CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 marzo 2012
625.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 8

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 marzo 2012. - Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. - Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Dino Piero Giarda, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
C. 5025 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Roberto MARMO (PT), relatore, fa presente preliminarmente di aver valutato la relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo, in attuazione dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica e l'ulteriore documentazione trasmessa dal Governo, che fornisce i chiarimenti richiesti nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera. Per quanto attiene alle disposizioni che nella relazione tecnica non sono state verificate positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, osserva in primo luogo che esse erano già state oggetto di un'analoga valutazione nell'ambito della relazione tecnica riferita all'emendamento 1.900 approvato dall'Assemblea del Senato, ma la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, pur formulando alcune osservazioni, ebbe ad evidenziare come le motivazioni della contrarietà espressa dalla Ragioneria generale dello Stato attenessero più a questioni di merito che non a tematiche di stretto carattere finanziario. In questo senso, fa presente

Pag. 9

che nessuna delle disposizioni non verificate positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, che pure in alcuni casi appaiono formulate in modo insoddisfacente e meriterebbero un ulteriore riflessione, è suscettibile di determinare in via immediata nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Nel segnalare, pertanto, di aver formulato nella propria proposta di parere una condizione che non fa riferimento all'esigenza di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e tre osservazioni, fa presente poi di aver esaminato le proposte emendative riferite ai primi 10 articoli del decreto-legge. In proposito, ritiene che l'emendamento Palomba 2.14, gli identici emendamenti Ria 2.17 e Palomba 2.10, nonché le proposte emendative Fugatti 8.020, Galletti 01.09, Dussin 1.8, Fava 1.10, Di Biagio 1.33, Forcolin 1.01, Fugatti 1.03 e 1.04, Palomba 2.11 e 2.3, Fugatti 2.25 e 2.20, Cambursano 3.3, Polidori 3.1, Fugatti 3.09 e 4.08, Caparini 4.09, Di Biagio 5-bis.2 e 5-bis.4, Fugatti 9.01 e 9.03 e Gidoni 9-bis.7 siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata copertura finanziaria.
Alla luce di queste considerazioni, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (C. 5025) e le proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 10 del decreto-legge, contenute nel fascicolo n. 1;
esaminata la relazione tecnica aggiornata, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha integrato o modificato le indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione presentato al Senato della Repubblica e in quella riferita all'emendamento 1.900 approvato dall'Assemblea del Senato, con riferimento agli articoli 2, 5, 5-bis, 27-bis, 60, comma 1, 71, 72, 73, 82 e 91-bis;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale, in particolare, ha evidenziato che:
agli adempimenti di cui agli articoli 1, 17, 31, 48, 55, comma 1-bis, 62, 63, 67-ter, 86, 87 e 97 potrà farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
le disposizioni di cui agli articoli 1 e 15 sono conformi alla normativa dell'Unione europea e, quindi, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi ad eventuali sanzioni;
la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 2, in materia di tribunale delle imprese, è stata effettuata con ampi margini di prudenzialità e consente anche la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della sezione specializzata in materia di imprese presso il tribunale e la corte di appello di Trento, come evidenziato anche nella relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato;
le disposizioni di cui all'articolo 3, relative all'accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata, non determinano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, in quanto si configurano come rinuncia a maggior gettito;
le disposizioni di cui all'articolo 9, in materia di disposizioni sulle professioni regolamentate, garantiscono l'equilibrio delle relative casse previdenziali e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
le disposizioni dell'articolo 11 non determinano un incremento dell'onere derivante dal riconoscimento dell'indennità di residenza;

