CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 marzo 2012
627.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme unificate territoriali logistiche.
Nuovo testo unificato C. 3681 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 21 febbraio scorso.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che il provvedimento reca il nuovo testo unificato della legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali e che, in data 21 febbraio 2012, la Commissione ha deliberato la richiesta di un'ulteriore relazione tecnica riferita a tale nuovo testo unificato. Rileva che il Governo ha trasmesso una relazione tecnica sul nuovo testo unificato, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
Al riguardo, con riferimento all'articolo 3, rileva che la relazione tecnica precisa che la concreta realizzazione delle opere, comprese quelle di urbanizzazione, rimane a carico dei soggetti gestori. Quanto ai costi connessi all'adeguamento degli interporti ai nuovi requisiti introdotti, fa presente che la relazione tecnica suggerisce l'introduzione di una disposizione in base alla quale gli adeguamenti degli interporti già esistenti saranno realizzati dai soggetti gestori compatibilmente con l'equilibrio dei propri bilanci. Osserva che la relazione tecnica conferma, inoltre, la sostenibilità dei compiti affidati alle strutture amministrative nell'ambito delle risorse esistenti.
Sulla base dei predetti elementi, non formula osservazioni in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che le indicazioni fornite dalla relazione tecnica in esame rispondono ai rilievi formulati nella precedente seduta del 21 febbraio 2012. Ritiene, tuttavia, che la Commissione potrebbe formulare due condizioni che, non richiamando l'esigenza di garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, recepiscano le precisazioni contenute nella relazione tecnica con riferimento agli oneri per la realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti e per l'adeguamento strutturale di quelli già esistenti e inseriscano la consueta formula, secondo la quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con le considerazioni del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge C. 3681 e abb. recante legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche;
considerato che, con riferimento al nuovo testo unificato, è stata trasmessa una relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato;
rilevata l'opportunità che, in linea con quanto indicato nella medesima relazione tecnica, al comma 2 dell'articolo 5 sia precisato che i soggetti che gestiscono interporti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, nonché, compatibilmente con l'equilibrio dei proprio bilancio, all'adeguamento degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma del medesimo articolo 3;
ritenuto opportuno inserire, all'articolo 9, la consueta previsione che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 5, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I predetti soggetti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3.
all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Il Ministro dell'economia

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e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta, sospesa alle 13.05, riprende alle 13.15.

DL 15/2012: Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.
C. 5049 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, fa presente che il provvedimento stabilisce che, in occasione del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative della primavera 2012, i termini per la presentazione delle liste e delle candidature sono anticipati e decorrono dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno alle ore 12 del trentatreesimo giorno antecedenti la data della votazione. Osservando che le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica, ma appaiono suscettibili di determinare risparmi, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
Testo unificato C. 3461 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 marzo scorso.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che, nella seduta del 1o febbraio 2012, la Commissione bilancio ha esaminato il provvedimento in discussione, recante disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Rileva che, alla luce delle osservazioni formulate nel corso dell'esame, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Fa presente che il 15 marzo 2012 il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso la relazione tecnica richiesta, che risulta negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Ritiene, pertanto, che si debba valutare come procedere nell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che la Commissione può scegliere se inviare una lettera alla Commissione di merito dando conto delle criticità evidenziate in sede di verifica della relazione tecnica, ovvero rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di valutare se sia possibile superare i rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato. A suo avviso, in questa fase, appare preferibile quest'ultima opzione e propone quindi che il relatore prenda gli opportuni contatti con i proponenti.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
Testo unificato C. 4116 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo 2012.

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Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che sono disponibili alcuni primi elementi di valutazione in ordine agli effetti finanziari del provvedimento, ma non è stata ancora completata l'istruttoria al riguardo. Chiede, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto di quanto richiesto dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.
Atto n. 425.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 marzo 2012.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che nella seduta del 20 marzo 2012 della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale i relatori hanno presentato una nuova formulazione della loro proposta di parere, che supera alcuni degli elementi di criticità della proposta di parere da loro presentata il 29 febbraio scorso.
