CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 aprile 2012
634.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO ALL'11 APRILE 2012

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 aprile 2012. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE. - Interviene il Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 9.10.

Legge comunitaria 2012.
C. 4925 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
Doc. LXXXVII, n. 5.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Mario PESCANTE, presidente, ringrazia il Ministro per la Sua presenza, ricordando

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che il percorso delle precedenti leggi comunitarie è stato sinora poco fortunato; spesso si sono trasformate in veri e propri provvedimenti omnibus, nei quali sono state inserite disposizioni del tutto estranee al loro oggetto proprio. Auspica che l'iter del disegno di legge in esame sia meno accidentato e possa svolgersi nel clima di sereno confronto tra gruppi che caratterizza i lavori della XIV Commissione.

Sandro GOZI (PD), relatore sul disegno di Legge comunitaria 2012, evidenzia che il disegno di legge comunitaria 2012 trasmesso alla Camera dal Governo appare ben delimitato nel suo contenuto, in coerenza con le indicazioni della legge n. 11 del 2005. Infatti esso è composto da soli sette articoli (dei quali cinque riproducono le consuete disposizioni generali presenti in tutte le leggi comunitarie) e dai due allegati A (con una sola direttiva) e B (con sei direttive).
In particolare, il provvedimento reca, all'articolo 1, una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate negli allegati A e B alla legge comunitaria e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. All'articolo 2 sono dettati i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie; si tratta di princìpi e criteri in gran parte già contenuti, come rileva anche la relazione illustrativa, nelle precedenti leggi comunitarie. All'articolo 3 si prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria. L'articolo 4 detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria e l'articolo 5 conferisce una delega al Governo - da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento - per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie. All'articolo 6 viene stabilito uno specifico principio direttivo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE in materia di protezione internazionale e l'articolo 7 novella il decreto legislativo n. 109/92 allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. Segnala in proposito che nel testo la disposizione risulta volta a sanare la procedura di infrazione n. 2009/4853, che tuttavia risulta essere stata archiviata nel settembre 2011; occorrerebbe pertanto sul punto un chiarimento da parte del Governo.
Nell'allegato A (recepimento senza parere parlamentare, salvo in presenza di sanzioni penali) è compresa la sola direttiva 2011/85/UE, la quale definisce i requisiti per i quadri di bilancio nazionali, fissando le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.
Nell'allegato B (recepimento con parere parlamentare) sono invece comprese le seguenti direttive: la direttiva 2011/24/CE, la quale disciplina i diritti dei pazienti riguardo all'assistenza sanitaria transfrontaliera e il rimborso delle spese sostenute, al fine di garantire la libertà di scelta del paziente sul prestatore di assistenza sanitaria in Europa, sia per l'assistenza di base che per le cure ospedaliere; la direttiva 2011/51/UE, la quale, modificando la direttiva 2003/109/CE, estende il diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale (quali

