CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 marzo 2012
629.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 7 marzo 2012.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nella seduta del 7 marzo scorso la Commissione ha deliberato di adottare il testo del Comitato ristretto quale testo base per il seguito dell'esame; in quella seduta, era stata altresì segnalata l'opportunità di un dibattito con il Governo, al fine di acquisirne le valutazioni. Ricorda inoltre che, come convenuto dall'Ufficio di Presidenza,

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integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato chiesto il rinvio della calendarizzazione in Assemblea dell'esame delle proposte di legge, già previsto per il 26 marzo, per poter disporre di un più ampio margine di tempo per l'affinamento del testo; conseguentemente, è stato rinviato il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per il 15 marzo.
Nel ricordare che il relatore ha nel frattempo avviato un primo approfondimento informale con il Governo e nel ringraziarlo per la serietà del suo impegno istruttorio, invita il sottosegretario Braga ad intervenire.

Il sottosegretario Franco BRAGA osserva preliminarmente che il Ministero condivide l'obiettivo di una legge in materia, ritenendolo assolutamente meritevole di attenzione e in linea con gli orientamenti internazionale e governativo in materia di tutela delle risorse viventi. In particolare, esprime apprezzamento per l'iniziativa dei diversi gruppi parlamentari, indirizzata a dare attuazione al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche attraverso la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Rileva oltretutto coerenza tra finalità e principi delle proposte di legge con gli obiettivi delle linee guida del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, approvato nel febbraio 2008.
Rappresenta tuttavia alla valutazione della Commissione l'opportunità che nel corso del dibattito parlamentare siano alcuni aspetti al fine di migliorare azioni e strumenti previsti dalla normativa in esame. In particolare, a giudizio del Ministero, andrebbero riconsiderati gli aspetti di seguito indicati.
Innanzitutto, occorre assicurare il raccordo del testo in esame con i principi e gli obiettivi della Convenzione di Rio de Janeiro del 1992, in materia di tutela della biodiversità e sviluppo sostenibile; ciò anche perché il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura del 2001 rappresenta una scaturigine della Convenzione di Rio.
Andrebbero poi espunte le previsioni in materia di tutela della biodiversità forestale in quanto l'attuale disciplina normativa di cui al decreto legislativo n. 227 del 2001 rappresenta un quadro di riferimento efficace e in linea con gli obiettivi di tutela internazionale anche sotto il profilo organizzatorio.
Pur essendo degna della necessaria salvaguardia, sembra meritevole di riconsiderazione la problematica della tutela della biodiversità microbica. A tale riguardo, si suggerisce che la materia potrebbe essere oggetto di un apposito, autonomo provvedimento legislativo.
Andrebbe inoltre chiarita - relativamente alla tutela delle risorse genetiche autoctone - la portata della terminologia «regionale». Più coerentemente con la normativa internazionale andrebbe utilizzata la terminologia «locale».
Andrebbe riconsiderata la procedura finalizzata all'individuazione delle risorse genetiche con riferimento a quelle «a rischio di estinzione». A tale riguardo, in coerenza con la normativa internazionale, sarebbe opportuno limitare l'intervento legislativo alle «risorse a rischio di estinzione» e a quelle a rischio di «grave erosione genetica», eliminando, in relazione con quanto detto a proposito della coerenza tra conservazione delle risorse e sviluppo sostenibile, il termine troppo ampio e ambiguo di «risorsa in erosione».
Sempre relativamente alla procedura, l'individuazione delle risorse oggetto di tutela dovrebbe essere rimessa esclusivamente alle autorità pubbliche, limitando il potere di intervento dei portatori di interesse diffusi e collettivi ad una azione di proposta e di stimolo.
Andrebbe quindi snellita la procedura relativa all'iscrizione nell'anagrafe della biodiversità agraria sia con riferimento ai rapporti tra anagrafe unica e repertori regionali sia in relazione alle modalità di iscrizione della risorsa da tutelare.
Circa le iniziative a salvaguardia delle risorse oggetto di tutela, sarebbe opportuno snellire le disposizioni che prevedono

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la conferenza nazionale e la giornata sulla biodiversità agraria e quelle in materia di itinerari.
Perplessità suscita la previsione di un ulteriore contrassegno in materia di prodotti biologici derivati da risorse genetiche oggetto di tutela, in quanto la disposizione sembra contrastare con l'ordinamento comunitario in materia di marchi e contrassegni di prodotti già soggetti a tutela europea.
Andrebbe infine riconsiderata - alla luce delle precedenti valutazioni - la formulazione dell'articolo 21 in materia di azioni positive.