Pag. 10

le disposizioni dell'articolo 25, in materia di assoggettamento al patto di stabilità interno delle società in house, comporteranno l'applicazione di obiettivi diversi rispetto a quelli individuati per gli enti locali proprietari delle partecipazioni;
le disposizioni di cui all'articolo 27-bis determinano effetti finanziari sostanzialmente compensativi;
il nuovo istituto del contratto di disponibilità previsto dall'articolo 44 non è assimilabile ad un'operazione di leasing immobiliare elusiva dei vincoli di finanza pubblica, che potrebbe determinare una riclassificazione dell'operazione stessa in capo al soggetto pubblico committente;
l'emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, non determina effetti negativi in termini di indebitamento netto, in quanto essa è sottoposta ai vincoli di cui all'articolo 204 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
le disposizioni dell'articolo 56, comma 1, non determinano una perdita di gettito per il bilancio dello Stato, in quanto la riserva erariale sul gettito dell'IMU è calcolata in riferimento all'aliquota di base;
alle disposizioni di cui all'articolo 60 in materia di regime doganale delle unità da diporto non sono ascrivibili effetti negativi in termini di gettito;
le entrate derivanti dall'incremento del contributo del 5 per cento a carico delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, previsto dall'articolo 68, determina un gettito tale da compensare la soppressione della tariffa fissa per la registrazione dei suddetti dispositivi medici;
le disposizioni di cui all'articolo 84, in materia di zone e diritti marittimi, sono volte ad esplicitare sul piano legislativo prassi applicative già in atto da lungo tempo;
le norme di cui all'articolo 89, in materia di recupero di sgravi contributivi, non comportano effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'INPS potrà procedere al recupero delle somme pagate nel corso del medesimo esercizio finanziario;
considerato che non sono state verificate positivamente nella relazione tecnica aggiornata, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui agli articoli 24-bis, comma 1, capoverso 19-ter, 35, comma 3-bis, 56, comma 1-bis, 71, comma 3-bis, e 76, comma 2;
rilevato, a tale ultimo riguardo, che:
al fine di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di contabilità pubblica, l'onere derivante dalla rideterminazione della pianta organica dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, prevista dal capoverso comma 19-ter del comma 1 dell'articolo 24-bis, dovrebbe essere espressamente indicato nel testo del provvedimento e dovrebbe essere chiarito che a tale onere si provvede nell'ambito delle risorse spettanti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come integrate ai sensi del precedente comma 19-bis, i cui effetti non sono quantificati puntualmente nella relazione tecnica;
gli oneri derivanti dal capoverso comma 19-ter del comma 1 dell'articolo 24-bis trovano, comunque, copertura nell'ambito del gettito derivante dal contributo dovuto all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici;
pur se le disposizioni dell'articolo 35, comma 3-bis, non determinano direttamente effetti finanziari negativi, è comunque opportuno individuare modalità applicative che disciplinino il ricorso agli istituti della compensazione tra crediti e debiti, della cessione di credito e della transazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in modo che tale ricorso non determini conseguenze negative sui saldi di finanza pubblica;

