CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 maggio 2012
649.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 272

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
Atto n. 454.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2012.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, segnala in primo luogo che nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti), nella seduta dell'8 maggio 2012, il rappresentante del Governo ha messo a disposizione dei parlamentari la documentazione relativa alla procedura EU-Pilot 1890/11/INSO che, in base alla relazione illustrativa, ha reso necessaria l'adozione dello schema di decreto legislativo correttivo in esame.
  Ritiene quindi opportuno, visto che il prossimo martedì 15 maggio, alle ore 14.15, si svolgerà dinnanzi alle Commissioni riunite VII e IX, l'audizione informale del Presidente del Comitato media e minori Franco Mugerli, attendere tale incontro prima di concludere l'esame del provvedimento.

  Enrico FARINONE (PD) concorda con la proposta del relatore.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.
Atto n. 456.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2012.

  Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, richiama i contenuti della relazione svolta e formula una proposta di parere favorevole.

  Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Italo BOCCHINO (FLpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

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  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.
Atto n. 464.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame dà attuazione alla direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili. Il provvedimento va, quindi, a sostituire la precedente disciplina contenuta, in parte, nel decreto ministeriale 7 aprile 1986, emanato in attuazione delle direttive 76/767/CEE, 84/527/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE in materia di costruzione e controlli di particolari categorie di bombole ed, in parte, nel decreto legislativo n. 23/2002, di attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.
  Segnala in proposito che il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato contestandole il mancato recepimento della direttiva 2010/35/UE. Il termine concesso dalla direttiva in oggetto agli Stati membri per conformare il proprio ordinamento interno è infatti scaduto il 30 giugno 2011 e la stessa direttiva prevede l'obbligo di notifica.
  La direttiva 2010/35/UE – che il presente schema di decreto è volto a recepire – stabilisce norme dettagliate riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili, per rafforzare la sicurezza stradale e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell'Unione europea. La direttiva in esame, oltre ad abrogare le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE, aggiorna alcune specifiche disposizioni tecniche riguardanti i requisiti, le valutazioni e le procedure di conformità in relazione alle citate attrezzature, al fine di evitare contraddizioni tra le norme.
  La direttiva 2010/35/UE impone una serie di obblighi a carico degli operatori economici, ovvero di fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori, proprietari o operatori che intervengono nel corso di un'attività commerciale o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito.
  In particolare, la direttiva in esame prevede che i fabbricanti garantiscano che le loro attrezzature immesse sul mercato siano progettate, fabbricate e corredate di documentazione conformemente ai requisiti stabiliti nella direttiva 2008/68/CE (relativa al trasporto interno di merci pericolose) e nella direttiva in esame. In caso contrario, i fabbricanti devono adottare le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature. I fabbricanti possono, inoltre, nominare un rappresentante autorizzato per lo svolgimento dei seguenti compiti: mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la documentazione tecnica; fornire all'autorità nazionale competente le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature; cooperare con le autorità nazionali competenti a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature. La direttiva prescrive, poi, che gli importatori e i distributori immettano sul mercato UE solo attrezzature conformi, che assicurino su di esse l'apposizione del relativo marchio e siano accompagnate dal certificato di conformità.
  Infine, la direttiva in esame prevede in capo ad importatori, distributori e proprietari, i seguenti obblighi: informare il fabbricante e l'autorità competente dei rischi dell'attrezzatura; documentare i casi Pag. 274di non conformità e le misure correttive; garantire che quando l'attrezzatura è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o trasporto non ne mettano a rischio la conformità.
  Lo schema in esame è costituito di 39 articoli e 3 Allegati.
  L'articolo 1 definisce l'obiettivo e il campo di applicazione del decreto in esame che riguarda le attrezzature a pressione trasportabili con esclusione di quelle immesse sul mercato in data antecedente al 9 marzo 2002.