Paolo RUSSO, presidente, premesso che il Governo propone alcune significative modifiche al testo, ritiene che la Commissione - ferma restando l'autonomia delle sue valutazioni di merito, in un rapporto di dialogo con il Governo - dovrebbe a questo punto decidere su come procedere nel seguito dell'esame.
A suo giudizio, sarebbe opportuno proseguire l'esame dell'articolato nuovamente in sede di Comitato ristretto, dando mandato al relatore di elaborare proposte di sintesi sulla base delle sollecitazioni del Governo e di quelle dei gruppi, considerato che gli stessi nel frattempo hanno già avviato la predisposizione di emendamenti. Propone inoltre che il Comitato inizi al più presto a lavorare, così che la commissione possa concludere l'esame per la metà di aprile.

Giuseppina SERVODIO (PD) manifesta apprezzamento per l'intervento del Sottosegretario Braga, che ha condiviso l'iniziativa della Commissione e ha formulato alcune proposte di merito interessanti, peraltro in linea con emendamenti che il suo gruppo sta predisponendo.
Premesso che la sua parte politica vuole una legge utile e in armonia con le convenzioni internazionali, ritiene che si possa lavorare per recepire osservazioni formulate con spirito costruttivo. Quanto al metodo, condivide il percorso proposto dal Presidente.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) condivide la proposta sul seguito dei lavori formulata dal Presidente, riservandosi un più approfondito esame delle osservazioni del Governo.

Corrado CALLEGARI (LNP) ringrazia il Sottosegretario per le osservazioni costruttive che ha illustrato e concorda con le proposte del Presidente circa l'organizzazione dei lavori.
Per quanto riguarda il tema della biodiversità forestale, chiede al Governo di fornire informazioni circa l'attuazione della direttiva n. 1999/105/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, e circa i centri per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.

Il sottosegretario Franco BRAGA si riserva di fornire in tempi brevi le informazioni richieste dal deputato Callegari.

Viviana BECCALOSSI (PdL), nel ringraziare il Governo per aver formulato suggerimenti che possono essere accolti positivamente nonché il relatore per il lavoro istruttorio che sta svolgendo, condivide la proposta del Presidente sul seguito dei lavori.

Giuseppe NARO (UdCpTP) concorda sull'ipotesi di articolazione dei lavori proposta dal Presidente.

Marcello DI CATERINA (PdL), relatore, si associa alla proposta del Presidente.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto per l'ulteriore seguito dell'esame.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nel corso dell'esame era già stato istituito un Comitato ristretto, la cui composizione si intende confermata, salvo diverse comunicazioni dei gruppi. Fa quindi presente che, ove l'andamento dei lavori dell'Assemblea lo consentisse, il Comitato ristretto potrebbe riunirsi domattina.

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La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza.
C. 4676 Sen. Divina e Pittoni, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviata nella seduta del 7 marzo 2012.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nella seduta del 7 marzo scorso la Commissione aveva concordato di svolgere un breve ciclo di audizioni. La Commissione ha pertanto proceduto all'audizione informale dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste e di protezione degli animali, il 15 marzo, e dell'Associazione cacciatori trentini e della Provincia autonoma di Trento, il 21 marzo.
Avverte quindi che il relatore non potrà essere oggi presente.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

RISOLUZIONI

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 12.35.

7-00812 Paolo Russo: Iniziative da assumere in sede europea per il sistema agricolo italiano, con particolare riferimento ai temi delle risorse per il settore e dell'accesso al credito.
(Discussione e conclusione - Approvazione della risoluzione n. 8-00168).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Paolo RUSSO, presidente, illustra la risoluzione all'ordine del giorno, sottolineando che la stessa trae le mosse dalle preoccupazioni suscitate dalle stime sull'impatto sul sistema agricolo italiano di alcune riforme in corso in sede europea, oltre che in sede nazionale. Ricorda in particolare gli elementi emersi nel corso dell'audizione informale dei rappresentanti dell'Assopopolari e della Federcasse sugli effetti della disciplina stabilita dall'accordo «Basilea 3» sul credito alle imprese agricole.
Ricorda quindi che il collega Callegari ha presentato una risoluzione «parallela», ma tuttavia orientata esclusivamente sul tema della politica agricola comune. Tale questione potrà essere esaminata in altra sede, considerato anche che sull'argomento la Commissione ha programmato di procedere all'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni.

