CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 maggio 2012
657.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 62

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie.
Nuovo testo unificato C. 4790 e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 maggio 2012.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO nel sottolineare come il Governo ritenga importante il provvedimento in esame, evidenzia come lo stesso sia delicato in quanto le cambiali finanziarie incidono sensibilmente sulle modalità di pagamento tra privati e indirettamente sulla sostenibilità dei debiti privati. In proposito, fa Pag. 63presente che mentre la Ragioneria generale dello Stato rileva l'opportunità di una relazione tecnica, il Dipartimento delle finanze annette effetti finanziari non rilevanti alla proposta in esame. Sull'opportunità quindi di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica si rimette alla decisione della Commissione.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, ritiene che non possa prescindersi dall'acquisizione di una relazione tecnica. Propone, pertanto, di richiedere al Governo che essa sia trasmessa entro un termine di 15 giorni.

  La Commissione delibera di richiedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la predisposizione di una relazione tecnica, da trasmettere entro il termine di 15 giorni.

  Roberto OCCHIUTO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Emendamenti C. 4517 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame dell'emendamento 27.200.

  Roberto OCCHIUTO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento in esame, nelle sedute del 18 e del 20 ottobre 2011 e che, nell'occasione, è stato formulato un parere favorevole, subordinatamente all'accoglimento di una modifica dell'articolo 27 volta ad allineare la copertura finanziaria alla presumibile entrata in vigore della legge; in data 23 maggio 2012 la Commissione di merito, che esamina il disegno di legge in sede legislativa, ha approvato in linea di principio l'emendamento 27.200, che riformula l'articolo 27 recante la copertura finanziaria del provvedimento. L'emendamento è stato quindi trasmesso alla Commissione per l'acquisizione del prescritto parere. Ricorda che il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica e che, in data 25 maggio 2012, è stata trasmessa una nuova relazione tecnica contenente un aggiornamento della quantificazione degli oneri recati dall'articolo 20, relativo alla deduzione ai fini IRPEF delle erogazioni liberali effettuate in favore dell'Arcidiocesi ortodossa e degli enti da essa controllati. Passa quindi all'esame, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica trasmessa in data 25 maggio 2012, dei profili di carattere finanziario dell'emendamento 27.200, approvato in linea di principio dalla Commissione di merito. Rileva che con l'emendamento 27.200, l'articolo 27, recante la quantificazione dell'onere derivante dall'articolo 20 e la relativa copertura finanziaria, viene riformulato nel senso che viene modificata la decorrenza dell'onere, tenuto conto che l'entrata in vigore del provvedimento non potrà essere anteriore al periodo d'imposta 2012. Evidenzia come la relazione tecnica trasmessa in data 25 maggio 2012 aggiorni la quantificazione sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 rispetto a quelli contenuti nella relazione tecnica originale; ricorda che il calcolo dell'onere si basa sulle medesime ipotesi e sul medesimo procedimento utilizzati nella valutazione degli effetti finanziari indicata nella relazione tecnica originaria, con la sola modifica, quindi, del dato di partenza, ossia la misura delle erogazioni liberali effettuate nel 2009 invece che quella relativa alle erogazioni del 2008. In particolare, osserva come la nuova quantificazione consideri un minor numero di soggetti; ciò in quanto i contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali in favore di istituzioni religiose risultano Pag. 64109.000 nel periodo d'imposta 2009 e 122.000 nel periodo d'imposta 2008; rileva che l'ammontare medio dell'erogazione indicata nelle dichiarazioni si riduce a 261 euro, secondo la nuova relazione tecnica, da 263 euro, quantificati nella relazione tecnica originale; sottolinea che risultano confermati gli altri parametri utilizzati, ed in particolare: la percentuale dei fedeli della confessione religiosa in oggetto, la maggiore propensione alle erogazioni liberali sulla base dell'agevolazione fiscale in esame, propensione che porterebbe le erogazioni dallo 0,25 per cento all'1 per cento del totale, l'aliquota marginale IRPEF, valutata in misura pari al 35 per cento; rileva infine che la misura dell'acconto IRPEF utilizzata ai fini della determinazione degli effetti nel primo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento viene ridotta dal 75 al 70 per cento. Evidenzia che quest'ultimo dato non viene esplicitamente indicato dalla relazione tecnica, ma si ricava dalla stima di cassa esposta dalla medesima relazione tecnica. Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che gli effetti finanziari indicati nell'emendamento 27.200 in esame risultano coerenti con la stima contenuta nella relazione tecnica trasmessa in data 25 maggio 2012. Ciò premesso, rileva che l'onere indicato dal nuovo testo dell'articolo 27 risulta ridotto rispetto alla stima contenuta nella relazione tecnica originaria. Tale riduzione è collegata al periodo d'imposta al quale sono riferite le rilevazioni poste alla base della nuova stima: ricorda, infatti, che nel 2009 si è verificata, rispetto al 2008, una contrazione delle erogazioni liberali effettuate a favore degli enti religiosi. In proposito, pur considerando l'esiguità dell'onere, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo in ordine al grado di prudenzialità della nuova stima, tenuto conto che tale effetto finanziario potrebbe risultare più contenuto a causa di una transitoria riduzione dei redditi disponibili, in ragione della crisi economica e finanziaria, mentre l'onere in esame ha carattere permanente. Osserva, inoltre, che nella nuova formulazione dell'articolo 27, come risultante dall'approvazione dell'emendamento in esame, non viene riproposto il comma 2. Quest'ultimo prevedeva il monitoraggio degli effetti finanziari e la conseguente clausola di salvaguardia, diretta a garantire la copertura degli eventuali scostamenti tra previsioni e andamenti effettivi. Pur tenendo conto dei tempi ultrannuali necessari per la verifica dell'entità dei benefici fiscali fruiti dai contribuenti, ritiene che andrebbe comunque acquisito un chiarimento in ordine alla soppressione della predetta clausola di salvaguardia. Osserva infine che, nella nuova quantificazione riportata dalla relazione tecnica trasmessa il 25 maggio 2012, è stata utilizzata – ai fini della stima degli effetti di cassa per il primo anno – una misura dell'acconto pari al 70 per cento dell'onere di competenza. In proposito, considera necessario acquisire un chiarimento dal Governo, tenuto conto che alla base della stima contenuta nella precedente relazione tecnica era stata utilizzata una misura dell'acconto pari al 75 per cento. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che le risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono iscritte nel capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che la nuova quantificazione è di importo inferiore a quella prevista dal precedente testo per il quale era già stato previsto l'impegno delle necessarie risorse.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene necessario non sopprimere la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 27.

