CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 aprile 2012
636.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 2744 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente e relatore, osserva che alcune previsioni del provvedimento in esame appaiono suscettibili, in linea di principio, di determinare effetti finanziari che andrebbero valutati alla luce della specifica disciplina attuativa. Segnala, in particolare, il sostegno di Stato e regioni alle azioni di tutela delle varietà e razze locali, previsto dagli articoli 4 e 9; l'introduzione tra le finalità della legge quadro sulle aree protette della tutela e della valorizzazione della biodiversità agricola ai sensi dell'articolo 11; la promozione, da parte delle regioni, di materiale di propagazione autoctono di provenienza locale, prevista dall'articolo 12; la tutela e valorizzazione della biodiversità microbica prevista dall'articolo 13; la promozione di azioni positive specifiche di cui all'articolo 18. Sottolinea che alcune di tali previsioni, peraltro, non rinviano espressamente a successive norme di attuazione. Ritiene che andrebbe quindi chiarito a quali forme di sostegno e tutela si intenda fare riferimento e se le stesse implichino impegni di carattere finanziario. Fa presente che le norme prevedono, inoltre, una serie di adempimenti a carico del Ministero delle politiche agricole, delle regioni e degli enti regionali. Giudica opportuno acquisire elementi in ordine al possibile impatto amministrativo e finanziario di tali adempimenti, al fine di chiarire se possano essere effettivamente svolti nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente. Con riferimento, in particolare, al Comitato permanente per la biodiversità agraria, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ritiene necessario acquisire maggiori dettagli circa le modalità di composizione e di funzionamento dell'organismo. Analogamente, andrebbero chiarite le fonti di finanziamento e le modalità di funzionamento delle banche del germoplasma, che in base al testo devono concorrere alla rete di conservazione e di sicurezza. Con riferimento all'articolo 16 andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a chiarire se l'inclusione di interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura possa pregiudicare programmi già avviati a valere sulle risorse disponibili; e le modalità attuative della norma in base alla quale dovrebbero essere riservate al finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria quote da stabilire annualmente di risorse iscritte nel bilancio del Ministero delle politiche agricole. In particolare, ritiene che andrebbe dimostrata la sostenibilità di tali interventi nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri. Infine, ritiene che non vi siano rilievi da formulare in merito in merito all'istituzione della Giornata della biodiversità agraria e alla facoltà per lo Stato, le regioni e le province autonome di predisporre itinerari della biodiversità agraria. Ciò nel presupposto, su cui appare opportuno acquisire conferma dal Governo, che agli eventuali adempimenti si faccia fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 4, comma 3, ai fini dell'istituzione del Comitato permanente per la biodiversità agraria non è formulata in maniera pienamente conforme alla prassi vigente laddove fa riferimento agli «oneri aggiuntivi» anziché ai nuovi o maggiori oneri. Giudica, comunque, necessario che il Governo chiarisca se tale clausola sia idonea a garantire che dall'attuazione della disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Riguardo all'articolo 8, comma 1, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a quali disponibilità finanziarie previste in bilancio faccia riferimento la disposizione al fine di verificarne l'idoneità.
Segnala, da ultimo, che la Commissione ha testé trasmesso un ulteriore nuovo testo unificato, che tuttavia non sembra, a suo avviso, superare le criticità richiamate e dispone, inoltre, all'articolo 12-bis, la costituzione di un fondo per la tutela della biodiversità agraria, alimentato in sede di

