CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 febbraio 2012
613.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione - Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).
Audizione di rappresentanti del CER.
(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Stefano FANTACONE, Direttore del CER e Salvatore TUTINO, Consigliere

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scientifico del CER, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Renato BRUNETTA (PdL), Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Renato CAMBURSANO (Misto), Rolando NANNICINI (PD), Simonetta RUBINATO (PD), e Lino DUILIO (PD), nonché Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ai quali replicano Stefano FANTACONE, Direttore del CER e Salvatore TUTINO, Consigliere scientifico del CER.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ringrazia i rappresentanti del CER per l'importante contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.
Atto n. 425.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 febbraio 2012.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, ricorda preliminarmente che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 15 febbraio 2012, ha proceduto all'audizione del Sindaco di Roma Capitale, Gianni Alemanno, del Presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, e del Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, che hanno fornito importanti elementi di valutazione, ulteriormente approfonditi in una riunione informale, svoltasi nella giornata di ieri, alla quale hanno preso parte il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi, rappresentanti delle amministrazioni interessate e i relatori sul provvedimento nelle diverse sedi parlamentari. Segnala come, nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, siano emerse proposte di modifica del provvedimento, che, tuttavia, dovranno essere valutate attentamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene, pertanto, opportuno che la Commissione non proceda all'espressione del proprio parere sul provvedimento attendendo l'evoluzione dei lavori della predetta Commissione parlamentare.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, preso atto di quanto rappresentato dal relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 febbraio 2012. - Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.25.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
C. 124 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, osserva che il progetto di legge, approvato con modifiche dalla XI Commissione in sede referente, reca norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti, attraverso modifiche alla legge n. 193 del 2000, la cosiddetta «legge Smuraglia». Su un precedente testo unificato la Commissione Bilancio aveva richiesto la relazione tecnica. Tale relazione tecnica non risulta ancora pervenuta. La Commissione di merito, tuttavia, ha ritenuto di modificare ulteriormente il testo, accogliendo i rilievi formulati, in particolare, dalla VI Commissione. Passa quindi all'analisi degli aspetti finanziari del provvedimento, evidenziando le modifiche da ultimo apportate al testo.
Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti modifiche alla disciplina in materia di sgravi contributivi, osserva che le norme, per la parte non modificata rispetto al precedente testo unificato, prevedono l'aumento del periodo di applicazione dello sgravio contributivo dopo la fine della detenzione a dodici mesi, nel caso in cui il detenuto abbia beneficato nel corso della pena di misure alternative alla detenzione, e a ventiquattro mesi, qualora il detenuto non ne abbia beneficiato, e l'estensione della possibilità di accedere al beneficio anche alle aziende pubbliche e private che organizzano attività lavorative per detenuti all'esterno del carcere. Segnala, inoltre, che le disposizioni della lettera a) dell'articolo 1 sembrano prevedere un azzeramento delle aliquote contributive per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali relativamente alla contribuzione corrisposta ai detenuti. Per quanto attiene a tale ultima modifica, osserva che tale previsione sia suscettibile di determinare una riduzione del gettito contributivo, ulteriore rispetto al testo già esaminato dalla Commissione, che potrebbe non essere contenibile entro un limite massimo di spesa. Con riferimento alle disposizioni non modificate dalla Commissione di merito, osserva che esse comportano una riduzione di entrate contributive, connessa sia all'ampliamento della durata del beneficio dello sgravio contributivo sia all'estensione dell'applicazione del beneficio medesimo ai casi di lavoro esterno al carcere. Tali effetti dovrebbero trovare compensazione entro il limite di spesa, complessivamente indicato per l'intero provvedimento dal successivo articolo 7, a valere in parte sulle disponibilità del Fondo sociale per l'occupazione e formazione e, in parte, sulle disponibilità della legge n. 193 del 2000. Osserva come non venga tuttavia precisato quale quota del predetto limite di spesa sia destinata alla copertura degli oneri recati dagli articoli in esame. Considera pertanto necessario che il Governo fornisca dati e parametri utili ad una stima dei possibili effetti della norma, sulla base dei criteri di applicazione del beneficio già vigenti e che si rendano espliciti i criteri in base ai quali tali oneri possano essere ricondotti ad un limite massimo di spesa.
Con riferimento agli articoli 3 e 4, recanti modifiche alla disciplina in materia di credito di imposta, osserva che le norme, modificando il precedente testo unificato, dispongono la riduzione da 1.000 euro a 700 euro della misura del credito di imposta mensile, mentre la misura fissata dalla normativa vigente è pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto. Tale misura, inoltre, è considerata quale ammontare minimo, la possibilità di concessione del credito di imposta anche alle cooperative sociali, l'ampliamento della durata del beneficio fino a dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, nel caso in cui il detenuto abbia beneficiato di misure alternative alla detenzione, la concessione del credito di imposta anche alle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno del carcere, che costituiscono occasione di inserimento lavorativo dei detenuti, il rinvio ad un successivo decreto ministeriale per la determinazione delle modalità e delle condizioni per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 3, l'emanazione, entro il 31 maggio di ogni