Giuseppina SERVODIO (PD) manifesta apprezzamento per la risoluzione, ma suggerisce di rafforzare l'impegno per il Governo, sulla base di quanto indicato nelle premesse e individuando obiettivi da raggiungere in positivo, invece che solo per non determinare ulteriori effetti depressivi per il sistema agricolo.

Paolo RUSSO, presidente, condivide la proposta del deputato Servodio, ritenendo che il dispositivo si potrebbe riformulare facendo riferimento al rilancio del settore.

Teresio DELFINO (UdCpTP) propone di riformulare l'ultima parte del dispositivo

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nel modo seguente: «sviluppare politiche di rilancio per il sistema agricolo italiano».

Paolo RUSSO, presidente, accoglie la proposta di riformulazione, avvertendo che la risoluzione riformulata assume il numero 8-00168 (vedi allegato).

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime parere favorevole sulla risoluzione come riformulata.

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00168.

7-00823 Paolo Russo: Sulla liquidazione della Società Buonitalia Spa.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Paolo RUSSO, presidente, dopo aver dato conto della risoluzione, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 12.45.

Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
C. 3869 Rosato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 15 marzo scorso la Commissione ha deliberato un conflitto di competenza per chiedere che la proposta di legge, assegnata alla VIII Commissione (Ambiente), in sede referente, fosse attribuita alla competenza congiunta delle Commissioni Ambiente e Agricoltura. Dà quindi lettura della lettera inviata in merito a tale conflitto dal Presidente della Camera:

«Onorevole Presidente,
ho ricevuto la Sua lettera del 21 marzo scorso, con la quale mi ha comunicato che la Commissione da Lei presieduta, nella seduta del 15 marzo, ha sollevato un conflitto di competenza per chiedere l'assegnazione alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura), in sede referente, della proposta di legge Rosato n. 3869, recante «Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco», attualmente assegnata in sede primaria alla VIII Commissione.
Al riguardo, ho attentamente considerato le considerazioni svolte nella Sua lettera. Rilevo peraltro che la proposta di legge interviene nella materia «protezione dei boschi e delle foreste», che la circolare n. 3 del 16 ottobre 1996 sugli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti attribuisce espressamente alla VIII Commissione. La riorganizzazione delle competenze in materia di incendi boschivi, che costituisce l'oggetto principale della proposta, rientra quindi in via esclusiva nell'ambito delle attribuzioni della predetta Commissione, qualunque sia il soggetto cui le competenze fanno capo, anche quando - come nel caso del Corpo forestale dello Stato - la disciplina dell'organizzazione e delle risorse proprie di tale soggetto spetti a un'altra Commissione. D'altronde, la riorganizzazione coinvolge, e in misura più significativa, anche il Dipartimento della protezione civile e il Corpo nazionale dei

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vigili del fuoco la cui disciplina esula del tutto dalle competenze della Commissione da Lei presieduta.
Per tali ragioni non posso che confermare l'assegnazione della proposta di legge n. 3869, in sede referente, alla VIII Commissione. Tuttavia, deve considerarsi che la disciplina proposta, in particolare laddove prevede il trasferimento di risorse umane e strumentali dal Corpo forestale al Corpo dei vigili del fuoco, implica conseguenze molto rilevanti sull'organizzazione e sulla funzionalità del primo di tali Corpi. Dispongo, pertanto, che il parere della Commissione da Lei presieduta sulla proposta di legge in oggetto sia acquisito ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento.

Con i migliori saluti.

FIRMATO: Gianfranco FINI».

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'indennità giornaliera durante il congedo di maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
Testo unificato C. 2618 e abbinate.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge, trasmesso dalla XI Commissione.