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prima applicazione con risorse derivanti dai programmi di sviluppo rurale della programmazione 2007-2013.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, in considerazione delle osservazioni svolte dal relatore e della complessità del provvedimento, rileva l'opportunità di acquisire una relazione tecnica.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente e relatore, propone di richiedere la trasmissione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel termine di quindici giorni.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme.
Nuovo testo C. 4195.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), relatore, ritiene che il provvedimento in esame non presenti profili finanziari problematici, nel presupposto che le amministrazioni pubbliche, che intendano avvalersi della possibilità di organizzare le manifestazioni e le iniziative celebrative previste, vi provvedano nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, già previste a legislazione vigente.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), relatore, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali.
C. 3681 e abb.-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, rileva che il provvedimento in esame, recante il nuovo testo unificato della legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 22 marzo 2012. In quell'occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole formulando due condizioni, senza richiamare l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Evidenzia, quindi, che la IX Commissione, nella seduta del 28 marzo 2012, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e apportando una modifica al comma 1 dell'articolo 6 al fine di prevedere la previa intesa con la Conferenza unificata nella definizione dei progetti relativi alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. Al riguardo, osserva che la predetta modifica non appare comportare conseguenze di carattere finanziario e che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra, pertanto, presentare profili finanziari problematici. Passando all'esame delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, con riferimento agli emendamenti Borghesi 1.10, 5.10 e 5.11, evidenzia che gli stessi specificano che la gestione degli interporti è attribuita anche a soggetti imprenditoriali di diritto pubblico e che la relativa attività di gestione per i soggetti di diritto pubblico, costituisce una prestazione di servizi diretti a soddisfare interessi di carattere generale, soggetto al regime di

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diritto pubblico. Al riguardo, pur considerando che alcuni soggetti gestori sono già stati riconosciuti quali organismi di diritto pubblico, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti finanziari, anche di carattere indiretto, derivanti dalle proposte emendative. Con riferimento all'emendamento Velo 6.12, osserva che la proposta emendativa dispone che le risorse di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 244 del 1995, all'articolo 1 del decreto-legge n. 548 del 1996 e all'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 1997, già destinate attraverso apposite convenzioni alla realizzazione di infrastrutture interportuali ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 240 del 1990, siano riassegnate all'entrata per essere destinate al potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali, a condizione che le citate convenzioni risultino scadute al 31 dicembre 2012 e le predette risorse non siano state utilizzate alla medesima data. Al riguardo, premesso che le risorse in esame sono destinate alla realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali e di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, mediante la contrazione di mutui da parte del Ministero del tesoro, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità delle risorse indicate, alla possibilità di destinarle, nei termini indicati dalla proposta emendativa, al potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali e agli effetti di tale destinazione sui saldi di finanza pubblica. Relativamente all'articolo aggiuntivo Brugger 8.02, il quale prevede l'inserimento dei soggetti gestori dell'interporto di Trento fra coloro che hanno titolo a beneficiare delle provvidenze di cui alla legge n. 240 del 1990, recante interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità, osserva che l'articolo aggiuntivo non comporta di per sé lo stanziamento di risorse ulteriori rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla possibilità di destinare le somme di cui alla legge n. 240 del 1990 anche ai gestori dell'interporto di Trento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel confermare il parere favorevole sul testo del provvedimento, esprime parere contrario sull'emendamento 6.12 e sull'articolo aggiuntivo Brugger 8.02, mentre esprime nulla osta sugli emendamenti Borghesi 1.10, 5.10 e 5.11.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 3681 e abb.-A, recante legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 6.12 e sull'articolo aggiuntivo 8.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

Mario BACCINI (PdL) nell'annunciare la propria astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore, osserva come con il progetto di legge non si risolva

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il problema della non coincidenza tra gli interporti e il territorio comunale, con evidenti problematiche di tipo amministrativo e sotto il profilo della tutela dell'ambiente e del territorio.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011.
C. 5018 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra brevemente il contenuto del disegno di legge, osservando, per quanto attiene ai suoi profili finanziari, che l'articolo V del Protocollo aggiuntivo che si prevede di ratificare non sembra presentare aspetti critici, nel presupposto che le amministrazioni competenti possano far fronte agli adempimenti richiesti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Segnala, peraltro, che le modifiche previste dal Protocollo aggiuntivo sono volte a rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Italia e Singapore e ad agevolare l'uscita di tale ultimo Stato dalle black list italiane e, pertanto, potranno favorire l'emersione di base imponibile, con effetti di gettito complessivamente positivi.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, propone di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
Atto n. 444.

(Rilievi alle XII Commissione).
(Esame dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), relatore, fa presente che la relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo precisa che dall'applicazione delle norme non derivano oneri per la finanza pubblica, dal momento che esse riguardano aspetti specifici di natura tecnica e sono finalizzate a semplificare il contenuto delle disposizioni per gli operatori del settore. Segnala inoltre che le attività interessate dalle modifiche in esame vengono svolte

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con le risorse strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica, ritiene che non vi siano rilievi da formulare.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), relatore, propone di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.