  L'articolo 2 contiene le principali definizioni utilizzate, tra cui quella di attrezzature a pressione trasportabili, definite come tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e gli altri accessori che trasportano sostanza pericolose; il marchio Pi, che indica che le sostanze trasportate sono conformi ai requisiti prescritti dalla normativa vigente; l'organismo nazionale di accreditamento, individuato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 (ACCREDIA); l'autorità di notifica e quella di vigilanza del mercato che è rappresentata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. La relazione illustrativa afferma che l'elemento di novità del decreto in esame consiste essenzialmente nell'estensione delle attività del Ministero delle infrastrutture e trasporti, che già agisce come autorità competente in materia di notifica e sorveglianza degli organismi di ispezione, anche alla vigilanza sul mercato.
  L'articolo 3 prevede la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e trasporti di stabilire requisiti applicabili a livello locale per l'immagazzinamento e l'uso di attrezzature a pressione trasportabili.
  Gli articoli da 4 a 11 definiscono gli obblighi per i fabbricanti, per i loro rappresentanti autorizzati, per gli importatori, per i distributori, per i proprietari di tali attrezzature e per gli operatori, al fine di garantire la conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile all'atto dell'immissione sul mercato.
  Gli articoli 12 e 13 stabiliscono i requisiti cui devono rispondere le attrezzature a pressione trasportabili, ai fini della verifica della loro conformità, delle ispezioni periodiche e verifiche straordinarie e della rivalutazione della conformità. La relazione illustrativa segnala che queste operazioni sono svolte da organismi di ispezione notificati, ovvero organismi privati designati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti che devono essere muniti di un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento ACCREDIA. ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre 2009, nato dalla fusione di SINAL e SINCERT. Opera con il riconoscimento dello Stato e sotto la vigilanza istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché delle altre Pubbliche Amministrazioni, secondo le rispettive competenze. Con ACCREDIA l'Italia si è adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765 del 9 luglio 2008. Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento, responsabile per l'accreditamento in conformità agli standard internazionali ISO 17000 e alle guide e alla serie armonizzata delle norme europee EN 45000. Tutti gli Enti operano senza fini di lucro. ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni. Ricorda, inoltre, che con decreto del capo del Dipartimento per i trasporti n. 28 del 3 febbraio 2012 sono stati individuati i soggetti autorizzati fino al 31 ottobre 2012 a rilasciare la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in applicazione delle procedure previste dalla direttiva 2010/35.
  Gli articoli 14, 15 e 16 stabiliscono i principi generali, le regole e le condizioni per l'apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili del marchio di conformità Pi e per la libera circolazione dei prodotti.
  L'articolo 17 individua i compiti del Ministero delle infrastrutture e trasporti (autorità di notifica) e la procedura per Pag. 275notificare alla Commissione europea gli organismi di ispezione notificati, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico. La relazione illustrativa precisa che il Ministero dello sviluppo economico è il punto di contatto nazionale con la Commissione europea che gestisce l'accesso alla banca dati degli organismi notificati europei (NANDO), un database elettronico, già attivo, accessibile via internet, ove sono riportati tutti gli organismi notificati a livello comunitario per settore di competenza.
  Gli articoli da 18 a 21 stabiliscono, i requisiti che devono essere posseduti dall'autorità di notifica, l'obbligo di notifica alla Commissione europea delle procedure nazionali di verifica, le modalità di vigilanza sugli organi vigilati, i requisiti degli organismi di notifica nonché le modalità con le quali deve essere presentata la domanda di notifica.
  Gli articoli da 22 a 24 specificano la notifica alla Commissione europea degli organismi riconosciuti come notificati e le modalità di sospensione o di revoca della notifica.
  Gli articoli da 25 a 28 stabiliscono le procedure da applicare in caso di contestazione della competenza di un organismo notificato, gli obblighi operativi e di informazione per tali organismi ed il coordinamento a livello europeo tra gli organismi in oggetto.