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anno, di un decreto ministeriale che determini le modalità e l'entità dei crediti d'imposta di cui agli articoli 3 e 3-bis. Al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, i contribuenti interessati dovranno richiedere, in base ad una specifica disciplina da individuare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, una preventiva autorizzazione all'effettiva fruizione del credito d'imposta. Il decreto ministeriale dovrà tenere conto, per quanto concerne il credito d'imposta di cui all'articolo 3, del limite minimo fissato in 700 euro. È previsto, infine, che lo schema di decreto sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni. Osserva che il nuovo testo in esame ha soppresso la previsione, contenuta nel precedente testo, della concessione del credito di imposta anche alle cooperative sociali, i loro consorzi e le comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti. Al riguardo, osserva che le norme estendono, rispetto alla normativa vigente, sia la misura sia l'ambito applicativo dei benefici fiscali riconosciuti per le attività di inserimento lavorativo dei detenuti. I relativi oneri - al pari di quelli derivanti dagli articoli 1 e 2 - dovrebbero trovare compensazione entro il limite di spesa complessivo indicato dal successivo articolo 7. Anche in questo caso tuttavia, come per i precedenti articoli, rileva che non viene precisata la quota del predetto limite di spesa destinata alla copertura degli oneri in esame. Evidenzia che il rispetto del limite di spesa è affidato ad un'apposita procedura autorizzativa, disciplinata dall'articolo 4, che prevede anche l'emanazione di un apposito decreto ministeriale. Andrebbe quindi chiarito quale sia l'ambito oggettivo di applicazione dell'ulteriore decreto previsto dall'articolo 3, comma 1, capoverso 3-bis. Ciò al fine di evitare che possano essere introdotti elementi nella disciplina applicativa del beneficio che ne pregiudichino la riconducibilità al limite di spesa individuato.
Con riferimento all'articolo 5, recante istituzione del registro delle cooperative sociali che assumono detenuti, osserva che la norma, introdotta da ultimo dalla Commissione di merito, prevede l'obbligo per le cooperative sociali che assumono detenuti e che svolgono attività di formazione di iscriversi all'albo regionale previsto all'articolo 9, comma 1, della legge n. 381 del 1991. Segnala che il precedente testo unificato prevedeva l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un apposito registro nel quale le cooperative sociali che assumono detenuti devono iscriversi ai fini dell'accreditamento presso il Ministero medesimo. L'accreditamento è condizione indispensabile per poter stipulare convenzioni finalizzate al reinserimento lavorativo dei detenuti con enti pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, per importi, al netto dell'IVA, anche superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea. Inoltre, le cooperative sociali accreditate sono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende. Evidenzia come il nuovo testo, inoltre, abbia soppresso la precedente previsione in base alla quale le cooperative sociali avrebbero beneficiato, per le attività affidate, di un regime dell'aliquota IVA agevolato, nella percentuale del 4 per cento o nella diversa percentuale stabilita ai sensi della legislazione vigente in materia, comunque non inferiore al 4 per cento. In merito alla soppressione dell'agevolazione IVA, non ha rilievi da formulare, in quanto le modifiche introdotte dalla Commissione di merito appaiono superare le osservazioni formulate sul precedente testo. Considera opportuno, infine, un chiarimento in merito alla compatibilità con l'ordinamento comunitario delle disposizioni riguardanti le specifiche modalità di stipula delle convenzioni con enti pubblici, anche per importi superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea.
Con riferimento all'articolo 6, concernente progetti per la formazione imprenditoriale dei detenuti, osserva che la norma dispone che l'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, provveda alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di