Per quanto attiene ai profili di maggiore interesse per la Commissione, rileva in primo luogo che sono sostanzialmente confermate le disposizioni dell'articolo 1-bis, introdotto dalla proposta di parere, relativamente alla determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica. Rileva, altresì, che, come ha evidenziato già nella seduta del 6 marzo scorso, richiamando le considerazioni svolte dall'onorevole Causi nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'articolo 1-bis non prevede alcun finanziamento di detti costi a carico del bilancio dello Stato, ma pone le basi per l'individuazione di una metodologia diretta alla definizione del maggior onere sopportato dalla città di Roma. Aggiunge peraltro che nell'ambito della nuova formulazione della proposta di parere i costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica assumono specifico rilievo nell'ambito dello schema in esame, ai fini della loro possibile esclusione dai saldi finanziari utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Fa presente che è stata, invece, innovata la procedura per la determinazione dei costi: la proposta di quantificazione è ora elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'IFEL ed è approvata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta, a suo avviso, di un'innovazione positiva, che rimette la decisione agli organismi preposti all'attuazione del federalismo fiscale, ai quali partecipano rappresentanti tecnici delle amministrazioni pubbliche interessate, che potranno quindi valutare le implicazioni anche finanziarie dei criteri di calcolo previsti. Segnala, poi, che è stato soppresso il riferimento al criterio della spesa storica, che avrebbe costituito un elemento di minor efficienza della spesa.
Per quanto riguarda l'articolo 1-ter, il cui contenuto - come ha già avuto modo di evidenziare nella seduta del 6 marzo 2012 - riveste un rilievo essenzialmente

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ordinamentale, segnala che sono stati accolti alcuni rilievi formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze, volti a precisare la portata applicativa delle disposizioni e a esplicitare che il finanziamento degli interventi avviene nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle stanziate dalla Tabella E della legge annuale di stabilità con riferimento alla legge n. 396 del 1990.
Con riferimento all'articolo 5, relativo al Teatro dell'Opera di Roma, fa presente che è stato inoltre accolto il rilievo formulato dal sottosegretario Polillo nella seduta del 12 gennaio 2012, che aveva evidenziato come tale modifica fosse tesa a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di separare i compiti di vigilanza e di gestione del Teatro dell'Opera. Precisa che nella nuova formulazione della proposta di parere non è invece riprodotto l'articolo 8-bis, relativo al trasferimento a Roma capitale della partecipazione statale nella società EUR Spa. Pur trattandosi di un trasferimento patrimoniale all'interno del perimetro delle pubbliche amministrazioni, fa presente che si era rilevato come esso fosse suscettibile di determinare potenziali minori entrate per il bilancio dello Stato, in relazione alla perdita di eventuali dividendi della società stessa.
Rileva che è stata, inoltre, rivista la formulazione dell'articolo 11-bis, relativa alle modalità di applicazione della disciplina concernente il patto di stabilità interno, individuando una stesura del comma 1, concernente l'individuazione «pattizia» del concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, sostanzialmente identica a quella attualmente contenuta nell'articolo 31, comma 22, della legge di stabilità per il 2012. Quanto alle esclusioni dai vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, la nuova formulazione della proposta di parere limita la portata della precedente proposta, prevedendo l'esclusione dal computo delle sole risorse trasferite dal bilancio dello Stato e, nei limiti di tali risorse, delle spese relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 e del decreto legislativo in esame. È inoltre prevista la possibilità di non computare le spese relative all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica individuate ai sensi dell'articolo 1-bis, ma tale eventualità è subordinata all'individuazione della necessaria compensazione finanziaria.
Fa presente che, oltre a una integrazione delle disposizioni dell'articolo 11-ter, volta ad assicurare che sia comunque garantita la rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale previsti dall'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nella nuova formulazione della proposta di parere si è inoltre migliorato il meccanismo volto a garantire la neutralità finanziaria del trasferimento delle funzioni, disponendo che con i decreti che provvederanno al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie si stabilisca contestualmente la corrispondente riduzione delle dotazioni e delle strutture nelle amministrazioni che conferiscono le funzioni.
