CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 aprile 2012
636.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, comunica che, per il gruppo PD, il deputato Walter Tocci ha cessato di far parte della Commissione.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco Mario MILANESE (PdL), relatore, ricorda che il decreto-legge n. 16 del 2012 reca norme in materia di semplificazioni tributarie e potenziamento delle procedure di accertamento.
Nell'ambito delle principali novità introdotte con riferimento alla riscossione, viene innanzitutto modificato (articolo 1), il sistema di rateazione, prevedendosi la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione: inoltre, ai contribuenti ammessi alla rateizzazione viene estesa la possibilità di partecipare alle gare per l'affidamento di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi. In tema di comunicazioni e adempimenti formali vengono introdotte norme di salvaguardia per i contribuenti che abbiano tardivamente effettuato gli adempimenti e le comunicazioni richiesti dalla legge per accedere ad agevolazioni o a regimi fiscali speciali.
L'articolo 2 del provvedimento, al fine di superare le difficoltà operative segnalate dagli operatori economici, semplifica gli adempimenti previsti a carico dei soggetti passivi IVA in relazione alla comunicazione delle operazioni rilevanti, soggette all'obbligo di fatturazione, di importo superiore ai 3.000 euro (cd. «spesometro»). Per ridurre gli adempimenti delle imprese, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici siti in Paesi cd. black list viene limitato ai soli casi in cui esse siano di importo superiore a 500 euro.
Il comma 13-bis, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, estende al settore agricolo una specifica deroga, già prevista per il settore turistico e per i pubblici esercizi, agli obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro.
Riguardo alle facilitazioni per imprese e contribuenti (articolo 3), si prevede che per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati da stranieri non trovano applicazione le norme sulla tracciabilità dei pagamenti. È inoltre differito al 1o giugno 2012 (secondo la modifica introdotta al Senato) l'obbligo di pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali. Sono quindi modificati i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego e si interviene specificamente nella materia dell'espropriazione immobiliare, fissando la soglia di ventimila euro quale unico limite al di sotto del quale non è possibile avviare tale procedura. Per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, è aumentato a 30 euro il limite minimo al di sotto del quale non si effettua riscossione dei crediti tributari.
Il comma 15, abrogando il comma 35-octies dell'articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011, elimina la previsione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di

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denaro all'estero attraverso istituti bancari, altri agenti di attività finanziarie e agenzie di «money transfer».
Il comma 16-bis, introdotto al Senato, istituisce un Fondo per le regioni di confine dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2012, per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche di quelle zone.
I commi 16-ter e 16-quater, introdotti al Senato, modificano il regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di borse di studio, al fine di sottoporle a IRPEF solo per l'ammontare eccedente 11.500 euro.
L'articolo 3-bis, introdotto al Senato, dispone l'applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento (CAR).
L'articolo 3-ter, anch'esso introdotto al Senato, stabilisce che gli adempimenti fiscali e i versamenti unitari delle imposte, tra cui quelli relativi all'IVA, che hanno la scadenza calendarizzata in uno dei primi 20 giorni del mese di agosto possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
In tema di fiscalità locale (articolo 4), si prevede: l'applicazione delle variazioni delle aliquote d'imposta RCA anche alle province appartenenti alle autonomie speciali; l'abrogazione della sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali; l'erogazione per l'anno 2012 agli enti locali dei trasferimenti erariali ancora dovuti; la modifica alla disciplina sull'acconto sulle risorse dovute ai Comuni; la soppressione nei territori degli enti a statuto speciale dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica.
Durante l'esame del provvedimento al Senato, sono state introdotte all'articolo 4 numerose modifiche e integrazioni alla disciplina dell'IMU - imposta municipale propria, la cui applicazione sperimentale è stata prevista, per gli anni 2012-2014, dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Il comma 1-bis, lettera a) esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali a uso strumentale, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Il comma 5, lettera d) prevede che l'acconto IMU 2012 sui fabbricati rurali strumentali sia versato nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, con saldo alla seconda rata. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, da dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, nel 2012 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. La lettera b) del comma 1-bis precisa che gli immobili esenti dall'imposta municipale propria sono assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali. Il comma 5, lettera b) dispone l'esenzione da imposta per gli immobili classificati in catasto come F2, ovvero le unità immobiliari collabenti nonché la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i fabbricati di interesse storico o artistico. La lettera c) del comma 5 innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare per il calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli. La lettera e) del comma 5, reca alcune limitazioni all'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. Il comma 5-bis affida a un decreto ministeriale l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Le lettere f) e g) del comma 5 escludono dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e sugli immobili posseduti dai comuni, siti sul proprio territorio, colpiti da imposta. La lettera h) del comma 5 reca integrazioni alla disciplina dell'IMU relative, tra l'altro, agli adempimenti a carico dei comuni, alle dichiarazioni e ai versamenti. In particolare, per l'anno 2012, in sede di pagamento della prima rata dovrà versarsi il 50 per

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cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista per l'abitazione principale, senza sanzioni e interessi. La seconda rata sarà versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio. Si consente inoltre di modificare l'importo delle aliquote di base e della suddetta detrazione con uno o più DPCM. La lettera i) riguarda il rimborso che lo Stato è tenuto a versare per il minore gettito derivante dall'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale ai comuni delle regioni a statuto speciale. I commi 5-ter e 5-quater abrogano alcune disposizioni vigenti in materia di determinazione della base imponibile (a fini ICI e delle imposte sui redditi) per gli immobili di interesse storico e artistico; il comma 5-sexies dispone una riduzione compensativa di 251,1 milioni per il 2012 e di 180 milioni a decorrere dal 2013 della dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria; i successivi commi 5-septies e 5-octies introducono modalità agevolate di determinazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi da locazione di immobili di interesse storico o artistico.
L'articolo 4, comma 5-quinquies, introdotto al Senato, esclude le banche di credito cooperativo dalla tassazione (intesa come esclusione dalla esenzione) del 10 per cento dell'utile netto annuale destinato a riserva minima obbligatoria per il 2012 introdotta dal decreto-legge n. 138 del 2011.
L'articolo 4, comma 12-bis, introdotto al Senato, modifica le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno. La modifica riguarda la sanzione consistente nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, nel senso di eliminare la previsione di un limite massimo alla riduzione delle risorse del Fondo, fissato dalla normativa vigente in un importo comunque non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.
L'articolo 4-bis, introdotto al Senato, con riferimento alla disciplina fiscale del leasing, vincola la possibilità di dedurre i canoni di leasing, da parte dei lavoratori autonomi e dei soggetti IRES, non più ad una durata minima contrattuale, ma al periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali.
Ulteriori disposizioni riguardano gli studi di settore, il sistema informativo della fiscalità, nonché le modalità di incasso dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia (articoli 5 e 8).
In tema di attività e certificazioni in materia catastale (articolo 6), sono chiariti i compiti istituzionali dell'Agenzia del territorio. Si stabilisce che ai fini del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), in mancanza degli elementi necessari per determinare la superficie catastale, l'Agenzia del Territorio definisca una superficie convenzionale.
L'articolo 7 prevede, a migliore garanzia della legittimità dell'azione amministrativa, l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato sugli schemi di atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, nonché sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari.
Quanto alle misure di contrasto all'evasione (articolo 8), le norme introdotte circoscrivono le ipotesi di indeducibilità dei costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo.
Nel corso dell'esame al Senato, è stata riformulata la norma relativa ai poteri di accertamento dell'Agenzia dell'entrate la quale - in luogo della possibilità di elaborare liste selettive di contribuenti segnalati per violazioni dell'obbligo di emissione di scontrini, ricevute ovvero documenti certificativi dei corrispettivi - deve tenere conto, tra l'altro, di segnalazioni non anonime di violazioni tributarie in sede di pianificazione degli accertamenti fiscali.

