CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 marzo 2012
616.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 7 MARZO 2012

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.
C. 3744.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2012.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ricorda che in data 11 gennaio 2012 la Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge C. 3744, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008 e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine ordinario di trenta giorni. Nel segnalare che il termine per la trasmissione della relazione richiesta è scaduto lo scorso 11 febbraio, fa presente tuttavia che il successivo 14 febbraio 2012 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo con la Croazia, che tuttavia non risulta ancora presentato alle Camere. Considerato, pertanto, che il provvedimento in esame si limita a prevedere l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, senza introdurre ulteriori disposizioni, chiede, pertanto, al Governo se sia disponibile la relazione tecnica, eventualmente acquisendo quella riferita al disegno di legge di iniziativa governativa, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel depositare una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato riferita al disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 febbraio scorso, fa presente che il provvedimento in esame necessita di una clausola di copertura che può essere individuata a valere sui fondi speciali del Ministero degli affari esteri.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 3744, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008;
preso atto che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica predisposta con riferimento al disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo, approvato il 14 febbraio 2012 dal Consiglio dei ministri, che, con l'eccezione della disposizione recante la copertura finanziaria, presenta un contenuto identico alla proposta di legge in esame;
rilevata l'esigenza di introdurre una disposizione di copertura finanziaria riferita agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, in termini corrispondenti a quanto indicato nella predetta relazione tecnica,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione sostenute per l'attuazione degli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 11.600 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e in 15.920 euro a decorrere dall'anno 2014, e agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 del medesimo Accordo, pari a 333.400 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

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2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996.
C. 3858 e abb.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 20 dicembre 2011.

Gabriele TOCCAFONDI, relatore, ricorda che in data 20 dicembre 2011 la Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge C. 3858 e delle proposte abbinate, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996, e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine ordinario di trenta giorni. Fa presente che il termine per la presentazione è scaduto lo scorso 20 gennaio e che, nella seduta del 31 gennaio scorso, la Commissione ha già sollecitato la trasmissione della relazione tecnica. Chiede, pertanto, al Governo se sia disponibile la relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che la relazione tecnica non è ancora trasmessa da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri alla Ragioneria generale dello Stato per la verifica di sua competenza e chiede quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.
Testo unificato C. 3772 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 febbraio 2012.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, nel richiamare il suo intervento svolto nella seduta del 29 febbraio 2012, ribadisce come l'obiettivo principale del provvedimento in esame sia quello di procedere alla liquidazione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense più che il trasferimento in sé dei relativi beni al Comune interessato. Auspica pertanto una rapida soluzione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che sono necessari ulteriori approfondimenti per valutare correttamente la soluzione meno onerosa per la finanza pubblica e chiede pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di evitare l'espressione di un parere che, allo stato, sarebbe contrario.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, condivide le osservazioni del relatore e si associa alla richiesta di rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto della richiesta del rappresentante del Governo, condivisa dal relatore, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi.
Testo unificato C. 4003 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 15 febbraio 2012..

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che in data 15 febbraio 2012 la Commissione ha avviato l'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 4003 e abb. recante norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di dieci giorni. Segnala che il termine per la presentazione è scaduto lo scorso 25 febbraio. Chiede, pertanto, al Governo se sia disponibile la relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che la relazione tecnica non risulta ancora disponibile, Approfondita tuttavia l'effettiva portata del provvedimento e considerato il suo scarso impatto sulla spesa sanitaria, ritiene possibile esprimere comunque un parere favorevole all'ulteriore corso del medesimo anche in assenza della relazione tecnica, richiesta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a condizione che sia introdotta una clausola di invarianza.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della dichiarazione del rappresentante

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del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4003 e abb, recante norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che, nell'evidenziare la neutralità finanziaria del provvedimento, ha rappresentato come non sia necessaria la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'attuazione della presente legge si prevede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.
Atto n. 425.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio 2012.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, ricorda che nella seduta del 28 febbraio 2012 la Commissione aveva convenuto sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in discussione, al fine di tenere conto dell'andamento dei lavori in corso di svolgimento presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Rileva che, anche in occasione dell'esame dei precedenti schemi di decreto attuativi delle deleghe di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, la Commissione aveva ritenuto opportuno procedere di pari passo con la Commissione bicamerale, dal momento che, nella grande maggioranza dei casi, il parere di tale Commissione si è tradotto in una riscrittura, spesso integrale, degli schemi di decreto presentati dal Governo. Segnala, pertanto, che la Commissione, pur essendo chiamata ad esprimersi sul testo trasmesso dal Governo, ha sempre reso il proprio parere tenendo conto del parere, approvato o in via di approvazione, della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e che tale procedura si è in particolare rivelata utile al fine di garantire la compatibilità tra le previsioni dei pareri dei diversi organi parlamentari chiamati ad esprimersi sugli schemi dei decreti attuativi della delega di cui alla legge n. 42 del 2009, così da consentire al Governo di conformarsi a tutte le condizioni formulate, limitando il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, della legge delega. Fa presente che s tratta, peraltro, di una prassi che valorizza il contributo della Commissione bilancio,

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che non si esprime su un testo ormai superato dal dibattito, che necessariamente ha luogo con maggiore ampiezza nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ma considera anche le implicazioni finanziarie delle modifiche proposte da tale Commissione. Ritiene sia quindi opportuno attenersi alla prassi ormai consolidata anche nell'esame dello schema in discussione, tenendo conto del contenuto della proposta di parere presentata lo scorso 29 febbraio dai relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, anche se non può evidentemente escludersi che la proposta di parere venga modificata. Rileva che la proposta di parere, infatti, richiede un'integrale sostituzione dello schema trasmesso dal Governo, con modifiche anche incisive dei profili finanziari del provvedimento, sulle quali ritengo debbano essere svolti opportuni approfondimenti, acquisendo anche le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.
Concentrando l'attenzione sulle modifiche più significative, osserva in primo luogo che è previsto l'inserimento di un articolo 1-bis, relativo alla determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica; la disposizione intende dare attuazione al principio di delega di cui all'articolo 24, comma 5, lettera b), della legge n. 42 del 2009, relativo all'assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica. Osserva che, in sostanza, le decisioni al riguardo sono rimesse ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà determinare il maggior onere derivante dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenendo conto anche dei benefici economici e di gettito fiscale derivanti da tale ruolo. Rileva che l'onere è quantificato dall'ISTAT, in collaborazione con l'IFEL, secondo parametri specificamente indicati nella proposta di parere e che si tratta di una procedura che, quindi, rimette ad un atto successivo l'effettiva individuazione delle risorse da trasferire, sulla base di un'istruttoria di carattere tecnico. Al riguardo, osserva che potrebbe essere opportuno acquisire le valutazioni del Ministero dell'economia, dal momento che non risulta chiaro quali siano gli effetti della determinazione del maggiore onere sostenuto dalla capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis della proposta di parere, e, in particolare non si indica se a tale determinazione consegua l'assegnazione di maggiori risorse, come richiesto dalla norma di delega. Rileva, peraltro, che il relatore Causi, nell'illustrare la proposta di parere, ha sottolineato come l'articolo in esame non contenga una norma di finanziamento che pone oneri a carico del bilancio dello Stato, ma si prefigga la sola finalità di porre le basi per l'individuazione di una metodologia diretta alla definizione del maggior onere sopportato dalla città di Roma. Rileva che l'articolo 1-ter disciplina una procedura per la programmazione pluriennale degli interventi di sviluppo infrastrutturale del territorio di Roma capitale, da attuare seguendo il metodo della programmazione pluriennale e attraverso una stretta cooperazione con accordo con le amministrazioni centrali competenti e con la Regione Lazio. Per quanto attiene ai profili finanziari dell'articolo 1-ter, segnala che il comma 4 prevede che al concorso finanziario delle amministrazioni centrali si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valere sulla tabella E allegata alla legge di stabilità, ferme restando le procedure della cosiddetta «legge obiettivo». A riguardo, osserva che già a legislazione vigente l'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, prevede che il finanziamento del Fondo per Roma capitale sia alimentato con la ex Tabella D, della legge finanziaria, oggi Tabella E, della legge di stabilità. Fa presente che la norma sembra rivestire un rilievo ordinamentale senza produrre direttamente effetti di carattere finanziario; sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Rileva che l'articolo 8-bis, che verrebbe inserito sulla base della proposta di parere, dispone poi

