CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 maggio 2012
655.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 297

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

  La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul nuovo testo del progetto di legge C. 4434, elaborato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia. Ricorda che nella seduta del 27 settembre 2011 la XIV Commissione aveva espresso parere favorevole sul precedente testo del disegno di legge in oggetto.
  Il nuovo testo è composto da 20 articoli.
  L'articolo 1 individua, in ossequio alle Convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, l'Autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Civit, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 150/2009. Si modifica così l'attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica, che lo ricopre secondo la normativa vigente. Il testo elenca, poi, i compiti spettanti alla Commissione tra i quali la collaborazione con organismi stranieri paritetici e l'analisi delle cause e dei fattori della corruzione con l'individuazione degli interventi che ne possano favorire la prevenzione e il contrasto; alla stessa sono riconosciuti importanti poteri ispettivi e d'indagine (richiesta di notizie, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni) nonché poteri di sollecitazione e sanzionatori (ordina l'adozione di atti o la rimozione di comportamenti contrastanti con le regole sulla trasparenza amministrativa). Vengono, infine, individuate le attività degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali (tra le quali si segnala l'introduzione, nel corso dell'esame in Commissione, della definizione dei criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione).
  L'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa – livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – sia assicurata con la pubblicazione delle informazioni relative a: procedimenti amministrativi, anche se realizzati in deroga alle procedure ordinarie, e costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (le informazioni pubblicizzate sono trasmesse in via telematica alla Civit); risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali. Le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica Pag. 298certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
  L'articolo 2-bis è volto a realizzare la trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali imponendo alle pubbliche amministrazioni, in occasione dell'annuale rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile da esse utilizzate, la comunicazione di tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne all'amministrazione, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
  L'articolo 3 modifica l'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici.
  L'articolo 4 novella l'articolo 54 del TU pubblico impiego al fine di a tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.
  L'articolo 5 individua – fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento ministeriale previsto dal Codice antimafia (D.Lgs n. 159/2011) – le attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa per le quali – indipendentemente dal valore del contratto – è sempre richiesta l'informazione antimafia. Il relativo elenco può essere modificato con decreto, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. È obbligatorio segnalare al prefetto, ai fini dei controlli antimafia, sia l'affidamento a terzi delle attività comprese tra quelle individuate come a rischio d'infiltrazione che le variazioni degli assetti proprietari delle stesse imprese. Le citate variazioni devono essere comunicate entro 30 gg.; la violazione di tale obbligo è punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.
  L'articolo 5-bis modifica l'articolo 135 del Codice dei contratti pubblici al fine di inserire tra le cause di risoluzione del contratto con l'appaltatore anche la sentenza definitiva di condanna nei confronti di quest'ultimo per i gravi reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis (associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, tratta di persone, riduzione in schiavitù, ecc.) e 3-quater (delitti con finalità di terrorismo), per il reato di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione (per atto d'ufficio e per atto contrario ai doveri d'ufficio), corruzione in atti giudiziari e corruzione di incaricato di un pubblico servizio.
  L'articolo 6 contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.
  L'articolo 7 dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione, inserendo due nuovi commi all'articolo 1 della legge 20/1994 che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa. In particolare si prevede: una presunzione fino a prova contraria relativa alla quantificazione del danno all'immagine della P.A.; la concessione del sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine nell'ipotesi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.
  L'articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi: l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale e al Parlamento europeo; il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali; e le ipotesi di decadenza o Pag. 299sospensione dalle cariche in caso di sentenze di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica.
  L'articolo 8-bis novella l'articolo 59 del TUEL (Testo unico enti locali) prevedendo la sospensione di diritto da una serie di cariche pubbliche elettive (presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale) delle persone nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato la misura coercitiva del divieto di dimora, quando quest'ultima coincida con la sede dove si svolge il mandato elettorale.
  L'articolo 8-ter prevede che i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili, così come gli avvocati dello Stato) possano rimanere fuori ruolo nel corso della carriera per un massimo di dieci anni, ma con un intervallo, tra due incarichi, di almeno cinque anni. La norma prevede, inoltre, che il magistrato fuori ruolo mantenga, nel nuovo incarico, esclusivamente il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. È precisata la prevalenza della nuova disciplina su ogni normativa speciale, nonché la sua applicazione agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.
  L'articolo 9 introduce numerose modifiche al codice penale. È dettata una nuova formulazione dell'attuale reato di cui all'articolo 318 (Corruzione per un atto d'ufficio), ora rubricato «Corruzione per l'esercizio della funzione» e sanzionato più severamente. È ridefinito il reato di concussione (articolo 317) ora riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all'incaricato di pubblico servizio) e da cui è espunta la fattispecie per induzione (v. ultra); anche in tal caso,è previsto un aumento di pena. Sono aggiunti al codice due nuovi delitti: l’«Induzione indebita a dare o promettere utilità» (cosiddetta concussione per induzione) con il nuovo articolo 319-quater, che punisce sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (reclusione da tre a otto anni) che il privato che dà o promette denaro o altra utilità (reclusione fino a tre anni; il «Traffico di influenze illecite» (nuovo articolo 346-bis) che punisce con la reclusione da uno a tre anni chi sfrutta le sue relazioni col pubblico ufficiale al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita. Sono sanzionati più severamente i seguenti delitti contro la P.A.: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, peculato, corruzione in atti giudiziari e abuso d'ufficio. Ulteriori modifiche al codice penale dettate dall'articolo 9 hanno, soprattutto, natura di coordinamento con le novelle introdotte, con particolare riferimento ai nuovi reati aggiunti.
  L'articolo 9-bis sostituisce all'attuale fattispecie di cui all'articolo 2635 del codice civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) quella di corruzione tra privati. Il reato punisce con la reclusione da uno a tre anni le infedeltà nella redazione dei documenti contabili societari da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che, compiendo od omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionano nocumento alla società.
