CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2012
609.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 12.40.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme unificate territoriali logistiche.
Nuovo testo unificato C. 3681 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame consiste nel nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3681 e C. 4296, come modificate dalla Commissione in sede referente; le proposte originarie, di iniziativa parlamentare, non sono corredate di relazione tecnica; la Commissione bilancio, in data 25 ottobre 2011, ha iniziato l'esame in sede consultiva del provvedimento, deliberando la richiesta di una relazione tecnica; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha predisposto una relazione tecnica sul testo unificato delle proposte di legge C. 3681 e C. 4296, alla luce delle richiesta formulata dalla Commissione bilancio, relazione tecnica che è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo quanto risulta da una nota del 6 dicembre 2011, che evidenzia una serie di rilievi critici. Osserva, quindi, come, a seguito di tale documentazione, la Commissione bilancio abbia inviato una lettera alla Commissione di merito, in data 20 dicembre 2011, rilevando le problematiche rimarcate dal Ministero dell'economia e delle

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finanze e che la Commissione di merito ha successivamente elaborato un nuovo testo unificato, approvando talune proposte emendative in data 14 febbraio 2012. Le modifiche introdotte sono volte sostanzialmente a recepire i rilievi sollevati nella nota redatta dalla Ragioneria generale dello Stato. Passa quindi all'esame delle norme del nuovo testo unificato che presentano profili di carattere finanziario, con riguardo in particolare alle modifiche apportate rispetto al precedente testo.
Rileva quindi che la nuova formulazione delle norme - così come la precedente - prevede che gli interporti, sia quelli nuovi sia quelli già esistenti, siano dotati di specifici requisiti, quali appositi collegamenti stradali e ferroviari, aree di servizio attrezzate, centri direzionali, interconnessioni. Poiché tali requisiti richiedono anche la realizzazione di interventi di urbanizzazione, al fine di escludere effetti onerosi non previsti, osserva che le relative spese, nonché le eventuali spese connesse all'individuazione di nuove aree, dovrebbero essere imputate esclusivamente ai soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi in esame. Osserva che la relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativa al precedente testo, affermava in proposito che gli oneri relativi agli interventi di urbanizzazione sono già a carico dei soggetti gestori. Gli interventi avrebbero potuto altresì essere realizzati mediante convenzioni con gli enti locali interessati mediante le quali i soggetti attuatori, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, si sarebbero obbligati a effettuare le opere di urbanizzazione. Tenuto conto che il testo non prevede espressamente l'imputazione dei predetti oneri ai soggetti gestori, ritiene che andrebbe acquisita conferma dal Governo che effettivamente gli stessi non gravino sulla finanza pubblica. Quanto alla norma in base alla quale gli interporti già esistenti dovrebbero garantire il rispetto dei requisiti introdotti dal testo in esame - come lascerebbe supporre l'articolo 3, comma 3, con il quale si prevede che gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione garantiscano il rispetto dei requisiti entro cinque anni - ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi volti a quantificare gli eventuali investimenti aggiuntivi necessari a soddisfare tali requisiti e a fornire una previsione di massima circa eventuali implicazioni per la finanza pubblica. Ciò in ragione del fatto che diversi soggetti pubblici detengono partecipazioni nelle società di gestione degli interporti o in società da essi controllate; pertanto, osserva che l'incremento delle spese relative a investimenti aggiuntivi potrebbe comportare maggiori esborsi o minori dividendi a carico dei suddetti soggetti pubblici. Con riferimento a tali problematiche, ricorda che la relazione tecnica affermava che gli interporti esistenti già soddisfacevano detti requisiti e che pertanto non si prevedevano investimenti aggiuntivi a carico di soggetti pubblici o privati che partecipano alle società di gestione. Riguardo alle funzioni e ai compiti, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, assegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inclusi quelli affidati alla Consulta generale per l'autotrasporto nella sua composizione integrata e quelli relativi all'istituzione del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, ritiene che andrebbe acquisita conferma circa l'effettiva sostenibilità di tali adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 9, recante la copertura finanziaria, osserva che la norma prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di conto capitale del Fondo speciale relativo allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, osserva che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla formulazione

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della norma, segnala l'opportunità di prevedere esplicitamente che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, in conformità alla prassi vigente.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel ricordare che la relazione tecnica predisposta dall'amministrazione competente sul precedente testo del provvedimento era stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sul nuovo testo unificato.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, propone di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul nuovo testo unificato del provvedimento. Considerata la circostanza che era stata già predisposta una relazione tecnica su un precedente testo del provvedimento, ritiene che sia congruo richiedere che la trasmissione sia effettuata entro 15 giorni.