  Gli articoli da 29 a 32 stabiliscono la procedura che l'autorità di sorveglianza del mercato deve applicare nel caso di attrezzature a pressione trasportabili che presentano un rischio per la salute e la sicurezza a livello nazionale, la procedura di salvaguardia dell'UE e la procedura da applicare in caso di non conformità formale, come la mancanza del marchio di conformità.
  L'articolo 33 dispone l'abrogazione del decreto ministeriale 7 aprile 1986 e del decreto legislativo n. 23/2002.
  L'articolo 34 riconosce i certificati di omologazione CEE rilasciati a norma della vigente legislazione.
  L'articolo 35 stabilisce, per determinati recipienti a pressione, la decorrenza dell'applicazione del presente decreto dal 1o luglio 2013.
  L'articolo 36 prevede le modalità per la determinazione delle tariffe connesse all'attività di valutazione e vigilanza.
  L'articolo 37 introduce un regime sanzionatorio, mentre gli articoli 38 e 39 contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del decreto.
  Gli Allegati I, II e III contengono l'elenco delle merci pericolose, le caratteristiche del marchio di conformità Pi e la procedura per la rivalutazione della conformità.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
Atto n. 465.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Enrico FARINONE (PD), relatore, con riferimento al provvedimento in esame segnala preliminarmente che il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2009/38/CE (procedura di infrazione n. 2011/0842). Il parere motivato fa seguito alla lettera di messa in mora del 18 luglio 2011.
  Il provvedimento interviene quindi, in attuazione della delega contenuta nella Pag. 276legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011), al fine di recepire la direttiva e sanare la procedura di infrazione.
  Ricorda che la direttiva, in particolare, mira a potenziare il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione transnazionali nelle imprese e nei gruppi di imprese, e procede alla rifusione della precedente direttiva 94/45/CE, dato l'aggiornamento della pregressa normativa comunitaria in materia, al fine di garantire l'effettività dei diritti di informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori, di innalzare la percentuale di istituzione dei CAE, di risolvere i problemi constatati nell'applicazione della direttiva 94/45/CE, nonché di garantire una migliore articolazione tra gli strumenti legislativi comunitari in tema di informazione e consultazione dei lavoratori.
  I Comitati aziendali europei (CAE) sono organismi sovranazionali per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e gruppi di imprese, composti dai rappresentanti dei lavoratori dei diversi Stati membri.
  Alla luce delle disposizioni della direttiva, lo schema di decreto legislativo reca 18 articoli.
  L'articolo 1, in accordo con l'articolo 1 della Direttiva, dispone che le modalità di informazione e consultazione devono essere definite e attuate in modo da garantirne l'efficienza e consentire un processo decisionale efficace nell'impresa o nel gruppo di imprese (ossia al pertinente livello di direzione e di rappresentanza, in funzione della questione trattata, limitando con ciò la competenza del CAE e della procedura di informazione e consultazione alle sole questioni transnazionali).
  L'articolo 2, in accordo con le disposizioni dell'articolo 2 della Direttiva, fornisce una definizione di «informazione», cioè la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla; allo stesso tempo precisa che le modalità di consultazione debbano poter consentire ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte cui si riferisce la stessa consultazione, ferme restando le responsabilità della direzione. Infine, chiarisce il concetto di trans nazionalità.
  L'articolo 3 introduce sostanziali modifiche alla nozione di impresa controllante, sulla base di quanto disposto dalla Direttiva (articolo 3, «considerandum» n. 17). In particolare, si interviene sui criteri per l'individuazione di impresa controllante, prevedendo in particolare il criterio da applicare (nomina di più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza), modificando il criterio dell'alternanza previsto dal D.Lgs. 74/2002; si prevede che i diritti di voto e di nomina dell'impresa controllante comprendano i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonché delle persone o enti agenti per nome proprio ma per conto della controllante o di altra controllata; si applica la legislazione dello Stato membro in cui è situata la direzione centrale, o il dirigente cui siano state delegate le relative attribuzioni e competenze (di seguito dirigente delegato), ai fini della determinazione dell'impresa controllante determinare; si chiarisce che in caso di conflitto di leggi attinenti ai requisiti di impresa controllante, è considerata tale l'impresa che può nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
  L'articolo 4, in conformità con l'articolo 4 della Direttiva, individua i soggetti responsabili ad ottenere e trasmettere l'applicazione delle disposizioni in esame alle parti interessate (direzione centrale d'impresa – o del gruppo di imprese – e del dirigente delegato, direzione di ogni impresa appartenente al gruppo).