Sandro BRANDOLINI (PD), relatore, rileva che il testo elaborato dalla Commissione Lavoro affonda le sue ragioni nello storico ritardo dell'Italia nei tassi di occupazione femminile e nei profondi cambiamenti economici e sociali che negli ultimi decenni hanno attraversato il Paese, con la conseguente necessità di rivedere le modalità di assistenza dei figli da parte di entrambi i genitori al fine di condividere le responsabilità genitoriali.
Il provvedimento si compone di 4 articoli.
L'articolo 1 introduce l'articolo 17-bis al decreto legislativo n. 151 del 2001, regolando la possibilità di partecipare a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera da parte delle lavoratrici in congedo di maternità. La partecipazione è subordinata alla presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro. Parimenti, viene assicurata alla lavoratrice in stato di gravidanza, interessata da un provvedimento di interdizione, la conservazione del diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive ovvero, laddove si tratti di concorsi, di corsi e di procedure delle amministrazioni pubbliche, l'ammissione a una seconda sessione previo accantonamento dei posti necessari.
L'articolo 2 interviene sui congedi di maternità e paternità.
Il comma 1 regola l'assunzione di personale a tempo determinato o temporaneo in sostituzione del lavoratore o della lavoratrice in congedo, stabilendo che al fine di consentire il miglior reinserimento nell'attività lavorativa, le ragioni sostitutive possono sussistere anche per il mese successivo alla data di rientro della lavoratrice o del lavoratore sostituito, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
Il comma 2 prevede che il congedo di paternità, spettante nel caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, sia riconosciuto al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista, fattispecie non presa in considerazione in precedenza. Tale norma è l'unica presente nel provvedimento di precipuo interesse della Commissione Agricoltura.
I commi da 3 a 6 prevedono una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo finalizzato a introdurre nell'ordinamento

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il congedo di paternità obbligatorio, per un periodo continuativo non inferiore a tre giorni, da riconoscere al padre lavoratore entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.
L'articolo 3 modifica l'articolo 32 del decreto legislativo in materia di congedi parentali. In particolare, si prevede che, previo accordo con il datore di lavoro, il congedo parentale, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria, con un preavviso di almeno trenta giorni; inoltre, fermi restando i limiti complessivi previsti, i genitori possono usufruire, nei primi tre anni di vita del figlio, di congedi parentali orizzontali fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore.
L'articolo 4 infine modifica l'articolo 54 del decreto legislativo, al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori in congedo contro il licenziamento illegittimo.
Per quanto esposto, e data il ristretto ambito di competenza della Commissione Agricoltura, ritiene di poter proporre l'espressione di un parere favorevole.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), premesso che la genitorialità è un impegno da condividere da parte di entrambi i genitori, chiede di conoscere se dalle misure a favore della paternità del genitore deriva una riduzione dei benefici per la madre.

Sandro BRANDOLINI (PD) fa presente che le misure per la paternità, e in particolare il congedo obbligatorio di tre giorni, sono aggiuntive rispetto ai congedi già previsti.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) osserva che la misura si qualifica come senz'altro positiva. Ricorda inoltre, trattandosi proprio della medesima materia, di aver presentato una proposta di legge in materia di congedo non retribuito, per estenderlo fino ai dieci anni di età del bambino.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che il testo, all'articolo 2, demanda ad un decreto legislativo la predisposizione delle norme di dettaglio, cioè stabilisce una delega a favore del Governo.

Sandro BRANDOLINI (PD) precisa che la delega di cui all'articolo 2 riguarda il congedo parentale obbligatorio per il padre di tre giorni, materia non di competenza della Commissione. Inoltre, con riferimento a quanto osservato dalla collega De Camillis, fa presente che sarebbe preferibile prevedere una estensione della norma sul congedo non retribuito anche ad altri casi in cui ricorrono gravi motivazioni.

Susanna CENNI (PD) osserva che, seppure si debba esprimere un parere favorevole, rappresentando la norma un piccolo passo avanti, l'Italia rimane indietro di anni-luce da altri paesi europei in cui il congedo di paternità è una cosa seria. Non è un caso che l'Italia ha il record della denatalità.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritiene che l'Italia sia proprio uno strano paese, che vuol essere liberale, ma seguita a dettare un eccesso di norme e a prevedere obblighi di legge su ogni aspetto della vita sociale.
Pertanto, pur non essendo contrario al testo in esame, deve ricordare che la vigente normativa sui congedi parentali già consente ampie facoltà ai padri. Auspica pertanto che non si stabiliscano obblighi, ma la possibilità di usufruire di congedi, affinché la paternità diventi responsabile per scelta e non per obbligo.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) preannuncia che voterà a favore della proposta di parere favorevole, osservando che il testo in esame è frutto del lavoro di tutti i gruppi parlamentari.

Sandro BRANDOLINI (PD), nel ribadire la sua proposta di parere favorevole, coglie l'occasione della presenza del Governo per esprimere preoccupazione per il contenuto della proposta di legge C. 4859, in materia di previdenza agricola, in corso di esame presso la Commissione Lavoro,

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che prevede che gli adempimenti contributivi delle aziende agricole siano effettuati mensilmente, ciò che costituirebbe un rilevante aggravio burocratico e di costi, non sopportabile per le imprese agricole. Invita pertanto la Commissione e il Governo a seguire con attenzione l'iter della proposta, sottolineando che il ruolo della Commissione non dovrebbe esaurirsi nell'espressione di un semplice parere.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge, trasmesso dalla XII Commissione.

