CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 marzo 2012
622.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 15 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione - Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce quindi l'audizione.

Marco MAGNANI, capo del Servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), Renato CAMBURSANO (Misto), Roberto SIMONETTI (LNP),

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Massimo VANNUCCI (PD), Rolando NANNICINI (PD), Maino MARCHI (PD), Amedeo CICCANTI (UdCpTP), ai quali replicano Marco MAGNANI, capo del Servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia e Giorgio GOBBI, titolare della Divisione struttura e intermediari finanziari del Servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il significativo contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
Testo unificato C. 4116 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, preliminarmente fa presente che il provvedimento, composto di un solo articolo, suddiviso in 10 commi, non è corredato di relazione tecnica. Osserva quindi che la norma richiama il rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, ed evidenzia che alcune delle modifiche apportate ai requisiti per l'ammissione e alle modalità di svolgimento del corso-concorso della Scuola superiore della pubblica amministrazione per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, potrebbero determinare effetti onerosi. Richiama in proposito l'introduzione della valutazione dei titoli posseduti dai candidati di cui al comma 9, lettera b), che occorre verificare se determini un aggravamento dell'iter concorsuale con ricadute sulla funzionalità e l'economicità del procedimento. In secondo luogo, rileva che l'estensione, disposta dal comma 9, lettera c) della durata, da 12 a 18 mesi, del corso, comprensivo, tra l'altro, di un periodo di applicazione all'estero previsto a legislazione vigente esclusivamente per i vincitori di concorso per dirigente di prima fascia, risulta potenzialmente suscettibile di ritardare l'ingresso in servizio del personale dirigente neo-formato con eventuali profili di onerosità connessi alla funzionalità delle amministrazioni da cui i medesimi dirigenti verrebbero distolti nei sei mesi aggiuntivi, nonché alla mancanza di una effettiva prestazione lavorativa da parte del medesimo personale che dal punto di vista retributivo risulterebbe comunque pienamente in servizio. Su tali punti chiede quindi quale sia l'avviso del Governo. Non formula invece osservazioni con riguardo alle altre norme del provvedimento in esame, stante il carattere ordinamentale delle medesime.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di svolgere gli ulteriori necessari approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta del rappresentante

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del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
C. 5025 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal relatore e da taluni membri della Commissione nella seduta del 14 marzo 2012, deposita agli atti della Commissione, la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, nonché una nota del medesimo Dipartimento.

Roberto MARMO (PT), relatore, osservando come la documentazione depositata dal rappresentante de Governo sia particolarmente articolata e complessa, chiede di potere rinviare il seguito dell'esame al fine di svolgere i necessari approfondimenti per la presentazione di una proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce della richiesta del relatore e attesa la complessità della documentazione prodotta dal Governo, propone di soprassedere nell'espressione del parere e di renderlo direttamente all'Assemblea nella giornata di martedì prossimo.

La Commissione conviene.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 15.50.

Divieto di cumulo di incarichi di amministrazione nelle società a prevalente partecipazione pubblica.
C. 4055 Golfo ed altri.

(Rinvio dell'esame).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che il relatore gli ha fatto presente di non poter prendere parte alla seduta e rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti.
Atto n. 436.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Massimo VANNUCCI (PD), relatore, illustra brevemente il contenuto dello schema di decreto legislativo, che reca la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e di valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, osservando che lo schema è corredato di una relazione tecnica, positivamente