  Gli articoli 5, 6, 7 e 8 intervengono sulla delegazione speciale di negoziazione (di seguito delegazione), secondo quanto disposto dall'articolo 5 della Direttiva. In particolare, l'articolo 7 modifica i criteri necessari per la costituzione della delegazione, disponendo l'obbligo per la direzione centrale o il dirigente delegato di informare le parti sociali della composizione Pag. 277della richiamata delegazione e dell'avvio dei negoziati, nonché eliminando il riferimento al numero minimo e massimo dei membri della delegazione.
  L'articolo 9, secondo quanto disposto dall'articolo 6 della Direttiva, specifica che il contenuto dell'accordo per l'istituzione del CAE o della procedura alternativa (di seguito Accordo), stipulato tra direzione centrale e delegazione deve determinare, tra gli altri, la composizione del CAE, consentendo quanto più possibile una rappresentanza equilibrata dei lavoratori in specifici settori (attività, sesso, ecc.), nonché le caratteristiche dell'Accordo stesso. È inoltre prevista la possibilità di istituire un comitato ristretto in seno al CAE.
  L'articolo 10 prevede il divieto per i membri della delegazione e degli esperti, nei 3 anni successivi al termine del mandato, di rendere note informazioni riservate. Le violazioni a tale divieto vengono sanzionate ai sensi del successivo articolo 17, il quale stabilisce specifiche sanzioni amministrative salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando l'eventuale responsabilità civile e disciplinare. Rispetto al regime sanzionatorio vigente vengono contemplate ulteriori condotte illecite non previste dal D.Lgs. 74/2002, che consistono nella violazione di obblighi della direttiva di contenuto immediatamente precettivo. Con riferimento a tali ulteriori condotte illecite trovano applicazione le medesime sanzioni amministrative previste dal provvedimento in esame per altre violazioni di pari gravità.
  L'articolo 12, in osservanza dell'articolo 10 della Direttiva, prevede l'obbligo, per i membri del CAE, di informare – salvo il divieto di cui all'articolo 10 – i rappresentanti dei lavoratori riguardo alla sostanza ed ai risultati degli accordi della procedura per l'informazione e la consultazione. Lo stesso articolo, inoltre, prevede la fruizione di formazione senza perdita di retribuzione per i membri della delegazione speciale di negoziazione e del CAE.
  L'articolo 13, secondo quanto contenuto nell'articolo 12 della Direttiva, disciplina i rapporti dello schema di decreto con altre disposizioni comunitarie e nazionali, prevedendo, in primo luogo, il coordinamento dell'informazione e la consultazione del CAE con quelle degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto delle competenze e degli ambiti di intervento di ciascuno soggetto, limitando quindi le relazioni all'ambito transnazionale.
  L'articolo 14, in osservanza dell'articolo 13 della Direttiva, introduce una specifica previsione della Direttiva, volta a garantire la continuità dei CAE nonché l'adeguamento in caso di significative modifiche delle struttura dell'impresa o del gruppo di imprese, nonché in assenza di disposizioni negli accordi in vigore oppure in caso di contrasto tra due o più accordi applicabili.
  L'articolo 15, in osservanza di quanto stabilito dalla Direttiva (articolo 14 e «considerandum» n. 41) salvaguarda gli accordi in vigore che prevedano l'istituzione di un CAE o della procedura alternativa, al fine di evitare la loro rinegoziazione.