Pag. 11

le disposizioni dell'articolo 56, comma 1-bis, che novellano l'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, con una formulazione non univoca, che potrebbe determinare problemi in sede applicativa, sembrano volte a consentire l'effettuazione di permute di immobili che continuerebbero ad essere utilizzati dallo Stato in regime di locazione anche dopo la cessione; tale eventualità, pur non determinando effetti onerosi, anche in considerazione della circostanza che l'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, consente all'Agenzia delle entrate di procedere ad operazioni di permuta solo qualora tali operazioni siano realizzabili senza oneri a carico del bilancio dello Stato, appare tuttavia suscettibile di limitare gli effetti di razionalizzazione della spesa pubblica derivanti da tale ultima disposizione;
le disposizioni dell'articolo 71, comma 3-bis, appaiono rivestire carattere eminentemente ordinamentale e non determinano direttamente effetti finanziari negativi;
con riferimento all'articolo 76, comma 2, la previsione che l'ammontare dei diritti aeroportuali sia determinato dall'Autorità di regolazione dei trasporti è conforme alle previsioni dell'articolo 11 della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali e non determina in sé conseguenze finanziarie negative per la finanza pubblica;
è tuttavia opportuno verificare quale possa essere l'impatto di tale ultima modifica normativa, con particolare riferimento ad eventuali valori di subentro;
esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sopprimere l'articolo 56, comma 1-bis;
e con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 24-bis, per garantire il pieno rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, l'ammontare dell'onere derivante dall'articolo 21, comma 19-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, come inserito dal provvedimento in esame, dovrebbe essere indicato espressamente, quantomeno nella relazione tecnica, e si dovrebbe chiarire che a tale onere si provvede a valere sulle risorse spettanti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come integrate ai sensi del comma 19-bis del medesimo articolo 21;
si valuti l'opportunità di individuare in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-bis, i requisiti per il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni alla compensazione, alla cessione di credito e alla transazione, prevedendo eventualmente anche l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare una più puntuale garanzia dei saldi di finanza pubblica;
si valuti l'opportunità di verificare, in sede applicativa, gli effetti della determinazione dei diritti aeroportuali ai sensi dell'articolo 76, comma 2, con particolare riferimento all'individuazione degli eventuali valori di subentro;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.8, 1.10, 1.33, 2.3, 2.10, 2.11, 2.14, 2.17, 2.20, 2.25, 3.1, 3.3, 5-bis.2, 5-bis.4 e 9-bis.7 e sugli articoli aggiuntivi 01.09, 1.01, 1.03, 1.04, 3.09, 4.08, 4.09, 8.020, 9.01 e 9.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

Pag. 12

Silvana MURA (IdV) osserva che la relazione tecnica depositata dal Governo non è positivamente verificata con riferimento a talune disposizioni.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che non si può trascurare quanto rappresentato dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha evidenziato in modo puntuale come alcune disposizioni del provvedimento presentino problemi di quantificazione degli oneri e di copertura finanziaria. Nel depositare, anche a nome della collega Mura, una proposta di parere alternativa rispetto a quella presentata dal relatore (vedi allegato), rileva come non si possa prescindere da una modifica del decreto-legge in esame, con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 24-bis, comma 1, dell'articolo 35. comma 3-bis, dell'articolo 56, comma 1-bis, e dell'articolo 76, comma 2, sulle quali la Ragioneria generale dello Stato ha formulato specifiche osservazioni. Ritiene, pertanto, che non possa in alcun modo rappresentare una giustificazione per un mancato intervento la circostanza che la Commissione bilancio del Senato abbia deciso di non modificare tali disposizioni, dal momento che la Commissione è chiamata a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Claudio D'AMICO (LNP) nel rappresentare il proprio sconcerto per il modo di procedere che si sta profilando, rileva come, secondo quanto espressamente evidenziato nei documenti prodotti dalla Ragioneria generale dello Stato, vi siano talune disposizioni prive di idonea copertura finanziaria. Osserva come si stia ripetendo la situazione che ha già avuto modo di stigmatizzare con riferimento al decreto-legge in materia di semplificazioni, con un Governo che intende andare avanti ad un ritmo estremamente veloce, senza valutare le proposte correttive e migliorative di testi scritti, a suo avvivo, in maniera inadeguata e privi delle necessarie coperture finanziarie. Sottolinea come, anche se nel provvedimento possono essere contenuti taluni elementi condivisibili, il suo gruppo non può accettare il metodo utilizzato che, di fatto, relega il Parlamento ad una posizione meramente notarile, senza tenere conto nemmeno dei richiami del Comitato per la legislazione, né dell'articolata documentazione prodotta dalla Ragioneria generale dello Stato. Osserva come si tenti di mettere a tacere la voce dei parlamentari, attraverso il ripetuto ricorso al voto di fiducia, perché si teme che con la libera espressione del voto il Governo possa essere messo in minoranza in talune votazioni. Denuncia quindi il decadimento sempre maggiore della qualità legislativa, osservando come tale atteggiamento critico non derivi da un'opposizione preconcetta, ma da elementi oggettivi, evidenziato anche nei documenti della Ragioneria generale dello Stato. Rileva che, se il decreto-legge in esame dovesse decadere, sarebbe comunque possibile riscriverlo meglio e approvarne il contenuto con altro provvedimento, evitando di perpetuare comportamenti contrari alla Costituzione. Osserva inoltre come con il testo si cancellino disposizioni approvate dal Parlamento solo tre mesi fa, come la norma che vietava commissioni a carico degli esercenti maggiori all'1,5 per cento per le transazioni effettuate con carte di credito, introdotta nel decreto-legge n. 201 del 2011, a seguito dell'approvazione di un emendamento a sua firma.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel ringraziare per i contributi che sono venuti dalla discussione del provvedimento, osserva come nell'ambito del suo esame parlamentare siano emersi diversi problemi, che derivano essenzialmente dal fatto che il decreto interviene al termine di una lunga fase di immobilismo sul terreno delle liberalizzazioni.