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il trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella società EUR Spa, attualmente pari al 90 per cento del capitale sociale. Fa presente che la disposizione prevede che tale trasferimento sia esente da qualsiasi onere fiscale, con una disposizione che - prevedendo un trasferimento non previsto dalla legislazione vigente - potrebbe considerarsi alla stregua di una rinuncia a maggior gettito. Segnala come un'innovazione particolarmente significativa sia rappresentata dall'articolo 11-bis previsto nella proposta di parere, che interviene sulle modalità di determinazione del concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Rileva come, in sostanza, si preveda che alla capitale non si applichino gli obiettivi di saldo finanziario fissati a livello generale, ma un saldo individuato attraverso un accordo concluso annualmente tra Roma capitale e il Ministero dell'economia e delle finanze. Dal saldo sarebbero escluse le risorse e le spese relative ai compiti attribuiti a Roma capitale, quelle di cui agli articoli 1-bis e 1-ter dello schema, nonché quelle specificatamente indicate dalla legislazione vigente. Al riguardo, ritiene che il Ministero dell'economia e delle finanze possa fornire un importante contributo ai fini della chiarificazione degli effetti della disposizione, che appare tra l'altro derogare al patto di stabilità interno limitatamente a Roma capitale, con particolare riferimento alla possibilità che l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze nella procedura «pattizia» prevista dallo schema sia sufficiente ad escludere l'insorgenza di nuovi oneri per la finanza pubblica. Da ultimo, segnala che l'articolo 11-ter, con una disposizione non strettamente riconducibile alla delega di cui alla legge n. 42 del 2009, prevede la presentazione annuale di una puntuale rendicontazione delle attività della gestione commissariale relativa al rientro dal debito del comune di Roma.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel richiamare le dichiarazioni rese nella seduta del 12 gennaio 2012, fa presente che in relazione alle osservazioni del relatore appare più opportuno un ulteriore rinvio al fine di consentire lo svolgimento dei necessari approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto di quanto rappresentato dal relatore e dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, sottolineando come il parere della Commissione sarà di particolare utilità anche in relazione ai lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 18.45.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Nuovo testo C. 4940 Governo.
(Parere alle Commissioni I e X).
(Esame e conclusione - Parere favorevole, con condizioni, volte a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che il relatore sta ancora ultimando la valutazione delle modifiche introdotte nella giornata di oggi nel corso dell'esame in sede referente. Sospende quindi la seduta, al fine di consentire

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al relatore di completare la propria istruttoria.

La seduta, sospesa alle 18.50, riprende alle 19.15.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), relatore, nel richiamare le osservazioni e le richieste di chiarimento contenute nei fascicoli di documentazione predisposti dagli uffici della Camera, osserva come debbano valutarsi con attenzione le implicazioni dell'articolo 50, evidenziando come il Governo non abbia espresso contrarietà nelle Commissioni di merito, mentre sembrerebbe profilarsi una contrarietà del Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla quale chiede al rappresentante del Governo di fornire i necessari elementi di chiarimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare un provvedimento assai ampio e complesso, anche dal punto di vista finanziario, disponendo di un termine assai ristretto per valutare le implicazioni delle diverse disposizioni, con particolare riferimento a quelle inserite nel corso dell'esame in sede referente.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con le considerazioni del presidente, osservando come il relatore ed il Governo abbiano incontrato oggettivamente delle difficoltà nella valutazione delle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito, in ragione dei termini assai ristretti nei quali la Commissione bilancio è chiamata ad esprimersi. Pur a fronte di tale oggettiva difficoltà, rileva come dovrebbe evitarsi una contrapposizione tra la Commissione bilancio e le Commissioni di merito, cercando di sfruttare al meglio il tempo disponibile, valutando da un punto di vista tecnico la quantificazione degli oneri derivanti dalle diverse disposizioni del provvedimento e la corrispondente copertura finanziaria. Propone, pertanto, di procedere ad esaminare i singoli articoli del provvedimento rispetto ai quali emergono profili di criticità.

Claudio D'AMICO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come vi siano difficoltà nell'affrontare il provvedimento poiché, a suo avviso, si sta compiendo una prevaricazione delle prerogative della Commissione, costretta ad esaminare un testo così complesso in un lasso di tempo insufficiente. Sottolinea come ciò rappresenti la prassi che si sta instaurando, ma che non può essere avallata. Evidenzia come tale complessità si rifletta anche nella documentazione predisposta dagli uffici che fa riferimento agli emendamenti approvati per la ristrettezza dei tempi. Chiede quindi di valutare l'opportunità di chiedere un rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea, al fine di consentire alla Commissione un tempo adeguato per la valutazione dell'impatto finanziario del provvedimento e il completamento dell'istruttoria legislativa. Esprime quindi il suo apprezzamento per il presidente che ha segnalato la complessità della situazione.

Gioacchino ALFANO (PdL), nel dichiarare di condividere il metodo di lavoro proposto dal sottosegretario Polillo, ritiene che sia utile procedere all'esame dei singoli articoli del decreto, ponendo a raffronto le valutazioni del relatore e del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di individuare una possibile mediazione tra le diverse posizioni. In particolare, ritiene che si debba evitare di arrivare ad una votazione nella quale prevalgano considerazioni di carattere politico e si debba, pertanto, lavorare per raggiungere in un tempo prestabilito una soluzione condivisa dalle diverse forze politiche.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva come il Governo dovrebbe avere una posizione univoca nelle diverse Commissioni e evidenzia come la situazione odierna sia stata prodotta da un ben ponderato voto parlamentare su un emendamento per il quale il Governo aveva espresso un parere favorevole. Sottolinea come la Commissione non possa non tenere conto di quanto deliberato presso le Commissioni

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di merito e auspica che anche il parere del Governo sia coerente con le decisioni assunte in quella sede. Ribadisce che non si può non tenere conto di quanto è stato prodotto politicamente dal Parlamento poiché altrimenti si sfocerebbe nella ingovernabilità.