  L'articolo 16, secondo quanto disposto dall'articolo 7 e l'allegato I della Direttiva, disciplina le prescrizioni accessorie, ossia le prescrizioni che regolano il CAE qualora non venga sottoscritto l'Accordo.
  L'articolo 18 introduce una procedura di conciliazione preventiva, sostanzialmente diversa rispetto a quanto disposto dagli articoli 11 e 17 del D.Lgs. 74/2002, finalizzata, come riportato nella relazione illustrativa allegata, «a risolvere le controversie relative all'inosservanza degli obblighi previsti dallo schema di decreto (commi da 1 a 5), nonché la procedura per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative (commi da 6 a 10)». L'articolo 18 inoltre fissa i criteri per l'individuazione della Direzione territoriale del lavoro competente, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 1, della Direttiva.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 15.40.

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.
COM(2011)625 def.

Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica).
COM(2011)626 def.

Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
COM(2011)627 def.

Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.
COM(2011)628 def.

Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
COM(2011)629 def.

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013.
COM(2011)630 def.

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori.
COM(2011)631 def.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, sottolinea che la Commissione avvia oggi, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, l'esame del progetto di riforma della politica agricola comune (PAC), presentato il 12 ottobre 2011 dalla Commissione europea, che si basa sulla comunicazione «La PAC verso il 2020» (COM(2010)672) e sugli esiti di una consultazione, conclusasi il 25 gennaio 2011. Esso è costituito dagli atti che si limita ad illustrare sinteticamente per poi soffermarsi sugli aspetti di competenza della XIV Commissione.
  Richiama in primo luogo la proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011)625), con la quale si mantiene l'attuale struttura a due pilastri con misure obbligatorie annuali per il primo pilastro, e misure facoltative correlate alle caratteristiche nazionali e regionali nell'ambito di una programmazione pluriennale del secondo pilastro. Si prefigura un maggiore coordinamento con gli altri fondi dell'UE e si stabiliscono norme comuni sul regime di pagamento di base e sui pagamenti connessi. Prendendo le mosse dalla riforma del 2003 e dalla valutazione dello stato di salute del 2008, che hanno disaccoppiato i pagamenti diretti dalla produzione e ne hanno subordinato la concessione al rispetto dei requisiti di condizionalità, la proposta indirizza i pagamenti verso determinati interventi, zone o tipi di beneficiari con l'obiettivo di collegare il sostegno tra i diversi Stati membri e al loro interno. Dal 2014 si propone l'entrata in vigore del «regime di pagamento di base», un unico regime per tutta l'UE, che si baserà sui diritti all'aiuto, assegnati a livello nazionale o regionale a tutti gli agricoltori in rapporto agli ettari ammissibili detenuti nel primo anno di applicazione. Tutti gli agricoltori dovranno prestare attenzione al miglioramento delle condizioni ambientali generali (cosiddetto greening). Gli aiuti saranno riservati agli agricoltori effettivamente impegnati in attività agricole (agricoltore in attività). Sono inoltre previsti specifici pagamenti, oltre alla riduzione progressiva e Pag. 279il livellamento del sostegno per i beneficiari di grandi dimensioni, tenendo conto dei posti di lavoro, i seguenti specifici pagamenti. Il regolamento mantiene inoltre la possibilità dei pagamenti diretti nazionali integrativi per la Bulgaria e la Romania e prevede un pagamento specifico per il cotone. Sul fronte della semplificazione, si prevede un nuovo sistema dei pagamenti diretti basato su un solo tipo di diritti all'aiuto, lo snellimento delle norme relative ai trasferimenti, l'armonizzazione e l'accorpamento delle disposizioni relative ai pagamenti accoppiati e la semplificazione delle procedure per i piccoli agricoltori.