  L'articolo 9-ter coordina con le novelle introdotte nel codice penale la disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche di cui al D.Lgs n. 231/2001. In particolare, la citata responsabilità consegue anche per i reati di concussione per induzione (ovvero l'induzione indebita a dare o promettere utilità) sanzionato con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, e per i reati di corruzione tra privati (nella ipotesi aggravata in cui la società danneggiata sia una società quotata sui mercati regolamentati) sanzionato con la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.
  L'articolo 9-quater novella l'articolo 133 delle norme di attuazione del c.p.p. prevedendo che il decreto che dispone il giudizio per il nuovo reato di cui all'articolo 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) sia comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza.
  L'articolo 9-quinquies aggiunge la condanna per il citato reato di induzione Pag. 300indebita a dare o promettere utilità tra quelle per cui si applica la confisca obbligatoria di beni, denaro o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza, confisca prevista dall'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306/1992 (L. n. 356/1992).
  L'articolo 9-sexies, modificando gli artt. 58-59 del TUEL, introduce la condanna definitiva per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità tra le cause ostative alla candidatura all'elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali ovvero di impedimento a ricoprire cariche presso gli organi rappresentativi degli enti locali nonché sospensione e decadenza di diritto dalle medesime.
  L'articolo 9-septies novella l'articolo 3 della legge n. 97/2001 prevedendo, anche nei confronti del dipendente pubblico rinviato a giudizio per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, il trasferimento – da parte dell'amministrazione di appartenenza – ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza.
  L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Si ricorda che l'Unione europea ha da tempo favorito politiche di lotta contro la corruzione sia all'interno delle organizzazioni internazionali o europee sia nel settore privato, per esempio nell'ambito delle attività professionali. Con la Decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, è stata istituita una rete di punti di contatto degli Stati membri per prevenire e reprimere la corruzione a livello comunitario. La rete è composta dalle autorità e agenzie pertinenti degli Stati membri e dai rappresentanti della Commissione. In modo analogo, Europol ed Eurojust possono partecipare alla rete. La rete rappresenta un forum per lo scambio di buone prassi ed esperienze nella prevenzione e nella repressione della corruzione ed agevola la creazione e il mantenimento attivo di contatti tra i suoi membri.
  Con riferimento a documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, si segnala che il 6 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato una Comunicazione sulla lotta alla corruzione nell'UE, che individua nuovi strumenti di valutazione dell'azione delle istituzioni UE e degli Stati membri in materia, nonché gli interventi necessari per potenziare il contrasto alla corruzione nelle politiche interne ed esterne dell'UE (COM(2011)308). La comunicazione è accompagnata da due relazioni rispettivamente dedicate alle modalità di partecipazione dell'Unione europea in seno al Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) (COM(2011)307) e all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato (COM(2011)309). La comunicazione utilizza la definizione di corruzione quale «abuso di potere ai fini di un profitto privato», nel settore sia pubblico che privato, adottata dal Programma globale contro la corruzione attuato dalle Nazioni Unite. Sottolineando che l'impatto finanziario stimato della corruzione risulterebbe pari a 120 miliardi di euro ogni anno, ossia l'1 per cento del PIL dell'UE, la comunicazione ricorda che negli ultimi dieci anni sono stati compiuti sforzi, a livello internazionale, dell'UE e nazionale, per ridurre il fenomeno. La comunicazione rileva tuttavia che l'attuazione e l'applicazione del quadro giuridico anti-corruzione permangono ineguali da uno Stato membro all'altro, e complessivamente insoddisfacenti. La legislazione anti-corruzione dell'UE non sarebbe stata recepita in tutti gli Stati membri. Alcuni paesi non avrebbero ratificato i principali strumenti anti-corruzione internazionali.
  Al fine di stimolare la volontà politica a combattere la corruzione, e di aumentare la coerenza fra le politiche e le azioni anti-corruzione intraprese dagli Stati membri, la Commissione intende predisporre un nuovo meccanismo, la «Relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione», per monitorare e valutare gli sforzi degli Stati membri in tale settore e generare di conseguenza un maggiore impegno politico. Pag. 301La Relazione sarà pubblicata a partire dal 2013 e con cadenza biennale e in essa saranno identificate le tendenze e le carenze che devono essere affrontate. La relazione si baserà sui contributi di numerose fonti, quali i meccanismi di monitoraggio esistenti (del Consiglio d'Europa, dell'OCSE e delle Nazioni Unite), il parere di esperti indipendenti, delle parti interessate e della società civile. L'introduzione della relazione intende rispondere alla richiesta formulata nel programma di Stoccolma, di «sviluppare, in base ai sistemi esistenti e a criteri comuni, indicatori per misurare gli sforzi nella lotta alla corruzione nell'Unione», così come alla richiesta del Parlamento europeo di monitorare regolarmente gli sforzi anti-corruzione negli Stati membri (Dichiarazione scritta del Parlamento europeo il 18 maggio 2010 sugli sforzi dell'Unione nella lotta alla corruzione, adottata). Parallelamente all'introduzione di tale meccanismo, la Commissione ritiene di estrema importanza che l'UE partecipi al Gruppo degli Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO).
  La Commissione intende infine rafforzare il contrasto alla corruzione in tutte le politiche UE rilevanti, sia interne che esterne. Per quanto riguarda le politiche interne, la Commissione prevede di: proporre una modernizzazione delle norme UE sulla confisca dei proventi di reato; elaborare una strategia per migliorare le indagini finanziarie penali negli Stati membri nel 2012; modernizzare la legislazione UE in materia di appalti pubblici, sostenere la prevenzione e lotta contro la corruzione politica; promuovere l'integrità nell'ambiente sportivo; e migliorare la tutela dei fondi pubblici dell'UE contro la corruzione.
  Il 14 marzo 2012 il Parlamento europeo ha approvato la costituzione di una commissione parlamentare speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro. La commissione, con un mandato annuale rinnovabile per un altro anno, ha il compito di investigare l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale, nella pubblica amministrazione e nella finanza, e individuare misure legislative e di altra natura per consentire all'UE di rispondere a queste minacce a livello internazionale, europeo e nazionale. I suoi membri avranno la possibilità di svolgere visite in loco, organizzare audizioni con le istituzioni europee e nazionali provenienti da tutto il mondo e invitare i rappresentanti delle imprese, della società civile e le organizzazioni delle vittime ma anche i funzionari, compresi i giudici, coinvolti nella lotta quotidiana contro la criminalità, la corruzione e il riciclaggio di denaro.
  Tenuto conto del fatto che il provvedimento investe in misura solo marginale i profili di competenza della XIV Commissione, proporrei di esprimere il parere già nella seduta odierna. Formulo pertanto una proposta di parere favorevole.