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i rifugiati); la direttiva 2011/70/EURATOM, la quale stabilisce un quadro comunitario al fine di garantire una gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e che risulta già inclusa nell'Allegato B del disegno di legge comunitaria per il 2011; la direttiva 2011/77/UE, la quale estende da 50 a 70 anni la durata della protezione delle composizioni musicali con testo, a partire dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra l'autore del testo ovvero il compositore. Conseguentemente è estesa a 70 anni la tutela dei diritti connessi all'esecuzione del fonogramma, vale a dire i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori dello stessa, a partire dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico; la direttiva 2011/83/UE, la quale è volta a stabilire norme standard per gli aspetti comuni dei contratti a distanza e dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, distanziandosi dall'approccio di armonizzazione minima di cui alle precedenti direttive e consentendo, al contempo, agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali relative a taluni aspetti; la direttiva 2011/89/UE la quale modifica alcune direttive comunitarie relativamente alla vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.
Rispetto a questo impianto ritiene che la Commissione debba operare, nel corso dell'esame in sede referente, con riferimento in particolare a due profili: da un lato, acquisire dal Governo elementi di conoscenza di carattere generale rispetto al grado di conformità dell'ordinamento italiano a quello dell'Unione europea; dall'altro acquisire elementi di valutazione su specifici aspetti riguardanti le direttive ricomprese nel provvedimento, anche al fine di individuare, se del caso, specifici e più puntuali principi e criteri direttivi.
Con riferimento al primo aspetto, ricorda che la Commissione e il suo presidente hanno già assunto l'iniziativa di richiedere al Governo un quadro informativo completo delle procedure di infrazione che attualmente interessano l'Italia, in ottemperanza dell'obbligo previsto dalla legge n. 11 del 2005. Si tratta di un elemento che doveva essere già ricompreso nella relazione illustrativa al disegno di legge comunitaria, la quale, tuttavia, appare assai lacunosa al riguardo, limitandosi a fornire un elenco numerico delle procedure di infrazione, ripartite per tipologia (mancato recepimento, violazione del diritto dell'Unione) per amministrazione competente e per materia. Gli elementi di informazione da acquisire da parte del Governo dovrebbero peraltro ricomprendere anche le procedure di «pre-contenzioso» EU-Pilot, in considerazione del ruolo sempre più rilevante che questo meccanismo sta assumendo, come testimoniato dalle precedenti leggi comunitarie.
Sempre con riferimento ad una verifica del grado di adeguamento generale dell'ordinamento italiano a quello dell'Unione europea, ritiene opportuno cogliere l'occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria 2012 per affrontare il tema del c.d. «gold-plating», vale a dire la prassi ricorrente dell'adozione, in sede di recepimento, di norme più restrittive o comunque non richieste dalle direttive europee. Sul tema è intervenuta la ultima legge di stabilità (legge n. 183 del 2011, articolo 15), prevedendo un divieto di «gold-plating» per la futura attuazione del diritto comunitario. Rimangono però in piedi i profili problematici attinenti a tutto il diritto comunitario già recepito nell'ordinamento interno. Con riferimento al problema del «gold-plating», per così dire «pregresso» si potrebbe peraltro valutare l'opportunità di un intervento normativo: si potrebbe infatti pensare, nell'ottica di un miglioramento delle modalità di adeguamento dell'Italia al diritto dell'Unione, al conferimento al Governo di una delega ricognitiva dello stato di attuazione complessivo delle direttive comunitarie, al fine di eliminare dall'ordinamento le norme di recepimento maggiormente restrittive in modo non giustificato rispetto alla normativa dell'Unione, sul modello delle deleghe di riassetto normativo alle quali si è fatto ricorso in passato.