Antonio CUOMO (PD), relatore, ricorda che il testo è stato licenziato dalla Commissione Affari sociali, con l'approvazione di molteplici emendamenti, dopo una fase di confronto e consultazione con i diversi soggetti coinvolti, quali amministrazioni locali, associazioni scientifiche e ordine dei medici veterinari, associazioni del volontariato.
Il testo si propone di intervenire sulla legge n. 281 del 1991, che viene aggiornata in modo significativo. La legge n. 281, infatti, che ha rappresentato un innovativo strumento di regole nel rapporto tra l'uomo e gli animali, ha da tempo mostrato la necessità di una revisione, in una logica di aggiornamento ed affinamento delle previsioni normative.
Nella pratica, la legge n. 281, quale norma-quadro, è stata recepita in tutte le regioni con tempistica variabile, in un esercizio di discutibile federalismo sanitario, dal 1993 al 2005. Ne sono derivate leggi regionali con disposizioni diverse tra regioni anche confinanti, che intervengono su aspetti nuovi, in ragione delle diverse esigenze territoriali, ma soprattutto di diverse sensibilità rappresentate in modo diverso nei diversi ambiti locali.
Negli anni, il Governo è intervenuto su alcuni aspetti della legge, e più in generale per l'esigenza di stabilire nuove regole derivanti da una crescente popolazione di animali d'affezione.
Gli interventi normativi sono stati molteplici, sia con atti scaturiti dalla concertazione con le regioni, attraverso i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sull'anagrafe canina, sul benessere degli animali d'affezione e pet therapy, sia attraverso le ordinanze, reiterate nel tempo, sull'anagrafe canina, sul contrasto degli avvelenamenti dolosi, sul controllo dei cani pericolosi, nonché sulla gestione delle attività dei canili rifugio (questa ordinanza ministeriale è stata poi annullata dal giudice amministrativo). Inoltre, evidenzia come alcune norme intervenute successivamente, quali la riforma del codice della strada, necessitino di essere messe in coerenza con la norma di riferimento nazionale.
Il testo in esame si propone quale elemento di sintesi ed integrazione di questi ambiti, in una cornice di generale ridisegno delle attività dello Stato in questo particolare contesto sanitario. Sono ovviamente maggiormente approfonditi alcuni aspetti che hanno manifestato criticità.
La legge n. 281 del 1991 si compone di nove articoli, mentre il testo in esame ne ha 39.
L'articolo 1 indica principi e finalità del provvedimento (la tutela degli animali di affezione), tra i quali il benessere degli animali, materia di competenza della Commissione Agricoltura, nonché la prevenzione del randagismo (e, quindi, degli eventuali danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da parte di tali animali).
L'articolo 2 detta le definizioni per gli animali di affezione, ovvero cani o gatti, tenuti dall'uomo, per compagnia o affezione, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo. Le previsioni normative

