CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 marzo 2012
620.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 13 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione - Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).
Audizione del Presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Luigi GIAMPAOLINO, Presidente della Corte dei conti, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Maino MARCHI (PD), Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Massimo VANNUCCI (PD), Marco MARSILIO (PdL), Roberto SIMONETTI (LNP), Renato CAMBURSANO (Misto), Rolando NANNICINI (PD), Paola DE MICHELI (PD), Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE) e Simonetta RUBINATO (PD), ai quali replicano Luigi GIAMPAOLINO, Presidente della Corte dei conti, Luigi MAZZILLO, Presidente di sezione della Corte dei conti, Maurizio PALA, Consigliere della Corte dei conti, e Natale Alfonso D'AMICO, Consigliere della Corte dei conti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia i rappresentanti della Corte dei

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conti per l'importante contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
C. 4999-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che il testo del disegno di legge, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 2 del 2012, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, è stato ulteriormente modificato dalla VIII Commissione della Camera dei deputati. Fa presente, in particolare, che nel corso dell'esame in sede referente presso la Camera dei deputati sono state soppresse alcune delle disposizioni introdotte dal Senato, in particolare, i commi 5, 6, 7, 8 e 9 e i commi da 11 a 18 dell'articolo 3 e sono state introdotte disposizioni modificative riferite agli articoli 1, 2 e 3. Segnala quindi che non risulta trasmessa la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.
Con riferimento al comma 1 dell'articolo 1, osserva che la relazione tecnica originaria, oltre a illustrare brevemente il contenuto delle norme, afferma che i biodigestori sono interamente finanziati dal soggetto aggiudicatario della concessione per la costruzione degli impianti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, come rilevato anche nel corso dell'esame presso il Senato, ritiene opportuno acquisire chiarimenti circa le modalità di reperimento delle aree confinanti con gli impianti in cui, per motivi tecnici, saranno realizzati gli impianti di digestione anaerobica. Tali modalità potrebbero infatti comportare la necessità di ricorrere a misure espropriative, con conseguenti indennizzi da corrispondere ai proprietari espropriati, in relazione ai quali andrebbero indicate le relative fonti di finanziamento. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, in materia di commissari straordinari con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, evidenzia come, durante l'esame, il Governo ha affermato, in relazione alla proroga dell'attività del Commissario straordinario per la discarica di Savignano Irpino, che con decreto dirigenziale della giunta regionale della Campania n. 235 del 2011 è stato stabilito che gli oneri finanziari per il pagamento dell'indennità e del rimborso spese del commissario devono essere a carico del bilancio della provincia di Avellino, fermo restando che gli stessi dovranno essere previsti nel quadro economico degli interventi e rimborsati dal concessionario dell'intervento alla suddetta provincia. Analogamente, la relazione tecnica afferma che non vi sono nuovi o maggiori oneri per quanto concerne la realizzazione dei siti destinati a discarica, atteso che la copertura degli stessi è a carico dell'aggiudicatario. Parimenti rileva che non si rinvengono nuovi o maggiori oneri per quanto concerne la previsione che, nel caso in cui sia il Consiglio dei ministri ad esprimersi sul rilascio della VIA, la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento

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finale faccia luogo anche dell'autorizzazione integrata. Al riguardo, con riferimento agli oneri per la realizzazione dei siti adibiti a discarica, non ha osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale appare necessaria una conferma - che detti oneri siano integralmente a carico dei soggetti aggiudicatari, anche con riferimento alle procedure espropriative. Per quanto riguarda gli oneri riguardanti il commissario straordinario per la realizzazione della discarica di Savignano, ritiene che andrebbe altresì acquisita conferma che le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 196 del 2010 siano disponibili e che la finalità individuata dalla norma non pregiudichi programmi di spesa già avviati a valere sulle medesime somme. Ricorda come il Governo abbia affermato, durante l'iter presso il Senato, che le modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga dei commissari straordinari rimangono invariate e che sono compatibili con il quadro finanziario già delineato dal decreto-legge n. 196 del 2010, gli oneri sono a carico del soggetto aggiudicatario, nell'ambito della finanza di progetto, e, per quanto riguarda la realizzazione dei siti, si tratta principalmente di oneri di esproprio. Infine, in merito all'anticipazione da parte della provincia di Avellino degli oneri per l'indennità e i rimborsi spese del Commissario, fatto salvo il successivo rimborso da parte del concessionario, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la compatibilità di tali spese con i vincoli imposti alla provincia dal patto di stabilità interno, soprattutto nell'ipotesi in cui il rimborso avvenga in un esercizio successivo. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 1, concernente la capacità ricettiva e di trattamento degli impianti di compostaggio, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di finanziare i predetti oneri a valere sulle tariffe, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra i costi e le risorse per farvi fronte. Per quanto attiene all'articolo 1-bis, recante misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania, reputa opportuno acquisire chiarimenti in merito alla soppressione della previsione concernente la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel comune di Santa Maria La Fossa, cui non corrisponde l'indicazione di un sito alternativo, andrebbe chiarito se si configuri il venir meno di una spesa per investimento prevista a legislazione vigente. In tal caso osserva che andrebbe chiarito se da tale rinuncia possano emergere risparmi di spesa. Parimenti, reputa necessario un chiarimento in merito al rinvio del termine per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, mentre non ha nulla da osservare, alla luce delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 16 del 2012, già richiamate in precedenza, sulle disposizioni che prevedono il trasferimento alla Regione Campania delle risorse necessarie all'acquisto del termovalorizzatore. Tale somma è indicata in circa 355,6 milioni di euro. Ricorda in proposito che, in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge S. 1956, di conversione del decreto-legge n. 195 del 2009, erano state fornite alcune cifre che stimavano il presumibile valore di acquisto del termovalorizzatore di Acerra, inizialmente indicato in 370 milioni di euro, successivamente ridotti a 355 milioni, in relazione alle quali la 5a Commissione Bilancio del Senato aveva espresso, nel proprio parere sul citato provvedimento, la condizione che fossero rese provvisoriamente indisponibili nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate risorse per un importo corrispondente a quello necessario all'acquisto. Relativamente all'articolo 2, recante commercializzazione di sacchi per asporto merci, ritiene che andrebbe acquisita conferma dal Governo circa la compatibilità della proroga in esame con la normativa comunitaria in materia, al fine di escludere l'apertura di procedure d'infrazione in sede europea. Ciò anche alla luce dell'ulteriore dilazione del termine per l'emanazione del decreto relativo alle caratteristiche tecniche dei sacchi, nonché del termine per l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4, introdotta con emendamenti approvati

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dalla Commissione di merito della Camera. Al fine di escludere eventuali effetti finanziari, a suo avviso, andrebbero inoltre precisate le modalità di promozione della riconversione degli impianti esistenti cui fa riferimento un'ulteriore modifica introdotta al comma 2. Con riferimento ai commi da 1 a 4 dell'articolo 3, in materia di materiali di riporto, ritiene che andrebbe acquisita conferma dal Governo circa la compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa comunitaria in materia, al fine di escludere l'apertura di procedure d'infrazione in sede europea. Andrebbero, inoltre, esclusi eventuali oneri per interventi di risanamento o di bonifica connessi all'utilizzo dei materiali interessati. Relativamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 3, recanti ulteriori disposizioni in materia di rifiuti, considera necessario acquisire indicazioni circa la compatibilità delle norme in esame con la normativa europea di riferimento, al fine di escludere effetti finanziari connessi all'applicazione di sanzioni. A suo avviso, tale chiarimento è necessario anche alla luce della modifica apportata dalla Commissione di merito, che ha introdotto una classificazione transitoria per taluni materiali che rientrano in un'organica disciplina di carattere amministrativo.
Con riferimento al fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, rileva in primo luogo che le proposte emendative Zeller 1.0100, Lanzarin 1.0101, 1.0102, 1.0103, 3.113, 3.114, 3.115, 3.116, 3.117, 3.118, 3.119, 3.112, 3.110, 3.111, 3.104, 3.105, 3.106, 3.108, 3.109, 3.0100, 3.0101, 3.0102 e 3.0103 sono volte a reintrodurre, in tutto o in parte, gli articoli 1-bis, 1-ter, e da 3-bis a 3-sexies e i commi da 5 a 9 e da 11 a 18 dell'articolo 3 del testo del provvedimento come approvato dal Senato, soppressi durante l'esame in sede referente presso la Commissione di merito. In proposito, osserva che, in assenza dell'aggiornamento della relazione tecnica previsto dall'articolo 17, comma 8 della legge n. 196 del 2009, la Commissione bilancio è orientata a ritenere che gli stessi non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, reputa tuttavia opportuna una conferma da parte del Governo.