  Sandro GOZI (PD) nel condividere la proposta avanzata dal relatore di procedere celermente all'esame del provvedimento, riterrebbe tuttavia opportuno richiamare, nel parere che la Commissione si accinge a votare, l'origine europea del provvedimento.
  Riterrebbe utile a tal fine fare innanzitutto riferimento alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché alla Comunicazione sulla lotta alla corruzione nell'UE, presentata il 6 giugno 2011 dalla Commissione europea (COM(2011)308), accompagnata da due relazioni rispettivamente dedicate alle modalità di partecipazione dell'Unione europea in seno al Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) (COM(2011)307) e all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato (COM(2011)309).
  Da segnalare anche che la Commissione intende predisporre un nuovo meccanismo, la «Relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione», per monitorare e valutare gli sforzi degli Stati membri in tale settore e generare di conseguenza un maggiore impegno politico; la Relazione sarà pubblicata a partire dal 2013 e con cadenza Pag. 302biennale e in essa saranno identificate le tendenze e le carenze che devono essere affrontate.
  Occorrerebbe inoltre ricordare che il 14 marzo 2012 il Parlamento europeo ha approvato la costituzione di una commissione parlamentare speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro.
  Di particolare rilievo, infine, appare anche il dato fornito dalla Commissione europea, che stima l'impatto finanziario della corruzione in 120 miliardi di euro ogni anno, ossia l'1 per cento del PIL dell'UE.
  Si tratta di iniziative che riterrebbe utile richiamare nel parere, al fine di sottolineare il quadro politico europeo nel quale il provvedimento si colloca.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, condivide la proposta di integrazione avanzata dall'onorevole Gozi e formula quindi una nuova proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), che richiama in premessa gli atti citati.

  Gaetano PORCINO (IdV) richiama le perplessità sul merito del provvedimento già espresse dal gruppo dell'IdV in sede di esame presso le Commissioni I e II; preannuncia pertanto il voto contrario sulla proposta formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie.
Testo unificato C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in oggetto, rinviato nella seduta del 22 maggio 2012.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

  Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta formulata.

