CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 maggio 2012
655.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2011.

  Gianfranco CONTE, presidente, rammenta preliminarmente che la Commissione Pag. 150Finanze aveva già avviato, nelle sedute del 21 settembre e del 5 ottobre 2011, l'esame del disegno di legge C. 4434, sospendendone poi l'ulteriore corso in attesa della conclusione dell'esame degli emendamenti da parte delle Commissioni di merito.

  Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, il disegno di legge C. 4434, approvato dal Senato, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, recante disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, cui sono state abbinate le proposte di legge C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 4344, l'articolo 1 individua l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto al fenomeno corruttivo nella pubblica amministrazione, nonché le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità.
  In particolare, il comma 1 individua le norme giuridiche internazionali a fondamento dell'intervento legislativo nell'articolo 6 della Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 (cosiddetta Convenzione di Merida), nonché negli articoli 20 e 21 della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione del 1999.
  Il comma 2 individua quale Autorità nazionale anticorruzione la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che si sostituirebbe pertanto in tale ruolo al Dipartimento della funzione pubblica.
  Ai sensi del medesimo comma 2 alla Commissione è affidato il compito di:
   a) collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
   b) approvare il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica;
   b-bis) analizzare la cause e i fattori della corruzione ed individuare interventi di prevenzione e contrasto;
   c) esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole di trasparenza dell'attività amministrativa;
   d) riferire al Parlamento sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

  Per svolgere i compiti indicati dal comma 2 il comma 3 attribuisce alla Commissione poteri ispettivi, che le consentono di richiedere notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, nonché ordinare la l'adozione di atti o provvedimenti, dandone notizia sui rispettivi siti istituzionali.
  Il comma 4 disciplina invece funzioni normative, esecutive e di coordinamento che rimangono attribuite al Dipartimento della funzione pubblica, il quale le svolge anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale, istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Tali funzioni riguardano:
   il coordinamento nell'attuazione delle strategie di contrasto alla corruzione (lettera a);
   la promozione di norme e metodologie comuni e per la prevenzione della corruzione (lettera b);Pag. 151
   la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione, sulla base dei singoli piani predisposti e trasmessi dalle pubbliche amministrazioni centrali (lettera c);
   la definizione di modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata (lettera d);
   la definizione di criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori più esposti alla corruzione (lettera e).

  Il comma 5 prevede che le pubbliche amministrazioni centrali valutino il livello di esposizione al rischio di corruzione dei rispettivi uffici, definendo gli interventi organizzativi per presidiare il rischio medesimo e le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo la rotazione dei dirigenti e dei funzionari in tali settori.
  L'articolo 2 reca norme concernenti la trasparenza dell'attività amministrativa, con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi.
  Il comma 1 ribadisce, attraverso il richiamo al decreto legislativo n. 150 del 2009, che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, richiamando in tal modo l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia.
  La trasparenza è assicurata attraverso la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi. I criteri che devono essere seguiti nella pubblicazione sono la facile accessibilità e la completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.
  Su tali siti sono altresì pubblicati, sulla base di uno schema tipo, i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche, nonché i costi di produzione dei servizi ai cittadini.
  Il comma 2 richiede che le pubbliche amministrazioni assicurino i livelli essenziali appena richiamati con particolare riferimento ai procedimenti di:
   a) autorizzazione o concessione;
   b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta secondo le modalità previste dal Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006);
   c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
   d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni in carriera.

