CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 marzo 2012
616.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
C. 4999 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAO (UdCpTP), relatore, ricorda che la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere, per quanto di competenza, il parere sul decreto legge n. 2 del 2012, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
In particolare, rientra negli ambiti di competenza della Commissione giustizia il regime sanzionatorio previsto dal comma 4 dell'articolo 2.
L'articolo 2, segnatamente, prevede la proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi

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per l'asporto merci o per la spesa non biodegradabili (cosiddetti shopper), limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all'emanazione - entro il 31 luglio 2012 - di un apposito decreto interministeriale, che possa individuare le ulteriori caratteristiche dei sacchi medesimi. A decorrere dalla citata data si introduce, inoltre, un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell'articolo in esame.
Il comma 4 introduce, quindi, un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell'articolo in esame, che entrerà in vigore a decorrere dal 31 luglio 2012.
Viene prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma che va da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentabile fino al quadruplo del massimo edittale qualora la violazione del divieto riguardi «quantità ingenti» di sacchi per l'asporto o un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.
Le sanzioni saranno applicate ai sensi della legge n. 689 del 1981 e, fermo restando quanto previsto in relazione ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689, all'accertamento delle violazioni sono preposti, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
Il rapporto previsto dall'articolo 17 della stessa legge n. 689 (il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione ha infatti l'obbligo di presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni), dovrà essere presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
Propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Giulia BONGIORNO, presidente, sospende la seduta per passare all'esame dei provvedimenti in sede referente.

La seduta, sospesa alle 13.35, riprende alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.
C. 4975 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, osserva che l'oggetto della Convenzione in esame è l'individuazione di regole in materia di uso, gestione e protezione delle acque, volte a favorire la massima cooperazione fra gli Stati interessati da corsi d'acqua transfrontalieri. In particolare la Convenzione mira a disciplinare le utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali diverse dalla navigazione, pur avendo riguardo alla navigazione medesima nella misura in cui le necessità di essa influenzano indirettamente il volume e la qualità dell'acqua disponibile per altri fini.
Esiste già un quadro normativo internazionale e comunitario assai articolato in materia di protezione dei corsi d'acqua da inquinamento ed eccessivo sfruttamento: lo specifico apporto della Convenzione in oggetto è pertanto quello di dirimere eventuali casi di contrasto tra differenti utilizzazioni di un corso d'acqua internazionale, avendo di mira anzitutto la tutela dei bisogni idrici ad uso civile, dunque soprattutto le acque potabili e quelle per usi agricoli.
Il testo della Convenzione consiste in un preambolo, 37 articoli, e un annesso sull'arbitrato.

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Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala in particolare l'articolo 33, dedicato alla composizione delle controversie, che in caso di mancato accordo amichevole tra le Parti, può giungere al ricorso all'arbitrato, o perfino a sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia: le procedure dell'eventuale arbitrato sono dettagliatamente disciplinate dall'annesso alla Convenzione.
Considerato che il disegno di legge di ratifica reca un contenuto tipico, che non pone questioni di rilievo, propone parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 13.35.

Sui lavori della Commissione.

Maurizio PANIZ (PdL) preannuncia una forte conflittualità nell'ambito dell'esame presso la Camera del testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, come modificato dal Senato. Richiede fin d'ora che il Governo fornisca dati e informazioni relative all'attuazione delle disposizioni istitutive del tribunale dell'impresa, la cui distribuzione sul territorio risulta essere totalmente erronea, disorganica, priva di criteri razionali e idonea a determinare la paralisi dell'attività giurisdizionale su alcuni territori. Preannuncia forti conflittualità ed una decisa opposizione anche sulle disposizioni introdotte in materia di professioni. Auspica quindi che l'esame parlamentare non si svolga nell'ambito di un sistema sostanzialmente monocamerale nel quale è un solo ramo del Parlamento o, addirittura, una sola Commissione a deliberare.

