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Con una novella al comma 6 dell'articolo 14, inoltre, si esclude dalle misure di semplificazione previste dallo stesso articolo in materia di controlli sulle imprese, oltre alle attività di controllo in materia fiscale, finanziaria e di salute e di sicurezza sul lavoro, anche i controlli in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.
  L'articolo 25, inserito nel corso dell'esame al Senato, con l'introduzione di un comma 1-bis all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dispone che le spese relative alle attività di accertamento da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli per l'attuazione della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 2001, siano a carico del soggetto che presenta le istanze di autorizzazione, le denunce di attività o quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti.
  L'articolo 26, infine, novella i commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 2/2002 in materia di matrici materiali di riporto, ripristinando nella sostanza il tenore che le disposizioni suddette avevano nel testo del ddl di conversione prima dell'esame da parte della Camera. Si sopprime, infatti, il riferimento al fatto che le matrici materiali di riporto debbano essere disciplinate dal decreto interministeriale sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo; si introducendo un'indicazione sul contenuto dei materiali estranei sulla scorta di quanto previsto nel testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2/2012 approvato dal Senato. Si elimina il riferimento alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 185 per i materiali che devono essere considerati sottoprodotti.
  In conclusione, dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento, che merita di essere attentamente approfondito e valutato, ritiene opportuno sottoporre all'attenzione dei colleghi deputati anche una proposta di metodo sul prosieguo lavori della Commissione. Infatti, proprio perché la proposta di legge, come modificata dal Senato, introduce una serie di importanti modifiche al Codice ambientale ed a provvedimenti legislativi recentemente approvati, è a suo avviso opportuno procedere agli indispensabili approfondimenti istruttori attraverso lo svolgimento di un apposito ciclo di audizioni, che faccia emergere in modo trasparente e completo le diverse Pag. 63posizioni e sensibilità di tutti gli operatori del settore interessati all'applicazione della nuova normativa.
  Resta ferma, comunque, l'esigenza di una attenta valutazione dell'impatto delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame rispetto alla normativa vigente e, in alcuni casi, anche rispetto alla normativa comunitaria.

  Alessio BONCIANI (UdCpTP), nel ricordare l’iter travagliato del provvedimento oggi all'attenzione della Camera in seconda lettura, sottopone alla Commissione, ed in particolare al relatore ed ai rappresentanti dei gruppi, l'opportunità di procedere ad uno scambio di valutazione e di informazioni con i colleghi parlamentari della Commissione Ambiente del Senato, al fine di conseguire l'obiettivo fondamentale di giungere alla predisposizione di un testo che possa essere approvato definitivamente e in tempi rapidi dalle Camere.

  Manuela LANZARIN (LNP), nel ripercorrere l’iter del provvedimento in esame, sottolinea la necessità che il Governo assuma una posizione chiara sulle disposizioni in esso contenute e, soprattutto, non perseveri in un'azione che, ponendosi in direzione contraria con lo spirito e, in alcuni casi, con la lettera delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, di fatto, ne rallenta la definitiva approvazione.

  Armando DIONISI (UdCpTP) ritiene che non giovi allo sforzo di procedere in modo celere e condiviso l'accentuazione delle posizioni e delle sensibilità di ciascuna parte politica, né il tentativo di attribuire particolari responsabilità al Governo, che certo farà conoscere il proprio orientamento sul provvedimento in esame. Al tempo stesso, crede che i gruppi debbano esprimersi con chiarezza e, in tal senso, manifesta fin d'ora le perplessità del suo gruppo in ordine alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del provvedimento. Conclude, quindi, dichiarandosi d'accordo con la proposta avanzata dal relatore di procedere allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni che consenta alla Commissione di avere un quadro approfondito e completo delle diverse posizioni ed opzioni che sono in campo.

  Raffaella MARIANI (PD), a nome del gruppo del Partito Democratico, giudica che ci siano tutte le condizioni per addivenire alla predisposizione di un testo largamente condiviso dai diversi gruppi. Al tempo stesso, ritiene che per conseguire tale risultato sia particolarmente utile il contributo che il Governo darà eventualmente anche accogliendo proposte migliorative del testo che dovessero emergere dal dibattito in Commissione.

