CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 maggio 2012
657.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 105

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 29 maggio 2012.

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.
C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.10 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

  La seduta comincia alle 13.40.

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.
Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luciana PEDOTO (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 4108 e abbinate, recanti Pag. 106norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.
  Il provvedimento in esame, che si compone di nove articoli, reca disposizioni volte a migliorare il livello competitivo della coltivazione della frutta italiana destinata alla produzione di bevande analcoliche, come si evince dall'articolo 1, concernente le finalità.
  Entrando nel merito dell'articolato, fa presente che l'articolo 2, comma 1, modificando l'articolo 1 della legge n. 286 del 1961, dispone che le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, non possono essere colorate se non contengono anche succo di agrumi in misura non inferiore al 20 per cento (mentre il testo vigente prevede la percentuale del 12 per cento). In base all'articolo 2 della citata legge n. 286, come modificato dall'articolo 2, comma 2 del provvedimento in esame, chiunque produce, vende o detiene per la vendita bibite analcoliche non conformi alle predette disposizioni è punito con la sanzione amministrativa stabilita dall'articolo 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
  Analogamente, l'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame dispone che le bevande analcoliche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, commercializzate con il nome di uno o più frutti ovvero recanti denominazioni che a tali frutti si richiamano, devono essere preparate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento. La produzione e la commercializzazione delle bevande analcoliche effettuate in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima sanzione richiamata dall'articolo 2, comma 2 (articolo 3, comma 2).
  Osserva, quindi, che l'articolo 4, introducendo modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2004 – ai fini della parziale attuazione della direttiva 2012/12/UE del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana – prevede che dal 28 ottobre 2015 ai succhi di frutta non potranno più essere aggiunti zuccheri fatti salvi, a determinate condizioni, i nettari di frutta. Correlativamente, non potrà essere recata sull'etichetta l'indicazione nutrizionale «senza zuccheri aggiunti». I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 28 ottobre 2013 in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare ad essere commercializzati fino al 28 aprile 2015.
  L'articolo 5 introduce indicazioni obbligatorie per l'etichettatura al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche delle bevande analcoliche a base di frutta, nonché dei succhi di frutta e dei nettari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, e di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari. Si fa riferimento, in particolare, all'indicazione del luogo di origine o di provenienza, del nome e della percentuale complessiva del frutto naturale contenuto. Si precisa che l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione della frutta utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti in questione.
  Rileva, poi, che l'articolo 6 istituisce il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per le politiche europee e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al presente articolo. Pag. 107
  L'articolo 7 reca disposizioni per la promozione delle bevande analcoliche a base di frutta di origine italiana. Si prevede, in particolare, che le campagne di promozione sul mercato nazionale e sui principali mercati internazionali siano predisposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, compatibilmente con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per la valorizzazione delle bevande analcoliche a base di frutta, di succhi di frutta e di nettari che utilizzano il logo nazionale di cui all'articolo 6 e per la sensibilizzazione del pubblico sui benefici per la salute derivanti da un maggiore consumo di frutta.
  L'articolo 8 reca disposizioni per il potenziamento dei controlli antifrode.
  Osserva, infine, che l'articolo 9 reca ulteriori disposizioni sanzionatorie: il comma 1 stabilisce che a chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione bibite analcoliche a base di frutta, succhi di frutta e nettari con le indicazioni di origine o di provenienza di cui all'articolo 5 o con il logo nazionale di cui all'articolo 6 contraffatti, si applica l'articolo 517-quater del codice penale (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). Il comma 2 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque impiega o utilizza il logo nazionale di cui all'articolo 6 in violazione della disciplina ivi prevista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
  Alla luce del contenuto del provvedimento, rileva che le disposizioni ivi recate investono in linea generale la competenza della Commissione affari sociali, in quanto sono ad esse sottese le finalità della tutela della salute e della sicurezza alimentare. All'articolo 7, in particolare, la tutela della salute è esplicitamente richiamata a proposito delle finalità delle campagne per la promozione delle bevande analcoliche a base di frutta di origine italiana, nella predisposizione delle quali è previsto il coinvolgimento del Ministero della salute.
  Si riserva, pertanto, di formulare una proposta di parere anche sulla base delle eventuali considerazioni che saranno svolte nel corso del dibattito.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che, a suo avviso, occorrerebbe promuovere un'analoga campagna informativa per incentivare il consumo delle spremute di frutta.

