CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 maggio 2012
653.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 8.20.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 473.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, ricorda preliminarmente che il comma 2 dell'articolo 32 della legge n. 448 del 2001 ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, indicati alla tabella 1 allegata alla legge stessa, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Segnala altresì che il comma 3 del medesimo articolo 32 ha stabilito che la dotazione delle unità previsionali di base in cui confluiscono gli importi dei contributi statali è quantificata annualmente in sede di legge finanziaria in Tabella C. Il riparto dei contributi così stabiliti è effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno con decreto del Ministro competente, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sul cui schema è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. In proposito, ricorda che gli enti beneficiari dei contributi di competenza del Ministero dell'economia e finanze sono la Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto e l'Istituto di contabilità nazionale. Nella tabella 1 allegata alla legge finanziaria per il 2002 gli enti e istituti interessati dalla ripartizione dei contributi di competenza del Ministero dell'economia e finanze erano originariamente individuati nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e nell'Opera campana dei caduti di Rovereto. Ad essi l'articolo 80, comma 53, della legge finanziaria per il 2003 ha aggiunto, a decorrere dall'anno 2003, l'Istituto per la contabilità nazionale, mentre l'Istituto nazionale per la fauna selvatica è stato soppresso dall'articolo 28 del decreto legge n. 112 del 2008, che ha previsto l'istituzione dell'Istituto superiore per la Pag. 97protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), cui sono state trasferite le funzioni e le risorse finanziarie, strumentali e di personale di una serie di enti, tra cui l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
  Per quanto riguarda il provvedimento in esame, osserva che gli schemi di decreto n. 473 e 474 recano le proposte di riparto, rispettivamente, per l'anno 2010 e per l'anno 2011 degli stanziamenti iscritti in conto residui 2010 e 2011 sul capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, relativo ai contributi in oggetto. Segnala, al riguardo, che gli schemi di decreto risultano del tutto identici a due precedenti schemi di decreto presentati dal Governo alle Camere lo scorso anno concernenti il riparto dello stanziamento relativo ai contributi agli enti del Ministero dell'economia per l'anno 2010 e per l'anno 2011, sui quali la V Commissione bilancio della Camera ha espresso nulla osta. Rileva, tuttavia, che il Ministero dell'economia non ha proceduto al riparto delle disponibilità di bilancio, ritenendo che la procedura per l'emanazione dei due decreti di ripartizione non fosse perfezionata, in considerazione del fatto che la 5a Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere su tali schemi.
  Esprime quindi forti dubbi in merito all'effettiva impossibilità per il Governo di procedere comunque all'assegnazione dei fondi, una volta decorso il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, rilevando come il tal modo l'inerzia delle Commissioni produrrebbe effetti equivalenti alla espressione di un potere di veto rispetto ad atti, nella fattispecie amministrativi che rientrano nell'esclusiva responsabilità del Governo. Segnala che il Governo ha comunque ritenuto di dover nuovamente presentare, unitamente allo schema concernente il riparto per l'anno 2012, nello stesso contenuto, gli schemi di decreto contenenti le proposte di ripartizione degli stanziamenti relativi all'anno 2010 e 2011, iscritti in conto residui sul capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012.
  Per quanto riguarda lo schema di decreto riferito all'anno 2010, fa presente che si prevede la destinazione alla Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto di 22.519 euro, mentre all'Istituto di contabilità nazionale sono attribuiti 3.365 euro. Come precisato nella relazione allo schema di decreto, il riparto delle risorse complessive tra gli enti è effettuato in misura proporzionale rispetto al contributo originario, secondo le medesime percentuali utilizzate gli anni precedenti.
  Propone, pertanto, di esprimere nulla osta sullo schema in esame.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con il relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 474.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, richiamando, per quanto attiene ai profili di carattere generale, il contenuto della propria relazione sull'atto n. 473, fa presente che lo schema di decreto in esame è del tutto identico allo schema di decreto legislativo trasmesso lo scorso anno dal Governo, sul quale la Commissione ha già espresso nulla osta, ribadendo le proprie perplessità in merito agli effetti attribuiti del Governo alla mancata espressione del parere. Nel segnalare che, confermando Pag. 98la percentuale di ripartizione applicata negli anni precedenti, alla Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto sarebbero attributi 15.924 euro, mentre all'Istituto di contabilità nazionale spetterebbero 2.388 euro, propone di esprimere nulla osta sullo schema in esame.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con il relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 475.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, richiamando, per quanto attiene ai profili di carattere generale, il contenuto della propria relazione sull'atto n. 473, fa presente che lo schema in esame, confermando la percentuale di ripartizione applicata negli anni precedenti, alla Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto sarebbero attributi 10.870 euro, mentre all'Istituto di contabilità nazionale spetterebbero 1.630 euro. Propone di esprimere nulla osta sullo schema in esame.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con il relatore.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che, considerata l'esiguità degli importi dei quali si prevede la ripartizione, dovrebbe seriamente valutarsi l'opportunità di un'iniziativa legislativa dei componenti della Commissione volta a sopprimere il meccanismo di attribuzione delle risorse, i cui oneri amministrativi rischiano di superare i benefici per gli enti destinatari dei contributi.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, concorda con il presidente.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 8.30.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 8.30.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
Nuovo testo unificato C. 124 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2012.

  Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che, in data 12 aprile 2012, la Commissione ha avviato l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 124 e abbinate, recante norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di una settimana. Fa presente che il relativo termine di presentazione è scaduto lo scorso 19 aprile. Chiede, pertanto, al Governo se sia disponibile la relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

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  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che, allo stato, la relazione tecnica richiesta non è ancora disponibile.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel chiedere al rappresentante del Governo di farsi carico di sollecitare la trasmissione della relazione tecnica, rinvia il seguito del provvedimento ad altra seduta.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
Ulteriore nuovo testo C. 278 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2012.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ricorda che in data 4 aprile 2012 la Commissione ha avviato l'esame dell'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 278 e abb., recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di venti giorni. Fa presente che il termine per la presentazione è scaduto lo scorso 24 aprile. Chiede, pertanto, al Governo se sia disponibile la relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento, sottolineando come esso rechi interventi molto attesi dal mondo della sanità per i loro effetti positivi.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che la relazione tecnica è stata negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, riservandosi di rappresentare quanto comunicato dal sottosegretario al presidente della XII Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
Testo unificato C. 2618 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2012.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, ricorda che in data 28 marzo 2012 la Commissione ha avviato l'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 2618 e abb., recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di venti giorni. Fa presente che il termine per la presentazione è scaduto lo scorso 18 aprile. Chiede, pertanto, al Governo se sia disponibile la relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che, allo stato, la relazione tecnica richiesta non è ancora disponibile.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel chiedere al rappresentante del Governo di farsi carico di sollecitare la trasmissione della relazione tecnica, rinvia il seguito del provvedimento ad altra seduta.