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verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, osserva in primo luogo che le stime riportate nella relazione tecnica con riferimento all'articolo 3 dello schema, relativo alle funzioni dello Stato, delle regioni e delle province autonome, delle università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, fanno riferimento a prestiti erogati dalle università e dalla regione Toscana in un determinato periodo temporale. Segnala che la relazione tecnica stima l'importo da accantonare per il Fondo di garanzia in euro 100.000, presumibilmente annui, pari al 5 per cento dell'ammontare dei prestiti concessi annualmente dalle università e dalla regione Toscana. A suo avviso, andrebbe chiarito se la stima riferita alla sola regione Toscana, pari a circa 150.000 euro, debba essere estesa anche alle altre regioni. In tal caso, infatti, si determinerebbe un onere più elevato sia per i prestiti in esame sia per l'erogazione dei contributi in conto interessi. Osserva, inoltre, che la relazione tecnica non sembra considerare i possibili oneri derivanti dal comma 6, che consente a regioni, province autonome, università di concedere agli studenti prestiti d'onore aggiuntivi alle borse di studio. Sul punto andrebbe acquisita una valutazione del Governo.
Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 6, relativo agli strumenti e ai servizi per il conseguimento del successo formativo, osserva che la relazione tecnica non reca alcuna indicazione circa gli oneri derivanti dalla norma, per la copertura dei quali si fa rinvio al successivo articolo 18, recante il sistema di finanziamento del diritto allo studio. Segnala, pertanto, la necessità di acquisire dati ed elementi che consentano di valutare la coerenza di tali previsioni rispetto al meccanismo finanziario stabilito dal medesimo articolo 18. Con riferimento alle disposizioni in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 7, segnala l'opportunità di acquisire un chiarimento in relazione al comma 1, che, da una parte, assicura la concessione delle borse di studio a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità, dall'altra sottopone tale previsione alla sussistenza delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente. Rileva, infatti, che nel caso in cui tali benefici fossero qualificabili come diritti soggettivi e risultassero - in quanto tali - incompatibili con l'apposizione di un limite di spesa, dalla predetta definizione della platea dei destinatari potrebbero derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. In relazione all'articolo 9, che reca disposizioni in materia di graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi, osserva, in analogia con quanto rilevato per il precedente articolo 6, che la relazione tecnica non reca indicazioni circa gli oneri derivanti dalla norma e si limita ad operare un rinvio - per la loro copertura - al successivo articolo. Segnala, pertanto, la necessità di acquisire elementi di quantificazione degli oneri, al fine di valutare la coerenza della norma rispetto ai meccanismi finanziari previsti dall'articolo 18. Ritiene, inoltre, che andrebbe acquisita una valutazione circa i possibili riflessi di carattere finanziario e organizzativo, al fine di verificare se le norme siano attuabili nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle singole amministrazioni. Per quanto attiene all'articolo 11, relativo alle attività a tempo parziale degli studenti, considerato che la norma prevede - a differenza della disciplina vigente - l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa i possibili effetti della norma sui bilanci delle università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ritiene, inoltre, necessario acquisire dati ed elementi di valutazione idonei a definire i possibili riflessi di carattere finanziario ed organizzativo delle disposizioni dell'articolo 12, relativo alla sperimentazione di modelli innovativi, anche al fine di verificare che le medesime siano attuabili nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. Analoghi chiarimenti sarebbero, a suo avviso, necessari con riferimento agli

