CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 marzo 2012
629.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 12.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia.
Atto n. 442.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 marzo 2012.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
C. 5052 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Stefano SAGLIA (PdL), relatore, premesso che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere rinforzato, sul provvedimento in titolo, sottolinea che il decreto-legge interviene sulla disciplina della c.d. golden share, riformulando le condizioni e l'ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Il decreto-legge ridefinisce, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio dei poteri speciali, quali la facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisito di partecipazioni, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni.
Al riguardo, osserva che rispetto all'assetto previgente, che si riferiva specificamente all'esercizio dei poteri speciali da parte dell'azionista pubblico sulle imprese nazionali oggetto di privatizzazione operanti nei settori dei servizi pubblici, i poteri speciali definiti dal provvedimento in esame non sono più legati in maniera esclusiva alla partecipazione azionaria pubblica, bensì riferiti alle società, pubbliche e private, operanti in determinati settori e svolgenti attività di rilevanza strategica (e non più genericamente operanti nei settori dei servizi pubblici).
L'articolo 1 reca la nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall'esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale. La principale differenza con la normativa previgente si rinviene nell'ambito operativo della nuova disciplina, la quale consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate. In sintesi, per effetto delle norme in commento, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) saranno affidate le seguenti funzioni: individuazione di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale in rapporto alle quali potranno essere attivati i poteri speciali; concreto esercizio dei poteri speciali; individuazione di ulteriori disposizioni attuative.
Le norme fissano puntualmente il requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa, individuato nella sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. L'Esecutivo potrà imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza; potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. I decreti che individueranno le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale - in relazione alle quali potranno essere attivati i poteri speciali - dovranno essere aggiornati almeno ogni tre anni.
L'articolo 2 reca la disciplina dei poteri speciali nei comparti dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Con disposizioni simili a quelle previste dall'articolo 1 del provvedimento per il comparto sicurezza e difesa, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono affidate le seguenti funzioni: individuazione degli asset strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (comma 1); esercizio dei poteri speciali (commi 3 e 6); individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina (comma 9).
I poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti asset strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia

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dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'Unione europea in società che detengono attivi «strategici» e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso. Le norme in esame, in rapporto alle tipologie di poteri esercitabili e alle loro modalità di esercizio, ripropongono - con alcune differenze - la disciplina prevista dall'articolo 1 in relazione alle società operanti nel comparto difesa e sicurezza.
L'articolo 3 reca le norme generali e transitorie nonché le abrogazioni derivanti dal provvedimento. Segnala, al comma 1, la previsione di una condizione di reciprocità operante per l'acquisto, da parte di un soggetto estraneo all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono attività di rilevanza strategica. È quindi abrogata la disciplina dei poteri speciali indicata dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332. L'abrogazione ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti attuativi della nuova disciplina. Gli amministratori senza diritto di voto nominati ai sensi della vigente disciplina e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato. Cessano, altresì, di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati decreti, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nei DPCM di attuazione del citato decreto-legge n. 332 del 1994, nonché le clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina in materia di poteri speciali. Sono quindi apportate modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, al fine di ricomprendere le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni tra quelle che possono comunque introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario. È infine modificato il codice del processo amministrativo al fine di estendere il rito abbreviato del processo amministrativo e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR del Lazio) ai provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali nei settori disciplinati dal presente decreto-legge.
L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del provvedimento.

Laura FRONER, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
Testo unificato C. 3681 Velo ed abbinate.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2012.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.15.