Per quanto riguarda le altre proposte emendative, fa presente che gli articoli aggiuntivi Lanzarin 1.0108, Zeller 1.0109, Brugger 1.0110 e 1.0111, nonché Lanzarin 2.111 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata copertura finanziaria. Con riferimento agli effetti finanziari di ulteriori proposte emendative, ritiene, invece, che sussista l'esigenza di acquisire chiarimenti dal Governo. In particolare, in merito alle proposte emendative Lanzarin 1.113 e 1.114, che prevedono che le aree confinanti agli impianti per il trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 1, comma 1, siano acquisite rispettivamente dai comuni e dalla regione Campania, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo se da tale previsione possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei suddetti enti privi di quantificazione e copertura. Con riferimento agli emendamenti Lanzarin 1.117 e 1.118, che prevedono l'attestazione, rispettivamente da parte dell'ISPRA e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Campania, delle caratteristiche tecniche dell'area da destinare alla costruzione degli impianti, e all'emendamento Lanzarin 1.119, che prevede l'attestazione delle caratteristiche tecniche dell'area da destinare alla costruzione degli impianti, senza indicare, peraltro, l'ente che dovrà effettuarla, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo se tale attestazione comporti maggiori oneri per gli enti interessati. In merito all'emendamento Lanzarin 1.6, che prevede che i rifiuti giacenti o stoccati presso gli impianti di trattamento, trito vagliatura e imballaggio, provenienti dalla raccolta urbana, siano a tutti gli effetti rifiuti urbani, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che tale qualificazione dei suddetti rifiuti possa comportare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e in merito alla compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa comunitaria. Con riferimento all'emendamento

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Zamparutti 1.122, che prevede che i soggetti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 90 del 2008, hanno l'obbligo della raccolta differenziata, debbano conferire gli imballaggi delle merci alle zone di stoccaggio provvisorio, da individuare prioritariamente nelle aree industriali libere appartenenti ai consorzi industriali o ai comuni, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo se l'istituzione delle zone di stoccaggio provvisorio comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito all'emendamento Lanzarin 1.129, che sopprime la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010 in base alla quale le aree da destinare a discarica debbano essere individuate anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo se tale previsione comporti la necessità di acquisire ulteriori aree a titolo oneroso per la finanza pubblica. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle eventuali conseguenze di carattere finanziario per l'Osservatorio nazionale derivanti dall'emendamento Lanzarin 1.181, che prevede che nella predisposizione della relazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare debba avvalersi dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti. Con riferimento agli identici emendamenti Piffari 1.18, Osvaldo Napoli 1.19, Anna Teresa Formisano 1.200 e Lanzarin 1.201, che sopprimono la previsione per cui fino al 31 dicembre 2012, nella regione Campania le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA potranno continuare ad avvalersi dei soggetti individuati dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo se le proposte emendative siano suscettibili di determinare disfunzioni nelle attività di riscossione. In merito all'emendamento Lanzarin 1-bis.109, che modifica il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008, prevedendo che si debba far luogo alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti nella regione Campania in luogo di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo se il cambiamento di tipologia di impianto comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Lanzarin 1-bis. 119, soppressivo dell'articolo 7 del decreto-legge n. 195 del 2009, che ha disposto il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania o ad altri soggetti pubblici ivi indicati, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca se l'eventuale annullamento di tale trasferimento comporti effetti finanziari pregiudizievoli per la finanza pubblica. Per quanto concerne l'emendamento Lanzarin 1-bis.130, che prevede che nel Comune di Giugliano debba essere realizzato un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti in luogo di un impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo se il cambiamento di tipologia di impianto comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito agli emendamenti Lanzarin 2.2; 2.4 2.7; 2.8; 2.120 e 2.9, volti a modificare l'ambito della deroga al divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci non biodegradabili e il termine per l'adozione dei relativi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fa presente che il Governo dovrebbe chiarire se tali previsioni possano comportare l'irrogazione di sanzioni a carico dell'Italia con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento agli emendamenti Lanzarin 2.10, 2.11, 2.19, agli identici emendamenti Scilipoti 2.15, Lanzarin 2.16 e Piffari 2.18, agli identici emendamenti Scilipoti 2.23 e Lanzarin 2.24, nonché agli emendamenti De Poli 2.130 e Lanzarin 2.25, volti a modificare l'ambito oggettivo di applicazione del divieto di commercializzazione richiamando normative tecniche diverse da quelle previste nel testo del decreto-legge, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se

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tali previsioni possano comportare l'irrogazione di sanzioni a carico dell'Italia con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito agli identici emendamenti Piffari 2.26 e Lanzarin 2.121, volti a modificare l'ambito della deroga al divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci non biodegradabili e il termine per l'adozione dei relativi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fa presente che il Governo dovrebbe chiarire se tali previsioni possano comportare l'irrogazione di sanzioni a carico dell'Italia con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, rileva, in via preliminare, che la relazione tecnica predisposta dal Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, al passaggio dal Senato della Repubblica alla Camera dei deputati, è pervenuta alla Ragioneria generale dello Stato contestualmente al nuovo testo del provvedimento, come modificato dalla VIII Commissione. In ogni caso, la relazione pervenuta, relativamente alle norme approvate dal Senato e mantenute dalla Commissione di merito, non fornisce tutti gli elementi richiesti dalla Ragioneria generale dello Stato e neanche la relazione tecnica sulle disposizioni modificate, ovvero introdotte nel testo A, fornisce elementi esaustivi. Ciò posto, per quanto di competenza, in ordine alle osservazioni del Presidente in sostituzione del relatore, rappresenta quanto segue. Con riferimento all'articolo 1, comma 1, in ordine all'indicazione delle fonti di finanziamento per far fronte alla corresponsione di indennizzi di esproprio, rappresenta che la disposizioni, nel novellare il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 90 del 2008, amplia le aree nelle quali è possibile la realizzazione degli impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti già prevista dalla legislazione previgente, i cui oneri, come già rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in sede dell'A.S. 3111, rientrano fra quelli posti a carico del soggetto aggiudicatario di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 4.
Circa l'articolo 1, comma 2, conferma la compatibilità degli oneri derivanti dalla proroga dei commissari straordinari con il quadro finanziario già delineato dal decreto-legge n. 196 del 2010. A tale riguardo, precisa che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha già fornito, relativamente all'A.S. 3111, i necessari chiarimenti sulle modalità di copertura finanziaria degli oneri relativi al compenso del Commissario per la discarica di Savignano Irpino; modalità già previste dalla legislazione previgente, rispetto alle quali la norma in commento non apporta alcuna innovazione se non relativamente alla durata del mandato, funzionale alla realizzazione del programma di interventi.
In merito all'articolo 1, comma 3, relativamente all'idoneità della copertura tramite tariffa degli oneri relativi all'ampliamento degli impianti di compostaggio, anche con riferimento all'allineamento temporale tra costi e risorse per farvi fronte, segnala che il metodo tariffario include, nella determinazione della tariffa, anche la componente relativa agli investimenti, pertanto, nel caso di specie viene applicato un meccanismo di finanziamento vigente e di per se idoneo.
Quanto ai chiarimenti richiesti sulle risorse relative ai Fondi per le aree sottoutilizzate nazionali o regionali necessarie per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, fa presente che il decreto-legge n. 16 del 2012, all'articolo 12, comma 8, conferma, rispetto all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2012, soppresso dal Senato, la previsione dell'acquisto da parte della regione Campania dell'impianto, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013, relative al Piano di azione regionale della stessa Regione per l'importo di 355 milioni di euro; tale operazione potrà essere dunque realizzata entro i termini di legge, sussistendo le necessarie risorse ed essendo il decreto del Presidente del Consiglio dei

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ministri attuativo di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 195 del 2009.