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formazione professionale e tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di realizzare i progetti in esame a valere sulle risorse assegnate, a legislazione vigente, all'amministrazione penitenziaria.
Con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 7, osserva che la norma dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, fino a concorrenza del limite di spesa di 6.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede parzialmente utilizzando, quanto a 3.077.000 euro, le risorse già disponibili ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, destinate ad interventi analoghi a quelli di cui alla legge in esame e, quanto a 3.423.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, segnala che la Commissione di merito ha modificato la disposizione prevedendo esplicitamente, in analogia a quanto osservato durante l'esame in sede consultiva dalla Commissione bilancio, che le risorse di cui all'articolo 6 della legge n. 193 del 2000 delle quali è previsto l'utilizzo siano quelle già destinate ad interventi analoghi a quelli di cui alla legge in esame. Fermi rimanendo i chiarimenti necessari a verificare la congruità della quantificazione degli oneri, considera opportuno che il Governo chiarisca se le somme delle quali è previsto l'utilizzo corrispondano a quelle effettivamente iscritte in bilancio per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi oggetto delle novelle disposte dal provvedimento in esame. A tale proposito, ricorda che da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, nel piano di gestione n. 2 del capitolo 1764 dello stato di previsione del Ministero della giustizia risulta ancora una disponibilità pari ad oltre 7,7 milioni di euro nell'anno 2012. Con riferimento alle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, ricorda che le stesse sono iscritte nel capitolo di conto capitale n. 7206 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato le risorse delle quali è previsto l'utilizzo risultano disponibili. Al riguardo, considera, tuttavia, opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle suddette disponibilità possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento alla formulazione della disposizione in termini di limite massimo di spesa, ritiene opportuno che il Governo ne confermi la conformità alla vigente disciplina contabile anche in considerazione delle modifiche apportate dalla Commissione di merito, che hanno ridotto le fattispecie e l'entità dei benefici previsti dal testo precedentemente esaminato dalla Commissione bilancio, e che hanno introdotto uno specifico provvedimento del Direttore delle agenzie delle entrate al fine dell'effettiva fruizione dei crediti d'imposta previsti.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che tutte le Amministrazioni competenti hanno espresso una valutazione contraria all'ulteriore corso del provvedimento. Ritiene, pertanto, che sarebbe opportuno che l'Assemblea valutasse un rinvio in Commissione del provvedimento al fine di definire un testo che superi le problematiche emerse.

Chiara MORONI (FLpTP) chiede di chiarire se sia espresso in senso contrario solo il Ministero dell'economia e delle finanze o anche altre amministrazioni ministeriali.

Roberto OCCHIUTO, presidente, fa presente che, a quanto risulta, sul provvedimento si sono espressi in senso contrario il Ministero della giustizia, ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze.

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Luigi BOBBA (PD) esprime stupore per il parere del Governo e sottolinea come in sede referente tali contrarietà non siano emerse. Segnala che la documentazione predisposta dagli uffici dimostrerebbe come nel piano di gestione n. 2 del capitolo 1764 dello stato di previsione del Ministero della giustizia vi sarebbe ancora una disponibilità pari ad oltre 7,7 milioni di euro nell'anno 2012 a fronte di una spesa, sulla base della legislazione vigente, di circa 4,4 milioni di euro. Osserva quindi come la copertura individuata sarebbe sufficiente.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha evidenziato come nella seduta del 23 febbraio 2012 il Vice Ministro Martone avesse rappresentato che il parere favorevole alla modifica della copertura finanziaria del provvedimento era subordinato alla specificazione che il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione venisse integrato di un importo corrispondente a quello del quale si prevede l'utilizzo. In mancanza di una tale modifica, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha, pertanto, espresso un parere negativo con riferimento all'attuale formulazione dell'articolo 7. Deposita, inoltre, agli atti della Commissione una relazione tecnica predisposta dall'INPS con riferimento agli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, precisando che essa è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, in ragione della carenza della quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 della proposta e dell'inidoneità dei mezzi di copertura finanziaria previsti dall'articolo 7. Alla luce di tali valutazioni, ritiene opportuno che la Commissione non concluda l'esame del provvedimento nella seduta odierna, al fine di approfondirne le implicazioni finanziarie.

Luigi BOBBA (PD) fa presente che il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, non si era opposto all'ulteriore corso del provvedimento.