  Il comma 2-bis estende le previsioni di cui ai commi 1 e 2 anche ai procedimenti realizzati in deroga alle procedure ordinarie, prevedendo in tal caso la pubblicazione delle relative informazioni sui siti istituzionali.
  Il comma 2-ter prevede che le informazioni rese pubbliche ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmesse telematicamente alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.
  Il comma 3 impone alle pubbliche amministrazioni, con riferimento a tutti i procedimenti amministrativi, di provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, anche al fine di evidenziare e risolvere eventuali anomalie, nonché di rendere consultabili i risultati del monitoraggio sul sito internet di ciascuna amministrazione.Pag. 152
  Il comma 4 stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
  Il comma 5 stabilisce che le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
  Il comma 6 demanda ad uno o più decreti interministeriali, da adottare sentita la Conferenza unificata Stato-regioni- Stato-città ed autonomie locali, l'individuazione delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo, ferme restando le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice degli appalti.
  Il comma 7 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni individuate dal regolamento di cui sopra, costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2009, e rappresenta dunque, presupposto per intentare la cosiddetta class action della pubblica amministrazione.
  La disposizione specifica inoltre che la predetta omissione è anche valutata ai fini della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e che eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.
  L'articolo 2-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, interviene in materia di trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali, prevedendo che le amministrazioni pubbliche, nonché le aziende e società partecipate dello Stato e degli altri enti pubblici, comunichino al Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati relativi alle posizioni dirigenziali attribuite discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono in una relazione annuale al Parlamento e sono trasmessi alla CIVIT.
  L'articolo 3, comma 1, reca una serie di modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale disciplina le incompatibilità, nonché il cumulo di impieghi e di incarichi da parte dei dipendenti pubblici.
  In particolare, la lettera a) inserisce un nuovo periodo nel comma 7 dell'articolo 53, il quale attualmente prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti se non previamente conferiti o autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (per i professori universitari a tempo pieno, la norma rinvia agli statuti o ai regolamenti degli atenei circa i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione), e che, in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni, tale conferimento costituisce infrazione disciplinare ed il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per incrementare il fondo di produttività o fondi equivalenti.
  In tale ambito la disposizione che si propone di aggiungere prevede che, ai fini dell'autorizzazione a svolgere tali incarichi, l'amministrazione di appartenenza verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
  La lettera b) sostituisce il comma 11 del predetto articolo 53, prevedendo che i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6 dell'articolo 53 (ai sensi del citato comma 6 per incarico retribuito si Pag. 153intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, fatta esclusione per i compensi derivanti da: collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; partecipazione a convegni e seminari; incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; attività di formazione rivolta ai dipendenti della P.A.).
  La disposizione attualmente vigente stabilisce invece che i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per tali incarichi sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente entro il 30 aprile di ciascun anno.
  La lettera c) modifica il comma 12 dell'articolo 53, prevedendo che le amministrazioni pubbliche le quali conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.
  La disposizione attualmente vigente stabilisce invece che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche le quali conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Inoltre la disposizione stabilisce che tale elenco deve essere accompagnato da una relazione contenente l'indicazione delle norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
  La lettera d) introduce nel corpo del citato articolo 53 un nuovo comma 16-ter, il quale dispone alcune limitazioni per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 (si tratta di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN, le Agenzie fiscali e il CONI).
  In forza della nuova previsione tali soggetti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
  Inoltre, a titolo sanzionatorio, si dispone la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal nuovo comma, e si vieta ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.Pag. 154
  Il comma 2 esclude l'applicazione delle previsioni contenute al secondo periodo del comma 16-ter appena illustrato (relativo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione delle nuove limitazioni previste per i dipendenti pubblici) ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 4 intende tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.
  A tal fine il comma 1, inserendo un nuovo articolo 54-bis nel già citato decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone che il dipendente segnalante non può essere licenziato, o sottoposto a misure discriminatorie aventi effetto sulle condizioni di lavoro, per motivi direttamente o indirettamente collegati alla denuncia presentata.
  Il comma 2 del nuovo articolo 54-bis prevede inoltre che, fatti salvi gli obblighi legali di denuncia (gravante sui pubblici dipendenti i quali rivestono anche la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) è fatto divieto alla P.A. di rivelare l'identità del segnalante, in assenza del consenso di quest'ultimo, fino alla contestazione dell'illecito disciplinare.
  L'articolo 5 individua, al comma 1, una serie di attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali è sempre richiesta l'informazione antimafia, a prescindere dal valore del contratto o del sub-contratto.
  Le attività individuate direttamente dalla norma sono le seguenti:
   a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
   b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto;
   h) autotrasporti in conto terzi;
   i) guardianìa dei cantieri.