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Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rolando NANNICINI (PD) relatore, con riferimento all'articolo 3, relativo ai compiti attribuiti al servizio veterinario pubblico e ai responsabili degli animali, giudica opportuno acquisire chiarimenti circa il possibile impatto organizzativo e finanziario delle norme che estendono ai gatti e alle colonie feline gli obblighi di registrazione attualmente previsti soltanto per i cani. In particolare, considerata l'entità significativa delle popolazioni animali da sottoporre a registrazione anagrafica, ritiene che andrebbero chiarite le modalità di finanziamento delle spese connesse all'applicazione dei microchip, all'inserimento nella banca dati e alla gestione dell'anagrafe. Ciò sia nel caso dei privati cittadini responsabili degli animali sia nel caso del servizio veterinario pubblico, che è inoltre tenuto ad iscrivere all'anagrafe i gatti delle colonie feline e i cani randagi. Riguardo alle comunicazioni di cessione, di smarrimento e di ritrovamento degli animali di affezione, giudica opportuno che il Governo chiarisca se i compiti individuati dalla norma siano già esercitati dal servizio veterinario pubblico. Rileva, infatti, che l'esercizio di tali attività presuppone l'utilizzo di appositi uffici, a cui dedicare personale e strutture, preposti alla raccolta, elaborazione e conservazione delle comunicazioni pervenute. Relativamente all'articolo 4, recante anagrafe degli animali di affezione e banca dati nazionale, ribadisce la richiesta di chiarimenti in precedenza formulata con riferimento all'articolo 3, circa il possibile impatto delle norme che estendono ai gatti gli obblighi di registrazione attualmente previsti solo per i cani. Con riferimento all'istituzione del registro dei produttori di microchip, giudica opportuno che il Governo fornisca, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, gli elementi necessari a verificare la compatibilità della disposizione con la clausola di invarianza degli oneri prevista dal testo. Con riferimento all'articolo 5 recante disposizioni in materia di soccorso degli animali, osserva che l'attribuzione al Servizio veterinario pubblico delle funzioni di soccorso per gli animali appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo. In merito all'articolo 7, relativo all'attività di prevenzione e controllo delle morsicature, fa presente che le attività previste dalla disposizione costituiscono una facoltà per le regioni e non un obbligo. Relativamente all'articolo 8, recante presidi di igiene urbana veterinaria e formazione, ferma restando la richiesta di chiarimenti già formulata con riferimento al possibile impatto finanziario del nuovo sistema di anagrafe, ritiene necessario che il Governo chiarisca se i compiti assegnati dai commi 1 e 2 agli enti del servizio sanitario nazionale in materia di servizi veterinari rientrino fra quelli attualmente svolti da tali enti e se, di conseguenza, le disposizioni in esame possano essere attuate a parità di effetti finanziari rispetto alla normativa vigente. Riguardo al comma 3, giudica necessario acquisire una quantificazione degli effetti finanziari determinati dalle attività di formazione degli studenti in medicina veterinaria. Inoltre, con particolare riferimento all'utilizzazione di una quota delle risorse stanziate dalla legge n. 434 del 1998, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi volti a chiarire l'attuale destinazione di tali risorse e, conseguentemente, la loro effettiva disponibilità per la nuova finalizzazione indicata dal testo. Riguardo al comma 4, che prevede attività di formazione universitaria presso le strutture di accoglienza per cani e gatti, andrebbe chiarito a carico di quali soggetti le relative convenzioni dovrebbero Pag. 101essere finanziate. Con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni in materia di cani randagi o ritenuti pericolosi, segnala che andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo con riferimento ai seguenti aspetti: il comma 5 non precisa a carico di quale soggetto debbano essere sostenute le spese di mantenimento presso le strutture di ricovero nel caso dei cani ritenuti pericolosi e confiscati ai proprietari; riguardo all'obbligo di tenuta del registro dei cani pericolosi, non è chiaro se si tratti di un'attività già attualmente esercitata dalle strutture del servizio veterinario pubblico; il comma 10 non precisa con quali modalità dovrebbero essere determinate le tariffe per la frequenza dei corsi di formazione in modo tale che l'intero costo gravi sui proprietari dei cani. Relativamente agli articoli 10 e 26, recanti disposizioni in materia di canili e gattili sanitari, segnala che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'impatto delle previsioni di cui al comma 1 rispetto al servizio veterinario pubblico, al fine di chiarire se tali norme abbiano un contenuto effettivamente innovativo.
  Analogamente, con riferimento al comma 4 andrebbe chiarito, al fine di escludere effetti finanziari, se la funzione di osservatorio epidemiologico sia già attualmente esercitata dai gattili e canili pubblici. Riguardo all'individuazione di precisi parametri per le strutture di ricovero, osserva che tale previsione può comportare oneri a carico dei canili e dei gattili pubblici, per le eventuali necessità di adeguamento. Segnala inoltre che effetti onerosi potrebbero determinarsi in relazione all'obbligo, per le strutture pubbliche, di garantire un servizio di reperibilità, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. Su tali aspetti giudica comunque opportuno acquisire chiarimenti dal Governo. Relativamente all'articolo 11, recante disposizioni in materia di rifugi, osserva che le norme sulla conformità tecnico-strutturale dei rifugi e sulle prestazioni obbligatorie di assistenza veterinaria, con la presenza di medici veterinari accreditati ed esperti in medicina comportamentale, appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi con riferimento ai rifugi di natura pubblica. Relativamente all'articolo 12 in materia di affidamento dell'animale in caso di morte del proprietario, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione possa comportare maggiori oneri in termini di aggravio dell'ordinaria attività dei tribunali. Con riferimento agli articoli 14 e 15 relativi ai compiti dei comuni, ritiene che andrebbe chiarito se dalla previsione di obblighi o di responsabilità in capo ai comuni possa derivare effetti onerosi per la finanza pubblica, ovvero se si tratti di obblighi già rientranti – in base alla normativa vigente – nella responsabilità dei predetti enti. Relativamente all'articolo 16, recante disposizioni in materia di impiego di cibo residuo per animali, ritiene che non vi siano osservazione da formulare, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma del Governo, che l'applicazione della legge n. 155 del 2003 non comporti effetti negativi a carico della finanza pubblica. Relativamente all'articolo 17 recante disposizioni in materia di attività economiche, osserva che l'obbligo per le regioni di organizzare corsi di formazione potrebbe determinare oneri a carico della finanza pubblica. Gli altri compiti previsti dalle disposizioni appaiono rientrare nelle attività già attualmente svolte dal servizio pubblico veterinario. Sul punto giudica in ogni caso opportuna una conferma del Governo. Con riferimento all'articoli 21 relativo ai cimiteri per animali di affezione, rileva che la disposizione appare suscettibile di determinare un aggravio di competenze a carico dell'azienda sanitaria competente per territorio, anche in considerazione del limite di tempo posto per l'espressione del prescritto parere. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento all'articolo 21, recante disposizioni riguardanti casi di avvelenamento di animali di affezione, giudica opportuno che il Governo precisi se le attività e i compiti delineati dalle disposizioni in esame e la relativa tempistica rientrino nelle competenze già attualmente attribuite agli istituti zooprofilattici ed al sindaco. Diversamente, gli Pag. 102obblighi in esame potrebbero determinare effetti onerosi per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 26, relativo alla medicina sanitaria di base, fa presente di non avere rilievi da formulare dal momento che le disposizioni prevedono una facoltà e non un obbligo in capo alle regioni, da attuare con risorse proprie. Relativamente all'articolo 28, in materia di vigilanza e attività delle guardie zoofile, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'organizzazione, da parte delle regioni, dei corsi di formazione per le guardie giurate zoofile. Ritiene che andrebbe inoltre chiarito se l'attribuzione al personale del servizio veterinario pubblico delle funzioni di polizia giudiziaria possa costituire il presupposto per l'assegnazione al medesimo personale di emolumenti aggiuntivi e determinare un impatto organizzativo con riflessi negativi sull'ordinaria attività di controllo. Relativamente all'articolo 29 recante disposizioni riguardanti le associazione per la protezione degli animali, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo in ordine alla tipologia dei registri e degli albi regionali cui la norma fa riferimento. Andrebbe inoltre chiarito se l'iscrizione a tali registri possa comportare l'accesso, da parte delle organizzazioni iscritte, a provvidenze di tipo finanziario ovvero al diritto a benefici fiscali per i contribuenti che effettuino erogazioni in favore delle stesse. Con riferimento all'articolo 30, recante disposizioni in materia di poteri sostitutivi, osserva che la norma non prevede che gli oneri conseguenti all'esercizio del potere sostitutivo da parte del prefetto siano coperti a valere sulle risorse dei comuni inadempienti: potrebbero pertanto determinarsi oneri per il bilancio dello Stato. Sul punto giudica necessario acquisire un chiarimento del Governo. Relativamente all'articolo 31 in materia di programmazione degli interventi per la prevenzione del randagismo, segnala che sarebbero opportuni chiarimenti del Governo sulle modalità specifiche di attuazione delle misure previste dalle disposizioni in esame, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento. Con riferimento agli articoli 35 e 38 recanti disposizioni in materia di sanzioni, osserva che l'articolo 5, comma 6, della legge n. 281 del 1991, abrogata dal testo in esame, dispone che i proventi delle sanzioni amministrative affluiscano al Fondo per l'attuazione della medesima legge. Tali disponibilità sono ripartite tra le regioni secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 6 maggio 2008. L'abrogazione di tale normativa, che non viene riproposta nel testo in esame, comporta quindi il venir meno di entrate che, a legislazione vigente, sarebbero confluite nei bilanci delle regioni. Sul punto giudica necessario acquisire l'avviso del Governo. Relativamente all'articolo 37 in materia di finanziamento degli interventi disposti dal testo, allo scopo di verificare l'idoneità delle somme autorizzate dalla normativa vigente ad assicurare la copertura degli oneri recati dal testo unificato in esame, giudica necessario che il Governo fornisca dati e parametri dettagliati utili ai fini della quantificazione delle singole voci di spesa previste dalle disposizioni. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 434 del 1998 sono iscritte nel capitolo 5340 dello stato di previsione del Ministero della salute. La suddetta autorizzazione di spesa è rideterminata annualmente dalla tabella C allegata alla legge di stabilità. La legge di stabilità per il 2012 prevede uno stanziamento di 779.000 euro per l'anno 2012 e di 335.000 euro a decorrere dall'anno 2013. A tale proposito, ferma rimanendo l'identità delle finalità alle quali sono destinate le medesime risorse, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se le suddette risorse siano congrue a far fronte alla nuova disciplina prevista dal provvedimento. Occorrerebbe, inoltre, valutare se rimettere la copertura del provvedimento ad un meccanismo che non garantisce uno stanziamento minimo sia compatibile con la natura degli oneri derivanti dalle sue diverse disposizioni. Dal punto di vista formale, segnala, comunque, che la disposizione andrebbe riformulata aggiornando il riferimento alla Pag. 103legge di stabilità per il 2012. Infine, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di indicare esplicitamente in norma il quantum delle risorse iscritte in bilancio per il finanziamento della legge n. 434 del 1998 del quale è previsto l'utilizzo, anche se l'ammontare delle suddette risorse, iscritte in bilancio come spese rimodulabili, potrebbe essere modificato nel corso dell'esercizio finanziario. Alla luce di queste considerazioni, esprime apprezzamento per il contenuto e la stesura del provvedimento, ritenendo necessario un approfondimento sui suoi profili finanziari, che auspica possa concludersi in tempi ragionevolmente contenuti.

