CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 febbraio 2012
614.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
C. 4940 Governo.
(Parere alle Commissioni I e X).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2012.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, avverte che le Commissioni riunite I e X non hanno ancora terminato l'esame degli emendamenti presentati al decreto-legge, e riterrebbe pertanto opportuno - non essendovi certezza né sui tempi né sui contenuti delle modifiche che saranno apportate - esprimersi sul testo originario del provvedimento. Formula al riguardo, tenuto conto delle competenze della XIV Commissione, una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) condivide la proposta avanzata dal relatore, evidenziando che eventuali questioni che investono il merito del provvedimento potranno essere dibattute presso le Commissioni di merito; segnala in proposito che alcune criticità sono emerse, ad esempio, in Commissione Ambiente, con riferimento

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alle misure di semplificazione in materia ambientale, e in Commissione Cultura sull'articolo 53, riguardante la modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico.
Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, precisa di essersi attenuto alle competenze della XIV Commissione, rispetto alle quali non vi sono a suo avviso profili di criticità. Segnala invece che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, della quale è componente, ha formulato questa mattina alcune puntuali condizioni sul provvedimento, che presenta aspetti problematici con riferimento all'articolo 117 della Costituzione e alle competenze regionali.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole dell'IdV sulla proposta di parere formulata.

Domenico ZINZI (UdCpTP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Paolo GUZZANTI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Mario PESCANTE, presidente, si riserva una nuova convocazione sul provvedimento, ove le modifiche apportate al testo dalle Commissioni di merito fossero rilevanti sotto il profilo delle competenze della XIV Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
C. 4999 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, sottolinea che il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni di interesse della XIV Commissione.
Ricorda preliminarmente che l'articolo 1 reca misure urgenti volte a fronteggiare la situazione di criticità nella gestione dei rifiuti che riguardano: la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti presso gli impianti STIR (Stabilimenti di Trattamento, tritovagliatura ed Imballaggio dei Rifiuti) o in altre aree confinanti (comma 1); l'ampliamento dei compiti e il prolungamento del mandato dei commissari straordinari regionali (comma 2); il differimento al 31 dicembre 2013 del termine fino al quale è autorizzato l'aumento fino all'8 per cento della capacità ricettiva degli impianti di compostaggio nazionali (comma 3).
Inoltre, l'articolo 1-quater reca disposizioni concernenti la realizzazione degli impianti della regione Campania provvedendo a: sopprimere il riferimento all'autorizzazione alla realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (commi da 1 a 3); prorogare al 30 giugno 2012 il termine per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra (comma 4); prevedere la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti nel territorio del comune di Giugliano (commi 3 e 5).
Al riguardo, ricorda che con una lettera di messa in mora del 29 settembre 2011 (procedura d'infrazione n. 2007-2195) la Commissione europea invita l'Italia a conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE del marzo 2010 (causa C-297/08) che la riconosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e

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integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania. Il 1o febbraio 2012 il Ministro per l'ambiente, Corrado Clini ha riferito in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti sui passi in avanti che l'Italia sta compiendo per corrispondere alle richieste della Commissione europea. Secondo il Ministro, l'Italia ha tempo fino a giugno 2012 per evitare una sanzione stimata in 500 mila euro al giorno, che scaturirebbe da un ulteriore avanzamento della procedura. Nel quadro del ripristino della normalità, il Ministro ha sottolineato l'importanza del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), approvato il 23 gennaio 2012 dalla Giunta della regione Campania, a cui dovrebbe seguire, entro marzo 2012, l'approvazione del piano regionale dei rifiuti speciali. Il Ministro ha inoltre riferito una disponibilità del Commissario europeo a sbloccare i fondi di coesione già stanziati a favore della Campania, che potrebbero essere destinati a potenziare la raccolta differenziata e gli inceneritori che recuperano energia, ma non le discariche.