  Ermete REALACCI (PD), nel sottolineare la delicatezza dell'attuale fase politica, ritiene che un impulso positivo ad una positiva conclusione dell’iter del provvedimento prima della fine della legislatura possa venire dalla calendarizzazione, eventualmente dopo una prima fase di approfondimento istruttorio, di una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato (con la partecipazione del Governo), che già in altre occasioni si è rivelato strumento e sede adeguata all'esigenza di individuare un punto di sintesi del lavoro dei due rami del Parlamento.

  Gianluca BENAMATI (PD) concorda con quanto dichiarato dal collega Realacci, ritenendo necessario che la proposta di legge in esame, con i dovuti miglioramenti, prosegua e concluda l’iter con il fattivo contributo del Governo.

  Il sottosegretario Tullio FANELLI, dopo aver dettagliatamente ripercorso le diverse fasi dell’iter parlamentare del provvedimento in esame, esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, ritenendo in particolare che molte delle norme in esso contenute sono positive, mentre alcune sono senz'altro migliorabili. Manifesta, quindi, la piena disponibilità del Governo a partecipare attivamente ai lavori della Commissione al fine di migliorare, ove possibile, il testo del Pag. 64provvedimento e di giungere ad una sua rapida approvazione definitiva.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 31 maggio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.
Atto n. 469.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiama ad esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio,
  Prima di illustrare il contenuto del provvedimento, ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni che attengono alle sue caratteristiche generali.
  In tal senso, osserva, in primo luogo, che lo schema di decreto legislativo emanato dal Governo appare conforme con quanto stabilito dalla norma di delega contenuta nell'articolo 14 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria per il 2010). Fa altresì presente che lo schema di decreto legislativo è stato emanato di concerto anche con il Ministro della salute, il cui coinvolgimento nella procedura non era previsto nella norma di delega.
  In secondo luogo, segnala che l'emanazione del provvedimento appare quanto mai opportuna, anche in considerazione del fatto che il 2 febbraio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (p.i. 2012/84) contestandole il mancato recepimento, entro il termine previsto (1o gennaio 2012) della citata direttiva 2009/126/CE.
  Passa quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento, ribadendo che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato emanato in attuazione della direttiva 2009/126/CE recante norme sulla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, la cui delega al Governo per il recepimento è contenuta nell'articolo 14 della legge comunitaria per il 2010.
  Al riguardo, precisa che il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge ha delegato il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/126/CE. Il successivo comma 2 ha altresì previsto che tali decreti integrino la le disposizioni previste nella Parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale) e siano adottati nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria per il 2009), su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 3 ha, infine, disposto che un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, debba disciplinare i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di Pag. 65benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE e che, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto, non si applichi il punto 3 dell'allegato VIII alla Parte V del Codice, che ora viene modificato dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) dello schema di decreto legislativo in esame. Ricordo, inoltre, che la disposizione recata da tale comma 3 era già stata prevista dall'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo n. 128 del 2010 (cosiddetto «Terzo correttivo al Codice ambientale») che prevedeva però la soppressione del punto 3 a decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto del Ministro dell'interno.
  Venendo poi alla illustrazione dello schema di decreto legislativo in esame, osserva che l'articolo 1, sulla scorta di quanto già contenuto nella norma di delega, prevede che il recepimento della direttiva 2009/126/CE avvenga attraverso alcune modifiche alla Parte V (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) del Codice ambientale. In tal senso, l'articolo 2 modifica gli articoli 268 e 277 del Codice ambientale.
