CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 marzo 2012
625.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 marzo 2012. - Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 14.15

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione.
Atto n. 443.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Laura FRONER, presidente, in sostituzione del relatore, Anna Teresa Formisano, illustra lo schema di decreto ministeriale in esame viene sottoposto al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari.
Lo schema di decreto, che provvede a ripartire per l'anno 2012 lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del MiSE a contributi in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione, è stato trasmesso alla Camera dal Ministro dello sviluppo economico in data 24 febbraio per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Ricorda che il termine per l'espressione del parere scade nella giornata odierna;

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ove quindi la Commissione non riesca a concludere nella corrente settimana, la presidenza della Commissione chiederà una proroga di dieci giorni al fine di garantire adeguati tempi di esame.
L'articolo 1 dello schema di provvedimento prevede che lo stanziamento del cap. 2501 (UPB 4.2.2.), pari a 14.286.000 euro, sia così ripartito:
euro 3.667.216 per contributi ad enti e associazioni ex legge n. 1083/1954 (Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane), pari al 25,67 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo;
euro 7.628.724 per contributi alla camere di commercio italiane all'estero (legge n. 518/1970 che ha proceduto al riordino delle Camere di commercio), pari al 53,39 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo;
euro 2.390.047 per contributi ai consorzi multiregionali all'export tra PMI (legge n. 83/1989 in materia di interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane), pari al 16,73 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo;
euro 267.148 per contributi ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri (legge n. 394/1981 recante «Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane»), pari all'1,87 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo;
euro 332.863 per contributi ex decreto legislativo n. 143/1998 (che prevede contributi a enti e a organismi vari c.d. intese operative con associazioni di categoria), pari al 2,33 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo.

Per quanto riguarda il raffronto con gli anni precedenti, osserva che il contributo relativo all'anno 2012 risulta, per ciascuna delle voci previste, leggermente in aumento rispetto all'anno 2011, ma si conferma notevolmente inferiore rispetto ai precedenti anni 2009 e 2010.
Rilevato che la rendicontazione allegata allo schema di decreto è relativa all'utilizzo dei fondi di competenza per l'anno 2010, nulla dicendosi rispetto al 2011, ricorda che l'invio alle Commissioni parlamentari competenti dei rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti destinatari dei contributi è previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

Laura FRONER, presidente, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia.
Atto n. 442.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame intende attuare la delega legislativa prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 217 del 2011 (comunitaria 2010), per recepire la direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga alcune direttive in tema di metrologia.
Si tratta, in particolare, delle direttive 71/317/CEE (pesi parallelepipedi e cilindrici), 71/347/CEE (misurazioni del peso ettolitrico dei cereali), 71/349/CEE, 74/148/CEE (pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media), 75/33/CEE (contatori di acqua fredda), 76/765/CEE (alcolometri e densimetri per alcole), 76/766/CEE (tavole alcolometri che) e 86/217/CEE (manometri per pneumatici degli autoveicoli).
Le direttive abrogate risultano tecnicamente superate e riferite a strumenti di misura sempre meno utilizzati, per cui