In via generale, segnala poi che alcune disposizioni del provvedimento introducono regimi derogatori o comunque modificano disposizioni le quali, pur non rappresentando attuazione diretta di normativa dell'Unione europea, appaiono strumentali al fine di garantire il rispetto di alcuni principi introdotti dal legislatore dell'Unione in materia di rifiuti, quali la responsabilità del produttore nella gestione dei rifiuti (articolo 15 della direttiva 2008/98/CE); il principio di autosufficienza e prossimità per lo smaltimento dei rifiuti (articolo 16 della direttiva 2008/98/CE); il principio del controllo dei rifiuti pericolosi (articolo 17 della direttiva 2008/98/CE). Tali considerazioni valgono per l'articolo 1-bis, comma 2, lettera b) il quale eleva da 100 a 300 kilogrammi (o litri) la soglia oltre la quale la produzione e il trasporto di rifiuti pericolosi da parte di imprenditori agricoli viene considerata non occasionale o saltuaria e quindi sottoposta all'obbligo di iscrizione al SISTRI (sistema di tracciabilità dei rifiuti); per l'articolo 1-bis, comma 2, lettera d), il quale esonera gli imprenditori agricoli dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che trasportino direttamente rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione verso circuiti organizzati di raccolta, e per l'articolo 1-ter, il quale prevede l'esclusione, a determinate condizioni, di attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime autorizzatorio previsto per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Con riferimento ad ulteriori disposizioni di interesse della XIV Commissione, segnala che l'articolo 2 proroga il termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto merci. In proposito, rileva che la proroga potrebbe contrastare con l'esigenza di dare piena attuazione alla norma armonizzata dell'Unione europea Uni En 13432, necessaria per il rispetto della direttiva 1994/62/CE in materia di imballaggi (la quale infatti prevede all'articolo 9 la possibilità di immettere unicamente gli imballaggi conformi, tra le altre cose, alla norma armonizzata sopra richiamata).
Segnala ancora che l'articolo 3, ai commi da 1 a 4, prevede che i materiali di riporto cosiddetti «storici» siano ricondotti alla definizione di «suolo» e, pertanto, esclusi dall'applicazione della normativa sui rifiuti. In proposito, ricordo che la direttiva 2008/98/CE esclude dall'ambito di applicazione della direttiva medesima il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno; nonché il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato. In tal senso, la disposizione appare coerente con il dettato della direttiva.
Si sofferma poi sull'articolo 3, commi 7 e 9. Tali disposizioni infatti riproducono

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norme contenute anche nella proposta di legge C. 4240, già esaminata dalla Commissione XIV, prevedendo rispettivamente la proroga degli effetti delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali, nonché la miscelazione degli oli usati nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 187 del Codice dell'ambiente. Al riguardo, ricorda che l'articolo 18 della direttiva 2008/98/CE prevede il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, mentre l'articolo 21 prevede, tra le altre cose, che gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi siano raccolti separatamente. Per quanto concerne la proroga delle autorizzazioni in essere per gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali, nel corso dell'esame della proposta di legge C. 4240 presso la Commissione VIII della Camera il rappresentante del Ministero dell'ambiente ha fatto presente di ritenere congrua e proporzionata la previsione di un periodo transitorio rispetto all'applicazione del divieto di miscelazione previsto dalla direttiva; per quanto concerne gli oli usati nella stessa sede il rappresentante del Ministero dell'ambiente ha rilevato che la direttiva non prevede un divieto generalizzato di miscelazione degli oli usati.