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Questa delega potrebbe essere innestata nell'articolo 5 che già prevede una delega al Governo per la redazione di testi unici e codici di settore nell'ambito del recepimento del diritto comunitario.
Per quanto concerne invece il secondo profilo, quello attinente alle specifiche direttive comprese nel provvedimento, valuta, riservandosi ulteriori approfondimenti, che tre questioni emergano come meritevoli di attenzione.
In primo luogo, l'inserimento nell'allegato A della direttiva 2011/85/CE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio, uno degli elementi portanti del nuovo patto di stabilità e crescita. Al riguardo, alcune considerazioni si impongono: innanzitutto, per il suo rilievo, la direttiva meriterebbe l'inclusione nell'allegato B. Al tempo stesso, però, occorre considerare che il legislatore dell'Unione europea sta tornando sul medesimo argomento con la proposta di regolamento recante disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei progetti di bilancio e per assicurare la correzione dei disavanzi eccessivi degli Stati membri nell'eurozona (COM(2011)821), che contiene, tra le altre cose, la previsione di un controllo preventivo sui progetti di bilancio da parte della Commissione europea (con tempi che, peraltro, male si intrecciano con quelli di esame parlamentare, in Italia, dei documenti di bilancio). Ancora, occorre tenere presente che molte delle disposizioni della direttiva risultano già recepite nell'ordinamento italiano con la legge n. 196/2009, di contabilità e finanza pubblica. La disposizione più significativa della direttiva che risulta non ancora attuata è quella che attiene l'istituzione di un'Autorità indipendente per il controllo dei bilanci e dell'andamento delle finanze pubbliche. Sul tema però interviene la riforma costituzionale in corso di approvazione dell'articolo 81 della Costituzione, prevedendo, per l'istituzione presso il Parlamento di tale autorità indipendente, la necessità di una legge a maggioranza qualificata. Potrebbe invece avvenire che, in attuazione della direttiva, l'Autorità venga istituita con un decreto legislativo, privo di parere parlamentare, senza ricorrere ad una legge a maggioranza qualificata. Si tratta di aspetti sui quali appare importante un chiarimento da parte del Governo, anche alla luce delle indicazioni che sul punto potranno giungere dalla Commissione bilancio, competente per materia.
In secondo luogo, merita un approfondimento la direttiva 2011/24/CE in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera. Anche su questo aspetto ritiene che la Commissione dovrà ascoltare attentamente le indicazione della Commissioni affari sociali. Ricorda che su questa direttiva la Commissione affari sociali e la XIV Commissione avevano approvato un documento durante l'esame in fase ascendente (10 marzo 2009) che, tra le altre cose, invitava a valutare l'impatto economico e finanziario che la proposta di direttiva poteva produrre sui sistemi sanitari nazionali e regionali, sulla loro programmazione e sulle modalità di accesso alle prestazioni. Al riguardo, andrebbe valutato l'inserimento di specifici principi e criteri direttivi al fine di prevedere che il Governo si avvalga delle opzioni che la direttiva consente di esercitare, ad esempio agli articoli 7 e 8, per circoscrivere l'applicazione delle norme sul rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera.
Infine, analoghe considerazioni valgono per la direttiva 2011/51/CE in materia di protezione internazionale: anche a questo proposito occorre valutare, anche al fine dell'introduzione di specifici principi e criteri direttivi, l'impatto, in termini di dotazioni strumentali e di eventuali oneri finanziari, del riconoscimento, peraltro del tutto condivisibile nel merito, del diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale.
Ciò premesso, si riserva, ed invita il Governo ed i colleghi a fare lo stesso, approfondimenti anche sulle altre direttive, al fine di valutare l'opportunità dell'inserimento di specifici e più puntuali principi e criteri direttivi.

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Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore per la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011, ricorda che - come già avvenuto, per la prima volta, lo scorso anno - la Commissione XIV è chiamata ad esaminare, insieme al disegno di legge comunitaria, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.
Ricorda che la Relazione deve contenere: a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento; b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione; c) la partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell'informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l'innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti; d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia; e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome; f) l'elenco e i motivi delle impugnazioni da parte del governo italiano di Decisioni dell'Unione europea.
Al riguardo, deve rilevare in via generale che, anche questo anno, come già avvenuto per la Relazione sull'anno 2010, rispetto al dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, la Relazione non pare fornire, nella maggior parte dei casi, riscontro puntuale del «seguito dato» ai «pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere» (co. 2 lettera e) ) e la stessa posizione italiana nel corso del negoziato non appare sempre emergere con chiarezza. E questo nonostante la risoluzione approvata dall'Assemblea al termine dell'esame della Relazione consuntiva 2010, nel gennaio 2012, avesse impegnato il Governo, tra le altre cose, a predisporre la relazione «secondo criteri più omogenei ed in forma più sintetica» e dando «adeguatamente e specificamente conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea».
Deve esprimere il proprio rammarico al riguardo, anche in considerazione dei temi importanti che sono stati affrontati dal Parlamento nel corso dell'esame in fase ascendente quali, solo per fare tre esempi, la proposta di direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia (poi divenuta la direttiva 2011/93/CE); la proposta di regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. Basilea 3); il Libro verde sulla modernizzazione della politica UE in materia di appalti pubblici.
Ciò premesso si soffermerà nella relazione sulla descrizione generale svolta dalla Relazione in merito alla posizione italiana sugli sviluppi generali dell'integrazione europea.

