CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 aprile 2012
637.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 aprile 2012. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.45.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
C. 5109 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2012.

Marco Mario MILANESE (PdL), relatore, richiama i contenuti della relazione svolta e ritiene che il parere che la Commissione si accinge ad esprimere debba essere favorevole, richiamando in premessa le disposizioni relative al termovalorizzatore di Acerra.
Ricorda inoltre le norme recate dell'articolo 1, commi da 1 a 4, che consentono la rateizzazione dei debiti tributari, in considerazione della difficile situazione economica del Paese; segnala al riguardo che la disposizione non recherà nocumento agli imprenditori, che potranno comunque partecipare a gare d'appalto in base all'attuale normativa europea.

Sandro GOZI (PD) giudica condivisibile l'impostazione del relatore; riterrebbe inoltre opportuno citare nelle premesse al parere - come peraltro segnalato dal relatore stesso nella illustrazione del provvedimento - che l'Italia ha tempo fino a giugno 2012 per evitare una sanzione stimabile in 500 mila euro al giorno, che scaturirebbe da un ulteriore avanzamento della procedura d'infrazione.

Marco Mario MILANESE (PdL), relatore, ritiene utile la precisazione proposta dall'onorevole Gozi e formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Gaetano PORCINO (IdV) ricordate le perplessità relative ad alcune disposizioni del provvedimento, rispetto alle quali saranno presentate dal suo gruppo apposite proposte emendative, preannuncia l'astensione dell'IdV sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
Nuovo testo C. 124 e abb./A
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2012.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per aver tenuto conto, nel parere formulato, delle osservazioni da lui avanzate nella seduta di ieri. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

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Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.
Testo unificato C. 2744 Cenni e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2012.

Mario PESCANTE, presidente, avverte che poiché la Commissione Bilancio ha chiesto la relazione tecnica sul testo unificato in materia di biodiversità agraria al Governo - che ha 15 giorni di tempo per presentarla - la Commissione Agricoltura ha chiesto il rinvio dell'esame in Assemblea del provvedimento, previsto per lunedì 16.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, pur non essendovi urgenza di concludere nella seduta odierna l'esame del provvedimento, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3) che riprende alcune delle perplessità illustrate nella seduta di ieri.

Sandro GOZI (PD) comprende le perplessità del relatore, legate ad un aggrazio di costi e ad un appesantimento delle procedure burocratiche che il provvedimento potrebbe comportare. Ritiene opportuno, con riferimento alla osservazione di cui al punto a), che nel merito condivide, approfondirne la portata con particolare riferimento alla normativa dell'Unione europea, anche al fine di ricondurla alle competenze proprie della XIV Commissione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, osserva come il tema dell'impatto economico ed amministrativo delle disposizioni recate dal provvedimento non trovi un riferimento diretto in specifiche disposizioni europee, ma sollevi il problema, più generale, degli effetti che il recepimento della normativa dell'UE in materia di biodiversità può avere sul comparto agricolo. Si potrebbe chiarire, nella osservazione richiamata, che l'opportunità di acquisire una valutazione dell'impatto economico ed amministrativo delle disposizioni è finalizzata ad evitare che adempimenti derivanti dal recepimento della normativa comunitaria vengano percepiti come l'ennesima fonte di vincoli e di oneri, anziché come fonte di sviluppo e di tutela effettiva della biodiversità.
Si chiede inoltre se la sovrapposizione di compiti e di organismi tra Ministero, regioni, enti regionali e agricoltori custodi non sia eccessiva e foriera di complicazione, anziché di semplificazione. Infine andrebbe chiarito, con riferimento alle azioni positive per la biodiversità agraria di cui all'articolo 18, come si conciliano le disposizioni che coinvolgono i soggetti pubblici promotori - quali ad esempio istituti scolastici e universitari, mense scolastiche, ospedali - con gli obblighi europei in materia di procedure di gara.

Mario PESCANTE, presidente, osserva che le disposizioni recate dall'articolo 18 non appare vincolante, poiché prevede unicamente la promozione di azioni positive per la tutela della biodiversità agraria, che possono avere come oggetto principalmente lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze in materia di varietà e razze locali, di saperi tradizionali relativi

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alle colture agrarie, di relazione tra biodiversità agricola e tutela della salute, di realizzazione di forme di filiera corta, di pratiche proprie dell'agricoltura biologica.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, precisa che la disposizione coinvolge anche mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici, e può in alcuni casi non essere compatibile con gli obblighi europei in materia di procedure di gara.