  Lucio BARANI (PdL), associandosi alla considerazione fatta dal presidente Palumbo, evidenzia come a livello europeo non vi sia stata, almeno fino ad ora, una forte attenzione verso questo tema, tanto è vero che, paradossalmente, l'aranciata veniva prodotta senza utilizzare le arance.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

  La seduta comincia alle 13.55.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
COM(2011)777 def.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII-bis, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

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  Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere sui due atti all'ordine del giorno un parere alla XIV Commissione, la quale a conclusione dell'esame congiunto procederà alla votazione di un'unica Relazione per l'Assemblea, avente ad oggetto entrambi gli atti.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata oggi a pronunciarsi sul Programma di lavoro della Commissione per il 2012, nonché sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.
  Con riferimento a quest'ultima, precisa che è la seconda volta che essa forma oggetto di esame della Commissione, trattandosi di un nuovo istituto, introdotto nell'ordinamento a seguito della novella apportata all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), che ha previsto che il Governo presenti ogni anno, in luogo di un'unica relazione annuale, due distinte relazioni: una programmatica, da presentare entro il 31 dicembre, e una di rendiconto, da presentare entro il 31 gennaio. Dal canto suo, la Giunta per il regolamento della Camera, nel parere del 14 luglio 2010, ha disposto che la relazione programmatica sia oggetto di esame congiunto con gli strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni europee, secondo la procedura già delineata a questo scopo dalla stessa Giunta il 9 febbraio 2000; la relazione di rendiconto continuerà invece ad essere esaminata congiuntamente con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto di cui all'articolo 126-ter del regolamento.
  Rileva preliminarmente che il Programma di lavoro della Commissione europea è stato predisposto nel mese di novembre dello scorso anno, risultando conseguentemente, allo stato, già in parte attuato, mentre la Relazione programmatica è stata presentata alle Camere il 4 maggio 2012, quindi in ritardo rispetto alla scadenza legislativamente prevista per il 31 dicembre di ogni anno. Tale circostanza attenua, evidentemente, il valore programmatico annesso a tale Relazione, che dovrebbe indicare obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo per l'anno successivo.
  Quanto ai contenuti della Relazione di competenza della XII Commissione, in materia di politiche sociali fa presente che la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale rappresenta uno dei cinque target quantitativi fissati dalla Strategia Europa 2020. L'obiettivo per l'Unione europea nel suo insieme è di ridurre di almeno 20 milioni il numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale. L'obiettivo specifico per l'Italia è di 2,2 milioni di persone. L'Italia informa regolarmente i partner europei e l'Unione europea sulle proprie strategie e i progressi realizzati verso gli obiettivi comuni in tema di protezione sociale e inclusione sociale, non soltanto nel Piano nazionale di riforma, ma anche predisponendo e presentando rapporti specifici e gruppi di lavoro temporanei (ad esempio sulla povertà dell'infanzia).
  Osserva, poi, che un altro capitolo concerne il volontariato; in particolare, negli ultimi mesi del 2011 (Anno europeo del volontariato) sono stati adottati due importanti atti che individuano una serie di azioni e di priorità: si tratta delle Comunicazioni della Commissione europea «Sulle politiche dell'UE e il volontariato: riconoscere e promuovere le attività di volontariato transfrontaliero nell'UE» e delle Conclusioni del Consiglio del 3 ottobre 2011 sul «Ruolo delle attività di volontariato nella politica sociale». Entrambi i documenti invitano gli Stati membri ad adoperarsi per stabilire un quadro giuridico chiaro e per promuovere il volontariato con incentivi fiscali, sostegno finanziario e maggiore riconoscimento.
  Il Governo italiano, inoltre, è attivamente impegnato, in sede tecnica e politica, sui temi della demografia e delle politiche per la famiglia. L'Unione europea ha proclamato il 2012 «Anno europeo per l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni».Pag. 109
  Come previsto dalla Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2011 (940/2011/UE), la celebrazione dell'Anno intende essere l'occasione per promuovere una cultura dell'invecchiamento attivo fondata su una società per tutte le età, favorendo, al contempo, la solidarietà e la cooperazione tra le generazioni e tenendo conto delle diversità e della parità di genere. I principali settori interessati sono l'occupazione e le condizioni di lavoro, la partecipazione alla società, la promozione di una vita indipendente e sana. A livello nazionale, il Governo ha promosso, sin dal 2011, una serie di incontri con le amministrazioni interessate, le regioni, le associazioni e le parti sociali per condividere la metodologia di lavoro e le priorità.