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Con riferimento alle questioni della governance economica, la Relazione riporta le seguenti posizioni del governo italiano:
nell'ambito dell'elaborazione del nuovo patto di stabilità e crescita (il c.d. «Six Pack») entrato in vigore nel novembre 2011 e dei negoziati sul nuovo Trattato per il rafforzamento della disciplina fiscale, il governo ha richiamato l'attenzione dei partner sull'esigenza di garantire l'equilibrio tra misure di disciplina di bilancio e misure di crescita economica, in particolare attraverso la compiuta realizzazione del mercato unico, perseguendo, inoltre, l'obiettivo di salvaguardare l'unitarietà del quadro istituzionale dell'Unione;
nell'ambito del negoziato sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, la Relazione, ricordato che l'Italia è attualmente il terzo contribuente netto al bilancio UE, con un saldo netto negativo di 4,5 miliardi e giudicato eccessivo tale squilibrio, rileva che le proposte della Commissione europea per il 2014-2020 non appaiono sufficienti ad assicurare un riequilibrio, per operare il quale sarebbe necessario intervenire sia sui meccanismi di allocazione delle risorse del prossimo quadro finanziario, sia migliorare le nostre capacità di spesa dei fondi comunitari. L'applicazione delle proposte della Commissione, al contrario, per quanto concerne le principali voci di spesa, comporterebbe un peggioramento del saldo netto negativo: nel settore della politica agricola, l'Italia si collocherebbe tra i paesi che perderebbero più fondi, per l'introduzione del criterio della superficie come riferimento della redistribuzione degli aiuti diretti; nel settore della politica di coesione i nuovi criteri di allocazione delle risorse per le regioni più svantaggiate (inclusa l'istituzione di una categoria di Regioni c.d. in transizione) rischiano di ridurre in maniera consistente i finanziamenti alle nostre regioni meridionali. Al riguardo, la Relazione segnala che il Governo ha svolto, in parallelo con l'avvio dell'attività negoziale, un'intensa azione diplomatica bilaterale di consultazione con vari Stati membri dell'Unione europea (tra questi, Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Polonia) mirata a sondare le rispettiva sensibilità. La Relazione ricorda anche che sul punto il Governo ha inteso coinvolgere il Parlamento e le regioni.

Con riferimento al processo di allargamento dell'Unione europea e alla politica estera e di sicurezza comune la relazione evidenzia le seguenti posizioni del Governo italiano:
sono state pienamente appoggiate le iniziative delle Presidenze di turno a favore dell'avanzamento del processo di integrazione europea dei Balcani occidentali e della Turchia;
in particolare, il Governo italiano si è adoperato a favore dell'avanzamento del cammino europeo della Serbia e del Montenegro, sostenendo anche un rafforzamento della «prospettiva europea» per il Kosovo e un riesame favorevole al riavvio dei negoziati di adesione con l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia. Con riferimento specifico alla Turchia, l'Italia ha ribadito il proprio impegno alla prospettiva europea di quel paese;
per quanto concerne l'avvio dell'operatività del Servizio europeo di azione esterna, il Ministero degli esteri ha concorso all'elaborazione delle linee guida in materia di cooperazione tra Ambasciate degli Stati membri e delegazioni UE negli Stati terzi; il Governo ha inoltre valorizzato le potenzialità dell'Istituto Universitario europeo di Firenze come possibile centro di alta formazione del Servizio;
in connessione con gli eventi della «primavera araba», l'Italia ha favorito l'istituzione di un Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Mediterraneo meridionale, contribuendo, in particolare, con il distacco dei propri funzionari al rafforzamento della delegazione UE a Tripoli (con un esperto incaricato di seguire la riforma del settore sicurezza);

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l'Italia ha partecipato alle missioni dell'Unione europea EUPM in Bosnia-Erzegovina; EUFOR Althea in Bosnia Erzegovina; EUFOR Libia; EUPOL Repubblica democratica del Congo; EUBAM Rafah al valico di Rafah tra Egitto e Striscia di Gaza; EUPOL Afghanistan; EUMM Georgia; EUNAVFOR Atalanta di contrasto alla pirateria; EUTM Somalia; EULEX Kosovo;
con riferimento allo sviluppo delle capacità militari dell'Unione, la Relazione segnala che il Governo, per il tramite del Ministero della difesa ha seguito le attività dell'Agenzia europea della difesa relativamente allo sviluppo della capacità di difesa nel settore di gestione delle crisi; promozione e rafforzamento della cooperazione europea in materia di armamenti; rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea; creazione di un mercato europeo dei materiali per la difesa; promozione delle attività di ricerca;
in materia di politica commerciale; l'Italia ha seguito con attenta partecipazione la definizione dei mandati negoziali per gli Accordi approfonditi di libero scambio con Tunisia, Marocco, Egitto e Giordania, nonché proseguito nella tradizione politica di pieno sostegno al Partenariato orientale.