Michele VENTURA (PD) ritiene che sia saggio seguire il suggerimento del presidente e rinviare alla seduta di domani, osservando tuttavia come, a suo avviso, sarebbe debordante, rispetto alle competenze della Commissione, suggerire il rinvio in Commissione del provvedimento, essendo rimessa tale valutazione alla Commissione di merito. Segnala quindi come sarebbe bene utilizzare il tempo a disposizione per svolgere un'interlocuzione.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come dal dibattito emerga un radicale cambiamento dell'orientamento del Governo in ordine al provvedimento in esame e ritiene, pertanto, che sia preferibile un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, rilevando tuttavia che nella seduta di domani la Commissione dovrà comunque esprimere il prescritto parere, dal momento che il provvedimento sarà esaminato dall'Assemblea.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, osserva che gli elementi di valutazione forniti dal rappresentante del Governo non consentono di definire in questa sede l'esame del provvedimento. Auspica, tuttavia, che entro la giornata di domani possa pervenirsi ad una quantificazione precisa degli oneri derivanti dalla proposta in esame e di definire conseguentemente la relativa copertura finanziaria.

Roberto OCCHIUTO, presidente, prendendo atto dell'esito del dibattito, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta, da convocare nella giornata di domani.

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore di lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
C. 3391 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, recante norme in materia di durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 14 febbraio 2012. Ricorda, altresì, che nella seduta del 21 dicembre 2011, la Commissione bilancio aveva deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento. Tale relazione tecnica, predisposta dall'INPS, è stata trasmessa in data 13 febbraio 2012 ed è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, sia con riferimento alla copertura finanziaria sia con riferimento alla quantificazione degli oneri. Alla luce della verifica negativa della relazione tecnica, la Commissione bilancio, nella predetta seduta del 14 febbraio 2012, ha ritenuto di non esprimere il proprio parere, inviando una lettera al Presidente della Commissione lavoro per informarlo della trasmissione della relazione tecnica e delle valutazioni critiche della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire a tale Commissione di assumere ogni opportuna decisione al riguardo. Fa presente che la XI Commissione, nella seduta del 23 febbraio 2012, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando l'emendamento 1.50 del relatore. In particolare, tale emendamento inserisce all'articolo 1 una clausola di copertura finanziaria, che quantifica in euro 6.169.531 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2021 gli oneri derivanti dall'attuazione del predetto articolo, prevedendo che agli stessi si provveda a valere sulle disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1997, n. 147, come modificato dal comma 1 del presente articolo, allo scopo utilizzando anche le disponibilità del fondo di riserva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della citata legge n. 147 del 1997. Al riguardo, rileva che le modifiche introdotte non sembrano superare i rilievi critici formulati dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della relazione tecnica predisposta dall'INPS. In particolare, per quanto concerne la quantificazione degli oneri, si rileva, in primo luogo, che la stessa coincide con la somma degli oneri quantificati, per il solo anno 2012, dalla relazione tecnica con riferimento alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento. Ritiene, pertanto, necessario acquisire una conferma sulla quantificazione degli oneri per gli anni successivi al 2012.
Osserva, inoltre, che, come osservato anche dalla Ragioneria generale dello Stato, mentre le disposizioni del provvedimento recano modifiche di carattere permanente, la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria, riportate nell'articolo 1, comma 2, sono limitate ad un arco temporale di dieci anni. Rileva, tuttavia, che potrebbe ipotizzarsi una riformulazione dell'articolo 1, comma 1, che precisi in modo inequivoco che la spesa è limitata ad un decennio e sarà effettuata solo nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili nell'ambito della gestione separata.
Segnala, altresì, che la Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della relazione tecnica ha rilevato che anche la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, comporta maggiori oneri, che non sono quantificati nella relazione tecnica predisposta dall'INPS, che invece evidenziava come dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), non derivassero oneri. Appare opportuno, infine, verificare se la fissazione di un limite di spesa, sia compatibile con la natura dei trattamenti di disoccupazione che dovrebbero essere erogati. Con riferimento alla prevista copertura finanziaria, osserva che la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato, in sede di verifica della relazione tecnica, che l'utilizzo delle risorse della gestione separata istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 147 del 1997 non costituisce una fonte di copertura finanziaria atteso che gli equilibri della gestione previdenziale in esame rientrano negli