  La proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)626), reca norme relative all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (tra cui cereali, riso, zucchero, olio di oliva, ortofrutticoli, banane, settore vitivinicolo, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, ovine e caprine, pollame, uova, prodotti dell'apicoltura) ed individua strumenti per fare fronte agli sviluppi del mercato. L'intervento pubblico si applica a frumento, orzo, granturco, risone, carni bovine, burro e latte scremato in polvere (questi ultimi, ottenuti con procedimenti specifici). La proposta indica i periodi di applicazione dell'intervento, i prezzi, i principi generali sullo smaltimento dei prodotti che può essere messo a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. Sono individuati i prodotti per i quali sono concessi aiuti all'ammasso privato (zucchero bianco, olio d'oliva, carni suine, ovine e caprine, burro e latte scremato in polvere, questi ultimi, ottenuti con procedimenti specifici) e le relative condizioni. Tra i regimi di aiuti sono indicati i programmi destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari («Frutta nelle scuole», «latte nelle scuole»), con possibilità di finanziamento da parte di privati, l'aiuto al settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, l'aiuto nel settore degli ortofrutticoli, il sostegno nel settore vitivinicolo, con misure specifiche per la promozione nei paesi terzi, per la riconversione dei vigneti, per la vendemmia verde (distruzione totale dei grappoli non giunti a maturazione, con riduzione a zero della resa della relativa superficie), per gli investimenti, per la distillazione dei sottoprodotti, aiuti nel settore dell'apicoltura. Vi sono poi norme applicabili alla commercializzazione e alle organizzazioni di produttori e disposizioni sulla commercializzazione per settore o prodotto, per l'importazione e l'esportazione, nonché misure specifiche per lo zucchero, per lo schedario viticolo e l'inventario, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, per le organizzazioni di produttori e loro associazioni, organizzazioni interprofessionali e di operatori. Con riferimento agli scambi con paesi terzi, sono fissate norme sui titoli di importazione ed esportazione, dazi all'importazione, gestione dei contingenti tariffari, restituzione all'esportazione. Per le regole di concorrenza sono esposte le regole applicabili alle imprese e quelle in materia di aiuti di Stato. Alcuni aiuti di settore (latte scremato, luppolo e bachi da seta) sono soppressi; restano in vigore fino alla scadenza ancora vigente i regimi delle quote latte, dei nuovi impianti di viti; le quote zucchero andranno in scadenza il 30 settembre 2015.
  Si sofferma quindi sulla proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (COM(2011)627). L'articolo 3 della proposta di regolamento definisce il FEASR come uno strumento che concorre, nell'ambito del nuovo quadro unico per i fondi dell'UE, alla realizzazione della strategia Europa 2020, promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile in via complementare agli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca (PCP). Ad avviso della Commissione europea contribuisce al conseguimento di un maggiore equilibrio territoriale e ambientale e di un settore agricolo innovativo e rispettoso del clima nell'Unione. Sono poi elencate le priorità della politica dello sviluppo rurale (promuovere Pag. 280il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali; incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale; favorire il ricambio generazionale; promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi; migliorare la gestione delle risorse idriche e del suolo; incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; rendere più efficiente l'uso dell'acqua e dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare; favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia; ridurre le emissioni di metano e di protossido di azoto a carico dell'agricoltura; promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale; adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali; promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali). Tra i sottoprogrammi tematici che gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale, figurano quelli relativi ai giovani agricoltori, alle piccole aziende agricole, alle zone montane, alle filiere corte.
   Vi è poi la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011)628), che reca disposizioni finanziarie e riunisce in unico strumento legislativo norme differenti e disseminate in vari strumenti legislativi (condizionalità, controlli e sanzioni) e disciplina: le fonti di finanziamento e la gestione dei fondi (Fondo europeo agricolo di garanzia «FEAGA» e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale «FEASR»), il sistema di consulenza aziendale e i sistemi di gestione e di controllo (organismi pagatori, organismi di certificazione). Per quanto riguarda, in particolare, le regole di condizionalità, cioè i criteri di gestione obbligatori concernenti l'ambiente, il cambiamento climatico, la sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali, come si legge nella relazione alla proposta, «le disposizioni in vigore sono state rivedute nell'ottica della semplificazione, del rafforzamento delle misure di lotta ai cambiamenti climatici nell'ambito delle buone condizioni agricole e ambientali (BCAA) e allo scopo di garantire la coerenza con le disposizioni in materia di greening e più in generale con le misure ambientali offerte dallo sviluppo rurale».