Rileva che le ulteriori modifiche contenute nella nuova formulazione della proposta di parere non sembrano presentare profili finanziari problematici, anche se in taluni casi - come per le disposizioni relative all'Avvocatura capitolina che si propone di inserire nell'articolo 11 - esse non appaiono immediatamente riconducibili ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge n. 42 del 2009. Potrebbe, quindi, essere opportuna una riflessione al riguardo, anche al fine di escludere l'insorgenza di ulteriori oneri.
Alla luce di queste considerazioni, crede che nella giornata di martedì 27 marzo 2012 la Commissione possa procedere all'espressione del parere di sua competenza. Ritiene, comunque, che sia utile acquisire - già in questa seduta o, eventualmente, nella giornata di martedì - la valutazione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze sulla nuova formulazione della proposta di parere

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presentata dai relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si riserva di fornire le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze sulla proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 13.15, riprende alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti.
Atto n. 436.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2012.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che è pervenuta l'intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo scorso e che, pertanto, la Commissione può pronunciarsi definitivamente sul provvedimento in esame. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 15 marzo scorso.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che le attività che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono chiamati a svolgere in materia di diritto allo studio ai sensi dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo sono sostanzialmente analoghe a quelle già previste dall'articolo 16 della legge n. 390 del 1991 e vengono svolte con le risorse disponibili nei rispettivi bilanci. Rileva quindi che l'introduzione di modalità più rigorose per la definizione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio dovrebbe determinare un fabbisogno finanziario inferiore a quello attuale e, comunque, contenuto entro i limiti di cui all'articolo 19. Osserva quindi come la previsione di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, che prevede la concessione delle borse di studio a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità, sia compatibile con il principio secondo il quale all'attuazione di tali disposizioni si provvederà nei limiti delle risorse disponibili, in quanto, come previsto dal successivo articolo 18, le borse di studio sono finanziate sia mediante risorse direttamente provenienti dal bilancio statale sia attraverso ulteriori risorse reperite mediante il gettito della tassa regionale per il diritto dallo studio, che saranno ripartire in modo da garantire i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Precisa che gli oneri previsti dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo possono essere quantificati in una cifra compresa tra 350.000 e 400.000 euro e alla loro copertura si provvederà ai sensi del successivo articolo 18. Evidenzia che le attività attraverso le quali le università sono chiamate a graduare la contribuzione studentesca e i relativi esoneri dal pagamento delle tasse universitarie sono già previste a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sottolinea che le forme di collaborazione degli studenti alle attività universitarie previste ai sensi dell'articolo 11 dello schema possono essere svolte con le ordinarie risorse disponibili nei bilanci dell'università e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene quindi opportuno sopprimere le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, relative al versamento dei contributi previdenziali da parte delle università, ripristinando sul punto la disciplina contenuta nell'articolo 13 della legge n. 390 del 1991.