  Lino DUILIO (PD) osserva come la materia oggetto del provvedimento sia meritevole di interesse, evidenziando, come lo stanziamento di cui al provvedimento in esame rischi di essere insufficiente, specie rispetto al numero effettivo di animali randagi effettivamente presenti sul nostro territorio. Invita quindi il relatore ed il Governo ad un supplemento di riflessione per valutare la congruità della copertura.

  Massimo VANNUCCI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Duilio in ordine alla criticità del provvedimento sotto il profilo finanziario, evidenzia che le spese sostenute dalle amministrazioni comunali per il controllo del randagismo sono assai rilevanti e rappresentano un onere spesso insopportabile, specialmente per i comuni di minori dimensioni. Nel ritenere, pertanto, necessario acquisire una relazione tecnica sul provvedimento, osserva come, al fine di reperire le risorse necessarie alla sua copertura finanziaria, potrebbe valutarsi la possibilità di concedere ai comuni la facoltà di istituire una tassa sugli animali da compagnia, di importo massimo fissato dalla legge statale, osservando come ciò consentirebbe anche un migliore monitoraggio del numero di tali animali.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO nel concordare in linea di principio con l'istituzione di una nuova tassa sugli animali domestici, rileva come sia opportuna la predisposizione di una relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

  Claudio D'AMICO (LNP) esprime il proprio totale disaccordo rispetto all'introduzione di una nuova tassa, rilevando come, tra le tasse introdotte dal Governo Monti, manchi solo quella sull'aria.