Renato CAMBURSANO (Misto) dichiara di non condividere, in linea di principio, le considerazioni del collega Baretta, sottolineando come la Commissione bilancio debba essenzialmente verificare se i provvedimenti al suo esame determinano oneri per la finanza pubblica e se sia individuata un'adeguata copertura finanziaria per tali oneri. Ritiene, pertanto, che il Governo avrebbe dovuto opporsi all'approvazione da parte delle Commissioni di merito di una proposta emendativa che presenta evidenti profili finanziari problematici, senza che la questione emergesse in questa sede. Alla luce di tali considerazioni, ritiene, pertanto, che la Commissione debba verificare se l'articolo 50 determina oneri adeguatamente coperti e, in caso contrario, esprimere parere contrario ovvero valutare, congiuntamente al Governo, se ci sono le possibilità per superare le criticità finanziarie evidenziate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di avviare l'esame del provvedimento a partire dall'articolo 50, che rappresenta senza dubbio la disposizione più problematica dell'intero decreto-legge. Invita, pertanto, il rappresentante del Governo a esprimere il proprio avviso in ordine a tale articolo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, dando conto del parere del Ministero dell'economa e delle finanze, esprime parere assolutamente contrario all'articolo 50, in quanto, a prescindere dalla circostanza che gli oneri recati dall'iniziativa, pur in assenza di relazione tecnica, appaiono notevolmente sottostimati, le disposizione di cui ai commi 9, 10 e 11, contenute nello stesso, finalizzate a garantire la copertura degli oneri recati dall'emendamento, non forniscono indicazione specifiche e circostanziate delle misure le disposizione finalizzata al conseguimento di maggior gettito da giochi e accise sui tabacchi contenuta nel comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2012, quantificate in 1,5 miliardi di euro annui. Con particolare riferimento ai commi 1 e 2, esprime parere assolutamente contrario. Segnala che la proposta, di analogo tenore ad altre presentate in passato, è assolutamente contraria alle norme di contabilità vigenti, in quanto amplia in maniera significativa a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 gli strumenti di flessibilità consentiti dalla vigente disciplina contabile, di fatto determinando una completa ristrutturazione dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mediante l'istituzione un fondo unico d'istituto che comprenda il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il personale, nell'ambito di diversi programmi del Ministero. Rileva che, tra l'altro, non è neanche previsto il processo contabile con cui dovrebbero confluire nei suddetti fondi gli attuali stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione. Conferma quanto già evidenziato in proposito, in occasione delle suddette analoghe proposte precedenti, che, ove la proposta in esame avesse ulteriore seguito, il bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assumerebbe una struttura anomala e derogatoria rispetto all'attuale impianto contabile dei bilanci dei restanti Ministeri, con un evidente incoerenza rispetto al quadro contabile delineato dalla legge n. 196 del 2009; tale soluzione si presterebbe all'insorgenza di richieste emulative anche da parte delle restanti Amministrazioni, che vanterebbero altrettante caratteristiche peculiari a giustificazione delle proprie esigenze di spesa. Fa presente, inoltre, come la trasformazione della struttura vigente per capitoli e piani gestionali determinerebbe uno stravolgimento dell'attuale modulazione della gestione della spesa e delle relative procedure, della rendicontazione e dei controlli, che andrebbero complessivamente ridisciplinate. Infine, segnala che l'accorpamento

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in una unica voce di tipologie di spesa differenti, si pone in contrasto con i criteri di classificazione economica del sistema europeo dei conti SEC 95, in quanto si confonderebbero spese di personale con spese di funzionamento e di interventi. Ciò oggi non è possibile atteso che le istituzioni scolastiche non sono considerate secondo i criteri di contabilità nazionale istituzioni pubbliche autonome, ma come «unità locali» del Ministero e come tali i relativi stanziamenti devono riportare le apposite codifiche economiche di riferimento. Relativamente al comma 3, rileva l'incertezza in ordine alla definizione dell'organico di rete, che non si comprende se sia ricompreso o meno all'interno dell'organico dell'autonomia, come risulta invece specificato al comma 1, lettera e), dell'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012. Ciò anche in assenza di apposita previsione della neutralità della misura. Per quanto riguarda il comma 5, rileva che esso prevede l'abrogazione dell'articolo 4, comma 81, della legge di stabilità per il 2012, il quale ha previsto delle economie di spesa che sono confluite sul capitolo di nuova istituzione di cui all'articolo 4, comma 82, della medesima legge di stabilità. Pertanto, esprime parere contrario su tale comma, tenuto conto che esso comporta un minor risparmio di spesa, cui va trovata idonea copertura finanziaria. Con riferimento al comma 6 osserva che la proposta appare contraddittoria, in quanto mentre viene affermato il rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, viene poi previsto che in sede di prima applicazione l'organico del personale scolastico, funzionale all'autonomia, è determinato in misura pari a 724.000 per i docenti e 233.100 per il personale ATA, notevolmente superiore a quello scaturente dall'applicazione dei parametri del richiamato articolo 64, i cui limiti massimi sono stati stabiliti a regime in 664.651 docenti e 184.446 unità di personale ATA. Osserva, pertanto, che dal comma in esame derivano ingenti oneri, notevolmente sottostimati al comma 9 in 350 milioni di euro annui e sulla cui copertura si rinvia alle valutazioni già espresse. Esprime inoltre pertanto parere contrario con riferimento al comma 7, osservando che non appare chiaro come l'ulteriore dotazione organica di 10.000 posti aggiuntiva all'organico dell'autonomia, per la quale non appare specificato se si tratti di docenti o di personale ATA, possa avvenire senza ulteriori oneri. Per quanto riguarda il comma 8, segnala che l'individuazione dei criteri per la determinazione degli organici introdotti dalla proposta normativa, rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica e la semplificazione, in contrasto con l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 che individua in un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, lo strumento normativo per individuare i criteri di definizione degli organici di docenti ed ATA. Da ultimo segnala che le disposizioni in esame determinano un aumento della spesa corrente finanziate con entrate di dubbia acquisizione, in quanto trattasi di gettito avente un elevato grado di aleatorietà. Questo tipo di entrate non viene generalmente considerato dalla Commissione Europea nelle valutazioni che essa opera ai fin del rispetto del Patto di stabilità e crescita, in quanto accertabile unicamente a consuntivo. Per effetto della disposizione, inoltre, si determinerebbe un aumento del tasso di crescita della spesa primaria reale, contenuta nel nuovo codice di condotta europeo, come risultante dalle modifiche introdotte dal cosiddetto «Six-Pack», non in linea con quanto previsto nell'ambito della procedura sui disavanzi eccessivi e conseguente necessità di una manovra correttiva per recuperare lo sforamento di spesa. Segnala che con il comma 11, primo periodo, si prevede che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengano incrementate le aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior

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gettito erariale pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al riguardo, osserva, preliminarmente, che la disposizione non fornisce alcun criterio in ordine alle modalità di determinazione dei suddetti incrementi in relazione alle tre categorie cui dovrebbero essere applicati. Inoltre, in considerazione della circostanza che il gettito derivante dalle accise su birra, prodotti alcolici intermedi e alcole etilico è pari a circa 1 miliardo di euro su base annua, l'incremento di aliquota che graverebbe sui suddetti prodotti per assicurare 100 milioni di euro annui, sarebbe eccessivamente elevato e pari, a decorrere dal 2013, a circa un decimo dell'aliquota stessa, mentre nel 2012 sarebbe ancora più consistente, considerato che l'incremento verrebbe applicato in corso d'anno. Ritiene che un siffatto incremento comporta, di conseguenza, una contrazione dei consumi tale da non garantire l'ipotizzato aumento di gettito. Conseguentemente, evidenzia come l'articolo 50 non presenta elementi di criticità solo con riferimento alla copertura finanziaria e alla quantificazione degli oneri, ma anche sotto il profilo sistematico, dal momento che il testo trasmesso dalle Commissioni di merito presenta una formulazione tecnicamente non corretta.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva come l'intervento del rappresentante del Governo abbia evidenziato come l'articolo 50 presenti numerosi aspetti problematici, rilevando altresì come permangano ulteriori profili critici che dovranno essere affrontati entro un termine temporale assai ristretto, dal momento che l'Assemblea della Camera avvierà l'esame del provvedimento nella seduta antimeridiana di domani.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), relatore, fa presente che, con riferimento all'articolo 50, il relatore ha il dovere di tenere in considerazione le argomentazioni prodotte dal rappresentante del Governo. Richiama quindi l'intervento dell'onorevole Baretta, in considerazione delle criticità rappresentate, rileva come il Governo dovrebbe chiarire se è possibile modificare la norma al fine di rispettare nella sostanza la volontà espressa dalla Commissione di merito.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ribadisce che l'articolo 50 non evidenzia solo problemi di copertura finanziaria, ma presenta una formulazione assolutamente carente sul piano tecnico, che comporterebbe la necessità di un intervento profondo di riscrittura, volto a superare le criticità evidenziate in precedenza.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), propone di rinviare la decisione sull'articolo 50 e di esprimere il parere per il momento solo sulle restanti disposizioni del testo, al fine di consentire al Governo, che si era espresso favorevolmente nelle Commissioni di merito, di trovare una soluzione adeguata. Sottolinea in proposito come la contrarietà espressa dal rappresentante del Governo attenga essenzialmente a profili procedurali e finanziari, ma non alla sostanza della disposizione. Chiede quindi al Governo di farsi carico di individuare soluzioni volte a superare i rilievi di compatibilità con la normativa contabile e con i profili finanziari. Rileva quindi come altrimenti si dovrebbe usare analogo rigore anche per altre disposizioni, come quelle recate dall'articolo 31-bis.

Michele VENTURA (PD) osserva che di norma il Governo si nasconde dietro le valutazioni tecniche degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, qualora intenda impedire l'ulteriore corso di un provvedimento legislativo. Rileva, infatti, che legittimamente gli uffici ministeriali evidenziano criticità o incongruenze nella formulazione delle disposizioni, ritenendo tuttavia che il compito dell'Esecutivo dovrebbe essere quello di tradurre tali osservazioni critiche in proposte di modifica delle disposizioni stesse, che consentano di superare i profili problematici evidenziati. A suo avviso, pertanto, il Parlamento e il Governo dovrebbero disporre di tempi adeguati a valutare approfonditamente

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i rilievi critici formulati dal Ministero dell'economia e della finanza ed individuare possibili soluzioni alternative.

Guido CROSETTO (PdL) esprime contrarietà in ordine alla possibilità di un rinvio dell'espressione del parere ovvero all'espressione di un parere parziale. Con riferimento all'articolo 50, evidenzia come si preveda l'assunzione di 10.000 nuovi dipendenti del comparto scuola in un momento in cui si chiedono pesanti sacrifici al Paese ed in cui si stanno compiendo sforzi molto rilevanti per la riduzione della spesa pubblica. Ricorda inoltre come per altre meritorie finalità non sia stato possibile individuare le necessarie risorse e osserva come sarebbe strano trovarle per tale finalità.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva che, in condizioni normali, dopo una valutazione così drastica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze si sarebbe richiesto un rinvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea della Camera, al fine di superare i numerosi rilievi critici rappresentati. Nel sottolineare come la Commissione non possa limitarsi a ratificare decisioni assunte in altre sedi, ma abbia il diritto di esaminare approfonditamente i provvedimenti ad essa assegnati in sede consultiva, ritiene che si debba esprimere un parere serio e meditato, dal momento che non si può giocare con i soldi pubblici, specialmente in una congiuntura nella quale si è incrementata sensibilmente la pressione fiscale. Chiede, pertanto, che la Commissione possa esaminare il provvedimento in tempi congrui e sollecitare una riconsiderazione del decreto da parte delle Commissioni di merito.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come la disposizione di cui all'articolo 50, pur se formalmente di iniziativa parlamentare, appare inequivocabilmente il frutto di un lavoro svolto a livello ministeriale, rilevando che essendo chiaro il numero dei destinatari delle disposizioni non appare difficile effettuare la quantificazione. Nel richiamare gli interventi svolti dai deputati Ventura e Ciccanti, osserva come sarebbe preoccupante non trovare un'intesa politica generale su una tematica come quella in esame. Chiede quindi al Governo di assumere una decisione uscendo dallo schema che vorrebbe un Parlamento meno rigoroso del Governo nel rispetto dei vincoli di bilancio. Ricorda che nel decreto-legge n. 201 del 2011 si è operato un taglio per i piccoli comuni, mentre si sono finanziate due istituzioni, pur meritorie, come le Accademie della Crusca e dei Lincei e osserva come l'articolo in questione affronti un problema reale. Sottolinea quindi come il Governo avrebbe dovuto trovare un accordo al suo interno prima di addivenire alla definizione dell'emendamento che è stato poi approvato dalle Commissioni riunite modificando l'articolo 50. Conclusivamente rileva come il richiamo al rispetto delle normative europee sulla nuova governance economica sia, a suo avviso, eccessivo, in tenendo conto degli importi di cui alla disposizione in esame.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene che il dibattito sulle implicazioni finanziarie dell'articolo 50 del decreto-legge dovrebbe svolgersi sulla base di informazioni contabili precise ed esaustive. A tale riguardo, sottolinea, ad esempio, che gli effetti delle assunzioni determinano effetti differenziati sui diversi saldi di finanza pubblica, in quanto l'onere in termini di saldo netto da finanziare sono superiori a quelli in termini di fabbisogno. Osserva, inoltre, che il Governo dovrebbe finalmente fare chiarezza con riferimento alla materia dei giochi e, in particolare, alla disciplina degli apparecchi da intrattenimento, rilevando come sarebbe possibile acquisire un maggior gettito per l'Erario anche attraverso una semplice ridefinizione della ripartizione dei proventi derivanti dal settore, purché si fissassero indirizzi precisi per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e non ci si limitasse a fare riferimento a nuove modalità di gioco.