Renato BRUNETTA (PdL) chiede al sottosegretario Polillo di astenersi da considerazioni politiche sull'operato del precedente Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che - come rilevato anche dal

Pag. 13

l'onorevole Brunetta in altre sedi - nell'ultimo quindicennio il nostro Paese è stato governato per otto anni da governi di centrodestra e per sette anni da governi di centrosinistra e, pertanto, il suo giudizio non si riferiva ad una specifica parte politica. Rileva, comunque, che nell'esame parlamentare del provvedimento si è proceduto in modo a volte concitato, con l'approvazione di disposizioni in alcuni casi perfettibili sul piano della formulazione, che intervengono anche su norme approvate negli ultimi mesi. In questa ottica, segnala, ad esempio, le modifiche apportate all'articolo 27 del decreto-legge, che hanno introdotto disposizioni, che - sul piano della tecnica legislativa - non appaiono pienamente in linea con il contenuto dell'articolo al quale si riferiscono. Nel sottolineare come, in questo contesto, le Camere si siano trovate ad esaminare un dettato normativo ampio e complesso, che ha reso difficile approfondire il contenuto di tutte le disposizioni del decreto, dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore, osservando come la Ragioneria generale dello Stato nel verificare la relazione tecnica non abbia espresso un giudizio di contrarietà insuperabile. Rileva, infatti, come, nell'ambito del giudizio contrario espresso su talune disposizioni, sia possibile effettuare una graduazione, a seconda del rilievo finanziario delle osservazioni formulate sul testo approvato dal Senato. In ogni caso, sottolinea come in nessuno dei casi segnalati dalla Ragioneria generale dello Stato si sia in presenza di disposizioni che determinano in via diretta effetti negativi per la finanza pubblica e, pertanto, non vi siano ragioni per esprimere un parere che richiami l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Con specifico riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 56, comma 1-bis, osserva che la stessa formulazione della disposizione, di non facile interpretazione, testimonia la concitazione dei lavori delle Commissioni del Senato e ritiene che, se necessario, il Governo potrà intervenire al riguardo con futuri interventi normativi.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che, nel caso fosse approvato il parere proposto dal relatore, si verificherebbe un precedente molto grave, considerata la valutazione della Ragioneria generale dello Stato sulla relazione tecnica. Rileva come il sottosegretario dovrebbe evitare di sottilizzare sul significato delle parole utilizzate dalla Ragioneria, che dimostrano, in sostanza un parere contrario, che, a suo avviso, giustifica pienamente un richiamo all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Si riserva di trasmettere le proprie osservazioni anche al Presidente della Repubblica che è chiamato a svolgere la valutazione finale di compatibilità della legge di conversione rispetto alla Costituzione, ed in particolare rispetto all'articolo 81, quarto comma, della Carta costituzionale. Richiamando quindi le osservazioni contenute nella nota di verifica della relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, con riferimento agli articoli 24-bis, comma 1, capoverso 19-ter, 35, comma 3-bis, 56, comma 1-bis, 71, comma 3-bis, e 76, comma 2, che impongono l'introduzione di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, illustra una proposta di parere alternativo presentata dal suo gruppo.