Con riferimento agli ambiti della giustizia e degli affari interni, la Relazione si sofferma innanzitutto sulla riforma della «governance di Schengen». In particolare, viene ricordato l'impulso dato al processo di riforma con la lettera congiunta del 26 aprile 2011 del Presidente del Consiglio italiano e del Presidente della Repubblica francese al Presidente della Commissione europea e al Presidente del Consiglio europeo che tra i vari temi indicava anche quello del sistema Schengen. Al riguardo, ricorda che l'Italia ha sostenuto una linea di particolare cautela in forza della quale ogni iniziativa di eventuale riforma delle procedure del sistema Schengen, compresa la possibile reintroduzione dei controlli in ipotesi di extrema ratio avrebbe dovuto essere finalizzata al rafforzamento del principio cardine della libera circolazione. La Relazione affronta quindi il tema dell'immigrazione. In particolare ricorda che l'Italia si è impegnata per il rilancio delle politiche europee dell'immigrazione e dell'asilo, con specifica attenzione al tema del contrasto dell'immigrazione illegale nel quadrante geografico mediterraneo: a tale proposito richiama la lettera dell'11 febbraio 2011 del Ministro dell'interno alla Commissione e alla Presidenza di turno sull'emergenza venutasi a determinare in conseguenza degli eventi tunisini, contribuendo così a porre la questione dei flussi provenienti dal Nordafrica al centro del dibattito europeo. Ricorda anche il contributo italiano all'approvazione della riforma, da tempo in negoziato, del Regolamento dell'agenzia FRONTEX.

Isidoro GOTTARDO (PdL) segnala che nella mattinata odierna, presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali, è stato esaminato il disegno di legge comunitaria, e si è svolto un approfondito dibattito. In sede di definizione del parere ha personalmente insistito affinché fosse inserito tra le premesse un richiamo alla mancata approvazione al Senato, ad un anno dalla sua approvazione unanime alla Camera, del provvedimento di riforma della legge n. 11 del 2005. Si tratta di un ritardo che, a suo avviso, crea grave pregiudizio alla piena e completa attuazione delle procedure di adeguamento al Trattato di Lisbona, anche con riferimento al ruolo delle autonomie regionali.
Ricorda inoltre che anche il disegno di legge comunitaria per il 2011, approvato nel gennaio di quest'anno dalla Camera, è ancora all'esame del Senato; la lentezza dell'iter ritarda, tra l'altro, l'attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in quanto l'adozione della delega ivi recata era prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Mario PESCANTE, presidente, segnala, con riferimento al progetto di riforma della legge n. 11 del 2005, che uno degli aspetti più dibattuti in sede di esame al Senato sembrerebbe essere quello relativo

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ai contenuti dei due strumenti legislativi individuati dall'articolo 28, la legge di delegazione europea e la legge europea. L'ipotesi sarebbe quella di trasferire dalla legge europea alla legge di delegazione le disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di sentenze.