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Fa presente che le azioni di raccordo tra le istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario di cui all'articolo 12 dello schema di decreto legislativo possono essere svolte con le ordinarie risorse disponibili nei bilanci dell'università e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conferma che le attività di cui agli articoli da 13 a 17 dello schema di decreto legislativo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, sulla base di un accertamento ancora in corso di completamento, le risorse residue di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge n. 350 del 2003 ammontano a circa 4 milioni di euro. Precisa che le risorse utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 18 dello schema di decreto legislativo a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 370 del 1999 sono disponibili. Rappresenta che la previsione di cui al comma 6 del suddetto articolo 18, in base alla quale le risorse del fondo integrativo statale sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario non ha effetti negativi sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle medesime regioni e non incide sui vincoli previsti dal patto di stabilità interno. Avverte che il maggior gettito derivante dalla novella di cui al comma 7 dell'articolo 18 è quantificabile in circa 60 milioni di euro annui. Conferma che, alle attività dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio previsto ai sensi dell'articolo 20, può farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti (atto n. 436),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
le attività che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono chiamati a svolgere in materia di diritto allo studio ai sensi dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo sono sostanzialmente analoghe a quelle già previste dall'articolo 16 della legge n. 390 del 1991 e vengono svolte con le risorse disponibili nei rispettivi bilanci;
l'introduzione di modalità più rigorose per la definizione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio dovrebbe determinare un fabbisogno finanziario inferiore a quello attuale e, comunque, contenuto entro i limiti di cui all'articolo 19;
la previsione di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo che prevede la concessione delle borse di studio a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità, è compatibile con il principio secondo il quale all'attuazione di tali disposizioni si provvederà nei limiti delle risorse disponibili, in quanto, come previsto dal successivo articolo 18, le borse di studio sono finanziate sia mediante risorse direttamente provenienti dal bilancio statale sia attraverso ulteriori risorse reperite mediante il gettito della tassa regionale per il diritto dallo studio, che saranno ripartire in modo da garantire i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
gli oneri previsti dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo possono essere quantificati in una cifra compresa tra 350.000 e 400.000 euro e alla loro copertura si provvederà ai sensi del successivo articolo 18; le attività attraverso le quali le università sono chiamate a graduare la contribuzione studentesca e i relativi esoneri dal pagamento delle tasse

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universitarie sono già previste a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
le forme di collaborazione degli studenti alle attività universitarie previste ai sensi dell'articolo 11 dello schema possono essere svolte con le ordinarie risorse disponibili nei bilanci dell'università e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
è opportuno sopprimere le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, relative al versamento dei contributi previdenziali da parte delle università, ripristinando sul punto la disciplina contenuta nell'articolo 13 della legge n. 390 del 1991;
le azioni di raccordo tra le istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario di cui all'articolo 12 dello schema di decreto legislativo possono essere svolte con le ordinarie risorse disponibili nei bilanci dell'università e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
le attività di cui agli articoli da 13 a 17 dello schema di decreto legislativo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
sulla base di un accertamento ancora in corso di completamento, le risorse residue di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge n. 350 del 2003 ammontano a circa 4 milioni di euro;
le risorse utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 18 dello schema di decreto legislativo a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 370 del 1999 sono disponibili;
la previsione di cui al comma 6 del suddetto articolo 18, in base alla quale le risorse del fondo integrativo statale sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario non ha effetti negativi sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle medesime regioni e non incide sui vincoli previsti dal patto di stabilità interno;
il maggior gettito derivante dalla novella di cui al comma 7 dell'articolo 18 è quantificabile in circa 60 milioni di euro annui;
alle attività dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio previsto ai sensi dell'articolo 20 può farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
all'articolo 11, comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: nonché al versamento dei contributi previdenziali;
all'articolo 18, comma 5, sostituire le parole: l'autorizzazione di spesa per con le seguenti: la dotazione;
all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Alle attività dell'Osservatorio di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 22 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.30.

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Relazione della Commissione sul meccanismo di allerta, preparata ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici.
COM(2012)68 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della relazione.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, osserva preliminarmente che la relazione della Commissione europea in esame rappresenta la prima applicazione della nuova procedura per la sorveglianza sugli squilibri macroeconomici disciplinata dai regolamenti n. 1174 e 1176 del Parlamento europeo e del Consiglio, approvati nell'ambito del pacchetto complessivo di sei atti legislativi sulla governance economica europea, il cosiddetto six pack, ed entrati in vigore il 13 dicembre 2011. In proposito, ricorda che a fronte della crisi affrontata dai Paesi dell'Unione europea a partire dal 2008, le Istituzioni europee e gli Stati membri hanno convenuto sull'esigenza di elaborare una strategia volta a garantire la stabilità e la competitività dell'economia continentale fondata su tre pilastri: un'applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita, un maggiore coordinamento delle politiche economiche nazionali, attraverso la creazione del cosiddetto semestre europeo, e una più forte sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, che includesse meccanismi di allerta e di sanzione.