Sandro GOZI (PD) richiama l'attenzione dei colleghi sul fenomeno del gold plating, sul quale si è già soffermato in sede di illustrazione della legge comunitaria per il 2012 e rispetto al quale riterrebbe opportuno inserire una apposita disposizione di delega nel disegno di legge. Ciò al fine di evitare - come nel caso in esame - la prassi ricorrente dell'adozione, in sede di recepimento, di norme più restrittive o comunque non richieste dalle direttive europee.
Condivide l'osservazione di cui al punto b) formulata dal relatore, mentre ritiene opportuno, sulla osservazione di cui al punto a), un supplemento di esame. Ritiene si tratti di un tema che riguarda in particolare le piccole e medie imprese; si potrebbe in tal senso fare riferimento allo small business act o ad altre disposizioni europee volte ad evitare che le PMI debbano subire ulteriori aggravi e oneri amministrativi rispetto a quella già previsti.

Marco MAGGIONI (LNP) giudica opportuna e condivisibile l'osservazione di cui al punto a) formulata dal relatore; ritiene infatti sempre necessario fare riferimento al possibile impatto delle disposizioni sul settore agricolo, anche al fine di valutare possibili compensazioni.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 aprile 2012. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, di attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
Atto n. 446.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2012.

Sandro GOZI (PD) sottolinea la complessità della materia affrontata dal provvedimento in oggetto che deve essere analizzata con particolare riferimento alla rispondenza tra la norma di delega contenuta nella legge comunitaria per il 2008 e le disposizioni dello schema di decreto. Sul punto si è ampiamente soffermato il relatore nella illustrazione dell'atto, e auspica che le osservazioni formulata possano trovare accoglimento nella proposta di parere.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/36/UE concernente la modifica della direttiva 98/18/CE, come rifusa dalla direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima.
Atto n. 447.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

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Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame reca l'attuazione della direttiva 2010/36/UE, contenente varianti di ordine tecnico riguardanti la sicurezza della navigazione marittima. Si tratta di modifiche, estremamente tecniche, che sono state apportate da tale direttiva alla direttiva madre in materia, la direttiva 98/18/CE, come rifusa dalla successiva direttiva 2009/45/CE, che ha dettato per i Paesi membri i requisiti di sicurezza uniformi per le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri, sia nuove che esistenti, che effettuino viaggi nazionali.
Le parti modificate della direttiva madre 98/18/CE, sono contenute negli allegati tecnici I, II e III della direttiva. La direttiva 98/18/CE era stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 45 del 2000; successivamente, tre direttive, la 2002/25/CE, la 2003/24/CE e la 2003/75/CE, avevano modificato sia nell'articolato che negli allegati tecnici la direttiva madre cosicché tutta la disciplina era stata poi codificata e rifusa con la direttiva 2009/45/CE.
La modifica alla direttiva 2009/45/CE si è resa necessaria per aggiornare la disciplina comunitaria all'evoluzione degli strumenti internazionali. Nel corso degli ultimi anni, infatti, sono state apportate modifiche a numerose norme internazionali IMO (International Maritime Organization) in materia di sicurezza, in particolare a Convenzioni, protocolli codici e risoluzioni, modifiche che necessitavano di essere recepite anche nella normativa comunitaria, sia per renderla coerente rispetto alle norme internazionali che per garantirne un'applicazione uniforme all'interno dell'Unione europea. Tra queste le norme della Convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) con le sue successive modificazioni.
Si tratta principalmente di requisiti tecnici a tutela della sicurezza della navigazione, delle condizioni di vita e di lavoro a bordo e di prevenzione dell'inquinamento. Tra questi ad esempio, i disegni costruttivi finali da tenere a bordo delle navi di nuova costruzione, le copie dei manuali di addestramento e la loro diffusione a bordo, le istruzioni per le esercitazioni a bordo, le istruzioni per la movimentazione sicura del carico in caso di incendio e le procedure antincendio, le metodologie per la rilevazione e segnalazione degli incendi e i sistemi di informazione pubblica.
La direttiva 2010/36/UE - che lo schema in commento intende recepire e il cui termine di è scaduto il 29 giugno 2011 - va esattamente in questa direzione, provvedendo ad adeguare l'ordinamento comunitario, costituito dalla direttiva di rifusione 2009/45/CE, alle modifiche tecniche della normativa internazionale.
Ricorda in proposito che il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2011/851) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2010/36/UE. In mancanza di una notifica delle misure in questione da parte dell'Italia entro due mesi dalla data di adozione del parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia dell'UE. Appare opportuno verificare se il Governo abbia già provveduto a notificare alla Commissione europea l'adozione dello schema di decreto legislativo in oggetto.
Circa il contenuto specifico dello schema di decreto, costituito da due soli articoli e da tre allegati tecnici, l'articolo 1 reca, ai commi da 1 a 8, le necessarie modifiche, in termini di novella, agli articoli del decreto legislativo n. 45 del 2000, che aveva recepito, come detto, la direttiva 98/18/CE.
Le modifiche introdotte ricalcano esattamente quelle previste dall'articolo 1 della direttiva 2010/36, ed hanno ad oggetto:
la modifica delle definizioni del d.lgs. n. 45 introducendovi il riferimento alla versione aggiornata del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci adottato dall'IMO nel 1994 (comma 1) e al codice delle unità veloci per le unità veloci da passeggeri (comma 2);