  In particolare il comma 1 dell'articolo 2, con alcune novelle all'articolo 268, comma 1, del Codice ambientale, è volto a recepire le definizioni contenute negli articoli 2 e 3 della direttiva 2009/126/CE relative agli impianti di distribuzione, al sistema di recupero dei vapori di benzina, al sistema di recupero di fase II e al flusso e vapori di benzina.
  Al riguardo, segnala, rispetto alle disposizioni recate dagli articoli 2 e 3 della direttiva, la diversa denominazione delle «stazioni di servizio», che vengono identificate come «impianti di distribuzione», e l'equiparazione agli impianti nuovi, di quelli che, a decorrere dal 1o gennaio 2012, sono oggetto di una ristrutturazione completa, intesa come il totale rinnovo o riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni.
  Segnala, inoltre che alcune definizioni, che risultano nuove rispetto a quelle indicate nel citato articolo 3 della direttiva, quali quelle relative al «distributore» ed all’«impianto di deposito», erano già contenute nell'articolo 277, comma 2, del Codice ambientale ed ora vengono lievemente modificate per adeguarle alle norme della direttiva medesima.
  Fa quindi presente che il comma 2 dell'articolo 2 in commento sostituisce l'articolo 277 del Codice ambientale relativo al recupero di composti organici volatili (COV) prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti, per adeguarlo al dettato della direttiva comunitaria, mentre rimangono immutate le disposizioni sulle procedure amministrative relative ai sistemi di recupero che prevedono l'omologazione o il riconoscimento (se omologati in altri Paesi europei) obbligatorio da parte del Ministero dell'interno (commi 8 e 9 del nuovo testo dell'articolo 277, che riproducono il contenuto dei commi 3 e 4 vigenti). Rimangono altresì immutate anche le disposizioni che recano l'obbligo, per i gestori degli impianti di distribuzione, di mantenere in funzione i sistemi di recupero dei vapori durante le operazioni di rifornimento (comma 10 del nuovo testo dell'articolo 277 che riproduce il contenuto del vigente comma 5).
  In sostanza, vengono introdotti sette nuovi commi all'articolo 277 del Codice ambientale volti ad avviare la fase II del recupero dei vapori di benzina, attraverso l'utilizzo di un'idonea attrezzatura per il recupero dei vapori di benzina da parte dei distributori delle stazioni di servizio.
  Al riguardo, ricorda innanzitutto che, ai sensi dell'articolo 4 della più volte richiamata direttiva comunitaria, i sistemi della fase II dovranno catturare almeno l'85 per cento dei vapori di benzina e, laddove i valori recuperati siano trasferiti in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio, il rapporto vapori/benzina deve essere compreso tra 0,95 e 1,05. Attualmente, invece, la normativa nazionale prevista nell'articolo 277 del Codice ambientale e nell'Allegato VIII al medesimo Codice, sottopone gli impianti di distribuzione Pag. 66di benzina per autoveicoli all'obbligo di equipaggiamento con sistemi di recupero di vapori aventi determinati requisiti di efficienza indicati nell'Allegato VIII del Codice che però hanno un'efficienza di cattura dei vapori di benzina inferiore a quella prevista dai sistemi di fase II della direttiva europea, ovvero pari o superiore all'80 per cento.
  Osserva, poi, che il comma 1 dell'articolo 277 del Codice ambientale, così come novellato dal provvedimento in esame, ribadisce l'obbligo, per tutti i distributori degli impianti di distribuzione di benzina, di dotarsi di sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento.
  Il successivo comma 2 prevede che gli impianti di distribuzione di benzina per i veicoli a motore nuovi o soggetti a completa ristrutturazione debbano essere equipaggiati con sistemi di recupero della fase II.
  Il comma 3 dispone, quindi, in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva europea, che tale obbligo relativo ai requisiti di efficienza della fase II deve estendersi, entro il 2018, agli impianti di distribuzione esistenti aventi un flusso di benzina superiore a 3000 mc/anno.
  Il comma 4 reca disposizioni transitorie per le fattispecie non contemplate dalla direttiva comunitaria che sono tenute, fino all'adeguamento previsto, ad usare i sistemi di recupero dei vapori vigenti indicati nell'Allegato VIII alla Parte V del Codice ambientale. Viene, infine, precisato che tale norma transitoria non si applica ai distributori di benzina che riforniscono esclusivamente veicoli a motore diversi dagli autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli. Osservo, peraltro, che tale ultima disposizione non è contemplata nelle previsioni della direttiva comunitaria.
  Il successivo comma 5, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva, elenca i casi di non applicazione dei sistemi della fase II, comprendendovi, oltre agli impianti di distribuzione utilizzati esclusivamente in associazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore, anche quelli con un flusso inferiore a 500 m3/anno o un flusso inferiore a 100 m3/anno se gli impianti sono situati in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva, fanno riferimento anche al fatto che tale flusso può essere sia effettivo che previsto.