Roberto SIMONETTI (LNP) ricorda come nelle commissioni di merito fosse

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stato espresso un parere inizialmente contrario da parte del Governo e pareri discordi dei due relatori. Evidenzia come il rappresentante del Governo abbia chiarito le ragioni per le quali la Ragioneria generale dello Stato ritiene gli oneri individuati sottostimati e ricorda come da oltre un anno non si riescano a sbloccare le risorse per la messa in sicurezza delle stesse scuole per le quali adesso si propone di assumere nuovo personale. Auspica che si adotti in proposito un criterio analogo a quello adottato dal governo rispetto alle stabilizzazioni di personale per Roma Capitale. Sottolinea quindi come sia incoerente che un Governo che ha fatto della lettera della Banca centrale europea della scorsa estate il suo programma non si opponga ad una disposizione che va nel senso opposto di aumentare l'organico della pubblica amministrazione e che contrasta anche con il principio del pareggio di bilancio votato nella seduta pomeridiana dell'Assemblea. Ritiene inoltre assurdo chiedere pesanti sacrifici al Paese e nuove tasse e approvare norme come quella in discussione.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva come la situazione attuale non sia molto seria, attesa anche la discordanza di orientamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ricorda come tali differenze si siano registrate anche in passato, durante il precedente Governo, con riferimento alla proposta relativa ai ricercatori universitari che era stata adottata dalla Commissione cultura senza alcuna valutazione sulle coperture. Ritiene che non si possa quindi prescindere dal formulare una condizione soppressiva volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) osserva come molte delle questioni poste dai deputati intervenuti appaiano, a suo avviso, fondate. In particolare, ritiene difficile conciliare una proposta come quella in esame con la riforma costituzionale volta ad introdurre il principio del pareggio di bilancio e con le recenti manovre approvate dal Parlamento. Ritiene inoltre che vi siano evidenti problemi anche in ordine al rispetto del recente richiamo del Presidente della Repubblica sulla omogeneità dei decreti-legge e delle relative leggi di conversione. Evidenzia come il sottosegretario Polillo abbia posto questioni importanti con riferimento alla correttezza finanziaria della norma in discussione, la cui copertura su accise e giochi appare, a suo giudizio, particolarmente discutibile. Osserva come la norma in esame vada nella direzione opposta a quella del rigore finanziario e rileva come sia da evitare una doppia morale per le decisioni della Commissione. Ritiene inoltre che, dietro l'articolo 50, vi siano interessi concreti di persone fisiche, evidenziando come il suo partito abbia deciso, sostenendo il Governo Monti, pur privo di un'investitura popolare, per l'interesse superiore del Paese. Chiede quindi al Governo di sciogliere la questione e di assumere una posizione chiara sulla disposizione coerente con le osservazioni del sottosegretario.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) chiede al Governo di prestare una particolare attenzione su una proposta di origine parlamentare, sottolineando come la Commissione dovrebbe risolvere i problemi di metodo più che mettere in discussione gli obiettivi stabiliti dalle Commissioni di merito. Pur consapevole della mancanza di relazione tecnica, richiama l'intervento svolto dall'onorevole Nannicini che ha chiarito come l'impatto della disposizioni in termini di fabbisogno sarebbe comunque più contenuto di quello stimato. Evidenzia inoltre come la norma preveda un'invarianza dell'organico in sede di prima applicazione ed un aumento del medesimo di 10.000 unità a decorrere dal successivo anno scolastico, chiarendo tuttavia come tale personale presumibilmente già lavori per la scuola e quindi non vi sarebbe un reale aumento del numero dei lavoratori impiegati e una significativa variazione dei costi, se non in relazione alla maggiore

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rigidità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sottolinea quindi come l'istruzione sia un settore fondamentale per la crescita del Paese ed occorra effettuare gli adeguati investimenti anche per il personale ausiliario che deve garantire una condizione di svolgimento ottimale dell'attività didattica. Osserva come anche la garanzia di adeguate condizioni materiali per la scuola sia un modo per ridurre il tasso di abbandono scolastico e rileva come sia necessario difendere la scuola pubblica, pur essendo un sostenitore parimenti di quella privata.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma la sua contrarietà sull'articolo 50, ribadendo come la quantificazione appaia sottostimata e come la copertura sia incongrua. Osserva inoltre come si potrebbe comunque ripristinare il testo originario del decreto-legge che era stato positivamente verificato dalla Ragioneria generale dello Stato, eventualmente aggiungendo una clausola finale di invarianza.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva come l'attuale formulazione dell'articolo 50 derivi da una scelta politica del Parlamento, che il Governo dovrebbe rispettare.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rileva che, ferme restando le prerogative del Parlamento, è in questione il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI fa presente che, con riferimento ai profili attinenti alla copertura finanziaria dell'articolo 50 del decreto-legge, non può che concordare con le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, segnalando come, in assenza di tali criticità di carattere finanziario, l'Esecutivo sarebbe disponibile a riconsiderare il proprio giudizio. Ritiene, peraltro, che, ove non fosse possibile superare i problemi di copertura evidenziati, dovrebbe darsi la possibilità di ritornare al testo dell'articolo 50 del decreto-legge presentato dal Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, richiamando il contenuto di una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, che deposita agli atti della Commissione, esprime l'avviso contrario del Governo in ordine alla soppressione dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, capoverso 2-septies. Esprime inoltre l'avviso contrario del Governo sulle modifiche introdotte all'articolo 7, comma 3, sull'articolo 14, comma 6-bis, sulle modifiche introdotte ai commi 2 e 4 dell'articolo 16 e all'articolo 25, comma 2. Subordina, invece, il proprio parere favorevole sull'articolo 31-bis ad un sua riformulazione nella quale siano apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, la parola: quadriennio sia sostituita dalla seguente: triennio; al comma 4, primo periodo, siano aggiunte, in fine, le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»; i commi 5 e 6 siano sostituiti dai seguenti: 5. Sino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della Scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte quanto a 6 milioni di euro annui a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quanto a 6 milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo la Scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale della valutazione della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca». Esprime, inoltre, l'avviso contrario del Governo sulle modifiche introdotte all'articolo 35, comma 1, e all'articolo 37, comma 1, mentre con riferimento all'articolo 47 ritiene opportuno riformulare il

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comma 2-ter nel senso di prevedere che alle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime invece l'avviso contrario del Governo sul comma 2-quater dell'articolo 47, sul comma 2 dell'articolo 47-bis, sull'articolo 47-quater, sull'articolo 47-sexies, sull'articolo 49, comma 3-bis, sull'articolo 50, sull'articolo 50-bis, sulle modifiche introdotte all'articolo 56, comma 2, e sulla voce 12-bis, introdotta nella Tabella A allegata all'articolo 62.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende la seduta al fine di consentire al relatore e al rappresentante del Governo di verificare se sia possibile addivenire all'elaborazione di una proposta di parere che recepisca le considerazioni critiche espresse dal sottosegretario Polillo.

La seduta, sospesa alle 21.05, riprende alle 21.25.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:
la soppressione, agli articoli 1 e 3, della previsione per cui le disposizioni di semplificazione ivi contenute non sono applicabili ai procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, è suscettibile di compromettere l'efficiente attività di accertamento affidata alle agenzie fiscali, all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché alla Guardia di finanza, con inevitabili ripercussioni negative sui rilevanti interessi erariali esistenti in tali settori;
non è allo stato possibile riformulare l'articolo 50 al fine di superare le criticità dei relativi profili finanziari - che nella versione originaria non presentava profili problematici sotto il profilo finanziario - e gli oneri recati da tale articolo, pur in assenza di relazione tecnica, appaiono notevolmente sottostimati e i commi 9, 10 e 11 non forniscono indicazioni specifiche e circostanziate delle misure finalizzate al conseguimento di maggior gettito da giochi e accise sui tabacchi, inoltre le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 appaiono assolutamente contrarie alle norme di contabilità vigenti, ampliando in maniera significativa gli strumenti di flessibilità consentiti dalla vigente disciplina contabile con l'effetto di far assumere al bilancio del Ministero in questione una struttura anomala e derogatoria rispetto all'attuale impianto contabile dei bilanci dei restanti Ministeri, con un evidente incoerenza rispetto al quadro contabile delineato dalla legge n. 196 del 2009, infine la trasformazione della struttura vigente per capitoli/piani gestionali determinerebbe uno stravolgimento dell'attuale modulazione della gestione della spesa e delle relative procedure e l'accorpamento sotto una unica voce di tipologie di spese differenti si porrebbe in contrasto con i criteri di classificazione economica della SEC 95;
acquisita la relazione tecnica, debitamente verificata, in merito all'articolo 31-bis, che evidenzia la necessità di apportare talune modifiche all'articolo medesimo;
considerato che la previsione di cui all'articolo 7, comma 3, che attribuisce al dipendente la facoltà di richiedere le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
valutata l'esigenza di apportare alcune modifiche formali alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 5;
considerata l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 32, al fine di