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, ricorda come la tassa in discussione fosse già presente nell'ordinamento per poi essere soppressa. Concorda con la richiesta di relazione tecnica.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone alla Commissione di deliberare, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, la richiesta di una relazione tecnica sul provvedimento, da trasmettere nel termine ordinario di 30 giorni.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Legge comunitaria 2012.
C. 4925 Governo – A

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2012.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che in riferimento al disegno di legge comunitaria esiste una specifica procedura di esame parlamentare disciplinata dall'articolo 126-ter del Regolamento e che secondo tale procedura, alle Commissioni in sede consultiva è riconosciuta la capacità di approvare emendamenti da trasmettere alla Commissione politiche dell'Unione Pag. 104europea, competente in sede referente, la quale li può respingere unicamente per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Fa presente tuttavia che, in base alla prassi, nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria da parte della Commissione bilancio non si procede alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e alla votazione degli stessi, in quanto si ritiene preferibile esprimere le valutazioni della Commissione in ordine ad eventuali modifiche al testo del provvedimento attraverso l'inserimento di condizioni nella relazione sul disegno di legge, poiché, le condizioni contenute nei pareri espressi dalla Commissione assumono una particolare valenza procedurale. Ricorda, peraltro, che nel prosieguo dell'esame del disegno di legge comunitaria la Commissione sarà chiamata ad esprimersi sugli emendamenti presentati presso la Commissione XIV, ivi compresi quelli approvati dalle Commissioni di settore, aventi profili finanziari e trasmessi dalla stessa alla Commissione bilancio. Alla luce di tali considerazioni, avverte che, come negli scorsi anni, non verrà stabilito un termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria e la Commissione potrà quindi procedere all'approvazione della relazione. Nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare la propria proposta di relazione.

  Marco MARSILIO (PdL), relatore, richiamando i contenuti della propria relazione introduttiva, formula la seguente proposta:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2012 (C. 4925);
   rilevata la necessità di spostare la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, concernente i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, dall'allegato A all'allegato B al fine di consentire che il relativo schema di decreto legislativo sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti con le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame;
   considerato che occorre coordinare l'attuazione della richiamata direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, concernente i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, con le disposizioni di cui alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che riserva alla legge di cui al nuovo articolo 81, sesto comma, della Costituzione, tra l'altro, l'istituzione di un Organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione sull'osservanza delle regole di bilancio, nonché l'adozione di specifiche regole di bilancio;
   delibera di riferire favorevolmente,
  con le seguente condizioni:
   All'Allegato A, sopprimere le parole: 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013);

  Conseguentemente, all'Allegato B, aggiungere, in fine, le parole: 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013).

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis (Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri). – 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico: coordinare l'attuazione del capo IV della direttiva con le disposizioni della Pag. 105legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, da approvare entro il 28 febbraio 2013, cui sono riservate in particolare l'istituzione di un organismo indipendente, al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione sull'osservanza delle regole di bilancio, nonché l'introduzione di specifiche regole di bilancio.».

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sulla relazione proposta dal relatore.

  La Commissione approva la relazione proposta del relatore.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame della relazione, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2012.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare la propria proposta di parere.

  Marco MARSILIO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere: «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminata per le parti di propria competenza la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII, n. 5);
   valutata positivamente l'analiticità delle informazioni recate dalla relazione rispetto alla posizione italiana sui diversi temi dell'azione del Governo presso le istituzioni europee e per la determinazione delle relative politiche;
   ritenuto che l'esame della relazione possa costituire un importante strumento di controllo a disposizione del Parlamento per valutare a in sede consuntiva i risultati della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;
   rilevato che, in questa ottica, la Relazione consente di verificare a posteriori l'efficacia della partecipazione del Parlamento alla fase ascendente di formazione del diritto dell'Unione europea,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.
C. 4826 e abb. – A ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti, rinviato nella seduta del 15 maggio.

  Roberto MARMO (PT), relatore, fa presente che, al momento, non sono ancora pervenute le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato sulle proposte emendative approvate dalla I Commissione e propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento e delle proposte emendative.

Pag. 106

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma che le richiamate proposte emendative sono al vaglio della Ragioneria generale dello Stato e le relative valutazioni saranno trasmesse in tempi rapidi.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento a una seduta che sarà convocata 15 minuti dopo il termine delle votazioni previste nella seduta antimeridiana dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 9.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Atto n. 466.
(Rilievi alle Commissioni I e II).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Alberto GIORGETTI (PdL), relatore, illustra brevemente il contenuto dello schema di decreto legislativo, ricordando come la Commissione europea abbia avviato nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione per il mancato recepimento della direttiva in esame, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Quanto ai profili finanziari del provvedimento, richiama il contenuto della relazione tecnica, che fornisce elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria del recepimento della direttiva, in linea con quanto espressamente previsto dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo. Propone, pertanto, di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con il relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.
Atto n. 463.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 9 maggio 2012.

  Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che nel corso della seduta del 9 maggio 2012, l'onorevole Borghesi ha chiesto chiarimenti in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'articolo 12 dello schema di decreto in oggetto. In proposito, evidenzia che tale articolo introduce nel codice delle comunicazioni elettroniche gli articoli 14-bis e 14-ter, concernenti, rispettivamente, il riesame delle limitazioni esistenti e il trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radio frequenze. Con riferimento, in particolare, al nuovo articolo 14-bis del codice Pag. 107delle comunicazioni elettroniche, rileva che lo stesso prevede che il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possano consentire, fino alla data del 25 maggio 2016, ai titolari di diritto d'uso delle radiofrequenze, concessi prima del 30 giugno 2011 e che rimarranno validi fino alla predetta data del 25 maggio, di richiedere un riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 14, commi da 4 e 7, del codice delle comunicazioni elettroniche, come novellato dal presente schema di decreto. Considerato che la relazione tecnica non prende in considerazione tale disposizione e che la relazione illustrativa si limita a una mera descrizione della stessa, andrebbe approfondita la portata dell'articolo 14-bis, volto a chiarire se il procedimento di riesame di cui sopra consenta la possibilità, per gli attuali titolari dei diritti d'uso di una frequenza, di utilizzarla con ogni tecnologia disponibile per i servizi di comunicazione elettronica, eventualmente determinando un aumento del valore delle concessioni in essere. Premesso che il comma 4 dell'articolo 14-bis stabilisce che le misure adottate in applicazione del medesimo articolo non concedono alcun nuovo diritto d'uso, rileva che non vengono tuttavia fornite indicazioni in ordine alla trasformazione dei diritti esistenti. A suo avviso, potrebbe pertanto risultare opportuno specificare, al citato articolo 14-bis, che qualora la procedura del riesame delle limitazioni esistenti determini un aumento apprezzabile del valore delle concessioni in essere, debba essere corrisposto allo Stato, da parte dei titolari dei relativi diritti d'uso, un congruo canone.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, richiamando le osservazioni già svolte nella seduta del 9 maggio 2012, esprime parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento.

