CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 marzo 2012
620.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 marzo 2012.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, del Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari (SUNIA), del Sindacato inquilini casa e territorio (SICET) e dell'Unione nazionale inquilini ambiente e territorio (UNIAT) sulle misure per promuovere l'accesso all'abitazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 marzo 2012. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.

Decreto-legge 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
C. 5025 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore, ricorda che la Commissione oggi avvia l'esame del decreto-legge n. 1 del 2012 (cosiddetto «decreto liberalizzazioni»), che reca numerose disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della VIII Commissione sia per quanto riguarda la materia ambientale che con riferimento ai lavori pubblici.
Considerata quindi la numerosità delle disposizioni, fa presente che si limiterà nella relazione a dare conto sinteticamente

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del contenuto di tali norme rinviando per il contenuto analitico alla documentazione predisposta dagli uffici.
Per quanto riguarda le disposizioni di carattere ambientale, segnala che l'articolo 23, confermando le procedure di approvazione e valutazione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, predisposto annualmente da Terna S.p.A. ai sensi dell'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93 del 2011, dispone che tale Piano venga sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) e a procedura di VAS ogni tre anni. L'articolo 24 introduce una specifica procedura per l'accelerazione della valutazione e dell'autorizzazione dei progetti di disattivazione di impianti nucleari presentati da almeno dodici mesi, nonché di particolari operazioni e specifici interventi attinenti alla disattivazione. L'articolo reca, inoltre, disposizioni riguardanti il conferimento dei rifiuti radioattivi (comma 6) per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito nazionale nonché la specificazione delle risorse finanziarie, ossia le disponibilità correlate alla componente tariffaria (cosiddetta componente A2 della tariffa elettrica determinata periodicamente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas), destinate alle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari dismessi (comma 5). L'articolo 26 apporta alcune novelle alla disciplina in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio contenuta nel decreto legislativo 152 del 2006, con specifico riguardo alla disciplina dei sistemi di gestione autonoma (alternativi all'adesione ai consorzi «di filiera»); si prevede, tra l'altro, che l'organizzazione autonoma della gestione dei rifiuti di imballaggio - da parte dei produttori - possa avvenire anche in forma collettiva a patto che riguardi l'intero territorio nazionale. In proposito, fa notare che tale ultimo requisito, previsto dal testo previgente del Codice, ma non presente nel testo iniziale del decreto-legge in esame, è stato ripristinato nel corso dell'esame al Senato. L'articolo 48 modifica l'articolata disciplina in materia di dragaggi precedentemente regolata dai commi da 11-bis a 11-sexies dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale), che vengono contestualmente abrogati. Si tratta dei dragaggi che riguardano prevalentemente i siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale (SIN), ma vi sono anche disposizioni per i materiali provenienti dal dragaggio dei fondali di porti non compresi in siti di interesse nazionale (queste ultime sono concentrate nel comma 8 dell'articolo 5-bis aggiunto alla legge n. 84 del 1994 dal comma in esame). Vengono modificate la destinazione dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio e le condizioni da rispettare per gli impieghi indicati, ampliando le fattispecie previste dalla disciplina previgente. L'articolo 49 demanda, al comma 1, la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo ad un decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, che stabilisca le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale). Si prevede, inoltre, che dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 sia abrogato l'articolo 186 del Codice ambientale recante la disciplina delle terre e rocce da scavo. Ricordo che la disposizione di cui discutiamo si intreccia con la previsione di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 2 del 2012, recante misure urgenti in materia ambientale, all'esame dell'Assemblea della Camera, che detta disposizioni con riferimento alle matrici materiali di riporto che verranno disciplinate nell'ambito del decreto ministeriale sopracitato.
Ricorda che l'articolo 25 modifica alcune parti della disciplina generale dei servizi pubblici locali introdotta dal decreto-legge n. 138 del 2011 con l'obiettivo di limitare ulteriormente le possibilità di