Fa presente che a tale ultimo riguardo, è necessario tenere a mente che la crisi che in questi anni ha colpito l'economia europea non ha avuto origine dallo stato delle finanze pubbliche degli Stati membri, quanto piuttosto dalla presenza di squilibri macroeconomici, connessi in primo luogo alla presenza di un forte indebitamento del settore privato. Ricorda, ad esempio, che la crisi che ha colpito l'Irlanda è stata causata essenzialmente dall'esposizione del sistema bancario e finanziario, mentre le difficoltà della Spagna derivano principalmente dall'esplosione della «bolla» immobiliare e dall'elevato livello di indebitamento privato. Per far fronte all'assenza di un meccanismo di controllo a riguardo, con i due regolamenti approvati nell'ambito del cosiddetto six pack si è quindi introdotta una specifica procedura in materia di squilibri macroeconomici, che - in parziale analogia con quella relativa al Patto di stabilità e crescita - si articola in una parte preventiva, aperta dalla relazione della quale oggi la Commissione avvia l'esame, e in una correttiva.
Nel segnalare che la relazione avvia il meccanismo di allerta volto alla individuazione precoce degli squilibri macroeconomici, illustra i diversi stadi della procedura, ricordando che il Consiglio e, per i profili relativi ai Paesi dell'area dell'euro, anche l'Eurogruppo esaminano e sottopongono a valutazione globale la relazione nell'ambito della sorveglianza multilaterale sulle politiche economiche. La Commissione, tenuto conto delle discussioni in seno al Consiglio e all'Eurogruppo, in caso di sviluppi economici significativi e imprevisti che richiedano un'analisi urgente, prepara un esame approfondito per ogni Stato che, a suo avviso, può presentare squilibri o correre il rischio di presentarli. Qualora, anche a seguito dell'esame approfondito, la Commissione ritenga che uno Stato presenti squilibri, ne informa il Consiglio e l'Eurogruppo, nonché il Parlamento europeo, ed avvia la vera e propria procedura per l'adozione di misure preventive.
Rileva che, in sintesi, la nuova procedura è volta a sollecitare un'azione dello Stato membro per porre rimedio agli squilibri individuati dalle Istituzioni europee. Trattandosi di un campo estremamente delicato, nel quale gli effetti dei singoli interventi non sono facilmente identificabili, a priori, la presentazione del piano d'azione contenente le misure correttive raccomandate rappresenta una sorta di obbligazione di mezzi, dal momento che lo Stato non può garantire il successo dei piani adottati per la correzione degli squilibri riscontrati. Ritiene che nell'ambito

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del dibattito, quindi, non dovranno drammatizzarsi le cifre relative ai singoli indicatori, che non rappresentano soglie invalicabili, ma parametri che costituiscono spie di una difficoltà, che il Paese è chiamato ad affrontare. Si tratta, comunque, di una notevole innovazione per la governance dell'Unione economica e monetaria, in quanto le raccomandazioni delle Istituzioni europee non sarebbero riferite ai saldi di finanza pubblica, come nella procedura del Patto di stabilità e crescita, ma conterrebbero precise indicazioni di politica economica.
Quanto al contenuto della relazione in esame, segnala in primo luogo che essa assume come parametro di valutazione gli indicatori elaborati dalla Commissione europea, previa consultazione del Consiglio, del Parlamento europeo e del comitato europeo per il rischio sistemico. Nell'analisi degli indicatori - che attengono sia agli squilibri macroeconomici esterni, sia a quelli interni - i singoli Paesi sono valutati sulla base di un approccio globale e dinamico, che tiene conto dell'andamento nel tempo degli indicatori, degli sviluppi più recenti e delle prospettive evolutive future. Segnala in particolare che, per quanto riguarda gli squilibri esterni e la competitività, gli indicatori rilevanti sono: la media su tre anni del saldo delle partite correnti espressa in termini di percentuale del prodotto interno lordo; la posizione patrimoniale netta sull'estero, anch'essa espressa in termini di percentuale del prodotto interno lordo; la variazione percentuale su tre anni del tasso di cambio effettivo reale; la variazione percentuale su tre anni delle quote del mercato delle esportazioni; la variazione percentuale su tre anni del costo nominale del lavoro per unità di prodotto (CLUP).