Rispetto a tali rilievi osserva che, per quanto concerne il rispetto del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, l'esigenza di un periodo transitorio segnalata dal Ministero dell'ambiente apparirebbe soddisfatta in termini più coerenti con la direttiva qualora venisse fissato un termine temporale di durata delle autorizzazioni in essere, anziché prevedere una semplice proroga senza termine. Invece, per quanto concerne la disposizione in materia di oli usati, appare opportuno un chiarimento in ordine alla sua portata: essa infatti da un lato è costruita come deroga alla disposizione del codice dell'ambiente (articolo 187 comma 1) il quale riproduce il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (a questi sono riconducibili gli oli usati) della direttiva 2008/98/CE. Dall'altro lato però la disposizione fa salva l'applicazione di alcuni requisiti dell'articolo 187, secondo comma, del codice dell'ambiente i quali riproducono possibili fattispecie di deroga al divieto di miscelazione. Sul punto appare insomma necessario un chiarimento da parte del Governo. Ricorda anche che il parere favorevole approvato dalla Commissione XIV sulla proposta di legge C. 4240 (seduta del 9 febbraio 2012) conteneva un'osservazione volta a richiedere una maggiore aderenza delle disposizioni sopra richiamate al dettato della direttiva.
Ricorda infine che l'articolo 3, comma 19 interviene sull'allegato del Codice dell'ambiente volto a definire le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti individuando una specifica disciplina transitoria per l'attribuzione della qualifica di rifiuti «ecotossici» (H14: rifiuti che possono presentare o presentano rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali), nelle more dell'emanazione di una specifica decisione dell'Unione europea; la disciplina transitoria prevede, tra le altre cose, l'attribuzione ai rifiuti della classificazione prevista dall'accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose. In proposito segnalo che in data 29 settembre 2011 un parere dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ha invece prospettato l'opportunità di attribuire la classificazione di rifiuti ecotossici in base alla disciplina prevista dalla direttiva 1967/548/CEE (ora regolamento n. 1272/2008) e dal regolamento 2000/2037/CE.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2012.

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Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato), che richiama in premessa le considerazioni già espresse in sede di esame del precedente testo unificato elaborato dalla IX Commissione.

Enrico FARINONE (PD) ricorda che quello in esame è un provvedimento già discusso, né le modifiche da ultimo apportate dalla Commissione di merito hanno modificato sostanzialmente, almeno per quanto concerne i profili di interesse della XIV Commissione, il testo del provvedimento.
Preannuncia pertanto - anche tenuto conto del rilievo della materia, di particolare attualità - il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Domenico ZINZI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
Atto n. 440.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marco Mario MILANESE (PdL), relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi della norma di delega contenuta nell'articolo 6, comma 1, della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), sulla base dei principi e criteri direttivi specifici contenuti nel comma 2 del medesimo articolo.
Nell'ordinamento italiano la disciplina comunitaria in tema di OICVM (la cui prima direttiva risale al 1985) è recepita in primo luogo dalle disposizioni contenute nel Testo unico sulla finanza (TUF), dove il termine OICVM è tradotto con quello di OICR - organismo di investimento collettivo del risparmio che ricomprende: i fondi comuni di investimento, istituiti e gestiti dalle SGR - Società di gestione del risparmio; le SICAV - società di investimento a capitale variabile. Una parte rilevante della normativa di riferimento è demandata alla regolamentazione secondaria (regolamenti della Banca d'Italia e della Consob).
Lo schema di decreto contiene le modifiche da introdurre nel Testo unico sulla finanza (TUF) e nella disciplina tributaria di riferimento.
La direttiva 2009/65/CE ha riscritto la direttiva 85/611/CE in materia di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Si tratta, in sostanza, di organismi il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide, e il cui funzionamento è soggetto al principio

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della ripartizione dei rischi, e le cui quote sono riacquistate o rimborsate a valere sul patrimonio dei suddetti organismi.
Lo scopo principale delle modifiche introdotte dalla direttiva 2009/65/CE è quello di migliorare le condizioni di concorrenza tra questi organismi a livello comunitario, garantendo nel contempo una tutela più efficace e più uniforme dei detentori delle quote. A tal fine, un coordinamento delle legislazioni nazionali «agevola l'abolizione delle restrizioni alla libera circolazione di quote di OICVM nella Comunità» e contribuisce alla stabilità del sistema finanziario. La direttiva intende inoltre migliorare l'efficienza del mercato dei fondi d'investimento attraverso la definizione di un quadro giuridico per le fusioni, le strutture master-feeder e la vendita di quote di OICVM in un altro Stato membro (passaporto per le società di gestione). Si introduce il concetto di informazione chiave per l'investitore e si semplifica la procedura di notifica per gli OICVM che commercializzano le proprie quote in un altro Stato membro.