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equilibri gestionali dell'INPS e, più generale, del comparto delle pubbliche amministrazioni. A suo avviso, tuttavia, essendo la gestione separata già destinata esclusivamente ad interventi in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, ritiene che il parere della Ragioneria generale dello Stato sia eccessivamente limitativo, dal momento che, in sostanza, preclude l'ulteriore corso di una disposizione volta a regolare l'utilizzo delle risorse di tale gestione separata.
Rileva, infine, che le altre modifiche, apportate dalla Commissione di merito alle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 1, appaiono prive di conseguenze di carattere finanziario e che non sono stati presentati emendamenti in Assemblea.
Alla luce di queste considerazioni, ritiene che, ove non sia possibile superare le criticità evidenziate già nella seduta odierna, sia auspicabile rinviare il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella mattinata di domani, al fine di consentire un approfondimento dell'istruttoria sulle implicazioni finanziarie del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ricorda che la relazione tecnica predisposta sul provvedimento da parte dell'INPS è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato sia con riferimento alla copertura finanziaria, sia con riferimento alla quantificazione degli oneri, osservando che anche le modifiche successivamente introdotte dalla Commissione di merito non sembrano tali da consentire una revisione della valutazione critica precedentemente espressa.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur rilevando che alla gestione separata presso l'INPS non affluiscono nuove risorse, in ragione del mancato rinnovo dell'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria delle quote di contribuzione versate per la copertura del rischio di disoccupazione dei lavoratori italiani in Svizzera, fa presente che l'INPS ha chiarito in modo univoco che nell'ambito della gestione separata nel 2011 erano disponibili oltre 300 milioni di euro. Osserva, inoltre, che la formulazione dell'articolo 1, comma 2, fa espressamente riferimento alle sole disponibilità esistenti nella medesima gestione separata e che gli interventi autorizzati dalla legge avrebbero comunque una durata compatibile con il profilo temporale della copertura finanziaria, ritenendo che sarebbe comunque possibile una modifica dell'articolo 1, comma 1, che rendesse ancora più esplicito il limite temporale delle misure ivi previste. Per quanto attiene alle considerazioni della Ragioneria generale dello Stato relative alla copertura finanziaria del provvedimento, sottolinea come la gestione separata presenti un saldo attivo, che tuttavia dovrebbe essere utilizzato solo per coprire misure in favore dei lavoratori transfrontalieri e non compensare eventuali disavanzi di altre gestioni previdenziali. Pertanto, ringraziando per la disponibilità evidenziata rispetto ad un ulteriore approfondimento della questione, ritiene che non vi siano ragioni per insistere su valutazioni attinenti alla copertura finanziaria della proposta, che giudica inaccettabili.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva come sia possibile individuare una soluzione positiva per il provvedimento in esame, essendo le risorse della gestione separata presso l'INPS riservate ai lavoratori transfrontalieri che l'hanno alimentata. Sottolinea come le risorse siano di tali lavoratori e come la quantificazione sia semplice essendo una platea ben definita di beneficiari. Ritiene che le ragioni di contrarietà all'utilizzo di tali risorse siano incomprensibili e ricorda come sia doveroso per la Commissione esprimere il parere sul provvedimento che è all'esame dell'Assemblea. Auspica quindi che il Governo possa superare le criticità richiamate.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene che, considerando il principio dell'unicità del bilancio, difficilmente possa escludersi che l'attivo di alcune gestioni previdenziali compensi, nell'ambito del bilancio dell'INPS, eventuali risultati di segno

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opposto di altre gestioni previdenziali. Ritiene, comunque, opportuno approfondire le valutazioni sulla copertura finanziaria del provvedimento, al fine di individuare possibili soluzioni alle criticità evidenziate.