  Il comma 2 stabilisce che l'affidamento a terzi di attività elencate nel comma 1, nonché le modifiche dell'assetto proprietario e degli organismi sociali delle imprese aggiudicatarie delle predette attività, devono essere comunicati alla prefettura per gli opportuni controlli antimafia.
  Ai sensi del comma 3 l'elenco delle attività può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.
  Le previsioni dell'articolo hanno lo scopo di applicare le norme vigenti in materia di controlli antimafia in relazione alle attività d'impresa, mediante gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio d'inquinamento mafioso. Tali elenchi (cosiddette white list), sono state introdotte dall'articolo 4, comma 13, del decreto- legge n. 70 del 2011 (cosiddetto decreto-sviluppo), il quale prevede che, per incrementare l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
  L'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, reca alcune modifiche alle norme del Codice dei contratti pubblici in materia di risoluzione del contratto per reati accertati, estendendone l'applicazione a numerose tipologie di reati (tra i quali, le associazioni di tipo mafioso anche straniere, i delitti consumati Pag. 155o tentati con finalità di terrorismo, l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione).
  L'articolo 6 contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali, le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e gli enti locali, facendo salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e con le relative norme di attuazione in materia.
  L'articolo 7 reca disposizioni in materia di danno all'immagine della pubblica amministrazione, novellando l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa.
  In particolare, il comma 1 inserisce due nuovi commi 1-sexies e 1-septies nell'articolo 1 della predetta legge n. 20.
  Il nuovo comma 1-sexies introduce una presunzione relativa sulla quantificazione del danno all'immagine della P.A., disponendo che, qualora sia stato commesso un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, l'entità del danno all'immagine dell'amministrazione derivante da tale reato si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro del valore o di altra utilità che sia stata indebitamente percepita dal dipendente.
  Il nuovo comma 1-septies prevede invece che nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine, nell'ipotesi di fondato timore di attenuazione della garanzia patrimoniale del credito erariale, su richiesta del procuratore regionale, il Presidente della sezione della Corte dei conti competente sul merito del giudizio è tenuto a concedere sempre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute.
  L'articolo 8 conferisce una delega legislativa al Governo per l'adozione di un testo unico che disciplini, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale, nonché il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo presso gli enti locali.
  Il comma 1 definisce l'oggetto della delega, individuato nell'adozione di un testo unico in materia di incandidabilità a cariche elettive e di divieto di assunzione di alcune cariche elettive e di Governo, e stabilisce in un anno il termine di esercizio della stessa.
  In particolare l'incandidabilità, che ha natura temporanea, riguarda le elezioni al Parlamento europeo, e le elezioni politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, mentre il divieto riguarda le cariche di:
   presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;
   presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;
   consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di comuni e province;
   presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

  Il comma 2 contiene i principi e criteri direttivi della delega.
  In particolare, la lettera a) dispone la non candidabilità (temporanea) alla carica di deputato o senatore di coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (si tratta dei delitti di associazione di tipo mafioso, riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, sequestro di persona, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché dei delitti di terrorismo).
  La disposizione prevede che l'incandidabilità sia temporanea, ma fa salve le norme penalistiche relative all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.Pag. 156
  La lettera b) prevede l'incandidabilità per coloro che sono stati condannati in via definitiva, con una pena di almeno 2 anni, per i delitti previsti dal libro II, titolo II, capo I del codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione quali peculato, malversazione, concussione, corruzione); la disposizione prevede, inoltre, l'incandidabilità per «altri delitti» per i quali la legge stabilisca una pena detentiva superiore, nel massimo, a 3 anni.
  La lettera c) prevede la determinazione di un termine per la durata dell'incandidabilità.
  La lettera d) stabilisce che l'incandidabilità operi anche nel caso di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto patteggiamento), ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
  La lettera e) individua tra le finalità del testo unico il coordinamento delle norme sull'incandidabilità con quelle in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di voto attivo.
  La lettera f) prevede che le cause di incandidabilità a deputato e senatore si applicano anche all'assunzione delle cariche di Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, ministri, viceministri e sottosegretari) alle medesime condizioni.
  La lettera g) prevede una completa ricognizione delle disposizioni vigenti in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché di divieto a ricoprire le seguenti cariche:
   presidente della provincia;
   sindaco;
   assessore provinciale e comunale;
   consigliere provinciale e comunale;
   presidente e componente del consiglio circoscrizionale;
   presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;
   presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;
   consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di comuni e province;
   presidente e componente degli organi delle comunità montane.