La Commissione delibera, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di richiedere la trasmissione, entro 15 giorni, di una relazione tecnica sul nuovo testo unificato del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
Testo unificato C. 124 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o febbraio 2012.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che in data 1o febbraio 2012 la Commissione ha avviato l'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 124 e delle proposte abbinate, recante norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di quindici giorni. Fa presente che il termine per la presentazione è scaduto lo scorso 16 febbraio. Chiede, pertanto, al Governo se sia disponibile la relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha ancora trasmesso una relazione tecnica riferita al complesso degli oneri derivanti dal provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel sollecitare la trasmissione della relazione da parte dell'amministrazione ministeriale competente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 746 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CALGARO (UdCpTP), relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca norme per la donazione del corpo post mortem e che il testo, di origine parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Rileva che l Commissione Bilancio, sulla base dei rilievi emersi, aveva deliberato di inviare alla XII Commissione di merito una lettera nella quale

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erano evidenziate le criticità di tale testo attinenti alla quantificazione degli oneri ed alla loro copertura finanziaria, sollecitando una revisione complessiva del provvedimento che assicurasse una più puntuale definizione degli oneri da sostenere, individuando altresì le risorse per la loro copertura finanziaria. Fa presente che, tra l'altro, era stato messo in luce che la disposizione di copertura finanziaria quantificava un onere di 10 milioni di euro per un solo anno, a fronte di oneri di natura permanente (con riferimento agli articoli 5, 7 e 8). Segnala che la Commissione di merito ha approvato, in data 14 febbraio 2012, alcune modifiche al testo volte a superare le criticità evidenziate. In particolare, il nuovo testo prevede: all'articolo 2, la previsione che l'attività di promozione del Ministero della salute è fatta nel limite delle risorse disponibili; all'articolo 5, che gli oneri del trasporto, tumulazione o cremazione della salma sono a carico del centro di riferimento e gravano sull'autorizzazione di spesa del successivo articolo 8; all'articolo 8, la copertura finanziaria permanente del provvedimento mediante l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro nel 2012 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Al riguardo, rileva che l'onere è configurato come limite massimo di spesa. In ogni caso, fa presente che occorre rilevare che le risorse stanziate siano state ritenute idonee rispetto agli adempimenti previsti e che il Ministero della salute considera effettivamente possibile dare luogo alle attività con le risorse ad esso assegnate in base alla vigente normativa.
Per quanto concerne i profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 8 dispone che, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro nell'anno 2012 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Fa presente che al relativo onere, pari a 1 milione di euro nell'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica e, a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, con riferimento alla copertura finanziaria relativa all'anno 2012, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto nel capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ritiene opportuno che il Governo confermi la sussistenza delle necessarie disponibilità. Con riferimento all'utilizzo, a decorrere dall'anno 2013, dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rileva che lo stesso, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rileva l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 5, comma 2, facendo riferimento alle istituzioni nel loro complesso, al fine di chiarire che il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, è riferito a tutte le istituzioni nelle quali hanno sede i centri di riferimento. Per quanto riguarda la copertura finanziaria individuata dall'articolo 8, rileva che i fondi utilizzati, pur essendo destinati a diverse finalizzazioni, presentano le necessarie disponibilità. In propo

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sito, si rimette pertanto alla valutazione della Commissione.

Marco CALGARO (UdCpTP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato del progetto di legge C. 746 e abb., recante disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale è opportuno all'articolo 5, comma 2, specificare che il limite di spesa di cui all'articolo 8, comma 1 è riferito a tutte le istituzioni nelle quali hanno sede i centri di riferimento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: dell'istituzione in cui ha sede il centro di riferimento che l'ha presa con le seguenti: delle istituzioni in cui hanno sede i centri di riferimento che l'hanno presa».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 608 del 16 febbraio 2012:
a pagina 119, diciottesima riga, le parole: «ATTI DEL GOVERNO» sono sostituite dalle seguenti: «DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO»; alla diciannovesima riga, prima della parola: «Schema» sono inserite le seguenti: «Alle Commissioni I e XI»;

a pagina 121, seconda colonna, ventisettesima riga, le parole: «ATTI DEL GOVERNO» sono sostituite dalle seguenti: «DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO»; alla trentaquattresima riga, prima della parola: «Schema» sono inserite le seguenti: «Alle Commissioni I e XI».