  Remigio CERONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (atto n. 463);
   preso atto della conferma, da parte del Governo, in merito all'adeguatezza delle risorse umane e finanziarie dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rispetto ai compiti ad essa assegnati,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
  lo schema di decreto legislativo e formula la seguente osservazione:
   al fine di garantire un utilizzo proficuo delle radiofrequenze con conseguenti benefici per la finanza pubblica, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che qualora la procedura di riesame delle limitazioni esistenti – disposta dal nuovo articolo 14-bis del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 – determini un aumento apprezzabile del valore economico delle concessioni in essere aventi ad oggetto le radiofrequenze, sia introdotto l'obbligo per i beneficiari di corrispondere all'erario un congruo canone.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 9.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

Pag. 108

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.05.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.
C. 4826 e abb. – A ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

  Roberto OCCHIUTO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta del 15 maggio scorso la Commissione bilancio ha esaminato la relazione tecnica, richiesta dalla Commissione medesima, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, per inidoneità della copertura finanziaria indicata all'articolo 4, comma 1, e per assenza di copertura finanziaria dell'articolo 8, comma 2. Il Comitato dei nove della Commissione di merito, nella medesima giornata, a seguito di un lavoro istruttorio di natura informale svolto dai relatori in collaborazione con gli uffici della Camera e del Governo, ha approvato 21 emendamenti volti in parte a superare le criticità evidenziate dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della relazione tecnica. Rileva quindi che la Commissione dovrà ora procedere all'esame degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto riguarda gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, osserva in primo luogo come sia stato ridotto dal 38 al 24 per cento, nel 2013, e al 26 per cento, a decorrere dal 2014, l'ammontare delle detrazioni fiscali relative alle contribuzioni volontarie relative ai partiti politici ed alle ONLUS che erano all'origine delle censure rivolte dalla Ragioneria generale dello Stato agli articoli 4, comma 1, e 8, comma 2, del testo inizialmente trasmesso dalla I Commissione. Per quanto riguarda l'articolo 9, comma 2, relativo alle ONLUS, ricorda che il testo all'esame dell'Assemblea contiene una norma di delega legislativa e risulta del tutto sprovvisto di copertura finanziaria.
  Segnala, pertanto, che gli emendamenti 2.502 e 9.500 della Commissione di merito sono appunto volti a porre rimedio alle criticità evidenziate. Segnala, in proposito, come il primo di tali emendamenti, nel modificare la misura della detrazione d'imposta nei termini suesposti, preveda un onere finanziario valutato in 8,7 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 6,1 milioni a decorrere 2016, che trova copertura nei risparmi determinati della riduzione dei rimborsi elettorali ai partiti previsti a legislazione vigente. La norma di copertura è inoltre corredata da una clausola di salvaguardia finanziaria ai sensi della quale, qualora l'onere stimato risulti inferiore a quello effettivo, ritiene che si dovrà procedere ad una riduzione di pari importo della quota dei contributi destinati ai partiti a titolo di cofinanziamento. In altri termini, qualora aumentasse la contribuzione privata ai partiti, evidenzia che diminuirebbe quella pubblica e l'onere per le casse dello Stato rimarrebbe invariato. Relativamente al secondo di tali emendamenti, osserva che esso, nel modificare la misura della detrazione d'imposta nei termini suesposti, prevede un onere finanziario valutato in 47,4 milioni di euro per l'anno 2014, 37,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 33,2 milioni di euro a decorrere dal 2016, che trova copertura nei risparmi determinati Pag. 109della riduzione dei rimborsi elettorali ai partiti previsti a legislazione vigente. La norma di copertura è inoltre corredata da una clausola di salvaguardia finanziaria ai sensi della quale, qualora l'onere stimato risulti inferiore a quello effettivo, all'ulteriore onere si provvederà utilizzando un apposito fondo costituito da quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione dei rimborsi elettorali ai partiti non utilizzati a copertura delle due disposizioni in esame. Riguardo ad entrambe le proposte emendative, rileva come, applicando il procedimento e le ipotesi proposte dalla Ragioneria generale dello Stato nella relazione tecnica depositata in data 15 maggio 2012, si determinerebbe un onere maggiore in termini di competenza. In proposito osserva tuttavia come le stime contenute nella relazione tecnica ipotizzassero, in particolare, un raddoppio della propensione alla contribuzione volontaria in favore dei partiti politici e delle ONLUS conseguente ad un'elevazione della detrazione d'imposta di ben 19 punti percentuali. Pertanto, a fronte di un incremento della detrazione più contenuto, pari a 7 punti percentuali, proposto dagli emendamenti in questione, considera ragionevole ritenere che la propensione ad effettuare contribuzioni volontarie sia destinata ad aumentare in misura assai più contenuta. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di fornire una quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti 2.502 e 9.500 e di chiarire se essi possano trovare compensazione nei risparmi derivanti dall'articolo 1 del provvedimento. Riguardo all'emendamento 9.500, rileva come nel parere occorrerà chiarire, attraverso una specifica condizione, che, per quanto riguarda le ONLUS, la detrazione d'imposta pari al 19 per cento continuerà ad applicarsi sino al 31 dicembre 2012. Qualora il Governo confermi la congruità della quantificazione degli oneri previsti dagli emendamenti 2.502 e 9.500 e l'idoneità della relativa copertura finanziaria, ritiene di poter esprimere un parere favorevole sul testo a condizione che siano approvati i suddetti emendamenti. Infine, sempre con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea, segnala che l'emendamento 6.502 supera i rilievi relativi al comma 3 dell'articolo 6, che non indicava espressamente che ai componenti della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese per l'attività prestata.
  Con riferimento agli altri emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala in primo luogo le proposte emendative, che appaiono prive o carenti di idonea quantificazione o copertura. In primo luogo, ricorda l'emendamento Brugger 1.216, che sopprime le disposizioni transitorie per l'erogazione dei rimborsi riferiti alle elezioni svoltesi tra il 2008 e il 2011. Sottolinea come la soppressione di tale disciplina transitoria e la contestuale abrogazione delle disposizioni che hanno ridotto l'ammontare dei rimborsi elettorali, prevista dal comma 3, è suscettibile di determinare oneri privi di copertura finanziaria. Rileva, poi, che l'emendamento Brugger 1.217 sopprime la disposizione che prevede la riduzione di un ulteriore 50 per cento dei rimborsi riferiti alle elezioni svoltesi tra il 2008 e il 2011, rappresentando che la soppressione di tale disciplina transitoria e la contestuale abrogazione delle disposizioni che hanno ridotto l'ammontare dei rimborsi elettorali, prevista dal comma 3, è suscettibile di determinare oneri privi di copertura finanziaria. Osserva, poi, che l'emendamento Maurizio Turco 2.204 sopprime il comma 2 che garantisce il rispetto del limite di spesa dei contributi ai partiti nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti a ciascun partito o movimento politico, mentre l'emendamento Maurizio Turco 2.210 prevede una serie di disposizioni fiscali e di agevolazioni per i partiti e i movimenti politici senza, tuttavia, prevedere una specifica copertura finanziaria.
  Passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. In particolare, rileva che l'emendamento Vanalli 1.2 sopprime le disposizioni in materia Pag. 110di rimborsi elettorali contenute nella legge 3 giugno 1999, n. 157, abrogando tra l'altro anche la copertura finanziaria di tale legge, che contiene anche altre disposizioni onerose, come l'articolo 4, che modificava la normativa in materia di detrazione delle erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici. È inoltre prevista l'introduzione di un meccanismo di devoluzione di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF ai finanziamento dei partiti e movimenti politici. Al riguardo, osserva che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi con precisione l'onere derivante dalla nuova agevolazione fiscale, che in ogni caso andrebbe indicato espressamente anche nella disposizione, unitamente alla relativa copertura finanziaria, non appare possibile determinare gli oneri derivanti dalla proposta emendativa e, conseguentemente, non è possibile verificare se essi trovino copertura nei risparmi derivanti dalla soppressione dei rimborsi elettorali; con riferimento agli emendamenti Donadi 1.219 e 1.218, rileva che essi sopprimono le disposizioni in materia di rimborsi elettorali contenute nella legge 3 giugno 1999, n. 157, mantenendo solo quelle relative al rimborso delle spese per le consultazioni referendarie. Per altro verso, si prevede un rimborso, rispettivamente di 500 mila euro e un milione di euro, per le spese sostenute in occasione delle campagne elettorali relative alle Camere, al Parlamento europeo e ai Consigli regionali, senza peraltro precisare se esso sia erogato ai soli partiti e movimenti che abbiano avuto un eletto o a tutte le forze che abbiano preso parte alla competizione elettorale. È inoltre prevista l'introduzione di un meccanismo di devoluzione di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF ai finanziamento dei partiti e movimenti politici e un meccanismo di finanziamento integrativo che garantisca l'erogazione ai partiti di almeno 20 centesimi per ogni voto conseguito nelle elezioni per il rinnovo delle Camere. Non è peraltro chiaro se tale ultimo contributo sia erogato annualmente o in unica soluzione. Al riguardo, osserva che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi con precisione l'onere derivante dal nuovo meccanismo di finanziamento, che in ogni caso andrebbe indicato espressamente anche nella disposizione, unitamente alla relativa copertura finanziaria, non appare possibile determinare gli oneri derivanti dalla proposta emendativa e, conseguentemente, non è possibile verificare se essi trovino copertura nei risparmi derivanti dalla soppressione dei rimborsi elettorali. Parimenti, anche in considerazione della formulazione della disposizione, ritiene che non sia possibile quantificare gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dalle proposte emendative in esame.
  Con riferimento all'emendamento Giachetti 1.5, osserva che esso prevede che i fondi per i rimborsi elettorali siano commisurati non al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati, ma al numero dei voti espressi nell'ultima consultazione elettorale, disponendo altresì che il versamento delle quote annuali dei rimborsi sia interrotto qualora non siano presentate liste di candidati nelle successive elezioni. È inoltre prevista l'introduzione di un meccanismo di devoluzione di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei partiti e movimenti politici, che dovrebbe trovare copertura nei risparmi derivanti dalla nuova disciplina dei rimborsi elettorali. Al riguardo, fermo restando che non appare chiaro il rapporto tra la nuova disciplina dei rimborsi e le recenti disposizioni che hanno ridotto l'ammontare dei rimborsi medesimi, osserva che, in assenza di una relazione tecnica, non è possibile verificare se la nuova agevolazione fiscale possa trovare copertura nei risparmi, peraltro limitati, derivanti dalla nuova disciplina dei rimborsi. Relativamente all'emendamento Maurizio Turco 1.10, evidenzia come esso preveda che i contributi ai partiti e movimenti politici siano pari ad un euro per voto ottenuto e per spese effettivamente sostenute e documentate. Al riguardo, ritiene necessario valutare se il criterio di determinazione dei rimborso previsto dalla proposta emendativa sia compatibile con l'importo dei fondi previsto Pag. 111dal comma 2 dell'articolo 1. Con riferimento all'emendamento Maurizio Turco 1.18, che prevede che l'ammontare dei fondi destinati ai rimborsi per i partiti e movimenti politici siano pari ad un euro per il numero dei votanti, rileva come occorra valutare se il criterio di determinazione dei fondi previsto dalla proposta emendativa sia compatibile con lo stanziamento di 63,7 milioni di euro previsto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 1. Ritiene, peraltro, necessario valutare se il criterio non determini un incremento degli oneri rispetto alla legislazione vigente. Con riferimento all'emendamento Maurizio Turco 1.26, che prevede che in via transitoria le rate per i rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 siano corrisposte fino al raggiungimento delle spese elettorali effettivamente sostenute e documentate, ritiene che occorra valutare se la nuova disciplina transitoria sia suscettibile di determinare risparmi almeno pari a quelli derivanti dalle disposizioni abrogate dal comma 3.
  In relazione all'articolo aggiuntivo Stracquadanio 2.01, il quale prevede, tra le altre cose, l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un elenco nazionale nel quale devono essere iscritti i soggetti di cui all'articolo 2, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Con riferimento all'emendamento Maurizio Turco 4.4, volto a modificare le modalità di riparto dei contributi pubblici per i partiti e movimenti politici, presupponendo peraltro un sistema elettorale basato su collegi uninominali, al momento non previsto, sopprimendo l'attuale ripartizione che tiene conto delle differenti modalità di elezione della Camera e del Senato, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Relativamente all'emendamento Stracquadanio 5.3, che sostituisce l'articolo 5 prevedendo un credito d'imposta, anziché una detrazione fiscale, per i contributi volontari in denaro a favore dei movimenti politici, osserva che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi con precisione l'onere derivante dalla proposta emendativa, che in ogni caso andrebbe indicato espressamente anche nella disposizione, non appare possibile determinare se la soppressione della detrazione d'imposta per oneri di cui all'articolo 78 del testo unico n. 917 del 1986 costituisca una idonea copertura. Ritiene, inoltre, ultronea la clausola di invarianza prevista dal comma 1 dell'articolo 5-bis. Con riferimento all'emendamento Rubinato 5.4, che sostituisce l'articolo 5 in materia di disposizioni fiscali per le erogazioni liberali nei confronti dei partiti, osserva che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi con precisione l'onere derivante dalla proposta emendativa, che in ogni caso andrebbe indicato espressamente anche nella disposizione, non appare possibile determinare se la soppressione dell'articolo 78 del testo unico n. 917 del 1986 costituisca una idonea copertura. Relativamente all'emendamento Vassallo 5.203, che sostituisce il capoverso 1-bis in materia di disposizioni fiscali per le erogazioni liberali nei confronti dei partiti, osserva che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi con precisione l'onere derivante dalla proposta emendativa, che in ogni caso andrebbe indicato espressamente anche nella disposizione, non appare possibile determinare l'idoneità della copertura prevista dal comma 2. Con riferimento agli emendamenti Maurizio Turco 5.12 e Giachetti 5.200, che eliminano il requisito del candidato eletto per il riconoscimento delle detrazioni per le erogazioni liberali previste dall'articolo 5, osserva che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi con precisione l'onere derivante dalla proposta emendativa, che in ogni caso andrebbe indicato espressamente anche nella disposizione, non appare possibile determinare l'idoneità della copertura prevista dal comma 2. Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Pag. 112

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nell'esprimere il parere sugli emendamenti presentati in Assemblea, illustra due note predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato, la prima delle quali, concernente le proposte emendative approvate dalla I Commissione, consente di superare le criticità sollevate dalla relazione tecnica riferita al testo approvato dalla stessa Commissione (vedi allegato).