  Marco MAGGIONI (LNP) tenuto conto dei profili di competenza della XIV Commissione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

  Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.
Testo unificato C. 2744 Cenni e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 22 maggio 2012.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, segnala che nella giornata di ieri, la Commissione Bilancio ha deliberato di richiedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento entro il termine di dieci giorni.
  Riterrebbe pertanto opportuno attendere prima di esprimere il parere di competenza, anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione con riferimento ai contenuti dell'articolo 9, già richiamati nella seduta di ieri.

Pag. 303

  La Commissione concorda.

  Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

  La seduta comincia alle 15.10.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
COM(2011)777 def.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII-bis, n. 2.

(Esame congiunto e rinvio).

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, evidenzia come l'avvio dell'esame congiunto della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2012 e del Programma di lavoro della Commissione europea per lo stesso anno segni l'apertura della sessione europea di fase ascendente, dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso.
  L'introduzione della sessione programmatica – che si svolge quest'anno per la seconda volta – è uno dei risultati più significativi dell'azione, promossa dalla XIV Commissione, per rafforzare gli strumenti di intervento del Parlamento nella formazione delle politiche europee, attraverso la combinazione di modifiche legislative e all'intervento della Giunta per il regolamento della Camera.
  Anzitutto, l'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 – integralmente sostituito dalla Legge comunitaria per il 2009 per effetto dell'approvazione, all'unanimità, di un emendamento presso la nostra Commissione – ha disposto la presentazione, in luogo di un'unica relazione annuale, di due distinte relazioni: una relazione programmatica, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo; una relazione di rendiconto, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, delle attività svolte dal Governo nell'anno precedente con indicazione del seguito dato agli indirizzi del Governo.
  La Giunta per il regolamento della Camera, nel parere del 14 luglio 2010, ha disposto che la relazione «programmatica» sia oggetto di esame congiunto con gli strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata a questo scopo dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000; la relazione di rendiconto continua invece ad essere esaminata congiuntamente con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto di cui all'articolo 126-ter del Regolamento.
  L'introduzione della sessione programmatica ha inteso colmare una lacuna che avevamo avvertito con evidenza in avvio di questa legislatura: l'assenza di un grande e approfondito dibattito in Parlamento che consentisse di confrontare le priorità dell'azione europea del Governo e quelle politiche e legislative delle Istituzioni europee, definendo in modo precoce e chiaro le grandi linee della politica europea dell'Italia.
  Perché la sessione di fase ascendente possa svolgere questa funzione sarebbe tuttavia necessario che la Relazione programmatica del Governo fosse trasmessa alle Camere entro il termine del 31 dicembre di ogni anno previsto dalla legge n. 11 del 2005 in modo da consentire l'avvio ad inizio anno della sessione programmatica; ciò anche in considerazione Pag. 304del fatto che il Programma di lavoro della Commissione europea è presentato generalmente alla fine di ottobre o all'inizio di novembre.
  In premessa alla Relazione in esame lo stesso Governo sottolinea che essa dovrebbe contribuire «a una precoce presa di coscienza da parte del Parlamento sull'evoluzione dell'UE, delle sue politiche e sulla posizione del Governo».
  Purtroppo, come già avvenuto lo scorso anno, quando la Relazione programmatica relativa al 2011 fu presentata il 19 maggio, anche quest'anno il documento è stato trasmesso alla Camera oltre cinque mesi dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, il 4 maggio 2012.
  Nella risoluzione Pescante ed altri n. 6-00091 – approvata dall'Assemblea in esito all'esame della Relazione programmatica per il 2011 – si sottolineava con forza come il ritardo del Governo nella presentazione del documento avesse determinato l'avvio della nuova sessione europea a metà anno, riducendo l'utilità dell'esame del Programma di lavoro della Commissione per il 2011, in buona misura già attuato. Nella risoluzione si impegnava, quindi, il Governo «ad assicurare che le relazioni programmatiche siano trasmesse alle Camere entro il termine del 31 dicembre di ogni anno previsto dalla legge n. 11 del 2005, in modo da consentire l'avvio ad inizio anno della sessione programmatica presso la Camera».
  Deve purtroppo costatare che né i termini di cui alla legge n.11 del 2005 né l'invito a rispettarli rigorosamente di cui alla richiamata risoluzione sono stati rispettati. E occorre prendere atto che, anche quest'anno, l'esame del Programma di lavoro della Commissione ha quasi perso ogni rilievo pregiudicando le finalità stesse della sessione programmatica. Il grave ritardo nella presentazione del documento può in parte essere giustificato dal non facile lavoro di collazione e coordinamento dei contributi delle diverse Amministrazioni e dell'entrata in carica del nuovo Governo nello scorso novembre. Il Governo avrebbe infatti potuto privilegiare la tempestività e la sintesi rispetto al dettaglio presentando quest'anno un documento forse meno ricco ed articolato ma recante indicazione delle linee generali e delle priorità dell'azione del Governo nelle varie politiche europee.