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Viene ottimizzato il procedimento relativo alla chiusura delle partire IVA inattive mentre, in tema di accertamenti esecutivi, si introducono specifici obblighi informativi a carico dell'agente della riscossione nei confronti dei contribuenti. Sono poi previste disposizioni in materia di bollo (cui vengono assoggettati anche i cd. «conto deposito», bancari e postali), di valori scudati (con la proroga al 16 maggio del termine di versamento, a carico degli intermediari finanziari, riferito alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011) e attività finanziarie e immobiliari detenute all'estero. Al fine di contrastare gli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione, l'obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione/istanza da cui emerga il credito IVA da compensare viene esteso ai crediti di importo compreso tra 5.000,01 e 10.000 euro annui. Per contrastare le forme di evasione che coinvolgono gli enti non commerciali, si consente di effettuare accessi, ispezioni e verifiche fiscali anche presso le sedi di questi ultimi. Viene soppressa l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Per effetto delle modifiche introdotte al Senato, nelle more delle necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 144/2011, Regolamento di riorganizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni esercitate dalla soppressa Agenzia vengono trasferite alla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali dello stesso Ministero.
Il comma 24 del medesimo articolo 8 autorizza la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio, attraverso l'espletamento di procedure concorsuali da completarsi entro il 31 dicembre 2013, salva la facoltà di affidamento a tempo determinato ai propri funzionari delle medesime posizioni. Il comma 24-bis, introdotto al Senato, autorizza la Guardia di finanza ad effettuare nel triennio 2013-2015 un piano straordinario di assunzioni di ispettori, nei limiti di organico e di spesa attualmente stabiliti, potendo utilizzare il cinquanta per cento delle vacanze in organico nel ruolo di appuntati e finanzieri.
Ai fini del potenziamento dell'accertamento in materia doganale (articolo 9), gli Uffici doganali possono chiedere agli intermediari finanziari e creditizi dati ed informazioni utili in relazione ai controlli, effettuati a posteriori, sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo. I commi da 3-bis a 3-sexies, introdotti al Senato, recano disposizioni volte ad accelerare la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea. In particolare, gli atti di accertamento doganale emanati a tale scopo diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla loro notifica; le procedure di espropriazione forzata sono affidate agli agenti della riscossione. Si consente altresì l'accesso al beneficio della rateizzazione del quantum dovuto.
In materia di giochi (articolo 10) si autorizza l'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) a costituire un fondo di 100 mila euro per le operazioni di gioco a fini di controllo. Le norme estendono il controllo della documentazione antimafia anche ai familiari dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi; si preclude la partecipazione alle gare nel settore dei giochi anche nel caso in cui i reati che vengono contestati siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti. Sotto altro profilo, si prevedono interventi volti a razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica. Nel corso dell'esame al Senato, è stata introdotta una norma che obbliga le figure a vario titolo operanti nella «filiera» del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità dei pagamenti.
Per quanto attiene alle sanzioni amministrative (articolo 11), è rafforzata la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni in materia di accise e sono inasprite le sanzioni catastali e quelle relative al trasferimento di denaro all'estero.

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In relazione al contenzioso in materia tributaria e riscossione (articolo 12), viene modificata la disciplina della controversia doganale, si prevede l'aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza. I commi 3-bis e 3-ter, introdotti al Senato, escludono dal Fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa le spese per la giustizia tributaria e ne definiscono le finalità di ripartizione. Il comma 4-bis, introdotto al Senato, istituisce il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale.
Da segnalare infine i commi da 8 a 11-ter, modificati e integrati al Senato, che recano disposizioni riguardanti l'acquisto da parte della regione Campania del termovalorizzatore di Acerra provvedendo, tra l'altro, a quantificare le risorse da trasferire alla Regione, ad autorizzarne l'utilizzo e a disciplinarne ulteriori aspetti (trattamento a fini fiscali, assoggettamento ad esecuzione forzata, esclusione dal patto di stabilità), nonché a consentire il mantenimento del presidio militare dell'impianto.
Ricorda in proposito che con una lettera di messa in mora del 29 settembre 2011 (procedura d'infrazione n. 2007-2195) la Commissione europea ha invitato l'Italia a conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE del marzo 2010 (causa C-297/08) che la riconosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania.
Il 1o febbraio 2012 il Ministro per l'ambiente, Corrado Clini ha riferito - in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti - sui passi in avanti che l'Italia sta compiendo per corrispondere alle richieste della Commissione europea. Secondo il Ministro, l'Italia ha tempo fino a giugno 2012 per evitare una sanzione stimata in 500 mila euro al giorno, che scaturirebbe da un ulteriore avanzamento della procedura.
Nel quadro del ripristino della normalità, il Ministro ha sottolineato l'importanza del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), approvato il 23 gennaio 2012 dalla Giunta della regione Campania a cui dovrebbe seguire l'approvazione del piano regionale dei rifiuti speciali. Il Ministro ha inoltre riferito una disponibilità del Commissario europeo a sbloccare i fondi di coesione già stanziati a favore della Campania, che potrebbero essere destinati a potenziare la raccolta differenziata e gli inceneritori che recuperano energia, ma non le discariche.
Ricorda che in seguito alla procedura di infrazione avviata a carico dell'Italia nel 2007 la Commissione europea ha deciso di sospendere il pagamento di 135 milioni di contributi Ue che dal 2007 al 2013 avrebbero dovuto finanziare i progetti relativi ai rifiuti, e di altri 10,5 milioni del periodo 2000-2006 che sono stati aboliti.
In una risoluzione votata nella seduta del 3 febbraio 2011, il Parlamento europeo ha concordato con l'intenzione della Commissione di subordinare l'erogazione dei cofinanziamenti del FESR all'effettiva attuazione di un nuovo piano rifiuti compatibile col diritto UE in materia.
Con riferimento alla normativa dell'Unione europea segnala infine che Consiglio europeo dell'1-2 marzo 2012, ha stabilito cinque grandi priorità per l'UE e gli Strati membri nell'ambito della procedura del semestre europeo 2012 per il coordinamento delle politiche economiche (avviata per la seconda volta dopo il lancio nel 2011): portare avanti un risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla crescita; ripristinare la normale erogazione del credito all'economia; promuovere la crescita e la competitività; lottare contro la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi; modernizzare la pubblica amministrazione.
Il raggiungimento di questi obiettivi implica l'attuazione di iniziative sia a livello nazionale sia a livello UE. In particolare, tra le misure da attuare a livello

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nazionale, il Consiglio europeo sottolinea l'opportunità di riesaminare i rispettivi sistemi tributari al fine di renderli più efficaci ed efficienti, eliminare le esenzioni ingiustificate, ampliare la base imponibile, spostare l'onere fiscale dal lavoro, migliorare l'efficienza della riscossione delle imposte e combattere l'evasione fiscale.

Gaetano PORCINO (IdV), rilevato che sul provvedimento il suo gruppo si riserva di presentare apposite proposte emendative, si sofferma su due specifiche disposizioni, che a suo avviso suscitano particolare perplessità.
La prima è quella recata dal comma 24 dell'articolo 8, che autorizza la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio, attraverso l'espletamento di apposite procedure concorsuali. Si tratta dell'ennesima testimonianza del problema della sperequazione nella distribuzione del personale tra le diverse amministrazioni pubbliche, che ormai da decenni affligge il sistema italiano. Si assiste infatti ad una situazione nella quale si registrano numerosi casi di dirigenti in esubero - come avviene per molti enti locali - a fronte di altre amministrazioni pubbliche che sono costrette a ricorrere a concorsi. Sarebbe opportuno piuttosto prevedere, a suo avviso forme di mobilità volontaria tra le pubbliche amministrazioni, o anche coatta laddove necessario.
Una seconda disposizione meritevole di approfondimento è quella recata dal comma 2 dell'articolo 10, in virtù della quale viene fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella «filiera» del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento. Al riguardo, si chiede come debba allora essere incassato il denaro contante percepito, ad esempio, dagli esercenti presso i quali vi sono postazioni di videogiochi; occorrerebbe quantomeno prevedere una apposita procedura di versamento presso gli istituti di credito.