  Antonio BORGHESI (IdV) lamenta un diverso trattamento tra le proposte emendative presentate dai gruppi e quelle proposte dalla Commissione di merito, per le quali vi è stata una specifica valutazione da parte della Ragioneria generale dello Stato. Chiede quindi di approfondire gli effetti derivanti dagli emendamenti Donadi 1.218 e 1.219, che, a suo avviso, non producono effetti negativi per la finanza pubblica.

  Roberto OCCHIUTO, presidente, ricorda che la Commissione ha, come di prassi, richiesto una valutazione tecnica solo sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito. Fa presente in proposito che la relazione tecnica è obbligatoriamente predisposta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, solo in riferimento alle proposte emendative di iniziativa governativa, mentre per le altre essa è predisposta solo su richiesta della Commissione. In ogni caso, rileva come le richiamate proposte emendative non recano una quantificazione degli oneri e pertanto esse dovrebbero essere comunque valutate negativamente dalla Commissione.

  Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che, considerando che l'esame in Assemblea del provvedimento proseguirà nella seduta di martedì 22 maggio, vi siano le condizioni per una valutazione più approfondita degli effetti finanziari degli emendamenti Donadi 1.218 e 1.219, ritenendo che essi determinino senza dubbio un onere minore rispetto all'articolo 1 del provvedimento. Fa presente, infatti, che gli emendamenti sopprimono i rimborsi previsti dall'articolo 1 e prevedono, al loro posto, un sistema incentrato su un contributo corrisposto in unica soluzione per ciascuna campagna elettorale e su un contributo del 5 per mille, aggiuntivo rispetto a quanto dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche.

  Massimo VANNUCCI (PD), pur manifestando condivisione per la relazione svolta dal presidente, osserva come la Commissione abbia rinunciato a svolgere fino in fondo il proprio lavoro. In particolare, rileva come sarebbe stato preferibile esprimersi sul testo approvato dalla Commissione sulla base della relativa relazione tecnica, sopprimendo le modifiche al regime delle detrazioni fiscali per i partiti e per le associazioni non lucrative, che lungi dal rappresentare un effettivo strumento per fare aumentare risorse a disposizione di queste ultime, nella presente fase storica, saranno solo una rinuncia parziale di gettito per lo Stato.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP), pur condividendo sul piano formale le osservazioni svolte dall'onorevole Vannucci, osserva come, nella sostanza, poco sarebbe cambiato, se la Commissione avesse seguito la linea da lui indicata, perché la Commissione di merito avrebbe, a suo avviso, comunque raggiunto la soluzione oggi prospettata in tema di detrazioni fiscali per le liberalità verso partiti e associazioni non lucrative. Rileva come sarebbe stato peraltro preferibile mantenere l'assetto attualmente vigente delle detrazioni al 19 per cento e evidenzia come, con la modifica delle soglie per fruire della detrazione, si corra il rischio che i partiti configurino le quote di iscrizione come atto di liberalità al fine di consentire ai propri iscritti la detrazione del 26 per cento a regime.

  Antonio BORGHESI (IdV) preannuncia sin d'ora il proprio orientamento contrario sul provvedimento in esame, osservando come i risparmi derivanti dalla riduzione del finanziamento pubblico previsto a legislazione vigente siano in larghissima parte vanificati dalle agevolazioni fiscali Pag. 113previste dagli articoli 2 e 9 del provvedimento. Ritiene, quindi, che si stia realizzando un'operazione essenzialmente cosmetica, in quanto si annunciano tagli, mentre le risorse risparmiate vengono destinate all'incremento delle detrazioni per le erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici, che permangono più vantaggiose di quelle previste in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dei soggetti ad esse equiparati.

  Roberto OCCHIUTO, presidente, osservando come, a suo avviso, nessuno vuole fare addebitare alla Commissione la responsabilità di una dilazione nell'approvazione del provvedimento e facendo presente che in ogni caso la Commissione dovrà esprimersi sulle ulteriori proposte emendative che l'Assemblea trasmetterà, avverte che gli emendamenti Donadi 1.219 e 1.218 saranno accantonati e il relativo parere sarà espresso nella seduta che sarà convocata nella giornata di martedì. Formula quindi, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4826 e abb.-A recante norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, ad eccezione degli emendamenti 1.218 e 1.219, gli emendamenti 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 2.500, 2.501, 2.502, 2.503, 2.504, 3.500, 3.501, 4.500, 5.500, 5.501, 5.502, 6.500, 6.501, 6.502, 7.500 e 9.500 e l'articolo aggiuntivo 2.0500;
   considerata la relazione tecnica trasmessa dal Governo in data 15 maggio 2012;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella nota trasmessa in data 17 maggio 2012, secondo il quale i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle modifiche previste dall'articolo 1 del progetto di legge alla legge n. 157 del 1999, e successive modificazioni, comprese quelle contenute nell'emendamento 1.500, ammonterebbero a 91,2 milioni di euro nell'anno 2012, 69,3 milioni di euro nell'anno 2013, 58,4 milioni di euro nell'anno 2014 e a 50,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
   ritenuto che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, l'approvazione degli emendamenti 2.502 e 9.500 consentirebbe di superare i problemi di copertura finanziaria del provvedimento;
   rilevato che, con riferimento all'emendamento 9.500, occorre precisare che la soppressione delle disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi decorre dal 2013, anno nel quale entreranno in vigore le nuove aliquote previste dalla medesima proposta emendativa;
   considerato che l'emendamento 6.502 supera le criticità del comma 3 dell'articolo 6, che non indicava espressamente che ai componenti della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese per l'attività prestata ai sensi del presente provvedimento,
  esprime
   sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   sia approvato l'emendamento 2.502;
   sia approvato l'emendamento 6.502;
   sia approvato l'emendamento 9.500;Pag. 114
  e con la seguente condizione:
   all'emendamento 9.500, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a decorrere dal 1o gennaio 2013.
  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.2, 1.5, 1.10, 1.18, 1.26, 1.200, 1.216, 1.217, 2.204, 2.210, 4.4, gli identici emendamenti 5.12 e 5.200, 5.3, 5.4, 5.203 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  Guido CROSETTO (PdL) ritiene che, a seguito dell'intervento dell'onorevole Borghesi, sia necessario chiarire se la nuova disciplina comporti effettivamente dei risparmi rispetto alla legislazione vigente.