Con riferimento quindi all'emendamento Lanzarin 3.111, identico al comma 5-ter dell'emendamento Lanzarin 3.112, esprime parere contrario. Osserva in proposito che tale disposizione estende la possibilità di introdurre la tariffa avente natura corrispettiva, al caso in cui i comuni abbiano realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso. Sul punto, segnala difficoltà dovute al mancato coordinamento di tale disposizione con le previsioni del successivo comma 30 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011. Ciò in quanto, mentre il comma 30 dispone espressamente che il costo del servizio da coprire con la tariffa in questione è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di cui al comma 12 dello stesso articolo, fissando modalità certe alle quali fare riferimento per la determinazione dei costi, la modifica operata al comma 29 con la disposizione in commento non fornisce alcuna indicazione circa i criteri alternativi di ripartizione dei costi che si intenderebbero adottare con conseguenti possibili effetti di onerosità. Rileva, peraltro, che sarebbe in ogni caso opportuna la necessità di coordinamento tra i commi 29 e 30, confermata anche dal parere che la Commissione finanze ha espresso sul testo del decreto-legge in argomento nella seduta del 6 marzo 2012, inserendo tale previsione come unica condizione al parere favorevole sul testo.
Con riferimento all'emendamento Lanzarin 3.108, identico al comma 5-octies dell'emendamento Lanzarin 3.112, esprime nulla osta.
In merito agli identici emendamenti Piffari 1.18, Osvaldo Napoli 1.19, Anna Teresa Formisano 1.200 e Lanzarin 1.201, esprime parere contrario. Precisa in proposito che l'attuale formulazione del comma 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, consente di mantenere immutata la situazione relativa alla riscossione della TARSU e della TIA fino a tutto l'anno 2012. Osserva che l'esigenza deriva dal fatto che a partire dal 1o gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, sarà istituito in tutto il territorio nazionale il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES). Precisa che la norma prevede che la riscossione del tributo sia effettuata direttamente nei confronti dei comuni. Osserva che l'abrogazione del comma 5-quater, prevista dagli emendamenti in commento, in parallelo al mantenimento del comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, obbligherebbe le società provinciali ad effettuare direttamente la riscossione della TARSU e della TIA, senza potersi avvalere dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997. Osserva che la norma risulterebbe inutilmente vessatoria, poiché obbligherebbe le società provinciali a porre in essere tutte le misure necessarie per svolgere le funzioni di riscossione e di accertamento solo per un breve periodo di tempo anche nel caso in cui queste attualmente non svolgano attività diretta di riscossione e accertamento in quanto si avvalgono dei sopra citati soggetti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (C. 4999-A) e le proposte emendative ad esso riferite contenute nel fascicolo n. 1;
richiamata l'esigenza che l'aggiornamento della relazione tecnica al passaggio dell'esame dei progetti di legge tra i due rami del Parlamento, previsto dall'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia trasmesso con la massima celerità e, comunque, prima dell'avvio dell'esame del provvedimento in sede referente;

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nel presupposto che:
gli oneri per la realizzazione dei siti adibiti a discarica, di cui all'articolo 1, comma 2, siano integralmente a carico dei soggetti aggiudicatari;
gli articoli 2 e 3 siano compatibili con la normativa comunitaria in materia;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo sulle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato e successivamente soppresse nel corso dell'esame in sede referente da parte della VIII Commissione;
ritenuto che il Governo debba presentare una nota tecnica sul testo del provvedimento, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito,
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.6, 1.18, 1.19, 1.113, 1.114, 1.117, 1.118, 1.119, 1.122, 1.129, 1.181, 1.200, 1.201, 1-bis.109, 1-bis.119, 1-bis.130, 2.111, 3.111, 3.112, limitatamente al comma 5-ter, 3.113, limitatamente ai commi 4-quater e 4-sexies, 3.116 e sugli articoli aggiuntivi 1.0100, limitatamente al comma 1, lettera a), 1.0101, limitatamente al comma 1, lettera a), 1.0102, limitatamente al comma 1, lettera a), 1.0108, 1.0109, 1.0110, 1.0111, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
Testo unificato C. 3461 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o febbraio 2012.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che in data 1o febbraio 2012 la Commissione ha avviato l'esame del testo unificato della proposta di legge C. 3461 e delle proposte abbinate, recante disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di trenta giorni. Nel segnalare che il termine per la presentazione della relazione richiesta è scaduto lo scorso 2 marzo, chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che la relazione tecnica non è ancora disponibile.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel prende atto di quanto rappresentato dal sottosegretario Polillo, sollecita la trasmissione della relazione tecnica richiesta. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.