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le modifiche all'ambito di applicazione, di cui all'articolo 2 del decreto n. 45, laddove sono escluse le navi da guerra e da trasporto truppe, sostituendo il riferimento alle navi da guerra con quello alle navi militari e adeguando l'esclusione delle navi costruite in materiale non metallico con il rinvio ad apposite risoluzioni internazionali (comma 3);
la sostituzione dell'elenco delle categorie in cui si suddividono le unità veloci da passeggeri (categorie A e B) previsto attualmente dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto n. 45, con il riferimento alle categorie delle unità veloci come definite nel codice per le unità veloci del 1994 ovvero in quello del 2000 (comma 4);
per le apparecchiature di navigazione delle navi passeggeri e gli equipaggiamenti marittimi si prevede l'applicazione delle norme previste dalla Convenzione SOLAS nella versione aggiornata (comma 5), nonché, per le navi battenti bandiera di un altro stato membro (comma 6) e per quelle battenti bandiera italiana (comma 7), l'obbligo di rispettare le norme aggiornate della stessa Convenzione SOLAS nel caso di riparazioni e modifiche di grandi entità alle unità veloci passeggeri;
per quanto riguarda le visite di controllo da parte delle Autorità marittime, viene aggiunto il riferimento alle norme armonizzate sulle ispezioni e certificazioni contenute in una Risoluzione IMO del 2007 (comma 8).

La disciplina viene pertanto recepita in modo conforme a quanto previsto dalla direttiva 2010/36 con l'unica aggiunta della sostituzione del riferimento alle navi da guerra con quello alle navi militari, in modo da adeguare il d.lgs. n. 45, come indicato nella relazione governativa allo schema, alla terminologia usata dagli articoli 239 e 243 dell'ordinamento militare.
Il comma 9 dell'articolo 1 dello schema sostituisce interamente gli allegati tecnici I, II e III, del decreto legislativo n. 45 del 2000.
L'articolo 2 reca la consueta norma finanziaria di chiusura di non onerosità dell'attuazione del provvedimento.
In ordine, infine, ai provvedimenti all'esame delle istituzioni europee, ricorda che, in seguito all'incidente della Costa Concordia, il 24 gennaio 2012, in occasione di un incontro con il Commissario europeo per i trasporti, Siim Kallas, la commissione Trasporti del Parlamento europeo ha espresso preoccupazione riguardo alla formazione del personale in relazione alle misure di evacuazione delle navi in caso di emergenza. In quella sede è stata sostenuta la necessità di ridurre le misure massime delle navi da crociera e di rivedere le regole sulla sicurezza delle grandi imbarcazioni.
Inoltre, in occasione del Consiglio trasporti del 22 marzo 2012, la Commissione europea ha annunciato di voler proporre, entro la fine dell'anno, una revisione della normativa esistente in materia di requisiti di sicurezza per le navi passeggeri, unitamente ad azioni volte a rafforzare gli standard internazionali sulla sicurezza delle navi in ambito OMI (Organizzazione marittima internazionale) e all'adozione di misure volontarie da parte dell'industria marittima. In quella sede alcuni Stati membri hanno rappresentato la necessità di aspettare l'esito delle indagini sull'incidente della Costa Crociera prima di proporre nuove misure.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.
Atto n. 450.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, evidenzia che lo schema di decreto legislativo