  In ogni caso, sembra confermarsi la tendenza di alcune amministrazioni a considerare la predisposizione della Relazione come un adempimento secondario, rituale e privo di utilità.
  Il corretto adempimento degli obblighi connessi alla presentazione della Relazione programmatica dovrebbe invece essere per le amministrazioni di settore uno strumento utile per contribuire a risolvere un profilo di grave criticità emerso in merito alla partecipazione dell'Italia all'UE: l'assenza di una cornice strategica per l'intervento nelle varie sedi decisionali europee, in grado di inserire i singoli dossier in una chiara scala di priorità per l'interesse nazionale.
  Andrà quindi ribadito con forza, anche nella risoluzione che presenterà in Assemblea, la richiesta al Governo di assicurare una tempestiva ottemperanza ai termini previsti dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 ai fini della presentazione della Relazione.
  In attesa dell'esame del documento presso le Commissioni di settore, appare opportuno, in sede di avvio dell'esame presso la XIV Commissione, concentrarsi sugli aspetti generali relativi alla struttura e al metodo della Relazione programmatica. Sulla base delle indicazioni delle Commissioni di settore e dei risultati delle audizioni si potrà passare ad un esame più specifico del merito dei due documenti, in vista della predisposizione della relazione per l'Assemblea.
  Con riguardo al Programma di lavoro della Commissione europea, essendo il documento stato presentato alla fine dello scorso ottobre, appare poco utile una riflessione generale sulla sua impostazione e sulle sue priorità, essendo esse oramai in via di attuazione o superamento. Potrà invece essere opportuna verificare, nel Pag. 305prosieguo dell'esame, se il Programma contenga obiettivi o iniziative di particolare rilievo su cui la Relazione programmatica del Governo non fornisce indirizzi specifici.
  La Relazione programmatica appare, nel suo complesso, conforme alle previsioni della legge n. 11 del 2005 e costituisce, in linea generale, un apprezzabile progresso rispetto alla Relazione dello scorso anno. Il documento reca, infatti, per quasi tutte le politiche e ai profili istituzionali e generali del processo d'integrazione europea l'indicazione, sia pure in termini a volte generici o criptici, degli orientamenti generali del Governo e delle azioni dell'UE che esso considera prioritarie.
  Particolarmente accurata è, per gran parte dei settori, l'illustrazione della posizione negoziale tenuta sinora in merito a specifiche proposte legislative o dei contributi offerti nell'ambito di consultazioni avviate dalla Commissione europea.
  Il documento mostra, inoltre, una maggiore attenzione all'attività delle Camere nella fase di formazione delle politiche e della normativa europea: sono infatti richiamati, sebbene con alcune lacune, gli atti di indirizzo approvati dalle Camere in relazione a specifici progetti legislativi o ad altri documenti dell'Unione europea.
  Al tempo stesso va sottolineato che, fatte salve rare eccezioni, il Governo non dà conto del seguito dato ai medesimi atti di indirizzo nel negoziato in seno al Consiglio, come richiesto peraltro espressamente dalla legge n. 11 del 2005.
  In alcuni casi, la posizione rappresentata dal Governo, quale riportata dalla Relazione, appare anzi non riflettere pienamente le indicazioni delle Camere. Questi casi andrebbero portati all'attenzione dei rappresentanti del Governo anzitutto presso le Commissioni di settore affinché forniscano maggiori elementi al riguardo.
  Oltre a queste lacune, la Relazione per il 2012 presenta alcuni aspetti critici che erano già stati evidenziati in merito al testo presentato lo scorso anno.
  In primo luogo, alcune sezioni sono ricche di indicazioni relative più all'attività già svolta o in corso a livello europeo che agli orientamenti del Governo e che non attengono quindi al contenuto proprio della Relazione programmatica ma di quella consuntiva.
  In secondo luogo, nella ricostruzione delle grandi tendenze delle politiche e della normativa europee la Relazione non richiama (ad esempio nel caso della governance economica o della politica fiscale) importanti sviluppi e processi in corso.
  In terzo luogo, la Relazione non dà conto, né in linea generale né con riferimento a singoli provvedimenti, delle valutazioni del Governo in merito alle grandi priorità e alle indicazioni e scadenze prospettate nel Programma di lavoro della Commissione, non consentendo pertanto una agevole lettura e comparazione tra i due documenti.
  Infine, le varie sezioni del documento sono redatte secondo un approccio ed un metodo notevolmente differente che ne rende non agevole la lettura e l'analisi.
  La nuova sessione programmatica dovrebbe essere intesa, per sua natura, ad una discussione su tutte le grandi politiche dell'Unione europea, in vista della definizione di indirizzi specifici. A questo scopo, appare opportuno, in conformità alla prassi consolidata e in attesa dei pareri delle Commissioni di settore, svolgere un breve ciclo di audizioni informali di interlocutori qualificati. Alla luce della passata esperienza, per rendere le audizioni efficaci e concentrate sui profili di maggiore rilievo per l'esame parlamentare, si potrebbero trasmettere prima di ciascuna audizione alcuni quesiti specifici e mirati ai soggetti da audire.

  Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR).
COM(2011)873 def.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 maggio 2012.

  Laura GARAVINI (PD), relatore, richiama la proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2) già depositata nella seduta dello scorso 17 marzo, che illustra nel dettaglio.

  Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e condivide le osservazioni formulate. Sottolinea quindi come non sussistano problemi, a suo avviso, in ordine alla conformità della Proposta di regolamento al principio di sussidiarietà, posto che le frontiere esterne all'unione debbono considerarsi come frontiere comuni, che esigono un'azione congiunta da parte degli Stati membri.
  Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

  Marco MAGGIONI (LNP) esprime perplessità sul sistema Eurosur messo a punto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che si aggiunge alle iniziative già assunte a livello europeo con scarsi risultati. Solo le azioni di contrasto all'immigrazione clandestina intraprese dai singoli Stati possono infatti, a suo parere, essere efficaci, in quanto tengono conto delle differenze tra paesi e delle loro specificità. Ci si sarebbe dovuti limitare ad un potenziamento di Frontex; con il nuovo sistema non si fa che produrre una confusione di competenze che non potrà avere effetti di rilievo.
  Preannuncia quindi l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento.

  Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide il lavoro svolto dal relatore e valuta positivamente la Proposta di regolamento in esame, che conferma come il fenomeno dell'immigrazione clandestina non possa essere considerato come un problema che investe unicamente la sponda sud del mediterraneo.
  Preannuncia il voto favorevole del PdL sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta formulata.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

  La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CEE che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CEE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni.
Atto n. 461.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 22 maggio 2012.

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  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ritiene opportuno formulare una proposta di parere favorevole, che rechi una condizione con riferimento alla disciplina in materia di modalità di deposito del progetto di fusione che, nello schema di decreto si prevede possa essere depositato per anche nel sito internet delle società.
  Occorrerebbe al riguardo invitare il Governo a modificare l'articolo 2501-ter, terzo comma, del codice civile stabilendo che il deposito del progetto di fusione sia effettuato gratuitamente ed esclusivamente per via elettronica, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, ovvero mediante pubblicazione nel sito internet della società con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo e l'autenticità dei documenti.

  Sandro GOZI (PD) condivide la condizione illustrata dal relatore; riterrebbe utile integrare le premesse del parere facendo riferimento alla positiva intenzione del Governo, richiamata nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, di avvalersi nello schema di decreto di tutte le opzioni previste nella direttiva al fine di consentire la massima semplificazione della disciplina di fusioni e scissioni, alla luce del vigente divieto di aggravio degli adempimenti disposti dalle norme europee, in sede di loro recepimento (cosiddetto divieto di gold plating, posto dall'articolo 15, comma 2 della legge n. 183 del 2011 – legge di stabilità 2012).

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, alla luce della proposta di integrazione avanzata dall'onorevole Gozi, che condivide, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 3).

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta formulata.

  Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
Atto n. 465.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 maggio 2012.

  Enrico FARINONE (PD), presidente e relatore, ritiene opportuno formulare una proposta di parere favorevole, che rechi una osservazione. La direttiva 2009/38/CE, all'articolo 8 par. 2 (Informazioni riservate), prevede la possibilità per la direzione centrale di non comunicare al Comitato aziendale europeo informazioni che risultino riservate sulla base di «criteri obiettivi», laddove l'articolo 10, comma 2, dello schema di decreto fa riferimento a «elementi obiettivi»; tale formulazione introduce un irrigidimento rispetto al dettato della direttiva, rendendo maggiormente gravoso l'onere probatorio per le imprese. Riterrebbe pertanto opportuno invitare il Governo a valutare l'opportunità di rivedere la formulazione dell'articolo 10, comma 2, dello schema di decreto, al fine di renderlo maggiormente rispondente al dettato della direttiva.

  Sandro GOZI (PD) condivide il rilevo formulato dall'onorevole Farinone, che tuttavia dovrebbe essere posto nella forma di una condizione, anche al fine di dare al Governo un segnale costante e chiaro della necessità di garantire il pieno recepimento delle direttive e anche, in questo specifico Pag. 308caso, di garantire parità di condizioni alle imprese, senza ulteriori aggravi o oneri.

  Enrico FARINONE (PD), presidente e relatore, condivide la proposta dell'onorevole Gozi, e formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 4).

  Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Atto n. 466.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 maggio 2012.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ritiene opportuno formulare una proposta di parere favorevole, che rechi una osservazione. Lo schema di decreto non reca infatti alcuna disposizione riguardante la materia della responsabilità relativamente al subappalto, disciplinata dall'articolo 8 della direttiva, che prevede che, nel caso in cui il datore di lavoro è un subappaltatore, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la responsabilità della violazione possa essere estesa anche all'appaltante, sia per le sanzioni finanziarie sia per il pagamento degli arretrati. Ritiene pertanto opportuno – considerato che l'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, prevede l'obbligazione in solido del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, contributi previdenziali e premi assicurativi, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento – invitare il Governo a valutare la possibilità di integrare lo schema di decreto al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 della direttiva in materia di responsabilità relativamente al subappalto, anche alla luce della vigente disciplina di cui all'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

  Sandro GOZI (PD) riterrebbe opportuno anche in questo caso, e tenuto conto del rilievo delle questioni affrontate, formulare i rilievi avanzati dal relatore nella forma della condizione. Non si può infatti, a suo parere, dare per scontato che la normativa vigente si applichi automaticamente al caso richiamato.

  Marco MAGGIONI (LNP) rilevato come la presenza di cittadini irregolari danneggi pesantemente il mercato del lavoro in Italia e non garantisca parità di condizioni tra imprese, ritiene opportuno formulare i rilievi avanzati dal relatore nella forma della condizione.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, condivide le osservazioni dei colleghi e formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 5).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.40.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE

  Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Sandro GOZI.

  La seduta comincia alle 15.50.

Comunicazioni del Presidente.

  Sandro GOZI, presidente, ricorda che sono attualmente assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, tre progetti legislativi dell'Unione europea, per i quali è pendente il termine di otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato.
  Tenuto conto delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione, il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che, in ragione del contenuto e degli effetti degli interventi prospettati, delle eventuali segnalazioni del Governo e dell'attività degli altri parlamenti nazionali, presentino elementi rilevanti ai fini della valutazione di sussidiarietà da parte della Commissione stessa.
  Sulla base di una prima valutazione, nessuno dei tre progetti indicati presenta aspetti rilevanti sotto il profilo della conformità al principio di sussidiarietà.
  Va peraltro segnalato che il 22 maggio è stata raggiunta per la prima volta la soglia per l'attivazione della procedura del «cartellino giallo» (1/3 dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali) in merito alla proposta di regolamento sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (COM(2012)130 definitivo). Entro il termine di 8 settimane, infatti, 7 parlamenti monocamerali e 5 camere di parlamenti bicamerali hanno adottato un parere motivato, per un totale di 19 voti (un voto in più rispetto ai 18 necessari per attivare la procedura del cartellino giallo).
  La proposta in esame intende chiarire l'interazione tra l'esercizio di alcuni diritti sociali (diritto di sciopero, contrattazione collettiva) e l'esercizio delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi. Si tratta di una questione di estrema complessità e delicatezza, che ha generato numerose controversie di lavoro in fattispecie con aspetti transnazionali, su cui la Corte di giustizia si è pronunciata nelle sentenze Viking line, Laval, Ruffert e Commissione contro il Granducato del Lussemburgo del 2007 e del 2008, rilevando la difficoltà di bilanciare l'esercizio delle azioni collettive con quello della libertà fondamentali. Un intervento del legislatore europeo al riguardo, proprio alla luce delle difficoltà denunciate dalla giurisprudenza, appare quindi in linea di principio necessario.
  Tuttavia, i 19 parlamenti o camere nazionali che hanno adottato un parere motivato hanno ritenuto non giustificata la proposta legislativa sotto il profilo di sussidiarietà, in quanto essa inciderebbe profondamente su istituti riservati alla disciplina nazionale. La Commissione dovrà pertanto riconsiderare la proposta, valutando se mantenerla, ritirarla o modificarla. Tenuto conto che il termine per l'esame di sussidiarietà della proposta in questione è scaduto il 22 maggio, non è possibile operare un esame specifico di presso la nostra Commissione nell'ambito della procedura di allerta precoce. Appare invece urgente avviare l'esame di merito della proposta presso la nostra Commissione ai fini dell'espressione del parere alla XI Commissione Lavoro.
  Segnala quindi all'attenzione della Commissione, ai fini dell'avvio dell'esame ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, i seguenti progetti di atti:
   1) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di Pag. 310reato nell'Unione europea (COM(2012)85) assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). La proposta intende rafforzare e parzialmente sostituire l'attuale quadro giuridico in materia che risulta dalla combinazione di cinque diverse decisioni-quadro. Tali atti già prevedono norme comuni per l'esercizio di poteri estesi di confisca e per il riconoscimento reciproco di provvedimenti di congelamento e di confisca che tuttavia, nelle valutazioni della Commissione e delle stesse autorità nazionali competenti, non si sono rivelati efficaci: in particolare, la confisca risulta ancora ostacolata dalle divergenze tra le legislazioni degli Stati membri.