Si sofferma quindi sulle principali novità della direttiva.
Sottolinea innanzitutto l'introduzione del passaporto del gestore: una società di gestione di uno Stato membro è autorizzata a svolgere la sua attività in un altro Stato membro, mediante lo stabilimento di una succursale o in applicazione del principio della libera prestazione di servizi. Nel caso in cui le società di gestione autorizzate svolgano nel paese ospitante la sola attività di commercializzazione di proprie quote o azioni, senza stabilire una succursale, sono soggette unicamente alle norma relative alla commercializzazione transfrontaliera.
In ordine alla autorizzazione e vigilanza del paese di origine, la direttiva stabilisce che per esercitare la propria attività, un OICVM deve essere autorizzato, conformemente alla direttiva, nel suo Stato membro di origine. Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri. L'accesso all'attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro d'origine. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della direttiva è valida in tutti gli Stati membri.
La direttiva provvede quindi alla armonizzazione delle procedure di fusione, riducendo gli oneri amministrativi che gravano sui gestori che intendono porre in essere una fusione di fondi transfrontaliera. Gli Stati membri consentono fusioni transfrontaliere e nazionali di OICVM. Le tecniche utilizzate devono essere previste dalla legislazione dello Stato membro.
Viene inoltre dettata la disciplina delle strutture master-feeder: un OICVM feeder è un OICVM autorizzato a investire almeno l'85 per cento del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM (master) o in comparti di investimento di quest'ultimo. Un OICVM feeder può detenere fino al 15 per cento del suo patrimonio in uno o più dei seguenti elementi: liquidità detenute a titolo accessorio; strumenti finanziari derivati; beni mobili e immobili. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder devono concedere la loro autorizzazione in caso di investimento in un OICVM master. La nuova disciplina sostanzialmente consente ad un OICVM feeder di investire parte o tutto il proprio patrimonio in un OICVM master così da favorire lo sviluppo di nuove opportunità di business ed incrementare allo stesso tempo l'efficienza della politica di investimento.
Quanto alla tutela degli interessi degli investitori, la direttiva prevede un significativo cambiamento del contenuto e delle modalità di presentazione delle informazioni fornite agli investitori tramite l'introduzione del key investor informations document («KIID»: «informazioni chiave per gli investitori»). Il nuovo documento informativo sostituisce il prospetto semplificato e deve contenere le informazioni essenziali che i potenziali investitori devono ricevere prima della sottoscrizione di un OICVM.
Ai sensi dell'articolo 116 della direttiva, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

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necessarie all'attuazione della direttiva e le applicano a decorrere dal 1o luglio 2011.
A tale proposito segnala che il 18 luglio 2011 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia (procedura n. 2011/844) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/65/CE. Il termine di recepimento era il 30 giugno 2011.