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articoli da 13 a 17, in materia di strutture residenziali destinate agli studenti universitari a fronte degli obiettivi di potenziamento dell'offerta abitativa indicati dall'articolo 13, comma 1, del testo in esame.
Per quanto attiene, poi, all'articolo 18, che disciplina il sistema di finanziamento del provvedimento, osserva preliminarmente che la relazione tecnica, nell'illustrare le modalità di copertura degli oneri che la stessa ascrive agli articoli 6 e 9 del provvedimento in esame, non fornisce una quantificazione dei medesimi né i dati e gli elementi posti alla base della stima. In merito al comma 5-bis, che autorizza le regioni e le province autonome a destinare le residue risorse di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge n. 350 del 2003 all'erogazione di borse di studio, si rileva che né la disposizione né la relazione tecnica chiariscono quale sia l'ammontare di tali risorse residue. In proposito, reputa opportuno acquisire una precisazione da parte del Governo. Riguardo al comma 6, relativo al trasferimento delle risorse del Fondo integrativo statale ad appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni, a suo avviso andrebbe chiarita la compatibilità, rispetto agli equilibri di finanza pubblica, della previsione in base alla quale tali risorse sono escluse dalle riduzioni volte a garantire il concorso delle regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2012. Dovrebbe, inoltre, chiarirsi se il medesimo comma 6 possa incidere sui vincoli del patto di stabilità interno per le regioni. Rileva, infatti, che qualora tali risorse - a legislazione vigente - fossero direttamente erogate dal bilancio dello Stato, la loro attribuzione alle regioni, ai sensi del testo in esame, inciderebbe sulla capacità di spesa di queste ultime, tenuto conto dei vincoli che esse incontrano dal lato della spesa in ottemperanza al patto di stabilità interno. In merito al comma 7, che prevede l'incremento della tassa regionale per il diritto allo studio, osserva che la quantificazione del maggior gettito indicata dalla relazione tecnica sembrerebbe non scontare le entrate già acquisite in base alla legislazione vigente. Al riguardo, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento, considerato che in tale ipotesi l'effetto di gettito indicato dalla relazione tecnica, pari a 230 milioni di euro annui, risulterebbe sovrastimato. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che le risorse delle quali è prevista la riduzione con il comma 5 sono iscritte nel piano di gestione n. 1 del capitolo 1713 dello stato di previsione relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato il piano di gestione reca le necessarie disponibilità. Segnala, peraltro, che la norma sembra riprodurre il contenuto di disposizioni di rango secondario volte a prevedere stanziamenti per analoghe finalità. Sotto il profilo formale, rileva l'opportunità di riformulare la disposizione in esame, in considerazione del fatto che l'articolo 18, comma 1, lettera a), non reca una specifica autorizzazione di spesa. Con riferimento all'articolo 19, reputa invece opportuna una conferma del Governo in merito all'idoneità delle risorse disponibili a legislazione vigente ad assicurare l'erogazione di tutti i benefici previsti dal provvedimento in esame, considerato che negli esercizi successivi al 2012 la dotazione prevista a normativa vigente risulta sensibilmente inferiore a quella per l'anno in corso.
Da ultimo, con riferimento all'articolo 20, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario, ritiene necessario acquisire una conferma in ordine alla circostanza che esso possa funzionare con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta per fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

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Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei.
Atto n. 437.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Massimo VANNUCCI (PD), relatore, preliminarmente fa presente che il provvedimento, composto da 12 articoli, è corredato di relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, la quale afferma che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento non si prevedono effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, non comportando l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri e rientrando nella fattispecie dei provvedimenti emanati in regime di neutralità finanziaria. Con riferimento agli articoli 3 e 4 relativi al piano economico-finanziario e programmazione del personale, precisa che non vi sono osservazioni in quanto le disposizione appaiono finalizzate a migliorare la trasparenza, l'uniformità e la comprensione dei bilanci delle università, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 91 del 2011, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili della Pubblica amministrazione, e non appaiono suscettibili di determinare effetti sulla finanza pubblica. In merito agli articoli 8 e 9, relativi al costo standard e valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, fa presente che andrebbe acquisita una conferma dal Governo circa la possibilità che l'introduzione di un sistema di valutazione ex post sia supportato con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, ai fini del rispetto della clausola di invarianza contenuta nel successivo articolo 12. non formula osservazioni in riferimento alle restanti disposizioni.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, conferma che l'articolo 7 assicura la sostenibilità finanziaria degli atenei e che all'attuazione dell'articolo 9 si potrà provvedere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Massimo VANNUCCI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (atto n. 437);
considerato che il rappresentante del Governo ha confermato quanto indicato nella relazione tecnica, secondo cui:
con l'articolo 7 si definiscono, dall'entrata in vigore del decreto e per il prossimo triennio, le modalità per perseguire la piena sostenibilità finanziaria dei bilanci degli atenei attraverso una graduazione delle possibilità di reclutamento e di contrazione di forme di indebitamento per spese di investimento che tengono conto dell'andamento e della combinazione degli indicatori relativi alle spese di personale e di indebitamento di cui agli articoli 5 e 6;
all'introduzione del sistema di valutazione ex post di cui all'articolo 9 potrà farsi fronte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.»

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.05.