Per quanto attiene, invece, agli squilibri interni, rileva che gli indicatori assunti come parametro di valutazione sono: la variazione percentuale su base annua dei prezzi delle abitazioni al netto dell'inflazione; i flussi di credito al settore privato, misurati in percentuale del prodotto interno lordo; il debito del settore privato espresso in termini percentuali rispetto al prodotto interno lordo; il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo; la media triennale del tasso di disoccupazione.
Evidenzia, in sintesi, che gli indicatori selezionati sono volti a consentire l'identificazione tempestiva sia degli squilibri a breve termine, sia di quelli che si manifestano in ragione di tendenze strutturali o a lungo termine, osservando che, in questo quadro, la scelta degli indicatori si focalizza sulle dimensioni più pertinenti degli squilibri macroeconomici e della perdita di competitività, con una particolare attenzione al buon funzionamento dell'area dell'euro. Per favorire una lettura economica più approfondita degli indicatori principali, rileva che il meccanismo di allerta contempla una serie più ampia di indicatori supplementari riportati nella tabella 3 della relazione, che forniscono ulteriori parametri di valutazione della situazione macroeconomica e degli eventuali squilibri. Segnala che si tratta di diciotto ulteriori indicatori riferiti ad un'ampia gamma di parametri, tra cui la crescita del prodotto interno lordo, la spesa in ricerca e sviluppo, il saldo delle partite correnti, le variazioni della produttività del lavoro, dell'occupazione, nonché la variazione su base decennale del costo nominale del lavoro per unità di prodotto. Ricorda che il Consiglio e il Parlamento europeo hanno sottolineato l'importanza di tali ulteriori indicatori per la lettura economica del quadro di valutazione della procedura per gli squilibri, che deve tenere debitamente conto anche delle circostanze e delle istituzioni specifiche di ogni singolo Paese.
Fa presente che, nel complesso, la prima attuazione della procedura di sorveglianza ha evidenziato come l'aggiustamento degli squilibri macroeconomici sia in corso in molti Stati membri, soprattutto in quelli che registrano o hanno registrato elevati disavanzi con l'estero e profondi squilibri della situazione finanziaria delle famiglie o delle imprese e nel settore pubblico. Segnala che, sulla base della lettura economica del quadro di valutazione, la Commissione ritiene giustificata

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un'ulteriore analisi approfondita per dodici Stati membri: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Ungheria, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Non sono, invece, valutati nell'ambito della procedura gli Stati membri che, come Grecia, Irlanda, Portogallo e Romania, sono già sottoposti a sorveglianza rafforzata della situazione economica e delle politiche adottate in materia, in quanto beneficiari di un programma di assistenza. Per quanto riguarda, specificamente, la posizione dell'Italia, sottolinea che l'Italia presenta solo due indicatori eccedenti le soglie individuate a livello europeo, trovandosi quindi in una situazione paragonabile a quella dei principali Stati membri dell'Unione europea e in condizioni migliori di Paesi, come la Spagna, che all'inizio della crisi presentavano una situazione di finanza pubblica stabile, con bassi livelli di debito e indebitamento. Rileva che molti indicatori evidenziano, tuttavia, segnali di fragilità, peraltro messi a fuoco in molte delle audizioni svolte da questa Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Comunicazione relativa all'analisi annuale della crescita per il 2012. Rileva, in particolare, per quanto attiene agli squilibri esterni e alla competitività, che i dati relativi al saldo delle partite correnti e alla posizione patrimoniale netta sull'estero, pur collocandosi al di sotto dei parametri individuati dalla Commissione europea, segnano valori negativi, in peggioramento rispetto al passato, che testimoniano la perdita di competitività dell'economia italiana a partire dal 2002. Analogamente, non è positivo il dato relativo all'andamento del CLUP, che evidenzia una dinamica dei salari più elevata rispetto alla produttività, pur collocandosi su valori al di sotto della soglia di allerta individuata dall'Unione europea. Per quanto riguarda, invece, il tasso di cambio effettivo reale nei confronti dei trentacinque partner commerciali più rilevanti nel 2010 esso ha mostrato per la prima volta dopo diversi anni un valore negativo, indicando un lieve recupero di competitività. Fa presente, tuttavia, che se l'indicatore si restringe ai Paesi dell'area euro, i dati sono meno confortanti ed evidenziano un divario crescente rispetto ai Paesi più competitivi. Ricorda che il dato più critico per quanto riguarda gli squilibri esterni è quello relativo all'andamento delle quote di mercato delle esportazioni di beni e servizi. Negli ultimi dieci anni, infatti, si registrano variazioni negative, con valori significativamente superiori alla soglia di allerta: con riferimento al 2010, la perdita di quote di mercato delle esportazioni a livello globale rispetto al valore di cinque anni prima risulta pari al 19 per cento, superando ampiamente la soglia di allerta del 6 per cento.