  La proposta in esame:
   amplierebbe, ai fini della confisca, l'attuale concetto di provento al fine di includervi i proventi diretti delle attività criminali e tutti gli utili indiretti, compresi il successivo reinvestimento o la trasformazione di proventi diretti, il valore corrispondente a tutte le perdite evitate e tutti gli utili valutabili;
   armonizzerebbe ulteriormente le disposizioni relative ai poteri estesi di confisca definendo un unico insieme di norme minime;
   consentirebbe la confisca dei beni trasferiti a terzi, quando l'imputato non possiede beni passibili di confisca;
   disporrebbe l'adozione da parte dell'autorità giudiziaria di provvedimenti provvisori per garantire che i beni rimangano disponibili in vista di un'eventuale confisca e misure per assicurarne la gestione.
   2) La già richiamata proposta di regolamento del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (COM(2012)130 final) e la connessa proposta di direttiva concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2012)131). Tale ultima proposta, dando seguito alle indicazioni contenute nel Rapporto Monti sul Mercato interno, è volta a migliorare la direttiva 96/71/CE, che definisce una serie di condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate dal prestatore di servizi nel paese ospitante per garantire la protezione. La disciplina presenta grande rilevanza e complessità ai fini sia del contemperamento di diritti sociali e libertà economiche sia della prevenzione di fenomeni di concorrenza sleale tra ordinamenti. La proposta di direttiva mira, per un verso, a meglio definire le condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate dal prestatore di servizi nel paese ospitante per garantire la protezione minima di lavoratori vulnerabili per la loro situazione (lavoro temporaneo in un paese straniero, difficoltà di essere adeguatamente rappresentati, insufficiente conoscenza delle leggi, delle istituzioni e della lingua locali). Per altro verso, essa intende a rafforzare l'uguaglianza di condizioni e la certezza del diritto per i prestatori e i fruitori di servizi e per gli stessi lavoratori distaccati.
  La seduta odierna del Comitato costituisce l'occasione per una valutazione sul seguito effettivo dato alle segnalazioni formulate dal Comitato nelle precedenti sedute ai fini dell'avvio dell'esame dei progetti di atti dell'Unione europea. Il Comitato ha seguito sin dalla sua creazione un approccio pragmatico e selettivo: per un verso, sono stati segnalati soltanto atti che, per il particolare impatto politico, economico e sociale, non fossero riferibili a singoli settori o politiche ma avessero una rilevanza generale per lo sviluppo del processo di integrazione europea e l'interesse nazionale. Per altro verso, il Comitato, al fine di evitare il rischio di cumulare un numero di segnalazioni non compatibile con la programmazione dei lavori nelle commissioni di settore, si è riunito in media ogni 2 mesi.
  Questo approccio si è dimostrato efficace, alla luce dell'esperienza sinora maturata ai fini dell'esame di sussidiarietà, nel quadro della procedura di allerta precoce, Pag. 311in relazione al quale la XIV Commissione, che ha competenza primaria in materia, dà sistematicamente seguito alle segnalazioni del Comitato.
  Alle indicazioni relative documenti delle Istituzioni europee da valutare nel merito ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, invece, in meno della metà dei casi è conseguito l'effettivo avvio dell'esame presso le commissioni di merito e, conseguentemente, presso la XIV Commissione.
  Nell'ultima seduta del Comitato, il 15 febbraio 2012 erano stati segnalati ai fini dell'esame ex articolo 127 9 progetti di atti; soltanto su 4 di tali atti è stato effettivamente avviato l'esame.
  Nella precedente seduta dell'8 novembre 2011 erano stati segnalati 19 progetti di atti di cui solo 8 hanno costituito oggetto di esame effettivo.Questi dati sono indice della difficoltà delle Commissioni di merito ad inserire sistematicamente nel proprio programma di lavori l'esame di atti dell'UE, anche quando sollecitazioni in questo senso sono rivolte dalla nostra Commissione. Ne consegue che provvedimenti di grande importanza, quali, ad esempio, i principali programmi di spesa connessi al Quadro finanziario pluriennale, non sono oggetto di specifici indirizzi parlamentari.
  In coerenza con il ruolo istruttorio e di impulso del Comitato, appare opportuno reiterare alcune segnalazioni, relative ad atti di particolare importanza, affinché la XIV Commissione possa dare avvio all'esame ai sensi dell'articolo 127 e possano essere sollecitate a provvedervi anche le commissioni di merito.
  Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti:
   1) proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (COM(2011)809 definitivo/2), assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
   2) le proposte di regolamento recanti istituzione, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011)750 definitivo), e dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011)753 definitivo) nonché recanti istituzione del Fondo Asilo e migrazione (COM(2011)751 definitivo), disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011)752 definitivo), assegnate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali);
   3) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (COM(2011)883 definitivo).

  Propone, in conclusione, di sottoporre all'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione la proposta di avviare l'esame degli atti dell'Unione europea richiamati.

  Il Comitato concorda.

  La seduta termina alle 16.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 654 del 22 maggio 2012, a pagina 119, prima colonna, quarta riga, le parole: «La seduta comincia alle 14.25.» sono sostituite dalle seguenti «La seduta comincia alle 14.15.».

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