Marco Mario MILANESE (PdL), relatore, ritiene che la richiamata disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 10 debba essere interpretata nel senso che le somme incassate in denaro contante possono essere versate in banca, ma non utilizzate direttamente per effettuare ulteriori pagamenti, per i quali occorre dunque procedere con modalità tracciabili, quali, ad esempio il bonifico bancario.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
Nuovo testo C. 124 e abb./A
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 aprile 2012.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, richiama i contenuti del parere favorevole già espresso dalla XIV Commissione, lo scorso 1o febbraio 2012, sul precedente testo del provvedimento. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) riterrebbe opportuno sottolineare, nelle premesse del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere, alcuni aspetti, con particolare riferimento alle condizioni di detenzione nell'Unione europea, nel cui contesto tale provvedimento si colloca.
Occorre in primo luogo richiamare il Libro verde sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione (COM(2011)327), presentato dalla Commissione europea il 14 giugno scorso, e sul quale è stata avviata una consultazione, che si sofferma, tra l'altro, sulle iniziative mirate alla riabilitazione e al reinserimento professionale dei detenuti. Ricorda che con una risoluzione sulle condizioni detentive nell'UE approvata il

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15 dicembre 2011, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle carceri, a tutelare i diritti dei detenuti, a riabilitare e preparare con successo i detenuti per il rilascio e l'integrazione sociale. In tal senso si invitava la Commissione europea a legiferare, ma deve purtroppo rilevare che dalla deludente audizione del Commissario europeo Viviane Reding - svoltasi lo scorso 29 marzo dinnanzi alle Commissioni riunite I, II e XIV di Camera e Senato - non è emerso né se e né come si intenda dare seguito a tale risoluzione.
Osserva inoltre l'opportunità di ricordare che vi sono fondi strutturali destinati a vari programmi per fornire possibilità di formazione professionale nei penitenziari (si tratta, in particolare, di investimenti del Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR), che dovrebbero essere utilizzati.
Il provvedimento in esame costituisce un piccolo passo in avanti, che sebbene positivo, è limitato rispetto all'ampiezza del problema; è utile ricordare in proposito quanto si può e si deve fare, a livello europeo, per affrontare in tutti i suoi aspetti il problema delle carceri e dei detenuti.

Marco MAGGIONI (LNP) ribadisce i dubbi già espressi in altra occasione circa la necessità di intervenire con disposizioni a sostegno del reinserimento lavorativo dei detenuti, in una situazione così drammatica per il mercato italiano del lavoro. Assai più utile sarebbe concentrarsi sui cittadini che il lavoro lo hanno perso per altri motivi.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, condivide le osservazioni del collega Gozi e si riserva di formulare, nella prossima seduta utile, una nuova proposta di parere, che tenga conto di quanto evidenziato.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.
Testo unificato C. 2744 Cenni e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la Commissione Agricoltura ha adottato nella seduta del 4 aprile scorso un nuovo testo unificato in materia di biodiversità agraria elaborato dal Comitato ristretto.
Il provvedimento consta di 18 articoli ed è volto a fornire i principi fondamentali cui devono attenersi le regioni nel regolare la materia.
A tal fine l'articolo 1 individua tra le finalità quella di tutelare le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica, promuovendo la ricerca nel settore, sostenendo attività di informazione e di educazione, nonché valorizzando le stesse varietà, anche attraverso l'integrazione nelle politiche economiche e di settore.
Il sistema di tutela viene articolato, secondo l'articolo 2, nella Anagrafe unica della biodiversità agraria, nella rete di conservazione e sicurezza, nei repertori regionali e nei registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone.
In base all'articolo 4 il Ministro delle politiche agricole e forestali approva con proprio decreto le linee guida per la gestione coordinata ed integrata della biodiversità agraria su tutto il territorio nazionale, l'attuazione delle linee guida è affidata ad un Comitato le cui modalità sono disciplinate con decreto. Costituiscono azioni generali: l'individuazione, effettuata dalle regioni, la caratterizzazione, la conservazione, presso l'area di origine o nelle banche del germoplasma, e la valorizzazione.
La rete di conservazione, secondo l'articolo 7, è costituita dalle banche del germoplasma e dagli agricoltori custodi.

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L'Anagrafe unica è istituita, secondo l'articolo 8, presso il Ministero delle politiche agricole.
Le varietà e le razze iscritte nell'Anagrafe sono tutelate dallo Stato e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea (articolo 9).
Apposite linee guida sono adottate dal Ministro delle politiche agricole per la conservazione delle specie vegetali spontanee autoctone, degli habitat e delle specie a rischio; le regioni possono istituire, a tal fine, appositi registri ed istituire centri appositamente finalizzati a tale conservazione (articolo 10).
Tra le finalità che devono perseguire le aree naturali protette è aggiunta la biodiversità agraria, prevedendo che in dette aree sia incentivata la coltivazione delle varietà vegetali locali e l'allevamento di razze locali (articolo 11).
Al fine di evitare l'inquinamento genetico, le regioni promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione autoctono di provenienza locale (articolo 12).
La biodiversità microbica che caratterizza le produzioni alimentari tipiche e registrate sarà oggetto di specifica regolamentazione attraverso un decreto del Ministro delle politiche agricole (articolo 13).
Il Dicastero agricolo è tenuto a presentare un rapporto annuale sullo stato della biodiversità agraria in Italia (articolo 14) e a promuovere la diffusione della relativa cultura, promuovendo la Conferenza nazionale in materia. Il 20 maggio è riconosciuta la giornata della biodiversità agraria (articolo 15).
Nell'ambito del piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) sono previsti specifici interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria; a tal fine, nell'ambito degli stanziamenti già esistenti, il Ministro delle politiche agricole finanzia progetti innovativi in materia (articolo 16).
È prevista l'istituzione di un contrassegno sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da varietà o razze locali iscritte nei repertori regionali o gravemente minacciate da erosione genetica (articolo 17).
Infine, l'articolo 18 prevede talune azioni positive per la biodiversità agraria, aventi ad oggetto il recupero di conoscenze sul patrimonio su razze e varietà locali e sui saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, lo studio sui rapporti tra biodiversità agraria e tutela della salute nonché la realizzazione di forme di filiera corta e di vendita diretta.
Con riferimento alle politiche europee, ricorda che con la Comunicazione del maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020» la Commissione Europea ha lanciato la nuova Strategia per proteggere e migliorare lo stato della biodiversità in Europa nel prossimo decennio. La Strategia europea, con la visione per la biodiversità per il 2050 e l'obiettivo chiave per il 2020, prevede il raggiungimento di sei obiettivi prioritari incentrati sui principali fattori responsabili della perdita di biodiversità in modo da ridurre la pressione che questi fattori esercitano sulla natura e sui servizi ecosistemici nell'Unione Europea e a livello globale. I sei Obiettivi prioritari sono i seguenti: 1. Favorire l'attuazione della normativa in materia ambientale; 2. Ripristinare gli ecosistemi, ad esempio utilizzando infrastrutture verdi; 3. Incentivare Agricoltura e Forestazione Sostenibili; 4. Incentivare la Pesca Sostenibile; 5. Combattere le Specie Aliene Invasive; 6. Contribuire a bloccare la perdita di Biodiversità a livello globale.
Obiettivo chiave per il 2020 è porre fine alla perdita di Biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici nell'UE entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del possibile, intensificando al tempo stesso il contributo dell'UE per scongiurare la perdita di Biodiversità a livello mondiale. Entro il 2050, la Biodiversità dell'Unione europea e i servizi ecosistemici da essa offerti - il capitale naturale dell'UE - saranno protetti, valutati e debitamente ripristinati per il loro valore intrinseco della Biodiversità e per il loro fondamentale contributo al benessere umano e alla prosperità economica, onde evitare mutamenti catastrofici legati alla perdita di Biodiversità.