Sul versante degli squilibri interni, rileva che il dato più critico è quello, ben noto, del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, che il nostro Paese sta cercando di affrontare in modo strutturale con le riforme adottate negli ultimi anni e con la revisione costituzionale volta a garantire l'equilibrio strutturale di bilancio. Per quanto concerne il debito del settore privato, i valori del quadro di valutazione evidenziano un livello di indebitamento del settore privato nel 2012 relativamente contenuto, pari al 126 per cento, inferiore dunque al valore di soglia del 160 per cento, soprattutto grazie alla posizione finanziaria delle famiglie. Non desta allarme neppure il dato relativo all'andamento dei prezzi reali delle abitazioni, che subiscono una riduzione dell'1,4 per cento su base annua, con un dato in linea con quelli registrati negli altri Stati membri, quasi tutti lontani dalla soglia di riferimento. Per quanto concerne la disoccupazione, fa presente che la media del tasso riscontrato nel nostro Paese si colloca al di sotto della soglia, registrando nel triennio un valore medio del tasso di disoccupazione pari al 7,6 per cento. Per gli anni successivi la Commissione europea stima una crescita del tasso di disoccupazione in Italia fino all'8,2 per cento nel 2013, mentre nella Relazione di aggiornamento del quadro macroeconomico per gli anni 2011-20141 presentata dal Governo il 7 dicembre 2011, il tasso di disoccupazione è pari all'8,7 per cento. Nettamente al di sotto della soglia di riferimento è

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anche il dato relativo ai flussi di credito al settore privato, che ammontano al 3,6 per cento del prodotto interno lordo, contro una soglia di allerta del 15 per cento, superata in Europa solo da Cipro.
Alla luce di questi dati, come integrati da quelli contenuti nella tabella 3 della relazione, rileva che la Commissione osserva come l'Italia abbia registrato un notevole deterioramento della competitività a partire dalla metà degli anni Novanta, evidenziato anche dalla perdita continua di quote di mercato, che si riflette solo in parte nel costante peggioramento della posizione sull'estero dell'Italia, data la crescita relativamente modesta della domanda interna. La principale spiegazione di tale perdita di competitività risiede - ad avviso della Commissione - nella debole evoluzione della produttività. Per quanto attiene, invece, agli squilibri interni, la Commissione rileva come sia preoccupante il livello del debito pubblico, soprattutto a fronte della crescita debole e delle debolezze strutturali, e ritiene pertanto che questa situazione potrà mettere a dura prova la situazione finanziaria del settore privato, che allo stato presenta un indebitamento contenuto.