  La lettera h) contempla la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi di incandidabilità, in coerenza con quanto previsto per le incandidabilità dei parlamentari e per le incandidabilità alle elezioni regionali, nel caso di sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale.
  La lettera i) affida inoltre al legislatore delegato il compito di individuare, in presenza di sentenze definitive di condanna, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli «organi politici di vertice delle regioni».
  La disposizione fa salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.
  La lettera l) prevede che siano abrogate espressamente le disposizioni incompatibili con quelle recate dal futuro testo unico.
  La lettera m) disciplina l'ipotesi di incandidabilità sopravvenuta, ossia il caso in cui la condanna definitiva per delitti non colposi che causa l'incandidabilità o all'interdizione sopraggiunga in un momento successivo alla candidatura (in caso di cariche elettive) o all'affidamento della carica (in caso di cariche non elettive). Il principio di delega prevede che in questi casi si procede alla sospensione o alla decadenza di diritto dalla carica.
  Il comma 3 disciplina il procedimento relativo al parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo emanati in forza della delega conferita dall'articolo.
  L'articolo 8-bis, anch'esso introdotto dalle Commissioni di merito, modifica il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, estendendo le cause di sospensione dalla carica di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere Pag. 157provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali, ai soggetti destinatari di provvedimenti di arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura, nonché di divieto o obbligo di dimora, quando quest'ultimo riguardi la sede dove si svolge il mandato elettorale.
  L'articolo 8-ter, a sua volta inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, che il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi.
  Inoltre si stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per oltre dieci anni complessivi, nell'arco del loro servizio.
  Si prevede altresì che, dopo essere stati ricollocati in ruolo, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere nuovamente collocati fuori del ruolo organico se non dopo aver esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. La disposizione esclude quindi che i predetti collocamenti in posizione di fuori ruolo determinino pregiudizio relativamente al posizionamento nei ruoli di appartenenza dei citati soggetti.
  Il comma 2 specifica che il personale collocato fuori ruolo ai sensi del comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa.
  Il comma 3 reca una clausola di prevalenza delle disposizioni della legge su ogni altra norma anche di natura speciale, e ne prevede l'applicazione anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.
  L'articolo 9 apporta una serie di modifiche al codice penale, relativamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.
  In particolare, le lettere a) e b) inseriscono il nuovo delitto, introdotto dalla lettera i) dello stesso articolo 9, di induzione indebita a dare o promettere utilità, tra quelli per i quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
  Le lettere c), g), h) e p) inaspriscono le pene previste per i delitti di peculato, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e abuso d'ufficio.
  La lettera d) riformula la fattispecie penale della concussione, circoscrivendone l'applicazione al pubblico ufficiale (e non più all'incaricato di pubblico servizio), nonché innalzandone la pena.
  La lettera e) estende anche alla condanna per i delitti di corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari i casi in cui si applica la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ora applicabile solo ai casi di peculato e concussione.
  La lettera f) riformula la fattispecie penale della corruzione per atto d'ufficio, che viene nuovamente rubricata come corruzione per l'esercizio della funzione, estendendola all'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale (e non più ai soli atti di ufficio), nonché innalzandone la pena.
  Come accennato in precedenza, la lettera i) introduce la nuova figura di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, consistente nel fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità. La sanzione è prevista nella reclusione da tre a otto anni.
  La lettera l) riformula il primo comma dell'articolo 320, relativo alla corruzione Pag. 158di persona incaricata di pubblico servizio, nel senso di rendere applicabili a tale figura, a prescindere che si tratti o meno di pubblico impiegato, l'applicazione delle norme di cui agli articoli 318 e 319, concernenti la corruzione per atto d'ufficio e la corruzione per atto contrario i doveri d'ufficio.
  La lettera m) modifica la fattispecie di istigazione alla corruzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato pubblico servizio, disciplinata dall'articolo 322, eliminando il riferimento al fatto che tali soggetti rivestano la qualità di pubblico impiegato.
  La lettera n) estende l'applicazione dell'articolo 322-bis, relativo al peculato, alla concussione e all'istigazione alla corruzione di membri e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, anche alla nuova figura di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, istituita dalla lettera i) dell'articolo 9.