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A livello nazionale, e nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD, Rio de Janeiro 1992) avvenuta con la Legge n. 124 del 14 febbraio 1994, è stata elaborata una Strategia Nazionale per la Biodiversità, uno dei cui obiettivi è la biodiversità agraria. I tre obiettivi principali sono: 1. la conservazione della diversità biologica, considerata sia a livello di gene, sia a livello di specie, sia a quello di comunità ed ecosistema; 2. l'utilizzazione durevole, o sostenibile, dei suoi elementi; 3. la giusta ed equa ripartizione dei vantaggi che derivano dallo sfruttamento delle risorse genetiche e dal trasferimento delle tecnologie ad esso collegate. La stesura della Strategia è stata realizzata nel corso del 2010 grazie ad un percorso di partecipazione e condivisione fra i diversi attori istituzionali, sociali ed economici interessati, che attraverso specifici Workshop territoriali è culminato nella Conferenza Nazionale per la Biodiversità (Roma, 20 - 22 maggio 2010). La Strategia si pone come strumento di integrazione della esigenze della biodiversità nelle politiche nazionali di settore, riconoscendo la necessità di mantenerne e rafforzarne la conservazione e l'uso sostenibile per il suo valore intrinseco e in quanto elemento essenziale per il benessere umano, rispondendo appieno alla sfida 2011-2020 per la biodiversità. La Conferenza Stato-Regioni è stata individuata quale sede di discussione e decisione politica in merito alla Strategia ed è stato istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un apposito Comitato paritetico per la Biodiversità a supporto delle attività della Conferenza stessa, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e da rappresentanti delle Regioni e Province Autonome. È stato poi istituito l'Osservatorio Nazionale sulla Biodiversità che fornirà il necessario supporto tecnico scientifico multidisciplinare al Comitato paritetico. È stato istituito inoltre un Tavolo di consultazione che coinvolgerà il Comitato paritetico e rappresentanti delle principali associazioni delle categorie economiche e produttive, delle associazioni ambientaliste per permettere il pieno e costante coinvolgimento dei portatori d'interesse nel percorso di attuazione e revisione della Strategia.
In conclusione, intende sottolineare alcuni aspetti problematici relativi al tema affrontato dal provvedimento in esame, che ritiene meritino di trovare posto nel parere che la XIV Commissione sarà chiamata ad esprimere. Occorre innanzitutto valutare appieno l'impatto economico delle disposizioni recate, posto che il sistema istituzionale già esistente per il comparto, e le procedure e gli organi che la proposta di legge prevede, non sembrano andare nella direzione di una semplificazione, quanto piuttosto di un aggravamento e di un appesantimento delle procedure. Si intrecciano infatti competenze statali e regionali che rischiano di generare ulteriori costi pubblici. Un ulteriore aspetto da tenere presente è la difficile situazione delle imprese del settore agricolo, rispetto alle quali la tutela della biodiversità agraria potrebbe, nel mercato unico, divenire paradossalmente un fattore di handicap piuttosto che un'opportunità. Occorrerebbe dunque prevedere apposite forme di incentivazione o di indennizzo per gli agricoltori definiti «custodi», che si impegnano nella conservazione di varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali. Si chiede infine, con riferimento alle azioni positive per la biodiversità agraria di cui all'articolo 18 del provvedimento, se i soggetti pubblici promotori - quali istituti scolastici e universitari, mense scolastiche, ospedali, ecc. - siano effettivamente nelle condizioni di scegliere i prodotti agricoli da offrire agli utenti e se non siano invece tenuti al rispetto della normativa europea in materia di procedure di gara, che non rendono possibile operare una selezione nel senso auspicato.
Si tratta di perplessità di ordine generale, che mettono in luce le difficoltà del comparto agricolo in questa fase, come peraltro testimoniato dalla audizione odierna del Ministro Catania presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali, che ha rilevato come purtroppo le imprese agricole italiane - in un

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sistema istituzionale lento, macchinoso e inefficace - non solamente siano scoraggiate, ma addirittura penalizzate, nell'affrontare il mercato globalizzato nel quale sono pur costrette ad operare.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
Atto n. 444
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato), che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, di attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
Atto n. 446
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 27 del 2010, di attuazione della direttiva 2007/36/CE (cosiddetta shareholders' rights directive o SHRD) relativa all'esercizio di taluni diritti degli azionisti di società quotate, alla luce delle problematiche emerse nel corso della prima applicazione di tale normativa. Il decreto legislativo n. 27 del 2010, predisposto in base ai principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 31 della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), ha apportato

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profonde modifiche sia al codice civile sia al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia, tra l'altro, di informativa preassembleare, funzionamento dell'assemblea e diritti dei soci, identificazione degli azionisti, esercizio del diritto di voto con mezzi elettronici.
Tra le novità recate dal decreto legislativo n. 27 del 2010 vi è la possibilità di prevedere una maggiorazione del dividendo in favore di azionisti che abbiano detenuto strumenti finanziari della società per un periodo minimo individuato dal legislatore, al fine di incentivare l'investimento di lungo periodo. Di particolare rilevanza è stato inoltre l'inserimento nell'ordinamento della cosiddetta regola della record date, per effetto della quale la legittimazione a partecipare alle assemblee si acquisisce sulla base delle evidenze contabili risultanti a uno specifico termine predeterminato ex lege. È inoltre previsto uno specifico meccanismo di identificazione degli azionisti e viene consentito l'uso dei mezzi elettronici per la partecipazione alle assemblee e l'esercizio del voto.
Sono stati revisionati numerosi aspetti della disciplina delle deleghe di voto, escludendosi in particolare, per le società quotate, l'applicazione dei limiti soggettivi e quantitativi al conferimento di deleghe in precedenza previsti. È stata quindi introdotta una specifica disciplina della rappresentanza nelle società quotate, con riferimento alle modalità per il rilascio della delega di voto e all'efficacia della stessa, nonché al caso in cui il rappresentante si trovi in una condizione di conflitto di interessi.
Inoltre si è prevista l'istituzione del «rappresentante designato dalla società», inteso come la persona fisica o giuridica che le società con azioni quotate sono tenute, salvo previsione contraria dello statuto, a designare per ciascuna assemblea, al quale i soci potranno conferire la propria delega senza oneri a loro carico e la possibilità di rilasciare le deleghe per via elettronica.
È stata altresì innovata la disciplina della sollecitazione di deleghe e della raccolta di deleghe da parte delle associazioni degli azionisti, con previsione di termini specifici in materia di rendicontazione del voto.
In tale contesto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della medesima legge comunitaria 2008, il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative e correttive delle del decreto legislativo n. 27 del 2010 entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.
Passando ad esaminare il contenuto delle schema di decreto legislativo, esso reca una serie di interventi correttivi volti ad agevolare l'operatività delle norme del decreto legislativo n. 27 del 2010. Infatti, dall'applicazione delle norme e dalle evidenze derivanti dalla pubblica consultazione sono emersi alcuni profili problematici, riguardanti in particolare: la disciplina della convocazione unica; l'estensione delle norme in materia di legittimazione e voto in assemblea anche alle assemblee speciali dei portatori di obbligazioni ammesse alla negoziazione mediante gestione accentrata; l'individuazione della record date nel caso di avvisi separati di convocazione assembleare; l'estensione dell'ambito applicativo delle norme in materia di informativa assembleare; l'esistenza di sovrapposizione di norme; i chiarimenti sulle informazioni da rendere disponibili sul sito internet della società; i termini della pubblicazione delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea, ove siano astrattamente previsti termini di convocazione diversi; la disciplina relativa alla presentazione delle domande prima dell'assemblea; le norme sulla maggiorazione del dividendo; l'opportunità di mantenere norme omogenee sull'informativa preassembleare per tutte le società quotate, lucrative o meno (quindi anche per le cooperative); la disciplina sulla sollecitazione di deleghe e sulle relazioni finanziarie annuali.
In dettaglio, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo apporta una serie di modifiche alla disciplina civilistica delle