Lanfranco TENAGLIA (PD) dopo avere manifestato il timore che il decreto-legge «liberalizzazioni» arrivi sostanzialmente blindato alla Camera, osserva come le disposizioni relative al tribunale dell'impresa richiedano, a suo giudizio, un successivo intervento legislativo, ritenendo che le stesse sarebbero altrimenti inapplicabili ovvero idonee a determinare la paralisi degli uffici giudiziari cui si riferiscono. Ritiene inoltre che il Governo debba fornire dati e statistiche attendibili al fine di quantificare il numero effettivo di cause pendenti dinanzi ai tribunali interessati. Evidenzia quindi l'importanza di assumere una decisione in ordine alla struttura ordina mentale da attribuire al tribunale dell'impresa, che potrebbe ispirarsi a quella delle sezioni agrarie ovvero, preferibilmente, a quella del giudice del lavoro. Ritiene, infine, che dovrebbero essere auditi i presidenti delle sezioni commerciali attualmente esistenti.

Enrico COSTA (PdL) osserva che il provvedimento in questione sarà esaminato dalla Commissione giustizia in sede consultiva e che quindi la Commissione dovrà limitarsi ad esprimere un parere non vincolante. Rileva come non sia la prima volta che un provvedimento contenente disposizioni estremamente rilevanti e riconducibili alla competenza della Commissione giustizia siano assegnate in via primaria ad altre commissioni. Sottolinea peraltro come, con riferimento al decreto legge in questione, si stia verificando una ulteriore evoluzione del processo che porta alla compressione delle prerogative di questa Commissione. Si tratta, infatti, di un provvedimento che, dopo essere stato esaminato dal Senato non in Commissione giustizia, viene trasmesso alla Camera dei deputati «blindato» e non viene assegnato in sede referente alla Commissione giustizia. Auspica che si possano prospettare dei

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percorsi correttivi di questa spiacevole situazione, ritenendo che altrimenti la Commissione giustizia debba assumere un atteggiamento commisurato alla disattenzione dimostrata dal Governo.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come la giustizia, per quanto incida sull'economia, non possa essere trattata come una questione di mercato. Ritiene che le disposizioni relative al tribunale dell'impresa siano particolarmente inopportune e incoerenti, anche in considerazione della pendenza del termine per l'esercizio della delega sulla riorganizzazione della geografia giudiziaria. Precisa di essere favorevole alla creazione di giudizi specializzati, ma ritiene indispensabile che ogni intervento sulla struttura degli uffici giudiziari debba essere assistito da adeguato supporto organizzativo e da idonee risorse.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che i provvedimenti sono assegnati alle Commissioni in sede referente in base al criterio della competenza prevalente, che nel caso in esame non sembra attenere anche alla Commissione Giustizia. In altri casi simili, sia pure non riferiti a decreti-legge, si sarebbe potuto rimediare qualora a maggioranza i gruppi fossero stati d'accordo nello stralciare le parti di competenza della Commissione giustizia. La parte stralciata sarebbe stata poi assegnata alla Commissione giustizia. Avverte che comunque domani la Commissione giustizia avvierà l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulle liberalizzazioni.

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.
C. 3722 Bernardini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 25 gennaio 2012.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che a seguito di un dibattito svoltosi sugli emendamenti presentati al testo in esame (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissione dell'11 ottobre 2011) si è stabilito nella seduta del 25 gennaio scorso di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti, al fine di consentire la presentazione di emendamenti che consentissero l'approvazione di un testo che potesse essere condiviso dalla maggior parte dei gruppi. Ricorda che, a parere del relatore, onorevole Bernardini, tutti gli emendamenti presentati, non solo quindi quelli meramente soppressivi del gruppo della Lega, ma anche quello interamente sostitutivo del testo presentato da deputati del gruppo del PD, finivano per svuotare di contenuto la proposta di legge in esame.
Sono stati, quindi, presentati sei nuovi emendamenti, di cui due da parte del relatore (vedi allegato 1).
Gli emendamenti già presentati dall'onorevole Nicola Molteni sono stati nel frattempo sottoscritti dagli altri deputati del gruppo della Lega in Commissione. L'emendamento Samperi 1.1 è stato ritirato.
Rileva che l'articolo aggiuntivo 1.01 è stato presentato dal relatore al fine di coordinare la proposta di legge alla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. In particolare, l'articolo aggiuntivo è diretto a modificare la lettera 1-ter) del primo comma dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, introdotta dal predetto decreto-legge, al fine di consentire non a tutti i membri del Parlamento europeo di visitare le carceri senza alcun bisogno di previa autorizzazione, ma solo, come previsto dalla proposta di legge in esame, a quelli spettanti all'Italia.