Enzo MOAVERO MILANESI, Ministro per gli affari europei, richiama il percorso del progetto di riforma della legge n. 11 del 2005 al Senato, oggetto di una serie di emendamenti tra loro contrastanti. Si è successivamente lavorato, con la partecipazione del Governo, in sede di comitato ristretto, e si è finalmente pervenuti a soluzioni condivise. Alla ripresa dei lavori dopo le festività pasquali si dovrebbero quindi concludere i lavori del comitato ristretto e pervenire, in tempi rapidi, alla conclusione dell'iter in Commissione. Segnala al riguardo che l'impianto del provvedimento, così come approvato dalla Camera, sarebbe ampiamente rispettato.
In particolare, le modifiche previste riguardano alcuni aggiustamenti e semplificazioni con riferimento alle strutture amministrative - cita, a titolo di esempio, la previsione di sopprimere l'articolo riguardante il Comitato interministeriale per gli affari europei, inserendone i contenuti, in forma semplificata e con meno dettagli, nell'articolo riguardante il Dipartimento per le politiche europee.
Anche con riferimento agli strumenti legislativi le modifiche che dovrebbero essere approvate manterrebbero l'impostazione attuale, limitandosi ad apportare alcune specificazioni. Cita in proposito la possibilità di presentare più di una legge di delegazione, ove ciò si rendesse necessario per il subentrare di nuove direttive nel corso dell'anno. Si tratta di una misura di flessibilità, volta a non appesantire il percorso di una legge di delegazione in una fase già avanzata dell'iter.
Si è cercato inoltre di evitare che l'aggiunta in corso di esame nella legge europea di norme che fanno riferimento a sentenze della Corte di giustizia possa divenire oggetto di disposizioni di portata molto più vasta rispetto ai contenuti della sentenza medesima; si tratterebbe cioè di prevedere una precisazione della portata dell'intervento normativo, al fine di mantenere gli strumenti legislativi previsti dalla nuova legge nei limiti della loro funzione propria.
Con riferimento quindi al disegno di legge comunitaria per il 2011, segnala che, sulla base delle informazioni in suo possesso, il termine per la presentazione di emendamenti presso la 14a Commissione del Senato dovrebbe essere fissato entro la fine del mese di aprile.
Passando infine al disegno di legge comunitaria per il 2012, presentato alla Camera all'inizio del corrente anno, come previsto dalla legge, auspica che anche il suo esame possa avvenire in tempi fisiologici, al fine di recuperare gli storici ritardi registrati negli anni passati. Osserva in proposito che tutte le direttive richiamate dal provvedimento hanno un termine di recepimento che scade oltre il 31 dicembre 2012, sebbene alcune siano in scadenza già nel gennaio 2013, ciò che impone comunque un iter rapido. In questa prospettiva il provvedimento è stato presentato alle Camera in forma snella, integrabile con ulteriori elementi che dovessero pervenire, in corso di esame, dall'Unione europea. Auspica pertanto - fatta salva l'opportunità di inserimenti volti ad un migliore recepimento delle direttive contenute nel disegno di legge - che il provvedimento non subisca innesti non strettamente indispensabili.
Conferma quindi la propria piena disponibilità e partecipazione ai lavori della Commissione, in un percorso che spera possa essere il più possibile condiviso.

Mario PESCANTE, presidente, ringrazia nuovamente il Ministro per la Sua presenza e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 aprile 2012. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.35.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
Testo unificato C. 278 e abb./A.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
Nuovo testo C. 124 e abb./A.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Castiello, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 124, C. 859, C. 937 e C. 3010, introduce norme, a carattere sperimentale e per il solo biennio 2012-2013, volte a favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Fa presente che su un precedente testo unificato delle proposte di legge in esame la XIV Commissione si è già espressa, con parere favorevole, il 1o febbraio 2012. Il testo, successivamente passato all'esame dell'Assemblea, è stato da questa rinviato in XI Commissione il 29 febbraio 2012.
Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto di 7 commi.
Il comma 1 prevede, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, agevolazioni per l'inserimento lavorativo dei detenuti, disponendo che gli sgravi contributivi previsti a favore delle cooperative sociali dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991 (consistenti nella riduzione, in una misura fissata ogni due anni con decreto interministeriale, delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, fino a sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione) siano applicati per un ulteriore periodo di 12 successivi alla cessazione dello stato di detenzione (a prescindere che nel corso della detenzione il detenuto abbia beneficiato o meno delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno del carcere, ai sensi degli articoli 21 e 47 e ss. della legge 354/1975).
Il comma 2 prevede, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, il riconoscimento di un credito d'imposta mensile nella misura massima di 700 euro a favore delle cooperative sociali e delle imprese che assumono (con contratto a tempo indeterminato e per un periodo