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è stato predisposto in base all'articolo 21 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il 17 aprile 2012, per l'attuazione della direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (cosiddetto Carta blu UE).
Ricorda in proposito che il 27 ottobre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) per mancato recepimento della direttiva 2009/50/CE (termine per il recepimento 19 giugno 2011). Il parere motivato fa seguito alla lettera di messa in mora del 18 luglio 2011 (procedura di infrazione 2011/0843).
In attuazione della delega, lo schema in esame, composto di due articoli, interviene con la tecnica della novellazione del quadro normativo vigente, rappresentato dal T.U. immigrazione, di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
In particolare, l'articolo 1 introduce nel testo unico i nuovi articoli 27-quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE) e 9-ter (Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE).
L'articolo 27-quater consente ai lavoratori altamente qualificati l'ingresso al di fuori delle «c.d. quote d'ingresso» ex articolo 3, comma 4, del T.U. immigrazione, analogamente a quanto già previsto per gli ingressi a titolo di ricerca scientifica.
Per lavoratori altamente qualificati, s'intendono gli stranieri che sono in possesso:
a) del titolo di studio rilasciato dalla competente autorità del Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di percorsi di istruzione superiore almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore. La disposizione prevede che la qualifica professionale superiore, attestata dal Paese di provenienza, deve essere riconosciuta in Italia e rientrare nei «livelli 1 e 2 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011». Il requisito del riconoscimento, pertanto, è richiesto solo per la qualifica professionale e non anche per il titolo di studio;
b) dei requisiti previsti dal d.lgs. 206/2007, limitatamente alle professioni regolamentate, ovvero il possesso di un diploma che attesti una formazione post-secondaria tra quelle incluse nell'allegato II (nei diversi settori professionali) allo stesso D.Lgs. n. 206.

Ulteriore condizione per l'applicazione della disciplina in esame è che l'ingresso dei lavoratori stranieri sia finalizzato all'esercizio di lavoro retribuito per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica. Sul punto, l'attuazione appare conforme alla direttiva che restringe l'ambito di applicazione all'ingresso diretto al fine di esercitare un lavoro reale ed effettivo per conto o sotto la direzione di un'altra persona, nonché retribuito (articolo 2, lettera b).
I commi 2 e 3 definiscono il campo di applicazione della nuova disciplina.
In positivo, questa riguarda sia gli stranieri in possesso dei requisiti citati, regolarmente soggiornanti in Italia o in altro Stato membro dell'UE, sia i lavoratori altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in altro Stato membro.
In negativo, la disciplina non trova applicazione nei confronti degli stranieri che:
soggiornano a titolo di protezione temporanea;
sono beneficiari di protezione internazionale ex direttiva 2004/83/CE;
chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori;
sono familiari di cittadini dell'UE che esercitano il diritto alla libera circolazione;
beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo ex articolo 9-bis del TU immigrazione per motivi di lavoro;

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fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di accordi internazionali che agevolano il soggiorno temporaneo di alcune categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;
soggiornano in qualità di lavoratori stagionali ovvero di lavoratori distaccati;
beneficiano di diritti di libera circolazione analoghi a quelli previsti per i cittadini UE in virtù di specifici accordi tra l'Unione ed il Paese terzo di appartenenza.