Rita BERNARDINI (PD), relatore, illustra gli emendamenti da lei presentati con particolare riferimento all'emendamento 1.10, che, rispetto alla proposta di legge in

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esame, non prevede più gli assessori provinciali e comunali delegati tra i nuovi soggetti titolari del potere di visitare le carceri senza l'autorizzazione dell'amministrazione penitenziaria. Tale potere, quindi, rimarrebbe unicamente in capo ai presidenti di provincia ed ai sindaci, trattandosi di organi politici con una propria legittimazione popolare.
Evidenzia come l'emendamento in questione sia stato da lei presentato alla luce del dibattito svoltosi e dei rilievi, da lei non condivisi, emersi in tale occasione. Dichiara di non condividere assolutamente la tesi secondo cui non sarebbe giustificata l'attribuzione del potere di sindacato ispettivo di cui all'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario anche ai presidenti di provincia. A tale proposito dichiara di aver ricevuto proprio nei giorni scorsi l'adesione del Presidente della provincia di Nuoro alla proposta da lei presentata. Ritiene che escludere il presidente della provincia dai soggetti ai quali attribuire il predetto potere di sindacato ispettivo significherebbe menomare fortemente la portata innovativa del provvedimento in esame. Per tale ragione invita i presentatori al ritiro degli emendamenti che limitano tale potere solo ai sindaci prevedendo peraltro, in maniera del tutto ultronea, che questo possa essere svolto nell'esercizio delle loro funzioni. Ritiene importante ricordare a tutti coloro che non condividono la sua proposta di legge che il potere di sindacato ispettivo serve unicamente a verificare le condizioni di vita e di trattamento dei soggetti detenuti, senza che il titolare del potere possa interloquire con il detenuto in merito ad altre vicende, comprese quelle processuali.
Esaminando gli emendamenti presentati, esprime stupore per quelli presentati dall'onorevole Palomba che sono diretti a ridurre fortemente l'efficacia di un provvedimento in merito al quale inizialmente lo stesso onorevole Palomba si era dichiarato tanto favorevole da concedere il suo assenso al trasferimento in sede legislativa.
In relazione all'articolo aggiuntivo 1.01 da lei presentato, si limita a ricordare che nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto svuota carceri tutti, compreso lo stesso rappresentante del Governo, avevano evidenziato come fosse eccessivo attribuire il potere di sindacato ispettivo ai membri del Parlamento europeo, senza limitarlo a quelli spettanti all'Italia. Il suo articolo aggiuntivo pone rimedio a quanto previsto dal predetto decreto-legge.
Raccomanda quindi l'approvazione delle sue proposte emendative ed invita i presentatori al ritiro delle altre, esprimendo altrimenti parere contrario.

Lorenzo RIA (UdCpTP) tiene a precisare di aver presentato l'emendamento 1.7, che limita il potere di sindacato ispettivo ai soli sindaci, escludendo quindi i presidenti di provincia, non tanto perché ritiene che questi ultimi non siano legittimati in astratto ad esercitare tale potere, quanto piuttosto perché nel corso del dibattito da parte di quasi tutti i gruppi è stata avanzata una netta contrarietà in merito a tale ipotesi. Qualora nel corso della seduta si dovesse registrare una convergenza sull'emendamento 1.10 presentato dal relatore annuncia che egli ritirerà il suo emendamento 1.7.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI esprime parere favorevole sull'emendamento Nicola Molteni 1.2 nonché parere contrario sugli altri emendamenti e sull'articolo aggiuntivo presentati.