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società, contenuta nel libro V, capo V, del codice civile. Il comma 1 introduce disposizioni di coordinamento, necessarie a seguito dell'estensione alle società cooperative quotate delle norme in materia di termini, modalità di pubblicazione e contenuto dell'avviso di convocazione dell'assemblea previste per le altre società quotate. A tal fine è modificato l'articolo 2366 del codice civile, in materia di formalità per la convocazione, da cui viene espunto il riferimento alla specifica disciplina delle cooperative. Il comma 2, modificando l'articolo 2369 del codice civile, inverte i vigenti principi in materia di convocazione unica, prevedendo che essa rappresenti la modalità standard di organizzazione dell'assemblea, salva un'espressa deroga statutaria, laddove attualmente la legge consente di derogare alle modalità standard di convocazione solo in presenza di un'espressa disposizione statutaria. I commi 3 e 4 chiariscono, in relazione alle assemblee speciali e all'assemblea degli obbligazionisti, che viene demandata alle leggi speciali (dunque al TUF e non alle norme del codice) la disciplina della legittimazione alla partecipazione nelle assemblee e all'esercizio del diritto di voto, per le società le cui azioni o strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata. Con i commi 5 e 6 si novellano gli articoli 2441 e 2443 del codice civile, al fine di rimuovere i quorum deliberativi rafforzati ivi previsti, rispettivamente, per gli aumenti di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione e per le modifiche statutarie relative all'attribuzione agli amministratori della facoltà di ridurre o limitare tale diritto di opzione. La relazione illustrativa osserva come la previsione di tali quorum renda particolarmente difficile per le società deliberare un aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione. Il comma 7 modifica l'articolo 2447 del codice civile, il quale dispone che nelle società per azioni, ove per la perdita di oltre un terzo del capitale esso scenda al di sotto dell'ammontare minimo stabilito dalla legge per la costituzione di una S.p.A., l'assemblea deliberi una riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo sino a raggiungere una cifra non inferiore al limite minimo, ovvero la trasformazione della società. In tale ambito si introduce una specifica previsione per le società per azioni quotate in mercati regolamentati, che consente di deliberare l'aumento di capitale e la successiva riduzione per perdite in modo che il capitale risulti superiore al minimo legale. Viene dunque consentita la deliberazione di aumenti anche senza ridurre il capitale precedente.
L'articolo 2 dello schema di decreto reca modifiche alla disciplina degli intermediari che svolgono attività di gestione accentrata di strumenti finanziari che, per effetto del decreto legislativo n. 27 del 2010, è oggi contenuta nella parte III, titolo II del Testo Unico della finanza. In particolare, con i commi 1 e 2 viene modificato l'articolo 81 del TUF, anzitutto allo scopo di specificare che le norme di vigilanza regolamentare individuate dalla Consob e dalla Banca d'Italia in materia di gestione accentrata sono volte ad assicurare la trasparenza del sistema, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori. Il comma 3 reca modifiche all'articolo 82 del TUF, al fine di chiarire che la Consob e la Banca d'Italia esercitano la vigilanza sull'intero sistema di gestione accentrata, anziché sulle singole società; si precisa inoltre che le predette Autorità possono chiedere modifiche della regolamentazione dei servizi anche agli intermediari che aderiscono al sistema di gestione accentrata (e dunque non più alle sole società di gestione). Il comma 4 interviene sulle norme (di cui all'articolo 83-bis del TUF) dedicate al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. In particolare, viene precisato che gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione non possano assumere la veste di documento cartaceo. Le modifiche alla rubrica dell'articolo 83-ter apportate dal comma 5 hanno natura formale, mentre il comma 6 interviene sull'articolo 83-quinquies del TUF, che disciplina i diritti dell'intermediario titolare del conto titoli presso la società di

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gestione accentrata. Il comma 7 apporta sostanziali modifiche all'articolo 83-sexies del TUF, che, come già visto, disciplina il diritto a partecipare alle assemblee ed all'esercizio del diritto del voto, con lo scopo di dirimere alcuni i dubbi sorti nella fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 27 del 2010. Il comma 8 incide sull'articolo 83-novies del TUF, che disciplina i compiti degli intermediari: in sostanza si chiarisce che l'intermediario, nel segnalare le informazioni sui vincoli iscritti sul conto del titolare, si limita a segnalare la situazione alla data dell'evento segnalato, senza rilevare i movimenti precedenti. Il comma 9 apporta modifiche all'articolo 83-undecies del TUF, al fine di prevedere, alla lettera a), che, ove l'emittente si renda promotore di una sollecitazione di deleghe di voto egli ha l'obbligo di aggiornare il libro dei soci, in conformità delle comunicazioni all'uopo effettuate dagli intermediari. I commi da 10 a 12 recano modifiche testuali e di coordinamento connesse alle novelle recate dall'articolo.
L'articolo 3 dello schema di decreto apporta una serie di modifiche alla disciplina degli emittenti, contenuta nella parte IV del TUF. Il comma 1, con le finalità di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi ed economici intende abrogare il comma 2-ter dell'articolo 116 del TUF, introdotto dal decreto legislativo n. 27 del 2010, che ha esteso agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante diverse disposizioni del TUF in materia assembleare. Il comma 2 intende novellare la disciplina dell'avviso di convocazione di assemblea, a tal fine modificando l'articolo 125-bis del TUF. Il comma 3, lettera a), modifica il comma 1 dell'articolo 125-ter del TUF, relativamente alla tempistica per il deposito delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea della società emittente, specificando che per la pubblicazione delle relazioni si deve fare riferimento al termine di pubblicazione che la legge astrattamente prevede per la materia cui le relazioni sono riferite. Il comma 4 interviene sull'articolo 125-quater del TUF, relativo alle informazioni preassembleari da pubblicare sul sito Internet della società. La novella intende anzitutto adeguare la norma ai principi in materia di convocazione unica introdotti dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto (che intende rendere tale modalità lo standard di organizzazione dell'assemblea, salva espressa deroga statutaria). Il comma 6 sostituisce integralmente l'articolo 126-bis del TUF, che concerne l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea su richiesta di un insieme qualificato di soci (che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale), i quali devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il comma 7 sostituisce integralmente l'articolo 127-ter del TUF, che disciplina il diritto di porre domande prima dell'assemblea. Con il comma 8 si interviene sulla disciplina del meccanismo di maggiorazione del dividendo, contenuta nell'articolo 127-quater del TUF. Il comma 9 abroga il comma 2 dell'articolo 138 del TUF, che richiede la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie per le deliberazioni di aumento di capitale previste dall'articolo 2441, ottavo comma, secondo periodo, al fine di coordinare la norma con le modifiche apportate al medesimo articolo 2441, ottavo comma, dall'articolo 1, comma 5, lettera b), dello schema di decreto. I commi da 10 a 12 intendono innovare la disciplina delle società cooperative quotate, al fine di estendervi parte delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 27 del 2010, come corrette dallo schema in commento.
A tale proposito, occorre ricordare che la direttiva SHRD lascia agli Stati membri la facoltà di scegliere se escludere o meno dall'ambito di applicazione delle norme ivi introdotte alcune tipologie di società, tra cui le società cooperative (articolo 1, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 2007/36/CE). La legge comunitaria 2008 aveva escluso gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le società cooperative. La relazione illustrativa in merito osserva peraltro che, prima del decreto legislativo 27 n. 2010, la legislazione