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precisare che gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti;
valutata la necessità di prevedere, al comma 2 dell'articolo 47, che all'istituzione della cabina di regia si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
ritenuta l'opportunità di modificare le clausole di invarianza finanziaria previste agli articoli 12-bis, comma 2, 25, comma 1, 31, comma 1, 32, comma 3, 56 commi 1 e 2, 57, commi 7 e 15;
ritenuto che la clausola di invarianza di cui all'articolo 47-bis, comma 2, non appare idonea ad assicurare la neutralità finanziaria della disposizione;
ritenuto che l'articolo 47-sexies, al fine di escludere che si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovrebbe essere corredato di una relazione tecnica;
ritenuto di non esprimere il parere sull'articolo 50 e di invitare le Commissioni di merito a modificare, con il concorso del Governo, il medesimo articolo, al fine di superare le predette criticità, riservandosi di esprimersi al riguardo nel parere da rendere all'Assemblea;
ritenuto di sopprimere l'articolo 50-bis, che, ai commi 1 e 2, prevede, in particolare, lo svolgimento di un corso di formazione per i dirigenti scolastici senza indicare le modalità del relativo finanziamento e, al comma 3, prevede l'assunzione di dirigenti scolastici senza recare la quantificazione degli oneri né il loro profilo temporale;
considerato, con riferimento all'articolo 56, comma 2, che la vigente legislazione prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata vengano ceduti a titolo gratuito e non a titolo oneroso e che la relazione tecnica non quantifica le maggiori entrate che deriverebbero dalla cessione a titolo oneroso dei predetti beni per scopi turistici;
ritenuto, con riferimento all'articolo 62, tabella A, voce 12-bis, che l'abrogazione del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, non può essere consentita in quanto farebbe venire meno la fonte di finanziamento del Fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e che, tenuto anche conto della serie storica delle spese sostenute relativamente al pregresso triennio per le emergenze, presumibilmente non si potrebbe far fronte alle finalità previste a legislazione vigente con le risorse iscritte a tale Fondo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

All'articolo 3, comma 1, dopo il capoverso 2-sexies, aggiungere il seguente:
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.

All'articolo 7, comma 3, sopprimere, le parole da: e, a richiesta fino alla fine del comma.

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All'articolo 12-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 25, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

All'articolo 31, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;.

All'articolo 31-bis, comma 2, sostituire la parola: quadriennio con la seguente: triennio.

Conseguentemente:
a) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
b) sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
5. Sino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della Scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte quanto a 6 milioni di euro annui a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quanto a 6 milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo la Scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale della valutazione della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

All'articolo 32, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 47, comma 2, sopprimere le parole:, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere il seguente periodo: All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

All'articolo 47, comma 2-ter, sostituire le parole: e a condizione che non si producano nuovi oneri con le seguenti: e senza nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 47-bis, sopprimere il comma 2.

All'articolo 47-quater, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sopprimere l'articolo 47-sexies.

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All'articolo 49, comma 3-bis, sostituire le parole: con riferimento con la seguente: limitatamente.

Sopprimere l'articolo 50-bis.

All'articolo 56, comma 1, lettera a), sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 57, comma 7, sostituire le parole: per il bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole: non derivano fino alla fine del comma con le seguenti: non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 62, tabella A, sopprimere la voce 12-bis.

e con le seguenti condizioni:
all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: dell'autorizzazione aggiungere le seguenti: di spesa e al medesimo periodo, sostituire le parole: come rifinanziata con le seguenti: come integrata, da ultimo,;
all'articolo 35, comma 2-bis, sostituire le parole: delle finanze pubbliche con le seguenti: della finanza pubblica;».

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea come la proposta di parere formulata dal relatore non individui una soluzione alle criticità evidenziate dal rappresentante del Governo con riferimento all'articolo 50, ma - conformemente a quanto avvenuto più volte in passato - segnali alle Commissioni di merito le problematiche emerse nel corso dell'esame in sede consultiva, al fine di consentire loro di valutare gli opportuni interventi da adottare al riguardo.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) osserva che tale opzione consentirebbe, peraltro, alle Commissioni di merito di ripristinare il testo originario dell'articolo 50 del decreto-legge, che non presentava profili finanziari problematici.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che non vi siano le condizioni perché la Commissione esprima un parere, osservando come non sia condivisibile la scelta di non esprimere il parere sull'articolo 50 e di invitare le Commissioni di merito a modificare tale articolo. Segnala, infatti, che in passato la Commissione, quando ha segnalato l'esistenza di profili finanziari problematici sollecitando le Commissioni di merito a voler rivedere la formulazione di alcune disposizioni di provvedimenti trasmessi per il parere, non ha mai espresso un parere sulle restanti parti dei provvedimenti medesimi. In questo caso, pertanto, la Commissione ha, a suo avviso, solo due opzioni con riferimento all'articolo 50, potendo esprimere solo un parere favorevole o una condizione soppressiva, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva come non sia chiaro il testo sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi e le parti modificate rispetto al provvedimento originario. Il Governo non ha inoltre chiarito taluni aspetti delle norme di copertura e non ha consegnato per intero la nota tecnica predisposta dai suoi uffici. Vi è inoltre il tempo necessario ad esaminare la proposta di parere e il relatore non intende infine, in modo del tutto irrituale, esprimersi sull'articolo 50 del testo in esame. Si dichiara conclusivamente contrario a un metodo non democratico che contrasta con il ruolo del Parlamento.

Pier Paolo BARETTA (PD) si dichiara contrario a evidenziare nel parere i rilievi critici relativi all'articolo 50 del testo in esame. Esprime inoltre perplessità in merito all'utilizzo a copertura dell'intervento di cui all'articolo 32-bis dei fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo e delle risorse

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destinate alla medesima regione nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Chiede infine al relatore di confermare che l'articolo 56, comma 2, non è idoneo a produrre effetti finanziari negativi.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) nel dichiararsi favorevole alla proposta di parere del relatore, ritiene tuttavia che la condizione relativa alla soppressione della voce 12-bis della Tabella A dell'articolo 62 non debba essere espressa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiene, infatti, che tale disposizione non impedisca che venga comunque reintegrato il Fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e non ponga quindi problemi di copertura finanziaria. Fa quindi presente al deputato D'Amico come, in molti casi, la Commissione abbia espresso il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Massimo VANNUCCI (PD) dichiara di condividere le considerazioni relative all'articolo 50 contenute nella proposta di parere che risultano coerenti con l'indicazione del Ministro Patroni Griffi di valutare nuovamente tale articolo nella Commissione di merito. Dopo aver espresso perplessità in merito alla copertura finanziaria individuata dall'articolo 36-bis, osserva come la soppressione della voce 12-bis della Tabella A dell'articolo 62 non debba essere oggetto di una condizione espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ricordando come la relazione tecnica originaria relativa a tale disposizione non attribuisse alla stessa effetti sui saldi di finanza pubblica. Rileva inoltre come la necessità di reintegrare il Fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 mediante un aumento delle accise abbia fino a questo momento dissuaso dall'impiegare il Fondo stesso per fronteggiare eventi calamitosi.

Paola PELINO (PdL) ritiene che l'articolo 50-bis, oggetto di una condizione soppressiva ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione nella proposta di parere, debba essere invece riconsiderato alla stregua di quanto il relatore propone di fare con riferimento all'articolo 50.