  Roberto OCCHIUTO, presidente, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato l'emendamento 27.200, approvato in linea di principio dalla 1o Commissione, riferito al disegno di legge Pag. 65C. 4517 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
   valutata la nuova relazione tecnica trasmessa dal Governo, che aggiorna le stime degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, tenendo conto dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2010;
   rilevata la necessità, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di ripristinare la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 27, comma 2, del provvedimento, in modo da garantire la copertura finanziaria del provvedimento in presenza di eventuali scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 27,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   Sostituire le parole: i commi 1 e 2 con le seguenti il comma 1».

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Emendamenti C. 4518 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame dell'emendamento 33.200.

  Roberto OCCHIUTO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, nelle sedute del 18 e del 20 ottobre 2011. Nell'occasione è stato formulato un parere favorevole, subordinatamente all'accoglimento di una modifica dell'articolo 33 volta ad allineare la copertura finanziaria alla presumibile entrata in vigore della legge. In data 23 maggio 2012 la Commissione di merito, che esamina il disegno di legge in sede legislativa, ha approvato in linea di principio l'emendamento 33.200, che riformula l'articolo 33 recante la copertura finanziaria del provvedimento. Ricorda che il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica. Fa presente che, in data 25 maggio 2012, è stata trasmessa una nuova relazione tecnica contenente un aggiornamento della quantificazione degli oneri recati dall'articolo 24. Passa quindi all'esame, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica trasmessa in data 25 maggio 2012, dei profili di carattere finanziario dell'emendamento 33.200, approvato in linea di principio dalla Commissione di merito e osserva che, con tale emendamento, l'articolo 33, recante la quantificazione dell'onere derivante dall'articolo 24 e la relativa copertura finanziaria, viene riformulato come segue: viene modificata la decorrenza dell'onere, tenuto conto che l'entrata in vigore del provvedimento non potrà essere anteriore al periodo d'imposta 2012; viene ridotta la perdita di gettito ascritta all'articolo 24. In particolare, osserva che gli oneri sono valutati in misura pari a 10.000 euro nel 2013 e 4.000 euro a decorrere dal 2014, mentre il testo precedente prevedeva il medesimo onere per il primo anno e un onere pari a 5.000 euro a decorrere dal secondo anno; viene soppresso il comma 2, che prevedeva il monitoraggio dell'andamento degli effetti finanziari e la copertura finanziaria degli eventuali maggiori oneri rispetto alle previsioni. Sottolinea come la relazione tecnica trasmessa in data 25 maggio 2012 aggiorni la quantificazione sulla base dei dati relativi Pag. 66alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 rispetto a quelli contenuti nella relazione tecnica originale. Osserva che il calcolo dell'onere si basa sulle medesime ipotesi e sul medesimo procedimento utilizzati nella valutazione degli effetti finanziari indicata nella relazione tecnica originaria, con la sola modifica, quindi, del dato di partenza: ossia la misura delle erogazioni liberali effettuate nel 2009, invece che quella relativa alle erogazioni del 2008. In particolare, osserva che la nuova quantificazione considera un minor numero di soggetti; ciò in quanto i contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali in favore di istituzioni religiose risultano 109.000 nel periodo d'imposta 2009 e 122.000 nel periodo d'imposta 2008; l'ammontare medio dell'erogazione indicata nelle dichiarazioni si riduce a 261 euro da 263 euro; risultano confermati gli altri parametri utilizzati, ed in particolare: la percentuale dei fedeli della confessione religiosa in oggetto; la maggiore propensione alle erogazioni liberali sulla base dell'agevolazione fiscale in esame; l'aliquota marginale IRPEF, valutata in misura pari al 35 per cento; la misura dell'acconto IRPEF utilizzata ai fini della determinazione degli effetti nel primo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento viene portata dal 100 per cento al 150 per cento. Rileva che quest'ultimo dato non viene esplicitamente indicato dalla relazione tecnica, ma si ricava dalla stima di cassa esposta dalla medesima relazione tecnica. In merito ai profili di quantificazione osserva preliminarmente che gli effetti finanziari indicati nell'emendamento 33.200 in esame risultano coerenti con la stima contenuta nella relazione tecnica trasmessa in data 25 maggio 2012. Ciò premesso, rileva che l'onere indicato dal nuovo testo dell'articolo 33 risulta ridotto rispetto alla stima contenuta nella relazione tecnica originaria. Tale riduzione è collegata al periodo d'imposta al quale sono riferite le rilevazioni poste alla base della nuova stima: ricorda infatti che nel 2009 si è verificata, rispetto al 2008, una contrazione delle erogazioni liberali effettuate a favore degli enti religiosi. In proposito, pur considerando l'esiguità dell'onere, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo in ordine al grado di prudenzialità della nuova stima, tenuto conto che tale effetto finanziario potrebbe risultare più contenuto a causa di una transitoria riduzione dei redditi disponibili, in ragione della crisi economica e finanziaria, mentre l'onere in esame ha carattere permanente. Osserva, inoltre, che nella nuova formulazione dell'articolo 33, come risultante dall'approvazione dell'emendamento in esame, non viene riproposto il comma 2. Quest'ultimo prevedeva il monitoraggio degli effetti finanziari e la conseguente clausola di salvaguardia, diretta a garantire la copertura degli eventuali scostamenti tra previsioni e andamenti effettivi. Pur tenendo conto dei tempi ultrannuali necessari per la verifica dell'entità dei benefici fiscali fruiti dai contribuenti, ritiene che andrebbe comunque acquisito un chiarimento in ordine alla soppressione della predetta clausola di salvaguardia. Osserva infine che, nella nuova quantificazione riportata dalla relazione tecnica trasmessa il 25 maggio 2012, è stata utilizzata – ai fini della stima degli effetti di cassa per il primo anno – una misura dell'acconto pari al 150 per cento dell'onere di competenza. In proposito considera opportuno acquisire un chiarimento dal Governo, tenuto conto che alla base della stima contenuta nella precedente relazione tecnica era stata utilizzata una misura dell'acconto pari al 100 per cento. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che le risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono iscritte nel capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che la nuova quantificazione è di importo inferiore a quella prevista dal precedente testo per il quale era già stato previsto l'impegno delle necessarie risorse.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene necessario non sopprimere la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 33.