In data 1o luglio 2010 la Commissione UE ha approvato due direttive e due regolamenti recanti le misure di esecuzione della direttiva 2009/65/UE: la direttiva 2010/43/UE che detta le modalità di esecuzione per quanto i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione. La direttiva riconosce le fusioni transfrontaliere tra tutti i tipi di OICVM, senza che sia necessario per gli Stati membri introdurre nuove forme giuridiche di OICVM nel loro diritto nazionale e senza fare distinzioni tra fusioni nazionali e fusioni transfrontaliere. La direttiva consente agli OICVM di avvalersi delle strutture master-feeder, in cui gli OICVM feeder investono almeno 85 per cento del loro patrimonio in un unico OICVM master, che è soggetto alle regole di diversificazione del portafoglio previste per gli OICVM. Le strutture master-feeder sono ammesse anche se il fondo master e il fondo feeder sono stabiliti in Stati membri diversi; la direttiva 2010/44/UE che prevede misure di esecuzione in materia di fusioni di fondi, strutture masterfeeder e procedure di notifica; il regolamento (UE) n. 583/2010 recante le modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web; il regolamento (UE) n. 583/2010 recante le modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web; il regolamento (UE) n. 584/2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
Il recepimento delle direttive 2010/43/UE e 2010/44/UE nell'ordinamento nazionale è stato previsto nella relazione al disegno di legge comunitaria 2011 (A.C. 4623) attualmente all'esame del Senato (S. 3129). Il termine di recepimento di entrambe le direttive è scaduto il 30 giugno 2011. La direttiva 2009/65/UE è stata successivamente modificata dalla direttiva 2010/78/UE per quanto riguarda i poteri e le funzioni delle tre nuove Autorità di vigilanza europee costituite per il settore bancario, per il settore assicurativo e pensionistico e per il settore dei mercati e degli strumenti finanziari.
Il recepimento della direttiva 2010/78/UE è previsto dall'articolo 15 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010) che reca anche i princìpi ed i criteri di delega; il relativo schema di decreto legislativo non è stato ancora presentato alle Camere per il previsto parere.
La direttiva 2009/65/CE è stata da ultimo modificata dalla direttiva 2011/61/UE dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, il cui recepimento nell'ordinamento nazionale dovrà avvenire entro il 22 luglio 2013. In particolare, essa - mediante l'inserimento nella direttiva 2009/65/UE di un nuovo articolo 50-bis - al fine di assicurare l'uniformità transettoriale, delega la Commissione ad adottare misure che stabiliscono: a) i requisiti che il cedente deve rispettare perché l'OICVM sia autorizzato a investire in titoli o altri strumenti finanziari di questo tipo emessi dopo il 1o gennaio 2011, ivi compresi requisiti che garantiscano che il cedente conservi un

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interesse economico netto non inferiore al 5 per cento; b) i requisiti qualitativi che devono rispettare gli OICVM che investono in tali titoli o altri strumenti finanziari.
Analogamente, i regolamenti n. 583 e 584 del 2010 sopra citati si applicano a decorrere dal 1o luglio 2011 e le due direttive di secondo livello devono essere recepite entro il 30 giugno 2011 per consentire l'entrata in vigore il 1o luglio 2011, ad eccezione di alcune particolari disposizioni riguardanti le modalità per fornire le informazioni ai detentori delle quote in caso di fusioni di OICVM, per le quali si prevede un termine di recepimento più lungo (31 dicembre 2013).
Passando ad illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, evidenzia che l'articolo 1 reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni in di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. In particolare, il comma 1 integra le definizioni recate dall'articolo 1, comma 1, del TUF, introducendo le definizioni di «OICR armonizzati», «OICR comunitari» e «Oicrextracomunitari», necessarie a delimitare l'ambito di applicazione; «OICR feeder», «OICR master», «gestore» e «depositario» dell'OICR master o feeder, come previsto dall'articolo 58 della direttiva; - «Stato di origine della società di gestione armonizzata» e «Stato di origine dell'OICR», in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) ed e), della direttiva. Il comma 2 modifica l'articolo 6, comma l, lettera b), del TUF, in materia di modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela, espungendo le SICAV dall'elenco dei soggetti abilitati, perché le SICAV non possono svolgere gestione individuale. Il comma 3 modifica la disciplina di cui all'articolo 33 del TUF, in materia di attività esercitabili dalle SGR. I commi 4 e 5 modificano sotto diversi aspetti l'articolo 36 e l'articolo 37 del TUF, relativamente alla disciplina e alla struttura dei fondi comuni di investimento. Il comma 6 sostituisce il comma 3 dell'articolo 38 del TUF, in materia di banca depositaria, al fine di recepire gli articoli 23 e 33, paragrafi 2 e 3, della direttiva, ai sensi dei quali «il depositario è un istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e vigilanza continua». In tale ottica si prevede che, oltre a dettare le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalità di sub-deposito, la Banca d'Italia, autorizza, sentita la CONSOB, l'esercizio delle funzioni di banca depositaria. Il comma 7 integra l'articolo 39, comma 2, del TUF, il quale disciplina il contenuto del regolamento del fondo, prevedendo che il predetto regolamento debba anche specificare se il fondo è un fondo feeder.