  Rileva poi che in materia di sanità il Governo segnala, in particolare, nell'ambito degli obiettivi per il 2012 indicati nel Programma di lavoro della Commissione: la revisione della direttiva 2001/37/CE sui prodotti del tabacco per quanto riguarda la fabbricazione, la presentazione e la vendita, mirata soprattutto a introdurre profili di miglior tutela per le fasce giovanili e i gruppi sociali vulnerabili; la revisione dell'attuale quadro normativo dell'Unione i tema di dispositivi medici. In questo settore gli obiettivi sono: migliorare il livello di protezione della salute di tutti i pazienti europei, rafforzare la posizione dell'Europa nell'innovazione tecnologica in questo ambito e consentire un funzionamento più agile del mercato interno e del commercio internazionale.
  A livello europeo una priorità – alla luce dei problemi di recente evidenziati nel settore dei dispositivi medici in relazione alle protesi mammarie – è dunque rappresentata dalla prevista revisione delle direttive sui dispositivi medici (90/385/CEE e 93/42/CEE), che porterà all'emanazione di un regolamento ricomprendente anche i dispositivi medici impiantabili attivi. In tale ambito il Governo si impegnerà nel corso dell'esame del pacchetto di proposte affinché: sia assicurata una piena valutazione preventiva sia da parte del fabbricante che da parte degli organismi di controllo del rapporto rischio-beneficio per il paziente; siano aumentati i poteri di controllo degli organismi designati; sia stabilito un idoneo meccanismo di verifica della corrispondenza del dispositivo agli standard di sicurezza ed efficacia, prima della sua immissione in commercio; sia fornita adeguata informazione ai pazienti e agli operatori sanitari sulle caratteristiche dei dispositivi. Inoltre il Governo intende impegnarsi perché la sorveglianza del mercato dei dispositivi medici si basi su meccanismi di stretta cooperazione fra gli Stati membri.
  Il Governo sarà inoltre impegnato nei lavori relativi alle modifiche al regolamento (CE) 726/2004 ed alla direttiva 2001/83/CE concernenti la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica e sulla farmacovigilanza. Al riguardo fa presente che la precedente proposta in tema di informazione ai pazienti del 2009 della Commissione, già inclusa nel cosiddetto «pacchetto farmaceutico», era stata criticata dall'Italia e da altri Stati membri, sia per la mancanza di una definizione dei concetti di informazione e pubblicità sia per le perplessità che destava la proposta di affidamento all'industria farmaceutica della gestione delle informazioni.
  Il Governo segnala altresì che nel corso del 2012 si procederà all'attivazione di gruppi tecnici di supporto alla Commissione per l'adozione delle misure di esecuzione previste dalla direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, che questa Commissione ha avuto modo di esaminare in maniera approfondita in sede di esame delle parti di competenza della legge comunitaria 2012.
  Per quanto concerne il capitolo relativo alla salute alimentare, il Governo intende seguire nel corso del 2012 i lavori di revisione della direttiva 96/23/CE del Consiglio concernente le misure di controllo di talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti. La posizione della Commissione sul punto è Pag. 110orientata all'eliminazione dell'obbligo della predisposizione del Piano nazionale per la ricerca dei residui negli alimenti da parte degli Stati membri. L'orientamento dell'Italia e di altri Stati, invece, è quello di mantenere un numero minimo di controlli obbligatori. Inoltre, con riferimento alla modifica del regolamento (CE) 854/2004 in merito alla revisione dell'ispezione delle carni, fa presente che la Commissione, sostenuta dalla maggioranza dei Paesi, intende semplificare le modalità previste dalla normativa vigente, che vede il veterinario come responsabile dell'ispezione delle carni, spostando la maggior parte dei controlli ufficiali in allevamento. La posizione italiana in merito è critica perché l'assenza del veterinario ufficiale negli stabilimenti di macellazione vanifica il ruolo del macello come osservatorio epidemiologico.
  Osserva, infine, che in materia di nutrizione – con riferimento al regolamento (CE) 1924/2006 concernente le indicazioni nutrizionali e sulla salute presenti sui prodotti alimentari – sarà affrontato il tema dei profili nutrizionali degli alimenti, come richiesto dal regolamento stesso, anche alla luce della posizione assunta dal Parlamento europeo. Si tratta di una problematica complessa, in quanto l'individuazione di criteri rigidi per la definizione dei profili nutrizionali può comportare l'esclusione per molti alimenti dalla possibilità di veicolare indicazioni (claims) in etichetta. Altro aspetto importante sarà quello relativo alle disposizioni, correlate alla normativa citata, in merito all'autorizzazione di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari o che si riferiscano alla riduzione del rischio di malattie, nonché allo sviluppo e alla salute dei bambini.
  In conclusione pur condividendo in linea generale le priorità segnalate dal Governo, dichiara la propria disponibilità ad accogliere osservazioni e proposte che saranno avanzate nel corso della discussione, ai fini della predisposizione del parere da trasmettere alla XIV Commissione.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 29 maggio 2012.

Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private.
C. 4269 D'Anna.
Audizione di docenti universitari esperti della materia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.
C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte.

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia.
C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa.