CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 maggio 2012
655.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
COMUNICATO
Pag. 18

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni.
Atto n. 461.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Giampaolo FOGLIARDI (PD), relatore per la VI Commissione, rileva come le Commissioni riunite siano chiamate ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni (Atto n. 461).
  Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2009/109/CE, essa, modificando le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE (ora rifusa nella direttiva 2011/35UE), 82/891/CEE e 2005/56/CE, intende ridurre gli obblighi informativi e documentali a carico delle società coinvolte in processi di fusione e scissione. A tal fine la direttiva consente di effettuare gli adempimenti di pubblicità legale relativi ai progetti di fusione, di scissione e agli altri documenti da rendere disponibili ai soggetti interessati, tramite pubblicazione degli stessi sul sito della società medesima ovvero altro sito web designato a tale scopo dagli Stati membri e l'invio di copia via posta elettronica, purché siano soddisfatte le garanzie di integrità e autenticità dei medesimi atti e documenti.
  Si stabilisce inoltre che le società possano essere esonerate da alcuni obblighi di redazione documentale, previo accordo degli azionisti, e si contempla altresì la possibilità di omettere la redazione della situazione contabile, qualora l'emittente, i cui valori mobiliari siano ammessi alla Pag. 19negoziazione in un mercato regolamentato, pubblichi relazioni semestrali ai sensi delle disposizioni vigenti. Il termine di recepimento delle norme della direttiva è già scaduto il 30 giugno 2011.
  Sebbene la norma generale di delega per il recepimento, tra le altre, della predetta direttiva 2009/109/CE, recata dall'articolo 6 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), non indichi alcun principio e criterio direttivo specifico, la Relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto legislativo segnala come, alla luce del vigente divieto di aggravio degli adempimenti disposti dalle norme europee, in sede di loro recepimento (cosiddetto divieto di gold plating, stabilito dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 183 del 2011 – legge di stabilità 2012), il Governo intenda avvalersi di tutte le opzioni previste nella direttiva, al fine di consentire la massima semplificazione della disciplina di fusioni e scissioni, in armonia con il dettato dell'articolo 7 della legge delega sulla riforma del diritto societario (legge n. 366 del 2001), il quale prevede, alla lettera a), che la riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione delle società di capitali fosse ispirata al principio di semplificazione nel rispetto, per le società di capitali, delle direttive comunitarie.
  Segnala quindi come la CONSOB abbia trasmesso informalmente una serie di rilievi sullo schema di decreto legislativo, volti a migliorare la formulazione del testo, che ritiene di condividere pienamente.
  Sottolinea infatti la necessità di coniugare l'obiettivo, posto dalla direttiva 2009/109/CE, di ridurre alcuni obblighi informativi e documentali a carico delle società coinvolte in processi di fusione e scissione, con l'esigenza, che assume in questi casi particolare rilievo, di garantire l'integrità e autenticità dell'informativa societaria, e di tutelare i diritti, oltre che degli azionisti, di tutti i soggetti portatori di interessi in qualche modo coinvolti dalle predette operazioni.
  Passando quindi ad illustrare il contenuto dello schema di decreto, che si compone di soli tre articoli, l'articolo 1 apporta modifiche alle norme del codice civile dedicate alla documentazione prodotta in occasione delle operazioni di fusione e scissione.
  In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 2501-ter del codice civile, il quale impone all'organo amministrativo della società di redigere un apposito progetto di fusione cui deve essere data pubblicità mediante deposito presso il registro delle imprese; per effetto della modifica proposta, si prevede la possibilità di pubblicarlo sul sito internet della società invece che nel registro delle imprese.
  A tale proposito segnala come la CONSOB abbia espresso talune perplessità circa la previsione che consentirebbe la pubblicazione del progetto di fusione nel sito internet della società, segnalando l'opportunità di consentire il deposito del progetto al registro delle imprese anche con modalità elettroniche.
  Inoltre la CONSOB sottolinea l'esigenza che il sito stesso sia dotato di adeguati presidi di sicurezza, nonché di assicurare l'autenticità dei documenti ivi pubblicati.
  Il comma 2 modifica l'articolo 2501-quater del codice civile, relativo alla situazione patrimoniale delle società coinvolte nella fusione.
  In connessione con le modifiche del comma 1, ai sensi della lettera a) del comma 2 tale situazione patrimoniale deve essere riferita a una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società, ovvero è pubblicato sul sito internet della società.
  Anche a tale riguardo rileva come la CONSOB abbia segnalato l'opportunità di consentire il deposito del progetto al registro delle imprese anche con modalità elettroniche, nonché l'esigenza che il sito stesso sia dotato di adeguati presidi di sicurezza, ed assicuri l'autenticità dei documenti ivi pubblicati.
  La lettera b) introduce una specifica disciplina per le società quotate in mercati regolamentati, prevedendo che, in caso di fusione, la situazione patrimoniale potrà essere sostituita dalla relazione finanziaria Pag. 20semestrale prevista dalle leggi speciali, purché riferita ad una data antecedente i sei mesi dal deposito ovvero della pubblicazione sul web del progetto di fusione.
  In merito alla formulazione della lettera b), la CONSOB ha segnalato l'opportunità di sostituire il riferimento alle «leggi speciali» con quello al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in quanto la relazione finanziaria semestrale è prevista dall'articolo 154-ter, comma 2, del medesimo TUF.
  Ai sensi della lettera c) la situazione patrimoniale non sarà richiesta ove vi rinuncino all'unanimità i soci delle partecipanti alla fusione.
  Relativamente alla formulazione della lettera c), evidenzia, con riferimento alle società quotate, come la possibilità di escludere la redazione della situazione patrimoniale potrebbe determinare alcune criticità, per quanto riguarda i riflessi negativi che ciò potrebbe avere sul patrimonio informativo a disposizione di soggetti terzi (possibili investitori, creditori, autorità di vigilanza), e sembri contrastare inoltre con il dettato dell'articolo 125-ter, comma 1, del TUF, il quale stabilisce l'obbligo, per l'organo di amministrazione delle società quotate, di mettere a disposizione del pubblico una relazione su tutte le materia all'ordine del giorno.
  Al medesimo riguardo la CONSOB ha inoltre rilevato l'esigenza di prevedere che la rinuncia alla redazione della situazione patrimoniale possa essere disposta con l'unanimità non dei soli soci, ma anche dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'Assemblea generale in ciascuna delle società partecipanti alla fusione, rilevando come la dizione «soci» possa prestarsi ad alcuni dubbi applicativi e come l'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto ii), della direttiva 2009/109/CE preveda che la redazione della situazione contabile non sia obbligatoria se vi rinuncino «tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione».
  Il comma 3 modifica l'articolo 2501-quinquies del codice civile, che impone agli amministratori delle società partecipanti alla fusione di predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e il rapporto di cambio di azioni o quote.
  In particolare, la norma è integrata disponendosi che l'organo amministrativo debba segnalare ai soci e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di deposito o di pubblicazione in internet del progetto di fusione e la data della decisione sulla fusione medesima. Analogamente a quanto previsto dal comma 2, lettera c), dello schema di decreto, la relazione non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci delle società che partecipano alla fusione.
  In merito alla formulazione della disposizione la CONSOB ha segnalato l'esigenza di specificare che la relazione con la quale l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione illustra il progetto di fusione deve essere scritta e particolareggiata.
  Per quanto riguarda la previsione secondo la quale si può rinunciare alla predisposizione della predetta relazione in presenza del consenso dell'unanimità dei soci delle società partecipanti alla fusione, la CONSOB, anche in questo caso, ha sottolineato l'opportunità di prevedere che la rinuncia possa essere disposta con l'unanimità non dei soli soci, ma anche dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'Assemblea generale in ciascuna delle società partecipanti alla fusione.
  Il comma 4 modifica l'articolo 2501-sexies del codice civile, che disciplina la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
  In particolare, in ottemperanza all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, attraverso una modifica dell'ottavo comma, si esclude la presentazione della relazione di stima sui conferimenti in natura e di Pag. 21crediti di cui all'articolo 2343 e all'articolo 2465 del codice civile, richiesta in occasione di conferimento di beni in natura o di crediti, nel caso in cui sia redatta la predetta relazione degli esperti, facendo comunque salva la previsione, contemplata dal settimo comma dell'articolo 2501-sexies, secondo cui tale relazione di stima ex articoli 2343 e 2565 è comunque richiesta per le fusioni di società di persone con società di capitali.
  A tale riguardo la CONSOB ha sottolineato l'opportunità di chiarire l'intento di tale modifica, rilevando come, in riferimento alle fusioni, la relazione di stima, di cui agli articoli 2343 e 2465, sia prevista solamente nelle ipotesi di fusione tra società di persone con società di capitali, e come pertanto non si comprenda in quali casi si possa verificare l'esclusione prevista dalla novella.
  Rimane comunque fermo che, ai sensi della già vigente formulazione dell'ottavo comma, la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio non è altresì richiesta, qualora vi rinuncino all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione.
  In merito a tale ultima previsione, la CONSOB evidenzia, anche in questo caso, l'opportunità di prevedere che la rinuncia possa essere disposta con l'unanimità non dei soli soci, ma anche dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'Assemblea generale in ciascuna delle società partecipanti alla fusione.
  Il comma 5 modifica l'articolo 2501-septies del codice civile, relativo agli obblighi di deposito del progetto di fusione, degli ultimi tre bilanci di esercizio delle società partecipanti e delle relative situazioni patrimoniali.
  Oltre ad alcune modifiche di coordinamento formale (di cui alle lettere b) e c) del comma 5), la lettera a) prevede la possibilità di pubblicare tali documenti su internet in luogo del deposito presso la sede sociale delle società partecipanti alla fusione, mentre la lettera d) prevede, su richiesta del socio, la possibilità di trasmissione telematica dei predetti documenti, esonerando la società dal fornire copia dei documenti, ove essi siano pubblicati sul sito internet e da lì siano liberamente scaricabili o stampabili.
  Il comma 6 modifica l'articolo 2505 del codice civile, al fine di recepire le disposizioni, contenute nell'articolo 25 della direttiva 2011/35/UE, che obbligano lo Stato membro a non richiedere, in presenza di determinate condizioni, l'approvazione della fusione con delibera assembleare, nel caso di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, ma a prevedere la sua sostituzione con una decisione dell'organo amministrativo.
  In particolare, il richiamato articolo 25 della direttiva 2011/35/UE prevede:
   a) che siano rispettate da tutte le società partecipanti le disposizioni in materia di pubblicità del progetto di fusione;
   b) che sia garantito ai soci della società incorporante di prendere visione e di estrarre copia, oltre che del progetto di fusione, dei bilanci e delle relative relazioni degli ultimi tre esercizi e della situazione patrimoniale (nel caso di fusione per incorporazione di società interamente posseduta non si fa luogo alla redazione della relazione dell'organo amministrativo e alla relazione degli esperti indipendenti);
   c) che sia garantito ad una minoranza qualificata di azionisti di chiedere la convocazione dell'assemblea per deliberare sulla fusione.

  In particolare, il comma 6 modifica l'articolo 2505, comma secondo, il quale prevede già che l'atto costitutivo o lo statuto contemplino tale possibilità, prevedendo che la sostituzione della delibera di approvazione assembleare della fusione con una delibera degli organi amministrativi è possibile purché:
   siano rispettate le norme sulla pubblicità del progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter, terzo e quarto comma (iscrizione nel registro delle imprese o pubblicazione via internet ed intervallo di Pag. 22almeno trenta giorni tra la pubblicità del progetto e la decisione in ordine alla fusione);
   siano rispettate inoltre le norme sulla pubblicità e il deposito di atti, di cui all'articolo 2501-septies del codice civile, anche tramite trasmissione telematica.

  Viene comunque mantenuta la possibilità, riconosciuta alle minoranze azionarie dal terzo comma dell'articolo 2505, di chiedere la delibera assembleare.
  Il comma 7 dell'articolo 1 modifica l'articolo 2505-bis del codice civile, al fine di recepire le norme (di cui all'articolo 28 della direttiva 2011/35/UE) che prevedono, nel caso di fusione per incorporazione di società possedute al 90 per cento o più, ma non nella totalità, la disapplicazione degli obblighi di redazione e pubblicazione della situazione patrimoniale, della relazione dell'organo amministrativo e della relazione degli esperti al sussistere di specifiche condizioni, nonché del deposito di atti, laddove sia concesso agli altri soci della società incorporata di far acquistare le proprie azioni o quote dalla società incorporante alle condizioni previste per il recesso.
  In particolare, la lettera a) del comma 7 integra il primo comma dell'articolo 2505-bis, al fine di aggiungervi il riferimento agli articoli (2501-quater, 2501-. quinquies, 2501-sexies e 2501-septies) contenenti i predetti obblighi, i quali, in tale ipotesi, non sono più applicabili.
  La lettera b) (in ottemperanza all'articolo 27 della direttiva 2011/35/UE) modifica le norme che prevedono, nella predetta ipotesi di possesso oltre il 90 per cento, la possibilità di sostituire la delibera assembleare sulla fusione con la decisione dell'organo amministrativo: in particolare, sono modificate le condizioni alle quali può avvenire tale sostituzione, che sono individuate nell'osservanza dell'articolo 2501-septies (e non più solo dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2), concernente la pubblicazione e trasmissione, anche tramite internet, dei documenti inerenti la fusione, dei bilanci degli ultimi tre esercizi e delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, nonché il diritto dei soci di prenderne visione ed ottenerne copia.
  Il comma 8, modificando il quinto comma dell'articolo 2506-bis del codice civile, introduce – in alternativa alla pubblicazione nel registro delle imprese – la possibilità di pubblicare via internet anche il progetto di scissione.
  Il comma 9 modifica le norme di cui all'articolo 2506-ter del codice civile, relative alla scissione mediante costituzione di nuova società, nel caso in cui non si prevedano criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
  In ottemperanza alle modifiche introdotte con la direttiva 2009/109/CE, in tale ipotesi la lettera a) del comma 9 dispone che non siano richieste, oltre alla relazione degli esperti, nemmeno la relazione dell'organo amministrativo e la situazione patrimoniale, esentando la società dal relativo obbligo di pubblicazione: a tal fine l'articolo 2506-ter è integrato col riferimento agli articoli 2501-quater, 2501-quinquies e 2501-sexies, modificati dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4, dello schema di decreto.
  La lettera b) modifica invece l'articolo 2506-ter, comma quinto, del codice civile, recante le disposizioni in materia di fusione applicabili alla scissione, limitando il rinvio, ivi contenuto, all'articolo 2505, modificato dall'articolo 1, comma 6, dello schema di decreto, ai soli commi primo e secondo, in materia di incorporazione di società interamente posseduta dall'incorporante, ed escludendo invece il rinvio al terzo comma, il quale prevede la possibilità che i soci rappresentanti almeno il cinque per cento del capitale della società incorporante, possano chiedere che la fusione sia approvata dall'assemblea a maggioranza dei soci.
  La modifica è volta a recepire il disposto della direttiva 2009/109/CE che ha reso obbligatoria la sostituzione della delibera assembleare di approvazione delle scissione con una decisione dell'organo amministrativo, in presenza di determinate condizioni: in tale contesto la novella prevede, Pag. 23in sostanza, che, nel caso di fusione per incorporazione di società già posseduta, la predetta sostituzione potrà essere effettuata qualora – tra le altre – siano rispettate le norme sulla pubblicità del progetto di fusione, obbligo assolto anche mediante internet, e le norme sulla pubblicità e il deposito di atti, anche tramite trasmissione telematica ai soci.
  L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo sopprime l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 108 del 2008, in quanto – come precisa al riguardo la Relazione illustrativa – tale disposizione è superata dalla nuova disciplina delle fusioni transfrontaliere (direttiva 2007/63/CE, recepita con decreto legislativo n. 147 del 2009).
  La disposizione che si intende sopprimere prevede infatti che, nei soli casi di fusioni transfrontaliere, i soci di tutte le società partecipanti alla fusione possano rinunciare all'unanimità alla relazione degli esperti. Dal momento che la citata direttiva 2007/63/CE equipara la disciplina delle fusioni «interne» e transfrontaliere, si ritiene superfluo mantenere una specifica disposizione in materia di fusioni transfrontaliere, alle quali si applica la disciplina italiana richiamata dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2008 (titolo V, capo X, sezione II, del libro V del codice civile: articoli da 2501 a 2505-quater).
  L'articolo 3 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Si riserva quindi di formulare, d'accordo con il relatore per la II Commissione, una proposta di parere.

  Lorenzo RIA (UdCpTP), relatore per la II Commissione, condivide le considerazioni espresse dal relatore per la VI Commissione, Fogliardi.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento da parte delle Commissioni riunite scadrà il 26 maggio prossimo: pertanto, non essendo possibile che l'esame sul provvedimento si concluda entro tale data, chiede al Governo di attendere l'espressione del parere parlamentare fino alla prossima settimana, prima di adottare in via definitiva lo schema di decreto legislativo.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI assicura che il Governo non procederà all'approvazione in via definitiva dello schema di decreto legislativo prima che sia stato espresso il parere parlamentare.

  Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare, d'intesa con il Presidente della Commissione Giustizia, la prossima settimana, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà formulata dai relatori.

  La seduta termina alle 14.45.