Il Capo II-bis del TUF sull'operatività all'estero (articoli 41, 41-bis e 42) è stato modificato per recepire, in primo luogo, le disposizioni della direttiva in tema di passaporto del gestore, in base alle quali una società di gestione può svolgere in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di origine quelle attività per le quali abbia ricevuto l'autorizzazione da quest'ultimo Stato ai sensi della direttiva.
Il comma 11 inserisce nel comma 1 dell'articolo 43-bis del TUF, relativo alla designazione da parte delle SICAV, una nuova lettera f-bis), ai sensi della quale, per la gestione del proprio patrimonio, di una SGR o di una società di gestione armonizzata, la società di gestione armonizzata è obbligata a stipulare un accordo con la banca depositaria che assicuri alla stessa la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, conformemente a quanto previsto dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 41-bis.
Il comma 12 modifica l'articolo 49 del decreto legislativo 58/1998 sulla trasformazione, fusione e scissione delle SICAV. I commi relativi alla fusione e alla scissione sono stati eliminati e il loro contenuto trasfuso nell'articolo 50-ter.
Il comma 13 contiene alcune modifiche di carattere redazionale all'articolo 50 del TUF, relativo alla disciplina applicabile alle SICAV.

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Il comma 14 aggiunge due nuovi capi al Titolo III del TUF: il Capo III-bis sulle strutture master-feeder (costituito dall'articolo 50-bis) e il Capo III-ter sulla fusione e scissione di OICR (costituito dagli articoli da 50-ter e 50-ter).
Il nuovo articolo 50-bis contiene le norme generali di recepimento del Capo VIII della direttiva sulle strutture master-feeder, consentendo non solo agli OICR armonizzati, ma anche agli OICR non armonizzati (italiani, comunitari ed extracomunitari), di costituire tali strutture e di avvalersi così di nuovi modelli di articolazione dei prodotti, in linea con quanto richiesto dal mercato del risparmio gestito. Ai sensi del comma 1 la Banca d'Italia autorizza l'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master, sulla base di accordi tra i rispettivi gestori, nonché in presenza di norma interne di comportamento e di talune caratteristiche. Il comma 2 prevede che le norme dettagliate di attuazione saranno definite con regolamento emanato dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, con particolare riferimento alla procedura di autorizzazione dell'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master, ai requisiti specifici dell'OICR master e dell'OICR feeder, le regole di liquidazione, fusione, scissione, rimborso e sottoscrizione delle quote, agli obblighi di comunicazione e di informazione. Ulteriori previsioni sono recate dal comma 5 in materia di revisione dell'OICR master e dell'OICR feeder.
Il nuovo articolo 50-ter prevede che le operazioni di fusione e di scissione nazionali siano autorizzate dalla Banca d'Italia, conformemente all'articolo 39 della direttiva, secondo cui «le fusioni sono subordinate ad autorizzazione preliminare da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM oggetto di fusione». La disposizione prevede inoltre, all'ultimo periodo, che la Banca d'Italia può individuare le ipotesi in cui l'autorizzazione alla fusione o alla scissione di OICR è rilasciata in via generale.