Renato BRUNETTA (PdL) ritiene che non sia accettabile che il rappresentante di un Governo tecnico esprima giudizi politici sull'operato dei precedenti Esecutivi. Invita, pertanto, il sottosegretario Polillo a voler riconsiderare i giudizi espressi in precedenza e a far riferimento nei propri interventi ai provvedimenti legislativi con i rispettivi estremi e non attraverso il richiamo alla loro denominazione giornalistica.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, in relazione all'intervento dell'onorevole Brunetta, esprime le sue scuse personali, precisando che non era sua intenzione manifestare un giudizio sull'operato dei Governi precedenti e si impegna a tenere conto, per il futuro, della lezione che gli è stata impartita.

Pag. 14

Claudio D'AMICO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che i commissari non sono messi in condizione di potere assumere una deliberazione consapevole non conoscendo bene il testo della proposta di parere del relatore. Chiede, inoltre, di sospendere i lavori della Commissione, essendo iniziata la seduta dell'Assemblea, ricordando di avere già posto, anche al Presidente della Camera, la questione della sovrapposizione dei lavori dell'Assemblea con quelli della Commissione, che dovrebbe essere sempre evitata. Ritiene quindi che la Commissione non possa esprimere il proprio parere in questa sede.

Roberto OCCHIUTO, presidente, con riferimento alle considerazioni dell'onorevole D'Amico, sottolinea come questa sia la terza seduta dedicata al testo del decreto-legge n. 1 del 2012 e, pertanto, i gruppi abbiano avuto modo di valutare in un tempo adeguato le implicazioni finanziarie del provvedimento. Rileva, inoltre, che anche le modalità di discussione della proposta di parere formulata dal relatore non costituiscano un'innovazione rispetto alla prassi consolidata, ricordando, ad esempio, come in occasione dell'esame del decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di semplificazioni, la Commissione fu chiamata ad esprimersi in termini temporali ancora più ristretti. Osserva, peraltro, che proprio al fine di garantire un più ampio margine temporale per gli interventi dei componenti della Commissione, la seduta odierna è stata anticipata di mezz'ora, ricordando comunque che le votazioni in Assemblea avranno inizio non prima delle ore 11.

Pier Paolo BARETTA (PD), concordando con le osservazioni svolte dal presidente, rileva che la Commissione è nella condizione di esprimere un parere, come implicitamente confermato anche dall'atteggiamento del gruppo dell'Italia dei Valori che ha presentato una proposta di parere alternativo. Osserva quindi che la vera differenza tra la proposta di parere formulata dal relatore e quella degli onorevoli Borghesi e Mura può sostanzialmente essere ricondotta nel richiamo o meno del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Annuncia che il suo gruppo è favorevole all'approvazione della proposta di parere formulata dall'onorevole Marmo, senza quindi l'espressione di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Osserva come la situazione non sia tuttavia ottimale, in quanto caratterizzata da un dialogo con un convitato di pietra che è la Ragioneria generale dello Stato. Sottolinea quindi la posizione del suo gruppo derivi da una scelta politica e da un'assunzione di responsabilità per evitare il rischio di fare decadere il provvedimento. Pur assumendosi la responsabilità per la scelta politica, rileva in proposito come andrebbe chiarito urgentemente il ruolo del Governo e della Ragioneria nell'interlocuzione con il Parlamento. In particolare, ritiene che occorra stabilire se tale Dipartimento possa esercitare un ruolo di analisi indipendente, ovvero debba ritenersi un'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze e come tale sottoposto alla responsabilità politica del Ministro. Osserva come questo sia un problema di funzionalità generale dei rapporti tra Governo e Parlamento e ricorda di avere richiamato l'attenzione sul punto anche prima dell'entrata in carica del Governo Monti. Sottolinea che, se si convenisse sull'opportunità configurare la Ragioneria generale dello Stato come un organismo autonomo, essa dovrebbe divenire un interlocutore diretto del Parlamento, superando le attuali criticità.