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento Nicola Molteni 1.1 e approva l'emendamento Ria 1.7 (vedi allegato 2).

Donatella FERRANTI (PD) e Marilena SAMPERI (PD) dichiarano di voler sottoscrivere l'emendamento Ria 1.7, che è di contenuto pressoché identico al loro emendamento 1.8.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ria 1.7 non saranno posti in votazione gli altri emendamenti

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riferiti all'articolo 1. Pone pertanto in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 1.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del relatore 1.01 (vedi allegato 2).

Enrico COSTA (PdL), rileva che il gruppo del PD, votando contro l'emendamento 1.2, sul quale il Governo aveva espresso parere favorevole, ha messo in minoranza il Governo, al contrario del gruppo del PDL che ha votato a favore di tale emendamento. Ritiene che sia un fatto politicamente rilevante che non può passare in secondo piano, in quanto evidenzia l'incoerenza del gruppo del PD che, da un lato, afferma di voler sostenere il Governo e, dall'altro, non ne condivide le indicazioni in Commissione. Proprio per ragioni di coerenza con l'impegno assunto con il Governo, il gruppo PDL, una volta respinto l'emendamento 1.2, ha deciso di astenersi sugli emendamenti che sono stati posti in votazione successivamente ritenendo che non vi fossero più le condizioni politiche per entrare nel merito delle questioni.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene eccessiva la presa di posizione dell'onorevole Costa, che non tiene conto che l'emendamento approvato 1.7, sia pure con il parere contrario del Governo, è sostanzialmente identico all'emendamento 1.8 presentato dall'onorevole Samperi e da lei stessa. Ritiene che l'attribuzione al sindaco del potere di sindacato ispettivo con riferimento alle sue funzioni possa essere considerato, alla luce di tutto il dibattito svoltosi in Commissione, il punto di mediazione tra posizioni contrastanti. Sottolinea quindi come l'atteggiamento del gruppo del PD non possa essere in alcun modo considerato incoerente.

Enrico COSTA (PdL) ribadisce quanto da lui appena dichiarato, ritenendo peraltro che l'emendamento Ria 1.7, il cui contenuto innovativo è pressoché nullo, sia unicamente un artifizio per approvare un provvedimento al quale il PD tiene come fatto simbolico senza tuttavia condividerlo pienamente nel merito. Ritiene che l'emendamento approvato descriva quanto già avviene nella prassi.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) rileva come in realtà l'unico emendamento realmente conseguente al dibattito svoltosi in Commissione sia quello presentato dalla Lega soppressivo dell'articolo unico della proposta di legge, sul quale il Governo aveva infatti espresso parere favorevole.

Lorenzo RIA (UdCpTP) replica all'onorevole Costa che il proprio emendamento 1.7 non è assolutamente un artifizio presentato per consentire al PD di approvare un testo in un certo senso annacquato, quanto piuttosto il punto di equilibrio trovato all'esito della verifica che si era stabilito di fare sulla base di quanto emerso nel corso del dibattito in Commissione. Il punto di equilibrio, a suo parere, sarebbe dato sia dalla eliminazione dei presidenti di provincia e degli assessori delegati provinciali e comunali dalla platea dei nuovi organi destinatari del potere di sindacato ispettivo sia dalla espressa specificazione che tale potere viene attribuito ai sindaci solo con riferimento all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, aventi ad oggetto rispettivamente le competenze del sindaco e le attribuzioni al medesimo nei servizi di competenza statale. Ricorda che nell'ultima seduta sembrava condivisa dalla maggior parte dei gruppi, come risulta anche dagli interventi degli onorevoli Contento e Siliquini, l'ipotesi di limitare ad almeno ai sindaci la nuova attribuzione del potere di sindacato ispettivo nelle carceri. Proprio tenendo conto di tale condivisione ha deciso di presentare l'emendamento 1.7, per quanto esso non si riferisca, come invece sarebbe stato per lui opportuno fare, anche ai Presidenti di provincia.
Non comprende, infine, come si possa ritenere privo di contenuto normativo l'emendamento in questione, considerato che attualmente ai sindaci non viene assolutamente riconosciuto il potere di sindacato ispettivo che l'articolo 67 attribuisce