Roberto OCCHIUTO, presidente, prendendo atto dell'esito del dibattito, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta, da convocare nella giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.
C. 4866 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, non modificato dalla III Commissione nel corso dell'esame svolto in sede referente, reca la ratifica dell'Accordo stipulato tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. Il disegno di legge, dotato di una clausola di monitoraggio e di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196/2009 per l'ipotesi di scostamenti rispetto alla previsione di spesa, reca la relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 14 dell'Accordo, recanti norme riguardanti la cooperazione tra Italia e Kazakhstan, rileva preliminarmente che l'onere quantificato dalla relazione tecnica è quello annuo a regime derivante dall'attuazione dell'Accordo. In proposito, appaiono necessari ulteriori chiarimenti da parte del Governo in merito alla quantificazione degli oneri per il servizio di interpretariato e per le docenze, con riferimento alla organizzazione di corsi di formazione professionale (articolo 4, punto 2). Infatti, per tali voci di spesa la relazione tecnica non dà conto dei parametri sottostanti la stima dell'onere, limitandosi ad indicarne l'ammontare complessivo. Ritiene, inoltre, opportuni chiarimenti con riferimento all'articolo 11 dell'Accordo, laddove prevede la possibilità di concordare, per ogni specifico caso, la copertura di costi, anche secondo modalità diverse rispetto a quanto disposto dall'articolo 11. Occorrerebbe quindi acquisire elementi in merito alle possibili modalità di copertura, alternative a quelle previste dall'articolo 11, che potranno essere concordate, e riguardo agli eventuali riflessi sulla finanza pubblica. In merito alla modulazione annua dell'onere, rinvia alle considerazioni relative alla copertura finanziaria. Con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recante copertura finanziaria, rileva che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Segnala, tuttavia, l'opportunità, in seguito all'approvazione della legge di stabilità per il 2012, di aggiornare al triennio 2012-2014 il riferimento dei Fondi speciali del quale è previsto l'utilizzo. Inoltre, considerato che l'autorizzazione di spesa è riferita ad un esercizio finanziario oramai concluso, appare opportuno aggiornare all'anno 2012 la decorrenza degli oneri. Con riferimento alla esplicita previsione di una clausola di salvaguardia pur in presenza di oneri riferibili in gran parte a spese di missione che, in passato, sono stati generalmente configurati in termini di limiti di spesa, ricorda che il Governo ha confermato, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 4792, l'opportunità di prevedere anche

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in tali casi una specifica clausola di salvaguardia. Infine rileva come la Commissione di merito potrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'attivazione di corsi di formazione professionale in misura più contenuta rispetto a quanto previsto dalla relazione tecnica, tenuto conto, in particolare, che le esigenze formative dovrebbero risultare minori dopo i primi anni di applicazione dell'Accordo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con le osservazioni del relatore.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4866, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altra forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: in euro 19.933 per l'anno 2011;

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: bilancio triennale 2011-2013 con le seguenti: bilancio triennale 2012-2014 sostituire le parole: per l'anno 2011, con le seguenti: per l'anno 2012,

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'attivazione di corsi di formazione professionale in misura più contenuta rispetto a quanto previsto dalla relazione tecnica, tenuto conto, in particolare, che le esigenze formative dovrebbero risultare minori dopo i primi anni di applicazione dell'Accordo».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione.
C. 4945 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulio CALVISI (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione all'adesione dell'Italia alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi applicati sulle navi, fatta a Londra il 5 ottobre 2001. La convenzione è composta di 21 articolo e 4 Allegati. Il disegno di legge di autorizzazione reca, tra l'altro, all'articolo 3 l'individuazione delle Autorità responsabili per l'applicazione della convenzione (Ministero dell'ambiente e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e, all'articolo 5, la copertura finanziaria nonché una clausola di salvaguardia e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009 per l'ipotesi di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Rileva che il provvedimento, non modificato dalla III Commissione nel corso dell'esame svolto in sede referente, è corredato di relazione tecnica.
Per quanto attiene alle implicazioni finanziarie della Convenzione e degli allegati, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, reputa opportuno acquisire dati ed elementi idonei

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a confermare che i competenti uffici e strutture amministrative possano svolgere i compiti previsti dall'Accordo con le dotazioni attualmente esistenti, anche con riferimento alle possibili richieste di verifiche da parte di altri Stati, previste dalla regola 3 dell'allegato 4. Con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recante copertura finanziaria, rileva che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla esplicita previsione di una clausola di salvaguardia pur in presenza di oneri essenzialmente riferibili a spese di missione che, sulla base della prassi vigente, sono generalmente configurati in termini di limiti di spesa, ricorda che il Governo ha confermato, in occasione del disegno di legge n. 4792, l'opportunità di prevedere anche in tali casi una specifica clausola di salvaguardia.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma le informazioni contenute nella relazione tecnica ed esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Giulio CALVISI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4945 Governo recante Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.»

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.05.