Fa presente, in definitiva, che si tratta di un'analisi non nuova, che si colloca in una linea di continuità con precedenti documenti delle Istituzioni dell'Unione europea, come la raccomandazione sul programma nazionale di riforma per il 2011, che invitavano il nostro Paese ad un'azione volta ad attuare il risanamento finanziario e ad affrontare la costante perdita di competitività registrata nel nostro Paese dalla fine degli anni '90 in poi attraverso un maggiore aggancio dell'evoluzione salariale alla crescita della competitività. Si tratta, quindi, di temi che sono ben presenti nel dibattito che si svolge in Parlamento e nell'opinione pubblica e che sono nell'agenda del Governo, che già è intervenuto in questi primi mesi per continuare e rafforzare l'azione di consolidamento della finanza pubblica avviata con determinazione dal precedente Esecutivo e ha avviato un ambizioso programma di riforme strutturali in materia di semplificazioni, liberalizzazioni e sviluppo delle infrastrutture e della competitività. Rileva che restano ancora interventi da realizzare decisivi per far fronte agli squilibri macroeconomici indicati dalla Commissione europea, a partire dagli interventi sul mercato del lavoro, sui quali il Governo sta discutendo in questi giorni con le parti sociali, che potrebbero contribuire in modo determinante al rilancio della competitività del sistema produttivo.
Rileva, peraltro, che i temi affrontati dalla relazione siano strettamente connessi a quelli oggetto di due altri procedimenti incardinati presso la Commissione bilancio: l'esame dell'Analisi annuale della crescita per il 2012, che abbiamo avviato alla fine di gennaio e che concluderemo fra pochi giorni, e la discussione del Documento di economia e finanza, e in particolare della sezione contenente lo schema del Programma nazionale di riforma, che dovrà essere presentato dal Governo entro il prossimo 10 aprile. In quella sede, infatti, da un lato la Commissione europea indica le priorità e le direttrici di intervento per gli Stati membri e, dall'altro, il nostro Paese dà conto dello stato di avanzamento delle riforme avviate e indica le principali riforme che intende attuare, evidenziando anche i tempi previsti per la loro attuazione e i prevedibili effetti di tali riforme in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione. Rileva peraltro che, come espressamente previsto dalla stessa legge di contabilità e finanza pubblica, nella sezione del DEF contenente lo schema di Programma nazionale di riforma devono essere indicati gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività.
Alla luce di queste considerazioni, ritiene che nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, dovranno valutarsi le modalità per la prosecuzione e la conclusione dell'esame della relazione in discussione, verificando se sia utile concludere la procedura con l'approvazione di un autonomo

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documento finale, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, ovvero se dar conto delle valutazioni della Commissione sulla relazione in esame nel documento finale relativo all'Analisi della crescita per il 2012 e nella risoluzione che concluderà l'esame del Documento di economia e finanza.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che la relazione offre una lettura della situazione degli Stati membri sulla base di indicatori elaborati dalla Commissione europea, conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011, tenendo conto delle osservazioni formulate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dal comitato europeo per il rischio sistemico. Ritiene, pertanto, che sarebbe interessante valutare se gli indicatori prescelti siano i più rappresentativi degli squilibri macroeconomici, eventualmente acquisendo il parere delle Istituzioni competenti in materia e, in particolare, dell'ISTAT.

Renato CAMBURSANO (Misto) rileva come sarebbe opportuno chiarire da dove deriva l'individuazione dei due settori nei quali si verificherebbe un grave squilibrio per il nostro Paese. Ricorda in proposito che, anche nello svolgimento dell'indagine conoscitiva sull'analisi annuale della crescita 2012, è stato da più parti evidenziato come, al di là dei problemi segnalati nella relazione in esame, l'Italia abbia anche un significativo problema anche in riferimento alla produttività. Con riferimento alla questione procedurale accennata dal relatore, osserva come sarebbe preferibile un'unica espressione di volontà della Commissione su documenti che presentano notevoli punti di intersezione.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) fa presente che l'Italia supera le soglie di allarme individuate dalla Commissione con riferimento a due indicatori, relativi rispettivamente alla variazione percentuale su cinque anni delle quote del mercato delle esportazioni e al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Per quanto attiene al percorso procedurale, ritiene preferibile che la Commissione non moltiplichi gli atti vertenti su medesime materie e formuli eventuali considerazioni e osservazioni nell'ambito dell'esame dell'analisi annuale della crescita e del Documento di economia e finanza.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della relazione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.