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equiparava le cooperative quotate alle società per azioni, in considerazione della finalità primaria di tutela degli investitori in società quotate. Si afferma dunque che le integrazioni proposte dallo schema non sarebbero in contrasto con la richiamata delega legislativa, in quanto l'esclusione disposta dalla legge comunitaria 2008 sarebbe da correlarsi con la tutela della specificità delle cooperative; per quanto invece riguarda le norme sui termini di convocazione e sull'informativa preassembleare, esse non sembrano intaccare le peculiarità della governance delle cooperative, né risultano incompatibili con il tipo società.
Il comma 13 sostituisce l'articolo 135-novies del TUF in materia di rappresentanza in assemblea. Oltre a indicare direttamente che la delega di voto in assemblea può essere conferita con documento informatico, la novella autorizza le SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate e i soggetti extra UE che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio a conferire la rappresentanza in più assemblee, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2372, secondo comma, del codice civile. In merito osserva come tale disposizione sembri contraddire la norma di delega (nel dettaglio, l'articolo 31, comma 1, lettera l), della legge n. 88 del 2009), ai sensi della quale le norme di recepimento della direttiva SHRD, nel rivedere la disciplina della rappresentanza in assemblea dovrebbero, tra l'altro, confermare quanto previsto dall'articolo 2372, secondo, terzo e quarto comma, del codice civile. La Relazione illustrativa dello schema afferma, tuttavia, che con riferimento ai predetti soggetti, il suddetto criterio di delega può essere interpretato nel senso di dare preminenza all'esigenza di agevolare la partecipazione in assemblea degli investitori istituzionali italiani ed esteri in conformità alle prassi comunemente adottate a livello internazionale, piuttosto che ad esigenze di tutela non coerenti con le caratteristiche di soggetti professionali e altamente specializzati.
Con il comma 14 si intende parzialmente novellare l'articolo 135-decies del TUF, recante la disciplina del conflitto di interesse in assemblea del rappresentante dell'azionista e dei suoi sostituti.
Le modifiche proposte dal comma 15 all'articolo 135-undecies del TUF, che riguarda il rappresentante designato dalla società con azioni quotate, mirano soprattutto, alla lettera a), a rendere possibile il conferimento della delega al rappresentante designato anche nelle convocazioni successive alla prima, ove previste, e a vietare la possibilità di introdurre nello statuto il potere di delegare agli organi di amministrazione la scelta se designare o meno un rappresentante.
I commi 16 e 17 innovano la disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto. Con il comma 16 si precisa, all'articolo 136 del TUF, il quale elenca le definizioni, che la qualifica di «promotore di deleghe» spetti anche all'emittente, che può sollecitare dunque le deleghe. Le modifiche proposte dal comma 17 all'articolo 137 del TUF intendono invece estendere la disciplina sulle deleghe di voto, in particolare quella relativa al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto in assemblea, anche ai titolari di strumenti finanziari di società italiane che emettono strumenti diversi dalle azioni, ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati (italiani o UE).
Il comma 18 è volto a graduare maggiormente i poteri di vigilanza della Consob in materia di sollecitazione e raccolta di deleghe di voto. In particolare, oltre alle modifiche redazionali e di coordinamento con la disciplina correttiva proposta dallo schema in esame, si intende modificare sostanzialmente la lettera b) del comma 2 dell'articolo 144 del TUF.
Il comma 19 apporta modifiche formali all'articolo 146 del TUF, che disciplina le assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari diversi da azioni.
Il comma 20, modificando l'articolo 147-ter del TUF in materia di elezione e composizione dell'organo di amministrazione, intende specificare che il deposito delle liste presso l'emittente può essere fatto anche tramite un mezzo di comunicazione

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a distanza e nel rispetto dei requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società.
Il comma 21, apportando modifiche ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 154-ter del TUF, novella la disciplina dell'informativa relativa alle relazioni finanziarie della società. Le modifiche proposte, come rileva la Relazione illustrativa, tengono conto dei diversi modelli di amministrazione e controllo previsti dalla disciplina civilistica delle società ed appaiono in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2004/109/CE (cosiddetta Direttiva Transparency).
Il comma 22 inserisce un comma 3-bis nell'articolo 158 del TUF (che, nella sezione VI dedicata alla disciplina della revisione legale, si occupa dell'informativa precedente le proposte di aumento di capitale), al fine di specificare che le relazioni previste dalla legge nel caso di aumento di capitale da liberare in natura il regime di pubblicazione previsto sono messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea con pubblicazione sul sito Internet della società.
L'articolo 4, comma 1, abroga il secondo periodo dell'articolo 3, comma secondo, del regio decreto n. 239 del 1942, in materia di pegno sui titoli azionari, ai sensi del quale, di fronte alla società emittente, il pegno produce effetto solo dopo l'annotazione nel libro dei soci, in quanto la disposizione, di cui si propone l'abrogazione, secondo quanto precisa la Relazione illustrativa, appare in contrasto con l'articolo 2355 del codice civile, che consente l'esercizio dei diritti sociali anche da parte del giratario con clausola «in garanzia». In merito osserva che la legge di delega non contempla la possibilità di interventi sulla disciplina del pegno sui titoli azionari. Il comma 2 aggiunge un nuovo comma nell'articolo 4 della legge n. 1745 del 1962, al fine di disciplinare il momento in cui sorge il diritto alla percezione dei dividendi deliberati dall'assemblea di società con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati UE o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
L'articolo 5, per effetto della disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 27 del 2010 e tenuto conto delle modifiche proposte con lo schema in esame, abroga il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 5 novembre 1998, n. 437, recante il regolamento che disciplina i termini e le modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate.
L'articolo 6, comma 1, applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1o gennaio 2013, le modifiche recate dall'articolo 2, comma 7, dello schema di decreto, relativo alla legittimazione all'intervento in assemblea; e dall'articolo 3 in materia di convocazione dell'assemblea, diritto a partecipare alle assemblee ed esercizio del diritto del voto, nonché le modifiche alla disciplina delle assemblee delle società cooperative quotate; dall'articolo 4, comma 2, riguardanti il diritto alla percezione dei dividendi deliberati dall'assemblea di società con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati UE o nei sistemi multilaterali di negozi azione. Il comma 2 prescrive che le eventuali disposizioni di attuazione da emanarsi ai sensi dello schema di decreto siano adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», in attuazione della direttiva 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/CE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.
Atto n. 449.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

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Massimo POMPILI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) che ha delegato il Governo ad adottare - entro il 17 aprile 2012 - uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa. Tale direttiva è stata a sua volta successivamente modificata dalla direttiva n. 80 del 2010, limitatamente all'elenco dei prodotti della difesa menzionato nella richiamata direttiva n. 43 del 2009.
Il 29 settembre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora per la mancata attuazione rispettivamente della direttiva 2009/43/CE (procedura 2011/1072) e della direttiva 2010/80/UE (procedura 2011/1077).
Segnala, peraltro, che nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 marzo 2012 è stata pubblicata la direttiva 2012/10/UE della Commissione del 22 marzo 2012 che, analogamente alla direttiva n. 80 del 2010, modifica anch'essa la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa. Al riguardo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), espressamente richiamato dall'articolo 24 della legge comunitaria 2010 al fine di renderlo applicabile all'esercizio delle deleghe in essa contenute, appare opportuno verificare se lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire anche tale successivo atto normativo comunitario.
Con riferimento innanzitutto alla direttiva 2009/43/CE, questa è volta ad agevolare la circolazione dei prodotti destinati alla difesa, enumerati in un apposito allegato, nel mercato interno e ad accrescere al contempo la sicurezza degli approvvigionamenti transfrontalieri a beneficio delle forze armate e delle cooperazioni industriali europee. Il 3o considerando della direttiva rileva che «le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno della Comunità contengono disparità che possono impedire la circolazione di tali prodotti e che possono distorcere la concorrenza nel mercato interno ostacolando così l'innovazione, la cooperazione industriale e la competitività dell'industria della difesa nell'Unione europea».
Essa dispone, pertanto, la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure nazionali di rilascio delle licenze, per la realizzazione di un sistema più razionale di licenze globali e generali, al cui interno il rilascio delle licenze più vincolanti, ovvero delle licenze individuali, avrà carattere eccezionale. In particolare, la direttiva 2009/43/CE fissa il principio generale in base al quale il trasferimento di prodotti per la difesa fra Stati membri deve essere subordinato al rilascio di un'autorizzazione preventiva dello Stato membro da cui partono i prodotti - salvo i casi di fornitori o destinatari facenti parte di un organismo governativo o delle forze armate, di forniture effettuate dall'Unione europea, dalla NATO, dalla IAEA o da altre organizzazioni intergovernative -, autorizzazione accordata sotto forma di una licenza di trasferimento.
A tale riguardo, la direttiva individua tre tipi di licenze di trasferimento: generali (le licenze generali di trasferimento sono pubblicate dagli Stati membri e indirizzate a tutti i fornitori insediati sul loro territorio); globali (le licenze globali di trasferimento sono attribuite a singoli fornitori che ne fanno apposita richiesta); individuali, da accordare in via eccezionale, ognuna delle quali passibile di revoca o di sospensione per motivi di sicurezza o per il mancato rispetto delle condizioni per il rilascio.
Per quanto concerne i meccanismi di informazione, la direttiva istituisce un sistema di certificazione in grado di comprovare - per un massimo di cinque anni - l'affidabilità dell'impresa destinataria, in particolare in relazione alla sua capacità di rispettare le restrizioni all'esportazione dei prodotti per la difesa ricevuti da un