Le cause di esclusione richiamate sono previste esplicitamente dall'articolo 3, co. 2, della direttiva. Non appare recepita la clausola che esclude dalla richiesta di Carta Blu i cittadini di Paesi terzi la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di fatto o di diritto (lettera i).
I commi 4-10 del nuovo articolo 27-quater disciplinano le procedure relative alla richiesta e al rilascio del nulla osta al lavoro. In particolare, la domanda di nulla osta al lavoro deve essere inoltrata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, istituito in ogni provincia presso la prefettura-UTG. Oltre ai dati previsti dalla disciplina generale (articolo 22, co. 2, TU), la domanda in questione deve contenere alcuni requisiti specifici (co. 5), a pena di rigetto della stessa, quali la proposta di contratto o l'offerta vincolante di lavoro altamente qualificato di durata almeno annuale; il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore posseduti dallo straniero; l'importo dello stipendio annuale lordo che deve risultare non inferiore al triplo del minimo salariale minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Il nulla osta al lavoro deve essere rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previo espletamento delle procedure innanzi al centro per l'impiego tese a verificare la disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio italiano.
Sul punto la direttiva (articolo 11, par. 1) richiede che gli Stati membri disciplinino le conseguenze della mancata adozione della decisione nel termine prescritto: si segnala che nulla dispone al riguardo lo schema di decreto in esame. In via analoga, non sembrano richiamate le altre garanzie procedurali previste dall'articolo 11, par. 2 e 3, della direttiva.
Il nulla osta può essere sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto od offerta vincolante, qualora questi abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un apposito protocollo di intesa con cui il datore garantisce la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il nulla.
I casi di rifiuto del nulla osta attengono alle seguenti ipotesi:
a) qualora i documenti richiesti a pena di rigetto in sede di domanda (v. co. 5) siano stati ottenuti mediante frode o siano stati falsificati o contraffatti;
b) qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro otto giorni dall'ingresso in Italia, salvo che il ritardo dipenda da cause di forza maggiore;
c) qualora il datore di lavoro sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva (compresa quella adottata a seguito di patteggiamento della pena), per una serie di reati, indicati dal co. 10 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, intermediazione illecita del lavoro, ecc.).

È così recepito il motivo di rifiuto che la direttiva individua nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale (articolo 8, par. 5). Nelle ipotesi sub a) e b), è altresì prevista la revoca, qualora il nulla osta al lavoro fosse stato già rilasciato.
Subordinatamente alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro e alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il Questore rilascia al lavoratore altamente specializzato che ha ricevuto il

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nulla osta un permesso di soggiorno rubricato «Carta blu UE» (co. 11 e 12).
Tale permesso di soggiorno ha durata biennale nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Viceversa, avrà una durata pari a quella del rapporto di lavoro instaurato più tre mesi. La direttiva, sul punto, rende facoltativa per gli Stati la scelta di un periodo standard di validità della Carta blu, compreso tra uno e quattro anni. Qualora il contratto di lavoro abbia una durata inferiore all'anno, la Carta è rilasciata per un periodo pari alla durata del rapporto di lavoro più tre mesi (articolo 7, par. 2).
Sono causa di rifiuto del rilascio o di mancato rinnovo del permesso Carta blu UE, nonché causa di revoca:
a) l'ottenimento del permesso di soggiorno in modo fraudolento o la sua falsificazione o contraffazione;
b) la mancata soddisfazione delle condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal TU immigrazione o il soggiorno per finalità diverse da quelle per le quali il lavoratore è stato autorizzato;
c) il mancato rispetto delle condizioni limitative previste per i primi due anni di soggiorno (v. infra, co. 13);
d) l'insufficienza delle risorse a disposizione dello straniero per il proprio mantenimento e quello dei familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, fatta eccezione per il periodo eventuale di disoccupazione.

Il novero delle ipotesi di revoca o mancato rinnovo appare più ristretto di quello previsto dall'articolo 9 della direttiva, che offre la possibilità di prevedere la revoca o il rifiuto altresì per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica; ovvero qualora la persona interessata non abbia comunicato il suo indirizzo; ovvero qualora il titolare di Carta blu chieda l'assistenza sociale.
Il comma 13 introduce, per i primi due anni di ingresso in Italia del lavoratore con permesso Carta blu alcune limitazioni sia all'esercizio di attività lavorative diverse da quelle altamente qualificate, sia ai cambiamenti del datore di lavoro. Nel primo caso è previsto un divieto assoluto; nel secondo, i cambiamenti devono essere autorizzati in via preliminare dalle competenti direzioni territoriali del lavoro.
Un'ulteriore limitazione è stabilita dal comma 14, ai sensi del quale i titolari di Carta blu non possono svolgere, anche occasionalmente, attività che comportino l'esercizio di pubblici poteri, ovvero che attengono alla tutela dell'interesse nazionale, ovvero attività che, secondo la legge nazionale o la normativa europea, sono riservate ai cittadini nazionali, europei o dello Spazio economico europeo.
Le limitazioni di cui ai commi 13 e 14 appaiono conformi alle ipotesi previste dall'articolo 12 della direttiva. In particolare, per quanto concerne il comma 14, il divieto di accesso a tali attività in base alla nazionalità si giustifica per il rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato, in conformità all'interpretazione che la Corte di giustizia ha fornito dell'articolo 45 TFUE (si cfr., ex multis, Commissione contro Granducato del Lussemburgo, in C 473/93).
Fatta eccezione per queste limitazioni all'accesso al mercato del lavoro per il primo periodo, il comma 15 stabilisce il principio di parità di trattamento dei titolari di Carta blu UE con i cittadini italiani.
L'estensione del principio appare integrare una condizione più favorevole di quanto disciplinato dall'articolo 14 della direttiva che prevede la possibilità di introdurre altre limitazioni alla parità di trattamento.
Agli stessi è consentito ottenere il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del periodo di soggiorno, alle condizioni previste in generale dall'articolo 29 TU immigrazione ed ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari (co. 16).
Il comma 17 - in recepimento degli articoli 18 e 19 della direttiva - disciplina l'ipotesi di ingresso in Italia dei titolari di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro. Questo è possibile, purché siano