Roberto SIMONETTI (LNP) osserva come la proposta di parere presenti delle lacune evidenti, sia necessario disporre della relazione tecnica per poter valutare il contenuto di numerosi articoli e non poche coperture risultino inidonee. Ritiene inoltre che la Commissione debba esprimersi sull'articolo 50 e rileva come il relatore si sia discostato in molti casi dal parere espresso dal rappresentante del Governo. Osserva come, dopo che il Governo si è fatto suggerire le manovre finanziarie dalla Commissione europea ed è stata approvata una riforma costituzionale volta a modificare l'articolo 81 della Costituzione su impulso dell'Unione europea, si intenda ora avallare l'articolo 50 che consente di assumere ben 10.000 dipendenti pubblici, mentre in analoghe occasioni la Commissione aveva chiesto alla Commissione di merito di rivedere il proprio orientamento, preannunciando che, in caso contrario, avrebbe espresso un parere contrario. Dichiara, infine, che si rivolgerà direttamente al Presidente del Consiglio e Ministro dell'economia e delle finanze al fine di rappresentare l'orientamento della Commissione che non intende recepire i rilievi della Ragioneria generale dello Stato ed esprime valutazioni in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), nel prendere atto del parere del relatore che ritiene sostanzialmente condiviso dal Governo, osserva tuttavia come l'articolo 56, comma 2, sia suscettibile di determinare una riduzione della dotazione del Fondo unico di giustizia che è volto a risarcire le vittime della mafia e della criminalità organizzata, invitando il relatore a fare menzione di tale circostanza nella proposta di parere.

Marina SERENI (PD) osserva che se il Governo, come previsto nella proposta di parere, avesse già concorso, avvalendosi del supporto tecnico della Ragioneria generale

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dello Stato, a individuare una soluzione valida al problema posto dall'articolo 50, si sarebbe evitata la discussione in atto. Invita quindi il rappresentante del Governo a ricercare una soluzione che rappresenti un punto di equilibrio rispetto alla volontà del Parlamento.

Remigio CERONI (PdL), nel condividere i rilievi dei deputati Ciccanti e Vannucci in merito alla condizione volta a sopprimere la voce 12-bis della Tabella A dell'articolo 62, osserva come tale disposizione, nonostante le buone intenzioni che ne avevano suggerito l'adozione, abbia suscitato una protesta diffusa nel Paese e sia stata da ultimo dichiarata in parte costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale. Ritiene pertanto che, ferma restando le necessità di individuare una soluzione a regime sulla base delle conclusioni alle quali perverrà il tavolo tecnico appositamente costituito, vi sia, nell'immediato, la necessità di consentire di utilizzare il Fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009.

Claudio D'AMICO (LNP), nel richiamare l'intervento svolto dall'onorevole Simonetti, evidenzia come il parere proposto dal relatore non tenga conto di talune criticità evidenziate dal rappresentante del Governo. In particolare chiede la ragione per la quale nulla, o troppo poco, si dica in riferimento agli articoli 35, comma 1, 37, comma 1, 47-quater, 49, comma 3-bis, 56, comma 2, 14, comma 6-bis, 16, commi 2 e 4, 33, comma 1 e 2. Ritiene pertanto incompleto il parere del relatore e illegittimo un voto che non affronti problemi di copertura finanziaria così rilevanti come quelli richiamati.

Michele VENTURA (PD), pur non ravvisando la presenza di problemi dirompenti per la tenuta della finanza pubblica, osserva come l'onorevole D'Amico abbia sollevato un problema essenzialmente attinente all'organizzazione dei lavori della Commissione, non potendosi esprimere un parere di tale complessità in un lasso di tempo così limitato. Rileva come probabilmente talune delle questioni richiamate nell'intervento del sottosegretario, proprio scontando la ristrettezza del tempo dell'istruttoria, sembrino essere riconducibili ad un eccesso di zelo e come si cerci di trasferire in Commissione bilancio la soluzione di nodi che le Commissioni di merito non avevano potuto sciogliere. Condivide quindi la richiesta dei colleghi Vannucci, Ceroni e Ciccanti di trasformare in condizione semplice la condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, relativa alla soppressione della voce 12-bis della tabella A dell'articolo 62.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene più saggio sospendere i lavori della Commissione alla luce dei numerosi ed importanti rilievi formulati, rinviando l'espressione del parere almeno alla giornata successiva. Osserva quindi che vi sono anche altre disposizioni del testo che, pur non richiamate direttamente dal relatore ovvero dal rappresentante del Governo, presentano, a suo avviso, profili di criticità finanziaria. Richiama in proposito l'articolo 17, commi 1 e 4, in materia di semplificazioni per i lavoratori extra Unione europea. Con riferimento al comma 1, osserva come tali disposizioni potranno scardinare il sistema dei flussi programmati per gli immigrati con conseguenti oneri, diretti ed indiretti, per la finanza pubblica. In merito al comma 4, evidenzia come il trasferimento da un datore di lavoro ad un altro appaia, a suo avviso, non corretto anche dal punto di vista umano. Richiama inoltre i commi da 4-bis a 4-quinquies in materia di dichiarazioni sostitutive, evidenziando come l'utilizzo delle medesime da parte degli extracomunitari non fornisca le idonee garanzie di certezza. Chiede quindi di riflettere meglio sull'articolo 35, comma 1, e in merito all'articolo 47, comma 1. Ribadisce infine la proposta di rinviare alla giornata successiva l'espressione del parere.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), relatore, con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Polledri, osserva che le disposizioni

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da lui richiamate non erano oggetto di rilievi critici da parte del relatore e del rappresentante del Governo. Per quanto attiene, invece, alle osservazioni formulate dai deputati D'Amico e Simonetti, fa presente che nella propria proposta di parere ha inteso discostarsi da talune delle valutazioni espresse dal sottosegretario Polillo, che ha fatto riferimento ad una nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale riguardo, osserva che le disposizioni dell'articolo 35, comma 1, incidendo sulla disciplina della composizione del collegio sindacale di società private, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto, non possa costituire una violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Per quanto attiene all'articolo 37, comma 1, fa presente che il venir meno delle sanzioni di cui all'articolo 2630 del codice civile non determina una perdita di gettito che incide sui saldi di finanza pubblica, in quanto i proventi delle sanzioni non sono scontati in tali saldi, e pertanto non necessita una copertura finanziaria. Con riferimento alle considerazioni sull'articolo 47-quater, segnala che la propria proposta di parere contiene una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, tesa a superare i rilievi critici formulati dal Governo. Ritiene, invece, che l'articolo 49, comma 3-bis, non presenti profili critici tali da giustificare l'espressione di un parere contrario volto a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto essi potrebbero essere superati con una migliore redazione della relazione tecnica. Da ultimo, per quanto attiene all'articolo 14, comma 6-bis, fa presente di non aver recepito le valutazioni critiche del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva è già in molti casi richiesto per i soggetti privati e, pertanto, la previsione che esso sia acquisito d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni non dovrebbe creare nuovi oneri. Per quanto attiene alla voce 12-bis della Tabella A chiede al rappresentante del Governo se non sia possibile che la sua soppressione sia prevista con una condizione che non richiami l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Riguardo alla copertura finanziaria dell'articolo 31-bis, dichiara di comprendere le considerazioni del collega Baretta, osservando tuttavia come esse non attengano tanto alla sussistenza delle risorse utilizzate, ma alla loro destinazione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, alla luce del dibattito svoltosi, segnala l'opportunità di prevedere una specifica condizione volta a sopprimere l'articolo 35, comma 1, del decreto, osservando che essa potrebbe anche non richiamare l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Segnala, infatti, che l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile determinerebbe la soppressione di una disposizione di semplificazione, che determina rilevanti economie per le imprese. Analogamente, ribadisce l'esigenza di prevedere una condizione, che potrebbe anche non richiamare l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, al fine di ripristinare il testo originario dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge. Segnala, infatti, che il testo originario del provvedimento determinava maggiori entrate derivanti dagli eventuali canoni di concessione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ancorché esse non fossero quantificate e considerate ai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica. Per quanto attiene, da ultimo, alla voce 12-bis della Tabella A, fa presente come la sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale imponga un generale ripensamento delle modalità di finanziamento delle emergenze derivanti dalle calamità naturali, che richiede un intervento di carattere sistematico. A tale riguardo, segnala che è già stato istituito un tavolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che dovrà individuare le modifiche e le integrazioni alla normativa vigente al fine di