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ad una serie di organi e soggetti individuati tassativamente, tra i quali non compaiono i sindaci.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) contesta quanto appena dichiarato dall'onorevole Ria circa una sua condivisione dell'ipotesi di attribuire al sindaco il potere di sindacato ispettivo nelle carceri. Ricorda piuttosto di aver dichiarato in precedenza come occorresse verificare la fondatezza della tesi a favore dei sindaci. Oggi ha votato a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo unico in quanto l'esito della verifica, nel frattempo fatta, è stato negativo.

Angela NAPOLI (FLpTP) ribadisce la propria contrarietà al testo in esame nonché all'emendamento approvato relativo ai sindaci, ritenendo che sia un grave errore, che non trova alcuna giustificazione nelle funzioni svolte dal sindaco, consentire ad un ulteriore organo politico, nel caso in esame strettamente collegato al territorio, di poter visitare senza alcuna autorizzazione le carceri e, in particolare, detenuti nei confronti dei quali potrebbe avere anche dei legami politici e d'affari, come potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso - non remoto - in cui nel carcere risulti detenuto un membro della sua giunta comunale. Inoltre i sindaci dei comuni di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a delle pressioni da parte della criminalità organizzata, interessata a contattare, attraverso il sindaco, determinati detenuti.
Conclude sottolineando come a suo parere tra organi politici e detenuti non vi debba essere alcun contatto.

Rita BERNARDINI (PD), relatore, ricorda che anche i parlamentari sono organi politici.

Angela NAPOLI (FLpTP) replica all'onorevole Bernardini di esserne ben consapevole e che il suo giudizio negativo si estende anche al caso in cui sia un parlamentare a visitare senza autorizzazione un detenuto. Cosa peraltro da lei mai fatta.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), nel ribadire la sua contrarietà alla proposta di legge in esame, anche come modificata dagli emendamenti approvati, sottolinea come il potere di sindacato ispettivo finisca per tradursi in una forma di pubblicità da parte di chi lo esercita, senza alcun beneficio effettivo per i detenuti. Invita pertanto la Commissione a concentrasi su provvedimenti che possano realmente risolvere i gravi problemi delle carceri.

Marilena SAMPERI (PD) ritiene che l'emendamento approvato, sostanzialmente identico a quello presentato da lei e dall'onorevole Ferranti, sia un punto di equilibrio in quanto consente ai sindaci di visitare le carceri senza autorizzazione, evitando tuttavia che tali visite siano scollegate dalle funzioni attribuite ai sindaci dalla legge.

Rita BERNARDINI (PD), relatore, ritiene eccessivo attribuire al voto odierno sull'emendamento 1.7 un particolare significato politico non potendosi attribuire alla proposta di legge alla quale si riferisce una particolare valenza politica. A tale proposito, ricorda di aver presentato innumerevoli proposte di legge volte a migliorare le condizioni di trattamento dei detenuti di portata ben più incisiva di quella della proposta in esame, ma che non è mai riuscita a farle esaminare dalla Commissione.
Ritiene inoltre grave che l'onorevole Angela Napoli dichiari, come è avvenuto anche in passato, che i sindaci, nonostante la loro legittimazione popolare, non siano in grado di assicurare un corretto esercizio del potere di sindacato ispettivo nelle carceri, paventando il rischio di strumentalizzazioni criminali di tale potere.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, assicura che il testo risultante degli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

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Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
C. 3070, approvata dal Senato.