Il nuovo articolo 50-quater disciplina la fusione transfrontaliera di OICR armonizzati, prevedendo, al comma 1, che a tali tipologie di fusioni sono applicate le disposizioni dell'articolo 50-ter e le procedure disciplinate dalle norme comunitarie, nonché, al comma 4, che le disposizioni di attuazione siano definite con regolamento dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB. Nel caso in cui la fusione o incorporazione riguardi OICR non italiani, il comma 2 stabilisce che l'autorizzazione sia rilasciata dalla Banca d'Italia. I commi 15 e 16 modificano gli articoli 52 e 54 del TUF, che disciplinano, rispettivamente, i provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari e quelli nei confronti degli OICR comunitari ed extracomunitari che offrono quote o azioni in Italia. Il comma 17 apporta alcune modifiche all'articolo 57 del TUF, che disciplina la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle SGR e delle SICAV. Le modifiche sono volte a tracciare la disciplina applicabile alle situazioni di crisi dei fondi comuni di investimento, alla luce del regime di autonomia patrimoniale che li caratterizza.
Il comma 18 modifica l'articolo 93-bis del TUF, integrando le definizioni relative alla disciplina delle offerte al pubblico al fine di comprendervi, al numero 3-bis del comma 1, lettera f), anche quella relativa allo Stato membro in cui l'OICR è stato costituito. I commi 19 e 20, attraverso la sostituzione degli articoli 98-ter e 98-quater del TUF, modificano invece la disciplina dell'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti. Tale disciplina è stata adeguata per recepire le novità introdotte dal Capo IX della direttiva in tema di obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori.
Per quanto riguarda le principali differenze, rispetto a quella attuale, della nuova formulazione dell'articolo 98-ter, relativo al prospetto d'offerta, al comma 1 si prevede che, nel caso di offerta di OICR italiani armonizzati, alla comunicazione alla CONSOB sia allegato anche un documento contenenti le informazioni chiave agli investitori e il prospetto, mentre nel caso di offerta di OICR non armonizzati si

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deve allegare la documentazione d'offerta indicata dalla CONSOB. Sono state rimodulate, inoltre, le competenze regolamentari della Consob coerentemente alla novellata impostazione della disciplina comunitaria in materia di documentazione di offerta degli OICR armonizzati.
La nuova formulazione dell'articolo 98-quater del TUF detta le disposizioni di attuazione in tema di offerta al pubblico. In particolare, il comma 1 prevede che la CONSOB detti con proprio regolamento le disposizioni di attuazione. Ai sensi del comma 2, la CONSOB può consentire l'inserimento nella documentazione d'offerta di un OICR che faccia richiesta di informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal suddetto regolamento. Tale disposizione, già contenuta nel regolamento emittenti, viene anticipata a livello legislativo. Il comma 21 sostituisce l'articolo 190, comma 1, del TUF, che fissa le sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari, allo scopo di prevedere l'applicazione di tali sanzioni ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti di società o enti abilitati, in caso di inosservanza delle disposizioni emanate in attuazione della direttiva, come richiesto dall'articolo 99 della direttiva. Le sanzioni previste rispondono ai principi di efficacia, proporzione e dissuasività.
Gli articoli da 2 a 6 dello schema di decreto legislativo contengono disposizioni di carattere tributario, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della citata legge n. 217 del 2011, il quale prevede l'introduzione di norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICVM.
Richiama in particolare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 2, che reca alcune modifiche all'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, che disciplina la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici. Si prevedono, in particolare, limitazioni per poter usufruire dell'esenzione dalle ritenute sui proventi maturati, anche tramite successione o donazione, che vengono equiparate alla cessione. Ciò consentirà di evitare indebite esenzioni o i cosiddetti «salti d'imposta»; ciò che, invece, è successo in passato dando luogo a fenomeni di elusione e, in qualche caso di evasione.
L'articolo 3 reca una serie di modifiche all'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, recante le disposizioni tributarie sui proventi delle quote di OICVM di diritto estero. Tali modifiche sono finalizzate ad uniformare le disposizioni riguardanti la determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero a quelle previste per i fondi di diritto italiano.