  La proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (COM(2011)629) adegua alle disposizioni stabilite dal regolamento sull'OCM – che fa parte del pacchetto di riforma della PAC – la misura degli aiuti e delle restituzioni, come l'importo dell'aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari ai bambini, le restituzioni all'esportazione con riferimento anche a cereali e riso.
  La proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (COM(2011)630), alla luce delle regole che saranno fissate dal nuovo regolamento sui pagamenti diretti del pacchetto di riforma della PAC, stabilisce a partire dal 1o gennaio 2014 massimali netti per i pagamenti diretti per il 2013, originariamente fissati dal Reg. CE 73/2009, creando un meccanismo di modulazione in modo da garantire la continuità dei livelli di pagamento e da tenere in conto l'entrata dei nuovi Stati nel regime.
  Infine, la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (COM(2011)631) dispone il trasferimento definitivo della misura di sostegno ai viticoltori al regime di pagamento unico (RPU). Gli Stati membri dovranno prendere una decisione riguardo entro il 1o dicembre 2012, con effetto a decorrere dal 2014.Pag. 281
  La XIII Commissione Agricoltura, competente per l'esame di merito del pacchetto di riforma, sta svolgendo un'intensa attività conoscitiva, anche attraverso importanti audizioni, tra le quali quelle del Commissario europeo per l'agricoltura Ciolos, del Presidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro e dell'europarlamentare membro della medesima Commissione, Giovanni La Via, alle quali ha partecipato anche la XIV Commissione. Sarà opportuno acquisire il materiale istruttorio depositato per procedere ad una valutazione dei principali profili di merito.
  Emerge con evidenza che la riforma della PAC è di fondamentale importanza per il futuro del sistema agroalimentare italiano ed europeo, anche nella prospettiva del nuovo quadro finanziario dell'Unione europea per il periodo 2014-2020, nel quale sono inserite tutte le politiche europee, ed è la prima riforma che concerne il settore dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
  Per il Parlamento si tratta di un'occasione unica e imperdibile per testimoniare l'attenzione del nostro Paese ai contenuti della PAC quale politica volta non solo alla remunerazione degli agricoltori, ma anche al miglioramento della qualità della vita sul territorio, considerato nella sua specificità.
  A tale proposito, rileva che la Commissione europea propone di lasciare invariata la dotazione finanziaria di ciascuno dei due pilastri, in termini nominali, rispetto ai livelli del 2013. Su tale aspetto, la nostra Commissione e la Commissione V si sono già pronunciate nel documento finale votato il 28 marzo scorso all'esito dell'esame congiunto delle proposte legislative collegate al nuovo quadro finanziario presentate dalla Commissione europea con riferimento ai vari settori di spesa e alle nuove risorse proprie per il periodo 2014-2010.
  Nel documento si sottolinea, tra l'altro che: «non appare condivisibile la richiesta di alcuni dei maggiori contributori netti al bilancio europeo di operare una ulteriore riduzione della dotazione proposta dalla Commissione, al fine di migliorare i rispettivi saldi netti. Sarebbe paradossale se, a fronte dell'inadeguatezza della azione dell'Unione in merito alla crisi economica, all'immigrazione e ad altre dinamiche globali, la dotazione complessiva del bilancio europeo fosse ridotta»; e si ricorda che: «l'Italia aveva mantenuto, in occasione dei passati negoziati sulle prospettive finanziarie, una posizione favorevole all'incremento del volume del bilancio dell'Unione in quanto presupposto per lo sviluppo delle politiche comuni, fatta propria, da ultimo, nella risoluzione 6-00091 (Pescante e altri), approvata il 6 settembre 2011. Pur tenendo conto del difficile contesto economico e finanziario determinato dalla crisi, va ribadita anche nel corso del negoziato sul prossimo quadro finanziario l'opportunità di attribuire al bilancio dell'Ue risorse aggiuntive per interventi ad alto valore aggiunto in settori con forte potenziale di crescita».