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ricorrere alle gestioni dirette. Tra le novità principali si segnalano tra le altre: l'obbligo di organizzazione dei servizi per ambiti territoriali almeno provinciali (anche se una modifica apportata al Senato appare limitare questa scelta); la previsione di meccanismi premiali per gli affidamenti mediante gara; il parere preventivo obbligatorio dell'Autorità garante del mercato; la riduzione a 200.000 euro del valore economico dei servizi che è possibile affidare in house nel meccanismo a soglia adottato dal decreto-legge n. 138 del 2011. Il comma 2 dell'articolo 25 assoggetta le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali agli oneri cui sono tenuti gli enti locali in tema di patto di stabilità interno, appalti, contratti e personale. Il comma 4 dell'articolo 25 reca, invece, disposizioni volte a disciplinare l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani prevedendo la possibilità di affidamento disgiunto di gestione degli impianti ed erogazione del servizio. Si disciplina, inoltre, il caso in cui gli impianti non siano di titolarità degli enti locali di riferimento. Il comma 5 invece novella l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che tale servizio sia svolto, non in regime di privativa, ma mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva.
Passando al contenuto delle disposizioni che rientrano nella più ampia materia dei lavori pubblici, segnala che si tratta di un corposo pacchetto di interventi volti sostanzialmente ad agevolare l'apporto di capitali privati nella realizzazione delle infrastrutture: tali modifiche sono in prevalenza introdotte attraverso novelle al decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici). L'articolo 41 reca modifiche all'articolo 157 del Codice dei contratti riguardanti l'emissione di obbligazioni e titoli di debito - da parte delle società di progetto e delle società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato - finalizzati alla realizzazione di specifici progetti infrastrutturali, allo scopo di agevolare l'effettivo utilizzo di tali strumenti. L'articolo 42 novella l'articolo 175 del Codice dei contratti in materia di finanza di progetto, recentemente modificato dal decreto-legge n. 201 del 2011, introducendo il diritto di prelazione a favore del promotore per le infrastrutture strategiche sulla scorta di quanto previsto per le infrastrutture ordinarie dall'articolo 153, comma 19, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 70 del 2011. L'articolo 43 disciplina la realizzazione e gestione di infrastrutture carcerarie mediante il sistema della finanza di progetto. L'articolo 44 introduce nel Codice dei contratti pubblici una nuova fattispecie contrattuale di partenariato pubblico privato (PPP), il contratto di disponibilità, applicabile sia alle opere ordinarie che alle infrastrutture strategiche, nel quale il privato progetta, realizza e garantisce la manutenzione delle stesse opere. In tale contratto sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo che si sostanzia prevalentemente nel versamento di un canone di disponibilità dell'opera, nonché in un eventuale contributo in corso d'opera e in un eventuale prezzo di trasferimento. L'articolo 45 integra la documentazione a corredo del Piano economico e finanziario (PEF) al fine di accelerare l'assegnazione delle risorse destinate alle opere strategiche da parte del CIPE. L'articolo 46 rinvia al regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) la definizione delle ulteriori modalità attuative della disciplina riguardante il dialogo competitivo di cui all'articolo 58 del medesimo Codice. Ricorda che tale istituto, introdotto nel Codice in attuazione della direttiva comunitaria 2004/18/CE, è previsto per appalti particolarmente complessi qualora la stazione appaltante si trovi di fronte ad un appalto di cui non sia in grado di definire i mezzi tecnici per la sua esecuzione o non sappia impostare giuridicamente o finanziariamente il progetto.