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tale datata disciplina europea può essere ormai completamente surrogata dalla coesistente disciplina metrologica nazionale, oltre che dall'inserimento di eventuali nuove norme più adeguate in materia nella direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004, che regola attualmente, nell'ambito europeo, gli strumenti di misura secondo il nuovo approccio.
La direttiva 2011/17/UE prevedeva all'articolo 5 il recepimento da parte degli Stati membri, entro il 30 giugno 2011, dell'articolo 1 (abrogazione della direttiva 71/349/CEE concernente la stazzatura delle cisterne natanti), mentre per le restanti disposizioni il termine di recepimento è più ampio (1 dicembre 2015). Essendo tale termine scaduto, la Commissione, il 29 settembre 2011 ha aperto la procedura d'infrazione n. 2011/1078, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, per mancata attuazione del provvedimento, come meglio specificato più avanti.
Il provvedimento in esame è volto, pertanto, al superamento della suddetta procedura di infrazione. Contestualmente, si provvede all'immediato recepimento dell'intero contenuto della direttiva 2011/17/UE nell'ordinamento interno, abrogando anche le norme di recepimento delle altre direttive, con decorrenza dal dicembre 2015.
Le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo corrispondono alle specifiche disposizioni della direttiva, naturalmente riformulando i riferimenti alle direttive abrogate come riferimenti alle corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento.
Dal punto di vista dell'impatto sui destinatari delle norme l'abrogazione delle norme desuete ha un effetto di chiarificazione e di semplificazione dell'attività del Ministero dello sviluppo economico, per il rilascio delle approvazioni di modello; degli operatori economici del settore (fabbricanti degli strumenti metrici, manutentori, utenti metrici); delle amministrazioni competenti per la sorveglianza del mercato. Indirettamente avrà effetti positivi anche per i consumatori dei prodotti interessati dalla normativa in oggetto.
L'articolo 1, i cui commi 1, 2 e 3 corrispondono, rispettivamente, agli articoli 1, 2 e 3 della direttiva, fissa le decorrenze di abrogazione delle norme interne di attuazione delle direttive abrogate. In particolare, il comma 1 provveda ad abrogare con decorrenza immediata il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, di attuazione della direttiva 71/349/CEE, relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti, per superare la procedura d'infrazione.
L'articolo 2, i cui commi 1, 2 e 3 corrispondono rispettivamente ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 della direttiva, riguarda la residua validità transitoria degli adempimenti effettuati sulla base delle predette norme interne, fino alla data di abrogazione individuata dal precedente articolo 1.
L'articolo 3 tiene conto delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva, che prevedono una specifica procedura di revisione dei termini di abrogazione e delle disposizioni transitorie della direttiva. All'eventuale recepimento delle modifiche della direttiva, si provvede mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico.
L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria. La relazione illustrativa precisa che, non essendo prevista l'introduzione di nuovi adempimenti, ma solo l'abrogazione di norme vigenti già in gran parte in disuso, la disposizione non comporta né nuovi o maggiori oneri né minori entrate, e non richiede specifiche valutazioni di impatto. Tuttavia, per maggior garanzia, è stata comunque introdotta la rituale disposizione secondo cui le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità con la disposizione già contenuta al comma 5 dell'articolo 9 della legge comunitaria 2010.

Laura FRONER, presidente, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 marzo 2012. - Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.
C. 4574 Delfino.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura FRONER, presidente, in sostituzione del relatore, Salvatore Ruggeri, illustra il contenuto della proposta di legge intitolo volta a modificare le tipologie nelle quali si articola l'attività di autoriparazione, accorpando in una nuova categoria, denominata meccatronica, le attuali categorie di meccanica e motoristica e di elettrauto.
L'articolo 1 novella l'articolo 1, comma 3, della legge n. 122 del 1992, il quale distingue le tipologie di attività nelle quali si articola l'attività di autoriparazione. Ricorda in proposito che la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione», disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione di tutte le tipologie di veicoli adibiti al trasporto su strada di persone e di cose. In particolare l'articolo 1, comma 3, distingue le attività di autoriparazione in quattro categorie: meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista. La novella proposta prevede che le attività di meccanica e motoristica, da una parte, e di elettrauto, dall'altra, siano accorpate in una nuova attività definita meccatronica. Secondo la relazione illustrativa, l'evoluzione tecnologica dei veicoli ha determinato un intreccio progressivo tra funzionamento del motore e delle parti meccaniche e funzionamento degli impianti e delle dotazioni elettriche degli autoveicoli. Sarebbe pertanto inimmaginabile lo svolgimento di interventi di manutenzione e di riparazione su motore e parti meccaniche, senza la contemporanea verifica delle connessioni con la parte elettrica e viceversa.
L'articolo 2 detta norme transitorie per consentire alle imprese di autoriparazione di adeguarsi alla riforma introdotta dalla presente proposta di legge. Per un periodo di cinque anni, dalla data di entrata in vigore della legge in esame, le imprese che sono state abilitate, prima della suddetta data, allo svolgimento delle attività accorpate ai sensi del precedente articolo 1 (meccanica e motoristica ed elettrauto) possono proseguire lo svolgimento delle medesime attività. Allo scadere dei cinque anni, tali imprese dovranno assumere la nuova denominazione di meccatronica e dovranno dotarsi dei necessari requisiti, ovvero delle occorrenti attrezzature e strumentazioni, secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3-bis, della legge n. 122 del 1992.
L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In considerazione della portata limitata delle disposizioni in esame, propone alla Commissione di esprimere un parere di nulla osta sul provvedimento.

Laura FRONER, presidente, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.