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decorsi almeno diciotto mesi di soggiorno legale in altro Stato membro, senza necessità di visti per lo svolgimento di lavori altamente qualificati alle condizioni previste dall'articolo 27-quater.
In caso di rifiuto o revoca o mancato rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero viene espulso e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato che per primo ha rilasciato la Carta blu, anche nell'ipotesi in cui questa sia scaduta o revocata. Anche ai familiari del titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato può essere rilasciato dall'autorità italiana permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Infine, il comma 18 dell'articolo 27-quater contiene una clausola residuale di applicabilità, in quanto compatibili, di tutte le disposizioni contenute nel citato articolo 22 TU immigrazione, che disciplina il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Peraltro, tale clausola appare congrua al fine di attuare alcune disposizioni della direttiva che non trovano immediato riscontro nel dettato dell'articolo 27-quater. Così, ad esempio, l'articolo 13 della direttiva (relativa alla disoccupazione temporanea) trova applicazione nell'articolo 22, co. 11, TU immigrazione.
L'articolo 9-ter, introdotto dalla lettera b) dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame allo scopo di regolare lo status di soggiornante di lungo periodo CE per i titolari di Carta blu UE, disciplina le modalità di richiesta, rilascio e revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in favore dei titolari di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro, nonché le deroghe al D.Lgs. n. 3/2007 che recepisce la Direttiva 2003/109/CE.
In particolare, ai sensi del comma 1, lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro che sia autorizzato a soggiornare in Italia alle condizioni previste dal suesposto articolo 27-quater, può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9.
Con riferimento ai requisiti necessari all'applicazione di quanto sopra previsto, il comma 2 prescrive che gli stranieri devono dimostrare:
a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;
b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ex articolo 27-quater.

Si prevede, altresì, che le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui sopra e che le stesse sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nell'ambito del quinquennio.
Con particolare riferimento alla norma in esame, si segnala che il nuovo articolo 9-ter appare conforme all'articolo 16 della Dir. 2009/50/CE (Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE) il quale afferma che la direttiva 2003/109/CE trova applicazione con alcune specifiche deroghe.
Il comma 3 stabilisce che, ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti sopra esposti, è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica annotazioni, «Ex titolare di Carta blu UE».
Ai sensi del comma 4, il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo pari a ventiquattro mesi consecutivi nonché nelle seguenti ipotesi: se è stato acquisito fraudolentemente; in caso di espulsione; quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio; in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

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Il comma 5 concerne il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai familiari di stranieri titolari di permesso per soggiornanti di lungo periodo.
Il comma 6 prevede il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti ai familiari di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo già concesso ai sensi dell'introducendo articolo 9-ter, purché in possesso dei requisiti di cui al predetto comma 2.
L'articolo 2 dello schema di decreto in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che i soggetti pubblici interessati all'attuazione del presente decreto debbano provvedere agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 12 aprile 2012. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.25.

Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati.
COM(2011)815 def.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2012.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, segnala che sull'atto si sono concluse le audizioni presso la V Commissione Bilancio e si riserva quindi di formulare una proposta di parere nella prossima seduta, che potrà essere convocata già la prossima settimana.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 12 aprile 2012. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla riunione dei Presidenti COSAC svolta a Copenaghen il 30 gennaio 2012.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che lo scorso 30 gennaio 2012 si è svolta a Copenaghen la riunione dei Presidenti COSAC alla quale ha preso parte, in rappresentanza della XIV Commissione, il vicepresidente, onorevole Farinone.
Illustra quindi la relazione predisposta dall'onorevole Farinone sull'incontro in oggetto (vedi allegato 4).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.