  La lettera o), modificando l'articolo 322-ter, estende la possibilità di applicare la confisca «per equivalenza» di beni che corrispondano anche al profitto, oltre che al prezzo, dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320.
  La lettera q) estende l'applicazione della norma sulla circostanza attenuante in caso di particolare tenuità del fatto, prevista dall'articolo 323-bis, anche alla nuova figura di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, istituita dalla predetta lettera i) dell'articolo 9.
  La lettera r) introduce la nuova figura di reato di traffico di influenze illecite, consistente nel fatto di chiunque, sfruttando relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio. La sanzione è prevista nella reclusione da uno a tre anni.
  Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze richiama, in quanto attinente alla disciplina del diritto societario, sia pure in un'ottica esclusivamente penale, l'articolo 9-bis, il quale sostituisce l'articolo 2635 del codice civile, attualmente rubricato come «Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità».
  La fattispecie viene nuovamente rubricata come corruzione tra privati, la quale si verifica nel caso in cui l'amministratore, il direttore generale, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, il sindaco o il liquidatore, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compia od ometta atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.
  La sanzione è prevista nella reclusione da uno a tre anni, ovvero nella reclusione fino a un anno e sei mesi, qualora il fatto sia commesso da che sia sottoposto a direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti. Le predette pene sono raddoppiate se si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante.
  Rispetto alla vigente formulazione dell'articolo 2635, la norma risulta molto simile: le modifiche riguardano l'inserimento del riferimento alla violazione degli obblighi di fedeltà, oltre che degli obblighi di ufficio, l'inasprimento del minimo edittale della pena e la previsione di una sanzione ridotta per chi sia sottoposto a controllo o vigilanza degli esponenti societari.
  L'articolo 9-ter integra la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001.
  In particolare, la lettera a), modificando l'articolo 25, estende l'applicabilità all'ente della sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote, oltre che alle ipotesi di concussione e corruzione, anche al caso di induzione indebita a dare o promettere utilità, nuova figura di reato prevista dall'articolo 319-quater del codice penale, introdotto dalla lettera i) dell'articolo 9.
  La lettera b), modificando l'articolo 25-ter, prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote per il delitto di corruzione Pag. 159tra privati di cui all'articolo 2635 del codice civile, modificato dall'articolo 9-bis del provvedimento, qualora il delitto riguardi società con titoli quotati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante.
  L'articolo 9-quater integra il disposto dell'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, al fine di estendere la previsione secondo cui il decreto che dispone il giudizio nei confronti del pubblico dipendente è notificato all'amministrazione di appartenenza, anche alla nuova figura di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, contemplata dall'articolo 319-quater del codice penale, introdotto dalla lettera i) dell'articolo 9.
  L'articolo 9-quinquies integra il disposto dell'articolo 12-sexies del decreto – legge n. 306 del 1992, al fine di prevedere che l'istituto della confisca cosiddetta «per sproporzione» (confisca di quei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito), si applichi anche nel caso di condanna definitiva per induzione indebita a dare o promettere utilità, nuova figura di reato contemplata dall'articolo 319-quater del codice penale, previsto dalla lettera i) dell'articolo 9.
  L'articolo 9-sexies integra il disposto degli articoli 58 e 59 del Testo unico degli enti locali, prevedendo che l'incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, il divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali, componente degli organi delle comunità montane, nonché la sospensione o decadenza dalle predette cariche, si applichino anche nel caso di condanna definitiva per la nuova figura di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, contemplata dall'articolo 319-quater del codice penale.
  L'articolo 9-septies integra il disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, prevedendo che il trasferimento ad altro ufficio del dipendente pubblico nei confronti del quale sia stato disposto il giudizio per alcuni una serie di delitti contro la pubblica amministrazione, si applichi anche nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità.
  L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le attività previste dal disegno di legge sono svolte dalle competenti amministrazioni utilizzando unicamente le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Nel complesso, rileva come il testo trasmesso dalle Commissioni di merito non presenti disposizioni rientranti direttamente negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, mentre alcune disposizioni rilevanti a tale proposito sono rinvenibili nelle proposte di legge abbinate.
  Propone pertanto di esprimere nulla osta sul provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi.
C. 1777 e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 maggio scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento, il relatore, Pugliese, ne aveva illustrato il contenuto.