  Come hanno sottolineato anche gli europarlamentari nelle audizioni testé richiamate, i due negoziati viaggiano in parallelo: quello sulle prospettive finanziarie si prevede lungo ed incerto e non sarà concluso prima della primavera del 2013; solo quando si conoscerà l'entità delle risorse effettivamente disponibili, pertanto, sarà possibile avere una valutazione chiara dell'efficacia o meno della riforma prospettata dalla Commissione. Ricordo, tra l'altro, che le posizioni degli Stati membri in merito sono molto differenziate.
  Aggiunge che per quanto riguarda le misure di mercato, il finanziamento sarà rafforzato attraverso due strumenti collocati al di fuori del quadro finanziario pluriennale: una riserva di emergenza per far fronte alle situazioni di crisi e un'estensione al settore agricolo degli interventi del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (cosiddetto regolamento «OCM unica»).
  Un aspetto sul quale anche il Governo sta portando avanti una posizione molto chiara – come evidenziato dal Ministro Catania sia nel corso dell'audizione del Commissario Ciolos, sia presso la Commissione Pag. 282agricoltura – riguarda il criterio proposto dalla Commissione per la distribuzione degli aiuti diretti.
  Nel richiamato documento delle Commissioni V e XIV, si esprime netta contrarietà al riferimento alla superficie agricola nazionale, in quanto non si tiene conto degli altri fattori intrinseci della produzione che caratterizzano le diverse realtà agricole, quali il valore aggiunto, la qualità delle produzioni, l'occupazione e gli investimenti. L'applicazione dei meccanismi proposti dalla Commissione, inoltre, penalizzerebbe fortemente e in misura inaccettabile l'Italia, chiamata a contribuire in modo più che proporzionale all'esigenza di perequazione fra Stati membri. In sostanza, la proposta della Commissione non appare adeguata sotto il profilo delle modalità di applicazione del principio di equità nella distribuzione delle risorse, disattendendo peraltro l'obiettivo della semplificazione e della coerenza fra portata degli obiettivi e risorse finanziarie disponibili.
  Relativamente alle risorse per lo sviluppo rurale appare opportuno che la Commissione europea individui in maniera puntuale i criteri per la definizione delle percentuali di cofinanziamento nazionale, analogamente a quanto previsto per la politica di coesione, nonché preveda una maggiore flessibilità al fine di evitare l'applicazione del disimpegno automatico delle risorse destinate ai Piani di sviluppo regionale prevedendo compensazioni finanziarie tra i programmi già avviati e quelli per i quali si rende necessario il disimpegno.
  Per quanto riguarda l'aspetto ordinamentale, sottolinea l'ampio ricorso prospettato dalle proposte in esame agli atti delegati, che dovrà rappresentare un elemento di flessibilità nell'adozione di misure tempestive e coerenti con gli obiettivi della nuova PAC; tuttavia, considerata la complessità del negoziato e la sua stretta connessione con quello sulle prospettive finanziarie appare opportuno assicurare la massima trasparenza e informazione al Parlamento da parte del Governo e d'intesa con le istituzione europee sulle suddette misure.
  Ricorda infine che il Governo ha trasmesso al Parlamento una nota informativa sul pacchetto di riforma in esame, nella quale si sofferma sugli aspetti di maggiore criticità delle proposte, che sarà opportuno valutare con attenzione per il prosieguo del dibattito e la predisposizione del parere.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.
COM(2011)895 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici.
COM(2011)896 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.
COM(2011)897 def.