  Roberto OCCHIUTO, presidente, richiama la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato in cui sono chiaramente indicati i risparmi di spesa che deriverebbero dall'entrata in vigore del testo in esame a seguito della riduzione dei contributi ai partiti politici.

  Pier Paolo BARETTA (PD) considera opportuno raccogliere la sollecitazione dell'onorevole Crosetto, in quanto, al termine di una discussione particolarmente ampia e complessa, sarebbe grave che permanessero dubbi o incertezze circa gli effetti economici complessivi delle modifiche alla normativa in materia di contributi pubblici ai partiti e movimenti politici previste dal provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene che sia doveroso segnalare in primo luogo che all'articolo 1 si prevede un sostanziale dimezzamento dei contributi rispetto alla normativa vigente, stabilendosi altresì anche che una quota di tali contributi sia commisurata alle risorse acquisite dai partiti a titolo di quote associative o erogazione liberale. Segnala, inoltre, che si è provveduto ad un sensibile ridimensionamento del limite massimo di detraibilità delle erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti, che passa da oltre 103.000 euro a 10.000 euro. A fronte di tale ridimensionamento, si è inoltre provveduto – con gli emendamenti da ultimo presentati dalla Commissione – ad un limitato incremento dell'aliquota di detrazione, che passa dal 19 per cento al 24 per cento nel 2013 e al 26 per cento a decorrere dal 2014, che viene esteso anche alle ONLUS. Sottolinea come tale ultima modifica colmi una delle lacune della normativa vigente, determinando un sensibile riavvicinamento tra la normativa fiscale applicabile alle erogazioni liberali in favore dei partiti e quella riferita ai soggetti senza scopo di lucro. Quanto agli effetti finanziari di tali modifiche, sottolinea come l'abbassamento del limite massimo di detrazione dall'IRPEF delle erogazioni liberali in favore dei partiti determini risparmi non computati nei documenti elaborati dalla Ragioneria generale dello Stato, evidenziando altresì come la parte preponderante delle minori entrate derivanti dalle modifiche proposte sia attribuibile all'incremento delle detrazioni previste per le ONLUS. Ritiene, pertanto, che non si possa negare che la nuova normativa determini sensibili risparmi a valere su risorse in precedenza destinate ai partiti rispetto alla disciplina vigente, a meno di voler giudicare ogni sforzo insufficiente, per poter continuare ad alimentare sentimenti di critica pregiudiziale al mondo politico.

  Antonio BORGHESI (IdV) osserva come la gente si sarebbe aspettata un'equiparazione del regime delle detrazioni previste per le erogazioni liberali ai partiti politici a quello previsto per le associazioni non lucrative.

  Pier Paolo BARETTA (PD) rileva come la gente chieda piuttosto una effettiva riduzione del finanziamento ai partiti, come previsto dalla proposta di legge in esame.

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  Simonetta RUBINATO (PD), nel condividere le finalità della proposta di legge in esame, che produrrà un sostanziale dimezzamento del finanziamento ai partiti politici, pur mantenendo qualche riserva sulle modalità applicative, differenti da quelle da lei proposte, chiede di riconsiderare il parere sull'emendamento a sua prima firma 5.4, che sarebbe idoneo a produrre effetti positivi per la finanza pubblica, escludendo le persone giuridiche dalla possibilità di fruire delle detrazioni per le somme erogate ai partiti politici. Ritiene come il solo comma 3 del suo emendamento potrebbe produrre maggiori oneri, a suo avviso, comunque compensati dalle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni, e chiede quindi al presidente di valutare la possibilità di esprimere un parere contrario limitatamente a tale disposizione.

  Antonio MISIANI (PD) ritiene che una semplice lettura dei documenti predisposti dalla Ragioneria generale dello Stato sia sufficiente a chiarire che la nuova normativa determinerà, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2015, risparmi di spesa quantificabili in circa 269 milioni di euro, a fronte di oneri derivanti dalle modifiche alle agevolazioni fiscali in favore dei partiti e delle ONLUS, quantificabili, prudenzialmente, in circa 101 milioni di euro. In particolare, sottolinea come il risparmio netto derivante dalla nuova disciplina nel solo anno 2012 ammonti a oltre 91 milioni di euro, evidenziando come le modifiche alla normativa in materia di detrazioni non solo perseguano l'obiettivo di incentivare le donazioni di medio o modesto importo, che non rischiano di condizionare le scelte dei partiti, ma diano anche un importante segnale di attenzione al mondo delle organizzazioni senza scopo di lucro, in quanto attenuano fortemente le difformità di trattamento esistenti nel trattamento fiscale delle erogazioni liberali in favore dei partiti e di quelle in favore delle ONLUS.

  Roberto OCCHIUTO, presidente, pur comprendendo le osservazioni dell'onorevole Rubinato, fa presente che la Commissione esprime, di norma, un parere sul complesso dell'emendamento, senza condizionare il proprio assenso a modifiche di parti del medesimo. Fa tuttavia presente che, essendo ancora aperto il termine per la presentazione di emendamenti in Assemblea, a seguito del rinvio del seguito dell'esame del provvedimento alla prossima settimana, l'onorevole Rubinato potrebbe valutare una formulazione dell'emendamento che non contenga la disposizione di cui al comma 3.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che uno degli elementi di maggiore difficoltà presenti nella quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame è rappresentato dalla circostanza che, mentre i risparmi sono esattamente quantificabili nella loro misura minima, in quanto sono riferiti a disposizioni che prevedono limiti massimi di spesa, le disposizioni di carattere oneroso sono costituite da agevolazioni fiscali delle quali è difficile prevedere a priori gli effetti finanziari. Osserva, a titolo di esempio, che nella stima degli effetti delle modifiche previste alla disciplina delle detrazioni fiscali dovrebbe tenersi conto tanto dell'attuale situazione di crisi, che riduce il reddito disponibile per le erogazioni liberali, quanto del generale atteggiamento di prudenza dell'opinione pubblica nei confronti della politica. Ritiene, pertanto, che le stime contenute nella nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato siano assolutamente prudenziali, osservando, in ogni caso, come siano previste due clausole di salvaguardia per far fronte ad eventuali errori di previsione che dovessero manifestarsi ad un controllo in sede di consuntivo. Per quanto attiene, comunque, agli effetti delle modifiche al sistema di contribuzione pubblica previste dall'articolo 1, conferma che i risparmi ammontano a 91,2 milioni di euro nell'anno 2012, a 69,3 milioni di euro nell'anno 2013, a 58,4 milioni di euro nell'anno 2014 e a 50,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

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  Amedeo CICCANTI (UdCpTP), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sul parere proposto dal presidente, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ribadisce come, nel caso si fosse mantenuto l'attuale regime di detrazione al 19 per cento, si sarebbero conseguiti maggiori risparmi per la finanza pubblica.

  Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal presidente.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

  La seduta termina alle 15.

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