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L'articolo 50 introduce alcune modifiche in materia di concessioni di opere pubbliche relative: alla cessione di immobili, nel senso di prevedere le modalità di utilizzazione o di valorizzazione dei beni immobili già nell'ambito dello studio di fattibilità, qualora si proceda a gara con finanza di progetto; ai contenuti dei bandi e degli allegati, al fine di garantire un adeguato livello di bancabilità dell'opera; ai requisiti richiesti all'eventuale subentrante nel caso di risoluzione del rapporto concessorio, al fine di garantire l'effettivo completamento dell'opera in coerenza con lo stato di avanzamento dei lavori. L'articolo 51 eleva dal 40 al 50 per cento la percentuale minima che i titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi. La norma verrà applicata a decorrere dal 1o gennaio 2015. L'articolo 52 reca alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici ed al relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), volte a semplificare la redazione e velocizzare l'approvazione dei progetti prevedendo, a determinate condizioni, la possibilità di omettere uno dei primi due livelli di progettazione (preliminare e definitiva). Il comma 4 dell'articolo 53 esclude l'applicazione di parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti, rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'UE, alla progettazione e alla costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali e agli adeguamenti di quelle esistenti. Il comma 5 di tale articolo novella, invece, il decreto legislativo n. 264 del 2000 precisando, relativamente alle competenze della Commissione permanente per le gallerie, che tale Commissione non si occupa del collaudo ma delle verifiche funzionali. L'articolo 54 autorizza gli enti locali a contrarre obbligazioni «di scopo», vale a dire finalizzate al finanziamento di specifiche opere pubbliche, mediante la costituzione di un patrimonio destinato formato da beni immobili disponibili di proprietà dell'ente, con l'obiettivo di consentire ai predetti enti l'accesso ad un canale di finanziamento più vantaggioso rispetto ad altre forme di finanziamento. L'articolo 55 prevede che nella procedura relativa all'aggiudicazione delle concessioni relative a infrastrutture strategiche possa essere posto a base di gara anche il progetto definitivo. Esso reca, inoltre, disposizioni relative alla sicurezza delle gallerie stradali e ferroviarie, nonché misure che consentono l'assunzione di personale da parte del Ministero delle infrastrutture per la vigilanza delle dighe e, da parte della società ANAS SpA, per lo svolgimento di compiti attinenti alla sicurezza stradale.
Con riferimento ad interventi riguardanti il settore dell'edilizia e delle politiche abitative, fa presente che l'articolo 47 rimodula la percentuale della spesa totale per nuove costruzioni di edifici pubblici da destinare al loro abbellimento mediante opere d'arte, introducendo la determinazione di percentuali decrescenti al crescere dell'importo dei lavori secondo la suddivisione in scaglioni progressivi, in luogo della percentuale fissa del 2 per cento. L'articolo 57, al fine di ridurre gli oneri per le imprese edili estendendo il beneficio della compensazione dell'IVA, reca una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dirette ad assoggettare all'imposizione IVA le operazioni relative ad interventi su fabbricati destinati ad alloggi. L'articolo 58 reca alcune semplificazioni alle procedure relative all'approvazione degli accordi di programma relativi all'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa (cosiddetto «Piano casa») prevedendo che l'intesa con la Conferenza unificata debba essere resa nella seduta del CIPE con la quale sono approvati gli accordi di programma e che siano approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporto (MIT) le rimodulazioni degli interventi indicati negli accordi, nonché tutti gli atti aggiuntivi finalizzati all'utilizzo di nuove economie o di nuove risorse finanziarie resesi disponibili, in questo caso con l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF).
Segnala, inoltre, all'attenzione della Commissione l'articolo 36, che istituisce, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità, l'Autorità di

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regolazione dei trasporti con competenza nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori. Con particolare riferimento al settore autostradale l'Autorità dovrà: stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione, gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto.
Da ultimo, segnala che l'articolo 40-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, abroga il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 343 del 2001, che consente al Dipartimento della Protezione civile di utilizzare i poteri di ordinanza in deroga alle leggi vigenti e nomina di commissari delegati previsti dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 anche con riferimento ai grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza. Si tratta di una disposizione molto importante che intende riportare le competenze della Protezione civile nel loro alveo naturale di esplicazione.
In conclusione, il provvedimento in esame sottopone all'attenzione della Commissione questioni importanti sulle quali si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito.

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO DEI NOVE

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
C. 4999-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.50.