Renato BRUNETTA (PdL), nel concordare con le osservazioni svolte dall'onorevole Baretta, rileva come le condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione andrebbero poste solo rispetto a questioni motivate per iscritto da parte della Ragioneria generale dello Stato. In proposito, ricorda come sia stato utilizzato tale strumento per chiedere la soppressione di disposizioni in materia fiscale introdotte nella

Pag. 15

legge di conversione del decreto-legge sulle semplificazioni che, in quanto semplificazioni esse stesse, non potevano recare evidentemente oneri. Osserva quindi come la Ragioneria generale dello Stato dovrebbe fornire numerose spiegazioni al Parlamento, anche in relazione a comportamenti pregressi.

Silvana MURA (IdV) ritiene che si stia svolgendo una discussione paradossale, in quanto si sta teorizzando di rinunciare a richiedere la modifica o la soppressione di disposizioni che costituirebbero una violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Nel segnalare che, qualora la Commissione intendesse rinunciare ad esercitare il ruolo ad essa attributo dal Regolamento, ci sarebbe da chiedersi quale sia il senso della sua stessa esistenza, osserva che si rischia di creare un precedente inaccettabile, che determinerebbe un sostanziale svuotamento delle prerogative della Commissione e del Parlamento. Prende atto con rammarico che il Presidente Monti ha sottolineato l'esigenza di non apportare modifiche al testo del decreto-legge approvato dal Senato, per non mettere a rischio la sua conversione in legge nei termini costituzionalmente previsti, osservando che la mancata correzione delle disposizioni censurate dalla Ragioneria generale dello Stato rischia di mettere in grave imbarazzo il Presidente della Repubblica, in sede di promulgazione della legge di conversione del decreto.

Gioacchino ALFANO (PdL), richiamando l'intervento svolto dall'onorevole Baretta, sottolinea la necessità di approvare la proposta di parere formulata dal relatore, concordando in particolare sull'opportunità di approfondire il ruolo della Ragioneria generale dello Stato rispetto alla verifica delle coperture finanziarie. In relazione ai rapporti tra Governo e Parlamento, osserva come, insieme allo stesso onorevole Baretta, aveva chiesto due settimane fa un incontro urgente al Ministro Passera per segnalargli la questione degli interventi urgenti in materia di edilizia scolastica anche in relazione alla risposta fornita dal Governo, nella seduta dell'8 marzo 2012, all'interrogazione a risposta immediata in Commissione a sua prima firma n. 5-06348.

Roberto OCCHIUTO, presidente, ritiene che le considerazioni dell'onorevole Baretta siano senza dubbio meritevoli di approfondimento ed assicura che ne informerà il presidente Giorgetti al fine di valutare eventuali iniziative da assumere al riguardo.

Renato CAMBURSANO (Misto) si dichiara stupito e amareggiato di quanto sta accadendo, osservando come dall'approvazione del decreto-legge da parte del Senato della Repubblica siano trascorsi circa venti giorni e vi sarebbero state, quindi, le condizioni per la Ragioneria generale dello Stato di approfondire le valutazioni espresse in occasione della presentazione dell'emendamento 1.900 presso l'altro ramo del Parlamento. Nel dichiarare di comprendere le considerazioni dell'onorevole Brunetta in ordine ai comportamenti della Ragioneria generale dello Stato, rileva tuttavia che il provvedimento in esame abbia senza dubbio un effetto complessivamente positivo sulla finanza pubblica e esprime, pertanto, un giudizio favorevole sulla proposta di parere del relatore, che consente l'ulteriore iter del decreto, formulando tuttavia puntuali rilievi, che non richiamano l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Nell'auspicare che possa avviarsi nelle sedi opportune una riflessione sul ruolo della Ragioneria generale dello Stato e sulle sue valutazioni tecniche, rileva che eventuali correttivi di norme comunque perfettibili potranno essere introdotti in futuri provvedimenti legislativi.