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altro Stato membro. Gli Stati membri a tal riguardo sono chiamati a designare le autorità competenti per la certificazione dei destinatari dei prodotti per la difesa stabiliti nel loro territorio che godono di licenze di trasferimento pubblicate da altri Stati membri.
A questo proposito segnala, sin da ora, che lo schema di decreto legislativo in esame, introducendo un articolo 7-bis nella legge n. 185/1990, individua - come prescritto all'articolo 9 della direttiva 2009/43 - nell'UAMA (Unità per le Autorizzazioni di materiali d'Armamento presso il Ministero degli Affari Esteri) l'autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni, certificazioni e gli altri adempimenti previsti dalla legge 185, con particolare riferimento ai controlli.
La norma comunitaria stabilisce, altresì, un generale principio di cooperazione e di scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, d'intesa con la Commissione. In particolare, sancisce, che i singoli Stati riconoscono i certificati rilasciati dagli altri Stati, pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei destinatari certificati, adottano le misure ritenute opportune - fino alla revoca del certificato - nei casi in cui riscontrano che i titolari del certificato non rispondono più ai criteri di affidabilità. Inoltre, in una logica di maggiore responsabilizzazione delle imprese, la direttiva pone a carico dei fornitori obblighi informativi nei confronti sia dei destinatari, cui devono essere comunicati i termini e le condizioni della licenza, sia degli Stati di origine dei prodotti, ai quali va comunicata l'intenzione di usare per la prima volta una licenza generale di trasferimento; essa impone, altresì, la tenuta di un registro dei trasferimenti, di cui determina il contenuto informativo minimo.
La direttiva, entrata in vigore il 30 giugno 2009, recava come termine ultimo per il recepimento da parte degli Stati membri la data del 30 giugno 2011.
L'attuale disciplina nazionale regolante i trasferimenti di materiali d'armamento trova riferimento esclusivamente in disposizioni nazionali ed in particolare nella legge 9 luglio 1990, n. 185, che individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di divieto ad esportare ed importare i materiali in questione ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore e fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme. Essa vieta l'autorizzazione ad effettuare le movimentazioni di prodotti per la difesa quando queste contrastino con il principio della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti per la difesa ovvero sussistono elementi per ritenere che il destinatario previsto utilizzi gli stessi prodotti a fini di aggressione contro un altro Paese.
Ne discende, tra l'altro, il divieto di autorizzazione delle operazioni in questione: quando il Paese destinatario è in stato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; nel caso sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando il governo di quel Paese sia responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando vi si destinino a bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa.
L'effettuazione delle operazioni relative ai prodotti per la difesa è, poi, consentita solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa. Tali operazioni possono avere come destinatari solo Governi esteri, organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano ovvero imprese estere autorizzate dai rispettivi Governi.

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La legge n. 185 del 1990 non opera alcuna distinzione tra i trasferimenti in ambito comunitario e quelli attuati nei confronti di Stati non appartenenti all'Unione europea. Da qui la necessità di operare le modifiche normative apportate dallo schema di decreto legislativo in esame e ciò in quanto la direttiva oggetto di recepimento prevede per i trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa, un'autorizzazione preventiva unica e regole unitarie per la disciplina dei trasferimenti, con l'intento di semplificare le procedure in una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese.
Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 9 articoli, di cui: i primi 6 novellano ciascuno un capo della legge n. 185 del 1990; l'articolo 7 novella l'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, concernente il Registro nazionale delle imprese che effettuano operazioni di import/export di materiali di armamento, richiamato dall'articolo 3 della legge n. 185 del 1990; gli articoli 8 e 9 dispongono in materia di neutralità finanziaria ed entrata in vigore.
Come precisato nella relazione illustrativa la necessità di intervenire in maniera sostanziale sulla richiamata legge n. 185 del 1990 va ravvisata nel fatto che tale normativa non prevede, allo stato, una disciplina specifica per i trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa, diversa da quella relativa ai trasferimenti nei confronti di paesi non appartenenti all'Unione europea, come invece richiesto dalla direttiva 2009/43/CE che prevede regole unitarie per i trasferimenti intracomunitari, con l'intento di semplificare le procedure in una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese.
Nello specifico, le modifiche alla legge n. 185 riguardano, sia la novella e la sostituzione di alcuni commi della legge, sia la sostituzione di un intero articolo (articolo 27 sulle transazioni bancarie), sia l'introduzione delle seguenti 15 nuove disposizioni:
articolo 01, contenente definizioni necessarie alla comprensione delle modifiche;
articoli 7-bis e 7-ter, concernenti le competenze dell'UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) del MAE e i poteri di indirizzo (MAE d'intesa con Difesa, Sviluppo economico e Ufficio competente della PCM);
articoli da 10-bis a 10-octies, all'interno di una nuova Sezione dedicata ai trasferimenti intracomunitari, in cui sono disciplinate: l'autorizzazione preventiva unica, che, rilasciata dal MAE, può assumere tre diverse forme (generale di trasferimento, che si traduce in un elenco di prodotti pubblicato da ciascuno Stato, che così autorizza direttamente i fornitori in esso stabiliti a effettuare trasferimenti di prodotti contemplati nell'elenco a una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro; globale di trasferimento, che ha durata triennale e viene concessa, su richiesta, al singolo fornitore per autorizzare i trasferimenti di specifici prodotti a favore di determinati destinatari autorizzati, situati in uno o più altri Stati membri; individuale di trasferimento, rilasciata, su richiesta, al singolo fornitore per autorizzare il trasferimento di una specifica quantità di determinati prodotti in una o più spedizioni); la certificazione, rilasciata dal MAE d'intesa con la Difesa, con la quale i destinatari stabiliti in ciascuno Stato membro che godono di licenze generali di trasferimento pubblicate da altri Stati membri sono riconosciuti affidabili, e quindi certificati, sulla base di precisi criteri, e possono ricevere prodotti da fornitori di altri Stati membri;
articolo 17-bis, introduttivo della tariffe poste a carico dei produttori per sostenere gli oneri connessi ad autorizzazioni, certificazioni e controlli;
articoli 20-bis e 20-ter, relativi all'attività di controllo e vigilanza - da parte dei Ministeri degli Affari esteri, della Difesa e degli altri organi preposti alla tutela della sicurezza - riferita sia alla fase preliminare che alla fase successiva all'esportazione dei materiali d'armamento;

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articolo 25-bis, recante sanzioni amministrativa per le inadempienze, come richiesto dalla delega;
articolo 27-bis, contenente obblighi di comunicazione a carico di istituti di credito e intermediari per il contrasto del terrorismo internazionale. Tale articolo introduce un nuovo meccanismo di controllo affidato al MEF insieme ad un nucleo della Guardia di Finanza sull'attività degli istituti di credito in merito al finanziamento delle operazioni disciplinate dalla legge 185, per finalità di contrasto al terrorismo per la mancata osservanza degli obblighi introdotti, nonché estende ai trasferimenti intracomunitari le fattispecie penali per esportazioni e transiti previsti nella medesima legge (artt. 23, 24, 25).