Pag. 67

  Roberto OCCHIUTO, presidente, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato l'emendamento 33.200, approvato in linea di principio dalla 1o Commissione, al disegno di legge C. 4518 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
   valutata la nuova relazione tecnica trasmessa dal Governo, che aggiorna le stime degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, tenendo conto dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2010;
   rilevata la necessità, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di ripristinare la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 33, comma 2, del provvedimento, in modo da garantire la copertura finanziaria del provvedimento in presenza di eventuali scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 33,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   Sostituire le parole: i commi 1 e 2 con le seguenti il comma 1».

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.
C. 3737, approvata dal Senato, e abb.

(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti relativi al provvedimento.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento, che reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, non ha osservazioni da formulare, rilevando che la relazione illustrativa alla proposta di legge presentata al Senato evidenzia come la legislazione italiana sia conforme al contenuto della Convenzione e che il Governo ha assicurato che l'articolo 5 della Convenzione stessa, relativo alla responsabilità dello Stato per il risarcimento dei danni derivanti da atti di corruzione commessi da pubblici ufficiali non determina nuovi oneri per la finanza pubblica. Propone, quindi, di esprimere nulla osta sul provvedimento.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con il relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e Pag. 68delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Atto n. 478.
(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, osservando che esso è corredato di una relazione tecnica, che conferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene ai profili finanziari, fa presente di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto che l'ampliamento dei compiti delle autorità di vigilanza nazionali previsto dal testo non determini un impatto di carattere amministrativo suscettibile di riflettersi sugli equilibri finanziari degli enti in questione. Segnala, in particolare, le norme in base alle quali le autorità italiane, che non rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, dovranno tenere conto della convergenza e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. Sul punto, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma che l'ampliamento dei compiti delle autorità di vigilanza previsto dallo schema in esame, non determina un impatto amministrativo tale da riflettersi sugli equilibri finanziari delle medesime autorità. Per quanto riguarda l'ISVAP, nell'evidenziare che la sua attività non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato, ricorda che le spese di funzionamento dell'ISVAP, ivi comprese quelle relative alla struttura e al personale, sono integralmente finanziate dal contributo annuale di vigilanza a cui sono tenute le imprese di assicurazione, ai sensi dell'articolo 335 del decreto legislativo n. 209 del 2005.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.