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sono rivolte a cani e gatti in via esplicita, laddove la legge n. 281 si riferiva quasi esclusivamente ai cani; viene pertanto riconosciuta l'esigenza di regole per la popolazione di gatti, animali d'affezione che popolano le case in numero stimato il doppio dei cani.
In particolare, la lettera h) si occupa del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o del presidio multizonale di igiene urbana veterinaria competente per territorio, organizzato in presidi multizonali. Viene qui ribadita la competenza del servizio veterinario pubblico quale organismo di regolazione e di erogazione, riconoscendone l'esigenza di preparazione tecnica. La successiva lettera i) definisce quindi il canile e il gattile sanitario quale struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione randagia, al ricovero e alla cura di cani e gatti soccorsi sul territorio o che devono essere sottoposti a osservazione sanitaria, enfatizzando così la funzione sanitaria pubblica di presidio del canile sanitario.
Secondo quanto disposto poi dall'articolo 3, il proprietario di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione entro il secondo mese di vita e comunque prima di cederne il possesso o la proprietà a terzi, nei modi indicati al successivo articolo 4, comma 1. I cani randagi e i gatti delle colonie feline sono identificati dal servizio veterinario pubblico e iscritti nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del comune di appartenenza. Viene quindi istituita l'anagrafe felina, attività già prevista in alcune regioni.
L'articolo 4, sull'anagrafe degli animali d'affezione e banca dati nazionale, ridisegna l'architettura di sistema in modo più moderno e funzionale, superando l'attuale impostazione di banca dati centrale, presso il Ministero, creditore dei dati che devono essere nuovamente aggiornati a cura delle regioni, ma più semplicemente, attraverso un «metamotore» impostato sul codice del microchip, prevede possibile la ricerca via internet nelle banche dati regionali.
L'articolo 5, sul soccorso degli animali, prevede poi che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni organizzano il servizio di soccorso, attraverso il servizio veterinario pubblico con numero unico di attivazione. Viene pertanto definito, in coerenza con l'obbligo di soccorso agli animali sancito dalla riforma del codice della strada, il sistema di risposta, imperniato sui servizi veterinari.
L'articolo 6 disciplina gli obblighi di segnalazione del decesso di un animale di affezione ed i casi in cui è possibile procedere alla sua soppressione, aspetto che riguarda anche la competenza della Commissione Agricoltura, disponendo altresì che le carcasse degli animali di affezione siano smaltite ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 o seppellite nei cimiteri degli animali di affezione di cui al successivo articolo 22 o in terreni di privati, previa autorizzazione del servizio veterinario pubblico.
L'articolo 7 consente alle regioni l'adozione di iniziative finalizzate alla prevenzione delle morsicature.
L'articolo 8, sulla formazione, rappresenta il perno centrale della proposta, attraverso il quale viene definita l'operatività dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, viene individuata una linea di collaborazione con l'Università e viene sancita la necessità di specifica formazione per i soggetti privati e del volontariato.
L'articolo 9 riguarda la valutazione del rischio e l'intervento terapeutico comportamentale, proponendo alcune misure per la riduzione del rischio da aggressività non controllata dei cani, rielaborazione e sintesi di quanto previsto dalle ordinanze ministeriali succedutesi dal 2003 ad oggi.
L'articolo 10, sui canili e gattili sanitari, individua in via esplicita la competenza gestionale dei servizi veterinari pubblici nelle strutture. I requisiti tecnici ed organizzativi, quindi anche i livelli di appropriatezza e le modalità di finanziamento

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dell'attività, oggi riferita ai comuni, saranno definiti con successivo decreto ministeriale.
L'articolo 11, stabilisce, sui rifugi per animali, che anche in questo caso un decreto ministeriale dovrà intervenire sugli aspetti tecnico organizzativi e gestionali. Viene introdotto il limite massimo di duecento presenze per le strutture, previsto già da alcune regioni, nonché dalla citata ordinanza annullata dal TAR, mentre non vi è previsione transitoria per realtà preesistenti.
L'articolo 15, sulle competenze dei comuni, ribadisce le competenze già affidate dalla norma vigente e prevede l'introduzione di una tassa finalizzata (tariffa). La tassa sui cani, prevista dalla legge n. 281 del 1991, è stata abrogata dalla legge finanziaria per il 1992. Attualmente, i comuni si fanno carico della maggior quota delle spese relative al mantenimento dei cani in canile (circa 600.000 cani custoditi in canile, con retta giornaliera media di 3 euro).
Da ultimo, si segnalano gli articoli 18, 19 e 20, che espressamente richiamano le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, di recepimento dell'accordo Stato-regioni, recante disposizioni in materia degli animali da compagnia e pet therapy. Si segnalano inoltre gli articoli 24, 25, 26 e 27, nei quali vengono riprese le previsioni normative previste dalla specifica ordinanza ministeriale, alla seconda reiterazione nel febbraio 2012; l'articolo 27, sulle prestazioni medico-veterinarie a carico del servizio veterinario pubblico, che prevede un obbligo di assistenza veterinaria in capo al servizio sanitario nazionale, senza previsione di finanziamento ed individuazione livello appropriatezza e, per ultimo, l'articolo 32, sulla previsione dei poteri sostitutivi del prefetto in caso di inadempienza delle amministrazioni comunali.
Si riserva infine di avanzare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) osserva che la proposta di legge non modifica in modo significativo la legge n. 281 del 1991. Riconosce peraltro che essa interviene in misura importante in materia di canili, materia in qualche modo sottratta al controllo dei sindaci, pur se i comuni devono affrontare la non irrilevante spesa per il mantenimento degli animali nelle stesse strutture. Ma il punto che ritiene insufficiente è quello che si riferisce alle sanzioni per il maltrattamento degli animali, soprattutto di quelli adibiti ai combattimenti, reputandole troppo leggere. Parimenti, dovrebbero essere eliminate le mostre del cucciolo, che si trasformano in mere occasioni di vendita degli stessi animali.

Paolo RUSSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.