Con specifico riferimento alla nuova disciplina dei trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento, l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo inserisce nel testo la Sezione I, dedicata ai trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento, che consta dei nuovi articoli da 10-bis a 10-octies che costituiscono la trasposizione della già citata Direttiva 2009/43/CE.
I fornitori impegnati in tali trasferimenti intracomunitari utilizzeranno autorizzazioni di trasferimento di tipo generale, globale o individuale, mentre per la successiva eventuale esportazione verso destinatari residenti in Stati terzi potranno essere posti divieti o vincoli, e anche essere richieste garanzie sull'impiego dei materiali interessati. Non è invece sottoposta a vincoli o divieti l'esportazione di componenti di materiali di armamento o di parti di ricambio di essi, qualora sia stata fornita da parte del destinatario una dichiarazione attestante che essi sono integrati nei propri prodotti, salvo i casi in cui tali trasferimenti possano nuocere gravemente alla sicurezza nazionale.
Si richiede autorizzazione preventiva anche per le operazioni di intermediazione commerciale di materiali di armamento che riguardino soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 della legge 185 del 1990. È inoltre salvaguardata l'applicabilità delle norme che disciplinano il trasferimento di materiali di armamento classificati.
La lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 4 inserisce nel testo della legge 185 del 1990 la rubrica della Sezione II, riguardante le operazioni per i paesi non appartenenti all'Unione europea.
La lettera e) del comma 1 reca modifiche all'articolo 11 della legge 185 del 1990, concernente la domanda di autorizzazione, aggiungendo alle fattispecie per le quali essa è richiesta quelle dell'intermediazione, delle cessioni di licenza di produzione, delle delocalizzazioni produttive, dei trasferimenti immateriali di software e di tecnologia.
Viene poi aggiunto all'articolo 11 il comma 5-ter, in base al quale nei casi in cui la domanda di autorizzazione all'esportazione riguarda prodotti ricevuti da un altro Stato membro dell'Unione europea mediante autorizzazione di trasferimento, che siano anche soggetti a limitazioni all'esportazione, colui che presenta la domanda deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni, ottenendo anche, qualora previsto, il consenso dello Stato di origine dei prodotti.
La lettera f) del comma 1 apporta modifiche all'articolo 13 della legge 185 del 1990, allo scopo di specificare che mentre le operazioni di esportazione, importazione, transito, cessione delle licenze di produzione ed esportazione sono autorizzate congiuntamente dal Ministero degli Affari esteri e dall'Agenzia delle dogane - che fa capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze -; il rilascio delle licenze individuali per operazioni di intermediazione, delocalizzazione produttiva e trasferimenti immateriali di software e di tecnologia.
La lettera g) del comma 1 inserisce nel testo della legge 185 del 1990 la rubrica della Sezione III, riguardante le disposizioni comuni alle Sezioni I e II.
La lettera h) del comma 1 modifica l'articolo 15 della legge 185 del 1990,

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inserendo le fattispecie dei trasferimenti intracomunitari nella previgente disciplina della sospensione o revoca delle autorizzazioni, e parallelamente introducendo il comma 1-bis, allo scopo di recepire quanto contenuto nella Direttiva 2009/43/CE in ordine alla possibilità di sospendere l'autorizzazione generale anche per i trasferimenti intracomunitari, qualora un destinatario situato in un altro Stato membro non rispetti le condizioni che accompagnano l'autorizzazione generale; ovvero siano in gioco interessi fondamentali dello Stato nel campo della sicurezza o dell'ordine pubblico. In tali casi lo Stato interessato informa della sospensione - che può essere revocata al venir meno dei motivi della sua adozione - la Commissione e gli altri Stati membri.
Infine, la lettera i) del comma 1 modifica l'articolo 16 della legge 185 del 1990, mediante l'inserimento in esso del comma 2-bis: la nuova formulazione mira a sottoporre anche le operazioni di attraversamento del territorio nazionale di materiali di armamento, conseguenti a transazioni di imprese residenti in altri Stati membri dell'Unione europea, alle disposizioni pertinenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931) e del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 635/1940).

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.50.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati.
COM(2012)10 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).
COM(2012)11 final.

(Parere alla II Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Sandro GOZI (PD), relatore, ricorda che nella seduta dello scorso 4 aprile la XIV Commissione si è già espressa sulla proposta di regolamento con un parere motivato, ovvero contestando la non conformità dell'atto al principio di sussidiarietà.
In questa sede la Commissione è invece chiamata ad esprimersi, per il parere da rendere alla II Commissione Giustizia, sui profili di merito degli atti e richiama a tal fine i punti più innovativi recati dalla proposta di regolamento in esame, che disegna una nuova privacy europea, mentre la proposta di direttiva - sulla quale non si soffermerà - si concentra sui profili penali. La proposta di regolamento introduce una normativa uniforme e ambiziosa che sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri entro 36 mesi circa. Il regolamento sostituirà la direttiva 95/46/CE, direttiva «madre» in materia di privacy, e comporterà l'abrogazione di tutte le disposizioni nazionali con essa incompatibili.
Tra le innovazioni più rilevanti va innanzitutto richiamata l'introduzione esplicita del diritto all'oblio: ogni persona potrà, per motivi legittimi, chiedere la cancellazione dei propri dati in possesso di terzi. Questo accadrà, per esempio, on line, quando un utente farà eliminare definitivamente i propri dati in possesso di un social network o di un altro servizio

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web. Ricorda che attualmente gli operatori possono conservare i dati degli utenti anche dopo che questi abbiano chiesto di non essere più iscritti.
Un ulteriore istituto previsto è il diritto alla portabilità dei dati personali, ovvero gli utenti potranno esigere la esportabilità dei dati memorizzati e avranno diritto alla massima trasparenza e ad essere compiutamente informati su ogni trattamento dei loro dati, anche quando operato in complesse e articolate filiere di subappalto.
Il regolamento prevede poi una specifica disciplina per la protezione dei dati relativi a minori, ispirata al modello statunitense, particolarmente rigoroso a questo riguardo.
Saranno poi introdotte importanti misure che riguardano i titolari e i responsabili del trattamento dei dati. Innanzitutto, sarà fatto valere il principio della responsabilità nella rendicontazione, ovvero l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure e cautele a tutela della privacy in capo a chi tratta i dati, senza formalismi e badando alla sostanza. Dovranno essere costituite e conservate apposite documentazioni attestanti il modello organizzativo e di sicurezza in materia di privacy e saranno necessarie valutazioni di impatto sulla protezione dei dati personali in caso di trattamenti rischiosi.
Altra grande novità verrà dall'obbligo, per le imprese sopra i 250 dipendenti e per tutti gli enti pubblic, di dotarsi di un incaricato per la protezione dei dati.
Sarà inoltre istituito un Consiglio europeo per la protezione dei dati personali e sarà creato un sistema assai importante di sanzioni che potranno arrivare sino al 2 per cento del volume di affari annuo mondiale di un'impresa, in analogia con la disciplina antitrust.
Inoltre, l'obbligo di notifica alle autorità e ai diretti interessati di una violazione di dati personali - ad esempio un furto di dati - sarà esteso a tutti i titolari e non più solo ai fornitori di servizi di comunicazione.
Il regolamento introduce poi una severa disciplina, assai più rigorosa di quella già prevista dalla direttiva 2009/136/CE, in materia di consenso preventivo all'accettazione di cookies.
Un ultimo aspetto da sottolineare è l'introduzione di una disciplina assai più rigorosa dell'attuale circa il diritto di non essere sottoposti a profilazioni, tecnica largamente utilizzata nelle attività commerciali realizzate in via informatica e che rischia di incidere pesantemente sulla sfera giuridica dei soggetti interessati.
Conclude sottolineando il rilievo e la portata della proposta di regolamento illustrata, della quale ha richiamato gli aspetti di maggiore importanza.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 634 del 4 aprile 2012, a pagina 147, nel sommario, quindicesima riga, dopo le parole: «Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione», aggiungere le seguenti: « - Parere favorevole)».
A pagina 157, prima colonna, quindicesima riga, dopo le parole: «Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione», aggiungere le seguenti: « - Parere favorevole)».