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far fronte agli effetti della richiamata pronuncia della Corte costituzionale. Segnala, peraltro, che le risorse del Fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 rischiano di rivelarsi insufficienti a garantire il finanziamento delle emergenze e delle altre finalità previste a legislazione vigente e conferma, pertanto, l'esigenza che la voce 12-bis della Tabella A sia soppressa, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), relatore, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, si dichiara disponibile ad integrare la propria proposta di parere con una osservazione relativa al ripristino del testo originario dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge. Con riferimento all'articolo 56, comma 2, sottolinea come la disposizione intervenga su una materia estremamente delicata come quella della destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e non determini minori entrate rispetto alla legislazione vigente. Evidenzia, infatti, che attualmente il decreto legislativo n. 159 del 2011 prevede la concessione gratuita di tali beni, mentre il testo originario dell'articolo 56, comma 2, consentiva la concessione a titolo oneroso di tali beni a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni. La relazione tecnica non ascriveva a questa ultima disposizione alcun effetto finanziario e, pertanto, il ripristino della disciplina previgente non può, a suo avviso, determinare effetti finanziari negativi. Ritiene pertanto di non poter accogliere la richiesta del rappresentante del Governo, dichiarandosi tuttavia disponibile a rivedere in tal senso la propria proposta di parere qualora emerga un ampio consenso al riguardo nell'ambito della Commissione.

Lino DUILIO (PD), con riferimento alle considerazioni da ultimo svolte dal relatore evidenzia che la relazione tecnica non ascriveva nessun effetto di gettito alle disposizioni dell'articolo 56, comma 2, relative alla concessione onerosa dei beni confiscati alla criminalità organizzata e, pertanto, ritiene che non vi siano motivi ostativi alle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, che giudica, nel merito, pienamente condivisibili.

Claudio D'AMICO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come molti dei rilievi formulati dai deputati del suo gruppo parlamentare nel corso del dibattito non abbiano trovato una risposta soddisfacente da parte del relatore e del rappresentante del Governo. Evidenzia, peraltro, le discordanze esistenti nelle valutazioni del relatore e del rappresentante del Governo e le spaccature emerse nella maggioranza. Alla luce di tali circostanze, ritiene che non vi siano le condizioni per l'espressione di un parere nella seduta odierna e chiede, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento a domani, in modo da consentire all'esecutivo e alla maggioranza di risolvere gli evidenti problemi di copertura finanziaria del decreto-legge. Sottolinea, in ogni caso, come le condizioni nelle quali la Commissione bilancio è chiamata ad operare rendano sostanzialmente impossibile affrontare con serietà l'esame di provvedimenti ampi e complessi, come quello oggi in discussione. A suo avviso, si tratta di una situazione scandalosa che si ripete sempre più spesso a seguito del mutamento di Governo, ed auspica un profondo mutamento delle prassi che consenta finalmente alle Commissioni di poter esaminare il contenuto dei provvedimenti in discussione.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che vi sono solo due questioni aperte, al di là dell'articolo 50, su cui occorrerebbe trovare un accordo al fine dell'espressione di un parere condiviso dalla maggioranza che sostiene il Governo. Ricorda che tali due questioni sono la soppressione della voce 12-bis dalla tabella A, di cui all'articolo 62 del provvedimento, e il finanziamento della Scuola di cui all'articolo 31-bis del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO preliminarmente propone di modificare la

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condizione contenuta nel parere del relatore in riferimento all'articolo 31-bis, riducendo a 8 milioni di euro la copertura prevista e ponendola esclusivamente a valere sulle risorse relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione per la regione Abruzzo. In secondo luogo, manifesta il suo stupore per il grande interesse sulla disposizione relativa alle calamità naturali, ribadendo la contrarietà del Governo alla trasformazione in condizione semplice della relativa soppressione.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva come la Lega sarebbe disponibile a votare un parere unitario se venissero accolte le sue richieste in merito all'articolo 17, commi 1 e 4 e da 4-bis a 4-quinquies e sull'articolo 14, comma 6.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), relatore, osserva che, malgrado la contrarietà del Governo, ha maturato la decisione di trasformare in condizione semplice la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a sopprimere la voce 12-bis, dalla tabella A di cui all'articolo 62. Con riferimento all'articolo 31-bis, pur consapevole della scarsa qualità della copertura prevista, osserva come la Commissione debba limitarsi a valutarne la congruità e pertanto non può che esprimere un parere conforme a quello del Governo. Riformula quindi la proposta di parere (vedi allegato 1).

Claudio D'AMICO (LNP) chiede una sospensione della seduta per consentire al suo gruppo un tempo congruo per la predisposizione di una proposta di parere alternativo.

Antonio BORGHESI (IdV), apprezzate le circostanze, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere nel testo riformulato.

Massimo BITONCI (LNP) formula una proposta di parere alternativo (vedi allegato 2).

Rolando NANNICINI (PD) preannuncia la sua astensione, osservando come il Governo non abbia espresso con chiarezza i propri orientamenti in ordine alle proposte di parere presentate.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva come numerose richieste del suo gruppo siano state condivise dal rappresentante del Governo ma non dalla maggioranza della Commissione. Giudica quindi assolutamente negativa la proposta di parere del relatore che non considera le criticità di numerose coperture finanziarie e la necessità di acquisire la relazione tecnica con riferimento a numerosi articoli del provvedimento. Ritiene che la proposta di parere contrasti con le finalità proprie della Commissione e che il provvedimento produrrà una serie di effetti negativi per la finanza pubblica. Ritiene altresì rilevanti gli effetti negativi indotti del provvedimento qualora lo stesso non dovesse venire modificato, richiamando, in particolare, l'articolo 17 in materia di immigrati extracomunitari e l'articolo 50 che, determinando un aumento delle accise sulla birra, oltre ad una diminuzione delle entrate legate ai minori consumi, potrebbe avere effetti negativi anche sui flussi turistici. Ritiene inoltre che non vi sia stata la possibilità per il suo gruppo di interloquire in modo adeguato e di predisporre una proposta di parere alternativo in tempi congrui. Per tutte queste ragioni, si dichiara contrario alla proposta di parere che ritiene illegittima, osservando come il Governo e la maggioranza si apprestino a compiere un'ulteriore forzatura ponendo in Assemblea la questione di fiducia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 23.30.