Roberto OCCHIUTO, presidente, dà conto delle sostituzioni.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, in relazione all'intervento dell'onorevole Baretta, precisa che, per la natura stessa

Pag. 16

della materia, sulle coperture finanziarie non può non aversi una gradazione di giudizio. In particolare, sull'articolo 56, comma 1-bis, rileva che la disposizione introdotta al Senato, fa riferimento alla mera possibilità di effettuare la cessione degli immobili già in uso governativo e pertanto osserva come non sarebbe giustificabile una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Osserva quindi come si potrà lavorare per una migliore tipizzazione della gradazione dei giudizi della Ragioneria generale in materia di coperture, giungendo ad una vera e propria «declaratoria» da concordare con la Commissione bilancio in base alla quale formulare il giudizio sulle singole disposizioni di legge. Osserva come non tutte si prestano infatti ad un giudizio binario: positivo o negativo. Rileva che la natura dell'onere non sempre è certa, spesso condizionata agli effettivi comportamenti e quindi rilevabile solo ex post. In altri casi, la sua portata è irrisoria e quindi rimessa ad una valutazione esclusivamente politica. Analoghe osservazioni possono farsi per le coperture, specie quando queste sono «dinamiche», affidate cioè ai comportamenti di soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Data questa complessità, manifesta la disponibilità del Governo, dopo averne riferito al Ministro Giarda, a misurarsi con le considerazioni svolte dall'onorevole Baretta.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che le considerazioni del sottosegretario Polillo sembrano frutto tardivo della «fantasia al potere» propagandata nel '68, osservando come non sia ammissibile ipotizzare una graduazione delle valutazioni contrarie della Ragioneria generale dello Stato. Nell'osservare come lo stesso capogruppo del Popolo delle Libertà Gioacchino Alfano abbia in sostanza ammesso del proprio gruppo, osserva che, in presenza di una verifica non positiva della relazione tecnica riferita ad alcune disposizioni, la Commissione ha un'unica alternativa: chiedere la modifica del testo in esame ovvero non esprimersi. Non è invece possibile, a suo avviso, esprimere un parere privo di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Con riferimento al dibattito sul ruolo della Ragioneria generale dello Stato, osserva che, a meno di ipotizzare un suo commissariamento, le valutazioni da essa espresse debbano essere prese sul serio. Invita quindi a riconsiderare la proposta di parere presentata dal relatore, evidenziando che, se questi sono i risultati dell'azione dei tecnici che dovevano risolvere i problemi del Paese, è assai preferibile affidarsi ai politici.

Lino DUILIO (PD) osserva come sia opportuno chiarire preliminarmente come la Ragioneria generale dello Stato svolga il proprio dovere verificando le relazioni tecniche, ricordando in proposito che la legge n. 196 del 2009 ha disposto l'aggiornamento della relazione tecnica al momento del passaggio da un ramo all'altro del Parlamento per consentire una valutazione confortata dai necessari elementi di carattere tecnico contabile. Osserva tuttavia come, nel valutare un provvedimento articolato come quello in esame, si debba tenere conto degli effetti complessivi, sottolineando come sarebbe irresponsabile causare la decadenza del decreto. Ritiene che la proposta del relatore sia equilibrata e consenta di rilevare talune criticità, pur senza imporre all'Assemblea il vincolo che deriverebbe dall'espressione di una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Claudio D'AMICO (LNP), intervenendo per dichiarazione di voto, osserva come la presenza del Ministro Giarda ricordi ai componenti della Commissione come sia imminente l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo. Si dichiara, tuttavia, felice di tale presenza, che gli consente di esporre anche al Ministro per i rapporti con il parlamento le ragioni della contrarietà del suo gruppo alla proposta di parere, che rischia di dimostrarsi una nuova pagina nera nella storia recente del Parlamento.