  Fa quindi presente che i sistemi di recupero di tali ultime tipologie di impianti devono comunque rispettare, ai sensi del comma 6, i requisiti di efficienza ed i sistemi di controllo previsti dall'Allegato VIII alla Parte V del Codice ambientale per i sistemi di recupero diversi da quelli della fase II.
  Segnala, altresì che il comma 7 indica le modalità di calcolo del flusso previsto dai commi 3 e 5, anche se la direttiva non reca indicazioni in ordine alle modalità di calcolo del flusso, limitandosi alla sua definizione.
  Conferma, poi, come rilevato precedentemente, che rimangono invariate le procedure amministrative relative ai sistemi di recupero indicate nei nuovi commi 8 e 9 dell'articolo 277 del Codice ambientale e quelle del comma 10 relative all'obbligo, per i gestori, di mantenere in funzione i sistemi di recupero dei vapori durante le operazioni di rifornimento.
  In ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva, il comma 11 del nuovo articolo 277 del Codice ambientale indica le forme di pubblicità rivolte ai consumatori su tali sistemi di recupero della fase II.
  Da ultimo il comma 3 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame ribadisce le sanzioni vigenti recate dall'articolo 279, comma 7, del Codice ambientale che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da parte della regione, da 15.493 euro a 154.937 euro e, in caso di recidiva, anche la sospensione delle autorizzazioni in essere. In proposito, segnala che l'articolo 6 della direttiva lascia ampia discrezionalità agli Stati membri nella determinazione delle sanzioni precisando che esse devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.Pag. 67
  L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo modifica conseguentemente anche l'allegato VIII alla Parte V del Codice introducendo: nuovi requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase II e mantenendo i sistemi di recupero dei vapori vigenti per la fase transitoria (paragrafi 2 e 2-bis); la certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero della fase II e di quelli relativi alla fase transitoria (paragrafi 2-ter, 2-quater). Rimangono immutate le certificazioni relative ai prototipi (paragrafo 2-quinquies), nonché restano fermi, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, gli obblighi relativi alle procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
  Ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica 126/1998 è stato approvato il regolamento che ha dato attuazione alla direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e che l'articolo 6 individua le procedure di valutazione della conformità di tali apparecchi. Alcune modifiche ai requisiti costruttivi e di installazione (paragrafo 3); nuove e più articolate modalità di controllo dei dispositivi di recupero dei vapori molto rispondenti ai criteri dettati dall'articolo 5 della direttiva che prevedono controlli periodici – annuali o trimestrali – per sistemi di controllo automatici (paragrafo 4).
  Vengono infine novellate anche le disposizioni del paragrafo 5 relativo agli obblighi documentali degli impianti di distribuzione di benzina, al fine di richiamare gli obblighi di marcatura CE e gli atti di conformità imposti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 126/1998. Faccio presente che la relazione illustrativa del provvedimento in esame evidenzia che l'allegato VIII, nel testo vigente, prevede, infatti, per gli impianti di distribuzione e per i sistemi di recupero dei vapori, una serie di obblighi documentali non compatibili con il decreto del Presidente della Repubblica n. 126/98. Con il nuovo paragrafo 5.4 vengono anche integrate le informazioni che devono essere indicate nel registro di impianto custodito dal gestore: esso deve riportare non solo tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull'impianto, ma anche i risultati dei controlli previsti dal paragrafo 4 ed i provvedimenti assunti nei casi di anomalie del sistema di recupero dei vapori di benzina previsti dal paragrafo 4.2. Infine, come rilevato dalla relazione tecnico-finanziaria, vengono eliminati alcuni obblighi «superflui» (come ad es. la soppressione del paragrafo 5.5 che prevede che nel caso di interventi che comportino una sostituzione di componenti, l'installatore deve produrre una dichiarazione scritta dalla quale risulti che i componenti sostituiti sono conformi a quelli del tipo approvato), nonché la soppressione dell'appendice recante i metodi di prova.
  L'articolo 4 dello schema di decreto specifica, infine, che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.