L'articolo 4 integra l'articolo 67, comma 1-quater, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di definizione delle plusvalenze. In particolare la disposizione, che qualifica come plusvalenze derivanti da cessione di titoli anche quelle di rimborso di quote o azioni di OICR realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad un altro del medesimo OICR, rappresenta un coordinamento con la modifica apportata dall'articolo 2, comma 1, lettera c), dello schema di decreto al comma 6 dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, attraverso la quale si è inteso qualificare come «rimborso» anche le operazioni di switch.
L'articolo 5 modifica l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997, concernente l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza, consentendo il rilascio della certificazione di minusvalenza nei casi di cessione anche parziale delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.
L'articolo 6 dello schema reca alcune modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, con riferimento alle disposizioni che hanno modificato il regime tributario dei fondi comuni d'investimento.

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In particolare, la lettera a) integra il comma 71 del predetto articolo 2, consentendo la compensazione dei risultati negativi accumulati dagli OICVM italiani con le ritenute da applicare sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM esteri istituiti dalla medesima SGR. La lettera b) modifica integra il comma 72, disciplinando i casi in cui, alla data di cessazione del fondo a seguito di fusione transfrontaliera, il fondo presenti un risultato negativo di gestione non ancora utilizzato in compensazione. In tali casi, infatti, il «risparmio di imposta» rilevato nell'attivo del fondo e corrispondente al risultato negativo di gestione accumulato non può essere considerato tra gli asset da trasferire al fondo estero in quanto quest'ultimo non può utilizzarlo in compensazione. La lettera c) modifica il comma 73 onde chiarire che, ai fini della determinazione dei redditi di capitale derivanti dal rimborso di quote o azioni di OICVM soggetti a ritenuta, le regole indicate nel medesimo comma 73 (relative al riferimento al valore delle quote o delle azioni rilevato dai prospetti periodici), si applicano anche nei casi di cessione delle quote o azioni di organismi di OICVM. La lettera d) modifica il comma 75 al fine di determinare correttamente il credito d'imposta spettante alle imprese di assicurazione limitatamente alle quote o azioni di OICVM comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita relative alle polizze di ramo III, in cui il rischio degli investimenti è a carico degli assicurati, sottoscritte o acquistate prima dello gennaio 2011, per le quali, in luogo del costo di sottoscrizione o acquisto, deve essere assunto il valore delle quote o azioni iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 2010. La lettera e) modifica il comma 77, in modo da determinare correttamente il credito d'imposta spettante alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005.
L'articolo 7 reca una disposizione di natura transitoria, prevedendo che, per le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR italiani armonizzati in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, gli offerenti dovranno provvedere alla sostituzione del prospetto semplificato con il documento contente le informazioni chiave per gli investitori entro il termine del 30 giugno 2012.
Quanto, infine, ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che il 15 novembre 2011 la Commissione ha presentato una proposta volta a modificare la direttiva 2009/65/CE (COM(2011)746) al fine di ridurre il rischio che i partecipanti ai mercati finanziari, inclusi i gestori degli OICVM, si affidino eccessivamente o sistematicamente a rating esterni per valutare il merito di credito delle proprie attività. I rating esterni potranno essere utilizzati ai fini di tale valutazione, ma non dovranno essere quelli prevalenti. La proposta integra una proposta di regolamento sulle agenzie di rating del credito (COM(2011)747), presentata nella stessa data, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per gli emittenti di strumenti finanziari strutturati di fornire al mercato maggiori informazioni sui loro prodotti. Nelle intenzioni della Commissione questo dovrebbe consentire ad investitori come OICVM di fare le proprie valutazioni del merito di credito degli strumenti in cui investono, senza affidarsi sistematicamente e meccanicamente alle agenzie di rating. Inoltre, grazie all'indice europeo di rating (EURIX), gli investitori dovrebbero poter comparare facilmente i rating emessi. Le proposte dovrebbero essere esaminate in prima lettura dalla commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo il 21 maggio 2012 e dalla plenaria il 4 luglio 2012, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, e ricordato che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 12 marzo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 613, del 28 febbraio 2012, a pagina 139, prima colonna, le parole dalla trentasettesima riga alla cinquantesima riga sono soppresse.