Pag. 17

Nell'evidenziare come l'intervento dell'onorevole Gioacchino Alfano abbia testimoniato in modo evidente le difficoltà della maggioranza e come l'onorevole Baretta abbia sottolineato il valore politico del voto della Commissione, sottolinea come il decreto in esame sia scritto male, presenti evidenti problemi di copertura finanziaria, sia stato esaminato in termini temporali assai ristretti e sarà approvato a breve dall'Assemblea della Camera con un voto di fiducia. In proposito, evidenzia come le modalità di esame seguite precludano di fatto ogni possibilità per il Parlamento di fare il proprio lavoro, impedendo anche la presentazione e la discussione nel merito di proposte emendative che avrebbero potuto consentire il miglioramento del testo, come avvenuto, ad esempio, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 201 del 2011, quando venne approvato un emendamento presentato dal suo gruppo volto a limitare le commissioni sulle transazioni operate attraverso le carte di credito, successivamente cancellato dal decreto-legge in esame. Nel ribadire come la posizione della questione di fiducia determini una forte limitazione della discussione, osserva come, nel corso dell'esame degli ordini del giorno riferiti a precedenti decreti-legge, siano emerse in modo chiaro le difficoltà e i dissensi esistenti all'interno della maggioranza, dal momento che sono stati approvati atti di indirizzo sui quali il Governo aveva espresso parere contrario. Ribadisce, pertanto, che la Commissione sta per esprimere un voto squisitamente politico, in quanto la proposta di parere del relatore non affronta le questioni tecniche relative alla copertura finanziaria del provvedimento poste dalla Ragioneria generale dello Stato. Nel sottolineare come si stia seguendo un indirizzo non corretto, evidenzia, su un piano più generale, le conseguenze negative dell'azione del governo Monti, a partire dall'introduzione dell'IMU sull'abitazione principale, i cui proventi sono destinati prevalentemente allo Stato, che li utilizzerà per provvedimenti che beneficeranno i grandi poteri economici, come avvenuto con le disposizioni del decreto-legge n. 201 del 2011 in favore delle banche. Evidenzia inoltre come sussistano molti profili critici con riferimento alla formulazione delle disposizioni del decreto, puntualmente evidenziati nel parere reso dal Comitato per la legislazione, rilevando che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo non abbiano soddisfatto pienamente le richieste contenute nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera e richiamata dal relatore. Nel ribadire le criticità già evidenziate sul provvedimento, ritiene che il Governo avrebbe dovuto correggere il testo del decreto-legge nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento, visto che comunque sussistono margini, ancorché ristretti, per una sua approvazione definitiva da parte del Senato. Nel rilevare che, qualora si fosse deciso di seguire questa strada, si sarebbe potuto immaginare anche un diverso atteggiamento del suo gruppo, annuncia il voto contrario della Lega Nord Padania sulla proposta di parere del relatore, denunciando il comportamento del Governo, che giudica contrario alle regole democratiche. Sottolinea, comunque, che il proprio gruppo ha chiesto di non addivenire all'espressione del parere, in quanto la seduta dell'Assemblea ha avuto già inizio e lui, come altri colleghi, era interessato ad intervenire in quella sede. Osserva, del resto, come sarebbe preferibile che la Commissione non si esprimesse, piuttosto che approvare, per soli motivi politici, un parere sostanzialmente favorevole su un provvedimento che presenta evidenti problemi di copertura finanziaria.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, intendendosi conseguentemente preclusa la proposta alternativa presentata dagli onorevoli Borghesi e Mura.

La seduta termina alle 10.50.

Pag. 18

SEDE REFERENTE

Martedì 20 marzo 2012. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 14.20.

Divieto di cumulo di incarichi di amministrazione nelle società a prevalente partecipazione pubblica.
Esame C. 4055 Golfo ed altri.

(Rinvio dell'esame).

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, fa presente che il sottosegretario Polillo non potrà prendere parte ai lavori della Commissione, a causa di concomitanti impegni presso il Senato della Repubblica. Avverte, pertanto, che tutti i provvedimenti all'ordine del giorno delle odierne sedute pomeridiane saranno esaminati in altre sedute.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti.
Atto n. 436.