Pag. 160

  Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), relatore, formula una proposta di parere, la quale, nello svolgere in premessa alcune considerazioni di carattere tecnico circa la nuova formulazione del primo comma dell'articolo 2622 del codice civile e del comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 39 del 2010, come novellati, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del testo, esprime nulla osta sul provvedimento, in quanto esso non affronta questioni direttamente attinenti agli ambiti di competenza della Commissione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta formulata dal relatore.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 762 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 maggio scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Ventucci, ha illustrato il provvedimento ed ha formulato una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

  Alberto FLUVI (PD) condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

  Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di passare, prima, alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, e, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 maggio 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 14.15.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06903 Lo Monte e Brugger: Regime di esenzione dall'IRPEF dei fabbricati rurali strumentali esenti dall'imposta municipale propria.

  Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

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  Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario, che ringrazia.

5-06904 Barbato e Messina: Percentuale del finanziamento concesso dalla Banca centrale europea alle banche italiane destinato da queste ultime all'erogazione di credito alle imprese e alle famiglie.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI chiede di rinviare la trattazione dell'interrogazione in titolo.

  Ignazio MESSINA (IdV) chiede al Sottosegretario di indicare le ragioni che lo inducono a chiedere il rinvio dello svolgimento dell'interrogazione.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI, in risposta al quesito posto dal deputato Messina, rileva come, per un disguido organizzativo del quale si scusa, non sia stato possibile raccogliere in tempo utile gli elementi informativi necessari per predisporre la risposta all'atto di sindacato ispettivo.

  Ignazio MESSINA (IdV), senza nascondere la sensazione di imbarazzo procurata dalla motivazione addotta dal Sottosegretario per giustificare la richiesta di rinvio – alla quale accede, auspicando che allo svolgimento dell'interrogazione si possa procedere con la massima celerità –, ritiene comunque opportuno, per il momento, sottolineare con forza quanto fosse rilevante e urgente conoscere, come richiesto dagli interroganti, quanta parte delle risorse ricevute dalle banche italiane, nell'ambito delle operazioni di rifinanziamento a lungo termine promosse nei mesi scorsi dalla Banca centrale europea, sia stata destinata all'erogazione di mutui e affidamenti a imprese e famiglie e a quale tasso.

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte, quindi, che lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-06904 è rinviato ad altra seduta.

5-06905 Della Vedova e Di Biagio: Riconoscimento della detrazione IMU sulla prima casa anche agli immobili non locati posseduti in Italia da cittadini italiani residenti all'estero.

  Aldo DI BIAGIO (FLpTP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Aldo DI BIAGIO (FLpTP), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, riconosce come le modifiche apportate dal decreto-legge n. 16 del 2012 all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, attribuendo ora ai comuni la possibilità di considerare come adibite ad abitazione principale, ai fini dell'imposizione IMU, le unità immobiliari non locate possedute in Italia da cittadini italiani residenti all'estero, costituisca un passo in avanti sicuramente positivo.
  Ritiene tuttavia, al contempo, che il paradosso normativo evidenziato dall'interrogazione non sia stato ancora superato, in quanto, mentre, da un lato, l'abitazione posseduta in Italia dai connazionali residenti all'estero si configura come un'abitazione principale ai sensi della legge n. 75 del 1993, sotto il profilo fiscale essa verrebbe qualificata come «seconda casa» ai fini IMU, se il comune non decide diversamente. Sottolinea, infatti, come tale coacervo di disposizioni abbia creato notevole confusione in materia, non risultando ad esempio chiaro in quali casi siano riconosciute le detrazioni previste in ambito IMU sulla prima casa.
  Evidenzia inoltre, al riguardo, come non costituisca certamente un principio lodevole, in ambito tributario, affidarsi alla discrezionalità dei singoli comuni, in quanto in tal modo si consente di derogare a piacimento ad un diritto sancito dalla legge, in questo caso dalla legge n. 75 del 1993.
  Si domanda quindi se tale deroga sia stata prevista per fare cassa o perché il Pag. 162principio di base sotteso alla predetta disposizione non sia considerato più coerente con i tempi, rilevando in questo contesto come il Governo, appena poche settimane fa, si fosse impegnato ad adottare disposizioni volte ad introdurre una revisione complessiva della disciplina IMU, appunto per garantire l'applicazione dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale anche ai nostri connazionali residenti all'estero.
  Lamenta altresì come, ancora una volta, la normativa si allontani dalla realtà dei fatti, non tenendo conto delle situazioni concrete oggetto della disciplina, che, in questo caso, sono costituite dalle abitazioni dei connazionali residenti all'estero, le quali rappresentano spesso l'unico legame con la terra di origine, talvolta un umile lascito di parenti, e che pertanto non possono essere considerati alla stregua di beni di lusso da sottoporre a tassazione.
  Senza entrare nel merito, in tale sede, della disciplina dell'IMU e delle sue enormi criticità, sottolinea comunque come l'applicazione di tale imposta debba avere dei limiti, per non vessare i cittadini e – in questo caso – non costringerli a disfarsi di un bene prezioso e altamente simbolico come se fosse un bene di lusso.
  Ribadisce quindi l'esigenza di tenere doverosamente conto della normativa in vigore in materia anche per quanto riguarda il regime di imposizione IMU delle abitazioni posseduta in Italia da cittadini italiani residenti all'estero.

5-06906 Fugatti: Obiettivi di riscossione assegnati dall'Agenzia delle entrate alla Direzione provinciale di Trento.

  Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Maurizio FUGATTI (LNP), si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, stigmatizzando come essa eluda del tutto il quesito posto dall'atto di sindacato ispettivo, che intendeva conoscere non la mera quantificazione degli obiettivi di riscossione assegnati alla Direzione provinciale di Trento dell'Agenzia delle entrate – evidentemente, già nota agli interroganti –, ma se tali obiettivi di riscossione siano in linea con quelli assegnati agli uffici ubicati nelle altre province italiane e, inoltre, quali essi siano, nel dettaglio, in ogni provincia.
  Rileva, quindi, come l'atteggiamento del Governo, il quale, per l'ennesima volta non ha fornito alcuno dei dati richiesti dagli interroganti, rischi di trasformare lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo in un mero rituale privo di alcuna serietà.

  Gianfranco CONTE, presidente, in considerazione della rilevanza del tema oggetto dell'interrogazione n. 5-06906, invita il Sottosegretario a far pervenire in tempi brevi alla Commissione un elenco dettagliato degli obiettivi di riscossione assegnati dall'Agenzia delle entrate alle proprie direzioni regionali e provinciali.

  Maurizio FUGATTI (LNP) concorda con la richiesta avanzata dal Presidente, auspicando che tali dati siano trasmessi alla Commissione entro pochissimi giorni.

  Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.30.

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