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minimo di 30 giorni) lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari o ammessi al lavoro esterno.
Con specifico riferimento a tali disposizioni, occorre valutare se le stesse siano riconducibili alle fattispecie per le quali il regolamento (CE) n. 800/2008 consente, in presenza di aiuti di Stato finalizzati all'inserimento di lavoratori svantaggiati, di derogare all'obbligo di notifica dell'aiuto alla Commissione, ovvero si debba subordinare la disposizione alla notifica e all'autorizzazione della Commissione europea. In proposito, si ricorda che il regolamento (CE) n. 800/2008 consente di derogare alla notifica dell'aiuto nel caso l'intensità dell'aiuto non superi, su base annuale, il cinquanta per cento dei costi salariali per un periodo massimo di 12 mesi (estensibile a 24 mesi per lavoratori particolarmente svantaggiati) e nel caso in cui l'assunzione non comporti un aumento netto della media dei lavoratori dell'impresa. Ricorda che nel parere approvato il 1o febbraio 2012 sul precedente testo unificato la XIV Commissione aveva rilevato che le disposizioni in materia di credito d'imposta troveranno applicazione in coerenza con il regolamento (CE) n. 800/2008.
Il comma 3 dispone che con decreto interministeriale (lavoro e politiche sociali, giustizia, economia e finanze), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, vengano definite le modalità e le condizioni per la fruizione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonché le misure idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato al comma 5 (3 milioni di euro annui per il 2012 e il 2013, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione).
Il comma 4 prevede che, al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di avvio di imprese, di formazione professionale e di tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti. Il Ministro della giustizia trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere, redatta su iniziativa del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con la quale è dato conto dei progetti sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio realizzati.
Per quanto riguarda il sostegno dell'UE alle iniziative mirate alla riabilitazione e al reinserimento professionale dei detenuti, il Libro verde sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione (COM(2011)327), presentato dalla Commissione europea il 14 giugno scorso ricorda: l'iniziativa comunitaria EQUAL, che, tra il 2000 e il 2008, ha permesso il cofinanziamento in tutti gli Stati membri di azioni volte a rafforzare l'occupabilità degli ex detenuti; la creazione di una rete di apprendimento per il reinserimento degli ex detenuti, che riunisce 11 Stati membri, tra cui l'Italia, con finanziamenti previsti fino al 2012; i Fondi Strutturali destinati a vari programmi per fornire possibilità di formazione professionale nei penitenziari (si tratta, in particolare, di investimenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)). Per quanto riguarda il Fondo sociale europeo, il Libro verde sottolinea che esso contribuisce al reinserimento sociale e professionale degli ex detenuti, in considerazione del fatto che l'elemento più importante per ridurre la recidiva è che il detenuto possa avere un lavoro al momento della scarcerazione. Nel periodo 2007-2013 10 miliardi di euro sono destinati ad azioni che promuovono il reinserimento sociale dei gruppi più svantaggiati, compresi i detenuti.
Segnala infine che, nella risoluzione sulle condizioni detentive nell'UE approvata il 15 dicembre 2011, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle carceri, a tutelare i diritti dei detenuti, a riabilitare e preparare con successo i detenuti per il rilascio e l'integrazione sociale.

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Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 aprile 2012. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.
Atto n. 445.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 marzo 2012.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo.

Paolo GUZZANTI (PT) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 4 aprile 2012. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.50.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati.
COM(2012)10 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).
COM(2012)11 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Parere motivato).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Sandro GOZI (PD), relatore, si sofferma unicamente sulla proposta di regolamento concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (COM(2012)11 final), rispetto alla quale formula una proposta di documento che reca un parere motivato (vedi allegato), che illustra nel dettaglio.

Mario PESCANTE, presidente, osserva che, sul medesimo atto, hanno espresso un parere motivato anche Francia, Germania, Belgio e Svezia.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide la proposta di documento formulata dal relatore, nella convinzione che la materia affrontata, oggetto di disciplina costituzionale, sia di grande delicatezza e che su di essa il Parlamento nazionale debba poter

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decidere con maggiore libertà rispetto alle prescrizioni del regolamento dell'Unione europea in oggetto. Il gruppo del PdL voterà pertanto a favore della proposta formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo.

Paolo GUZZANTI (PT) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento recante un parere motivato formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.